N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 2024

Ordinanza del 19 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo  regionale
per  il  Lazio  sul  ricorso  proposto  da  G.  G.  contro  Ministero
dell'interno. 
 
Polizia (Forze di) - Polizia di Stato - Disposizioni di cui  all'art.
  9 del d.P.R. n. 51  del  2009  -  Attribuzione  dell'indennita'  di
  impiego al personale del Nucleo operativo  di  sicurezza  (NOCS)  -
  Omessa previsione che le medesime disposizioni si  applicano  anche
  al  personale  dirigenziale  dei  NOCS  al  quale  e'   corrisposta
  un'indennita' pari a quella percepita dal personale di  pari  grado
  in servizio presso il GIS  dell'Arma  dei  Carabinieri,  secondo  i
  criteri di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78 del 1983. 
- Legge  30  novembre  2000,  n.  356  (Disposizioni  riguardanti  il
  personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia),  art.  4,
  comma 1. 
In subordine: Polizia (Forze di) - Polizia di Stato - Disposizioni di
  cui  all'art.  9  del  d.P.R.  n.  51  del  2009   -   Attribuzione
  dell'indennita' di impiego al personale  del  Nucleo  operativo  di
  sicurezza (NOCS) - Mancata  previsione  che,  a  decorrere  dal  1°
  ottobre 2018, tali disposizioni si  applicano  anche  al  personale
  dirigenziale dei NOCS al quale e' corrisposta un'indennita' pari  a
  quella percepita dal personale dirigenziale del GIS  dell'Arma  dei
  Carabinieri  determinata  in  ragione  della  relativa   qualifica,
  secondo i criteri di cui alla tabella I allegata alla legge  n.  78
  del 1983. 
- Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in  materia
  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di   polizia,   ai   sensi
  dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
  124,  in  materia   di   riorganizzazione   delle   amministrazioni
  pubbliche), art. 45, comma 30. 
(GU n.10 del 6-3-2024 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                        Sezione Prima Quater 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 7591 del 2021, proposto da G. G.,  rappresentato  e
difeso dall'avv. Benedetta Lubrano, con domicilio  digitale  come  da
PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo  studio
in Roma, via Flaminia n. 79; 
    Contro   Ministero   dell'interno,   in   persona   del    legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Per l'annullamento della nota n. ... - Indennita'  operative  del
..., comunicata a mezzo PEC in data ... e firmata nella stessa  data,
con il quale il  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato, Servizio  trattamento  economico  del  personale  e
spese varie ..., in risposta alle diffide notificate dal dott. G. G.,
ha espresso la propria impossibilita' di aggiornare la  misura  della
indennita' di impiego dovuta  al  dott.  G.  G.  correlata  alla  sua
qualifica di « ... »; 
    Nonche' di tutti gli atti  presupposti  e  connessi  al  suddetto
provvedimento, per  effetto  dei  quali  il  dott.  G.  G.  si  trova
impossibilitato  dal  ricevere  la  corretta  quantificazione   della
indennita' di impiego per l'appartenenza ai N.O.C.S. correlata al suo
ruolo di Dirigente della Polizia. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'interno; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  17  ottobre  2023  il
dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per  le  parti  i  difensori
come specificato nel verbale. 
I. Sulla vicenda sostanziale e processuale (par. 1-14) 
    1. Il dott. G. G. e' un dipendente della  Polizia  di  Stato,  in
servizio dal ..., che, a far data dal  ...,  e'  stato  inserito  nel
reparto del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.) con  la
qualifica di Commissario Capo e che poi, a far  data  dal  successivo
..., e' stato promosso alla qualifica di Vice Questore della  Polizia
di Stato, continuando a prestare servizio presso il medesimo reparto. 
    2. A seguito di tale promozione, con note del ... e dell' ..., il
ricorrente ha evidenziato all'amministrazione: 
        che in virtu' della sua qualifica di operatore N.O.C.S. aveva
percepito - a far data dal ... - l'indennita' prevista  dall'art.  9,
comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2009,  n.
51; 
        che tale indennita' non era stata  adeguata  alla  sua  nuova
qualifica dirigenziale (come invece era avvenuto per l'indennita'  di
aeronavigazione dallo stesso posseduta) e cio' in ragione  del  fatto
che la tabella  allegata  al  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 51/2009 non  prevedeva  indicazioni  specifiche  per  i
ruoli dirigenziali; 
        che cio' integrava un'evidente disparita' di trattamento  con
riferimento al Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri (G.I.S.)
in relazione al quale la tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983,
n.  78  espressamente  prevedeva  il  riconoscimento  della  relativa
indennita' - in misura commisurata  alla  qualifica  -  anche  per  i
profili dirigenziali. 
    Sulla base  di  tali  premesse  ha  conseguentemente  chiesto  al
Ministero  di  aggiornare  la  tabella  prevista  nel   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2009,  n.  51   inserendo,
all'interno di  quest'ultima,  la  qualifica  di  «vice  questore»  e
prevedendo, in via commisurata, la rispettiva indennita' di impiego. 
    3. Con nota ..., l'amministrazione ha  replicato  alle  due  note
inviate dal dott. G.  G. rilevando  che  «ad  oggi,  in  mancanza  di
un'estensione  normativa  che  preveda   l'attribuzione   di   questa
particolare indennita' al personale dirigente della Polizia di Stato,
non e' stato  possibile  aggiornare  la  misura  della  stessa  salvo
mantenere l'attribuzione del compenso in relazione a quanto  previsto
dal comma 19 dell'art. 45  del  decreto  legislativo  n.  95/2017»  e
osservando, tuttavia, che «una  prima  valutazione  effettuata  dagli
Uffici di questa Direzione evidenzia la necessita' di  un  intervento
di natura normativa che possa permettere di superare la disparita' di
trattamento tra personale N.O.C.S.  e  quello  G.I.S.  dell'Arma  dei
Carabinieri impiegato in analoghi servizi in linea con il  cosiddetto
«principio di omogeneita' di trattamento del  personale  appartenente
al Comparto Sicurezza/Difesa». 
    4. Con nota del ..., il dott.  G.  G.  -  preso  atto  di  quanto
evidenziato dall'amministrazione nella predetta  nota  -  ha  chiesto
alla p.a. di liquidare nei suoi  confronti  una  indennita'  N.O.C.S.
aggiornata alla sua nuova  qualifica,  applicando  in  via  analogica
quanto indicato nella tabella I prevista per il  personale  operativo
G.I.S. dall'art. 2,  legge  23  marzo  1973,  n.  78  o  comunque  di
aggiornare la predetta tabella di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 51. 
