N. 10 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2023

Ordinanza del 30 novembre 2023 del Tribunale  di  Verona  su  istanza
proposta dal liquidatore nel procedimento di liquidazione controllata
nei confronti di Settimo Costruzioni srl . 
 
Patrocinio a spese dello Stato - Fallimento e procedure concorsuali -
  Ammissione del fallimento al patrocinio, nel processo in cui questo
  e' parte, se il giudice delegato attesta che non e' disponibile  il
  denaro necessario per le spese - Omessa previsione  che  anche  nei
  processi in cui e' parte una procedura di liquidazione controllata,
  se il decreto del giudice delegato attesta che non  e'  disponibile
  il denaro per le  spese,  la  procedura  si  considera  ammessa  al
  suddetto patrocinio. 
Patrocinio a spese dello Stato - Fallimento e procedure concorsuali -
  Previsione che nella procedura fallimentare, che  e'  la  procedura
  dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se  tra  i
  beni compresi  nel  fallimento  non  vi  e'  denaro  per  gli  atti
  richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito,  altre
  sono  anticipate  dall'erario  -  Omessa   previsione   della   sua
  applicabilita' alla procedura di  liquidazione  controllata,  dalla
  sentenza di apertura alla chiusura. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  (Testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia), artt. 144 e 146. 
(GU n.7 del 14-2-2024 )
 
                 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 
                             Sezione II 
 
    Il giudice delegato  nominato  nella  procedura  di  liquidazione
controllata della Settimo Costruzioni S.r.l., aperta con sentenza  n.
121 del 16 agosto 23 (procedura n. 36/23) 
 
