N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2024
Ordinanza del 15 gennaio 2024 della Corte dei conti - Sezioni riunite per la Regione Siciliana nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021. Bilancio e contabilita' pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana - Ripiano del disavanzo finanziario della Regione Siciliana emerso alla data del 31 dicembre 2018 - Previsione del ripiano in dieci esercizi del disavanzo della gestione 2018 e delle quote di disavanzo non recuperate entro il termine dello stesso esercizio - Rinvio, per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, delle quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto del 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano previsto - Prevista riduzione a tre anni, rispetto al termine decennale, qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo - Disposizioni regionali applicative dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, che quantificano le quote oggetto di stanziamento e di ripiano annuale. - Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), art. 7, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), applicato ratione temporis; legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023), art. 5.(GU n.8 del 21-2-2024 )
LA CORTE DEI CONTI Sezioni riunite per la Regione Siciliana Nell'udienza pubblica del 25 novembre 2023 composta dai magistrati: Salvatore Pilato - Presidente Sezione di controllo; Vincenzo Lo Presti - Presidente Sezione Giurisdizionale d'appello; Anna Luisa Carra - Presidente Sezione Giurisdizionale; Adriana La Porta - consigliere; Guido Petrigni - consigliere; Giuseppe Colavecchio - consigliere; Giuseppa Cernigliaro - consigliere; Gioacchino Alessandro - consigliere; Tatiana Calvitto - Primo referendario; Antonio Tea - Primo referendario - relatore; Giuseppe Vella - referendario - relatore; Antonino Catanzaro - referendario; Gaspare Rappa - referendario; Massimo Giuseppe Urso - referendario; Emanuele Mio - referendario; Giuseppe Di Prima - referendario; nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021. Visti gli articoli 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 103, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione; Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 39, 40 e 41; Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), a norma del quale «[l]e Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformita' degli articoli 40 e 41 del citato testo unico»; Visto l'art. 5, comma 1, lettera a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale); Visto l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), concernente funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Visto l'art. 11 (Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio) della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3; Viste le deliberazioni n. 54 del 25 gennaio 2023 e n. 124 del 21 marzo 2023, con cui la Giunta della Regione Siciliana ha, rispettivamente, approvato e rettificato il Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021; Vista la nota di trasmissione del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione siciliana prot. n. 30968 del 28 marzo 2023 (acquisita con prot. n. 18 del 30 marzo 2023); Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 43/SSRRCO/INPR/22, del 23 dicembre 2022, di approvazione del documento relativo alla «Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023»; Vista la deliberazione n. 3/2023/SS.RR./PARI del 19 aprile 2023 di approvazione del programma delle attivita' istruttorie da svolgere sul Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021; Vista l'ordinanza n. 11 del 2 maggio 2023 del Presidente della Corte dei conti che determina la nuova composizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana per l'anno 2023; Vista la deliberazione n. 270/2023/GEST del 14 settembre 2023 della Sezione di controllo per la Regione siciliana di approvazione degli esiti della verifica del Rendiconto generale per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655; Viste le ordinanze presidenziali n. 4/2023/SSRR/PARI del 17 ottobre 2023 e n. 5/2023/SSRR/PARI del 23 ottobre 2023, rispettivamente di trasmissione delle bozze di relazione all'esito dell'attivita' istruttoria e di convocazione dell'adunanza in camera di consiglio del 13 novembre 2023 per lo svolgimento del contradditorio con le parti del giudizio; Visto il decreto presidenziale n. 7/2023/SS.RR./PARI del 14 novembre 2023 di nomina dei relatori; Viste le memorie depositate dall'Amministrazione regionale con note n. 124852 del 8 novembre 2023 (prot. n. 236 del 9 novembre 2023), n. 61070 e n. 49584 e del 9 novembre 2023 (acquisite rispettivamente con prot. Cdc n. 237 del 9 novembre 2023 e n. 238 del 10 novembre 2023), n. 126583 e n. 58874 del 10 novembre 2023 (acquisite rispettivamente con prot. Cdc n. 240 e 241 del 10 novembre 2023), n. 128836 del 15 novembre 2023 (prot. n. 245 del 15 novembre 2023), n. 132204 del 21 novembre 2023 (prot. n. 251 del 21 novembre 2023) e n. 132425 del 22 novembre 2023 (prot. n. 253 del 22 novembre 2023); Vista la requisitoria del Pubblico Ministero (prot. n. 254 del 22 novembre 2023), recante le richieste conclusive per la dichiarazione di parifica del Conto del bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, con le eccezioni specificamente individuate, e per la dichiarazione di non parifica dello Stato patrimoniale e del conto economico, nonche' di sollevare la questione di legittimita' costituzionale con riguardo al ripiano del disavanzo con conseguente sospensione del giudizio ovvero, in subordine, di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia Corte Costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata nel decorso giudizio di parificazione per l'esercizio 2020; Uditi nella pubblica udienza del 25 novembre 2023: i magistrati relatori Antonio Tea e Giuseppe Vella; il Pubblico Ministero nella persona del titolare della Procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, Presidente Maria Rachele Anita Aronica; il Presidente della Regione siciliana, sen. avv. Renato Schifani; ha emesso la seguente ordinanza Fatto 1. Svolgimento del giudizio Il Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 nelle sue componenti del Conto del bilancio, dello Stato patrimoniale e del Conto economico, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 54 del 25 gennaio 2023 e rettificato in alcuni allegati con la successiva deliberazione n. 124 del 21 marzo 2023, e' stato presentato a queste Sezioni riunite in data 28 marzo 2023. A seguito del deposito del documento consuntivo, le Sezioni riunite per la Regione siciliana, con la deliberazione n. 3/2023/SS.RR./INPR del 19 aprile 2023, hanno approvato il «programma di lavoro per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021», in coerenza con gli orientamenti espressi in sede di nomofilachia contabile (con riferimento, in particolare, alla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 7/SSRRCO/2013/QMIG, alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2014/INPR e alla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 5/SSRRCO/QMIG/22, pronunziata l'11 aprile 2022), nonche' con gli appositi atti d'indirizzo e di coordinamento all'uopo emanati (nota di coordinamento della Procura generale della Corte dei conti I.C. n. 5 del 29 maggio 2014). L'istruttoria e' stata condotta in ossequio ai criteri di semplificazione metodologica ed espositiva dei temi e degli argomenti contrassegnati da specifica o particolare rilevanza finanziaria e/o gestionale, e di concentrazione degli approfondimenti documentali sui profili di maggiore impatto per la verifica del risultato d'amministrazione e degli equilibri di bilancio e per l'ottimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica. Parallelamente, la Sezione regionale di controllo ha proceduto alla verifica del rendiconto, ai sensi di quanto previsto dalle norme attuative dello Statuto della Regione siciliana (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655), approvando le relative risultanze con la deliberazione n. 270/2023/GEST, depositata in data 14 settembre 2023. All'esito della camera di consiglio in data 10 ottobre 2023 e dell'adunanza in camera di consiglio in data 11 ottobre 2023, il Collegio delle Sezioni riunite ha approvato le bozze delle relazioni destinate a confluire nel referto da allegare alla decisione di parifica per il contraddittorio preliminare tra le Parti. Dette relazioni sono state trasmesse all'Amministrazione regionale e al Presidente di Sezione titolare dell'Ufficio di Procura generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana con l'ordinanza presidenziale n. 4/2023/SS.RR./PARI del 17 ottobre 2023. Successivamente, con ordinanza n. 5/2023/SS.RR./PARI del 23 ottobre 2023, il Collegio e' stato convocato in adunanza, per la data del 13 novembre 2023, per il contraddittorio da svolgersi in camera di consiglio con le Parti (Amministrazione regionale e Rappresentante della Procura generale della Corte dei conti per la Regione siciliana). In vista di tale momento di confronto, l'Amministrazione regionale ha depositato le memorie n. 124852 del 8 novembre 2023 (prot. n. 236 del 9 novembre 2023), n. 61070 e n. 49584 del 9 novembre 2023 (acquisite rispettivamente con prot. Cdc n. 237 del 9 novembre 2023 e n. 238 del 10 novembre 2023), n. 126583 e n. 58874 del 10 novembre 2023 (acquisite rispettivamente con prot. Cdc n. 240 e 241 del 10 novembre 2023), corredate da numerosi allegati finanziari e documentali. A seguito del regolare e completo svolgimento del contraddittorio nella predetta adunanza in Camera di consiglio, con ordinanza presidenziale n. 6/2023/SS.RR./PARI del 13 novembre 2023, e' stata disposta la convocazione delle Parti in pubblica udienza per la conclusione del giudizio in conformita' a quanto prescritto dagli articoli 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, richiamati dall'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. L'Amministrazione ha depositato, ad integrazione delle memorie gia' versate in atti, le memorie n. 128836 del 15 novembre 2023 (prot. n. 245 del 15 novembre 2023), n. 132204 del 21 novembre 2023 (prot. n. 251 del 21 novembre 2023) e n. 132425 del 22 novembre 2023 (prot. n. 253 del 22 novembre 2023), mentre il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria in data 22 novembre 2023 (prot. Cdc n. 254 del 22 novembre 2023) contenente, tra le altre, la richiesta di «sollevare la questione di legittimita' costituzionale con riguardo al ripiano del disavanzo [...] e, di conseguenza, sospendere il giudizio». In data 25 novembre 2023 si e' svolta, alla presenza delle Parti, l'udienza conclusiva del giudizio di parificazione del rendiconto in esame al termine della quale e' stata data lettura del dispositivo. La decisione (n. 1/2024/PARI) con le relative motivazioni e' stata depositata in data 12 gennaio 2024. Il Collegio, oltre ad accertare specifiche irregolarita' in relazione al Conto del bilancio e al prospetto relativo al Risultato di amministrazione e a dichiarare l'irregolarita' dello Stato patrimoniale e del Conto economico, ha deciso di sospendere, per i restanti accertamenti, il giudizio e per l'effetto la decisione definitiva, onde sollevare, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 (Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, applicato ratione temporis, e dell'art. 5 (Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2019) della legge regionale 30 del 2021, per gli aspetti concernenti l'esatta quantificazione degli stanziamenti definitivi da iscriversi nel Conto del bilancio dell'esercizio 2021 in relazione al disavanzo finanziario. Nelle more della rimessione delle suddette questioni di legittimita' costituzionale (oggetto della presente ordinanza) la Regione siciliana ha impugnato, con ricorso ex articoli 11, comma 6, lettera e), e 123 c.g.c., notificato in data 27 dicembre 2023, innanzi alla Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, il «dispositivo prot. n. 255 del 25 novembre 2023, della decisione sul Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021, adottata dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite per la Regione siciliana, nella camera di consiglio del 25 novembre 2023, letto alla pubblica udienza dello stesso 25 novembre 2023» nonche', con riserva di integrazione dei motivi, la decisione e la annessa relazione, in quel momento non conosciute in quanto non ancora depositate. 