    5. Con l'atto introduttivo del giudizio - notificato il 13 luglio
2021 - il dott. G.  G.  ha  chiesto  contestualmente  «l'accertamento
dell'illegittimita' del  silenzio  e  del  comportamento  di  inerzia
tenuto dal Ministero in relazione al dovere di completare la  tabella
relativa alle indennita' da impiego spettanti per  l'appartenenza  ai
N.O.C.S.», nonche' «l'annullamento della nota  n.  ...  comunicata  a
mezzo PEC in data ...  [...]  con  il  quale  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali  e  le
politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio  trattamento
economico del personale e spese varie. ... in risposta  alle  diffide
notificate dal dott. G. G. ha espresso la propria  impossibilita'  di
aggiornare la misura della indennita' di impiego dovuta al  dott.  G.
G. correlata alla sua qualifica di "Vice Questore"». 
    5.1. Segnatamente, per un verso, parte  ricorrente  ha  sostenuto
che la p.a. resistente era rimasta inerte a fronte della sua  istanza
- non  compiendo  l'attivita'  che  era  tenuta  a  svolgere,  ovvero
«l'aggiornamento della tabella prevista nel  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 16 aprile 2009, n. 51, inserendo, all'interno di
quest'ultima,   gli   importi   riconosciuti   per   le    qualifiche
dirigenziali» - e ha quindi chiesto l'accertamento  dell'obbligo  del
Ministero dell'interno di adottare il provvedimento richiesto. 
    5.2. Per altro verso, ha lamentato  l'illegittimita'  della  nota
del ... - ove ritenuta un provvedimento di diniego - per  «violazione
delle norme e  dei  principi  in  tema  di  parita'  di  trattamento;
violazione delle norme  e  principi  concernenti  la  omogeneita'  di
trattamento del personale appartenente al Comparto  Sicurezza/Difesa;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione illogica  e
contraddittoria;  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione   per
trattamento differenziato;  violazione  dell'art.  3  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241,  per  motivazione  carente  e  intrinsecamente
contraddittoria; violazione degli artt. 3  e  97  della  Costituzione
(buon andamento ed imparzialita'); violazione dell'art. 2 della legge
7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, per ritardo nell'emanazione
del provvedimento amministrativo», osservando,  in  sintesi,  che  il
Ministero da un lato, aveva «riconosciuto la spettanza,  in  capo  al
dott. G. G. di una indennita' di impiego operativo per l'appartenenza
ai N.O.C.S. e la esistenza di una manifesta disparita' di trattamento
economico tra personale N.O.C.S. della  Polizia  di  Stato  e  quello
G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri, le cui funzioni sono omologhe e che
risultano impiegati in  analoghi  servizi»  e  tuttavia,  dall'altro,
aveva ritenuto di non poter procedere al predetto  riconoscimento  in
assenza di una modifica della normativa primaria (ovvero di non poter
applicare in via analogica le  regole  previste  per  i  Carabinieri)
perpetrando l'irragionevole disparita' di  trattamento  dallo  stesso
pacificamente ammessa. 
    6. Con memoria del 12 gennaio 2022, parte ricorrente ha insistito
per l'accoglimento delle proprie domande. 
    7.  Con  memoria  depositata  in  pari  data,   l'amministrazione
resistente ha spiegato le proprie difese e: 
        in  via  preliminare,  ha  sostenuto  l'inammissibilita'  del
ricorso avverso il silenzio e l'irricevibilita' e  l'inammissibilita'
del ricorso avverso la nota del ...; 
        nel merito, ha rilevato la correttezza del  proprio  operato,
ribadendo  che  il  mancato  aggiornamento  della  misura   tabellare
dell'indennita' di impiego agli appartenenti al N.O.C.S.  goduta  dal
ricorrente a seguito  del  suo  reinquadramento  come  dirigente  era
dovuto alla «mancanza di una disposizione normativa  che  preveda  ed
autorizzi l'estensione di  questa  particolare  indennita'  anche  al
personale dirigente». 
    8.  Con  memoria  del  17  aprile  2022,  parte   ricorrente   ha
evidenziato l'infondatezza delle eccezioni in rito spiegate da  parte
ricorrente  -  evidenziando  in  particolar  modo  la   tempestivita'
dell'impugnazione della nota del ... (comunicata a  parte  ricorrente
in data ... e gravata con ricorso notificato in data 13 luglio  2021)
e la proponibilita' con il medesimo ricorso  di  domande  soggette  a
riti diversi ex art. 32 c.p.a. - e ha  insistito  per  l'accoglimento
delle proprie domande. 
    9. Con sentenza non definitiva TAR Lazio, I-quater,  28  febbraio
2022, n. 1183, questo Tribunale - dopo aver evidenziato che  la  nota
del ... ha «la sostanza  di  un  provvedimento  di  diniego»  e  che,
quindi, «non sussiste alcuna inerzia  della  p.a.  resistente»  -  ha
dichiarato    inammissibile    la     domanda     di     accertamento
dell'illegittimita' del  silenzio  dell'amministrazione  proposta  ai
sensi dell'art.  117  c.p.a.  e  ha  disposto  la  trattazione  delle
ulteriori domande avanzate dal ricorrente secondo il rito ordinario. 
    10. Con  memoria  del  22  dicembre  2022,  parte  ricorrente  ha
ribadito la sussistenza di un'evidente  «disparita'  di  trattamento,
non solo in ordine alla violazione del II  comma  dell'art.  3  della
Costituzione (perche' vengono trattate  in  modo  identico  posizioni
differenti - Vice Questore e grado immediatamente  inferiore  -),  ma
anche  con  riferimento  al  I  comma  del  medesimo  art.  3   della
Costituzione,  posto  che,  come   riconosciuto   espressamente   sia
dall'Amministrazione che dalla sua Avvocatura, si crea  una  evidente
disparita' di trattamento ... tra i Dirigenti che  svolgono  servizio
nei N.O.C.S. della Polizia di Stato e il grado analogo  inserito  nel
personale G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri». 
