N. 10 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2023
Ordinanza del 30 novembre 2023 del Tribunale di Verona su istanza proposta dal liquidatore nel procedimento di liquidazione controllata nei confronti di Settimo Costruzioni srl . Patrocinio a spese dello Stato - Fallimento e procedure concorsuali - Ammissione del fallimento al patrocinio, nel processo in cui questo e' parte, se il giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro necessario per le spese - Omessa previsione che anche nei processi in cui e' parte una procedura di liquidazione controllata, se il decreto del giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro per le spese, la procedura si considera ammessa al suddetto patrocinio. Patrocinio a spese dello Stato - Fallimento e procedure concorsuali - Previsione che nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario - Omessa previsione della sua applicabilita' alla procedura di liquidazione controllata, dalla sentenza di apertura alla chiusura. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), artt. 144 e 146.(GU n.7 del 14-2-2024 )
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione II Il giudice delegato nominato nella procedura di liquidazione controllata della Settimo Costruzioni S.r.l., aperta con sentenza n. 121 del 16 agosto 23 (procedura n. 36/23) Osserva Con decreto del 23 novembre 2023 e' stata accolta l'istanza del liquidatore della procedura su indicata di autorizzazione alla costituzione nel procedimento di reclamo avverso la sentenza di apertura della procedura stessa, con dichiarazione di assenza di attivo. Questa dichiarazione, tuttavia, non puo' determinare l'ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del combinato disposto degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, poiche' l'ambito applicativo di queste disposizioni (nel testo risultante dalle modificazioni operate dall'art. 349 del decreto legislativo n. 14/2019) e' limitato alle procedure di liquidazione giudiziale e al decreto adottato dal giudice delegato di tali procedure. L'esclusione delle procedure di liquidazione controllata dall'ambito di applicazione delle diposizioni richiamate appare irragionevole ed arreca un vulnus all'effettivita' del diritto di difesa riconosciuto anche a tali procedure. Per questo motivo viene sollevata una questione di costituzionalita' degli articoli 144 e 146 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Legittimazione ad attivare il giudizio incidentale di costituzionalita'. La procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli articoli 268 e seguenti del decreto legislativo n. 14/2019 e' una procedura concorsuale di natura giudiziale, assimilabile alla procedura maggiore di liquidazione giudiziale e, all'interno di essa, il giudice delegato e' chiamato all'esercizio di poteri decisori in senso stretto, speculari a quelli del giudice delegato della procedura di liquidazione giudiziale, come, nello specifico, il potere di autorizzazione all'esercizio di azioni o alla difesa in giudizio, ricavabile dall'art. 274 del decreto legislativo n. 14/2019. Piu' precisamente, nella liquidazione controllata il potere di autorizzazione all'esercizio di azioni e alla difesa in giudizio e' anche piu' ampio, poiche' non sono previste eccezioni come per la liquidazione giudiziale (art. 128 del decreto legislativo n. 14/2019) e, quindi, si estende anche alla costituzione nel procedimento di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata. Nel caso di specie, il contesto decisorio relativo all'autorizzazione alla costituzione in giudizio e alla collegata dichiarazione di assenza di attivo e comunque il contesto procedimentale in cui il potere decisorio e' esercitato consentono di ritenere sussistente la condizione del «giudizio», che legittima l'attivazione in via incidentale del giudizio di costituzionalita' (sulla legittimazione sotto tale profilo del giudice delegato di una procedura concorsuale quando esercita poteri decisori, v. Corte costituzionale n. 71/1994; sulla legittimazione del giudice delegato della procedura concorsuale in relazione all'applicabilita' del patrocinio a spese dello Stato, in conseguenza di suoi provvedimenti, v., sia pure implicitamente, Corte costituzionale n. 14/2014). Non manifesta infondatezza della questione. La procedura di liquidazione controllata, al pari della procedura di liquidazione giudiziale, puo' (e deve) esercitare azioni giudiziali o essere chiamata a difese in azioni giudiziali nell'ottica del miglior soddisfacimento dei creditori. Questo assunto, oltre ad essere una logica conseguenza della natura liquidatoria concorsuale della procedura, si ricava dall'art. 274 del decreto legislativo n. 14/2019, che attribuisce al liquidatore il diritto di azione e difesa funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, previa autorizzazione del giudice delegato. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la procedura di liquidazione controllata sia priva di attivo o si caratterizzi per un attivo insufficiente, il diritto di azione e difesa del liquidatore e' pregiudicato dall'assenza di disposizioni che consentano alla procedura di beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente violazione dell'art. 24 della Costituzione. Ed infatti, come gia' evidenziato, gli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 limitano il proprio ambito applicativo alla liquidazione giudiziale (e al curatore della liquidazione giudiziale) e non e' possibile predicarne un'applicazione analogica, poiche' la normativa sul patrocinio a spese dello Stato, incidendo sul bilancio pubblico, ha carattere eccezionale ed e', quindi, insuscettibile di applicazione analogica. D'altra parte, non e' neanche ipotizzabile un ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato con le forme ordinarie, ai sensi degli articoli 124 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, poiche' la procedura di liquidazione controllata non e' equiparabile ad una persona fisica ne' alle persone giuridiche considerate dall'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e, in ogni caso, un'ammissione con le forme ordinarie finirebbe con l'invadere la competenza esclusiva del giudice delegato sotto il profilo del vaglio della non manifesta infondatezza dell'iniziativa al momento dell'autorizzazione e comunque della dichiarazione di assenza di attivo. Proprio per quest'ultimo motivo, con riferimento alla liquidazione giudiziale l'art. 144 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 fa conseguire l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla dichiarazione di assenza di attivo del giudice delegato (rilevante anche nelle ipotesi in cui l'autorizzazione dell'iniziativa non sia necessaria). Quindi, a fronte dell'attuale assetto normativo, la procedura di liquidazione controllata, in caso di assenza di attivo, rischia di vedere pregiudicato il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione. Il pregiudizio e' tanto piu' evidente, ove si consideri che la tutela giurisdizionale rappresenta per la procedura uno strumento necessario per realizzare il suo scopo, come gia' evidenziato (anche tramite il richiamo dell'art. 274 del decreto legislativo n. 14/2019). Quest'ultima considerazione, in particolare, fa emergere anche l'irragionevolezza (e quindi la violazione dell'art. 3 della Costituzione) dell'assetto normativo che non consente alla procedura di liquidazione controllata di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato: l'attribuzione al liquidatore della procedura del compito di esercitare le azioni e di far valere le difese giudiziali funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e' giustificata solo se quelle azioni possano essere esercitate anche in mancanza di attivo. In ogni caso, l'irragionevolezza della scelta normativa emerge anche in termini comparativi. Ed infatti, la procedura di liquidazione controllata, come gia' evidenziato, e' equiparabile per struttura e funzione alla liquidazione giudiziale e non si ravvisa alcuna motivazione, idonea a giustificare la limitazione alla seconda della possibilita' di beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in base al combinato disposto degli articoli 144 e 146 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Rilevanza della questione. La questione di costituzionalita' e' rilevante, poiche', in assenza di una pronuncia additiva, il difensore incaricato dal liquidatore con l'istanza richiamata nella parte iniziale, non puo' essere retribuito dalla procedura e non puo' vedere liquidato il proprio compenso a carico dell'Erario; ne' possono essere prenotate a debito le eventuali spese considerate dall'art. 146, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Conclusioni. Pertanto, deve essere dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrarieta' agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui non prevede che anche nei processi in cui e' parte una procedura di liquidazione controllata, se il decreto del giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro per le spese, la procedura si considera ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e dell'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui non prevede la sua applicabilita' alla procedura di liquidazione controllata, dalla sentenza di apertura alla chiusura.
P.Q.M. Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrarieta' agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui non prevede che anche nei processi in cui e' parte una procedura di liquidazione controllata, se il decreto del giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro per le spese, la procedura si considera ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e dell'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui non prevede la sua applicabilita' alla procedura di liquidazione controllata, dalla sentenza di apertura alla chiusura; dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica; dispone che gli atti del fascicolo della procedura siano trasmessi, con la prova delle comunicazioni e notificazione, alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della delibera della Corte costituzionale del 22 luglio 2021. Verona, 28 novembre 2023 Il giudice: Lanni