2. Gli accertamenti sugli stanziamenti di bilancio relativi al disavanzo della Regione siciliana e sulle modalita' del suo ripiano. Il quadro normativo di riferimento La Relazione sulla gestione per l'esercizio 2021 in allegato al rendiconto (allegato n. 26) indica il pieno raggiungimento degli obiettivi intermedi di ripiano del disavanzo, prendendo a riferimento le quote stanziate nel bilancio di previsione per ciascuna delle sue diverse componenti (euro 52.658.782,13) e raffrontandole con l'importo del miglioramento (euro 661.274.025,13) della parte disponibile del risultato di amministrazione a chiusura dell'esercizio in esame (euro -6.181.008.406,59) rispetto al precedente esercizio 2020 (euro -6.842.282.431,72). In particolare, il Conto del bilancio dell'esercizio 2021, oggetto del presente giudizio di parificazione, registra stanziamenti definitivi per il Disavanzo finanziario complessivamente pari a euro 100.000.000,00, in riferimento ai seguenti capitoli di spesa: a) euro 47.341.217,87 sul capitolo n. 1 (Disavanzo finanziario presunto relativo ai fondi ordinari della Regione); b) euro 0 sul capitolo n. 4 (Disavanzo finanziario per l'anno 2014, relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015), in relazione al disavanzo registrato alla fine dell'esercizio 2014; c) euro 0 sul capitolo n. 6 (Disavanzo complessivo alla data del 1° gennaio 2015 determinato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui da riassorbire in trenta esercizi finanziari a partire dal 2015), in relazione al disavanzo da extradeficit conseguente al riaccertamento straordinario dei residui; d) euro 0 sul capitolo n. 14 (Ripiano disavanzo ai sensi del comma 874 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145), in relazione al disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2017; e) euro 0 sul capitolo n. 15 (Disavanzo finanziario per l'anno 2018 relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in dieci esercizi finanziari a partire dal 2019), in relazione al disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2018; f) euro 52.658.782,13 sul capitolo n. 16 (Disavanzo finanziario per l'anno 2019 relativo ai fondi ordinari della Regione), in relazione al disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2019. Tali stanziamenti costituiscono il portato dell'applicazione delle prescrizioni contenute, ratione temporis, nell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, e nell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023). Nel dettaglio, il citato art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019, a seguito delle variazioni apportate con la novella entrata in vigore il 6 febbraio 2021, assumeva la seguente formulazione: «1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, saranno ripianate in dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non puo' avere effetto sulla gestione dei pagamenti. Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualita', all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto. 2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma 1 e' ridotto a tre anni secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da Covid-19, qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosita', quali la riduzione strutturale della spesa corrente, con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. La Regione si impegna, altresi', a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalita' di cui al presente comma». Tale speciale disciplina era declinata dall'art. 5, comma 2 (1) della legge regionale n. 30 del 2021 che, anche per tenere conto degli effetti del giudizio di parificazione dell'esercizio 2019 (cfr. Sezioni riunite per la Regione siciliana, decisione n. 6/2021/PARI del 2 luglio 2021), rivisitava l'articolazione del piano di rientro del disavanzo per ciascuna componente del saldo finanziario negativo al 31 dicembre 2019 (pari a complessivi euro 7.418.715.638,23), secondo le modalita' di recupero schematicamente rappresentate nella tabella a seguire. Parte di provvedimento in formato grafico Come si nota dal piano di ammortamento di cui al superiore prospetto, per l'esercizio 2021, la Regione era tenuta a stanziare unicamente un importo pari a soli euro 52.658.782,13 (afferente al disavanzo generato dalla gestione dell'esercizio 2019). 2.2. E', quindi, evidente la portata derogatoria dispiegata da tale regolamentazione, rispetto a quella ordinaria contenuta all'interno del decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 42, comma 12, e allegato 4/2, §§ 9.2.20-9.2.30), su tutte le componenti del disavanzo complessivamente maturato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018. In particolare: 1) in relazione al disavanzo accertato alla data del 31 dicembre 2014, nell'esercizio 2021 avrebbero dovuto essere stanziati complessivamente euro 496.047.208,43, di cui euro 57.131.972,20 quale quota di competenza del ripiano pluriennale previsto dalla pertinente disciplina statale (art. 9, comma 5, del decreto-legge 13 giugno 2015, n. 78; art. 1, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), euro 381.783.264,03 quale ribaltamento delle quote non recuperate alla data del 31 dicembre 2018 ed euro 57.131.972,20 quale ribaltamento delle quote non recuperate alla data del 31 dicembre 2019, in entrambe i casi, ai sensi dell'art. 42, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2021. Per contro, in forza delle richiamate disposizioni derogatorie, in relazione a tale componente non e' stato stanziato alcun importo; 2) in relazione al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, nell'esercizio 2021 avrebbero dovuto essere stanziati complessivamente euro 771.650.097,78, di cui euro 164.180.871,87 quale quota di competenza del ripiano pluriennale previsto dalla pertinente disciplina statale (articolo 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011), euro 443.288.354,04 quale ribaltamento delle quote non recuperate alla data del 31 dicembre 2018 ed euro 164.180.871,87 quale ribaltamento delle quote non recuperate alla data del 31 dicembre 2019, in entrambe i casi, ai sensi dell'art. 42, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2021. Per contro, in forza delle richiamate disposizioni derogatorie, in relazione a tale componente non e' stato stanziato alcun importo; 3) in relazione al disavanzo ordinario della gestione del 2017, nell'esercizio 2021 avrebbero dovuto essere stanziati complessivamente euro 12.481.257,22, di cui euro 6.240.628,61 quale quota di competenza del ripiano pluriennale previsto dalla pertinente disciplina statale (art. 1, comma 874, della legge n. 145 del 2018) ed euro 6.240.628,61 quale ribaltamento della quota non recuperata alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 42, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2021. Per contro, in forza delle richiamate disposizioni derogatorie, in relazione a tale componente non e' stato stanziato alcun importo; 4) in relazione al disavanzo ordinario della gestione del 2018, nell'esercizio 2021, avrebbero dovuto essere stanziati complessivamente euro 923.956.874,51, di cui euro 342.206.249,82 quale quota di competenza del ripiano triennale consentito dall'art. 42, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2021, euro 479.088.749,74 quale quota di competenza del 2020, non stanziata nel medesimo esercizio, da traslare all'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 42, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2021, ed euro 102.661.874,95 quale ribaltamento della quota non recuperata alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 42, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2021. Per contro, in forza delle richiamate disposizioni derogatorie, in relazione a tale componente non e' stato stanziato alcun importo; 5) in relazione al disavanzo ordinario della gestione del 2019, ricadeva sul 2021 lo stanziamento della quota di competenza di euro 52.658.782,13, in aderenza alla citata decisione n. 6/2021/PARI che ha stabilito la facolta' del ripiano previsto dall'art. 42, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2021. In sintesi, per effetto dell'applicazione disciplina sostanziale di ripiano di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 e all'art. 5 della legge regionale n. 30 del 2021, la Regione ha potuto ottenere un alleggerimento degli obblighi di recupero del disavanzo (e un conseguente ampliamento della capacita' di spesa) di oltre due miliardi di euro (per la precisione 2.256.794.220,07 euro), come rappresentato nella seguente tabella. Parte di provvedimento in formato grafico Pertanto, con riferimento all'esercizio oggetto del presente giudizio, si e' al cospetto di una disciplina unica nel suo genere ove si consideri che, nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la normativa statale aveva previsto un sostegno finanziario agli enti territoriali dell'intero territorio nazionale - Regione Siciliana inclusa - essenzialmente rivolto ad attenuare le conseguenze della perdita di gettito delle entrate, degli oneri del debito finanziario e della crisi della liquidita' di cassa, introducendo, altresi', anche proroghe dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili e norme in deroga alle disposizioni in materia di armonizzazione contabile, senza mai dispensare, tuttavia, con disposizioni a carattere generale, Comuni, Regioni e Province autonome, che sono parti integranti della finanza pubblica allargata, dall'obbligo di comprimere la spesa per adempiere ai fondamentali obblighi di recupero del disavanzo pregresso. Cio' ricostruito in punto di fatto, si ha ragione di dubitare, per i motivi di seguito esposti, della legittimita' costituzionale di un simile impianto normativo. Considerato in Diritto 1. Le norme interessate dalla questione di legittimita' costituzionale. Come sopra indicato, le norme di cui si reputa necessario lo scrutinio di costituzionalita' sono quelle che hanno conformato, con particolare riferimento al rientro dal disavanzo, la programmazione finanziaria regionale dell'esercizio 2021 e delle quali, pertanto, questo Collegio rimettente dovrebbe fare applicazione nel contesto del presente giudizio di parificazione. Si fa riferimento, dunque: a) all'art. 7 (Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 18 gennaio 2021, n. 8, applicato ratione temporis: «1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, saranno ripianate in dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non puo' avere effetto sulla gestione dei pagamenti. Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualita', all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto. 2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma 1 e' ridotto a tre anni secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da Covid-19, qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosita', quali la riduzione strutturale della spesa corrente, con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. La Regione si impegna, altresi', a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalita' di cui al presente comma»; b) all'art. 5 (Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2019) della legge regionale 30 del 2021: «1. Il saldo finanziario negativo al 31 dicembre 2019 - Totale Disavanzo (Parte disponibile) di cui all'articolo 4, pari ad euro 7.418.715.638,23, e' composto dalle seguenti quote: a) euro 1.338.315.181,92 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla delibera G.R. n. 229 del 14 settembre 2015; b) euro 4.761.245.284,17 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui; c) euro 187.218.858,42 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017; d) euro 1.026.618.749,46 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018; e) euro 105.317.564,26 relativo al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019. 2. A parziale modifica del piano di rientro di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 e successive modificazioni il saldo finanziario negativo di euro 7.418.715.638,23, di cui al comma 1, e' ripianato come segue: a) per euro 1.338.315.181,92: a1) con le quote dell'esercizio 2020 di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale, n. 30/2019 e successive modificazioni, pari ad euro 57.131.972,20 ed euro 42.420.362,67; a2) in tredici quote costanti di euro 57.131.972,20 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla delibera G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 886 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed una quota di euro 114.263.944,43 per l'esercizio 2035 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni; a.3) in due quote di euro 42.420.362,67 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 e una quota di euro 14.140.120,89 per l'esercizio 2024 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla delibera G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni, nonche' una quota di euro 282.802.417,79 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni; b) per euro 4.761.245.284,17: b1) con le quote dell'esercizio 2020 di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni pari ad euro 164.180.871,87 ed euro 49.254.261,56; b2) in ventitre' quote costanti di euro 164.180.871,87 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni ed una quota di euro 328.361.743,69 per l'esercizio 2045 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni; b3) in due quote di euro 49.254.261,56 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 e una quota di euro 16.418.087,19 per l'esercizio 2024 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, nonche' una quota di euro 328.361.743,73 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni; c) per euro 187.218.858,42: c1) con la quota dell'esercizio 2020 di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni pari ad euro 6.240.628,61; c2) in ventisette quote costanti di euro 6.240.628,61 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare ai sensi del comma 874 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, ed una quota di euro 12.481.257,34 per l'esercizio 2049 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni; d) per euro 1.026.018.749,46: d1) con la quota dell'esercizio 2020 di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni pari ad euro 102.661.874,95; d2) in due quote di euro 102.661.874,95 a decorrere dall'esercizio 2022 e una quota di euro 34.220.624,98 per l'esercizio 2024 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni, nonche' una quota di euro 684.412.499,63 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni; e) per euro 105.317.564,26: e1) in due quote di euro 52.658.782,13 a decorrere dall'esercizio 2021 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione non oltre la durata della legislatura regionale, ai sensi del comma 12, dell'art. 42, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni. 3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi finanziari 2021 e successivi cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni». 