N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2024

Ordinanza del 15 gennaio 2024 della Corte dei conti - Sezioni riunite
per la Regione Siciliana nel giudizio di parificazione del Rendiconto
generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021. 
 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Armonizzazione  dei   bilanci
  pubblici - Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
  Siciliana  -  Ripiano  del  disavanzo  finanziario  della   Regione
  Siciliana emerso alla data del 31 dicembre 2018  -  Previsione  del
  ripiano in dieci esercizi del disavanzo della gestione 2018 e delle
  quote di disavanzo non recuperate entro  il  termine  dello  stesso
  esercizio - Rinvio, per far fronte agli effetti negativi  derivanti
  dall'epidemia da Covid-19, delle quote di copertura  del  disavanzo
  accertato con l'approvazione del rendiconto del 2018, da  ripianare
  nell'esercizio 2021, all'anno successivo a  quello  di  conclusione
  del ripiano previsto - Prevista riduzione a tre anni,  rispetto  al
  termine decennale, qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione  e
  lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici  impegni
  di rientro  dal  disavanzo  -  Disposizioni  regionali  applicative
  dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, che quantificano  le  quote
  oggetto di stanziamento e di ripiano annuale. 
- Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme  di  attuazione
  dello statuto  speciale  della  Regione  siciliana  in  materia  di
  armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti  giudiziali  e  dei
  controlli), art. 7,  nella  versione  risultante  a  seguito  delle
  modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del  decreto  legislativo
  18 gennaio  2021,  n.  8  (Modifiche  all'articolo  7  del  decreto
  legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme  di  attuazione
  dello Statuto della Regione siciliana in materia di  armonizzazione
  dei sistemi contabili,  dei  conti  giudiziali  e  dei  controlli),
  applicato  ratione  temporis;  legge  della  Regione  Siciliana  26
  novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di  previsione  per
  l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023), art. 5. 
(GU n.8 del 21-2-2024 )
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
              Sezioni riunite per la Regione Siciliana 
 
    Nell'udienza  pubblica  del  25  novembre   2023   composta   dai
magistrati: 
      Salvatore Pilato - Presidente Sezione di controllo; 
      Vincenzo  Lo  Presti -   Presidente   Sezione   Giurisdizionale
d'appello; 
      Anna Luisa Carra - Presidente Sezione Giurisdizionale; 
      Adriana La Porta - consigliere; 
      Guido Petrigni - consigliere; 
      Giuseppe Colavecchio - consigliere; 
      Giuseppa Cernigliaro - consigliere; 
      Gioacchino Alessandro - consigliere; 
      Tatiana Calvitto - Primo referendario; 
      Antonio Tea - Primo referendario - relatore; 
      Giuseppe Vella - referendario - relatore; 
      Antonino Catanzaro - referendario; 
      Gaspare Rappa - referendario; 
      Massimo Giuseppe Urso - referendario; 
      Emanuele Mio - referendario; 
      Giuseppe Di Prima - referendario; 
    nel giudizio  di  parificazione  del  Rendiconto  generale  della
Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021. 
    Visti gli articoli 81, 97, primo comma, 100, secondo comma,  103,
secondo comma, 117 e 119 della Costituzione; 
    Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato  con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive  modificazioni  e
integrazioni, e, in particolare, gli articoli 39, 40 e 41; 
    Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato  con  decreto
legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,   convertito   dalla   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; 
    Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6  maggio  1948,
n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per  la  Regione
siciliana),  a  norma  del  quale  «[l]e  Sezioni  regionali  riunite
deliberano sul rendiconto  generale  della  Regione,  in  conformita'
degli articoli 40 e 41 del citato testo unico»; 
    Visto l'art. 5, comma 1, lettera a, della legge costituzionale 20
aprile 2012,  n.  1  (Introduzione  del  principio  del  pareggio  di
bilancio nella Carta costituzionale); 
    Visto  l'art.  20  della  legge  24   dicembre   2012,   n.   243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione),  concernente
funzioni di  controllo  della  Corte  dei  conti  sui  bilanci  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
    Visto l'art. 11 (Applicazione dei principi contabili e schemi  di
bilancio) della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3; 
    Viste le deliberazioni n. 54 del 25 gennaio 2023 e n. 124 del  21
marzo  2023,  con  cui  la  Giunta  della   Regione   Siciliana   ha,
rispettivamente, approvato e rettificato il Rendiconto generale della
Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021; 
    Vista la nota di  trasmissione  del  Dipartimento  regionale  del
Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della  Regione  siciliana
prot. n. 30968 del 28 marzo 2023 (acquisita con prot. n.  18  del  30
marzo 2023); 
    Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo
n. 43/SSRRCO/INPR/22, del  23  dicembre  2022,  di  approvazione  del
documento relativo alla «Programmazione dei controlli e delle analisi
della Corte dei conti per l'anno 2023»; 
    Vista la deliberazione n. 3/2023/SS.RR./PARI del 19  aprile  2023
di approvazione del programma delle attivita' istruttorie da svolgere
sul Rendiconto  generale  della  Regione  siciliana  per  l'esercizio
finanziario 2021; 
    Vista l'ordinanza n. 11 del 2 maggio 2023  del  Presidente  della
Corte dei conti che determina la  nuova  composizione  delle  Sezioni
riunite della Corte dei conti per la  Regione  siciliana  per  l'anno
2023; 
    Vista la deliberazione n. 270/2023/GEST  del  14  settembre  2023
della Sezione di controllo per la Regione siciliana  di  approvazione
degli esiti della verifica del Rendiconto  generale  per  l'esercizio
2021, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 6 maggio 1948, n. 655; 
    Viste le  ordinanze  presidenziali  n.  4/2023/SSRR/PARI  del  17
ottobre  2023  e   n.   5/2023/SSRR/PARI   del   23   ottobre   2023,
rispettivamente di trasmissione delle bozze  di  relazione  all'esito
dell'attivita' istruttoria e di convocazione dell'adunanza in  camera
di  consiglio  del  13  novembre  2023   per   lo   svolgimento   del
contradditorio con le parti del giudizio; 
    Visto il  decreto  presidenziale  n.  7/2023/SS.RR./PARI  del  14
novembre 2023 di nomina dei relatori; 
    Viste le memorie depositate  dall'Amministrazione  regionale  con
note n. 124852 del 8 novembre 2023  (prot.  n.  236  del  9  novembre
2023), n.  61070  e  n.  49584  e  del  9  novembre  2023  (acquisite
rispettivamente con prot. Cdc n. 237 del 9 novembre 2023 e n. 238 del
10 novembre 2023),  n.  126583  e  n.  58874  del  10  novembre  2023
(acquisite rispettivamente con prot. Cdc n. 240 e 241 del 10 novembre
2023), n. 128836 del 15 novembre 2023 (prot. n. 245 del  15  novembre
2023), n. 132204 del 21 novembre 2023 (prot. n. 251 del  21  novembre
2023) e n. 132425 del 22 novembre 2023 (prot. n. 253 del 22  novembre
2023); 
    Vista la requisitoria del Pubblico Ministero (prot. n. 254 del 22
novembre 2023), recante le richieste conclusive per la  dichiarazione
di parifica del Conto del bilancio e del prospetto del  risultato  di
amministrazione, con le eccezioni specificamente individuate,  e  per
la dichiarazione di non parifica dello Stato patrimoniale e del conto
economico,  nonche'  di  sollevare  la  questione   di   legittimita'
costituzionale con riguardo al ripiano del disavanzo con  conseguente
sospensione del giudizio  ovvero,  in  subordine,  di  sospendere  il
giudizio  in  attesa  della  pronuncia  Corte  Costituzionale   sulla
questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  nel   decorso
giudizio di parificazione per l'esercizio 2020; 
    Uditi nella pubblica udienza del 25 novembre 2023: 
      i magistrati relatori Antonio Tea e Giuseppe Vella; 
      il Pubblico Ministero nella persona del titolare della  Procura
generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello per  la  Regione
siciliana, Presidente Maria Rachele Anita Aronica; 
      il  Presidente  della  Regione  siciliana,  sen.  avv.   Renato
Schifani; 
    ha emesso la seguente ordinanza 
 
                                Fatto 
 
1. Svolgimento del giudizio 
    Il Rendiconto generale della Regione  siciliana  per  l'esercizio
finanziario 2021 nelle sue componenti del Conto del  bilancio,  dello
Stato patrimoniale e del  Conto  economico,  approvato  dalla  Giunta
regionale con deliberazione n. 54 del 25 gennaio 2023  e  rettificato
in alcuni allegati con la successiva  deliberazione  n.  124  del  21
marzo 2023, e' stato presentato a queste Sezioni riunite in  data  28
marzo 2023. 
    A seguito del  deposito  del  documento  consuntivo,  le  Sezioni
riunite  per  la  Regione  siciliana,   con   la   deliberazione   n.
3/2023/SS.RR./INPR del 19 aprile 2023, hanno approvato il  «programma
di lavoro per il giudizio di parificazione  del  rendiconto  generale
della  Regione  Siciliana  per  l'esercizio  finanziario  2021»,   in
coerenza con  gli  orientamenti  espressi  in  sede  di  nomofilachia
contabile (con riferimento, in particolare, alla deliberazione  delle
Sezioni riunite in sede  di  controllo  n.  7/SSRRCO/2013/QMIG,  alla
deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2014/INPR  e
alla deliberazione delle Sezioni riunite  in  sede  di  controllo  n.
5/SSRRCO/QMIG/22, pronunziata l'11  aprile  2022),  nonche'  con  gli
appositi atti d'indirizzo e di coordinamento all'uopo  emanati  (nota
di coordinamento della Procura generale della Corte dei conti I.C. n.
5 del 29 maggio 2014). 
    L'istruttoria  e'  stata  condotta  in  ossequio  ai  criteri  di
semplificazione metodologica ed espositiva dei temi e degli argomenti
contrassegnati da specifica o particolare rilevanza  finanziaria  e/o
gestionale, e di concentrazione degli approfondimenti documentali sui
profili  di  maggiore  impatto  per   la   verifica   del   risultato
d'amministrazione   e   degli   equilibri   di   bilancio    e    per
l'ottimizzazione  dell'efficacia  e   dell'efficienza   della   spesa
pubblica. 
    Parallelamente, la Sezione regionale di  controllo  ha  proceduto
alla verifica del rendiconto, ai sensi di quanto previsto dalle norme
attuative dello Statuto della Regione siciliana  (art.  2,  comma  1,
lettera  b),  del  decreto  legislativo  6  maggio  1948,  n.   655),
approvando  le  relative   risultanze   con   la   deliberazione   n.
270/2023/GEST, depositata in data 14 settembre 2023. 
    All'esito della camera di consiglio in data  10  ottobre  2023  e
dell'adunanza in camera di consiglio in  data  11  ottobre  2023,  il
Collegio delle Sezioni riunite ha approvato le bozze delle  relazioni
destinate a confluire nel  referto  da  allegare  alla  decisione  di
parifica per il contraddittorio preliminare tra le Parti. 
    Dette  relazioni   sono   state   trasmesse   all'Amministrazione
regionale e al Presidente di Sezione titolare dell'Ufficio di Procura
generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte  dei
conti per la  Regione  siciliana  con  l'ordinanza  presidenziale  n.
4/2023/SS.RR./PARI del 17 ottobre 2023. 
    Successivamente,  con  ordinanza  n.  5/2023/SS.RR./PARI  del  23
ottobre 2023, il Collegio e' stato convocato in adunanza, per la data
del 13 novembre 2023, per il contraddittorio da svolgersi  in  camera
di consiglio con le Parti (Amministrazione regionale e Rappresentante
della  Procura  generale  della  Corte  dei  conti  per  la   Regione
siciliana). 
    In  vista  di  tale  momento  di   confronto,   l'Amministrazione
regionale ha depositato le memorie n.  124852  del  8  novembre  2023
(prot. n. 236 del 9 novembre  2023),  n.  61070  e  n.  49584  del  9
novembre 2023 (acquisite rispettivamente con prot. Cdc n. 237  del  9
novembre 2023 e n. 238 del 10 novembre 2023), n. 126583  e  n.  58874
del 10 novembre 2023 (acquisite rispettivamente con prot. Cdc n.  240
e  241  del  10  novembre  2023),  corredate  da  numerosi   allegati
finanziari e documentali. 
    A seguito del regolare e completo svolgimento del contraddittorio
nella  predetta  adunanza  in  Camera  di  consiglio,  con  ordinanza
presidenziale n. 6/2023/SS.RR./PARI del 13 novembre  2023,  e'  stata
disposta la convocazione delle  Parti  in  pubblica  udienza  per  la
conclusione del giudizio in conformita'  a  quanto  prescritto  dagli
articoli 40  e  41  del  regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,
richiamati dall'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. 
    L'Amministrazione ha depositato, ad  integrazione  delle  memorie
gia' versate in atti, le memorie  n.  128836  del  15  novembre  2023
(prot. n. 245 del 15 novembre 2023), n. 132204 del 21  novembre  2023
(prot. n. 251 del 21 novembre 2023) e n. 132425 del 22 novembre  2023
(prot. n. 253 del 22 novembre 2023), mentre il Pubblico Ministero  ha
depositato la propria requisitoria in data 22  novembre  2023  (prot.
Cdc n. 254 del  22  novembre  2023)  contenente,  tra  le  altre,  la
richiesta di «sollevare la questione di  legittimita'  costituzionale
con riguardo al  ripiano  del  disavanzo  [...]  e,  di  conseguenza,
sospendere il giudizio». 
    In data 25 novembre 2023 si e' svolta, alla presenza delle Parti,
l'udienza conclusiva del giudizio di parificazione del rendiconto  in
esame al termine della quale e' stata data lettura del dispositivo. 
    La decisione (n. 1/2024/PARI)  con  le  relative  motivazioni  e'
stata depositata in data 12 gennaio 2024. 
    Il Collegio,  oltre  ad  accertare  specifiche  irregolarita'  in
relazione al Conto del bilancio e al prospetto relativo al  Risultato
di  amministrazione  e  a  dichiarare  l'irregolarita'  dello   Stato
patrimoniale e del Conto economico, ha deciso di  sospendere,  per  i
restanti accertamenti, il  giudizio  e  per  l'effetto  la  decisione
definitiva, onde sollevare, ai sensi  dell'art.  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, questione di legittimita' costituzionale dell'art.
7 (Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti  del  riaccertamento
straordinario) del decreto legislativo  27  dicembre  2019,  n.  158,
nella  versione  risultante  a  seguito  delle  modifiche   apportate
dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n.  8,
applicato ratione temporis, e dell'art. 5 (Disavanzo  finanziario  al
31 dicembre 2019) della legge regionale 30 del 2021, per gli  aspetti
concernenti l'esatta quantificazione degli stanziamenti definitivi da
iscriversi nel Conto del bilancio dell'esercizio 2021 in relazione al
disavanzo finanziario. 
    Nelle  more  della  rimessione  delle   suddette   questioni   di
legittimita' costituzionale (oggetto  della  presente  ordinanza)  la
Regione siciliana ha impugnato, con ricorso ex articoli 11, comma  6,
lettera e), e 123  c.g.c.,  notificato  in  data  27  dicembre  2023,
innanzi alla Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale
in speciale  composizione,  il  «dispositivo  prot.  n.  255  del  25
novembre 2023, della decisione sul Rendiconto generale della  Regione
siciliana per l'esercizio finanziario 2021, adottata dalla Corte  dei
conti, Sezioni Riunite per la  Regione  siciliana,  nella  camera  di
consiglio del 25 novembre 2023, letto  alla  pubblica  udienza  dello
stesso 25 novembre 2023» nonche', con  riserva  di  integrazione  dei
motivi, la decisione e la annessa  relazione,  in  quel  momento  non
conosciute in quanto non ancora depositate. 
2. Gli  accertamenti  sugli  stanziamenti  di  bilancio  relativi  al
disavanzo della Regione siciliana e sulle modalita' del suo  ripiano.
Il quadro normativo di riferimento 
    La Relazione sulla gestione per l'esercizio 2021 in  allegato  al
rendiconto (allegato n. 26)  indica  il  pieno  raggiungimento  degli
obiettivi intermedi di ripiano del disavanzo, prendendo a riferimento
le quote stanziate nel bilancio di previsione per ciascuna delle  sue
diverse  componenti  (euro  52.658.782,13)   e   raffrontandole   con
l'importo  del  miglioramento  (euro  661.274.025,13)   della   parte
disponibile   del   risultato   di   amministrazione    a    chiusura
dell'esercizio  in  esame  (euro   -6.181.008.406,59)   rispetto   al
precedente esercizio 2020 (euro -6.842.282.431,72). 
