N. 13 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2023

Ordinanza  del  22  novembre  2023   del   Tribunale   di   giustizia
amministrativa del Trentino-Alto Adige di Trento sul ricorso proposto
da Ferruccio Flaim e Rosanna Nicolli contro Comune di Stenico (Tn)  e
altri. 
 
Edilizia e urbanistica -  Titoli  edilizi  -  Norme  della  Provincia
  autonoma di Trento - Concessione in  sanatoria  -  Requisito  della
  cosiddetta doppia conformita' - Previsione che consente, in  deroga
  a tale requisito, il rilascio della concessione edilizia quando  e'
  regolarmente richiesta e conforme, al momento  della  presentazione
  della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non  in  contrasto
  con quelle adottate, anche se l'opera per la quale e' richiesta  e'
  gia' stata realizzata abusivamente. 
- Legge della Provincia  autonoma  di  Trento  4  marzo  2008,  n.  1
  (Pianificazione urbanistica e governo del  territorio),  art.  135,
  comma 7. 
(GU n.7 del 14-2-2024 )
 
    IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO 
                            Sezione unica 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 40 del 2022, proposto da Ferruccio Flaim e  Rosanna
Nicolli,  rappresentati  e  difesi  dall'avvocato  Mauro   Iob,   con
domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia  e  domicilio
eletto in Trento via Paradisi n. 15/2, presso lo studio del  predetto
avvocato; 
    Contro Comune di Stenico, in persona  del  Sindaco  pro  tempore,
rappresentato  e  difeso  ai  sensi  dell'art.  41  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, come  sostituito
dall'art. 1 del decreto legislativo  14  aprile  2004,  n.  116,  con
domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia  e  domicilio
eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso  gli  uffici  della
predetta Avvocatura; 
    Nei confronti: 
        Paola  Alimonta,  Sara  Antolini,   Maria   Bosetti,   Pietro
Bulegato, Domenico Calabro', Rosella Cazzani,  Anna  Marocchi,  Maria
Gabriella Polato, Guido  Polli,  Claudio  Puecheri,  Franco  Zanella,
Condominio Residenza  Villa  Nuova,  in  persona  dell'amministratore
Renzo Salvaterra, non costituiti in giudizio; 
    Per l'annullamento: 
        del permesso di costruire in sanatoria n. 21/2021 in data  21
dicembre 2021, nonche' tutti gli elaborati che ne costituiscono parte
integrante; 
        di tutti i provvedimenti ivi richiamati  e,  in  particolare,
l'Autorizzazione  della  Commissione  per  la  pianificazione  e   il
paesaggio della Comunita' delle Giudicarie di Tione di Trento, con le
relative prescrizioni, il parere della Commissione edilizia  comunale
riunitasi in data 28 settembre 2021, nella parte in cui si accerta la
accerta la conformita' urbanistica dell'edificio da sanare alla  data
della domanda e si esprime parere favorevole alla sanatoria; 
        di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Stenico; 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  9  novembre  2023  il
dott.  Carlo  Polidori  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
    1. I signori Ferruccio Flaim e Rosanna Nicolli  -  comproprietari
del terreno contraddistinto dalla particella fondiaria 372/1 CC Villa
Banale,  confinante  con  il  terreno  sul  quale  sorge   l'edificio
contraddistinto dalla  particella  edificiale  211  CC  Villa  Banale
(edificio di proprieta' dei controinteressati) - con  il  ricorso  in
epigrafe  indicato  hanno  impugnato  il  permesso  di  costruire  in
sanatoria n. 21/2021 in data 21 dicembre 2021, rilasciato dal  Comune
di Stenico, ai sensi dell'art. 135, comma 7, della legge  provinciale
n. 1/2008, a seguito della domanda presentata in data 29 luglio  2021
dal signor  Renzo  Salvaterra,  in  qualita'  di  amministratore  del
Condominio residenza Villa Nuova, e intesa a ottenere  la  «sanatoria
per difformita' a carico del Condominio residenza Villa Nuova - p.ed.
211 in CC Villa Banale». 