1.1. E' opportuno evidenziare, al riguardo, che, nell'ambito del precedente giudizio di parificazione, concernente il rendiconto dell'esercizio 2020, la normativa speciale e derogatoria relativa al ripiano del disavanzo applicata, ratione temporis, da parte della Regione siciliana, e' gia' stata sottoposta al vaglio del Giudice costituzionale. In quella sede, infatti, con ordinanza n. 1/2023/PARI, le Sezioni riunite per la Regione siciliana, hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nel testo vigente ratione temporis, e dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30, per la ritenuta violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e in ordine alla lesione dei valori costituzionali dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria, nonche' degli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e di equita' intergenerazionale. E' stato, inoltre, ravvisato un irragionevole trattamento di maggior favore, per l'allontanamento dall'uniforme paradigma statale che declina l'unita' finanziaria ed economica della Repubblica sottesa alla disciplina della finanza pubblica. I parametri costituzionali asseritamente violati sono stati individuati nelle seguenti disposizioni: art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; articoli 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, in combinato con gli artt. 3, 5 e 120, secondo comma, della Costituzione. E' bene rimarcare che si tratta, tuttavia, di norme aventi differenti contenuti dispositivi. Infatti: a) la norma di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 158 del 2019 nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, applicata nell'esercizio 2021, presenta un contenuto precettivo diverso rispetto a quella applicata nel precedente esercizio 2020, avendo ridotto ulteriormente, fino ad azzerarli (per rinviarli in coda ai singoli percorsi di rientro), gli importi da stanziare per il recupero di tutto il disavanzo emerso fino al 31 dicembre 2018; b) la norma di cui all'art. 5 (Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2019) della legge regionale 30 del 2021 ha rivisto integralmente, recependo tali innovazioni, il previgente percorso di rientro dal disavanzo a carico della Regione siciliana. Il giudizio costituzionale instaurato a seguito della predetta ordinanza n. 1/2023/PARI e' tuttora pendente. 2. Legittimazione ad adire la Corte costituzionale. La legittimazione di queste Sezioni riunite a sollevare questione di legittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana, e' gia' stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 121 del 1966 e, da ultimo, con la sentenza n. 1 del 2024. Piu' in generale, la legittimazione della Corte dei conti quale giudice a quo, nello svolgimento delle funzioni di parificazione dei rendiconti regionali, a norma dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 231, e' stata costantemente ammessa dalla Corte costituzionale in plurime decisioni (ex multis, sentenze n. 181 del 2015, n. 89 del 2017, n. 196 del 2018, n. 138 e n. 146 del 2019, n. 112 e n. 244 del 2020, n. 215 e n. 235 del 2021, n. 253 del 2022), in quanto «la Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, e' legittimata a promuovere questione di legittimita' costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria, giacche', nella parifica del rendiconto regionale, ricorrono integralmente tutte le condizioni per le quali e' ammessa la possibilita' di sollevare questione di legittimita' costituzionale in via incidentale, in una situazione analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorche' procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono» (Corte costituzionale, sentenza n. 215 del 2021, § 4 del considerato in diritto). 3. La rilevanza delle questioni ai fini del presente giudizio. Ai fini della definizione del presente giudizio di parificazione, assume rilievo la questione della legittimita' costituzionale di una speciale normativa sul ripiano del disavanzo della Regione siciliana, quale quella posta dalla norma oggetto di scrutinio, disciplinante modalita' di recupero diverse dal contenuto precettivo del regime ordinario individuato dell'art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, in quanto essa costituisce lo strato normativo alla base della quantificazione degli stanziamenti di spesa del Conto del bilancio dell'esercizio 2021 e dei conseguenti obiettivi annuali intermedi di ripiano oggetto di programmazione e di rendicontazione. 3.1. Nella considerazione che l'essenza del giudizio di parificazione risiede nel raffronto fra la rappresentazione contabile ed i relativi presupposti di diritto («verificazione»), occorre accertare se l'atto di imputazione al bilancio previsionale del quantum di disavanzo pregresso sia compatibile con l'attuale assetto costituzionale, potendo condizionare, in tutto o in parte, il giudizio finale sul Rendiconto generale all'esame. Qualora, infatti, le norme sospettate di incostituzionalita' dovessero essere espunte dall'ordinamento giuridico, la posta di disavanzo iscritto in spesa nel bilancio dell'esercizio 2020 si appaleserebbe illegittima in quanto gravemente sottostimata (supra, § 2, parte in fatto), con potenziale travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione. Occorre ricordare, sul punto, che la Corte costituzionale ha recentemente affermato: «E' evidente che predeterminare in questo modo, peraltro palesemente riduttivo, i disavanzi precedentemente emersi, comporta una alterazione degli equilibri, che finiscono per collidere frontalmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e con la corretta determinazione delle risultanze gestionali oggetto del sindacato di legittimità-regolarita' della Corte dei conti. Tutto cio' comporta, inoltre, il travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione, elementi necessari per custodire dinamicamente l'equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio» (sentenza n. 235 del 2021, § 6 del considerato in diritto). Si tratta di un aspetto che - tra gli altri - connota, in generale, l'essenza della funzione del giudizio di parificazione ai sensi dell'art. 39 del regio decreto n. 1214 del 1934, dovendo quest'ultimo riscontrare anche l'effettiva legittimita' della gestione annuale inerente al rendiconto (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018, § 3 del considerato in diritto), attraverso l'accertamento della sussistenza della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012), in quanto «il bilancio e' un "bene pubblico" nel senso che e' funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi e' chiamato ad amministrare una determinata collettivita' ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato» (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016, § 3 del considerato in diritto). 3.2. In conformita' all'essenza del giudizio di parificazione, riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale quale «risultato dell'esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico (parifica/non parifica), [...] in vista dell'obiettivo di assicurare la conformita' dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalita' costituzionale in tema di finanza pubblica», al fine «di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo» (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2022, § 5.2 del considerato in diritto), queste Sezioni riunite sono tenute a sottoporre a verifica il perseguimento degli obiettivi intermedi di recupero del disavanzo di amministrazione, la cui rappresentazione contabile trova sintesi nel principale saldo registrato a consuntivo della gestione annuale, ossia il risultato di amministrazione (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione in allegato al Rendiconto, totale parte disponibile - lettera E; decreto legislativo n. 118 del 2011, allegato n. 4/1, § 13.7. e decreto legislativo n. 4/2, § 9.2.20). In linea generale, deve essere oggetto di riscontro l'eventuale miglioramento totale o parziale del risultato di amministrazione rispetto a quello registrato a chiusura dell'anno antecedente, secondo la metodologia imposta dall'ordinamento contabile, che, con riferimento a ciascuna singola componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio e in rapporto agli stanziamenti da iscriversi nel Conto del bilancio, richiede di confrontare gli importi da ripianare in attuazione delle rispettive discipline concernenti i singoli piani di rientro (decreto legislativo n. 118 del 2011, allegato n. 4/1, § 13.10.3). 3.3. La rimozione dall'ordinamento giuridico delle norme sospettate di illegittimita' costituzionale, di cui queste Sezioni riunite devono fare applicazione ai fini degli accertamenti oggetto del presente giudizio, rileva, nell'ipotesi di accoglimento della presente questione, sotto il profilo del percorso argomentativo idoneo a sostenere la decisione del processo principale in termini di parifica/non parifica dei capitoli di spesa pertinenti agli stanziamenti definitivi del disavanzo e di tutte le singole partizioni del documento consuntivo in esame su cui ricadono i conseguenti effetti. Sul punto, si rinvia agli orientamenti della Corte costituzionale, che, con la recente sentenza n. 215 del 2021, ha affermato: «In punto di rilevanza, per costante orientamento di questa Corte, essenziale e sufficiente a conferire rilevanza alla questione prospettata e' «che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimita' costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a se' (sentenza n. 253 del 2019) e che la pronuncia della Corte «influi[sca] sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale (tra le molte, sentenza n. 28 del 2010)» (sentenza n. 20 del 2016)» (sentenza n. 84 del 2021). E' inoltre necessario che il rimettente illustri le ragioni che «determinano la pregiudizialita' della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale» (sentenza n. 105 del 2018)» (§ 5.1. del considerato in diritto). 