N. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 2024
Ordinanza del 19 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da G. G. contro Ministero dell'interno. Polizia (Forze di) - Polizia di Stato - Disposizioni di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 - Attribuzione dell'indennita' di impiego al personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS) - Omessa previsione che le medesime disposizioni si applicano anche al personale dirigenziale dei NOCS al quale e' corrisposta un'indennita' pari a quella percepita dal personale di pari grado in servizio presso il GIS dell'Arma dei Carabinieri, secondo i criteri di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78 del 1983. - Legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), art. 4, comma 1. In subordine: Polizia (Forze di) - Polizia di Stato - Disposizioni di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 51 del 2009 - Attribuzione dell'indennita' di impiego al personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS) - Mancata previsione che, a decorrere dal 1° ottobre 2018, tali disposizioni si applicano anche al personale dirigenziale dei NOCS al quale e' corrisposta un'indennita' pari a quella percepita dal personale dirigenziale del GIS dell'Arma dei Carabinieri determinata in ragione della relativa qualifica, secondo i criteri di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78 del 1983. - Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), art. 45, comma 30.(GU n.10 del 6-3-2024 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Prima Quater Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 7591 del 2021, proposto da G. G., rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia n. 79; Contro Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Per l'annullamento della nota n. ... - Indennita' operative del ..., comunicata a mezzo PEC in data ... e firmata nella stessa data, con il quale il Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio trattamento economico del personale e spese varie ..., in risposta alle diffide notificate dal dott. G. G., ha espresso la propria impossibilita' di aggiornare la misura della indennita' di impiego dovuta al dott. G. G. correlata alla sua qualifica di « ... »; Nonche' di tutti gli atti presupposti e connessi al suddetto provvedimento, per effetto dei quali il dott. G. G. si trova impossibilitato dal ricevere la corretta quantificazione della indennita' di impiego per l'appartenenza ai N.O.C.S. correlata al suo ruolo di Dirigente della Polizia. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. I. Sulla vicenda sostanziale e processuale (par. 1-14) 1. Il dott. G. G. e' un dipendente della Polizia di Stato, in servizio dal ..., che, a far data dal ..., e' stato inserito nel reparto del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.) con la qualifica di Commissario Capo e che poi, a far data dal successivo ..., e' stato promosso alla qualifica di Vice Questore della Polizia di Stato, continuando a prestare servizio presso il medesimo reparto. 2. A seguito di tale promozione, con note del ... e dell' ..., il ricorrente ha evidenziato all'amministrazione: che in virtu' della sua qualifica di operatore N.O.C.S. aveva percepito - a far data dal ... - l'indennita' prevista dall'art. 9, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51; che tale indennita' non era stata adeguata alla sua nuova qualifica dirigenziale (come invece era avvenuto per l'indennita' di aeronavigazione dallo stesso posseduta) e cio' in ragione del fatto che la tabella allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 non prevedeva indicazioni specifiche per i ruoli dirigenziali; che cio' integrava un'evidente disparita' di trattamento con riferimento al Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri (G.I.S.) in relazione al quale la tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 espressamente prevedeva il riconoscimento della relativa indennita' - in misura commisurata alla qualifica - anche per i profili dirigenziali. Sulla base di tali premesse ha conseguentemente chiesto al Ministero di aggiornare la tabella prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 inserendo, all'interno di quest'ultima, la qualifica di «vice questore» e prevedendo, in via commisurata, la rispettiva indennita' di impiego. 3. Con nota ..., l'amministrazione ha replicato alle due note inviate dal dott. G. G. rilevando che «ad oggi, in mancanza di un'estensione normativa che preveda l'attribuzione di questa particolare indennita' al personale dirigente della Polizia di Stato, non e' stato possibile aggiornare la misura della stessa salvo mantenere l'attribuzione del compenso in relazione a quanto previsto dal comma 19 dell'art. 45 del decreto legislativo n. 95/2017» e osservando, tuttavia, che «una prima valutazione effettuata dagli Uffici di questa Direzione evidenzia la necessita' di un intervento di natura normativa che possa permettere di superare la disparita' di trattamento tra personale N.O.C.S. e quello G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri impiegato in analoghi servizi in linea con il cosiddetto «principio di omogeneita' di trattamento del personale appartenente al Comparto Sicurezza/Difesa». 