    I ricorrenti premettono che essi, avuta notizia del rilascio  del
permesso di costruire in  sanatoria  n.  21/2021,  hanno  chiesto  al
Comune di Stenico  copia  integrale  dei  titoli  edilizi  nel  tempo
rilasciati e in data 8  febbraio  2022  il  comune  ha  trasmesso  la
documentazione relativa alla concessione edilizia n. 30/1990, in base
alla quale  e'  stato  realizzato  l'edificio  contraddistinto  dalla
particella edificiale 211, comunicando che a  seguire  sarebbe  stata
trasmessa l'ulteriore documentazione  richiesta,  che  pero'  non  e'
stata esibita. 
    I  ricorrenti  premettono  altresi'  che  essi  hanno   interesse
all'annullamento del permesso di costruire in sanatoria  n.  21/2021,
perche' intendono edificare sul fondo contraddistinto dalla  predetta
particella fondiaria 372/1, e che essi, avuta notizia dell'istanza di
sanatoria, si sono recati presso gli uffici  comunali  per  segnalare
«l'invasione della loro proprieta' con l'edificazione  del  garage  e
con una siepe, nonche' il mancato rispetto delle distanze legali», ed
hanno  chiesto  all'Amministrazione  di  eseguire   controlli   sulla
presenza di abusi sull'interrato dell'edificio contraddistinto  dalla
p.ed. 211 e sul rispetto delle distanze legali con  riferimento  alle
facciate est dell'edificio stesso. Ciononostante e' stato  rilasciato
l'impugnato permesso di costruire in sanatoria. 
    2. Degli atti impugnati  i  ricorrenti  chiedono  l'annullamento,
affidando la propria domanda ai seguenti motivi. 
I) Eccesso di potere per travisamento dei  fatti,  contraddittorieta'
tra  provvedimenti,  istruttoria  carente   o   falsa,   carenza   di
motivazione. 
    Gli atti impugnati sono stati adottati a fronte di una domanda di
sanatoria incompleta e carente di elementi essenziali per la corretta
rappresentazione  dello  stato   dei   luoghi.   Sia   la   relazione
tecnico-illustrativa datata  28  luglio  2021,  recante  un  puntuale
elenco delle difformita' tra lo stato di fatto e  quanto  autorizzato
con la concessione edilizia n. 30/1990, sia la tavola  7,  denominata
«stato di raffronto», non indicano «importanti difformita' rispetto a
quanto autorizzato dalla concessione edilizia n. 30/1990 in ordine al
garage interrato». Trattasi di difformita', per forma  e  dimensione,
riscontrabili attraverso un semplice confronto tra le tavole allegate
alla  concessione  edilizia  n.  30/1990  e  quelle   allegate   alla
concessione  21/2021.  In  particolare   nella   predetta   relazione
tecnico-illustrativa  non  sono   indicate   tutte   le   difformita'
esistenti, mentre la tavola 7 reca una falsa  rappresentazione  dello
stato di fatto. Si configura, quindi, una carenza di  istruttoria  in
quanto l'amministrazione ha fatto  affidamento  su  dichiarazioni  di
parte  che  pero'  risultano  smentite  sia   dagli   allegati   alla
concessione edilizia del 1990, sia dalle istanze dei ricorrenti,  che
hanno chiesto di eseguire controlli  per  accertare  la  presenza  di
abusi. 
    Inoltre la documentazione  allegata  alla  domanda  di  sanatoria
manca di «una quotatura», a differenza  delle  tavole  allegate  alla
concessione edilizia 30/1990. 
    Tuttavia la quotatura, cosi' come il raffronto  tra  le  predette
tavole, avrebbero consentito di accertare che  quanto  realizzato  e'
difforme da quanto autorizzato anche quanto al sedime,  «in  presenza
di una rotazione in senso orario» e che «l'edificio fuori terra e'  a
distanza inferiore di ml  5,00  dal  confine»,  in  violazione  della
«distanza legale prevista dagli strumenti urbanistici in vigore ora e
allora». 
    In definitiva l'Amministrazione  comunale  non  ha  tenuto  nella
dovuta considerazione la segnalazione dei ricorrenti e in motivazione
non ha indicato alcunche' al riguardo. 
II) Violazione dell'art.  81  della  legge  provinciale  n.  15/2015,
dell'art. 135, comma 7, della legge provinciale n. 1/2008,  dell'art.
59, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015 e dell'art.  8  delle
Disposizioni provinciali in materia di distanze, di cui alla delibera
della  Giunta  provinciale  n.  2023  in  data  3  settembre  2010  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    La sanabilita'  di  un  intervento  edilizio  abusivo  presuppone
necessariamente che non  sia  stata  commessa  alcuna  violazione  di
natura sostanziale. Invece nel caso in esame  mancano  i  presupposti
per la sanatoria  ai  sensi  dell'art.  135,  comma  7,  della  legge
provinciale n. 1/2008, sia perche' non sono  rispettate  le  distanze
dai confini di proprieta',  prevista  in  un  minimo  di  5,00  mt  e
misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni, sia perche'  non  e'
stato rispettato il titolo di proprieta' dei ricorrenti. 
    In particolare, posto che il permesso di costruire  in  sanatoria
riguarda una costruzione realizzata in parte sulla p.f. 372/1,  manca
il requisito della conformita'  dell'intervento  edilizio  da  sanare
alla vigente normativa urbanistica in quanto l'art.  81  della  legge
provinciale n. 15/2015  postula  che  chi  richiede  il  permesso  di
costruire sia in possesso di un  titolo  di  proprieta'  o  di  altro
titolo  idoneo.  Invece  nel  caso  in  esame  la  dichiarazione  del
richiedente il permesso di costruire in sanatoria non e' conforme  al
vero perche' l'edificio oggetto della domanda  di  sanatoria  e'  «di
estensione maggiore verso est rispetto a quella assentita  (che  gia'
era a confine)», e cio' trova conferma nella documentazione  allegata
alla  domanda  di  sanatoria  che  «attesta  una   realizzazione   in
difformita' piu' estesa verso est rispetto a quanto assentito e  come
tale insistente sulla p.f. 372/1 di proprieta' altrui». 
    Inoltre, quanto alla denunciata  violazione  delle  distanze  dal
confine con la p.f.  372/1,  manca  il  requisito  della  conformita'
dell'intervento   edilizio   da   sanare   alla   vigente   normativa
urbanistica,  nella  fattispecie   costituita   dall'art.   8   delle
disposizioni provinciali in materia di distanze di cui alla  delibera
della Giunta provinciale n. 2023 in data 3  settembre  2010,  perche'
l'edificio contraddistinto dalla p.ed. 211 e' stato costruito  a  una
distanza inferiore a quella di m 5,00 dal confine tra la p.ed. 211  e
la p.f. 372/1, e in assenza del consenso del proprietario confinante. 
III) Violazione dell'art. 135  della  legge  provinciale  n.  1/2008,
dell'art. 21 del piano di  fabbrica,  dell'art.  18.1  del  P.U.C.  e
dell'art. art. 32 del P.d.F.. 
    Premesso  che  l'art.  135  della  legge  provinciale  n.  1/2008
richiede la conformita' urbanistica degli interventi  realizzati  con
riferimento sia al momento della realizzazione, sia  a  quello  della
presentazione della domanda di sanatoria, l'impugnata concessione  in
sanatoria  e'  illegittima  anche  perche'  e'  stata  rilasciata  in
violazione  del  combinato  disposto  dell'art.   135   della   legge
provinciale n. 1/2008 con gli strumenti  urbanistici  del  Comune  di
Stenico, e in particolare,  con  l'art.  21  del  piano  di  fabbrica
(P.d.F.), l'art. 18.1  del  Piano  urbanistico  comunale  (P.U.C.)  e
l'art. art. 32 del medesimo P.d.F.. 
    3. Il  Comune  di  Stenico  si  e'  costituito  in  giudizio  per
resistere al ricorso e con memoria depositata in data 16 maggio  2023
ha  preliminarmente  eccepito  l'inammissibilita'  del  ricorso   per
carenza di interesse, nonche' il difetto di giurisdizione  di  questo
Tribunale, invocando il principio secondo il quale i  titoli  edilizi
sono sempre emanati con  salvezza  dei  diritti  di  terzi,  i  quali
possono agire innanzi al Giudice ordinario. 
    Nel merito  il  comune  ha  eccepito  che:  A)  l'Amministrazione
comunale, nell'ambito dell'istruttoria avviata a seguito dell'istanza
per il rilascio di un titolo edilizio, «non e'  tenuta  a  effettuare
approfondite e autonome indagini  sui  rapporti  di  vicinato  e,  in
particolare,  non  ha  il  dovere  di  dirimere  controversie  tra  i
confinanti»; B) le suesposte censure si pongono in contrasto  con  la
nozione stessa di sanatoria, la quale presuppone, per  l'appunto,  la
necessita' di sanare un intervento edilizio realizzato in  assenza  o
in difformita' dal prescritto titolo edilizio; C) quanto alla dedotta
violazione dell'art.  81  della  legge  provinciale  n.  15/2015,  la
censura e' inammissibile, per  carenza  di  interesse,  in  quanto  i
ricorrenti «non si presentano  come  concorrenti  del  condominio  in
rapporto all'immobile che forma oggetto del titolo d'intervento». 