3.4. Si osserva, altresi', che la rilevanza della questione deve essere valutata nella prospettiva della esatta quantificazione degli obblighi di recupero del disavanzo a carico degli esercizi successivi a quello oggetto di rendicontazione, in rapporto a ciascuna delle distinte componenti del disavanzo complessivo. Infatti, la corretta redazione dell'obbligatorio prospetto sintetico da allegare al documento consuntivo (decreto legislativo n. 118 del 2011, allegato 4/1, § 13.10.3), al quale e' ascritta la fondamentale funzione di imputare a specifiche componenti del disavanzo l'importo del miglioramento totale o parziale del risultato di amministrazione rispetto a quello registrato a chiusura dell'anno antecedente, secondo la metodologia imposta dall'ordinamento contabile (decreto legislativo n. 118 del 2011, allegato 4/1, § 9.2.25-9.2.30) - basata sull'applicazione del generale criterio dell'anzianita' di formazione della componente e del raffronto con la quota che avrebbe dovuto essere a carico dell'esercizio (in merito, decreto legislativo n. 118 del 2011, allegato 4/1, § 9.2.30) - poggia sull'imprescindibile presupposto che, solo muovendo dall'esatto quadro di riferimento normativo, che avrebbe dovuto essere concretamente attuato nell'esercizio di riferimento, potra' aversi esatta cognizione degli importi che dovranno interessare i futuri stanziamenti di bilancio per ciascuna partizione del disavanzo. Solo la corretta redazione di tale prospetto relativo ai miglioramenti/peggioramenti del disavanzo e alla distinta composizione in singole quote (prospetto che deve confluire nella legge di approvazione del rendiconto) consentira' di porre in rapporto di continuita' l'esercizio rendicontato rispetto a quelli in corso di gestione e ai successivi periodi finanziari, sotto il profilo della programmazione del recupero di ogni specifica partizione del complessivo disavanzo che, come e' noto, e' soggetta ad un proprio autonomo regime giuridico. Ai fini di una maggiore comprensione, si pone la seguente esemplificazione pratica. L'Amministrazione regionale, nel redigere il prospetto sul recupero del disavanzo in allegato al Rendiconto dell'esercizio 2021 (allegato n. 26 al rendiconto, pagg. 91-92), ha imputato l'importo del miglioramento del risultato di amministrazione (lett. E), pari a euro 661.274.025,13, dapprima, per euro 52.658.782,13 (pari al corrispondente stanziamento di bilancio) alla quota di disavanzo piu' recente, ossia quella della gestione del 2019, da recuperare secondo la disciplina vigente nell'esercizio 2021 (art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 e art. 5, comma 2, della legge regionale n. 30 del 2021), per poi ascrivere, in ordine di anzianita' di formazione, l'ulteriore miglioramento di euro 608.615.243,00 alla componente piu' remota del disavanzo, ossia il disavanzo registrato a chiusura del 2014. Ove, diversamente, a valle dell'incidente di costituzionalita', dovesse essere pronunciata l'illegittimita' dello speciale regime di ripiano del disavanzo posto dalla norma di attuazione dello Statuto e dalle discendenti disposizioni della legge regionale, l'importo dei miglioramenti del risultato di amministrazione (lett. E), registrati a chiusura di ciascuno degli esercizi incisi dalle norme sospettate di illegittimita' costituzionale, dovrebbe essere raffrontato agli stanziamenti imposti dalla diversa disciplina statale vigente ratione temporis, per ognuna delle specifiche quote di disavanzo indicate nella superiore tabella n. 2, con conseguente rideterminazione del prospetto in allegato al Rendiconto. 3.5. D'altra parte, sulla rilevanza della questione nel presente giudizio, non incidono in alcun modo ne' la pendenza della questione di legittimita' costituzionale sollevata nel precedente giudizio con ordinanza n. 1/2023/PARI in quanto riguardante, come visto, norme dal diverso contenuto precettivo, ne' la normativa sopravvenuta successivamente alla chiusura dell'esercizio 2021. A quest'ultimo proposito, si rappresenta che, a seguito del deposito del dispositivo con cui le Sezioni riunite hanno sospeso il giudizio di parificazione in ordine al rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, all'esito dell'udienza pubblica del 3 dicembre 2022, la materia del disavanzo della Regione siciliana e' stata novellata dal legislatore statale nel corso del 2023 con due provvedimenti normativi. Dapprima e' entrato in vigore, dal 1° gennaio 2023, l'art. 1, commi da 841 a 845, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha disposto nei termini a seguire: «841. La Regione siciliana e' autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022. 842. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032. 843. La Regione siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosita', quali la riduzione strutturale della spesa corrente. 844. In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 843, nonche' in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841. 845. In attuazione dell'accordo di cui al comma 843, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023, le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa» (enfasi aggiunta). In una prima fase del 2023, pertanto, le norme in esame avevano disposto un nuovo percorso di rientro decennale, a quote costanti, del «disavanzo relativo all'esercizio 2018 e [del]le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022» a decorrere dall'esercizio 2023 e sulla base degli impegni gia' definiti con lo Stato nell'Accordo sottoscritto il 14 gennaio 2021. Nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2022 con legge regionale (e, dunque, solo previo svolgimento del relativo giudizio di parificazione e, logicamente, anche di quelli ancora in corso) - momento a partire dal quale potranno effettivamente cristallizzarsi la quantificazione della parte disponibile del risultato di amministrazione, la sussistenza di eventuali miglioramenti/peggioramenti del disavanzo e l'esatta ripartizione del medesimo nelle sue diverse componenti - e' stato autorizzato, medio tempore, un percorso di rientro basato sulle risultanze temporanee dei rendiconti disponibili e dei dati del bilancio pre-consuntivo, al fine di permettere la necessaria programmazione finanziaria in riferimento agli esercizi in corso di gestione. Per tale ragione, con deliberazione n. 67 del 10 febbraio 2023, la Giunta regionale ha approvato il «Piano di rientro dal disavanzo presunto al 31 dicembre 2022», i cui contenuti sono stati trasfusi nell'allegato n. 18 approvato con l'art. 3, comma 1, lett. r), della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025). (2) Al contempo, con l'art. 53 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilita' regionale 2023-2025), e' stato disposto che «[p]er effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 841 e 842, alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli esercizi finanziari 2023 e successivi, cessano di avere vigore le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2021, n. 30». A decorrere dal 1° gennaio 2023, dunque, il momentaneo percorso di rientro dal complessivo disavanzo e' stato calibrato sulle quantificazioni e sulle cadenze temporali indicate nel prospetto a seguire. Parte di provvedimento in formato grafico Infine, e' attualmente in corso il procedimento legislativo di abrogazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019, a seguito dell'approvazione del relativo schema normativo nell'apposita seduta - in data 8 agosto 2023 - della Commissione mista paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della Regione siciliana. Il quadro degli impegni cui e' subordinata la speciale disciplina di ripiano del disavanzo posta dal legislatore statale e' stato, da ultimo, oggetto di rivisitazione in conseguenza dell'Accordo sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione siciliana, in sostituzione del precedente Accordo del 14 gennaio 2021 (3) , il cui recepimento normativo - secondo gli obblighi posti dalle parti (4) - e' contenuto nell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 15 dicembre 2023, n. 191. (5) La disposizione in questione interviene direttamente sul testo del citato art. 1, commi da 841 a 845, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in sostituzione/modifica dei commi 841, 842 e 843 e con efficacia abrogativa dei commi 844 e 845. (6) In base alla disciplina attualmente vigente, il disavanzo della Regione siciliana e' sottoposto al seguente regime: «841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana e' autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalita' definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023. 842. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030. 843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalita' individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui e' accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio». Inoltre, al fine di rispettare gli impegni assunti - attraverso il nuovo Accordo - in merito alle modalita' di finanziamento della spesa sanitaria, e' stato posto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023, che testualmente prescrive: «In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, e' riconosciuto in favore della Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria al 49,11 per cento di cui all'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'art. 23». Con riguardo agli specifici obblighi concernenti il recupero del disavanzo dal 2023, la disciplina congiunta dei novellati commi da 841 a 843 della legge n. 197 del 2022 e delle prescrizioni contenute nell'Accordo sottoscritto il 16 dicembre 2023 si impernia, in estrema sintesi, sulle seguenti innovazioni: il periodo temporale di rientro dal disavanzo e' ridotto da dieci a otto anni, a decorrere dal 2023 e sino al 2030 (quale effetto delle modifiche intervenute sui commi 841 e 842); e' soppresso l'obbligo di operare riduzioni strutturali degli impegni di spesa corrente, attraverso provvedimenti amministrativi o normativi idonei ad incidere in maniera permanente sulla dimensione quantitativa e qualitativa delle pertinenti allocazioni di bilancio e secondo le prescrizioni contenute nel precedente Accordo del 14 gennaio 2021 (a seguito della sostituzione del comma 843 e dell'abrogazione dei commi 844 e 845); in luogo dei parametri di virtuosita' individuati nel precedente Accordo del 14 gennaio 2021 e' adesso richiesto di incrementare la quota di ripiano del disavanzo annuale dell'importo di euro 70 milioni (punti nn. 1 e 2 dell'Accordo del 16 ottobre 2023), lasciando sostanzialmente all'autonomia della Regione siciliana le decisioni circa le corrispondenti riduzioni di spesa corrente, con l'obbligo, tuttavia, di mantenere inalterato l'ammontare degli impegni e dei pagamenti concernenti specifiche articolazioni del Macroaggregato 1.04 del Titolo I della spesa. Nello specifico, si tratta di spese per «Trasferimenti correnti a Province», «Trasferimenti correnti a Comuni», «Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale» e «Altri assegni e sussidi assistenziali» (punto n. 3 dell'Accordo del 16 ottobre 2023); e' mantenuto l'obbligo dell'incremento annuale dei pagamenti per spesa di investimento, ma, al contempo, e' esteso il profilo temporale di scadenza del preciso impegno (sino al 2030) ed e' diminuita la percentuale crescente dei pagamenti per il periodo successivo al 2026 (dal 5% al 2%), introducendo, altresi', specificazioni procedurali sulla verifica ex post dell'obiettivo raggiunto (punti nn. 5 e 6 dell'Accordo del 16 ottobre 2023); sono modificati i precedenti impegni circa l'assunzione del personale e sono individuate specifiche regole sul turn over. Il diverso quadro normativo, infine, rendera' necessario intervenire sulla quantificazione e sulle cadenze temporali delle quote di disavanzo da stanziare nel bilancio di previsione della Regione siciliana negli esercizi dal 2023 al 2030, novellando il percorso di rientro provvisoriamente individuato dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 10 febbraio 2023 (come, peraltro, testualmente previsto dal punto n. 2 dell'Accordo del 16 ottobre 2023, oltre che dal novellato comma 842). Ebbene, tutto il descritto compendio normativo intervenuto sul finire del 2022 e novellato nel 2023 non influisce minimamente sulla rilevanza della odierna questione, dal momento che attiene alla programmazione finanziaria decorrente dall'esercizio 2023, mentre il presente giudizio ha ad oggetto fatti gestionali verificatisi nell'esercizio 2021 e regolati dal contesto normativo in quel momento vigente. Come affermato dalla Corte costituzionale, del resto, «[C]iascun rendiconto [...] e' redatto alla luce dello specifico contesto normativo inerente all'esercizio finanziario cui fa riferimento. Per tale motivo, in sede di giudizio di parificazione, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti valutano, ogni anno, il rendiconto generale dell'esercizio finanziario trascorso, rendiconto che puo' essere strutturato in modo differente da un anno all'altro, in sintonia con l'evoluzione del quadro normativo di riferimento in tema di spesa» (Corte costituzionale, sentenza n. 244 del 2020, punto 2.2.1 del «Considerato in diritto»). Inoltre, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della disciplina in vigore nell'esercizio oggetto di parificazione non e' destinata a mutare nel rinnovato quadro normativo delineatosi a partire dal 2023, in quanto e' funzionale a perimetrare con precisione la dimensione finanziaria delle singole partizioni del disavanzo residuo a chiusura del 2021 e a proiettare ciascuna componente, dapprima nell'esercizio 2022, e, di conseguenza, anche nel futuro piano di rientro che la Regione siciliana dovra' seguire a decorrere dal 2023, in conformita' al regime normativo adesso delineato dall'art. 1, commi 841-843 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'esito delle modifiche introdotte dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. 4. La non manifesta infondatezza e i paradigmi costituzionali violati: art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e articoli 81 e 97, primo comma, della Costituzione, in combinato con gli articoli 3, 5 e 120, secondo comma, della Costituzione. I dubbi di legittimita' ricadenti sulle disposizioni oggetto di scrutinio appaiono in buona parte coincidenti con quelli prospettati, con la citata ordinanza n. 1/2023/PARI, relativamente all'art. 7, del decreto legislativo n. 158 del 2019, nella sua formulazione originaria, e all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 30 del 2019. 