    11. Con ordinanza TAR Lazio, I-quater, 26 gennaio 2023, n.  1409,
questo  Tribunale  ha  disposto  l'acquisizione  di  «una   relazione
aggiornata e dettagliata sull'oggetto della controversia  [realizzata
dal Ministero resistente di concerto con il Ministero  della  difesa]
corredata da ogni documento utile a chiarire i termini della vicenda,
nella quale sia espressamente  specificato  tra  l'altro:  a)  se  la
posizione del ricorrente (ovvero del  personale  N.O.C.S.  inquadrato
nel ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica di  Vice
Questore) e' del tutto sovrapponibile - anche in termini di  funzioni
e mansioni - a quella del personale  del  G.I.S.  che  esercita  pari
funzioni dirigenziali (che secondo quanto evidenziato dal  ricorrente
- e in  parte  confermato  nel  provvedimento  gravato  -  percepisce
un'indennita' parametrata alla specifica qualifica e retribuzione,  a
differenza  del  personale  dirigenziale  del  N.O.C.S.),  ovvero  se
sussiste quell'identita' di situazioni di fatto necessaria  affinche'
sia  effettivamente  integrata  una  situazione  di   disparita'   di
trattamento;  b)  se,  e  quali,  iniziative  sono  state  intraprese
dall'amministrazione a far  data  dall'adozione  della  nota  gravata
(...)  al  fine  di  addivenire  a  un  superamento  della   ritenuta
disparita' di trattamento tra  personale  N.O.C.S.  e  quello  G.I.S.
dell'Arma dei Carabinieri impiegato in analoghi servizi». 
    12. In data  15  giugno  2023,  l'amministrazione  resistente  ha
depositato  la  richiesta  relazione  e  la  relativa  documentazione
(successivamente oggetto di un nuovo deposito in data 1° agosto 2023)
nella quale: 
        con riferimento al quesito relativo alla sovrapponibilita'  o
meno tra la posizione del personale N.O.C.S. inquadrato nel ruolo dei
dirigenti della Polizia di Stato e quella del  personale  del  G.I.S.
che esercita pari funzioni dirigenziale, ha richiamato  le  relazioni
illustrative del decreto del Presidente della  Repubblica  16  aprile
2009,  n.  51,  con  il  quale  e'  stata  estesa  al  personale  non
dirigenziale  del  N.O.C.S.  la  stessa   indennita'   di   incursore
corrisposta al personale non dirigenziale del  G.I.S.  dell'Arma  dei
Carabinieri, nelle quali si legge che tale  intervento  si  era  reso
necessario «al fine di eliminare una disparita' di trattamento tra il
personale  in  servizio  presso  il  Nucleo  Operativo  Centrale   di
Sicurezza (N.O.C.S.) della Polizia di  Stato  e  quello  in  servizio
presso il  Gruppo  di  Intervento  Speciale  (G.I.S.)  dell'Arma  dei
Carabinieri,  determinata  dall'attribuzione,  solo  a  quest'ultimo,
della indennita' supplementare di incursore, nonostante che anche  il
personale  in   servizio   presso   il   N.O.C.S.   abbia   acquisito
l'abilitazione necessaria a svolgere gli stessi compiti di quello del
G.I.S., compresa l'attivita' di incursore, e sia destinato ad operare
nelle  medesime  condizioni  di  rischio»  (cfr.  spec.  doc.  4-ter,
allegato alla relazione, pag. 12); 
        con     riferimento      alle      iniziative      intraprese
dall'amministrazione al fine di rimuovere la  dedotta  disparita'  di
trattamento, ha osservato che «l'art. 9, decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 -  normativamente  prevista  per  il
funzionario  fino  a  che  questi  ricopriva  funzioni  direttive   -
rientrerebbe nella materia contrattuale e potrebbe, pertanto,  essere
estesa anche al personale dirigente della Polizia di  Stato  mediante
la previsione di un analogo istituto da parte degli accordi sindacali
relativi ai dirigenti delle Forze di polizia  a  ordinamento  civile,
stipulati nell'ambito della nuova aera negoziale  prevista  dall'art.
46, decreto legislativo n. 95 del 2017» e  ha  evidenziato  che  «con
riferimento  a  tale  meccanismo   di   intervento,   sostanzialmente
indipendente  da   scelte   di   esclusiva   competenza   di   questa
amministrazione,  ...  i  lavori  finalizzati  alla  conclusione  dei
relativi accordi per il triennio 2018-2020 e per quello 2021-2023 ...
si trovano ancora in una fase preliminare». 
    13. Con  memoria  del  15  settembre  2023  parte  ricorrente  ha
insistito nelle proprie domande,  notando  che  dalla  documentazione
prodotta dalla p.a. «si deduce come vi sia una perfetta  equipollenza
di funzioni tra il personale N.O.C.S. e quello G.I.S.  dell'Arma  dei
Carabinieri,  senza  che  ad  essa  segua  uguaglianza   in   termini
economici, con conseguente sussistenza di  una  effettiva  disparita'
economica  a  danno  del  personale  N.O.C.S.»  ed  evidenziando   in
particolar modo che «la piena sovrapponibilita' tra le due figure» si
apprezza sia sotto il  profilo  della  «equipollenza  delle  mansioni
svolte, soggette al medesimo rischio operativo», sia sotto il profilo
della «equipollenza  dell'addestramento  presupposto  alle  attivita'
espletate». 
    14. All'udienza pubblica del 17 ottobre 2023, il ricorso e' stato
discusso e trattenuto in decisione. 
II. Sul quadro normativo di riferimento (par. 15-20) 
    15. L'art. 9, legge 23 marzo 1983,  n.  78  ha  attribuito  «agli
ufficiali  e  ai  sottufficiali   della   Marina,   dell'Esercito   e
dell'Aeronautica in possesso di  brevetto  militare  di  incursore  o
operatore  subacqueo  e  in  servizio  presso  reparti  incursori   e
subacquei nonche' presso centri e  nuclei  aerosoccorritori»  le  cd.
«indennita' da incursori». 
    16. Gli artt. 13 e 52, decreto del Presidente della Repubblica 16
marzo 1999,  n.  254  (avente  a  oggetto  «Recepimento  dell'accordo
sindacale per le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  del
provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad  ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001  ed  al  biennio
economico 1998-1999») hanno esteso l'applicazione  delle  «indennita'
di cui all'art. 9 della legge 23  marzo  1983,  n.  78  e  successive
modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999», rispettivamente: 
        «anche al personale di cui all'art. 1, comma  1,  [ovvero  al
personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo  della  Polizia
Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con  esclusione  dei
rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva] che si trovi
nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo art. 9»  (cfr.  art.
13, comma 2); 
        «anche al personale di cui all'art. 41, comma  1  [ovvero  al
personale dei ruoli dell'Arma  dei  Carabinieri  e  del  Corpo  della
Guardia di finanza, con esclusione dei  rispettivi  dirigenti  e  del
personale ausiliario di leva] che si trovi nelle condizioni d'impiego
previste dal medesimo art. 9» (cfr. art. 52, comma 2); 
        specificando che, ai fini della definizione  dell'entita'  di
tali indennita', «si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del  1995
[che aveva sostituito la tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983,
n. 78] e successive  modificazioni,  secondo  le  modalita'  e  nelle
misure ivi stabilite» (cfr. artt. 13, comma 3, e 52, comma 3). 