    In  particolare,  il  Conto  del  bilancio  dell'esercizio  2021,
oggetto del presente giudizio di parificazione, registra stanziamenti
definitivi per il Disavanzo finanziario complessivamente pari a  euro
100.000.000,00, in riferimento ai seguenti capitoli di spesa: 
      a) euro 47.341.217,87 sul capitolo n. 1 (Disavanzo  finanziario
presunto relativo ai fondi ordinari della Regione); 
      b) euro 0 sul capitolo n. 4 (Disavanzo finanziario  per  l'anno
2014, relativo ai fondi ordinari della  Regione,  da  riassorbire  in
venti esercizi finanziari  a  partire  dal  2015),  in  relazione  al
disavanzo registrato alla fine dell'esercizio 2014; 
      c) euro 0 sul capitolo n. 6 (Disavanzo  complessivo  alla  data
del 1°  gennaio  2015  determinato  per  effetto  del  riaccertamento
straordinario  dei  residui  da  riassorbire   in   trenta   esercizi
finanziari  a  partire  dal  2015),  in  relazione  al  disavanzo  da
extradeficit conseguente al riaccertamento straordinario dei residui; 
      d) euro 0 sul capitolo n. 14 (Ripiano disavanzo  ai  sensi  del
comma 874 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145),  in
relazione al disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2017; 
      e) euro 0 sul capitolo n. 15 (Disavanzo finanziario per  l'anno
2018 relativo ai fondi ordinari  della  Regione,  da  riassorbire  in
dieci esercizi finanziari  a  partire  dal  2019),  in  relazione  al
disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2018; 
      f) euro 52.658.782,13 sul capitolo n. 16 (Disavanzo finanziario
per l'anno  2019  relativo  ai  fondi  ordinari  della  Regione),  in
relazione al disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2019. 
    Tali  stanziamenti  costituiscono  il  portato  dell'applicazione
delle prescrizioni  contenute,  ratione  temporis,  nell'art.  7  del
decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.  158  (Norme  di  attuazione
dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana  in  materia   di
armonizzazione dei sistemi contabili,  dei  conti  giudiziali  e  dei
controlli), come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio  2021,
n. 8, e nell'art. 5 della legge regionale 26  novembre  2021,  n.  30
(Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio  finanziario
2021 e per il triennio 2021/2023). 
    Nel dettaglio, il citato art. 7 del decreto  legislativo  n.  158
del 2019, a seguito delle variazioni apportate con la novella entrata
in vigore il 6 febbraio 2021, assumeva la seguente formulazione:  «1.
In sede di prima applicazione delle  presenti  norme  di  attuazione,
ferma  restando  la  competenza  statale  esclusiva  in  materia   di
armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo  non
recuperate, relative al rendiconto 2018, saranno ripianate  in  dieci
esercizi. In ogni caso l'applicazione del  presente  comma  non  puo'
avere effetto sulla gestione  dei  pagamenti.  Per  far  fronte  agli
effetti negativi derivanti dall'epidemia da  Covid-19,  le  quote  di
copertura del disavanzo accertato con l'approvazione  del  rendiconto
2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente
per tale annualita', all'anno successivo a quello di conclusione  del
ripiano originariamente previsto. 
    2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto  dall'art.  9
della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma
1 e' ridotto a  tre  anni  secondo  quanto  previsto,  rispetto  alle
tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato
di emergenza dell'epidemia da Covid-19, qualora, entro il 31  gennaio
2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un  accordo  contenente
specifici  impegni  di  rientro  dal  disavanzo.  Tali  impegni,   in
attuazione  dei  principi  dell'equilibrio  e  della  sana   gestione
finanziaria  del  bilancio,  di  responsabilita'  nell'esercizio  del
mandato elettivo e di responsabilita'  intergenerazionale,  ai  sensi
degli articoli 81  e  97  della  Costituzione,  devono  garantire  il
rispetto di specifici parametri di virtuosita',  quali  la  riduzione
strutturale  della  spesa   corrente,   con   effetti   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 2021. La Regione si impegna,  altresi',  a
concordare con  lo  Stato  appositi  interventi  di  riforma  per  le
finalita' di cui al presente comma». 
    Tale speciale disciplina era declinata dall'art. 5, comma  2  (1)
della legge regionale n. 30 del 2021  che,  anche  per  tenere  conto
degli effetti del giudizio di parificazione dell'esercizio 2019 (cfr.
Sezioni riunite per la Regione siciliana,  decisione  n.  6/2021/PARI
del 2 luglio 2021), rivisitava l'articolazione del piano  di  rientro
del disavanzo per ciascuna componente del saldo finanziario  negativo
al 31 dicembre  2019  (pari  a  complessivi  euro  7.418.715.638,23),
secondo le modalita' di recupero schematicamente rappresentate  nella
tabella a seguire. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Come si nota dal  piano  di  ammortamento  di  cui  al  superiore
prospetto, per l'esercizio 2021, la Regione era  tenuta  a  stanziare
unicamente un importo pari a soli euro  52.658.782,13  (afferente  al
disavanzo generato dalla gestione dell'esercizio 2019). 
    2.2. E', quindi, evidente la portata  derogatoria  dispiegata  da
tale  regolamentazione,  rispetto  a   quella   ordinaria   contenuta
all'interno del decreto legislativo n. 118 del 2011 (art.  42,  comma
12, e allegato 4/2, §§ 9.2.20-9.2.30), su  tutte  le  componenti  del
disavanzo complessivamente maturato dalla Regione fino al 31 dicembre
2018. 
    In particolare: 
      1) in  relazione  al  disavanzo  accertato  alla  data  del  31
dicembre 2014, nell'esercizio 2021 avrebbero dovuto essere  stanziati
complessivamente euro 496.047.208,43, di cui euro 57.131.972,20 quale
quota di competenza del ripiano pluriennale previsto dalla pertinente
disciplina statale (art. 9, comma  5,  del  decreto-legge  13  giugno
2015, n. 78; art. 1, commi 779, 780 e 782, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205; art. 1, comma 886, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145),  euro  381.783.264,03  quale  ribaltamento  delle   quote   non
recuperate alla data del 31 dicembre 2018 ed euro 57.131.972,20 quale
ribaltamento delle quote non recuperate alla  data  del  31  dicembre
2019, in entrambe i casi, ai sensi  dell'art.  42,  comma  12,  primo
periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2021. 
    Per contro, in forza delle richiamate  disposizioni  derogatorie,
in relazione a tale componente non e' stato stanziato alcun importo; 
      2) in relazione al disavanzo  da  riaccertamento  straordinario
dei residui, nell'esercizio 2021 avrebbero  dovuto  essere  stanziati
complessivamente euro  771.650.097,78,  di  cui  euro  164.180.871,87
quale quota di competenza  del  ripiano  pluriennale  previsto  dalla
pertinente disciplina statale (articolo  3,  comma  16,  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011), euro 443.288.354,04 quale  ribaltamento
delle quote non recuperate alla data del 31  dicembre  2018  ed  euro
164.180.871,87 quale ribaltamento delle  quote  non  recuperate  alla
data del 31 dicembre 2019, in entrambe i casi, ai sensi dell'art. 42,
comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2021. 
    Per contro, in forza delle richiamate  disposizioni  derogatorie,
in relazione a tale componente non e' stato stanziato alcun importo; 
      3) in relazione al disavanzo ordinario della gestione del 2017,
nell'esercizio    2021    avrebbero    dovuto    essere     stanziati
complessivamente euro 12.481.257,22, di cui euro  6.240.628,61  quale
quota di competenza del ripiano pluriennale previsto dalla pertinente
disciplina statale (art. 1, comma 874, della legge n. 145  del  2018)
ed euro 6.240.628,61 quale ribaltamento della  quota  non  recuperata
alla data del 31 dicembre 2019, ai  sensi  dell'art.  42,  comma  12,
primo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2021. 
    Per contro, in forza delle richiamate  disposizioni  derogatorie,
in relazione a tale componente non e' stato stanziato alcun importo; 
      4) in relazione al disavanzo ordinario della gestione del 2018,
nell'esercizio    2021,    avrebbero    dovuto    essere    stanziati
complessivamente euro  923.956.874,51,  di  cui  euro  342.206.249,82
quale quota di competenza del ripiano triennale consentito  dall'art.
42, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2021,
euro 479.088.749,74 quale quota di competenza del 2020, non stanziata
nel medesimo esercizio,  da  traslare  all'esercizio  successivo,  ai
sensi dell'art. 42, comma 12, primo periodo, del decreto  legislativo
n. 118 del 2021, ed  euro  102.661.874,95  quale  ribaltamento  della
quota non recuperata  alla  data  del  31  dicembre  2019,  ai  sensi
dell'art. 42, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 118
del 2021. 
    Per contro, in forza delle richiamate  disposizioni  derogatorie,
in relazione a tale componente non e' stato stanziato alcun importo; 
      5) in relazione al disavanzo ordinario della gestione del 2019,
ricadeva sul 2021 lo stanziamento della quota di competenza  di  euro
52.658.782,13, in aderenza alla citata decisione n.  6/2021/PARI  che
ha stabilito la facolta' del ripiano previsto dall'art. 42, comma 12,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2021. 
    In sintesi, per effetto dell'applicazione disciplina  sostanziale
di ripiano di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 158 del  2019
e all'art. 5 della legge regionale n. 30  del  2021,  la  Regione  ha
potuto ottenere un alleggerimento  degli  obblighi  di  recupero  del
disavanzo (e un conseguente ampliamento della capacita' di spesa)  di
oltre due miliardi di euro (per la precisione 2.256.794.220,07 euro),
come rappresentato nella seguente tabella. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Pertanto, con  riferimento  all'esercizio  oggetto  del  presente
giudizio, si e' al cospetto di una disciplina unica  nel  suo  genere
ove si consideri che, nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19,
la normativa statale aveva previsto un sostegno finanziario agli enti
territoriali dell'intero territorio  nazionale  -  Regione  Siciliana
inclusa - essenzialmente rivolto ad attenuare  le  conseguenze  della
perdita di gettito delle entrate, degli oneri del debito  finanziario
e della crisi della  liquidita'  di  cassa,  introducendo,  altresi',
anche proroghe dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili e
norme in  deroga  alle  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione
contabile,  senza  mai  dispensare,  tuttavia,  con  disposizioni   a
carattere generale, Comuni, Regioni e  Province  autonome,  che  sono
parti integranti della finanza pubblica  allargata,  dall'obbligo  di
comprimere  la  spesa  per  adempiere  ai  fondamentali  obblighi  di
recupero del disavanzo pregresso. 
    Cio' ricostruito in punto di fatto, si ha  ragione  di  dubitare,
per i motivi di seguito esposti, della legittimita' costituzionale di
un simile impianto normativo. 
 
                       Considerato in Diritto 
 
    1.  Le  norme  interessate  dalla   questione   di   legittimita'
costituzionale. 
    Come sopra indicato, le norme di  cui  si  reputa  necessario  lo
scrutinio di costituzionalita' sono quelle che hanno conformato,  con
particolare riferimento al rientro dal disavanzo,  la  programmazione
finanziaria regionale dell'esercizio 2021 e  delle  quali,  pertanto,
questo Collegio rimettente dovrebbe fare  applicazione  nel  contesto
del presente giudizio di parificazione. 
    Si fa riferimento, dunque: a) all'art. 7 (Ripiano  del  disavanzo
derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario) del decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 158,  nella  versione  risultante  a
seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 18
gennaio 2021, n. 8, applicato ratione temporis: «1. In sede di  prima
applicazione delle presenti norme di attuazione,  ferma  restando  la
competenza  statale  esclusiva  in  materia  di  armonizzazione   dei
bilanci, il  disavanzo  e  le  quote  di  disavanzo  non  recuperate,
relative al rendiconto 2018, saranno ripianate in dieci esercizi.  In
ogni caso l'applicazione del presente comma non  puo'  avere  effetto
sulla gestione dei pagamenti. Per far fronte  agli  effetti  negativi
derivanti dall'epidemia  da  Covid-19,  le  quote  di  copertura  del
disavanzo  accertato  con  l'approvazione  del  rendiconto  2018,  da
ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale
annualita', all'anno successivo a quello di conclusione  del  ripiano
originariamente previsto. 
    2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto  dall'art.  9
della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma
1 e' ridotto a  tre  anni  secondo  quanto  previsto,  rispetto  alle
tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato
di emergenza dell'epidemia da Covid-19, qualora, entro il 31  gennaio
2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un  accordo  contenente
specifici  impegni  di  rientro  dal  disavanzo.  Tali  impegni,   in
attuazione  dei  principi  dell'equilibrio  e  della  sana   gestione
finanziaria  del  bilancio,  di  responsabilita'  nell'esercizio  del
mandato elettivo e di responsabilita'  intergenerazionale,  ai  sensi
degli articoli 81  e  97  della  Costituzione,  devono  garantire  il
rispetto di specifici parametri di virtuosita',  quali  la  riduzione
strutturale  della  spesa   corrente,   con   effetti   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 2021. La Regione si impegna,  altresi',  a
concordare con  lo  Stato  appositi  interventi  di  riforma  per  le
finalita' di cui al presente comma»; 
    b) all'art. 5 (Disavanzo finanziario al 31 dicembre  2019)  della
legge regionale 30 del 2021: «1. Il saldo finanziario negativo al  31
dicembre  2019  -  Totale  Disavanzo  (Parte  disponibile)   di   cui
all'articolo 4, pari ad  euro  7.418.715.638,23,  e'  composto  dalle
seguenti quote: 
      a) euro 1.338.315.181,92 relativo al  residuo  al  31  dicembre
2019 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla delibera  G.R.  n.
229 del 14 settembre 2015; 
      b) euro 4.761.245.284,17 relativo al  residuo  al  31  dicembre
2019 del disavanzo derivante  dal  riaccertamento  straordinario  dei
residui; 
      c) euro 187.218.858,42 relativo al residuo al 31 dicembre  2019
del disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017; 
      d) euro 1.026.618.749,46 relativo al  residuo  al  31  dicembre
2019 del disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018; 
      e) euro 105.317.564,26 relativo al  disavanzo  derivante  dalla
gestione dell'esercizio 2019. 
    2. A parziale modifica del piano di rientro di  cui  all'art.  4,
comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2019, n.  30  e  successive
modificazioni il saldo finanziario negativo di euro 7.418.715.638,23,
di cui al comma 1, e' ripianato come segue: 
      a) per euro 1.338.315.181,92: 
        a1) con le quote dell'esercizio 2020 di cui all'art. 4, comma
2 della legge regionale, n. 30/2019 e successive modificazioni,  pari
ad euro 57.131.972,20 ed euro 42.420.362,67; 
        a2)  in tredici  quote  costanti  di  euro  57.131.972,20   a
decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al residuo  al  31
dicembre 2019 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla  delibera
G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del comma 886
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed una quota di euro
114.263.944,43 per l'esercizio 2035 relativa alla quota di  cui  agli
obblighi di copertura a  carico  dell'esercizio  2021  derivanti  dal
disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto  2018  rinviata
all'anno   successivo   a   quello   di   conclusione   del   ripiano
originariamente previsto ai sensi del secondo periodo  del  comma  1,
dell'art. 7, del decreto legislativo  27  dicembre  2019,  n.  158  e
successive modificazioni; 
        a.3)  in due  quote  di  euro   42.420.362,67   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 2022 e una quota di euro 14.140.120,89 per
l'esercizio 2024 relative alle quote non recuperate  al  31  dicembre
2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla delibera  G.R.  n.