    4. I ricorrenti con memoria depositata in  data  22  maggio  2023
hanno  insistito  per  l'accoglimento  del  ricorso,  precisando   in
particolare che con il terzo motivo e' stata denunciata  la  mancanza
del requisito della c.d. «doppia conformita'» in quanto  l'intervento
da sanare e' in contrasto con gli strumenti urbanistici  vigenti  sia
al momento della realizzazione dell'intervento stesso, sia al momento
della presentazione della domanda di sanatoria, ed hanno  chiesto  al
Tribunale di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per  accertare
che:  A)  l'edificio  contraddistinto  dalla  p.ed.  211   e'   stato
realizzato in violazione delle distanze legali  dal  confine  con  la
p.f. 372/1;  B)  il  garage  di  pertinenza  dell'edificio  e'  stato
realizzato in parte sulla p.f. 372/1 e comunque in  violazione  delle
distanze legali dal confine con la p.f. 372/1. 
    Inoltre i ricorrenti con memoria depositata  in  data  30  maggio
2023 hanno replicato alle eccezioni processuali di controparte. 
    5. Questo Tribunale con la  sentenza  non  definitiva  27  giugno
2023, n. 109, oltre a respingere entrambe  le  eccezioni  preliminari
sollevate dall'amministrazione resistente, ha osservato che: A)  come
si evince dalla relazione tecnico-illustrativa allegata alla  domanda
presentata in data 29 luglio  2021,  nonche'  dalla  motivazione  del
permesso di costruire in sanatoria n. 21/2021, tale titolo  e'  stato
chiesto e rilasciato ai sensi dell'art. 135,  comma  7,  della  legge
provinciale n. 1/2008; B) la legge provinciale n. 1/2008, in  materia
di «Pianificazione urbanistica e governo del territorio»,  disciplina
all'art. 135 l'istituto della concessione in  sanatoria  delle  opere
realizzate in  assenza  del  previsto  permesso  di  costruire  o  in
difformita' da tale titolo edilizio;  C)  secondo  il  settimo  comma
dell'art. 135, «Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  resta
salvo il potere,  ai  soli  fini  amministrativi,  di  rilasciare  la
concessione edilizia quando e' regolarmente richiesta e conforme,  al
momento della presentazione della domanda,  alle  norme  urbanistiche
vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera  per
la quale e' richiesta e' gia' stata realizzata abusivamente.  In  tal
caso le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5  sono  aumentate
del 20 per cento»; D) secondo la giurisprudenza (ex multis, Consiglio
di Stato sez. VI, 23 novembre 2022, n. 10317), l'istituto della  c.d.
«sanatoria giurisprudenziale» deve ritenersi recessivo rispetto  alla
vigente normativa nazionale e ai principi dalla stessa desumibili  in
materia di abusiva trasformazione del territorio, essendo il permesso
in  sanatoria  ottenibile  soltanto  in  presenza   dei   presupposti
delineati dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001, ossia a condizione che l'intervento risulti  conforme  alla
disciplina urbanistica ed  edilizia  vigente  al  momento  sia  della
realizzazione del manufatto, sia della presentazione  della  domanda;
E) l'istituto in questione - anche se  recepito  in  norme  di  legge
regionali o  provinciali  come  l'art.  135,  comma  7,  della  legge
provinciale n. 1/2008, che in  deroga  alla  disposizione  del  primo
comma del medesimo art. 135 (il quale  richiede  il  requisito  della
c.d. doppia conformita') consente il rilascio  della  concessione  in
sanatoria «quando e' regolarmente richiesta e  conforme,  al  momento
della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti  e
non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per  la  quale
e' richiesta e' gia' stata realizzata  abusivamente»  -  si  pone  in
contrasto  con  la  Costituzione,   come   dichiarato   dalla   Corte
costituzionale in piu' occasioni (cfr., ad esempio,  la  sentenza  n.