    17. L'art. 4, legge 30 novembre 2000, n. 356  (avente  a  oggetto
«Disposizioni riguardanti il personale delle  Forze  armate  e  delle
Forze di polizia») ha previsto che «le disposizioni del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.  254,  concernenti  ...
l'indennita' di impiego operativo per attivita'  di  aeronavigazione,
di  volo,  di  pilotaggio,   di   imbarco   e   relative   indennita'
supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si  applicano
ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente
interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal  1°
gennaio 2000 per la parte  economica»,  estendendo  espressamente  la
percezione di tale indennita'  anche  al  personale  dirigente  della
Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. 
    18. Cosi' come confermato dalla documentazione versata agli  atti
dalla p.a. resistente, in applicazione  delle  suddette  disposizioni
«il personale appartenente ai G.I.S.  dell'Arma  dei  Carabinieri  in
possesso  del  brevetto  militare   di   incursore   ha   beneficiato
dell'emolumento di cui sopra  a  differenza  del  personale  N.O.C.S.
della Polizia che ne' rimasto escluso non  essendo  possessore  dello
specifico brevetto di incursore» (cfr. relazioni  della  p.a.  del  7
dicembre 2021 e del 12 giugno 2023, entrambe depositate in  datti  in
data 15 giugno 2023). Cio' in quanto l'art.  9,  comma  2,  legge  n.
78/1983 (richiamato dagli artt. 13 e 52, decreto del Presidente della
Repubblica n. 254/1999, a loro volta  estesi  ai  dirigenti  dei  due
Corpi di polizia  dall'art.  4,  legge  n.  356/2000)  prevedeva  che
l'indennita' di  incursore  fosse  percepita  solo  dai  soggetti  in
possesso di «brevetto militare di incursore  o  operatore  subacqueo»
(posseduto - come si e' detto - dagli appartenenti al G.I.S., ma  non
dagli appartenenti al N.O.C.S.). 
    19. In ragione di quanto appena evidenziato,  l'art.  9,  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  51/2009  (avente  a   oggetto
«Recepimento dell'accordo  sindacale  per  le  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le  Forze
di polizia ad  ordinamento  militare,  integrativo  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.  170,  relativo  al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007») ha
previsto  una  specifica  indennita'  per  il  personale  non  avente
qualifica dirigenziale «del Nucleo Operativo  Centrale  di  Sicurezza
(N.O.C.S.) della Polizia di Stato  in  possesso  della  qualifica  di
operatore N.O.C.S., che ha superato la verifica periodica d'idoneita'
per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo», determinata
«in misura corrispondente a quella percepita dal personale  dell'Arma
dei Carabinieri in servizio presso il gruppo di intervento rapido»  e
cio' al fine di  «eliminare  la  disparita'  di  trattamento  tra  il
personale in servizio  presso  il  suddetto  Nucleo  operativo  della
Polizia di Stato e quello in servizio presso il G.I.S. dell'Arma  dei
Carabinieri» (cfr. relazione tecnica allegata  all'accordo  sindacale
recepito dal predetto decreto del Presidente della  Repubblica,  doc.
4-bis, pag. 17,  prodotto  dall'amministrazione  in  data  15  giugno
2023), ovverosia per «interrompere un'evidente palese  penalizzazione
del  personale  del  N.O.C.S.  che,  in  relazione   alla   specifica
abilitazione  conseguita  -  analogamente  a  quello  del  G.I.S.  in
possesso  del  brevetto  di  incursore  -  puo'  essere  chiamato  in
qualsiasi momento ad interventi caratterizzati da un elevato  rischio
per l'incolumita' personale, che richiedono un  duro  e  continuativo
addestramento operativo» (cfr. relazione illustrativa del decreto del
Presidente della Repubblica, doc. 4-ter, pag. 12, prodotto dalla p.a.
il 15 giugno 2023). 
    20. La  misura  «correttiva»  di  cui  all'art.  9,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 51/2009 non  e'  stata  seguita  dalla
modifica legislativa che sarebbe stata necessaria  ad  estenderla  al
personale  dirigente  dei  N.O.C.S.,  non   avendo   il   legislatore
provveduto ne' ad adeguare la disposizione con cui  aveva  esteso  al
personale dirigenziale le altre indennita' stabilite per il personale
non dirigenziale in sede di contrattazione (il gia'  richiamato  art.
4, legge n. 356/2000) ne' a disporre l'estensione del  correttivo  al
personale dirigente  nell'ambito  del  riordino  di  cui  al  decreto
legislativo n. 95/2017 (tenuto conto che le disposizioni del  decreto
dedicate alla disciplina del  trattamento  accessorio  dei  dirigenti
della Polizia di Stato non hanno  previsto  la  siffatta  estensione,
cfr. art. 46, comma 1, decreto legislativo n. 95/2017  e  soprattutto
art. 45, comma 30, decreto legislativo n. 95/2017 che  ha  esteso  al
personale  dirigenziale  l'applicazione  di  alcune  previsioni   del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  51/2009  tra  cui  non
rientra l'art. 9). 
III.  Sulla  rilevanza  e  sulla  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,  legge
n.  356/2000,  nella  parte   in   cui   non   prevede   l'estensione
dell'indennita' di cui  all'art.  9,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 51/2009  al  personale  dirigenziale  dei  N.O.C.S.,  e
sull'impossibilita' di un'interpretazione costituzionalmente conforme
della normativa (par. 21-24). 
    21. Cio' premesso sulla normativa  di  riferimento,  il  Collegio
ritiene che sussistano  i  presupposti  per  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3 e 36 della
Costituzione - dell'art. 4, comma 1, legge n. 356/2000,  nella  parte
in cui non prevede che «Le disposizioni di cui  all'art.  9,  decreto
del Presidente della Repubblica n.  51/2009  si  applicano  anche  al
personale  dirigenziale  dei  N.O.C.S.,  al  quale   e'   corrisposta
un'indennita' pari a quella percepita al personale  dirigenziale  del
G.I.S.  dell'Arma  dei  Carabinieri  determinata  in  ragione   della
relativa qualifica secondo i criteri di cui alla tabella  I  allegata
alla legge n. 78/1873». 
    22. Come gia' rilevato  nella  ricostruzione  dei  fatti  operata
sopra, e' lo stesso Ministero resistente ad aver evidenziato -  tanto
nella nota del 14  maggio  2021  quanto  nelle  successive  relazioni
depositate in atti - che il  mancato  riconoscimento  dell'indennita'
N.O.C.S.  al  ricorrente  in  misura  proporzionata  alla  sua  nuova
qualifica dipende dalla  mancanza  di  «un'estensione  normativa  che
preveda l'attribuzione di questa particolare indennita' al  personale
dirigente della Polizia di Stato». 