                               Osserva 
 
    Con decreto del 23 novembre 2023 e' stata accolta  l'istanza  del
liquidatore  della  procedura  su  indicata  di  autorizzazione  alla
costituzione nel procedimento  di  reclamo  avverso  la  sentenza  di
apertura della procedura stessa,  con  dichiarazione  di  assenza  di
attivo.  Questa  dichiarazione,  tuttavia,   non   puo'   determinare
l'ammissione della procedura al patrocinio a  spese  dello  Stato  ai
sensi del combinato disposto degli articoli 144 e 146 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002, poiche' l'ambito applicativo
di queste disposizioni  (nel  testo  risultante  dalle  modificazioni
operate dall'art. 349 del decreto legislativo n. 14/2019) e' limitato
alle procedure di liquidazione giudiziale e al decreto  adottato  dal
giudice delegato di tali procedure. 
    L'esclusione  delle   procedure   di   liquidazione   controllata
dall'ambito  di  applicazione  delle  diposizioni  richiamate  appare
irragionevole ed arreca un vulnus  all'effettivita'  del  diritto  di
difesa riconosciuto anche a tali procedure. Per questo  motivo  viene
sollevata una questione di costituzionalita' degli articoli 144 e 146
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 in relazione agli
articoli 3 e 24 della Costituzione. 
Legittimazione   ad   attivare    il    giudizio    incidentale    di
costituzionalita'. 
    La  procedura  di  liquidazione  controllata  disciplinata  dagli
articoli 268 e seguenti del decreto legislativo  n.  14/2019  e'  una
procedura  concorsuale  di  natura  giudiziale,   assimilabile   alla
procedura maggiore di liquidazione giudiziale e, all'interno di essa,
il giudice delegato e' chiamato all'esercizio di poteri  decisori  in
senso  stretto,  speculari  a  quelli  del  giudice  delegato   della
procedura di  liquidazione  giudiziale,  come,  nello  specifico,  il
potere di autorizzazione all'esercizio di azioni  o  alla  difesa  in
giudizio,  ricavabile  dall'art.  274  del  decreto  legislativo   n.
14/2019. Piu' precisamente, nella liquidazione controllata il  potere
di autorizzazione all'esercizio di azioni e alla difesa  in  giudizio
e' anche piu' ampio, poiche' non sono previste eccezioni come per  la
liquidazione giudiziale (art. 128 del decreto legislativo n. 14/2019)
e, quindi, si estende anche alla  costituzione  nel  procedimento  di
reclamo  avverso  la  sentenza   di   apertura   della   liquidazione
controllata. 
    Nel   caso   di   specie,   il   contesto   decisorio    relativo
all'autorizzazione alla costituzione in  giudizio  e  alla  collegata
dichiarazione  di  assenza  di  attivo   e   comunque   il   contesto
procedimentale in cui il potere decisorio e' esercitato consentono di
ritenere sussistente la  condizione  del  «giudizio»,  che  legittima
l'attivazione in via incidentale del  giudizio  di  costituzionalita'
(sulla legittimazione sotto tale profilo del giudice delegato di  una
procedura concorsuale  quando  esercita  poteri  decisori,  v.  Corte
costituzionale n. 71/1994; sulla legittimazione del giudice  delegato
della  procedura  concorsuale  in  relazione  all'applicabilita'  del
patrocinio a spese dello Stato, in conseguenza di suoi provvedimenti,
v., sia pure implicitamente, Corte costituzionale n. 14/2014). 
Non manifesta infondatezza della questione. 
    La procedura di liquidazione controllata, al pari della procedura
di  liquidazione  giudiziale,  puo'  (e   deve)   esercitare   azioni
giudiziali  o  essere  chiamata  a  difese   in   azioni   giudiziali
nell'ottica  del  miglior  soddisfacimento  dei   creditori.   Questo
assunto,  oltre  ad  essere  una  logica  conseguenza  della   natura
liquidatoria concorsuale della procedura, si ricava dall'art. 274 del
decreto legislativo n. 14/2019, che  attribuisce  al  liquidatore  il
diritto di azione e difesa funzionale al miglior soddisfacimento  dei
creditori, previa autorizzazione del giudice delegato. 
    Tuttavia,  nell'ipotesi  in  cui  la  procedura  di  liquidazione
controllata sia priva di attivo  o  si  caratterizzi  per  un  attivo
insufficiente, il diritto di  azione  e  difesa  del  liquidatore  e'
pregiudicato  dall'assenza  di  disposizioni  che   consentano   alla
procedura di beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese  dello
Stato, con conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione. 
    Ed infatti, come gia' evidenziato, gli articoli  144  e  146  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002  limitano  il
proprio  ambito  applicativo  alla  liquidazione  giudiziale  (e   al
curatore della liquidazione giudiziale) e non e' possibile predicarne
un'applicazione analogica, poiche'  la  normativa  sul  patrocinio  a
spese dello Stato, incidendo  sul  bilancio  pubblico,  ha  carattere
eccezionale ed e', quindi, insuscettibile di applicazione analogica. 
    D'altra parte, non e' neanche ipotizzabile  un  ammissione  della
procedura al patrocinio a spese dello Stato con le  forme  ordinarie,
ai sensi degli articoli 124 e 126 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  115/2002,  poiche'  la  procedura   di   liquidazione