229 del 14  settembre  2015  da  ripianare  ai  sensi  del  comma  1,
dell'art.  7,  del  decreto  legislativo  n.  158/2019  e  successive
modificazioni,  nonche'  una  quota  di   euro   282.802.417,79   per
l'esercizio  2025  relativa  alla  quota  di  cui  agli  obblighi  di
copertura  a  carico  dell'esercizio  2021  derivanti  dal  disavanzo
accertato con l'approvazione del rendiconto  2018  rinviata  all'anno
successivo  a  quello  di  conclusione  del  ripiano  originariamente
previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7,  del
decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni; 
      b) per euro 4.761.245.284,17: 
        b1) con le quote dell'esercizio 2020 di cui all'art. 4, comma
2, della legge regionale n. 30/2019 e successive  modificazioni  pari
ad euro 164.180.871,87 ed euro 49.254.261,56; 
        b2) in ventitre' quote  costanti  di  euro  164.180.871,87  a
decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al residuo  al  31
dicembre   2019   del   disavanzo   derivante   dal    riaccertamento
straordinario dei residui da  ripianare  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche ed integrazioni ed una quota  di  euro  328.361.743,69  per
l'esercizio  2045  relativa  alla  quota  di  cui  agli  obblighi  di
copertura  a  carico  dell'esercizio  2021  derivanti  dal  disavanzo
accertato con l'approvazione del rendiconto  2018  rinviata  all'anno
successivo  a  quello  di  conclusione  del  ripiano  originariamente
previsto, ai sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7,  del
decreto legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni; 
        b3)  in due  quote  di   euro   49.254.261,56   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 2022 e una quota di euro 16.418.087,19 per
l'esercizio 2024 relative alle quote non recuperate  al  31  dicembre
2018 da ripianare ai sensi del comma  1,  dell'art.  7,  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2019,  n.  158  e  successive  modificazioni,
nonche'  una  quota  di  euro  328.361.743,73  per  l'esercizio  2025
relativa alla quota di  cui  agli  obblighi  di  copertura  a  carico
dell'esercizio   2021   derivanti   dal   disavanzo   accertato   con
l'approvazione del rendiconto 2018  rinviata  all'anno  successivo  a
quello di conclusione del ripiano originariamente previsto, ai  sensi
del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo
n. 158/2019 e successive modificazioni; 
      c) per euro 187.218.858,42: 
        c1) con la quota dell'esercizio 2020 di cui all'art. 4, comma
2, della legge regionale n. 30/2019 e successive  modificazioni  pari
ad euro 6.240.628,61; 
        c2) in ventisette  quote  costanti  di  euro  6.240.628,61  a
decorrere  dall'esercizio  finanziario  2022  relative  al  disavanzo
derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da  ripianare  ai  sensi
del comma 874 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, ed  una  quota  di
euro 12.481.257,34 per l'esercizio 2049 relativa alla  quota  di  cui
agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti dal
disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto  2018  rinviata
all'anno   successivo   a   quello   di   conclusione   del   ripiano
originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del  comma  1,
dell'art.  7,  del  decreto  legislativo  n.  158/2019  e  successive
modificazioni; 
      d) per euro 1.026.018.749,46: 
        d1) con la quota dell'esercizio 2020 di cui all'art. 4, comma
2, della legge regionale n. 30/2019 e successive  modificazioni  pari
ad euro 102.661.874,95; 
        d2)  in due  quote  di  euro   102.661.874,95   a   decorrere
dall'esercizio 2022 e una quota di euro 34.220.624,98 per l'esercizio
2024 relative al disavanzo derivante  dalla  gestione  dell'esercizio
2018 da ripianare ai sensi del comma  1,  dell'art.  7,  del  decreto
legislativo n. 158/2019 e successive modificazioni, nonche' una quota
di euro 684.412.499,63 per l'esercizio 2025 relativa  alla  quota  di
cui agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti
dal  disavanzo  accertato  con  l'approvazione  del  rendiconto  2018
rinviata all'anno successivo a  quello  di  conclusione  del  ripiano
originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del  comma  1,
dell'art.  7,  del  decreto  legislativo  n.  158/2019  e  successive
modificazioni; 
      e) per euro 105.317.564,26: 
        e1)  in due  quote  di   euro   52.658.782,13   a   decorrere
dall'esercizio 2021 relative al disavanzo  derivante  dalla  gestione
dell'esercizio 2019  da  ripianare  negli  esercizi  considerati  nel
bilancio  di  previsione  non  oltre  la  durata  della   legislatura
regionale,  ai  sensi  del  comma  12,  dell'art.  42,  del   decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni. 
3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi  1  e  2,  per  gli
esercizi finanziari 2021 e successivi  cessano  di  avere  vigore  le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2,  della  legge  regionale  n.
30/2019 e successive modificazioni». 
    1.1. E' opportuno evidenziare, al riguardo, che, nell'ambito  del
precedente  giudizio  di  parificazione,  concernente  il  rendiconto
dell'esercizio 2020, la normativa speciale e derogatoria relativa  al
ripiano del disavanzo applicata, ratione  temporis,  da  parte  della
Regione siciliana, e' gia' stata sottoposta  al  vaglio  del  Giudice
costituzionale. 
    In quella sede, infatti, con ordinanza n. 1/2023/PARI, le Sezioni
riunite per  la  Regione  siciliana,  hanno  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 7 del  decreto  legislativo  27
dicembre  2019,  n.  158,  nel  testo  vigente  ratione  temporis,  e
dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2019, n.  30,
per la ritenuta violazione della competenza esclusiva del legislatore
statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e in ordine
alla lesione dei valori costituzionali dell'equilibrio e  della  sana
gestione  finanziaria,  nonche'  degli  interdipendenti  principi  di
copertura pluriennale della spesa, di responsabilita'  nell'esercizio
del mandato elettivo  e  di  equita'  intergenerazionale.  E'  stato,
inoltre, ravvisato un irragionevole trattamento  di  maggior  favore,
per l'allontanamento  dall'uniforme  paradigma  statale  che  declina
l'unita' finanziaria  ed  economica  della  Repubblica  sottesa  alla
disciplina della finanza pubblica. 
    I  parametri  costituzionali  asseritamente  violati  sono  stati
individuati nelle seguenti disposizioni:  art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione; articoli 81, 97, primo comma, e  119,
primo comma, della Costituzione, in combinato con gli artt.  3,  5  e
120, secondo comma, della Costituzione. 
    E' bene rimarcare  che  si  tratta,  tuttavia,  di  norme  aventi
differenti contenuti dispositivi. 
    Infatti: 
      a) la norma di cui  all'art.  7,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo n. 158 del 2019 nella versione risultante a seguito delle
modifiche apportate dagli articoli 1 e 2 del decreto  legislativo  18
gennaio 2021,  n.  8,  applicata  nell'esercizio  2021,  presenta  un
contenuto  precettivo  diverso  rispetto  a  quella   applicata   nel
precedente esercizio 2020,  avendo  ridotto  ulteriormente,  fino  ad
azzerarli (per rinviarli in coda ai singoli percorsi di rientro), gli
importi da stanziare per il recupero di  tutto  il  disavanzo  emerso
fino al 31 dicembre 2018; 
      b) la norma di cui all'art.  5  (Disavanzo  finanziario  al  31
dicembre  2019)  della  legge  regionale  30  del  2021  ha   rivisto
integralmente, recependo tali innovazioni, il previgente percorso  di
rientro dal disavanzo a carico della Regione siciliana. 
    Il giudizio costituzionale instaurato a  seguito  della  predetta
ordinanza n. 1/2023/PARI e' tuttora pendente. 
    2. Legittimazione ad adire la Corte costituzionale. 
    La legittimazione di queste Sezioni riunite a sollevare questione
di legittimita' costituzionale, ai  sensi  dell'art.  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87,  nel  corso  del  giudizio  di  parificazione  del
rendiconto  generale  della  Regione   siciliana,   e'   gia'   stata
riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza  n.  121  del
1966 e, da ultimo, con la sentenza n. 1 del 2024. 
    Piu' in generale, la legittimazione della Corte dei  conti  quale
giudice a quo, nello svolgimento delle funzioni di parificazione  dei
rendiconti regionali, a norma dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con  modificazioni  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 231, e' stata  costantemente
ammessa dalla Corte costituzionale in plurime decisioni  (ex  multis,
sentenze n. 181 del 2015, n. 89 del 2017, n. 196 del 2018, n.  138  e
n. 146 del 2019, n. 112 e n. 244 del 2020, n. 215 e n. 235 del  2021,
n. 253 del 2022), in quanto «la Corte dei conti, in sede di  giudizio
di parificazione del bilancio, e' legittimata a promuovere  questione
di legittimita' costituzionale avverso le disposizioni di  legge  che
determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso,
effetti non consentiti dai principi posti a  tutela  degli  equilibri
economico-finanziari  e  dagli  altri  precetti  costituzionali,  che
custodiscono la sana gestione finanziaria, giacche',  nella  parifica
del rendiconto regionale, ricorrono integralmente tutte le condizioni
per le quali e' ammessa la possibilita'  di  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale in via  incidentale,  in  una  situazione
analoga a quella in cui si trova un qualsiasi  giudice  (ordinario  o
speciale), allorche' procede a raffrontare i fatti  e  gli  atti  dei
quali  deve  giudicare  alle  leggi   che   li   concernono»   (Corte
costituzionale, sentenza n. 215 del 2021,  §  4  del  considerato  in
diritto). 
    3. La rilevanza delle questioni ai fini del presente giudizio. 
    Ai fini della definizione del presente giudizio di parificazione,
assume rilievo la questione della legittimita' costituzionale di  una
speciale normativa sul ripiano del disavanzo della Regione siciliana,
quale quella posta dalla norma oggetto  di  scrutinio,  disciplinante
modalita' di recupero diverse dal  contenuto  precettivo  del  regime
ordinario individuato dell'art. 42, comma 12, del decreto legislativo
n. 118 del 2011, in quanto essa costituisce lo strato normativo  alla
base della quantificazione degli stanziamenti di spesa del Conto  del
bilancio dell'esercizio 2021  e  dei  conseguenti  obiettivi  annuali
intermedi di ripiano oggetto di programmazione e di rendicontazione. 
    3.1.  Nella  considerazione  che  l'essenza   del   giudizio   di
parificazione risiede nel raffronto fra la rappresentazione contabile
ed i  relativi  presupposti  di  diritto  («verificazione»),  occorre
accertare se l'atto  di  imputazione  al  bilancio  previsionale  del
quantum di disavanzo pregresso sia compatibile con l'attuale  assetto
costituzionale,  potendo  condizionare,  in  tutto  o  in  parte,  il
giudizio finale sul Rendiconto generale all'esame. 
    Qualora, infatti,  le  norme  sospettate  di  incostituzionalita'
dovessero essere espunte  dall'ordinamento  giuridico,  la  posta  di
disavanzo iscritto in  spesa  nel  bilancio  dell'esercizio  2020  si
appaleserebbe illegittima in quanto gravemente sottostimata (supra, §
2,  parte  in  fatto),  con  potenziale   travolgimento   dell'intera
programmazione e della correlata rendicontazione. 
    Occorre ricordare, sul punto,  che  la  Corte  costituzionale  ha
recentemente affermato: «E' evidente  che  predeterminare  in  questo
modo, peraltro palesemente  riduttivo,  i  disavanzi  precedentemente
emersi, comporta una alterazione degli equilibri, che  finiscono  per
collidere frontalmente con gli obiettivi di finanza pubblica,  e  con
la corretta determinazione delle risultanze  gestionali  oggetto  del
sindacato di legittimità-regolarita' della  Corte  dei  conti.  Tutto
cio' comporta, inoltre, il travolgimento dell'intera programmazione e
della correlata rendicontazione,  elementi  necessari  per  custodire
dinamicamente l'equilibrio in tutte le fasi del  ciclo  di  bilancio»
(sentenza n. 235 del 2021, § 6 del considerato in diritto). 
    Si tratta di un aspetto  che  -  tra  gli  altri  -  connota,  in
generale, l'essenza della funzione del giudizio di  parificazione  ai
sensi dell'art. 39 del  regio  decreto  n.  1214  del  1934,  dovendo
quest'ultimo  riscontrare  anche   l'effettiva   legittimita'   della
gestione  annuale  inerente  al  rendiconto  (Corte   costituzionale,
sentenza n. 49 del 2018, § 3 del considerato in diritto),  attraverso
l'accertamento  della   sussistenza   della   violazione   di   norme
finalizzate a garantire la  regolarita'  della  gestione  finanziaria
(art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012), in  quanto  «il
bilancio e'  un  "bene  pubblico"  nel  senso  che  e'  funzionale  a
sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in
ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione  degli
interventi attuativi delle politiche  pubbliche,  onere  inderogabile
per chi e' chiamato ad amministrare una determinata collettivita'  ed
a sottoporsi  al  giudizio  finale  afferente  al  confronto  tra  il
programmato ed il realizzato» (Corte costituzionale, sentenza n.  184
del 2016, § 3 del considerato in diritto). 
    3.2. In conformita' all'essenza del  giudizio  di  parificazione,
riconosciuto dalla consolidata  giurisprudenza  costituzionale  quale
«risultato dell'esercizio di una funzione  di  controllo-garanzia,  a
esito   dicotomico   (parifica/non   parifica),   [...]   in    vista
dell'obiettivo di assicurare la conformita'  dei  fatti  di  gestione
rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai
principi della legalita' costituzionale in tema di finanza pubblica»,
al fine «di mettere a disposizione anche dell'ente  controllato  dati
contabili corretti che riflettono le condizioni del  bilancio  a  una
certa data e incidono sul suo ciclo» (Corte costituzionale,  sentenza
n. 184 del 2022, § 5.2 del considerato in  diritto),  queste  Sezioni
riunite sono tenute a sottoporre a verifica  il  perseguimento  degli
obiettivi intermedi di recupero del disavanzo di amministrazione,  la
cui rappresentazione contabile trova  sintesi  nel  principale  saldo
registrato a consuntivo della gestione annuale, ossia il risultato di
amministrazione   (prospetto   dimostrativo    del    risultato    di
amministrazione in allegato al Rendiconto, totale parte disponibile -
lettera E; decreto legislativo n. 118 del 2011, allegato  n.  4/1,  §
13.7. e decreto legislativo n. 4/2, § 9.2.20). 
    In linea generale, deve essere oggetto di  riscontro  l'eventuale
miglioramento totale o  parziale  del  risultato  di  amministrazione
rispetto  a  quello  registrato  a  chiusura  dell'anno  antecedente,
secondo la metodologia imposta dall'ordinamento contabile,  che,  con
riferimento a ciascuna singola componente del  disavanzo  proveniente
dal  precedente  esercizio  e  in  rapporto  agli   stanziamenti   da
iscriversi nel  Conto  del  bilancio,  richiede  di  confrontare  gli
importi  da  ripianare  in  attuazione  delle  rispettive  discipline
concernenti i singoli piani di rientro (decreto  legislativo  n.  118
del 2011, allegato n. 4/1, § 13.10.3). 
    3.3.  La  rimozione  dall'ordinamento   giuridico   delle   norme
sospettate di illegittimita' costituzionale, di  cui  queste  Sezioni
riunite devono fare applicazione ai fini degli  accertamenti  oggetto
del presente giudizio, rileva,  nell'ipotesi  di  accoglimento  della
presente questione,  sotto  il  profilo  del  percorso  argomentativo
idoneo a sostenere la decisione del processo principale in termini di
parifica/non  parifica  dei  capitoli  di   spesa   pertinenti   agli
stanziamenti  definitivi  del  disavanzo  e  di  tutte   le   singole
partizioni del documento  consuntivo  in  esame  su  cui  ricadono  i
conseguenti effetti. 
    Sul   punto,   si   rinvia   agli   orientamenti   della    Corte
costituzionale, che, con la recente sentenza  n.  215  del  2021,  ha
affermato: «In punto  di  rilevanza,  per  costante  orientamento  di
questa Corte, essenziale e sufficiente  a  conferire  rilevanza  alla
questione  prospettata  e'  «che  il  giudice  debba   effettivamente
applicare  la  disposizione  della  cui  legittimita'  costituzionale
dubita nel procedimento pendente avanti a se' (sentenza  n.  253  del
2019) e che la  pronuncia  della  Corte  «influi[sca]  sull'esercizio
della funzione  giurisdizionale,  quantomeno  sotto  il  profilo  del
percorso  argomentativo  che  sostiene  la  decisione  del   processo
principale (tra le molte, sentenza n. 28 del 2010)» (sentenza  n.  20
del 2016)» (sentenza n. 84 del 2021). E' inoltre  necessario  che  il
rimettente illustri le ragioni che «determinano  la  pregiudizialita'
della questione sollevata  rispetto  alla  definizione  del  processo
principale» (sentenza n. 105 del 2018)» (§ 5.1.  del  considerato  in
diritto). 
    3.4. Si osserva, altresi', che la rilevanza della questione  deve
essere valutata nella prospettiva della esatta quantificazione  degli
obblighi di recupero del disavanzo a carico degli esercizi successivi
a quello oggetto di rendicontazione, in  rapporto  a  ciascuna  delle
distinte componenti del disavanzo complessivo. 
    Infatti,  la  corretta  redazione   dell'obbligatorio   prospetto
sintetico da allegare al documento consuntivo (decreto legislativo n.