232 in data 8 novembre 2017, avente ad oggetto l'art. 14, commi  1  e
3, della legge della Regione Sicilia n. 16 del 2016); F) un eventuale
rinvio, d'ufficio, della  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 135, comma 7, della legge provinciale n. 1/2008 alla  Corte
costituzionale (non prospettata dalla parte ricorrente) presuppone la
verifica della rilevanza della questione stessa nel presente giudizio
in quanto, se fosse acclarato che il provvedimento impugnato e' stato
adottato nonostante la non conformita' dell'edificio  contraddistinto
dalla p.ed. 211 alla disciplina in materia  di  distanze  vigente  al
momento  della  presentazione  della   domanda   di   sanatoria,   il
provvedimento stesso  andrebbe  comunque  annullato  in  accoglimento
delle specifiche censure formulate con il ricorso in esame. 
    6. Sulla scorta  di  questo  ragionamento  il  Tribunale  con  la
predetta sentenza n. 109 del  2023  -  avendo  i  ricorrenti  fornito
quantomeno un principio di prova in ordine ai vizi  denunciati  -  in
parziale  accoglimento   dell'istanza   istruttoria   formulata   dai
ricorrenti medesimi con la memoria depositata in data 22 maggio 2023,
ha disposto, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm.,  l'esecuzione  di
una verificazione «per accertare se: A) se l'edificio contraddistinto
dalla p.ed. 211 CC Villa Banale e'  stato  realizzato  in  violazione
delle distanze legali dal confine con la p.f. 372/1 CC Villa  Banale;
B) il garage di pertinenza dell'edificio e' stato realizzato in parte
sulla p.f. 372/1 e/o in violazione delle distanze legali dal  confine
con la medesima p.f. 372/1». 
    7. Questo Tribunale con la sentenza non  definitiva  13  novembre
2023, n. 177, tenuto conto delle  conclusioni  del  verificatore,  ha
dichiarato infondati i primi due motivi e li ha respinti. 
    8. Invece, avuto riguardo al  terzo  motivo  -  con  il  quale  i
ricorrenti,  come  detto,  lamentano  che  l'impugnato  permesso   di
costruire  in  sanatoria  e'  stato  rilasciato  in  violazione   del
combinato disposto dell'art. 135 della legge  provinciale  n.  1/2008
con  gli  strumenti  urbanistici  del  Comune  di   Stenico,   e   in
particolare, con l'art. 21 del piano  di  fabbrica  (P.d.F.),  l'art.
18.1 del Piano urbanistico comunale (P.U.C.) e l'art. 32 del medesimo
P.d.F. - questo Tribunale nella predetta sentenza n. 177 del 2023  ha
ribadito che la cognizione di tale motivo presuppone un  accertamento
incidentale sulla  questione  di  legittimita'  costituzionale  della
disposizione dell'art. 135,  comma  7,  della  legge  provinciale  n.
1/2008 (norma in base  alla  quale  e'  stato  chiesto  e  rilasciato
l'impugnato  permesso  di  costruire  in  sanatoria),  preannunciando
l'intenzione di sollevare, d'ufficio, tale questione di  legittimita'
costituzionale. 
    9.  Tanto  premesso,  il  Collegio  ritiene  non   manifestamente
infondata  la  questione   di   legittimita'   costituzionale   della
disposizione dell'art. 135,  comma  7,  della  legge  provinciale  n.
1/2008, alla luce delle seguenti considerazioni. 
    Anche a voler ritenere che la  disciplina  posta  dall'art.  135,
comma 7, della legge provinciale n. 1/2008 non invada  la  competenza
esclusiva statale in materia di «ordinamento penale», di cui all'art.
117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.  perche'  il   legislatore
provinciale ha espressamente previsto che la disciplina stessa  operi
«ai soli fini amministrativi», tuttavia non puo'  sottacersi  che  la
Corte costituzionale - nel riconoscere che  la  disciplina  del  c.d.
accertamento della conformita' urbanistica attiene alla  materia  del
«governo del territorio» - ha rimarcato che  «spetta  al  legislatore
statale la scelta sull'an, sul quando e sul quantum della  sanatoria,
potendo il legislatore regionale intervenire solo per quanto riguarda
l'articolazione e la specificazione di tali disposizioni»  (cosi'  la
gia' citata sentenza n. 232 del 2017). 
    Pertanto il Collegio ritiene di dover  sollevare,  d'ufficio,  la
questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art.