    E'  chiaro,  infatti,  che  in  ragione  dell'inequivoco   tenore
letterale  della  disposizione  di  cui  all'art.  9,   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 51/2009, che - ai sensi  dell'art.  1,
comma 1, del medesimo decreto - si applica  solo  «al  personale  dei
ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di  polizia  penitenziaria  e
del Corpo  forestale  dello  Stato,  con  esclusione  dei  rispettivi
dirigenti e del personale di leva» (in coerenza con la previsione  di
cui all'art. 1, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195),  non  e'
consentito (ne' alla  p.a.  ne'  a  questo  giudice)  riconoscere  al
ricorrente il diritto a percepire  l'indennita'  N.O.C.S.  in  misura
coerente con la sua nuova qualifica dirigenziale (al pari  di  quanto
accade per i dirigenti dei G.I.S.). 
    Se infatti - come si e' evidenziato supra  sub  17  -  l'art.  4,
comma 1, legge n. 356/2000 ha previsto l'estensione delle  regole  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.  254
ai dirigenti della Polizia di Stato e  dei  Carabinieri  (consentendo
anche  ai  dirigenti  dei  G.I.S.  di   percepire   l'indennita'   da
incursore), si e' gia' notato che l'intervento correttivo  in  favore
dei N.O.C.S. disposto mediante l'approvazione  dell'art.  9,  decreto
del Presidente della Repubblica n. 51/2009 non e' stato seguito dalla
modifica all'art. 4, comma 1, legge n. 356/2000  che  era  necessaria
alla estensione di tale indennita' al personale dirigente del Nucleo. 
    Da quanto sopra e' evidente che: 
        a) la verifica della compatibilita' costituzionale  dell'art.
4, comma 1, legge  n.  356/2000  (nella  parte  in  cui  non  prevede
l'estensione   al   personale   dirigenziale   dei   N.O.C.S.   delle
disposizioni  di  cui  all'art.  9,  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 51/2009) e' senz'alcun dubbio rilevante ai  fini  della
definizione del presente giudizio, atteso  che  dall'accoglimento  (o
dal rigetto) della questione di legittimita' prospettata (cosi'  come
precisata supra sub 21) dipende l'esito della controversia; 
        b) non e' evidentemente possibile un'interpretazione conforme
a Costituzione della  normativa,  avuto  riguardo  al  chiaro  tenore
letterale - non  solo  dell'art.  9,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 51/2009 ma anche -  dell'art.  4,  comma  1,  legge  n.
356/2000  che  ha  disposto  l'estensione  normativa   al   personale
dirigenziale di  numerose  disposizioni  relative  al  personale  non
dirigenziale mediante un rinvio fisso alla normativa del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 254/1999). 
    23.  Premesso  quanto  sopra  in  ordine  alla  rilevanza   della
questione   e   alla   impossibilita'    di    una    interpretazione
costituzionalmente conforme della normativa (e ricordato che da tempo
la giurisprudenza della Corte e' consolidata  nell'escludere  che  il
mancato ricorso da parte  del  giudice  a  quo  a  un'interpretazione
costituzionalmente orientata possa essere causa d'inammissibilita' di
una  questione  di  legittimita'  costituzionale   «quando   vi   sia
un'adeguata motivazione circa l'impedimento a  tale  interpretazione,
in ragione del tenore letterale della disposizione», cfr.  ex  multis
Corte costituzionale, 10 gennaio 2018, n. 15 e 24 febbraio  2017,  n.
42),  il  Collegio  ritiene  che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale indicata supra sub 21 non sia manifestamente infondata
per le ragioni che seguono. 
    Segnatamente, il mancato aggiornamento della disposizione di  cui
all'art. 4, comma 1, legge n.  356/2000,  al  fine  di  estendere  al
personale dirigenziale le previsioni di cui all'art. 9,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 51/2009, sembra porsi in contrasto con
le disposizioni costituzionali sopra richiamate  sotto  due  distinti
profili: 
        a) per un verso, l'omissione del legislatore  appare  violare
l'art.  3  della  Costituzione   nella   parte   in   cui   determina
un'ingiustificata e irragionevole disparita'  di  trattamento  tra  i
dirigenti dei N.O.C.S. e i dirigenti dei G.I.S.; 
        b)  per  altro  verso,  l'omissione  del  legislatore  appare
violare gli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 della Costituzione nella parte
in cui determina  un'ingiustificata  e  irragionevole  disparita'  di
trattamento tra il personale non dirigente e il  personale  dirigente
dei N.O.C.S. (che si traduce - nel  caso  di  specie  -  nel  mancato
adeguamento del trattamento accessorio del ricorrente  alle  maggiori
responsabilita' connesse alla sua nuova funzione dirigenziale). 
    23.1. Sotto il primo profilo, va evidenziato quanto segue. 
    E' noto al Collegio che la giurisprudenza  costituzionale  ha  di
recente sottolineato che non puo' configurarsi nel nostro ordinamento
un «principio di  piena  omogeneita'  di  regolazione  fra  personale
militare e personale civile  del  Comparto  di  pubblica  sicurezza»,
sicche' non  appaiono  ingiustificate  «significative  diversita'  di
regolazione, riflesso della  differenza  strutturale  dei  rispettivi
ordinamenti» (cfr. Corte costituzionale, 30 dicembre 2022, n. 270). 
    E, tuttavia, il Collegio ritiene  che  nel  caso  di  specie  non
sussistano  adeguate  ragioni  per  giustificare  la  disparita'   di
trattamento tra i dirigenti dei G.I.S. (che percepiscono l'indennita'
da incursore in ragione del combinato disposto tra l'art. 52, decreto
del Presidente della Repubblica n. 254/1999  e  l'art.  4,  legge  n.
356/2000) e i dirigenti dei N.O.C.S. che non percepiscono  l'identica
indennita' (estesa al personale non dirigenziale dall'art. 9, decreto
del Presidente della Repubblica n. 51/2009). 
    A   tal   proposito   deve   innanzitutto   notarsi   che   dalla
documentazione versata in atti  dalla  p.a.  emerge  una  sostanziale
identita' di funzioni (nonche' di condizioni di rischio, abilitazioni
e competenze che ne caratterizzano l'operato) tra i due reparti  tale
da non giustificare una disparita' di  trattamento  tra  i  dirigenti
degli stessi nella percezione dell'indennita' operativa. 