118 del 2011, allegato 4/1, §  13.10.3),  al  quale  e'  ascritta  la
fondamentale  funzione  di  imputare  a  specifiche  componenti   del
disavanzo l'importo del miglioramento totale o parziale del risultato
di amministrazione rispetto a quello registrato a chiusura  dell'anno
antecedente,  secondo   la   metodologia   imposta   dall'ordinamento
contabile (decreto legislativo n.  118  del  2011,  allegato  4/1,  §
9.2.25-9.2.30)  -  basata  sull'applicazione  del  generale  criterio
dell'anzianita' di formazione della componente e del raffronto con la
quota che avrebbe dovuto essere a carico dell'esercizio  (in  merito,
decreto legislativo n. 118 del 2011, allegato 4/1, § 9.2.30) - poggia
sull'imprescindibile  presupposto  che,  solo  muovendo   dall'esatto
quadro  di  riferimento  normativo,   che   avrebbe   dovuto   essere
concretamente attuato nell'esercizio di  riferimento,  potra'  aversi
esatta cognizione degli importi che  dovranno  interessare  i  futuri
stanziamenti di bilancio per ciascuna partizione del disavanzo. 
    Solo  la  corretta  redazione  di  tale  prospetto  relativo   ai
miglioramenti/peggioramenti   del   disavanzo   e    alla    distinta
composizione in singole quote (prospetto  che  deve  confluire  nella
legge  di  approvazione  del  rendiconto)  consentira'  di  porre  in
rapporto di continuita' l'esercizio rendicontato rispetto a quelli in
corso di gestione  e  ai  successivi  periodi  finanziari,  sotto  il
profilo  della  programmazione  del  recupero   di   ogni   specifica
partizione del complessivo disavanzo che, come e' noto,  e'  soggetta
ad un proprio autonomo regime giuridico. 
    Ai fini  di  una  maggiore  comprensione,  si  pone  la  seguente
esemplificazione pratica. 
    L'Amministrazione  regionale,  nel  redigere  il  prospetto   sul
recupero del disavanzo in allegato al Rendiconto dell'esercizio  2021
(allegato n. 26 al rendiconto, pagg. 91-92),  ha  imputato  l'importo
del miglioramento del risultato di amministrazione (lett. E), pari  a
euro  661.274.025,13,  dapprima,  per  euro  52.658.782,13  (pari  al
corrispondente stanziamento di bilancio) alla quota di disavanzo piu'
recente, ossia quella della gestione del 2019, da recuperare  secondo
la  disciplina  vigente  nell'esercizio  2021  (art.  7  del  decreto
legislativo n. 158 del 2019 e art. 5, comma 2, della legge  regionale
n. 30 del 2021), per  poi  ascrivere,  in  ordine  di  anzianita'  di
formazione, l'ulteriore miglioramento  di  euro  608.615.243,00  alla
componente piu' remota del disavanzo, ossia il disavanzo registrato a
chiusura del 2014. 
    Ove, diversamente, a valle dell'incidente  di  costituzionalita',
dovesse essere pronunciata l'illegittimita' dello speciale regime  di
ripiano del disavanzo posto dalla norma di attuazione dello Statuto e
dalle discendenti disposizioni della legge regionale,  l'importo  dei
miglioramenti del risultato di amministrazione (lett. E),  registrati
a chiusura di ciascuno degli esercizi incisi dalle  norme  sospettate
di illegittimita' costituzionale, dovrebbe  essere  raffrontato  agli
stanziamenti imposti dalla diversa disciplina statale vigente ratione
temporis, per ognuna delle specifiche  quote  di  disavanzo  indicate
nella superiore tabella n. 2, con  conseguente  rideterminazione  del
prospetto in allegato al Rendiconto. 
    3.5. D'altra parte, sulla rilevanza della questione nel  presente
giudizio, non incidono in alcun modo ne' la pendenza della  questione
di legittimita' costituzionale sollevata nel precedente giudizio  con
ordinanza n. 1/2023/PARI in quanto riguardante, come visto, norme dal
diverso  contenuto  precettivo,   ne'   la   normativa   sopravvenuta
successivamente alla chiusura dell'esercizio 2021. 
    A quest'ultimo proposito,  si  rappresenta  che,  a  seguito  del
deposito del dispositivo con cui le Sezioni riunite hanno sospeso  il
giudizio di parificazione  in  ordine  al  rendiconto  dell'esercizio
finanziario 2020, all'esito  dell'udienza  pubblica  del  3  dicembre
2022, la materia del  disavanzo  della  Regione  siciliana  e'  stata
novellata  dal  legislatore  statale  nel  corso  del  2023  con  due
provvedimenti normativi. 
    Dapprima e' entrato in vigore, dal 1°  gennaio  2023,  l'art.  1,
commi da 841 a 845, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  che  ha
disposto nei termini a seguire: 
      «841. La Regione siciliana e' autorizzata a ripianare in  quote
costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo
relativo all'esercizio 2018 e le  relative  quote  di  disavanzo  non
recuperate alla data del 31 dicembre 2022. 
      842.  Nelle  more  dell'approvazione  del  rendiconto  relativo
all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi  del
comma  841  sono  determinate  con  riferimento   al   disavanzo   di
amministrazione   accertato   in   sede   di   rendiconto    relativo
all'esercizio  2018.  A  seguito  del  definitivo  accertamento   del
disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio  2022,  la  legge
della Regione  siciliana  di  approvazione  del  rendiconto  relativo
all'esercizio  2022  ridetermina  le  quote  costanti  del  disavanzo
relativo  all'esercizio  2018   da   recuperare   annualmente   entro
l'esercizio 2032. 
      843. La Regione siciliana rimane impegnata  al  rispetto  delle
previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con  lo
Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei principi  dell'equilibrio
e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilita'
nell'esercizio  del  mandato   elettivo   e   della   responsabilita'
intergenerazionale,  ai  sensi  degli  articoli   81   e   97   della
Costituzione,  garantendo  il  rispetto  di  specifici  parametri  di
virtuosita', quali la riduzione strutturale della spesa corrente. 
      844. In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione
strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo  di  cui
al  comma  843,  nonche'  in  caso  di  mancata  trasmissione   della
certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di
ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841. 
      845. In  attuazione  dell'accordo  di  cui  al  comma  843,  le
riduzioni  strutturali  degli  impegni   correnti   sono   realizzate
attraverso provvedimenti amministrativi o normativi  che  determinano
una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere  dall'anno
2023, le riduzioni permanenti degli impegni di  spesa  corrente  sono
recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni
pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni  di
spesa» (enfasi aggiunta). 
    In una prima fase del 2023, pertanto, le norme in  esame  avevano
disposto un nuovo percorso di rientro decennale,  a  quote  costanti,
del «disavanzo relativo all'esercizio 2018 e [del]le  relative  quote
di disavanzo non  recuperate  alla  data  del  31  dicembre  2022»  a
decorrere  dall'esercizio  2023  e  sulla  base  degli  impegni  gia'
definiti con lo Stato nell'Accordo sottoscritto il 14 gennaio 2021. 
    Nelle  more  dell'approvazione  del  rendiconto  della   gestione
relativo all'esercizio 2022 con  legge  regionale  (e,  dunque,  solo
previo  svolgimento  del  relativo  giudizio  di   parificazione   e,
logicamente, anche di quelli ancora in corso) - momento a partire dal
quale  potranno  effettivamente  cristallizzarsi  la  quantificazione
della  parte  disponibile  del  risultato  di   amministrazione,   la
sussistenza di eventuali miglioramenti/peggioramenti del disavanzo  e
l'esatta ripartizione del medesimo nelle sue diverse componenti -  e'
stato autorizzato, medio tempore, un percorso di rientro basato sulle
risultanze temporanee dei  rendiconti  disponibili  e  dei  dati  del
bilancio  pre-consuntivo,  al  fine  di  permettere   la   necessaria
programmazione finanziaria in riferimento agli esercizi in  corso  di
gestione. 
    Per tale ragione, con deliberazione n. 67 del 10  febbraio  2023,
la Giunta regionale ha approvato il «Piano di rientro  dal  disavanzo
presunto al 31 dicembre 2022», i cui contenuti  sono  stati  trasfusi
nell'allegato n. 18 approvato con l'art. 3, comma 1, lett. r),  della
legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 (Bilancio di previsione  della
Regione siciliana per il triennio 2023-2025). (2) 
    Al contempo, con l'art. 53  della  legge  regionale  22  febbraio
2023, n. 2  (Legge  di  stabilita'  regionale  2023-2025),  e'  stato
disposto che «[p]er effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 841 e 842, alla  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  per  gli
esercizi finanziari 2023 e successivi, cessano  di  avere  vigore  le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge  regionale
6 novembre 2021, n. 30». 
    A decorrere dal 1° gennaio 2023, dunque, il  momentaneo  percorso
di  rientro  dal  complessivo  disavanzo  e'  stato  calibrato  sulle
quantificazioni e sulle cadenze temporali indicate  nel  prospetto  a
seguire. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Infine, e' attualmente in corso il  procedimento  legislativo  di
abrogazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 158  del  2019,  a
seguito dell'approvazione del relativo schema normativo nell'apposita
seduta - in data 8 agosto 2023 - della Commissione  mista  paritetica
prevista dall'art. 43 dello statuto della Regione siciliana. 
    Il quadro degli impegni cui e' subordinata la speciale disciplina
di ripiano del disavanzo posta dal legislatore statale e'  stato,  da
ultimo,  oggetto  di  rivisitazione   in   conseguenza   dell'Accordo
sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'Economia  e
delle  Finanze  e  il  Presidente   della   Regione   siciliana,   in
sostituzione del precedente Accordo del 14 gennaio 2021 (3) , il  cui
recepimento normativo - secondo gli obblighi posti dalle parti (4)   
- e' contenuto nell'art. 9, comma 2,  del  decreto-legge  18  ottobre
2023, n. 145, convertito con  modificazioni  dall'art.  1,  comma  1,
legge 15 dicembre 2023, n. 191. (5) 
     La disposizione in questione interviene direttamente  sul  testo
del citato art. 1, commi da 841 a 845, della legge 29 dicembre  2022,
n. 197, in sostituzione/modifica dei commi  841,  842  e  843  e  con
efficacia abrogativa dei commi 844 e 845. (6) 
    In base alla disciplina attualmente vigente, il  disavanzo  della
Regione siciliana e' sottoposto al seguente regime: 
      «841. In attuazione dei principi dell'equilibrio e  della  sana
gestione   finanziaria   del    bilancio,    della    responsabilita'
nell'esercizio  del  mandato   elettivo   e   della   responsabilita'
intergenerazionale,  ai  sensi  degli  articoli   81   e   97   della
Costituzione, a decorrere dall'esercizio 2023, la  Regione  siciliana
e' autorizzata a ripianare entro il limite massimo di  otto  anni  il
disavanzo  relativo  all'esercizio  2018  e  le  relative  quote   di
disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022,  secondo  le
modalita' definite con l'accordo  tra  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Presidente della Regione siciliana sottoscritto in
data 16 ottobre 2023. 
      842.  Nelle  more  dell'approvazione  del  rendiconto  relativo
all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi  del
comma  841  sono  determinate  con  riferimento   al   disavanzo   di
amministrazione   accertato   in   sede   di   rendiconto    relativo
all'esercizio  2018.  A  seguito  del  definitivo  accertamento   del
disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio  2022,  la  legge
della Regione  siciliana  di  approvazione  del  rendiconto  relativo
all'esercizio  2022  ridetermina  le  quote  costanti  del  disavanzo
relativo  all'esercizio  2018   da   recuperare   annualmente   entro
l'esercizio 2030. 
      843. In caso di mancato rispetto da parte della  Regione  degli
specifici impegni derivanti dall'accordo di cui al comma  841,  viene
meno  il  regime  di  ripiano  pluriennale   secondo   le   modalita'
individuate dal medesimo  accordo  e  trova  applicazione  il  regime
ordinario di ripiano previsto dall'art. 42 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 dall'esercizio in cui  e'  accertato  il  mancato
rispetto degli impegni assunti ovvero  dall'esercizio  immediatamente
successivo se l'accertamento interviene dopo il termine previsto  per
la deliberazione delle necessarie variazioni di bilancio». 
    Inoltre, al fine di rispettare gli impegni assunti  -  attraverso
il nuovo Accordo - in merito alle modalita'  di  finanziamento  della
spesa sanitaria, e' stato posto l'art. 9, comma 1, del  decreto-legge
n. 145 del 2023, che testualmente prescrive: «In attuazione del punto
9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto  in  data
16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  il
Presidente della Regione siciliana, e' riconosciuto in  favore  della
Regione siciliana l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2023  a
titolo di concorso all'onere derivante dall'innalzamento della  quota
di compartecipazione regionale alla  spesa  sanitaria  al  49,11  per
cento di cui all'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296. All'onere derivante dal presente comma, pari a  300  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'art. 23». 
    Con riguardo agli specifici obblighi concernenti il recupero  del
disavanzo dal 2023, la disciplina congiunta dei  novellati  commi  da
841 a 843 della legge n. 197 del 2022 e delle prescrizioni  contenute
nell'Accordo sottoscritto il 16 dicembre 2023 si impernia, in estrema
sintesi, sulle seguenti innovazioni: 
      il periodo temporale di rientro dal  disavanzo  e'  ridotto  da
dieci a otto anni, a decorrere dal 2023 e sino al 2030 (quale effetto
delle modifiche intervenute sui commi 841 e 842); 
      e' soppresso l'obbligo di operare riduzioni  strutturali  degli
impegni di spesa corrente, attraverso provvedimenti amministrativi  o
normativi idonei ad incidere in maniera permanente  sulla  dimensione
quantitativa e qualitativa delle pertinenti allocazioni di bilancio e
secondo le prescrizioni  contenute  nel  precedente  Accordo  del  14
gennaio  2021  (a  seguito  della  sostituzione  del  comma   843   e
dell'abrogazione dei commi 844 e 845); 
      in  luogo  dei  parametri  di   virtuosita'   individuati   nel
precedente Accordo  del  14  gennaio  2021  e'  adesso  richiesto  di
incrementare la quota di ripiano del disavanzo  annuale  dell'importo
di euro 70 milioni (punti nn. 1  e  2  dell'Accordo  del  16  ottobre
2023),  lasciando   sostanzialmente   all'autonomia   della   Regione
siciliana le decisioni circa le  corrispondenti  riduzioni  di  spesa
corrente,  con   l'obbligo,   tuttavia,   di   mantenere   inalterato
l'ammontare degli impegni  e  dei  pagamenti  concernenti  specifiche
articolazioni del Macroaggregato 1.04 del Titolo I della spesa. Nello
specifico,  si  tratta  di  spese  per  «Trasferimenti   correnti   a
Province», «Trasferimenti correnti a Comuni», «Trasferimenti correnti
a Citta' metropolitane e Roma capitale» e «Altri  assegni  e  sussidi
assistenziali» (punto n. 3 dell'Accordo del 16 ottobre 2023); 
      e' mantenuto l'obbligo dell'incremento  annuale  dei  pagamenti
per spesa di investimento, ma, al  contempo,  e'  esteso  il  profilo
temporale di scadenza del  preciso  impegno  (sino  al  2030)  ed  e'
diminuita la percentuale  crescente  dei  pagamenti  per  il  periodo
successivo  al  2026  (dal  5%  al   2%),   introducendo,   altresi',
specificazioni procedurali  sulla  verifica  ex  post  dell'obiettivo
raggiunto (punti nn. 5 e 6 dell'Accordo del 16 ottobre 2023); 
      sono modificati i precedenti  impegni  circa  l'assunzione  del
personale e sono individuate specifiche regole sul turn over. 
    Il  diverso  quadro  normativo,   infine,   rendera'   necessario
intervenire sulla quantificazione e  sulle  cadenze  temporali  delle
quote di disavanzo da stanziare  nel  bilancio  di  previsione  della
Regione siciliana negli esercizi dal  2023  al  2030,  novellando  il
percorso  di  rientro  provvisoriamente  individuato   dalla   citata
deliberazione della Giunta regionale  n.  67  del  10  febbraio  2023
(come, peraltro, testualmente previsto dal punto  n.  2  dell'Accordo
del 16 ottobre 2023, oltre che dal novellato comma 842). 
    Ebbene, tutto il descritto compendio  normativo  intervenuto  sul
finire del 2022 e novellato nel 2023 non influisce minimamente  sulla
rilevanza della odierna  questione,  dal  momento  che  attiene  alla
programmazione finanziaria decorrente dall'esercizio 2023, mentre  il
presente  giudizio  ha  ad  oggetto  fatti  gestionali   verificatisi
nell'esercizio 2021 e regolati dal contesto normativo in quel momento
vigente. 