controllata non e'  equiparabile  ad  una  persona  fisica  ne'  alle
persone  giuridiche  considerate  dall'art.  119  del   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.   115/2002   e,   in   ogni   caso,
un'ammissione con le forme  ordinarie  finirebbe  con  l'invadere  la
competenza esclusiva del giudice delegato sotto il profilo del vaglio
della  non  manifesta   infondatezza   dell'iniziativa   al   momento
dell'autorizzazione e comunque  della  dichiarazione  di  assenza  di
attivo.  Proprio  per  quest'ultimo  motivo,  con  riferimento   alla
liquidazione giudiziale  l'art.  144  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002 fa conseguire  l'ammissione  al  patrocinio  a
spese dello Stato alla dichiarazione di assenza di attivo del giudice
delegato (rilevante  anche  nelle  ipotesi  in  cui  l'autorizzazione
dell'iniziativa non sia necessaria). 
    Quindi, a fronte dell'attuale assetto normativo, la procedura  di
liquidazione controllata, in caso di assenza di  attivo,  rischia  di
vedere pregiudicato il diritto alla tutela giurisdizionale  garantito
dall'art. 24 della Costituzione. 
    Il pregiudizio e' tanto piu' evidente, ove si  consideri  che  la
tutela giurisdizionale rappresenta per  la  procedura  uno  strumento
necessario per realizzare il suo scopo, come gia' evidenziato  (anche
tramite  il  richiamo  dell'art.  274  del  decreto  legislativo   n.
14/2019). 
    Quest'ultima considerazione, in particolare,  fa  emergere  anche
l'irragionevolezza  (e  quindi  la  violazione  dell'art.   3   della
Costituzione) dell'assetto normativo che non consente alla  procedura
di liquidazione controllata di beneficiare  del  patrocinio  a  spese
dello  Stato:  l'attribuzione  al  liquidatore  della  procedura  del
compito di esercitare le azioni e di far valere le difese  giudiziali
funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori  e'  giustificata
solo se quelle azioni possano essere esercitate anche in mancanza  di
attivo. 
    In ogni caso, l'irragionevolezza della  scelta  normativa  emerge
anche  in  termini  comparativi.  Ed   infatti,   la   procedura   di
liquidazione controllata, come gia' evidenziato, e' equiparabile  per
struttura e funzione alla liquidazione giudiziale e  non  si  ravvisa
alcuna motivazione, idonea a giustificare la limitazione alla seconda
della possibilita' di beneficiare  dell'ammissione  al  patrocinio  a
spese dello Stato, in base al combinato disposto degli articoli 144 e
146 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. 
Rilevanza della questione. 
    La questione  di  costituzionalita'  e'  rilevante,  poiche',  in
assenza di  una  pronuncia  additiva,  il  difensore  incaricato  dal
liquidatore con l'istanza richiamata nella parte iniziale,  non  puo'
essere retribuito dalla procedura e  non  puo'  vedere  liquidato  il
proprio compenso a carico dell'Erario; ne' possono essere prenotate a
debito le eventuali spese considerate dall'art.  146,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. 
Conclusioni. 
    Pertanto, deve essere dichiarata rilevante e  non  manifestamente
infondata  la   questione   di   legittimita'   costituzionale,   per
contrarieta' agli articoli 3 e 24 della Costituzione,  dell'art.  144
del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella  parte
in cui non prevede che  anche  nei  processi  in  cui  e'  parte  una
procedura di liquidazione controllata,  se  il  decreto  del  giudice
delegato attesta che non e' disponibile il denaro per  le  spese,  la
procedura si considera ammessa al patrocinio a spese dello  Stato,  e
dell'art.  146  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
115/2002, nella parte in cui non prevede la sua  applicabilita'  alla
procedura di liquidazione controllata,  dalla  sentenza  di  apertura
alla chiusura. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 1 della  legge  costituzionale  9  febbraio  1948  e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
      dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione
di legittimita' costituzionale, per contrarieta' agli articoli 3 e 24
della Costituzione, dell'art. 144 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui non prevede che anche  nei
processi in cui e' parte una procedura di  liquidazione  controllata,
se il decreto del giudice delegato attesta che non e' disponibile  il
denaro per le spese, la procedura si considera ammessa al  patrocinio
a spese dello Stato, e dell'art. 146 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002,  nella  parte  in  cui  non  prevede  la  sua
applicabilita' alla  procedura  di  liquidazione  controllata,  dalla
sentenza di apertura alla chiusura; 
      dispone che la presente ordinanza sia  comunicata  alle  parti,
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica; 
      dispone che  gli  atti  del  fascicolo  della  procedura  siano
trasmessi, con la prova delle  comunicazioni  e  notificazione,  alla
Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della delibera della Corte
costituzionale del 22 luglio 2021. 
        Verona, 28 novembre 2023 
 
                          Il giudice: Lanni