    Significativa, in particolare e' la  relazione  illustrativa  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  51/2009  (doc.  4-ter,
depositato in giudizio in data 15 giugno 2023) che - nel giustificare
l'introduzione di un'indennita' per  il  personale  non  dirigenziale
N.O.C.S. in misura pari a quella  da  incursore  percepita  dai  pari
qualifica G.I.S. - ha notato che «il personale in servizio presso  il
N.O.C.S. [ha] l'abilitazione necessaria a svolgere gli stessi compiti
di quello del  G.I.S.,  compresa  l'attivita'  di  incursore,  ed[e']
destinato ad operare nelle medesime condizioni  di  rischio»  essendo
anche quest'ultimo  chiamato  «ad  interventi  caratterizzati  da  un
elevato rischio per l'incolumita' personale, che richiedono un duro e
continuativo addestramento operativo» (cfr.  doc.  4-ter,  pag.  12),
rilevando che  l'equivalenza  delle  funzioni,  delle  condizioni  di
rischio, delle competenze e delle abilitazioni che caratterizzavano i
due reparti facevano si' che la mancata percezione dell'indennita' da
incursore per il personale del N.O.C.S. comportasse  una  evidente  e
ingiustificata «disparita' di trattamento» (cfr. ancora  doc.  4-ter,
pag. 12 e - in termini analoghi - doc. 4-bis, pag. 17). 
    Disparita' - quella rilevata e  risolta,  tra  il  personale  non
dirigenziale del N.O.C.S. e quello dei G.I.S., dall'art.  9,  decreto
del Presidente della Repubblica n. 51/2009 - che ancora  sussiste  in
termini identici tra il personale dirigenziale dei due reparti (cosi'
come peraltro ammesso dalla stessa p.a. resistente nella nota inviata
al ricorrente in data ...). Infatti, dalla documentazione versata  in
atti dalla p.a. - espressamente sollecitata a contraddire sul punto -
non e' dato desumere alcuna apprezzabile differenza tra le  funzioni,
le competenze e le abilitazioni dei dirigenti dei N.O.C.S.  e  quelli
dei G.I.S., salvo  il  mancato  possesso  del  brevetto  militare  da
incursore da parte dei primi (che tuttavia, come si e' notato  supra,
non e' stato ritenuto,  in  sede  di  approvazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 51/2009, un elemento  sufficiente  per
giustificare la differenza di trattamento tra gli appartenenti ai due
reparti). 
    A  cio'  deve  aggiungersi  che  nel  nostro  ordinamento  si  e'
progressivamente affermato un principio  di  tendenziale  omogeneita'
nel trattamento economico dei dirigenti  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento civile, di quelle a ordinamento militare  e  delle  Forze
armate (da ultimo cristallizzato nelle previsioni di cui all'art. 46,
decreto  legislativo  n.  95/2017  secondo  cui  la  regolazione  del
trattamento accessorio del personale dirigenziale delle  stesse  deve
avvenire «nel rispetto del principio di sostanziale perequazione  dei
trattamenti dei dirigenti  delle  Forze  di  polizia  e  delle  Forze
armate») - che e' espressione dei generali principi di uguaglianza  e
parita' di trattamento di cui all'art.  3  della  Costituzione  -  in
applicazione del quale e' ragionevole ritenere che l'esistenza (e  la
persistenza)  di  disparita'  nella   percezione   delle   indennita'
accessorie tra il  personale  dirigenziale  delle  diverse  Forze  di
polizia   possa   sussistere   solo   in   presenza    di    adeguate
giustificazioni. 
    Giustificazioni  che,  come  si  e'  gia'  notato,  non  appaiono
sussistere nel caso di specie,  tenuto  conto  (non  solo  di  quanto
osservato sopra sulla sostanziale sovrapponibilita'  tra  l'attivita'
dei N.O.C.S. e quella dei G.I.S., ma anche  del  fatto)  che  ne'  il
Ministero dell'interno,  ne'  il  Ministero  della  difesa  (entrambi
chiamati da questo Tribunale a offrire le proprie  valutazioni  sulla
sovrapponibilita' tra l'attivita' svolta dai dirigenti del  G.I.S.  e
da quelli dei N.O.C.S.) hanno dedotto elementi  idonei  a  supportare
una siffatta differenza di trattamento. 
    In ragione di tutto quanto sopra spiegato,  il  Collegio  ritiene
che tra dirigenti dei G.I.S. e dirigenti dei N.O.C.S. sussista quella
identita' di situazioni che rende ingiustificato e  irragionevole  il
fatto che - a causa del mancato aggiornamento dell'art. 4,  comma  1,
legge n. 356/2000 dopo l'entrata in vigore dell'art. 9,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 51/2009 - questi ultimi non beneficino
di un'indennita' pari a quella di incursore, e cio' a maggior ragione
a seguito dell'espressa affermazione del  «principio  di  sostanziale
perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di  polizia  e
delle Forze armate» da parte dell'art.  46,  decreto  legislativo  n.
95/2017 (ben potendo,  una  modificazione  del  quadro  normativo  di
riferimento,  incidere  sulla  legittimita'  costituzionale  di   una
precedente normativa, cfr. ex multis Corte costituzionale,  7  luglio
1981, n. 119 e 9 novembre 1992, n. 416). 
    23.2. Sotto il secondo profilo, va invece rilevato quanto segue. 
    L'inerzia  del  legislatore  -  che,  come  si  e'  detto,   dopo
l'approvazione dell'art. 9, decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 51/2009 non ha provveduto ad estendere l'indennita'  ivi  prevista
al personale dirigenziale (come gia' fatto con le indennita'  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999 attraverso  la
previsione dell'art.  4,  legge  n.  356/2000)  -  ha  determinato  e
determina esiti irragionevoli in  quanto  fa  si'  che  il  personale
dirigenziale  dei  N.O.C.S.  non  percepisca  l'indennita'  d'impiego
percepita dal personale non dirigenziale,  nonostante  il  fatto  che
anche i dirigenti della  Polizia  di  Stato  in  servizio  presso  il
N.O.C.S., al pari del personale non dirigenziale,  «svolgono  compiti
di diretta pianificazione e partecipazione ad interventi speciali  ad
alto rischio» (cfr. relazione depositata  dalla  p.a.  il  15  giugno
2023, pag. 5). 
    Circostanza, quest'ultima, che appare gia' di per  se'  integrare
una significativa disparita'  di  trattamento  (non  giustificata  da
alcuna apprezzabile motivazione), incompatibile non solamente con  il
principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3,   comma   1   della
Costituzione  ma  anche  con  la  previsione   dell'art.   36   della
Costituzione che richiede che la retribuzione sia proporzionata  alla
quantita' e alla qualita' del lavoro svolto. 