    Come affermato dalla Corte costituzionale, del resto,  «[C]iascun
rendiconto [...]  e'  redatto  alla  luce  dello  specifico  contesto
normativo inerente all'esercizio finanziario cui fa riferimento.  Per
tale motivo,  in  sede  di  giudizio  di  parificazione,  le  sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti valutano, ogni anno,  il
rendiconto generale dell'esercizio finanziario trascorso,  rendiconto
che puo' essere strutturato in modo differente da un anno  all'altro,
in sintonia con l'evoluzione del quadro normativo di  riferimento  in
tema di spesa» (Corte costituzionale, sentenza n. 244 del 2020, punto
2.2.1 del «Considerato in diritto»). 
    Inoltre,   la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale della disciplina in vigore nell'esercizio  oggetto  di
parificazione  non  e'  destinata  a  mutare  nel  rinnovato   quadro
normativo delineatosi a partire dal 2023, in quanto e'  funzionale  a
perimetrare con precisione la dimensione  finanziaria  delle  singole
partizioni del disavanzo residuo a chiusura del 2021 e  a  proiettare
ciascuna componente, dapprima nell'esercizio 2022, e, di conseguenza,
anche nel futuro piano di rientro che  la  Regione  siciliana  dovra'
seguire a decorrere dal 2023,  in  conformita'  al  regime  normativo
adesso delineato dall'art. 1, commi 841-843 della legge  29  dicembre
2022, n. 197, all'esito delle modifiche introdotte dall'art. 9, comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. 
    4. La non manifesta infondatezza  e  i  paradigmi  costituzionali
violati: art. 117, secondo comma, lettera e),  della  Costituzione  e
articoli 81 e 97, primo comma, della Costituzione, in  combinato  con
gli articoli 3, 5 e 120, secondo comma, della Costituzione. 
    I dubbi di legittimita' ricadenti sulle disposizioni  oggetto  di
scrutinio appaiono in buona parte coincidenti con quelli prospettati,
con la citata ordinanza n. 1/2023/PARI, relativamente all'art. 7, del
decreto  legislativo  n.  158  del  2019,  nella   sua   formulazione
originaria, e all'art. 4, comma 2, della legge regionale  n.  30  del
2019. 
    4.1.1.  Viene,  innanzitutto,  in  considerazione  la  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera  e),  della  Costituzione,  che
ascrive alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la  materia
dell'«armonizzazione  dei  bilanci  pubblici»,  di  cui  il  disposto
dell'art. 42, comma 12, del decreto  legislativo  n.  118  del  2011,
inerente alle regole fondamentali  di  disciplina  del  recupero  del
disavanzo di amministrazione, costituisce norma interposta. 
    Verso questa direzione, infatti, si  e'  consolidato  un  preciso
indirizzo  della  Corte  costituzionale,  chiamata  a  scrutinare  la
legittimita' di  alcune  disposizioni  contenute  nella  legislazione
regionale e operanti in contrasto con la disciplina di fonte statale,
la  quale  e'  stata   considerata   espressione   dell'esigenza   di
armonizzare i bilanci  pubblici  sotto  lo  specifico  profilo  della
disciplina del disavanzo di amministrazione e della  uniformita'  dei
tempi del suo ripiano (in particolare, sentenze n. 246 del  2021,  n.
168 e n. 268 del 2022). 
    Con la decisione n. 268 del  2022,  il  Giudice  delle  leggi  ha
chiarito in modo  definitivo  che  la  disciplina  del  disavanzo  di
amministrazione (e del suo ripiano) attiene  inequivocabilmente  alla
materia  dell'armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  (di  competenza
statale) e che la violazione dell'art. 42 del decreto legislativo  n.
118 del 2011 comporta la lesione dell'art. 117, comma 2,  lettera  e)
della Costituzione. E' stato, infatti, affermato: «Consegue da  tutto
cio' che l'intero ammontare  di  disavanzo  non  ripianato  nel  2019
avrebbe dovuto essere applicato, per intero, all'esercizio  2021,  ai
sensi di  quanto  prescrive  il  combinato  dei  richiamati  principi
contabili applicati di cui ai paragrafi 9.2.26 e 9.2.28, a loro volta
espressione della esigenza di armonizzare i bilanci  pubblici  quanto
allo  specifico   profilo   della   disciplina   del   disavanzo   di
amministrazione e della uniformita' dei tempi  del  suo  ripiano  (ex
multis, sentenze n. 246 e n. 235 del 2021). Le  previsioni  regionali
impugnate, pertanto, si pongono in contrasto con l'evocato  art.  42,
commi 12 e 14,  del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011  e,  di
conseguenza, violano l'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione, in quanto violano la competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato in tema di armonizzazione dei bilanci  pubblici»  (enfasi
aggiunta; § 6.2. del considerato in diritto). 
    Sebbene le pronunce in questione abbiano riguardato la produzione
normativa  di  Regioni  ordinarie  (nel  caso  di   specie,   Regione
Basilicata  e  Regione  Molise),  nell'opinione  di  questo   giudice
rimettente il parametro evocato non potrebbe che imporsi  anche  alle
Regioni che, come la Regione siciliana, a norma dell'art. 116,  comma
1, della Costituzione «dispongono di forme e  condizioni  particolari
di autonomia, secondo i  rispettivi  statuti  speciali  adottati  con
legge costituzionale», per le ragioni a seguire. 
    4.1.2.   E'   noto   che   i   rapporti   tra    la    disciplina
dell'armonizzazione contabile e le speciali autonomie  sono  regolati
dall'odierno art.  79  del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011,
rubricato Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  che  cosi'  testualmente
prevede:  «La  decorrenza  e  le  modalita'  di  applicazione   delle
disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo  nei  confronti
delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento
e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali  ubicati  nelle
medesime Regioni speciali e province  autonome,  sono  stabilite,  in
conformita'  con  i  relativi  statuti,  con  le  procedure  previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42». 
    4.1.3. La norma in esame, nella versione originaria  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011 antecedente alle modifiche apportate  dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126,  dopo  l'introduzione  in
Costituzione  del  principio  del   pareggio   di   bilancio   (legge
costituzionale n. 1 del 2012), era  allocata  in  altra  disposizione
dell'originario  corpus,  l'art.  37,  che  si  componeva  anche  del
seguente secondo periodo: «Qualora entro  sei  mesi  dall'entrata  in
vigore dei decreti legislativi di  cui  all'art.  36,  comma  5,  non
risultino concluse le procedure di cui  al  primo  periodo,  sino  al
completamento delle procedure medesime, le  disposizioni  di  cui  al
presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'art.  36,  comma
5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni  a  statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano». 
    4.1.4. A seguito dell'entrata  in  vigore  di  questa  primigenia
disposizione, su impugnazione di alcune Regioni a statuto speciale  e
delle  Province  autonome,   la   Corte   costituzionale   dichiarava
l'illegittimita' di questo secondo periodo, con la motivazione che il
coordinamento  della  finanza  degli  enti  territoriali  a  speciale
autonomia avrebbe dovuto essere disciplinato non in  via  unilaterale
dallo Stato, ma dalla normativa di attuazione statutaria, da adottare
attraverso il coinvolgimento di detti enti e mediante il procedimento
di formazione previsto dall'art. 27 della legge di delega n.  42  del
2009,  palesandosi,  pertanto,  il  vizio  di   eccesso   di   delega
legislativa ai sensi dell'art. 76 della Costituzione (sentenza n. 178
del 2012). 
    In particolare, la sentenza n. 178 del 2012 esplicitava:  «Questa
Corte ha gia' sottolineato che, ai sensi  del  comma  2  dell'art.  1
della legge n. 42 del 2009, le  uniche  disposizioni  di  tale  legge
applicabili agli enti ad autonomia differenziata  sono  gli  articoli
15, 22 e 27 (sentenze n. 71 e n. 64  del  2012;  n.  201  del  2010).
Esclusa la rilevanza degli articoli 15 e 22 -  attinenti,  come  gia'
osservato al punto 4.2., ad aspetti non pertinenti alla questione;  e
cioe', rispettivamente, al finanziamento delle  citta'  metropolitane
ed alla perequazione infrastrutturale - va ricordato  che  il  citato
art. 27  fissa  il  principio  secondo  cui  gli  enti  ad  autonomia
differenziata, «nel rispetto degli statuti  speciali,  concorrono  al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e  di  solidarieta'  ed
all'esercizio dei diritti e doveri  da  essi  derivanti,  nonche'  al
patto di stabilita' interno ed all'assolvimento degli obblighi  posti
dall'ordinamento  comunitario»  secondo   le   procedure   "pattizie"
previste per  l'introduzione  delle  norme  attuative  degli  statuti
(cioe' «secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di  attuazione
dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste  dagli
statuti medesimi»). Detto art. 27, dunque,  non  pone  alcuna  deroga
all'adozione di tali procedure, con la conseguenza che, in base  alla
legge n. 42 del 2009, tutte le disposizioni attuative della legge  di
delegazione  (ivi  comprese  quelle  dell'art.  2,  che  il   decreto
legislativo n. 118 del 2011 dichiara  espressamente  di  attuare)  si
applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma
solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le  norme
di attuazione statutaria. La normativa impugnata stabilisce,  invece,
che, qualora «entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di cui all'art. 36, comma 5, non  risultino  concluse  le
procedure» di attuazione statutaria, l'intero decreto delegato e  gli
indicati   decreti   legislativi   «trovano   immediata   e   diretta
applicazione» nelle Regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  «sino  al  completamento  delle
procedure  medesime».  Tale  diretta  -   ancorche'   transitoria   -
applicazione eccede,  pertanto,  i  limiti  fissati  dalla  legge  di
delegazione,  la  quale  non  consente  eccezioni,  con  riguardo  ai
suddetti enti, alla regola dell'adozione  delle  peculiari  procedure
"pattizie" previste per la determinazione delle norme  di  attuazione
statutaria» (§ 6.2. del considerato in diritto). 
    4.1.5.  A  distanza  di  un  decennio  da  questa  pronuncia,   e
soprattutto  dalle  modifiche  intervenute  sul  testo  della   carta
costituzionale che hanno attratto alla legislazione  esclusiva  dello
Stato la materia  dell'«armonizzazione  dei  bilanci  pubblici»,  con
spostamento dalla precedente sede della legislazione concorrente  cui
permane,  invece,  solo  quella  del  «coordinamento  della   finanza
pubblica»,  ad  avviso  di  questo  giudice   rimettente   non   puo'
prescindersi da un'esegesi sistematica e costituzionalmente orientata
del contenuto precettivo dell'art. 79 del decreto legislativo n.  118
del 2011, al fine di coglierne gli spazi di applicazione nel contesto
delle disposizioni che compongono l'intero corpus normativo. 
    4.1.6. In merito occorre osservare che,  gia'  al  momento  delle
modifiche introdotte dal decreto legislativo  n.  126  del  2014,  la
relazione tecnico-illustrativa  sullo  schema  del  provvedimento  ha
evidenziato    come,     all'interno     del     novellato     corpus
sull'armonizzazione  contabile,  fosse  stato   espunto   dal   testo
dell'originario art. 37 - poi rinumerato nell'odierno art.  79  -  il
secondo periodo dichiarato costituzionalmente illegittimo, al fine di
rispettare  lo  stretto  perimetro  della  delega  legislativa,   con
significativa menzione,  tuttavia,  per  l'«eventuale  applicabilita'
alle  autonomie  speciali  dell'art.  117  della  Costituzione,  come
modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che  attribuisce
allo Stato la  competenza  esclusiva  in  materia  di  armonizzazione
contabile» (lo schema era presentato dal Governo alla Presidenza  del
Senato in data  15  aprile  2014,  per  il  parere  delle  competenti
commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della  legge
5 maggio 2009, n. 42). 
    4.1.7. A seguito della novella intervenuta  sull'intero  impianto
del decreto legislativo n. 118 del 2011, il vigente art. 1, comma  1,
prevede adesso che «[a]i sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettera
e),  della  Costituzione,  il  presente  titolo  e  il   titolo   III
disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni [...]. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano
di   avere   efficacia   le   disposizioni   legislative    regionali
incompatibili con il presente decreto». 
    Inoltre, ad esordio del  Titolo  III,  intestato  all'Ordinamento
finanziario e contabile delle regioni - sotto  il  quale  si  colloca
topograficamente anche l'art. 42, comma 12, che  pone  la  disciplina
generale in materia di ripiano del disavanzo - l'art.  36,  comma  1,
afferma che «[i]l presente titolo disciplina i bilanci delle  regioni
ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione». 
    4.1.8. In  presenza,  dunque,  di  una  materia  ricadente  nella
competenza esclusiva della legislazione dello Stato, il  procedimento
di produzione  delle  fonti  del  diritto  non  potrebbe  che  essere
conforme alle disposizioni costituzionali collocate sotto la  Sezione
II, La formazione delle leggi (articoli  70-82  Cost.),  considerando
soprattutto che la novella del 2012 individua proprio nel  Parlamento
l'organo deputato a immettere nel circuito normativo le  disposizioni
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio dei bilanci
pubblici  (art.  81,  comma  6,  della  Costituzione).  La   costante
giurisprudenza costituzionale esalta, peraltro, il rapporto ancillare
tra le norme di armonizzazione dei bilanci  pubblici  e  il  precetto
dell'equilibrio di bilancio:  «[G]li  scostamenti  dai  principi  del
decreto legislativo n. 118 del 2011 in  tema  di  armonizzazione  dei
conti  pubblici  non  costituiscono  solamente   un   vizio   formale
dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad  una  manovra
elusiva della salvaguardia degli  equilibri  del  bilancio  regionale
presidiati dall'art. 81 della  Costituzione»  (Corte  costituzionale,
sentenza n. 279 del 2016, § 3). 
    Si pone, pertanto, la questione della  possibile  coesistenza  di
ulteriori  fonti  di  produzione  normativa,  che,  negli  ambiti  di
disciplina ricadenti  direttamente  nella  materia  della  competenza
esclusiva dello Stato, siano abilitate a declinare, secondo  forme  e
condizioni  particolari  di  autonomia  (art.  116,  comma  1,  della
Costituzione), regole sostanziali che divergono dal modello normativo
uniforme. 
    4.1.9. Sotto tale profilo, questo giudice rimettente osserva  che
la modifica inerente alla  materia  dell'armonizzazione  dei  bilanci
pubblici e' stata particolarmente  valorizzata  dalla  giurisprudenza
costituzionale  degli   ultimi   anni,   tanto   da   sostenere   con
perentorieta' che essa e' una competenza esclusiva  dello  Stato  che
non puo'  subire  deroghe  territoriali,  neppure  all'interno  delle
autonomie speciali. 
    E' stato, dunque, affermato che l'indefettibilita' del  principio
di armonizzazione - ancor prima d'essere giuridica conseguenza  dello
spostamento della materia dal terzo al  secondo  comma,  lettera  e),
dell'art. 117 della  Costituzione,  avvenuto  ad  opera  della  legge
costituzionale n. 1 del 2012  -  e'  ontologicamente  collegata  alla
necessita' di realizzare l'uniformita' dei linguaggi e  l'omogeneita'
dell'espressione finanziaria e contabile di tutti gli  enti  operanti
nel sistema della finanza pubblica  allargata,  senza  le  quali  non
sarebbe  possibile  il  consolidamento  dei  conti  pubblici   e   il
perseguimento    di     obiettivi     quali     la     programmazione
economico-finanziaria, il coordinamento della  finanza  pubblica,  la
gestione del federalismo fiscale, le  verifiche  del  rispetto  delle
regole comunitarie e la prevenzione di gravi irregolarita'  idonee  a
pregiudicare gli equilibri dei bilanci (ex plurimis, sentenze n.  184
del 2016 e n. 80 del 2017). 
    In ragione del suo carattere polifunzionale, prosegue la medesima
giurisprudenza, l'armonizzazione contabile, dopo la legge n.  42  del
2009 e la legge costituzionale n. 1 del 2012, ha assunto una sua piu'
ampia e rigorosa fisionomia,  attraverso  la  legislazione  ordinaria
attuativa e, in particolare, attraverso il decreto legislativo n. 118
del 2011, espandendosi ad ambiti di regolazione  ricadenti  in  altri
titoli  di  competenza  (trasversali,  concorrenti  e  residuali)   e
includendo   disposizioni   teleologicamente   ascrivibili   sia   al
coordinamento della finanza pubblica (art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione), sia alla disciplina degli equilibri di bilancio  (art.
81  della  Costituzione),  sia  al  principio  del   buon   andamento
finanziario e della programmazione (art. 97 della Costituzione). 