4. Con nota del ..., il dott. G. G. - preso atto di quanto evidenziato dall'amministrazione nella predetta nota - ha chiesto alla p.a. di liquidare nei suoi confronti una indennita' N.O.C.S. aggiornata alla sua nuova qualifica, applicando in via analogica quanto indicato nella tabella I prevista per il personale operativo G.I.S. dall'art. 2, legge 23 marzo 1973, n. 78 o comunque di aggiornare la predetta tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51. 5. Con l'atto introduttivo del giudizio - notificato il 13 luglio 2021 - il dott. G. G. ha chiesto contestualmente «l'accertamento dell'illegittimita' del silenzio e del comportamento di inerzia tenuto dal Ministero in relazione al dovere di completare la tabella relativa alle indennita' da impiego spettanti per l'appartenenza ai N.O.C.S.», nonche' «l'annullamento della nota n. ... comunicata a mezzo PEC in data ... [...] con il quale il Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio trattamento economico del personale e spese varie. ... in risposta alle diffide notificate dal dott. G. G. ha espresso la propria impossibilita' di aggiornare la misura della indennita' di impiego dovuta al dott. G. G. correlata alla sua qualifica di "Vice Questore"». 5.1. Segnatamente, per un verso, parte ricorrente ha sostenuto che la p.a. resistente era rimasta inerte a fronte della sua istanza - non compiendo l'attivita' che era tenuta a svolgere, ovvero «l'aggiornamento della tabella prevista nel decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2009, n. 51, inserendo, all'interno di quest'ultima, gli importi riconosciuti per le qualifiche dirigenziali» - e ha quindi chiesto l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'interno di adottare il provvedimento richiesto. 5.2. Per altro verso, ha lamentato l'illegittimita' della nota del ... - ove ritenuta un provvedimento di diniego - per «violazione delle norme e dei principi in tema di parita' di trattamento; violazione delle norme e principi concernenti la omogeneita' di trattamento del personale appartenente al Comparto Sicurezza/Difesa; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione illogica e contraddittoria; violazione dell'art. 3 della Costituzione per trattamento differenziato; violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per motivazione carente e intrinsecamente contraddittoria; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (buon andamento ed imparzialita'); violazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, per ritardo nell'emanazione del provvedimento amministrativo», osservando, in sintesi, che il Ministero da un lato, aveva «riconosciuto la spettanza, in capo al dott. G. G. di una indennita' di impiego operativo per l'appartenenza ai N.O.C.S. e la esistenza di una manifesta disparita' di trattamento economico tra personale N.O.C.S. della Polizia di Stato e quello G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri, le cui funzioni sono omologhe e che risultano impiegati in analoghi servizi» e tuttavia, dall'altro, aveva ritenuto di non poter procedere al predetto riconoscimento in assenza di una modifica della normativa primaria (ovvero di non poter applicare in via analogica le regole previste per i Carabinieri) perpetrando l'irragionevole disparita' di trattamento dallo stesso pacificamente ammessa. 6. Con memoria del 12 gennaio 2022, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande. 7. Con memoria depositata in pari data, l'amministrazione resistente ha spiegato le proprie difese e: in via preliminare, ha sostenuto l'inammissibilita' del ricorso avverso il silenzio e l'irricevibilita' e l'inammissibilita' del ricorso avverso la nota del ...; nel merito, ha rilevato la correttezza del proprio operato, ribadendo che il mancato aggiornamento della misura tabellare dell'indennita' di impiego agli appartenenti al N.O.C.S. goduta dal ricorrente a seguito del suo reinquadramento come dirigente era dovuto alla «mancanza di una disposizione normativa che preveda ed autorizzi l'estensione di questa particolare indennita' anche al personale dirigente». 8. Con memoria del 17 aprile 2022, parte ricorrente ha evidenziato l'infondatezza delle eccezioni in rito spiegate da parte ricorrente - evidenziando in particolar modo la tempestivita' dell'impugnazione della nota del ... (comunicata a parte ricorrente in data ... e gravata con ricorso notificato in data 13 luglio 2021) e la proponibilita' con il medesimo ricorso di domande soggette a riti diversi ex art. 32 c.p.a. - e ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande. 9. Con sentenza non definitiva TAR Lazio, I-quater, 28 febbraio 2022, n. 1183, questo Tribunale - dopo aver evidenziato che la nota del ... ha «la sostanza di un provvedimento di diniego» e che, quindi, «non sussiste alcuna inerzia della p.a. resistente» - ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell'illegittimita' del silenzio dell'amministrazione proposta ai sensi dell'art. 117 c.p.a. e ha disposto la trattazione delle ulteriori domande avanzate dal ricorrente secondo il rito ordinario. 