4.1.1. Viene, innanzitutto, in considerazione la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che ascrive alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'«armonizzazione dei bilanci pubblici», di cui il disposto dell'art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, inerente alle regole fondamentali di disciplina del recupero del disavanzo di amministrazione, costituisce norma interposta. Verso questa direzione, infatti, si e' consolidato un preciso indirizzo della Corte costituzionale, chiamata a scrutinare la legittimita' di alcune disposizioni contenute nella legislazione regionale e operanti in contrasto con la disciplina di fonte statale, la quale e' stata considerata espressione dell'esigenza di armonizzare i bilanci pubblici sotto lo specifico profilo della disciplina del disavanzo di amministrazione e della uniformita' dei tempi del suo ripiano (in particolare, sentenze n. 246 del 2021, n. 168 e n. 268 del 2022). Con la decisione n. 268 del 2022, il Giudice delle leggi ha chiarito in modo definitivo che la disciplina del disavanzo di amministrazione (e del suo ripiano) attiene inequivocabilmente alla materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici (di competenza statale) e che la violazione dell'art. 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 comporta la lesione dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. E' stato, infatti, affermato: «Consegue da tutto cio' che l'intero ammontare di disavanzo non ripianato nel 2019 avrebbe dovuto essere applicato, per intero, all'esercizio 2021, ai sensi di quanto prescrive il combinato dei richiamati principi contabili applicati di cui ai paragrafi 9.2.26 e 9.2.28, a loro volta espressione della esigenza di armonizzare i bilanci pubblici quanto allo specifico profilo della disciplina del disavanzo di amministrazione e della uniformita' dei tempi del suo ripiano (ex multis, sentenze n. 246 e n. 235 del 2021). Le previsioni regionali impugnate, pertanto, si pongono in contrasto con l'evocato art. 42, commi 12 e 14, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, di conseguenza, violano l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici» (enfasi aggiunta; § 6.2. del considerato in diritto). Sebbene le pronunce in questione abbiano riguardato la produzione normativa di Regioni ordinarie (nel caso di specie, Regione Basilicata e Regione Molise), nell'opinione di questo giudice rimettente il parametro evocato non potrebbe che imporsi anche alle Regioni che, come la Regione siciliana, a norma dell'art. 116, comma 1, della Costituzione «dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale», per le ragioni a seguire. 4.1.2. E' noto che i rapporti tra la disciplina dell'armonizzazione contabile e le speciali autonomie sono regolati dall'odierno art. 79 del decreto legislativo n. 118 del 2011, rubricato Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che cosi' testualmente prevede: «La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42». 4.1.3. La norma in esame, nella versione originaria del decreto legislativo n. 118 del 2011 antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, dopo l'introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio (legge costituzionale n. 1 del 2012), era allocata in altra disposizione dell'originario corpus, l'art. 37, che si componeva anche del seguente secondo periodo: «Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano». 4.1.4. A seguito dell'entrata in vigore di questa primigenia disposizione, su impugnazione di alcune Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimita' di questo secondo periodo, con la motivazione che il coordinamento della finanza degli enti territoriali a speciale autonomia avrebbe dovuto essere disciplinato non in via unilaterale dallo Stato, ma dalla normativa di attuazione statutaria, da adottare attraverso il coinvolgimento di detti enti e mediante il procedimento di formazione previsto dall'art. 27 della legge di delega n. 42 del 2009, palesandosi, pertanto, il vizio di eccesso di delega legislativa ai sensi dell'art. 76 della Costituzione (sentenza n. 178 del 2012). In particolare, la sentenza n. 178 del 2012 esplicitava: «Questa Corte ha gia' sottolineato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 42 del 2009, le uniche disposizioni di tale legge applicabili agli enti ad autonomia differenziata sono gli articoli 15, 22 e 27 (sentenze n. 71 e n. 64 del 2012; n. 201 del 2010). Esclusa la rilevanza degli articoli 15 e 22 - attinenti, come gia' osservato al punto 4.2., ad aspetti non pertinenti alla questione; e cioe', rispettivamente, al finanziamento delle citta' metropolitane ed alla perequazione infrastrutturale - va ricordato che il citato art. 27 fissa il principio secondo cui gli enti ad autonomia differenziata, «nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno ed all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario» secondo le procedure "pattizie" previste per l'introduzione delle norme attuative degli statuti (cioe' «secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi»). Detto art. 27, dunque, non pone alcuna deroga all'adozione di tali procedure, con la conseguenza che, in base alla legge n. 42 del 2009, tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione (ivi comprese quelle dell'art. 2, che il decreto legislativo n. 118 del 2011 dichiara espressamente di attuare) si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria. La normativa impugnata stabilisce, invece, che, qualora «entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, non risultino concluse le procedure» di attuazione statutaria, l'intero decreto delegato e gli indicati decreti legislativi «trovano immediata e diretta applicazione» nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino al completamento delle procedure medesime». Tale diretta - ancorche' transitoria - applicazione eccede, pertanto, i limiti fissati dalla legge di delegazione, la quale non consente eccezioni, con riguardo ai suddetti enti, alla regola dell'adozione delle peculiari procedure "pattizie" previste per la determinazione delle norme di attuazione statutaria» (§ 6.2. del considerato in diritto). 4.1.5. A distanza di un decennio da questa pronuncia, e soprattutto dalle modifiche intervenute sul testo della carta costituzionale che hanno attratto alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'«armonizzazione dei bilanci pubblici», con spostamento dalla precedente sede della legislazione concorrente cui permane, invece, solo quella del «coordinamento della finanza pubblica», ad avviso di questo giudice rimettente non puo' prescindersi da un'esegesi sistematica e costituzionalmente orientata del contenuto precettivo dell'art. 79 del decreto legislativo n. 118 del 2011, al fine di coglierne gli spazi di applicazione nel contesto delle disposizioni che compongono l'intero corpus normativo. 4.1.6. In merito occorre osservare che, gia' al momento delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2014, la relazione tecnico-illustrativa sullo schema del provvedimento ha evidenziato come, all'interno del novellato corpus sull'armonizzazione contabile, fosse stato espunto dal testo dell'originario art. 37 - poi rinumerato nell'odierno art. 79 - il secondo periodo dichiarato costituzionalmente illegittimo, al fine di rispettare lo stretto perimetro della delega legislativa, con significativa menzione, tuttavia, per l'«eventuale applicabilita' alle autonomie speciali dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di armonizzazione contabile» (lo schema era presentato dal Governo alla Presidenza del Senato in data 15 aprile 2014, per il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42). 4.1.7. A seguito della novella intervenuta sull'intero impianto del decreto legislativo n. 118 del 2011, il vigente art. 1, comma 1, prevede adesso che «[a]i sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni [...]. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto». Inoltre, ad esordio del Titolo III, intestato all'Ordinamento finanziario e contabile delle regioni - sotto il quale si colloca topograficamente anche l'art. 42, comma 12, che pone la disciplina generale in materia di ripiano del disavanzo - l'art. 36, comma 1, afferma che «[i]l presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione». 4.1.8. In presenza, dunque, di una materia ricadente nella competenza esclusiva della legislazione dello Stato, il procedimento di produzione delle fonti del diritto non potrebbe che essere conforme alle disposizioni costituzionali collocate sotto la Sezione II, La formazione delle leggi (articoli 70-82 Cost.), considerando soprattutto che la novella del 2012 individua proprio nel Parlamento l'organo deputato a immettere nel circuito normativo le disposizioni fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio dei bilanci pubblici (art. 81, comma 6, della Costituzione). La costante giurisprudenza costituzionale esalta, peraltro, il rapporto ancillare tra le norme di armonizzazione dei bilanci pubblici e il precetto dell'equilibrio di bilancio: «[G]li scostamenti dai principi del decreto legislativo n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale presidiati dall'art. 81 della Costituzione» (Corte costituzionale, sentenza n. 279 del 2016, § 3). Si pone, pertanto, la questione della possibile coesistenza di ulteriori fonti di produzione normativa, che, negli ambiti di disciplina ricadenti direttamente nella materia della competenza esclusiva dello Stato, siano abilitate a declinare, secondo forme e condizioni particolari di autonomia (art. 116, comma 1, della Costituzione), regole sostanziali che divergono dal modello normativo uniforme. 4.1.9. Sotto tale profilo, questo giudice rimettente osserva che la modifica inerente alla materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e' stata particolarmente valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, tanto da sostenere con perentorieta' che essa e' una competenza esclusiva dello Stato che non puo' subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali. E' stato, dunque, affermato che l'indefettibilita' del principio di armonizzazione - ancor prima d'essere giuridica conseguenza dello spostamento della materia dal terzo al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione, avvenuto ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2012 - e' ontologicamente collegata alla necessita' di realizzare l'uniformita' dei linguaggi e l'omogeneita' dell'espressione finanziaria e contabile di tutti gli enti operanti nel sistema della finanza pubblica allargata, senza le quali non sarebbe possibile il consolidamento dei conti pubblici e il perseguimento di obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie e la prevenzione di gravi irregolarita' idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci (ex plurimis, sentenze n. 184 del 2016 e n. 80 del 2017). In ragione del suo carattere polifunzionale, prosegue la medesima giurisprudenza, l'armonizzazione contabile, dopo la legge n. 42 del 2009 e la legge costituzionale n. 1 del 2012, ha assunto una sua piu' ampia e rigorosa fisionomia, attraverso la legislazione ordinaria attuativa e, in particolare, attraverso il decreto legislativo n. 118 del 2011, espandendosi ad ambiti di regolazione ricadenti in altri titoli di competenza (trasversali, concorrenti e residuali) e includendo disposizioni teleologicamente ascrivibili sia al coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, della Costituzione), sia alla disciplina degli equilibri di bilancio (art. 81 della Costituzione), sia al principio del buon andamento finanziario e della programmazione (art. 97 della Costituzione). Il cardine della materia rimessa alla competenza del legislatore statale, quindi, ruota attorno all'esigenza dell'«omogeneita' dell'espressione finanziaria e contabile [che] deve ricomprendere non solo gli schemi ed i modelli aggreganti ma anche la rappresentazione uniforme dei fenomeni giuridici ed economici sottesi alla struttura matematica dei bilanci (enfasi aggiunta; sentenza n. 80 del 2017, § 3.4. del considerato in diritto)». Piu' recentemente, lo stesso giudice costituzionale ha ricordato che «[d]el resto, le regole sull'armonizzazione contabile esprimono opzioni strumentali alla garanzia dell'equilibrio e della sincerita' del bilancio, nonche' al coordinamento della finanza pubblica in un sistema di autonomie regionali [...]. E', infatti, solo il rispetto di un linguaggio contabile comune che impedisce a un sistema informato al pluralismo istituzionale di degenerare in un'ingestibile moltitudine di monadi contabili, a danno non solo delle possibilita' di coordinamento, ma finanche dello stesso principio di responsabilita' politica, quando l'inosservanza delle regole di tale linguaggio e' funzionale, negli enti autonomi, a realizzare indebiti artificiosi aumenti della capacita' di spesa» (enfasi aggiunta, sentenza n. 168 del 2022, § 7 del considerato in diritto). 