    Il cardine della materia rimessa alla competenza del  legislatore
statale,  quindi,  ruota   attorno   all'esigenza   dell'«omogeneita'
dell'espressione finanziaria e contabile [che] deve ricomprendere non
solo gli schemi ed i modelli aggreganti ma anche la  rappresentazione
uniforme dei fenomeni giuridici ed economici sottesi  alla  struttura
matematica dei bilanci (enfasi aggiunta; sentenza n. 80 del  2017,  §
3.4. del considerato in diritto)». 
    Piu' recentemente, lo stesso giudice costituzionale ha  ricordato
che «[d]el resto, le regole sull'armonizzazione  contabile  esprimono
opzioni strumentali alla garanzia dell'equilibrio e della  sincerita'
del bilancio, nonche' al coordinamento della finanza pubblica  in  un
sistema di autonomie regionali [...]. E', infatti, solo  il  rispetto
di  un  linguaggio  contabile  comune  che  impedisce  a  un  sistema
informato al pluralismo istituzionale di degenerare in un'ingestibile
moltitudine di monadi contabili, a danno non solo delle  possibilita'
di   coordinamento,   ma   finanche   dello   stesso   principio   di
responsabilita' politica, quando l'inosservanza delle regole di  tale
linguaggio e' funzionale, negli enti autonomi, a realizzare  indebiti
artificiosi aumenti  della  capacita'  di  spesa»  (enfasi  aggiunta,
sentenza n. 168 del 2022, § 7 del considerato in diritto). 
    4.1.10. L'uniformita' dell'espressione  finanziaria  e  contabile
sottesa alla struttura matematica dei bilanci pubblici e'  stata,  da
ultimo, ribadita proprio in riferimento alle norme che, con  puntuali
prescrizioni di dettaglio, introducono vincoli precisi alle modalita'
di rientro dal proprio disavanzo, limitando l'autonoma determinazione
dell'ente  territoriale  circa  la  capacita'  di  spesa  al  momento
dell'allocazione delle risorse  in  bilancio  (Corte  costituzionale,
sentenze nn. 268 e 168 del 2022, nn. 246 e 235 del 2021). 
    4.1.11. Suscita perplessita', pertanto,  un  plesso  normativo  -
quale quello dettato dall'art. 7  (Ripiano  del  disavanzo  derivante
dagli  effetti  del   riaccertamento   straordinario)   del   decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 158,  nella  versione  risultante  a
seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1,  del  decreto
legislativo 18 gennaio 2021, n.  8,  applicato  ratione  temporis,  e
dell'art. 5 (Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2019)  della  legge
regionale 30 del 2021 - che  devia  dal  modello  uniforme  delineato
dall'art. 42, comma 12, del decreto  legislativo  n.  118  del  2011,
quale norma  interposta  all'art.  117,  comma  2,  lett.  e),  della
Costituzione,  declinando  sul  territorio  della  Regione  siciliana
regole sostanziali ad hoc. 
    Il caso di specie, dunque, pone una questione fondamentale, ossia
se la novella costituzionale non abbia, invero,  riverberato  effetti
immediati  sulla  «disattivazione»  della  clausola  di  salvaguardia
contenuta nell'art. 79 del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011,
quanto meno per gli aspetti  piu'  qualificanti  dell'armonizzazione,
cui appartiene specialmente la materia  del  rientro  dal  disavanzo.
Diversamente opinando, si consentirebbero, sempre  e  in  ogni  caso,
peculiari adattamenti della disciplina attraverso una fonte normativa
- la norma di attuazione degli Statuti speciali -  cui  e'  demandata
senza riserve «la decorrenza e le  modalita'  di  applicazione»,  con
pregiudizio per  l'omogeneita'  dei  sistemi  contabili  imposta  dai
principi costituzionali nella redazione dei bilanci pubblici. 
    In  tale  prospettiva,  emerge,  ad  avviso  di  questo   Giudice
rimettente,  l'esorbitanza  delle  norme   oggetto   della   presente
rimessione  dal  limite  della  funzione  legislativa  legittimamente
esercitabile in  sede  di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione
siciliana ovvero mediante fonti normative regionali. 
    Inoltre, la modifica apportata nel 2021 al testo dell'art. 7  del
decreto  legislativo  n.  158  del  2019,  nell'introdurre  per  tale
esercizio una  deroga  alla  deroga,  rende  ancor  piu'  patente  la
surrettizia elusione dell'ambito di  «prima  applicazione»  entro  il
quale la  speciale  normativa  in  parola,  secondo  quanto  in  essa
declamato, avrebbe dovuto asseritamente operare. 
    4.1.12.  Il  tema  coinvolge  la  collocazione  della  norma   di
attuazione dello Statuto nel sistema delle  fonti  del  diritto  e  i
confini che ne perimetrano l'oggetto. 
    Limitando l'esposizione ai tratti  essenziali,  e'  noto  che  la
consolidata  giurisprudenza  costituzionale  ne  abbia  affermato  la
natura di norme a rango primario che prevalgono sulle leggi ordinarie
(statali e regionali) «nell'ambito della loro competenza» e che hanno
«carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile  dalle
ordinarie leggi della Repubblica» (sentenza n. 316 del 2004, la quale
richiama a sua volta anche le precedenti pronunce n. 213 e n. 137 del
1998, n. 85 del 1990, n. 160 del 1985), con  la  conseguenza  che  la
possibilita' di introdurre una disciplina particolare  ed  innovativa
nell'ordinamento giuridico, attraverso disposizioni di tale rango, e'
condizionata dal rispetto del «limite della corrispondenza alle norme
e alla finalita'  di  attuazione  dello  statuto,  nel  contesto  del
principio di autonomia regionale» (sentenze n. 316 del 2004,  n.  353
del 2001 e n. 212 del 1984). 
    La demarcazione delle relazioni tra legge ordinaria  e  norma  di
attuazione dello statuto e'  stata,  pertanto,  segnata  dal  giudice
costituzionale in rapporto al criterio della  competenza.  Si  impone
all'interprete, di  conseguenza,  il  compito  di  circoscrivere  con
rigore gli ambiti di disciplina ricadenti all'interno  degli  Statuti
speciali, sul presupposto dell'atipicita' della fonte, che,  nel  suo
particolare procedimento di formazione, non vede  protagonista  anche
le assemblee parlamentari, con evidente allontanamento dal principale
modello di produzione normativa previsto dagli articoli 70, 76  e  77
della Costituzione. 
    Quanto all'ambito materiale in cui si  inseriscono  le  norme  di
attuazione,  l'esperienza  successiva  alla  nascita  degli   Statuti
speciali  le  consegna  tradizionalmente   alla   definizione   delle
competenze  regionali  e  al  relativo  trasferimento   di   funzioni
amministrative  dall'autorita'  centrale  a  quella  periferica,  con
annessi beni strumentali, personale e organizzazione (per  un  chiaro
esempio in tal senso, art. 11 della legge  5  giugno  2003,  n.  131,
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge   costituzionale   18   ottobre   2001,    n.    3),    nonche'
all'individuazione delle risorse finanziarie  proprie  nelle  materie
dei tributi e delle altre entrate patrimoniali. 
    Secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale,  sono
state ammesse, inoltre, anche norme di attuazione c.d. praeter legem,
ossia  integrative  di  disposizioni  statutarie,  alla   condizione,
tuttavia, che l'emanazione delle medesime si giustifichi  in  ragione
della stretta finalita' di attuazione dello Statuto  e  purche'  esse
non   manifestino   contenuti   estranei   a   quest'ultimo    (Corte
costituzionale, sentenza n. 20 del 1956). 
    Esaminando,  in  particolare,   il   profilo   delle   competenze
statutarie  della  Regione  siciliana,   deve   osservarsi   che   la
contabilita'   e   la   disciplina   del   bilancio   non    figurano
nell'elencazione espressa degli oggetti della legislazione  esclusiva
e concorrente, rispettivamente contemplati dagli  articoli  14  e  17
dello  statuto,  in  disparte   la   prossimita'   con   la   materia
dell'ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14,  lett.
p). Come gia' rilevato dalla stessa  Corte  costituzionale  in  tempi
risalenti (nel caso dell'ordinamento della  Regione  Sardegna),  tali
discipline devono considerarsi non gia' come materie a se' stanti  ma
piuttosto quali «mezzi e strumenti giuridici  indispensabili  perche'
l'ente Regione possa concretamente operare per il  perseguimento  dei
vari fini assegnatigli», attraverso atti  di  concreta  gestione  del
bilancio ed erogazione delle spese in esso stanziate (sentenza n. 107
del 1970). 
    Sotto tale aspetto, pare a  questo  giudice  rimettente  che  non
appaia sussistere una corrispondenza tra le  norme  censurate  e  una
specifica competenza statutaria cui dare attuazione. 
    4.1.13. Nell'esperienza degli ultimi due  decenni,  le  norme  di
attuazione  sono  state  fortemente  vitalizzate  dalla  legislazione
ordinaria quale strumento di realizzazione  del  coordinamento  della
finanza pubblica  nelle  Regioni  a  Statuto  speciale,  specialmente
nell'ambito  della  devoluzione  delle  entrate,  con  valorizzazione
dell'autonomia tributaria e finanziaria, e  del  concorso  di  queste
ultime al riequilibrio della finanza pubblica, a mezzo di obblighi di
contribuzione che trasferiscono risorse dalle autonomie  territoriali
al centro. 
    Proprio in questa prospettiva si muove l'art. 27 della  legge  n.
42 del 2009 di attuazione del federalismo  fiscale  secondo  il  c.d.
«metodo pattizio», sul quale poggiano le fondamenta della clausola di
riserva contenuta nell'art. 79 del decreto  legislativo  n.  118  del
2011. 
    Sul punto, questo giudice rimettente osserva  che,  al  di  fuori
degli ambiti strettamente connessi  all'attuazione  delle  competenze
statutarie, la giurisprudenza costituzionale non pare riconoscere  ex
se una cogenza all'impiego del metodo pattizio nei  rapporti  tra  lo
Stato e le autonomie speciali, se non nei casi e nei  limiti  in  cui
esso  e'  espressamente  riconosciuto  e  disciplinato  dallo  stesso
legislatore ordinario. In tal senso, infatti, ricorrono  pronunce  in
cui il giudice costituzionale afferma l'inesistenza  di  obblighi  di
concertazione imposti dalla Corte costituzionale. 
    E' stato, pertanto, affermato che, fermo restando  il  necessario
rispetto della sovraordinata fonte statutaria, il legislatore, specie
in un contesto di grave crisi economica, puo' discostarsi dal modello
consensualistico prefigurato dall'art. 27 della legge n. 42 del  2009
nella determinazione delle modalita'  del  concorso  delle  autonomie
speciali  alle  misure  di  finanza  pubblica,  in   attuazione   del
federalismo fiscale previsto dall'art.  119  della  Costituzione.  La
disposizione in esame,  infatti,  pur  ponendo  una  vera  e  propria
riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali
per la modifica della disciplina finanziaria di dette  autonomie,  ha
pur sempre il rango di legge ordinaria, in quanto tale derogabile  da
atto successivo avente la medesima forza normativa. Pertanto, non  e'
stata  considerata  lesiva  delle  prerogative   autonomistiche   una
clausola di salvaguardia contenuta in una  legge  ordinaria  che  non
contempli una procedura concertata, dal momento che «quest'ultima non
e' costituzionalmente necessitata» (sentenza n. 23 del 2014,  §  5.1.
del considerato in diritto). 
    Sempre in riferimento all'art. 27 della legge n. 42 del 2009,  il
giudice costituzionale ha, altresi',  sostenuto  che  l'adozione  del
metodo della concertazione rientri nella discrezione del  legislatore
statale ove non  direttamente  imposto  dalle  norme  costituzionali:
«[I]l legislatore delegante, nel dare attuazione all'art. 119, quinto
comma, della Costituzione nei confronti delle autonomie speciali,  ha
rinunciato - pur non essendo a cio' vincolato dal dettato del  citato
comma  dell'art.  119  -  a  porre  una  disciplina  unilaterale.  Ha
preferito infatti, nella sua discrezionalita',  regolare  la  materia
mediante il rinvio a norme da determinarsi attraverso le  particolari
procedure  legislative  previste  per  l'attuazione   degli   statuti
speciali» (sentenza n. 71 del 2012, § 2 del considerato in diritto). 
    Ad avviso di questo giudice rimettente, tali asserzioni  appaiono
maggiormente rafforzate  dalla  considerazione  del  rango  rivestito
dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 nell'ambito della  gerarchia
delle fonti del diritto, cosicche' la novella costituzionale, che  ha
attratto  l'armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  alle  materie  di
legislazione esclusiva dello  Stato,  costituisce  il  parametro  per
un'interpretazione costituzionalmente  orientata  della  clausola  di
salvaguardia contenuta nell'art. 79 del decreto  legislativo  n.  118
del 2011. 
    D'altronde   occorre   evidenziare   che   al   fenomeno    della
predeterminazione  del  contenuto  delle   future   disposizioni   di
attuazione degli Statuti delle Regioni  ad  autonomia  differenziata,
ricorrente nella legislazione  statale  come  nel  caso  della  legge
delega n. 42 del 2009 e del citato art. 79, deve essere  offerta  una
lettura in armonia con l'intero quadro delle  competenze  legislative
delineato dalla  Costituzione  e  dagli  Statuti  medesimi.  Opinando
altrimenti, si arriverebbe  alla  paradossale  conclusione  che,  nel
disciplinare, di volta in volta, i possibili oggetti delle  norme  di
attuazione dello statuto, una legge ordinaria sia libera  di  operare
quale fonte sulla produzione normativa secondo  modalita'  e  criteri
del tutto avulsi dalle fonti gerarchicamente sovraordinate. 
    4.1.14. Sugli specifici oggetti  di  pertinenza  dello  strumento
pattizio - cui, in generale, e' riconosciuta la funzione di attenuare
il limite del coordinamento  della  finanza  pubblica  nei  confronti
delle Autonomie speciali, attraverso  la  disciplina  concertata  del
sistema  delle  relazioni  finanziarie  -  la  stessa  giurisprudenza
costituzionale  viene  in  ausilio   con   interessanti   spunti   di
riflessione. 
    E' stato, infatti, precisato che «lo strumento dell'accordo serve
a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle
relazioni  finanziarie  tra  Stato  e  Regioni,  sia  ai   fini   del
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel  rispetto  dei
vincoli europei, sia al fine di evitare che  il  necessario  concorso
delle  Regioni  comprima  oltre  i  limiti   consentiti   l'autonomia
finanziaria ad esse spettante. Cio'  anche  modulando  le  regole  di
evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione  alla
diversita'   delle   situazioni   esistenti   nelle   varie   realta'
territoriali» (Corte costituzionale, sentenza n. 89 del  2015,  §  10
del considerato in diritto). 
    Inoltre, «il contenuto degli accordi, oltre che la riduzione  dei
programmi in  rapporto  al  concorso  della  Regione  interessata  ad
obiettivi di finanza pubblica, puo' e  deve  riguardare  anche  altri
profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti
di entrata fiscale, la cui  compartecipazione  sia  quantitativamente
controversa, l'accollo di  rischi  di  andamenti  difformi  tra  dati
previsionali  ed  effettivo  gettito  dei  tributi,  le  garanzie  di
finanziamento integrale di spese essenziali, la ricognizione  globale
o parziale dei rapporti finanziari tra i due livelli di governo e  di
adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni svolte  o  di  nuova
attribuzione, la verifica di congruita' di dati  e  basi  informative
finanziarie  e   tributarie,   eventualmente   conciliandole   quando
risultino palesemente difformi,  ed  altri  elementi  finalizzati  al
percorso di necessaria  convergenza  verso  gli  obiettivi  derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea.  In   definitiva,   l'oggetto
dell'accordo e' costituito dalle diverse componenti  delle  relazioni
finanziarie che, nel loro complesso,  comprendono  e  trascendono  la
misura del concorso regionale. [...]. Il principio  dell'accordo  non
implica un vincolo di risultato, bensi' di metodo  (sentenza  n.  379
del 1992). Cio' significa che le parti  devono  porre  in  essere  un
confronto realmente orientato  al  superiore  interesse  pubblico  di
conciliare, nei limiti del possibile, l'autonomia  finanziaria  della
Regione con l'indefettibile  vincolo  comunitario  di  concorso  alla
manovra di stabilita'» (Corte  costituzionale,  sentenza  n.  19  del
2015, § 6.2. del considerato in diritto). 
    Tenuto conto degli orientamenti della  Corte  costituzionale,  ad
avviso di questo  giudice  rimettente  la  materia  del  ripiano  del
disavanzo non rientra in nessuno degli oggetti  individuati  tra  gli
ambiti dello strumento. 