135, comma 7,  della  legge  provinciale  n.  1/2008  per  violazione
dell'art. 3 Cost., sotto il  duplice  profilo  della  violazione  del
principio di uguaglianza e del principio di  ragionevolezza,  nonche'
del combinato  disposto  degli  articoli  4  e  8  dello  Statuto  di
autonomia della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella
parte in cui subordinano l'esercizio della potesta' legislativa delle
Province di Trento e Bolzano  in  materia  di  «urbanistica  e  piani
regolatori» al  rispetto  dei  «principi  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica». 
    Del resto la stessa Corte costituzionale nella  recente  sentenza
n. 93 in data 12 maggio 2023 ha ribadito che «La previsione regionale
di  una  sanatoria  extra  ordinem   viola,   secondo   la   costante
giurisprudenza di questa Corte, i criteri di riparto  della  potesta'
legislativa in tema di condono edilizio, e si traduce  nella  lesione
di un principio fondamentale nella materia di Governo del territorio,
con  conseguente  violazione  dell'art.  117,  terzo   comma,   Cost.
Spettano, infatti, alla legislazione statale le scelte  di  principio
e, in  particolare,  quelle  relative  all'an  del  condono,  con  la
conseguenza che «esula dalla potesta' legislativa regionale il potere
di disporre autonomamente una sanatoria  straordinaria  per  il  solo
territorio regionale» (sentenze n. 70 del 2020, n. 73  del  2017,  n.
233 del 2015, oltre che, ancora, il precedente  specifico  costituito
dalla sentenza n. 68 del 2018)». 
    10. Quanto alla rilevanza della  questione,  tenuto  conto  della
reiezione dei primi due motivi di ricorso,  e'  sufficiente  ribadire
che l'impugnato permesso di costruire  in  sanatoria  n.  21/2021  e'
stato chiesto e rilasciato ai sensi dell'art.  135,  comma  7,  della
legge provinciale n. 1/2008 e che i ricorrenti con  il  terzo  motivo
contestano l'applicazione del meccanismo  di  sanatoria  previsto  da
tale articolo, il quale richiede solamente che l'abuso da sanare  sia
«conforme, al momento della presentazione della domanda,  alle  norme
urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se
l'opera  per  la  quale  e'  richiesta  e'  gia'   stata   realizzata
abusivamente» (mentre non e' controverso, nel caso in esame,  che  si
tratti di opere non sanabili ai sensi dell'art. 135, comma  1,  della
legge provinciale n. 1/2008, mancando il requisito della c.d. «doppia
conformita'»). 
    11. Per le ragioni innanzi indicate il Collegio ritiene rilevante
e non manifestamente infondata la seguente questione di  legittimita'
costituzionale: «se la disposizione dell'art.  135,  comma  7,  della
legge provinciale n. 1/2008 sia  costituzionalmente  illegittima  per
contrasto  con  l'art.  3  Cost.,  sotto  il  duplice  profilo  della
violazione  del  principio  di  uguaglianza  e   del   principio   di
ragionevolezza, nonche' per contrasto con il combinato disposto degli
articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia della  Regione  Trentino  -
Alto Adige/Südtirol,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella  parte  in  cui  subordinano
l'esercizio della potesta' legislativa delle  Province  di  Trento  e
Bolzano in materia di «urbanistica e piani  regolatori»  al  rispetto
dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica». 
    12.  Pertanto  la  questione   di   legittimita'   costituzionale
dev'essere rimessa, d'ufficio, alla  Corte  costituzionale  ai  sensi
dell'art. 23 della legge n. 87/1953 e il presente giudizio dev'essere
sospeso  sino  alla  definizione   del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale.  
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione
autonoma del Trentino - Alto  Adige/Südtirol,  sede  di  Trento,  non
definitivamente pronunciando sul ricorso n.  40  del  2022,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale indicata in motivazione. 
    Sospende,  per  l'effetto,  il  presente   giudizio   fino   alla
definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, nonche' al  Presidente  della  Giunta
provinciale e al Presidente del Consiglio provinciale della Provincia
autonoma di Trento. 
        Cosi' deciso in Trento nella Camera di consiglio del giorno 9
novembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 
        Fulvio Rocco, Presidente; 
        Carlo Polidori, consigliere, estensore; 
        Antonia Tassinari, consigliere. 
 
                        Il Presidente: Rocco 
 
 
                                                L'estensore: Polidori