    A  cio'  deve  aggiungersi  che  non  appare   risolutivo   delle
criticita' appena evidenziate il  fatto  che  il  ricorrente  con  il
transito nei ruoli dirigenziali non abbia  perso  l'indennita'  nella
misura precedentemente percepita avendo la  p.a.  fatto  applicazione
dell'art. 45, comma 19, decreto legislativo n. 95/2017.  In  disparte
ogni valutazione sull'ambito di applicazione  della  disposizione  da
ultimo  citata,  il  Collegio  deve  infatti   evidenziare   che   il
congelamento dell'indennita' di impiego nei N.O.C.S.  del  ricorrente
nella misura precedentemente percepita, ovvero il mancato adeguamento
della stessa alle diverse e nuove funzioni e  responsabilita'  legate
alla  qualifica  dirigenziale  acquisita,  appare  in  ogni  caso  in
tensione con i principi di cui agli artt. 3,  comma  2,  e  36  della
Costituzione che ostano al trattamento uguale di situazioni diseguali
e, come si e' gia' ricordato,  richiedono  che  la  retribuzione  sia
proporzionata alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto. 
    24. Tutte le considerazioni sopra spiegate sono  sufficienti  per
affermare  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza   della
questione  di  legittimita'  costituzionale  indicata supra  sub  21;
ciononostante - per mero tuziorismo - e' opportuno  precisare  quanto
segue. 
    24.1. In primo luogo, il Collegio ritiene  opportuno  specificare
di aver individuato nell'art.  4,  comma  1,  legge  n.  356/2000  la
disposizione oggetto della questione di legittimita'  costituzionale,
in quanto la stessa espressamente riguarda le  «estensioni  normative
per  il  personale  dirigente»  delle  indennita'  stabilite  per  il
personale non dirigente della  Polizia  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale antecedente  a
quello recepito con il decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
51/2009 e risulta essere  pertanto  la  disposizione  -  all'evidenza
riferita al personale dirigenziale della Polizia di Stato,  categoria
cui appartiene il ricorrente (Corte costituzionale 24 giugno 1992, n.
303 e  11  dicembre  2014,  n.  264)  -  che  avrebbe  dovuto  essere
tempestivamente adeguata dal legislatore a seguito  dell'approvazione
del decreto del Presidente della Repubblica n.  51/2009  al  fine  di
evitare l'ingenerarsi delle disparita' sopra evidenziate. 
    24.2.  In  secondo   luogo,   il   Collegio   ritiene   opportuno
sottolineare che l'intervento additivo richiesto alla  Corte  con  la
presente ordinanza appare possibile -  essendo  all'evidenza  a  rime
obbligate - in ragione del fatto che l'indennita' ex art. 9,  decreto
del Presidente della Repubblica  n.  51/2009  e'  stata  fissata  «in
misura corrispondente a quella percepita dal personale dell'Arma  dei
Carabinieri in servizio presso il Gruppo di intervento rapido»  (cfr.
doc. 4-bis, pag.  17)  che  a  sua  volta  e'  fissata  nella  misura
stabilita nella tabella I allegata alla legge 23 marzo  1973,  n.  78
che include espressamente i  ruoli  dirigenziali,  con  cio'  che  ne
consegue in termini  di  possibilita'  immediata  applicazione  della
predetta tabella (o quantomeno dei criteri nella stessa previsti)  al
personale dirigenziale dei N.O.C.S. 
IV.  Sulla  rilevanza  e  sulla  non  manifesta  infondatezza   della
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  45,  comma  30,
decreto legislativo n.  95/2017,  nella  parte  in  cui  non  prevede
l'estensione  dell'indennita'  di  cui  all'art.   9,   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 51/2009 al personale dirigenziale  dei
N.O.C.S. (par. 25-28). 
    25. Ferma l'assorbente questione di  legittimita'  costituzionale
sopra evidenziata, il Collegio rileva che e' altresi' rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  dell'art.  45,
comma 30, decreto legislativo n.  95/2017  nella  parte  in  cui  non
prevede che «Sempre a decorrere dal 1° ottobre 2018, le  disposizioni
di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009
si applicano anche al personale dirigenziale dei N.O.C.S.,  al  quale
e' corrisposta un'indennita' pari a  quella  percepita  al  personale
dirigenziale del G.I.S.  dell'Arma  dei  Carabinieri  determinata  in
ragione della relativa  qualifica  secondo  i  criteri  di  cui  alla
tabella I allegata alla legge n. 78/1873», per violazione dell'art. 3
della Costituzione. 
    26. Sotto  il  profilo  della  non  manifesta  infondatezza  deve
sottolinearsi quanto segue. 
    26.1. Nell'ambito  della  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, l'art. 46,  comma  1,  decreto  legislativo  n.  95/2017  ha
demandato la definizione  dei  trattamenti  accessori  del  personale
dirigenziale della Polizia di Stato a un decreto da adottarsi,  sulla
base di un previo accordo con le organizzazioni sindacali, entro  sei
mesi dalla sua entrata in vigore,  «nel  rispetto  del  principio  di
sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di
polizia e delle Forze armate»  (cfr.  artt.  46,  commi  1  e  1-bis,
decreto legislativo n. 95/2017). 
    26.2.  In  attesa  dell'approvazione  di  tale  decreto  -  e  in
attuazione dei principi di cui all'art. 46 -  l'art.  45,  comma  30,
decreto legislativo n. 95/2017 ha previsto che «a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018 al personale con qualifica a partire  da  vice  questore
aggiunto e qualifiche  e  gradi  corrispondenti  sono  applicate,  in
quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza  di
polizia, le seguenti disposizioni: a) artt. 10, 12, 13, 49  e,  nella
misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali  delle  Forze
armate, 50 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18  giugno
2002, n. 164; b) artt. 6  e  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301; c) artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,
13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  34,  35  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170; d)
artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 51; d-bis) artt. 7, 8, 9, 10,  11,  12,
13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39», mentre - in via generale - e' stato
previsto che «fino all'adozione  del  primo  decreto  di  recepimento
delle procedure negoziali ... al personale dirigente delle  Forze  di
polizia  ad  ordinamento  civile  ...  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti» (cfr. art. 46, comma 7, decreto legislativo  n.
95/2017). 
    26.3. Alla luce del principio di  «sostanziale  perequazione  dei
trattamenti dei dirigenti  delle  Forze  di  polizia  e  delle  Forze
armate» espressamente affermato nell'art. 46, decreto legislativo  n.