    In proposito,  non  puo'  essere  trascurato,  altresi',  che  lo
strumento dell'accordo tra lo Stato e la Regione siciliana  delineato
in astratto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 158  del
2019 si distanzia dal modello ideale prefigurato dal citato  art.  27
della legge delega n. 42 del 2009, nella  misura  in  cui  esso,  nel
condizionare il percorso  di  rientro  decennale  dal  disavanzo,  si
impernia sulla sola riduzione strutturale della spesa («tali  impegni
[...]  devono  garantire  il  rispetto  di  specifici  parametri   di
virtuosita'»),  prescindendo   dagli   aspetti   qualificanti   della
disciplina posta dal legislatore delegante,  che  intendeva,  invero,
ridisegnare il concorso delle  autonomie  speciali  al  conseguimento
degli obiettivi di  perequazione  e  di  solidarieta',  al  patto  di
stabilita' interno  e  all'assolvimento  degli  obblighi  discendenti
dall'ordinamento comunitario, al ricorrere di  precise  condizioni  e
presupposti, da tenere in debita considerazione nella redazione delle
norme di attuazione («dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome  rispetto  alla  finanza  pubblica  complessiva»,
«funzioni da esse effettivamente esercitate e  dei  relativi  oneri»,
«svantaggi strutturali permanenti, costi dell'insularita'  e  livelli
di reddito pro-capite inferiori alla media nazionale», «copertura del
fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  di  cui  all'art.
117, comma 2, lettera m, della Costituzione»). 
    Per tutti i profili considerati,  ad  avviso  di  questo  giudice
rimettente, l'art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019  non  si
colloca  in  rapporto  di  immediata  attuazione  della  clausola  di
salvaguardia dell'art.  27  della  legge  n.  42  del  2009,  con  la
conseguenza  che  l'ambito  materiale  cui  ascrivere  le  norme   in
contestazione  appare   quello   dell'«armonizzazione   dei   bilanci
pubblici» piuttosto  che  quello  del  «coordinamento  della  finanza
pubblica», come piu'  volte,  invece,  indicato  dall'Amministrazione
regionale nel corso del presente giudizio. 
    Tale conclusione,  pertanto,  reca  in  se'  l'impossibilita'  di
derogare ai modelli uniformi di disciplina sul ripiano del  disavanzo
contenuti all'interno  della  fonte  statale,  cui  e'  riservata  la
competenza legislativa esclusiva. 
    4.1.15. Occorre, inoltre, soffermarsi sul  richiamo  dell'art.  9
della legge  n.  243  del  2012  nel  contesto  dell'inciso  iniziale
dell'art. 7, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  158  del  2019
(«[a]nche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo  9
della legge n. 243 del 2012»). 
    Il citato art. 9,  comma  1,  dopo  avere  declinato  in  termini
puntuali gli obiettivi di  equilibrio  a  carico  dei  bilanci  delle
regioni e degli enti locali, in sede previsionale e a consuntivo,  ai
fini del perseguimento  del  principale  saldo  di  finanza  pubblica
(«saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali
e le spese finali»), al successivo comma 5 demanda alla  legge  dello
Stato la possibilita' di gravare gli  enti  di  cui  al  comma  1  di
ulteriori  obblighi  per  il  concorso  agli  obiettivi  di   finanza
pubblica,  tenendo  conto   di   parametri   di   virtuosita'.   Tali
disposizioni - prosegue il successivo comma 6 -  «si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con  le
relative norme di attuazione». 
    Si osserva che la necessita' di declinare in specifiche norme  di
attuazione degli Statuti speciali gli «ulteriori obblighi»,  che  una
legge  dello  Stato  prevede  per  le  Regioni  ordinarie,   dovrebbe
presupporre a monte un complesso normativo esistente e specificamente
individuato quale attuazione dello  stesso  comma  5,  che  non  pare
potersi individuare nelle regole  contabili  uniformi  contenute  nel
decreto legislativo n. 118 del 2011, non  testualmente  citate  dalla
disposizione in questione. 
    La ratio dei commi 5 e 6 dovrebbe essere  letta,  piuttosto,  nel
contesto degli obblighi di pareggio tra le entrate finali e le  spese
finali di competenza imposta dal comma 1  e  che,  nell'ottica  degli
«ulteriori  obblighi»,  dovrebbe   inerire   alla   possibilita'   di
comprimere l'autonomia delle Regioni nell'allocazione delle spese  in
bilancio per conformarsi  a  «parametri  di  virtuosita'»,  come,  ad
esempio, a misure di riqualificazione  della  spesa  o  di  riduzione
percentuale della spesa corrente. Tali precetti, dunque, sarebbero la
trasposizione dei criteri che l'art. 5,  comma  1,  lett.  e),  della
legge  costituzionale  n.  1  del  2012  ha  indicato  per  la  legge
«rinforzata» disciplinata dall'art. 81, comma 6,  della  Costituzione
(l'attuale  legge  n.  243  del  2012),  statuendo,   in   proposito,
«l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare
gli equilibri di bilancio e la  riduzione  del  rapporto  tra  debito
pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza  con
gli obiettivi di finanza pubblica». 
    Pertanto, il contenuto  precettivo  dell'art.  7,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 158 del 2019,  ad  avviso  di  questo  giudice
rimettente, travalica l'ambito segnato dall'art. 9 della legge n. 243
del 2012 in riferimento alla possibilita' di intervenire con norme di
attuazione, ove si consideri che l'effetto immediato  e  diretto  del
meccanismo concertato (ossia, la conclusione di  un  accordo  tra  lo
Stato e la Regione siciliana) e' la dilazione dei termini di  rientro
dal disavanzo, attraverso un piano di  recupero  piu'  favorevole  da
quello del modello generale e uniforme dell'art. 42,  comma  12,  del
decreto legislativo n. 118 del 2011, mentre l'assunzione  di  impegni
sulla riduzione della spesa ne costituisce solo lo strumento  mediato
(«rispetto di specifici parametri di virtuosita', quali la  riduzione
strutturale della spesa corrente»). 
    Permangono, dunque,  i  dubbi  sull'illegittima  invasione  degli
ambiti della legislazione esclusiva in materia di armonizzazione  dei
bilanci pubblici: dubbi che  appaiono  ancor  piu'  rafforzati  dalla
circostanza che  sulla  materia  del  recupero  del  disavanzo  della
Regione siciliana il legislatore nazionale e' intervenuto di  recente
a dettare, con l'art. 1, commi da 841 a 845, della legge 29  dicembre
2022,  n.  197  e,  successivamente,  con  l'art.  9,  comma  2,  del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, in vigore dal 19 ottobre 2023,
una  apposita  disciplina  con  cio'  ritenendo,  evidentemente,   di
esercitare una propria competenza legislativa (esclusiva). 
    Inoltre, la Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n.
1  del  2024,  e'  tornata  a  ribadire,  ancora   una   volta,   che
«L'armonizzazione dei bilanci pubblici [...] e' materia di competenza
esclusiva dello Stato  che  non  puo'  subire  deroghe  territoriali,
neppure  all'interno  delle  autonomie  speciali   costituzionalmente
garantite (tra le molte,  sentenza  n.  80  del  2017)»  (cfr.  Corte
costituzionale, sentenza n. 1/2024,  par.  4.4  del  «Considerato  in
diritto»). 
    4.1.16.  Le  disposizioni  oggetto  di  scrutinio   appaiono   in
contrasto, altresi', con: 
      a) gli articoli 81 e 97, primo comma, della Costituzione, sotto
il profilo  della  lesione  dell'equilibrio  e  della  sana  gestione
finanziaria del bilancio, nonche' degli interdipendenti  principi  di
copertura pluriennale della spesa, di responsabilita'  nell'esercizio
del mandato elettivo e di equita' intergenerazionale; 
      b) gli articoli 3, 5 e 120, secondo comma, della  Costituzione,
in quanto, la speciale  disciplina  di  adeguamento  dell'ordinamento
regionale siciliano alla materia del rientro dal  proprio  disavanzo,
dispone un irragionevole trattamento di maggior favore, discostandosi
dall'uniforme paradigma statale che declina l'unita'  finanziaria  ed
economica della Repubblica,  unita'  sottesa  alla  disciplina  della
finanza pubblica (Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 2014). 
    4.2.2. Sul  tema  dell'allungamento  dei  tempi  di  rientro  dal
disavanzo, negli ultimi anni si e' consolidato un  preciso  indirizzo
del  giudice  costituzionale  teso  a  censurare  diverse   soluzioni
normative atte a prescriverne il riassorbimento  in  archi  temporali
lunghi e differenziati, ben oltre  il  ciclo  di  bilancio  ordinario
(principalmente, Corte costituzionale, sentenze n. 168 del  2022,  n.
246 e n. 235 del 2021, n. 115 del 2020 e n. 18 del 2019). 
    Sono state considerate, invece, frutto di  un  bilanciamento  tra
piu' valori aventi pari  dignita'  costituzionale,  condotto  secondo
canoni di ragionevolezza, le speciali norme adottate una  tantum  che
hanno introdotto deroghe al normale piano  di  rientro,  giustificate
dal passaggio alla nuova  disciplina  contabile  armonizzata  che  ha
fatto emergere, una  volte  per  tutte,  i  disavanzi  sommersi,  sul
«presupposto  che  in   una   fase   di   complesse   operazioni   di
riaccertamento dei  residui  finalizzate  a  far  emergere  la  reale
situazione finanziaria delle Regioni, i disavanzi emersi non  possano
essere riassorbiti  in  un  solo  ciclo  di  bilancio  ma  richiedano
inevitabilmente misure di piu' ampio respiro temporale. Cio' anche al
fine di assicurare lo svolgimento delle  funzioni  della  Regione  in
ossequio al  «principio  di  continuita'  dei  servizi  di  rilevanza
sociale   [affidati   all'ente   territoriale,   che   deve   essere]
salvaguardato» (sentenza n.  10  del  2016)»  (Corte  costituzionale,
sentenza n. 107 del 2016, § 4.1. del considerato in diritto). 
    Al  di  la'  di  tali  ipotesi,  tutte  in  rapporto  di  stretta
connessione rispetto alle operazioni di riaccertamento  straordinario
dei residui (sentenza n. 18 del  2019,  §  5.1.  del  considerato  in
diritto), e' stato affermato che l'art. 42,  comma  12,  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, nonche' i correlati  principi  contabili
applicati, sono espressivi dei canoni costituzionali  afferenti  alla
sana  gestione  finanziaria,  alla  responsabilita'  di   mandato   e
all'equita' intergenerazionale, che,  a  seguito  dell'armonizzazione
contabile, responsabilizza l'ente alla programmazione e realizzazione
di  un  progressivo  e  coerente  risanamento   (da   ultimo,   Corte
costituzionale, sentenza n. 235 del 2021,  §  6  del  considerato  in
diritto: «Le deroghe  temporali  per  il  risanamento  introdotte  in
passato  sono  connesse  a  situazioni  di  particolari   difficolta'
finanziario-contabili cui il legislatore statale ha cercato, di volta
in volta, di porre rimedio. I meccanismi normativi  e  amministrativi
introdotti  in  deroga  alla  regola   richiamata   sono,   comunque,
subordinati   alla   intangibilita'   dei   precetti   costituzionali
finalizzati al progressivo e coerente risanamento,  alla  trasparenza
delle responsabilita' di  mandato  assunte  dagli  amministratori  in
questo percorso,  alla  custodia  dell'equita'  intragenerazionale  e
intergenerazionale  in  termini   di   proporzione   tra   debiti   e
accantonamenti  pluriennali  e  correlati  benefici   (ex   plurimis,
sentenza n. 115 del 2020, punto  10  del  Considerato  in  diritto  e
sentenza n. 18 del 2019, punto 6 del Considerato in diritto)»). 
    E' stata, dunque, stigmatizzata  la  «tendenza  a  perpetuare  il
deficit strutturale nel  tempo,  attraverso  continui  rinvii,  [che]
finirebbe  per  paralizzare   qualsiasi   ragionevole   progetto   di
risanamento, in tal modo entrando in collisione con il  principio  di
equita' intergenerazionale. E'  stata  gia'  sottolineata  da  questa
Corte la pericolosita'  dell'impatto  macroeconomico  di  misure  che
determinano uno squilibrio nei conti della finanza pubblica allargata
e  la  conseguente  necessita'  di  ulteriori   manovre   finanziarie
restrittive che possono gravare piu' pesantemente sulle fasce  deboli
della popolazione (sentenza n. 10 del 2015)»  (Corte  costituzionale,
sentenza n. 235 del 2021, § 6.1. del considerato in diritto). 
    La Corte costituzionale, nel ricordare  che  «la  responsabilita'
politica del mandato elettorale si esercita, non solo  attraverso  il
rendiconto del realizzato, ma anche in  relazione  al  consumo  delle
risorse impiegate», evidenzia che la regola generale sul  fisiologico
rientro  dal  disavanzo  obblighi  a  porre  rimedio  agli  squilibri
strutturali   del   bilancio   senza   «superare   il   tempo   della
programmazione  triennale  e  quello  della  scadenza   del   mandato
elettorale, affinche' gli amministratori possano presentarsi in  modo
trasparente al giudizio dell'elettorato al termine del loro  mandato,
senza lasciare "eredita'" finanziariamente onerose  e  indefinite  ai
loro successori e  ai  futuri  amministrati»  (Corte  costituzionale,
sentenza n. 18 del 2019, § 5 del considerato in diritto). 
    4.1.17. Con la sentenza n. 235 del 2021, in particolare, la Corte
costituzionale ha censurato la  legittimita'  costituzionale  di  una
legge regionale operante in deroga  al  meccanismo  del  ribaltamento
automatico in un unico esercizio del disavanzo non recuperato ad  una
certa data,  come  prescritto  dal  modello  uniforme  di  disciplina
dell'art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dei
principi contabili applicati ad esso relativi. 
    Nel caso di specie, e'  stato  affermato  che  la  disciplina  di
disavanzi pregressi «convenzionalmente  predeterminati  e  gravemente
sottostimati»  pregiudica  il  corretto  calcolo  del  risultato   di
amministrazione poiche' «attraverso tale operazione, viene  a  essere
sostituita   una   mera   espressione   matematica   alla    corretta
determinazione degli effetti delle  dinamiche  attive  e  passive  di
bilancio relative ai suddetti rendiconti e a  quelli  degli  esercizi
successivi (principio di continuita' delle risultanze dei  bilanci)».
Tutto cio' «comporta una alterazione degli equilibri,  che  finiscono
per collidere frontalmente con gli obiettivi di finanza  pubblica,  e
con la corretta determinazione delle  risultanze  gestionali  oggetto
del sindacato di legittimità-regolarita' della Corte dei conti»,  con
«travolgimento   dell'intera   programmazione   e   della   correlata
rendicontazione,  elementi  necessari  per  custodire   dinamicamente
l'equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio» (sentenza n. 235
del 2021, § 6 del considerato in diritto). 
    In continuita' con tale pronuncia si pone anche  la  sentenza  n.
168 del 2022, per la quale «[i]l richiamato art. 42, comma 12,  [...]
pone l'obbligo del ripiano  immediato  del  disavanzo,  da  iscrivere
interamente nel primo esercizio del bilancio di previsione  in  corso
di gestione. [...]  I  principi  contabili  contenuti  nei  paragrafi
9.2.27 e 9.2.28 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n.  118  del
2011  specificano  la  portata  del  citato  art.  42,   prescrivendo
chiaramente,  da  un  lato,  che  l'ente  rispetti  puntualmente  gli
obiettivi  periodici  fissati  dal  piano  di  rientro,  in  modo  da
concludere  il  recupero  entro   il   limite   temporale   previsto;
dall'altro, che il mancato conseguimento  di  tali  obiettivi,  cosi'
come la non corretta determinazione quantitativa degli stessi  [...],
comportano che l'ente deve recuperare nel primo  esercizio  la  quota
non ripianata rispetto alla scansione programmata» (sentenza  n.  168
del 2022, § 10.1). 
    4.1.18. Al pari delle norme  regionali  specificamente  censurate
dal giudice costituzionale con le indicate pronunce, con  riferimento
all'esercizio  2021  oggetto  del  presente  giudizio,  la   speciale
disciplina di ripiano del disavanzo della Regione siciliana, prevista
dall'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.  158,  nella
versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art.  1,
comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio  2021,  n.  8,  applicato
ratione temporis, e dell'art. 5 della legge regionale  30  del  2021,
non  solo  ha  impedito  che  quote  rilevanti   del   disavanzo   di
amministrazione, non recuperate alla data del 31 dicembre 2018 (nella
specie, il disavanzo ante armonizzazione e da extradeficit, per  euro
916.746.242,27), potessero cadere  nel  meccanismo  del  ribaltamento
automatico disposto  dall'art.  42,  comma  12,  primo  periodo,  che
costituisce misura ordinaria di rientro dal disavanzo,  ma  ha  anche
determinato  la  sospensione  degli  ordinari  obblighi  di  recupero
relativi a tutte le altre componenti del  disavanzo  maturato  al  31
dicembre  2018,  esentando  cosi'  la  Regione,  in  ultima  analisi,
dall'applicazione, nell'esercizio 2021, di quote di disavanzo  (ossia
dalla compressione della spesa) per oltre due miliardi di euro. 