4.1.10. L'uniformita' dell'espressione finanziaria e contabile sottesa alla struttura matematica dei bilanci pubblici e' stata, da ultimo, ribadita proprio in riferimento alle norme che, con puntuali prescrizioni di dettaglio, introducono vincoli precisi alle modalita' di rientro dal proprio disavanzo, limitando l'autonoma determinazione dell'ente territoriale circa la capacita' di spesa al momento dell'allocazione delle risorse in bilancio (Corte costituzionale, sentenze nn. 268 e 168 del 2022, nn. 246 e 235 del 2021). 4.1.11. Suscita perplessita', pertanto, un plesso normativo - quale quello dettato dall'art. 7 (Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, applicato ratione temporis, e dell'art. 5 (Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2019) della legge regionale 30 del 2021 - che devia dal modello uniforme delineato dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, quale norma interposta all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, declinando sul territorio della Regione siciliana regole sostanziali ad hoc. Il caso di specie, dunque, pone una questione fondamentale, ossia se la novella costituzionale non abbia, invero, riverberato effetti immediati sulla «disattivazione» della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 79 del decreto legislativo n. 118 del 2011, quanto meno per gli aspetti piu' qualificanti dell'armonizzazione, cui appartiene specialmente la materia del rientro dal disavanzo. Diversamente opinando, si consentirebbero, sempre e in ogni caso, peculiari adattamenti della disciplina attraverso una fonte normativa - la norma di attuazione degli Statuti speciali - cui e' demandata senza riserve «la decorrenza e le modalita' di applicazione», con pregiudizio per l'omogeneita' dei sistemi contabili imposta dai principi costituzionali nella redazione dei bilanci pubblici. In tale prospettiva, emerge, ad avviso di questo Giudice rimettente, l'esorbitanza delle norme oggetto della presente rimessione dal limite della funzione legislativa legittimamente esercitabile in sede di attuazione dello Statuto della Regione siciliana ovvero mediante fonti normative regionali. Inoltre, la modifica apportata nel 2021 al testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019, nell'introdurre per tale esercizio una deroga alla deroga, rende ancor piu' patente la surrettizia elusione dell'ambito di «prima applicazione» entro il quale la speciale normativa in parola, secondo quanto in essa declamato, avrebbe dovuto asseritamente operare. 4.1.12. Il tema coinvolge la collocazione della norma di attuazione dello Statuto nel sistema delle fonti del diritto e i confini che ne perimetrano l'oggetto. Limitando l'esposizione ai tratti essenziali, e' noto che la consolidata giurisprudenza costituzionale ne abbia affermato la natura di norme a rango primario che prevalgono sulle leggi ordinarie (statali e regionali) «nell'ambito della loro competenza» e che hanno «carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica» (sentenza n. 316 del 2004, la quale richiama a sua volta anche le precedenti pronunce n. 213 e n. 137 del 1998, n. 85 del 1990, n. 160 del 1985), con la conseguenza che la possibilita' di introdurre una disciplina particolare ed innovativa nell'ordinamento giuridico, attraverso disposizioni di tale rango, e' condizionata dal rispetto del «limite della corrispondenza alle norme e alla finalita' di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale» (sentenze n. 316 del 2004, n. 353 del 2001 e n. 212 del 1984). La demarcazione delle relazioni tra legge ordinaria e norma di attuazione dello statuto e' stata, pertanto, segnata dal giudice costituzionale in rapporto al criterio della competenza. Si impone all'interprete, di conseguenza, il compito di circoscrivere con rigore gli ambiti di disciplina ricadenti all'interno degli Statuti speciali, sul presupposto dell'atipicita' della fonte, che, nel suo particolare procedimento di formazione, non vede protagonista anche le assemblee parlamentari, con evidente allontanamento dal principale modello di produzione normativa previsto dagli articoli 70, 76 e 77 della Costituzione. Quanto all'ambito materiale in cui si inseriscono le norme di attuazione, l'esperienza successiva alla nascita degli Statuti speciali le consegna tradizionalmente alla definizione delle competenze regionali e al relativo trasferimento di funzioni amministrative dall'autorita' centrale a quella periferica, con annessi beni strumentali, personale e organizzazione (per un chiaro esempio in tal senso, art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonche' all'individuazione delle risorse finanziarie proprie nelle materie dei tributi e delle altre entrate patrimoniali. Secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, sono state ammesse, inoltre, anche norme di attuazione c.d. praeter legem, ossia integrative di disposizioni statutarie, alla condizione, tuttavia, che l'emanazione delle medesime si giustifichi in ragione della stretta finalita' di attuazione dello Statuto e purche' esse non manifestino contenuti estranei a quest'ultimo (Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 1956). Esaminando, in particolare, il profilo delle competenze statutarie della Regione siciliana, deve osservarsi che la contabilita' e la disciplina del bilancio non figurano nell'elencazione espressa degli oggetti della legislazione esclusiva e concorrente, rispettivamente contemplati dagli articoli 14 e 17 dello statuto, in disparte la prossimita' con la materia dell'ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p). Come gia' rilevato dalla stessa Corte costituzionale in tempi risalenti (nel caso dell'ordinamento della Regione Sardegna), tali discipline devono considerarsi non gia' come materie a se' stanti ma piuttosto quali «mezzi e strumenti giuridici indispensabili perche' l'ente Regione possa concretamente operare per il perseguimento dei vari fini assegnatigli», attraverso atti di concreta gestione del bilancio ed erogazione delle spese in esso stanziate (sentenza n. 107 del 1970). Sotto tale aspetto, pare a questo giudice rimettente che non appaia sussistere una corrispondenza tra le norme censurate e una specifica competenza statutaria cui dare attuazione. 4.1.13. Nell'esperienza degli ultimi due decenni, le norme di attuazione sono state fortemente vitalizzate dalla legislazione ordinaria quale strumento di realizzazione del coordinamento della finanza pubblica nelle Regioni a Statuto speciale, specialmente nell'ambito della devoluzione delle entrate, con valorizzazione dell'autonomia tributaria e finanziaria, e del concorso di queste ultime al riequilibrio della finanza pubblica, a mezzo di obblighi di contribuzione che trasferiscono risorse dalle autonomie territoriali al centro. Proprio in questa prospettiva si muove l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale secondo il c.d. «metodo pattizio», sul quale poggiano le fondamenta della clausola di riserva contenuta nell'art. 79 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Sul punto, questo giudice rimettente osserva che, al di fuori degli ambiti strettamente connessi all'attuazione delle competenze statutarie, la giurisprudenza costituzionale non pare riconoscere ex se una cogenza all'impiego del metodo pattizio nei rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, se non nei casi e nei limiti in cui esso e' espressamente riconosciuto e disciplinato dallo stesso legislatore ordinario. In tal senso, infatti, ricorrono pronunce in cui il giudice costituzionale afferma l'inesistenza di obblighi di concertazione imposti dalla Corte costituzionale. E' stato, pertanto, affermato che, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria, il legislatore, specie in un contesto di grave crisi economica, puo' discostarsi dal modello consensualistico prefigurato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 nella determinazione delle modalita' del concorso delle autonomie speciali alle misure di finanza pubblica, in attuazione del federalismo fiscale previsto dall'art. 119 della Costituzione. La disposizione in esame, infatti, pur ponendo una vera e propria riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria di dette autonomie, ha pur sempre il rango di legge ordinaria, in quanto tale derogabile da atto successivo avente la medesima forza normativa. Pertanto, non e' stata considerata lesiva delle prerogative autonomistiche una clausola di salvaguardia contenuta in una legge ordinaria che non contempli una procedura concertata, dal momento che «quest'ultima non e' costituzionalmente necessitata» (sentenza n. 23 del 2014, § 5.1. del considerato in diritto). Sempre in riferimento all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il giudice costituzionale ha, altresi', sostenuto che l'adozione del metodo della concertazione rientri nella discrezione del legislatore statale ove non direttamente imposto dalle norme costituzionali: «[I]l legislatore delegante, nel dare attuazione all'art. 119, quinto comma, della Costituzione nei confronti delle autonomie speciali, ha rinunciato - pur non essendo a cio' vincolato dal dettato del citato comma dell'art. 119 - a porre una disciplina unilaterale. Ha preferito infatti, nella sua discrezionalita', regolare la materia mediante il rinvio a norme da determinarsi attraverso le particolari procedure legislative previste per l'attuazione degli statuti speciali» (sentenza n. 71 del 2012, § 2 del considerato in diritto). Ad avviso di questo giudice rimettente, tali asserzioni appaiono maggiormente rafforzate dalla considerazione del rango rivestito dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto, cosicche' la novella costituzionale, che ha attratto l'armonizzazione dei bilanci pubblici alle materie di legislazione esclusiva dello Stato, costituisce il parametro per un'interpretazione costituzionalmente orientata della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 79 del decreto legislativo n. 118 del 2011. D'altronde occorre evidenziare che al fenomeno della predeterminazione del contenuto delle future disposizioni di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, ricorrente nella legislazione statale come nel caso della legge delega n. 42 del 2009 e del citato art. 79, deve essere offerta una lettura in armonia con l'intero quadro delle competenze legislative delineato dalla Costituzione e dagli Statuti medesimi. Opinando altrimenti, si arriverebbe alla paradossale conclusione che, nel disciplinare, di volta in volta, i possibili oggetti delle norme di attuazione dello statuto, una legge ordinaria sia libera di operare quale fonte sulla produzione normativa secondo modalita' e criteri del tutto avulsi dalle fonti gerarchicamente sovraordinate. 4.1.14. Sugli specifici oggetti di pertinenza dello strumento pattizio - cui, in generale, e' riconosciuta la funzione di attenuare il limite del coordinamento della finanza pubblica nei confronti delle Autonomie speciali, attraverso la disciplina concertata del sistema delle relazioni finanziarie - la stessa giurisprudenza costituzionale viene in ausilio con interessanti spunti di riflessione. E' stato, infatti, precisato che «lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. Cio' anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversita' delle situazioni esistenti nelle varie realta' territoriali» (Corte costituzionale, sentenza n. 89 del 2015, § 10 del considerato in diritto). Inoltre, «il contenuto degli accordi, oltre che la riduzione dei programmi in rapporto al concorso della Regione interessata ad obiettivi di finanza pubblica, puo' e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa, l'accollo di rischi di andamenti difformi tra dati previsionali ed effettivo gettito dei tributi, le garanzie di finanziamento integrale di spese essenziali, la ricognizione globale o parziale dei rapporti finanziari tra i due livelli di governo e di adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni svolte o di nuova attribuzione, la verifica di congruita' di dati e basi informative finanziarie e tributarie, eventualmente conciliandole quando risultino palesemente difformi, ed altri elementi finalizzati al percorso di necessaria convergenza verso gli obiettivi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In definitiva, l'oggetto dell'accordo e' costituito dalle diverse componenti delle relazioni finanziarie che, nel loro complesso, comprendono e trascendono la misura del concorso regionale. [...]