95/2017 la mancata inclusione dell'indennita' prevista  dall'art.  9,
decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 tra  gli  istituti
che - ai sensi dell'art. 45, comma 30, decreto legislativo n. 95/2017
- si estendono immediatamente  anche  al  personale  dirigente  della
Polizia di Stato, appare ancora una volta  lesiva  del  principio  di
uguaglianza ex art.  3  della  Costituzione  perche'  cristallizza  e
conferma la disparita' di trattamento tra i dirigenti  dei  G.I.S.  e
quella dei N.O.C.S. (su cui si e' ampiamente detto  supra  sub  23.1.
con argomentazioni che valgono anche in questa sede) pur in  presenza
di un  quadro  normativo  di  riferimento  (ulteriormente  modificato
proprio  dal   decreto   legislativo   n.   95/2017)   che   richiede
l'omogeneita'  tra  i  trattamenti  dei  dirigenti  dei   Gruppi   di
intervento speciali delle due Forze di  polizia  che  -  come  si  e'
notato a piu' riprese - hanno le stesse  abilitazioni,  competenze  e
funzioni e sono destinati a  operare  nelle  medesime  condizioni  di
rischio. 
    27. Cio' chiarito in ordine alla non  manifesta  infondatezza  di
tale seconda questione, questo Collegio e' ben consapevole  che,  ove
questa Corte ritenesse fondata la  prima  questione  di  legittimita'
indicata supra sub III  (21-24),  l'ulteriore  questione  prospettata
supra sub 25 non avrebbe piu' alcun rilievo nell'ambito del  giudizio
a quo. 
    Tale circostanza, tuttavia, a opinione del Collegio  non  importa
l'insussistenza  della  rilevanza  con  riferimento  a  tale  seconda
questione ma costituirebbe al piu' (in  caso  di  accoglimento  della
prima questione) un motivo di «irrilevanza sopravvenuta»  (o,  se  si
vuole, di «improcedibilita'») della seconda questione di legittimita'
costituzionale (che risulterebbe -  in  sostanza  -  assorbita  nella
prima). 
    Una tale conclusione, per un verso, appare  coerente  con  quanto
evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale in  ordine  al  fatto
che «il requisito della rilevanza riguarda solo il  momento  genetico
in cui il dubbio di costituzionalita' viene sollevato e non anche  il
periodo  successivo  alla  rimessione  della  questione  alla   Corte
costituzionale» (cfr. Corte costituzionale, ordinanza 20 aprile 2000,
n. 110); per altro verso risponde  a  esigenze  di  concentrazione  e
ragionevole durata del processo (art. 111 della  Costituzione)  e  di
buon andamento del servizio giustizia (art. 97 della Costituzione). 
    28. Per le ragioni adesso illustrate -  e  tenuto  conto  che  il
tenore letterale dell'art.  45,  comma  30,  decreto  legislativo  n.
95/2017 (che estende al personale dirigente  altre  disposizioni  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  51/2009  ma  non  la
previsione  di  cui  all'art.  9)  rende   all'evidenza   impossibile
un'interpretazione costituzionalmente conforme dello stesso  -  anche
con  riferimento  alla  questione  di   legittimita'   costituzionale
individuata supra sub 25 sussistono i presupposti previsti  dall'art.
23, legge n. 87/1953. 
V. Conclusioni (par. 29-31) 
    29. Per tutti i motivi sopra richiamati -  ritenute  rilevanti  e
non   manifestamente   infondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale   illustrate   in   parte    motiva    e    constatata
l'impossibilita' di  un'interpretazione  costituzionalmente  conforme
delle disposizioni che vengono in rilievo  -  questo  Tribunale  deve
sollevare: 
        a) la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,
comma 1, legge n. 356/2000, nella parte in cui non  prevede  che  «Le
disposizioni  di  cui  all'art.  9,  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 51/2009 si applicano anche  al  personale  dirigenziale
dei N.O.C.S., al quale e' corrisposta  un'indennita'  pari  a  quella
percepita  al  personale  dirigenziale  del  G.I.S.   dell'Arma   dei
Carabinieri secondo i criteri di cui alla  tabella  I  allegata  alla
legge  n.  78/1873»,  per  violazione  degli  artt.  3  e  36   della
Costituzione; 
        b) la questione  di  legittimita'  dell'art.  45,  comma  30,
decreto legislativo n. 95/2017 nella parte in  cui  non  prevede  che
«Sempre a decorrere dal 1°  ottobre  2018,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 9, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  51/2009  si
applicano anche al personale dirigenziale dei N.O.C.S., al  quale  e'
corrisposta  un'indennita'  pari  a  quella  percepita  al  personale
dirigenziale del G.I.S.  dell'Arma  dei  Carabinieri  determinata  in
ragione della relativa  qualifica  secondo  i  criteri  di  cui  alla
tabella I allegata alla legge n. 78/1873», per violazione dell'art. 3
della Costituzione. 
    30. Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi e per gli
effetti degli artt. 79 e 80 c.p.a.  e  295  c.p.c.  con  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    31.  Ogni  ulteriore  statuizione  e'  riservata  alla  decisione
definitiva. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima
Quater) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate,  ai  sensi
dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        a) la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,
comma 1, legge n. 356/2000, nella parte in cui non  prevede  che  «Le
disposizioni  di  cui  all'art.  9,  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 51/2009 si applicano anche al  personale  dirigenziale,
al quale e' corrisposta un'indennita'  pari  a  quella  percepita  al
personale di pari grado in servizio presso il  G.I.S.  dell'Arma  dei
Carabinieri secondo i criteri di cui alla  tabella  I  allegata  alla
legge  n.  78/1873»,  per  violazione  degli  artt.  3  e  36   della
Costituzione; 
        b) la questione  di  legittimita'  dell'art.  45,  comma  30,
decreto legislativo n. 95/2017 nella parte in  cui  non  prevede  che
«Sempre a decorrere dal 1°  ottobre  2018,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 9, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  51/2009  si
applicano anche al personale dirigenziale dei N.O.C.S., al  quale  e'
corrisposta  un'indennita'  pari  a  quella  percepita  al  personale
dirigenziale del G.I.S.  dell'Arma  dei  Carabinieri  determinata  in
ragione della relativa  qualifica  secondo  i  criteri  di  cui  alla
tabella I allegata alla legge n. 78/1873», per violazione dell'art. 3
della Costituzione. 
    Sospende il presente giudizio ai  sensi  dell'art.  79,  comma  1
c.p.a. e dell'art. 295 c.c. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  a
cura della segreteria. 
    Rinvia  ogni  ulteriore  statuizione   all'esito   del   giudizio
incidentale promosso con la presente ordinanza. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
segreteria, a tutte le parti in causa e al Presidente  del  Consiglio
dei ministri, e che sia comunicata al  Presidente  del  Senato  della
Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  17
ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: 
        Concetta Anastasi, Presidente; 
        Agatino Giuseppe Lanzafame, referendario-estensore; 
        Caterina Lauro, referendario. 
 
                       Il Presidente: Anastasi 
 
 
                                               L'estensore: Lanzafame