    Sotto questo profilo, la disparita' di trattamento appare  ancora
piu'  manifesta  e  accentuata  rispetto  a  quella  denunciata  (con
l'ordinanza n.  1/2023/PARI)  in  relazione  alla  normativa  che  ha
trovato attuazione nell'esercizio 2020. 
    Infatti, si ribadisce che  mentre  tutti  gli  enti  territoriali
dell'intero territorio nazionale - Regione Siciliana inclusa -  hanno
ricevuto sostegni finanziari da parte dello  Stato  al  fine  di  far
fronte  alle  conseguenze  provocate  dall'emergenza   sanitaria   da
Covid-19, nessun altro ente  facente  parte  della  finanza  pubblica
allargata (Comuni, Regioni e Province autonome) e'  stato  dispensato
con disposizioni a carattere generale dall'obbligo di  comprimere  la
spesa  per  adempiere  ai  fondamentali  obblighi  di  recupero   del
disavanzo pregresso. 
    Inoltre, lo speciale assetto regolatorio cosi' concepito esibisce
tratti    di    irragionevolezza,     di     lesione     dell'equita'
intergenerazionale  e   di   contrasto   con   il   principio   della
responsabilita' politica del mandato elettorale ancora  piu'  marcati
rispetto a quello precedente, se si considera  che  gli  obblighi  di
recupero delle quote relative  all'esercizio  2021,  sospesi  per  la
dichiarata ragione di «far fronte  agli  effetti  negativi  derivanti
dall'epidemia da Covid-19», non sono  stati  ripristinati,  come  era
logico  e  coerente  che  fosse,  con  una  decorrenza  quanto   piu'
ravvicinata al presumibile momento di cessazione delle relative cause
legate all'emergenza sanitaria, ma sono stati addirittura  postergati
«all'anno  successivo   a   quello   di   conclusione   del   ripiano
originariamente  previsto»,  andando  quindi  a   gravare   in   modo
sproporzionato sulle generazioni future. 
    Si  ribadisce,  come  sopra  esposto,  che  la  rilevanza   della
questione di legittimita' costituzionale della disciplina  in  vigore
nell'esercizio oggetto di parificazione non e' destinata a mutare nel
rinnovato quadro normativo delineatosi a partire dal 2023, in  quanto
e' funzionale a perimetrare con precisione la dimensione  finanziaria
delle singole partizioni del disavanzo residuo a chiusura del 2021  e
a proiettare ciascuna componente, dapprima nell'esercizio 2022, e, di
conseguenza, anche  nel  futuro  piano  di  rientro  che  la  Regione
siciliana dovra' seguire a decorrere  dal  2023,  in  conformita'  al
regime normativo adesso delineato dall'art. 1,  commi  841-843  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'esito delle modifiche  introdotte
dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. 
    5. Impossibilita' di un'esegesi costituzionalmente orientata. 
    Per tutte le ragioni sin qui esposte, il chiaro tenore  letterale
dei precetti normativi  della  cui  legittimita'  si  dubita,  e,  di
conseguenza, degli effetti voluti dal legislatore,  non  ne  consente
un'interpretazione  compatibile  con  il  quadro  costituzionale   di
riferimento. 
    Infatti, l'esistenza di una speciale normativa  sul  ripiano  del
disavanzo della Regione siciliana, quale  quella  posta  dalla  norme
oggetto di scrutinio, peraltro declinata in precisi e  inequivocabili
dati numerici, si pone in  deroga  al  regime  ordinario  individuato
dell'art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, che,
nell'esegesi  della  Corte  costituzionale,  e'   stato   considerato
espressione dell'esigenza di armonizzare i bilanci pubblici sotto  lo
specifico profilo della disciplina del disavanzo di amministrazione e
della  uniformita'  dei  tempi  del  suo   ripiano,   ai   fini   del
perseguimento  del   precetto   costituzionale   dell'equilibrio   di
bilancio. 

(1) L'art. 5 della legge regionale n. 30  del  2021  disciplina,  nei
    termini a seguire, la composizione e il ripiano del disavanzo  di
    amministrazione: «1. Il saldo finanziario negativo al 31 dicembre
    2019 - Totale Disavanzo (Parte disponibile) di  cui  all'art.  4,
    pari ad euro 7.418.715.638,23, e' composto dalle seguenti  quote:
    a) euro 1.338.315.181,92 relativo al residuo al 31 dicembre  2019
    del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla  delibera  G.R.  n.
    229 del 14 settembre 2015; b) euro 4.761.245.284,17  relativo  al
    residuo  al  31  dicembre  2019  del  disavanzo   derivante   dal
    riaccertamento straordinario dei residui; c) euro  187.218.858,42
    relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del  disavanzo  derivante
    dalla gestione  dell'esercizio  2017;  d)  euro  1.026.618.749,46
    relativo al residuo al 31 dicembre 2019 del  disavanzo  derivante
    dalla  gestione  dell'esercizio  2018;  e)  euro   105.317.564,26
    relativo al disavanzo  derivante  dalla  gestione  dell'esercizio
    2019. 2. A parziale modifica del piano di rientro di cui all'art.
    4, comma 2 della legge  regionale  28  dicembre  2019,  n.  30  e
    successive modificazioni il saldo finanziario  negativo  di  euro
    7.418.715.638,23, di cui al comma 1, e' ripianato come segue:  a)
    per euro 1.338.315.181,92: a1) con le quote  dell'esercizio  2020
    di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale,  n.  30/2019  e
    successive modificazioni, pari  ad  euro  57.131.972,20  ed  euro
    42.420.362,67; a2) in 13 quote costanti di euro  57.131.972,20  a
    decorrere dall'esercizio finanziario 2022 relative al residuo  al
    31 dicembre 2019 del disavanzo dell'esercizio 2014  di  cui  alla
    delibera G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai  sensi
    del comma 886 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed
    una quota di euro 114.263.944,43 per  l'esercizio  2035  relativa
    alla  quota  di  cui  agli  obblighi  di   copertura   a   carico
    dell'esercizio  2021  derivanti  dal  disavanzo   accertato   con
    l'approvazione del rendiconto 2018 rinviata all'anno successivo a
    quello di conclusione del  ripiano  originariamente  previsto  ai
    sensi del secondo periodo del comma 1, dell'art. 7,  del  decreto
    legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive  modificazioni;
    a.3) in 2 quote di euro 42.420.362,67 a decorrere  dall'esercizio
    finanziario  2022  e  una  quota  di   euro   14.140.120,89   per
    l'esercizio  2024  relative  alle  quote  non  recuperate  al  31
    dicembre 2018 del  disavanzo  dell'esercizio  2014  di  cui  alla
    delibera G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai  sensi
    del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo n.  158/2019  e
    successive   modificazioni,   nonche'   una   quota    di    euro
    282.802.417,79 per l'esercizio 2025 relativa alla  quota  di  cui
    agli obblighi di copertura a carico dell'esercizio 2021 derivanti
    dal disavanzo accertato con l'approvazione  del  rendiconto  2018
    rinviata all'anno successivo a quello di conclusione del  ripiano
    originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del  comma
    1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e  successive
    modificazioni; b) per euro 4.761.245.284,17:  b1)  con  le  quote
    dell'esercizio 2020 di cui  all'art.  4,  comma  2,  della  legge
    regionale n. 30/2019 e  successive  modificazioni  pari  ad  euro
    164.180.871,87 ed euro 49.254.261,56; b2) in 23 quote costanti di
    euro 164.180.871,87 a decorrere dall'esercizio  finanziario  2022
    relative al residuo al 31 dicembre 2019 del  disavanzo  derivante
    dal riaccertamento straordinario  dei  residui  da  ripianare  ai
    sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto  legislativo  23  giugno
    2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni ed una  quota
    di euro 328.361.743,69 per l'esercizio 2045 relativa  alla  quota
    di cui agli obblighi di copertura a  carico  dell'esercizio  2021
    derivanti  dal  disavanzo  accertato   con   l'approvazione   del
    rendiconto  2018  rinviata  all'anno  successivo  a   quello   di
    conclusione del ripiano originariamente previsto,  ai  sensi  del
    secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo
    n. 158/2019 e successive modificazioni; b3) in 2  quote  di  euro
    49.254.261,56 a decorrere dall'esercizio finanziario 2022  e  una
    quota di euro 16.418.087,19 per l'esercizio  2024  relative  alle
    quote non recuperate al 31 dicembre 2018 da  ripianare  ai  sensi
    del comma 1, dell'art. 7, del  decreto  legislativo  27  dicembre
    2019, n. 158 e successive modificazioni,  nonche'  una  quota  di
    euro 328.361.743,73 per l'esercizio 2025 relativa alla  quota  di
    cui agli obblighi  di  copertura  a  carico  dell'esercizio  2021
    derivanti  dal  disavanzo  accertato   con   l'approvazione   del
    rendiconto  2018  rinviata  all'anno  successivo  a   quello   di
    conclusione del ripiano originariamente previsto,  ai  sensi  del
    secondo periodo del comma 1, dell'art. 7, del decreto legislativo
    n.   158/2019   e   successive   modificazioni;   c)   per   euro
    187.218.858,42: c1) con  la  quota  dell'esercizio  2020  di  cui
    all'art.  4,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  30/2019   e
    successive modificazioni pari ad euro  6.240.628,61;  c2)  in  27
    quote costanti di euro 6.240.628,61  a  decorrere  dall'esercizio
    finanziario 2022 relative al disavanzo derivante  dalla  gestione
    dell'esercizio 2017 da ripianare ai sensi del comma 874 dell'art.
    1 della legge n. 145/2018, ed una quota di euro 12.481.257,34 per
    l'esercizio 2049 relativa alla quota  di  cui  agli  obblighi  di
    copertura a carico dell'esercizio 2021  derivanti  dal  disavanzo
    accertato  con  l'approvazione  del  rendiconto   2018   rinviata
    all'anno  successivo  a  quello  di   conclusione   del   ripiano
    originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del  comma
    1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e  successive
    modificazioni; d) per euro 1.026.018.749,46:  d1)  con  la  quota
    dell'esercizio 2020 di cui  all'art.  4,  comma  2,  della  legge
    regionale n. 30/2019 e  successive  modificazioni  pari  ad  euro
    102.661.874,95; d2) in 2 quote di euro 102.661.874,95 a decorrere
    dall'esercizio  2022  e  una  quota  di  euro  34.220.624,98  per
    l'esercizio 2024 relative al disavanzo derivante  dalla  gestione
    dell'esercizio 2018 da ripianare ai sensi del comma 1,  dell'art.
    7,   del   decreto   legislativo   n.   158/2019   e   successive
    modificazioni, nonche'  una  quota  di  euro  684.412.499,63  per
    l'esercizio 2025 relativa alla quota  di  cui  agli  obblighi  di
    copertura a carico dell'esercizio 2021  derivanti  dal  disavanzo
    accertato  con  l'approvazione  del  rendiconto   2018   rinviata
    all'anno  successivo  a  quello  di   conclusione   del   ripiano
    originariamente previsto, ai sensi del secondo periodo del  comma
    1, dell'art. 7, del decreto legislativo n. 158/2019 e  successive
    modificazioni; e) per euro 105.317.564,26: e1) in 2 quote di euro
    52.658.782,13  a  decorrere  dall'esercizio  2021   relative   al
    disavanzo  derivante  dalla  gestione  dell'esercizio   2019   da
    ripianare negli esercizi considerati nel bilancio  di  previsione
    non oltre la durata della legislatura  regionale,  ai  sensi  del
    comma 12, dell'art. 42, del decreto  legislativo  n.  118/2011  e
    successive modificazioni. 3. Per effetto  delle  disposizioni  di
    cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi finanziari 2021 e successivi
    cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'art. 4,  comma
    2, della legge regionale n. 30/2019 e successive modificazioni»  

(2) Cfr. G.U.R.I. n. 9 del  1°  marzo  2023,  pagine  416  e  ss.  e,
    specialmente, pagine 515 e ss. 

(3) Il testo dell'Accordo Stato-Regione siciliana del 16 ottobre 2023
    e'  riprodotto  in  allegato  alla  deliberazione  della   Giunta
    regionale n. 399 del 16 ottobre 2023 

(4) Il punto  n.  11  dell'Accordo  Stato-Regione  siciliana  del  16
    ottobre 2023 contempla, infatti, la  seguente  prescrizione:  «Il
    presente  accordo  sara'  recepito  in  specifiche   disposizioni
    legislative». 

(5) Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante Misure  urgenti
    in  materia  economica  e   fiscale,   in   favore   degli   enti
    territoriali, a tutela del lavoro e per  esigenze  indifferibili,
    e' stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 244 del 18 ottobre 2023. 

(6) L'art. 9, comma 2,  del  decreto-legge  n.  145  del  2023,  come
    convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 15 dicembre
    2023, n. 191, cosi'  prevede:  «All'articolo  1  della  legge  29
    dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti  modificazioni:
    a) il comma 841 e' sostituito dal seguente: «841.  In  attuazione
    dei principi dell'equilibrio e della  sana  gestione  finanziaria
    del bilancio, della responsabilita'  nell'esercizio  del  mandato
    elettivo e della  responsabilita'  intergenerazionale,  ai  sensi
    degli  articoli  81  e  97  della   Costituzione,   a   decorrere
    dall'esercizio  2023,  la  Regione  siciliana  e'  autorizzata  a
    ripianare entro il limite  massimo  di  otto  anni  il  disavanzo
    relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo  non
    recuperate alla data del 31 dicembre 2022, secondo  le  modalita'
    definite con l'accordo tra  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze e il Presidente della Regione siciliana  sottoscritto  in
    data 16 ottobre 2023»; b) al comma 842, le  parole:  «ridetermina
    le quote costanti del disavanzo relativo  all'esercizio  2018  da
    recuperare annualmente entro l'esercizio  2032»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «ridetermina  le  quote  costanti  del  disavanzo
    relativo  all'esercizio  2018  da  recuperare  annualmente  entro
    l'esercizio 2030»; c) il comma 843 e'  sostituito  dal  seguente:
    «843. In caso di mancato rispetto da parte  della  Regione  degli
    specifici impegni derivanti dall'accordo di  cui  al  comma  841,
    viene meno il regime di ripiano pluriennale secondo le  modalita'
    individuate dal medesimo accordo e trova applicazione  il  regime
    ordinario  di  ripiano  previsto   dall'art.   42   del   decreto
    legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  dall'esercizio  in  cui  e'
    accertato  il  mancato  rispetto  degli  impegni  assunti  ovvero
    dall'esercizio  immediatamente   successivo   se   l'accertamento
    interviene dopo il termine previsto per  la  deliberazione  delle
    necessarie variazioni di bilancio». d) i commi  844  e  845  sono
    abrogati». 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte dei conti - Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, 
    visti  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 7  (Ripiano  del  disavanzo  derivante  dagli  effetti  del
riaccertamento straordinario) del  decreto  legislativo  27  dicembre
2019, n. 158, nella versione risultante  a  seguito  delle  modifiche
apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto  legislativo  18  gennaio
2021, n. 8, applicato ratione  temporis,  e  dell'art.  5  (Disavanzo
finanziario al 31 dicembre 2019) della legge regionale 30  del  2021,
per  le  ragioni  specificamente  indicate  in   parte   motiva,   in
riferimento alle seguenti  disposizioni:  art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione; articoli 81 e 97, primo comma,  della
Costituzione, in combinato con gli  articoli  3,  5  e  120,  secondo
comma, della Costituzione; 
    sospende il giudizio sulla parifica del Rendiconto generale della
Regione siciliana dell'esercizio 2021; 
    dispone: 
      la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per
l'esame della questione; 
      la notifica della presente ordinanza, a cura  del  Servizio  di
supporto della Sezione, ai sensi dell'art. 23,  ultimo  comma,  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, al Presidente della Regione siciliana, al
Presidente  dell'Assemblea  regionale   Siciliana   e   all'Assessore
regionale dell'economia. 
    Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del giorno  25
novembre 2023, con dispositivo letto in pubblica udienza. 
 
                        Il Presidente: Pilato 
 
 
                I magistrati estensori: Calvitto - Tea - Vella - Urso