. Il principio dell'accordo non implica un vincolo di risultato, bensi' di metodo (sentenza n. 379 del 1992). Cio' significa che le parti devono porre in essere un confronto realmente orientato al superiore interesse pubblico di conciliare, nei limiti del possibile, l'autonomia finanziaria della Regione con l'indefettibile vincolo comunitario di concorso alla manovra di stabilita'» (Corte costituzionale, sentenza n. 19 del 2015, § 6.2. del considerato in diritto). Tenuto conto degli orientamenti della Corte costituzionale, ad avviso di questo giudice rimettente la materia del ripiano del disavanzo non rientra in nessuno degli oggetti individuati tra gli ambiti dello strumento. In proposito, non puo' essere trascurato, altresi', che lo strumento dell'accordo tra lo Stato e la Regione siciliana delineato in astratto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 158 del 2019 si distanzia dal modello ideale prefigurato dal citato art. 27 della legge delega n. 42 del 2009, nella misura in cui esso, nel condizionare il percorso di rientro decennale dal disavanzo, si impernia sulla sola riduzione strutturale della spesa («tali impegni [...] devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosita'»), prescindendo dagli aspetti qualificanti della disciplina posta dal legislatore delegante, che intendeva, invero, ridisegnare il concorso delle autonomie speciali al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', al patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli obblighi discendenti dall'ordinamento comunitario, al ricorrere di precise condizioni e presupposti, da tenere in debita considerazione nella redazione delle norme di attuazione («dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva», «funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri», «svantaggi strutturali permanenti, costi dell'insularita' e livelli di reddito pro-capite inferiori alla media nazionale», «copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, comma 2, lettera m, della Costituzione»). Per tutti i profili considerati, ad avviso di questo giudice rimettente, l'art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 non si colloca in rapporto di immediata attuazione della clausola di salvaguardia dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, con la conseguenza che l'ambito materiale cui ascrivere le norme in contestazione appare quello dell'«armonizzazione dei bilanci pubblici» piuttosto che quello del «coordinamento della finanza pubblica», come piu' volte, invece, indicato dall'Amministrazione regionale nel corso del presente giudizio. Tale conclusione, pertanto, reca in se' l'impossibilita' di derogare ai modelli uniformi di disciplina sul ripiano del disavanzo contenuti all'interno della fonte statale, cui e' riservata la competenza legislativa esclusiva. 4.1.15. Occorre, inoltre, soffermarsi sul richiamo dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 nel contesto dell'inciso iniziale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 158 del 2019 («[a]nche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012»). Il citato art. 9, comma 1, dopo avere declinato in termini puntuali gli obiettivi di equilibrio a carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali, in sede previsionale e a consuntivo, ai fini del perseguimento del principale saldo di finanza pubblica («saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali»), al successivo comma 5 demanda alla legge dello Stato la possibilita' di gravare gli enti di cui al comma 1 di ulteriori obblighi per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto di parametri di virtuosita'. Tali disposizioni - prosegue il successivo comma 6 - «si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione». Si osserva che la necessita' di declinare in specifiche norme di attuazione degli Statuti speciali gli «ulteriori obblighi», che una legge dello Stato prevede per le Regioni ordinarie, dovrebbe presupporre a monte un complesso normativo esistente e specificamente individuato quale attuazione dello stesso comma 5, che non pare potersi individuare nelle regole contabili uniformi contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011, non testualmente citate dalla disposizione in questione. La ratio dei commi 5 e 6 dovrebbe essere letta, piuttosto, nel contesto degli obblighi di pareggio tra le entrate finali e le spese finali di competenza imposta dal comma 1 e che, nell'ottica degli «ulteriori obblighi», dovrebbe inerire alla possibilita' di comprimere l'autonomia delle Regioni nell'allocazione delle spese in bilancio per conformarsi a «parametri di virtuosita'», come, ad esempio, a misure di riqualificazione della spesa o di riduzione percentuale della spesa corrente. Tali precetti, dunque, sarebbero la trasposizione dei criteri che l'art. 5, comma 1, lett. e), della legge costituzionale n. 1 del 2012 ha indicato per la legge «rinforzata» disciplinata dall'art. 81, comma 6, della Costituzione (l'attuale legge n. 243 del 2012), statuendo, in proposito, «l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica». Pertanto, il contenuto precettivo dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 158 del 2019, ad avviso di questo giudice rimettente, travalica l'ambito segnato dall'art. 9 della legge n. 243 del 2012 in riferimento alla possibilita' di intervenire con norme di attuazione, ove si consideri che l'effetto immediato e diretto del meccanismo concertato (ossia, la conclusione di un accordo tra lo Stato e la Regione siciliana) e' la dilazione dei termini di rientro dal disavanzo, attraverso un piano di recupero piu' favorevole da quello del modello generale e uniforme dell'art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, mentre l'assunzione di impegni sulla riduzione della spesa ne costituisce solo lo strumento mediato («rispetto di specifici parametri di virtuosita', quali la riduzione strutturale della spesa corrente»). Permangono, dunque, i dubbi sull'illegittima invasione degli ambiti della legislazione esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici: dubbi che appaiono ancor piu' rafforzati dalla circostanza che sulla materia del recupero del disavanzo della Regione siciliana il legislatore nazionale e' intervenuto di recente a dettare, con l'art. 1, commi da 841 a 845, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, successivamente, con l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, in vigore dal 19 ottobre 2023, una apposita disciplina con cio' ritenendo, evidentemente, di esercitare una propria competenza legislativa (esclusiva). Inoltre, la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n. 1 del 2024, e' tornata a ribadire, ancora una volta, che «L'armonizzazione dei bilanci pubblici [...] e' materia di competenza esclusiva dello Stato che non puo' subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite (tra le molte, sentenza n. 80 del 2017)» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 1/2024, par. 4.4 del «Considerato in diritto»). 4.1.16. Le disposizioni oggetto di scrutinio appaiono in contrasto, altresi', con: a) gli articoli 81 e 97, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, nonche' degli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e di equita' intergenerazionale; b) gli articoli 3, 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto, la speciale disciplina di adeguamento dell'ordinamento regionale siciliano alla materia del rientro dal proprio disavanzo, dispone un irragionevole trattamento di maggior favore, discostandosi dall'uniforme paradigma statale che declina l'unita' finanziaria ed economica della Repubblica, unita' sottesa alla disciplina della finanza pubblica (Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 2014). 4.2.2. Sul tema dell'allungamento dei tempi di rientro dal disavanzo, negli ultimi anni si e' consolidato un preciso indirizzo del giudice costituzionale teso a censurare diverse soluzioni normative atte a prescriverne il riassorbimento in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario (principalmente, Corte costituzionale, sentenze n. 168 del 2022, n. 246 e n. 235 del 2021, n. 115 del 2020 e n. 18 del 2019). Sono state considerate, invece, frutto di un bilanciamento tra piu' valori aventi pari dignita' costituzionale, condotto secondo canoni di ragionevolezza, le speciali norme adottate una tantum che hanno introdotto deroghe al normale piano di rientro, giustificate dal passaggio alla nuova disciplina contabile armonizzata che ha fatto emergere, una volte per tutte, i disavanzi sommersi, sul «presupposto che in una fase di complesse operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate a far emergere la reale situazione finanziaria delle Regioni, i disavanzi emersi non possano essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma richiedano inevitabilmente misure di piu' ampio respiro temporale. Cio' anche al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della Regione in ossequio al «principio di continuita' dei servizi di rilevanza sociale [affidati all'ente territoriale, che deve essere] salvaguardato» (sentenza n. 10 del 2016)» (Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2016, § 4.1. del considerato in diritto). Al di la' di tali ipotesi, tutte in rapporto di stretta connessione rispetto alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui (sentenza n. 18 del 2019, § 5.1. del considerato in diritto), e' stato affermato che l'art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonche' i correlati principi contabili applicati, sono espressivi dei canoni costituzionali afferenti alla sana gestione finanziaria, alla responsabilita' di mandato e all'equita' intergenerazionale, che, a seguito dell'armonizzazione contabile, responsabilizza l'ente alla programmazione e realizzazione di un progressivo e coerente risanamento (da ultimo, Corte costituzionale, sentenza n. 235 del 2021, § 6 del considerato in diritto: «Le deroghe temporali per il risanamento introdotte in passato sono connesse a situazioni di particolari difficolta' finanziario-contabili cui il legislatore statale ha cercato, di volta in volta, di porre rimedio. I meccanismi normativi e amministrativi introdotti in deroga alla regola richiamata sono, comunque, subordinati alla intangibilita' dei precetti costituzionali finalizzati al progressivo e coerente risanamento, alla trasparenza delle responsabilita' di mandato assunte dagli amministratori in questo percorso, alla custodia dell'equita' intragenerazionale e intergenerazionale in termini di proporzione tra debiti e accantonamenti pluriennali e correlati benefici (ex plurimis, sentenza n. 115 del 2020, punto 10 del Considerato in diritto e sentenza n. 18 del 2019, punto 6 del Considerato in diritto)»). E' stata, dunque, stigmatizzata la «tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso continui rinvii, [che] finirebbe per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione con il principio di equita' intergenerazionale. E' stata gia' sottolineata da questa Corte la pericolosita' dell'impatto macroeconomico di misure che determinano uno squilibrio nei conti della finanza pubblica allargata e la conseguente necessita' di ulteriori manovre finanziarie restrittive che possono gravare piu' pesantemente sulle fasce deboli della popolazione (sentenza n. 10 del 2015)» (Corte costituzionale, sentenza n. 235 del 2021, § 6.1. del considerato in diritto). La Corte costituzionale, nel ricordare che «la responsabilita' politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate», evidenzia che la regola generale sul fisiologico rientro dal disavanzo obblighi a porre rimedio agli squilibri strutturali del bilancio senza «superare il tempo della programmazione triennale e quello della scadenza del mandato elettorale, affinche' gli amministratori possano presentarsi in modo trasparente al giudizio dell'elettorato al termine del loro mandato, senza lasciare "eredita'" finanziariamente onerose e indefinite ai loro successori e ai futuri amministrati» (Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019, § 5 del considerato in diritto). 4.1.17. Con la sentenza n. 235 del 2021, in particolare, la Corte costituzionale ha censurato la legittimita' costituzionale di una legge regionale operante in deroga al meccanismo del ribaltamento automatico in un unico esercizio del disavanzo non recuperato ad una certa data, come prescritto dal modello uniforme di disciplina dell'art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dei principi contabili applicati ad esso relativi. Nel caso di specie, e' stato affermato che la disciplina di disavanzi pregressi «convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati» pregiudica il corretto calcolo del risultato di amministrazione poiche' «attraverso tale operazione, viene a essere sostituita una mera espressione matematica alla corretta determinazione degli effetti delle dinamiche attive e passive di bilancio relative ai suddetti rendiconti e a quelli degli esercizi successivi (principio di continuita' delle risultanze dei bilanci)». Tutto cio' «comporta una alterazione degli equilibri, che finiscono per collidere frontalmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e con la corretta determinazione delle risultanze gestionali oggetto del sindacato di legittimità-regolarita' della Corte dei conti», con «travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione, elementi necessari per custodire dinamicamente l'equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio» (sentenza n. 235 del 2021, § 6 del considerato in diritto). In continuita' con tale pronuncia si pone anche la sentenza n. 168 del 2022, per la quale «[i]l richiamato art. 42, comma 12, [...] pone l'obbligo del ripiano immediato del disavanzo, da iscrivere interamente nel primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione. [...] I principi contabili contenuti nei paragrafi 9.2.27 e 9.2.28 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 specificano la portata del citato art. 42, prescrivendo chiaramente, da un lato, che l'ente rispetti puntualmente gli obiettivi periodici fissati dal piano di rientro, in modo da concludere il recupero entro il limite temporale previsto; dall'altro, che il mancato conseguimento di tali obiettivi, cosi' come la non corretta determinazione quantitativa degli stessi [...], comportano che l'ente deve recuperare nel primo esercizio la quota non ripianata rispetto alla scansione programmata» (sentenza n. 168 del 2022, § 10.1). 4.1.18. Al pari delle norme regionali specificamente censurate dal giudice costituzionale con le indicate pronunce, con riferimento all'esercizio 2021 oggetto del presente giudizio, la speciale disciplina di ripiano del disavanzo della Regione siciliana, prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, applicato ratione temporis, e dell'art. 5 della legge regionale 30 del 2021, non solo ha impedito che quote rilevanti del disavanzo di amministrazione, non recuperate alla data del 31 dicembre 2018 (nella specie, il disavanzo ante armonizzazione e da extradeficit, per euro 916.746.242,27), potessero cadere nel meccanismo del ribaltamento automatico disposto dall'art. 42, comma 12, primo periodo, che costituisce misura ordinaria di rientro dal disavanzo, ma ha anche determinato la sospensione degli ordinari obblighi di recupero relativi a tutte le altre componenti del disavanzo maturato al 31 dicembre 2018, esentando cosi' la Regione, in ultima analisi, dall'applicazione, nell'esercizio 2021, di quote di disavanzo (ossia dalla compressione della spesa) per oltre due miliardi di euro. Sotto questo profilo, la disparita' di trattamento appare ancora piu' manifesta e accentuata rispetto a quella denunciata (con l'ordinanza n. 1/2023/PARI) in relazione alla normativa che ha trovato attuazione nell'esercizio 2020. Infatti, si ribadisce che mentre tutti gli enti territoriali dell'intero territorio nazionale - Regione Siciliana inclusa - hanno ricevuto sostegni finanziari da parte dello Stato al fine di far fronte alle conseguenze provocate dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nessun altro ente facente parte della finanza pubblica allargata (Comuni, Regioni e Province autonome) e' stato dispensato con disposizioni a carattere generale dall'obbligo di comprimere la spesa per adempiere ai fondamentali obblighi di recupero del disavanzo pregresso. Inoltre, lo speciale assetto regolatorio cosi' concepito esibisce tratti di irragionevolezza, di lesione dell'equita' intergenerazionale e di contrasto con il principio della responsabilita' politica del mandato elettorale ancora piu' marcati rispetto a quello precedente, se si considera che gli obblighi di recupero delle quote relative all'esercizio 2021, sospesi per la dichiarata ragione di «far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19», non sono stati ripristinati, come era logico e coerente che fosse, con una decorrenza quanto piu' ravvicinata al presumibile momento di cessazione delle relative cause legate all'emergenza sanitaria, ma sono stati addirittura postergati «all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto», andando quindi a gravare in modo sproporzionato sulle generazioni future. Si ribadisce, come sopra esposto, che la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della disciplina in vigore nell'esercizio oggetto di parificazione non e' destinata a mutare nel rinnovato quadro normativo delineatosi a partire dal 2023, in quanto e' funzionale a perimetrare con precisione la dimensione finanziaria delle singole partizioni del disavanzo residuo a chiusura del 2021 e a proiettare ciascuna componente, dapprima nell'esercizio 2022, e, di conseguenza, anche nel futuro piano di rientro che la Regione siciliana dovra' seguire a decorrere dal 2023, in conformita' al regime normativo adesso delineato dall'art. 1, commi 841-843 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'esito delle modifiche introdotte dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. 5. Impossibilita' di un'esegesi costituzionalmente orientata. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il chiaro tenore letterale dei precetti normativi della cui legittimita' si dubita, e, di conseguenza, degli effetti voluti dal legislatore, non ne consente un'interpretazione compatibile con il quadro costituzionale di riferimento. Infatti, l'esistenza di una speciale normativa sul ripiano del disavanzo della Regione siciliana, quale quella posta dalla norme oggetto di scrutinio, peraltro declinata in precisi e inequivocabili dati numerici, si pone in deroga al regime ordinario individuato dell'art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, che, nell'esegesi della Corte costituzionale, e' stato considerato espressione dell'esigenza di armonizzare i bilanci pubblici sotto lo specifico profilo della disciplina del disavanzo di amministrazione e della uniformita' dei tempi del suo ripiano, ai fini del perseguimento del precetto costituzionale dell'equilibrio di bilancio. (1) L'art. 5 della legge regionale n. 30 del 2021 disciplina, nei termini a seguire, la composizione e il ripiano del disavanzo di amministrazione: «1. Il saldo finanziario negativo al 31 dicembre 2019 - Totale Disavanzo (Parte disponibile) di cui all'art. 4, pari ad euro 7.418.715.638,23, e' composto dalle seguenti quote: a) euro 1.338.315.181,92 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla delibera G.R. n. 229 del 14 settembre 2015; b) euro 4.761.245.284,17 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui; c) euro 187.218.858,42 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017; d) euro 1.026.618.749,46 relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018; e) euro 105.317.564,26 relativo al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019. 2. A parziale modifica del piano di rientro di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 e successive modificazioni il saldo finanziario negativo di euro 7.418.715.638,23, di cui al comma 1, e' ripianato come segue: a) per euro 1.338.315.181,92: a1) con le quote dell'esercizio 2020 di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale, n. 30/2019 e successive modificazioni, pari ad euro 57.131.972,20 ed euro 42.420.362,67; a2) in 13 quote costanti di euro 57.131.972,20 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla delibera G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 886 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed una quota di euro 114.263.944,43 per l'esercizio 2035 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni; a.3) in 2 quote di euro 42.420.362,67 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 e una quota di euro 14.140.120,89 per l'esercizio 2024 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla delibera G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni, nonche' una quota di euro 282.802.417,79 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni; b) per euro 4.761.245.284,17: b1) con le quote dell'esercizio 2020 di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni pari ad euro 164.180.871,87 ed euro 49.254.261,56; b2) in 23 quote costanti di euro 164.180.871,87 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al residuo al 31 dicembre 2019 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui da ripianare ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni ed una quota di euro 328.361.743,69 per l'esercizio 2045 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni; b3) in 2 quote di euro 49.254.261,56 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 e una quota di euro 16.418.087,19 per l'esercizio 2024 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, nonche' una quota di euro 328.361.743,73 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni; c) per euro 187.218.858,42: c1) con la quota dell'esercizio 2020 di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni pari ad euro 6.240.628,61; c2) in 27 quote costanti di euro 6.240.628,61 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare ai sensi del comma 874 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, ed una quota di euro 12.481.257,34 per l'esercizio 2049 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni; d) per euro 1.026.018.749,46: d1) con la quota dell'esercizio 2020 di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni pari ad euro 102.661.874,95; d2) in 2 quote di euro 102.661.874,95 a decorrere dall'esercizio 2022 e una quota di euro 34.220.624,98 per l'esercizio 2024 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare ai sensi del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni, nonche' una quota di euro 684.412.499,63 per l'esercizio 2025 relativa alla quota di cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni; e) per euro 105.317.564,26: e1) in 2 quote di euro 52.658.782,13 a decorrere dall'esercizio 2021 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione non oltre la durata della legislatura regionale, ai sensi del comma 12, dell'art. 42, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni. 3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi finanziari 2021 e successivi cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni» (2) Cfr. G.U.R.I. n. 9 del 1° marzo 2023, pagine 416 e ss. e, specialmente, pagine 515 e ss. (3) Il testo dell'Accordo Stato-Regione siciliana del 16 ottobre 2023 e' riprodotto in allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 16 ottobre 2023 (4) Il punto n. 11 dell'Accordo Stato-Regione siciliana del 16 ottobre 2023 contempla, infatti, la seguente prescrizione: «Il presente accordo sara' recepito in specifiche disposizioni legislative». (5) Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, e' stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 244 del 18 ottobre 2023. (6) L'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2023, come convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2023, n. 191, cosi' prevede: «All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 841 e' sostituito dal seguente: «841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la Regione siciliana e' autorizzata a ripianare entro il limite massimo di otto anni il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo le modalita' definite con l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in data 16 ottobre 2023»; b) al comma 842, le parole: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032» sono sostituite dalle seguenti: «ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030»; c) il comma 843 e' sostituito dal seguente: «843. In caso di mancato rispetto da parte della Regione degli specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma 841, viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le modalita' individuate dal medesimo accordo e trova applicazione il regime ordinario di ripiano previsto dall'art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui e' accertato il mancato rispetto degli impegni assunti ovvero dall'esercizio immediatamente successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto per la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio». d) i commi 844 e 845 sono abrogati».
P. Q. M. La Corte dei conti - Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 (Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, applicato ratione temporis, e dell'art. 5 (Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2019) della legge regionale 30 del 2021, per le ragioni specificamente indicate in parte motiva, in riferimento alle seguenti disposizioni: art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; articoli 81 e 97, primo comma, della Costituzione, in combinato con gli articoli 3, 5 e 120, secondo comma, della Costituzione; sospende il giudizio sulla parifica del Rendiconto generale della Regione siciliana dell'esercizio 2021; dispone: la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione; la notifica della presente ordinanza, a cura del Servizio di supporto della Sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, al Presidente della Regione siciliana, al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana e all'Assessore regionale dell'economia. Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del giorno 25 novembre 2023, con dispositivo letto in pubblica udienza. Il Presidente: Pilato I magistrati estensori: Calvitto - Tea - Vella - Urso