10. Con memoria del 22 dicembre 2022, parte ricorrente ha ribadito la sussistenza di un'evidente «disparita' di trattamento, non solo in ordine alla violazione del II comma dell'art. 3 della Costituzione (perche' vengono trattate in modo identico posizioni differenti - Vice Questore e grado immediatamente inferiore -), ma anche con riferimento al I comma del medesimo art. 3 della Costituzione, posto che, come riconosciuto espressamente sia dall'Amministrazione che dalla sua Avvocatura, si crea una evidente disparita' di trattamento ... tra i Dirigenti che svolgono servizio nei N.O.C.S. della Polizia di Stato e il grado analogo inserito nel personale G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri». 11. Con ordinanza TAR Lazio, I-quater, 26 gennaio 2023, n. 1409, questo Tribunale ha disposto l'acquisizione di «una relazione aggiornata e dettagliata sull'oggetto della controversia [realizzata dal Ministero resistente di concerto con il Ministero della difesa] corredata da ogni documento utile a chiarire i termini della vicenda, nella quale sia espressamente specificato tra l'altro: a) se la posizione del ricorrente (ovvero del personale N.O.C.S. inquadrato nel ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica di Vice Questore) e' del tutto sovrapponibile - anche in termini di funzioni e mansioni - a quella del personale del G.I.S. che esercita pari funzioni dirigenziali (che secondo quanto evidenziato dal ricorrente - e in parte confermato nel provvedimento gravato - percepisce un'indennita' parametrata alla specifica qualifica e retribuzione, a differenza del personale dirigenziale del N.O.C.S.), ovvero se sussiste quell'identita' di situazioni di fatto necessaria affinche' sia effettivamente integrata una situazione di disparita' di trattamento; b) se, e quali, iniziative sono state intraprese dall'amministrazione a far data dall'adozione della nota gravata (...) al fine di addivenire a un superamento della ritenuta disparita' di trattamento tra personale N.O.C.S. e quello G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri impiegato in analoghi servizi». 12. In data 15 giugno 2023, l'amministrazione resistente ha depositato la richiesta relazione e la relativa documentazione (successivamente oggetto di un nuovo deposito in data 1° agosto 2023) nella quale: con riferimento al quesito relativo alla sovrapponibilita' o meno tra la posizione del personale N.O.C.S. inquadrato nel ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e quella del personale del G.I.S. che esercita pari funzioni dirigenziale, ha richiamato le relazioni illustrative del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, con il quale e' stata estesa al personale non dirigenziale del N.O.C.S. la stessa indennita' di incursore corrisposta al personale non dirigenziale del G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri, nelle quali si legge che tale intervento si era reso necessario «al fine di eliminare una disparita' di trattamento tra il personale in servizio presso il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.) della Polizia di Stato e quello in servizio presso il Gruppo di Intervento Speciale (G.I.S.) dell'Arma dei Carabinieri, determinata dall'attribuzione, solo a quest'ultimo, della indennita' supplementare di incursore, nonostante che anche il personale in servizio presso il N.O.C.S. abbia acquisito l'abilitazione necessaria a svolgere gli stessi compiti di quello del G.I.S., compresa l'attivita' di incursore, e sia destinato ad operare nelle medesime condizioni di rischio» (cfr. spec. doc. 4-ter, allegato alla relazione, pag. 12); con riferimento alle iniziative intraprese dall'amministrazione al fine di rimuovere la dedotta disparita' di trattamento, ha osservato che «l'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 - normativamente prevista per il funzionario fino a che questi ricopriva funzioni direttive - rientrerebbe nella materia contrattuale e potrebbe, pertanto, essere estesa anche al personale dirigente della Polizia di Stato mediante la previsione di un analogo istituto da parte degli accordi sindacali relativi ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, stipulati nell'ambito della nuova aera negoziale prevista dall'art. 46, decreto legislativo n. 95 del 2017» e ha evidenziato che «con riferimento a tale meccanismo di intervento, sostanzialmente indipendente da scelte di esclusiva competenza di questa amministrazione, ... i lavori finalizzati alla conclusione dei relativi accordi per il triennio 2018-2020 e per quello 2021-2023 ... si trovano ancora in una fase preliminare». 13. Con memoria del 15 settembre 2023 parte ricorrente ha insistito nelle proprie domande, notando che dalla documentazione prodotta dalla p.a. «si deduce come vi sia una perfetta equipollenza di funzioni tra il personale N.O.C.S. e quello G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri, senza che ad essa segua uguaglianza in termini economici, con conseguente sussistenza di una effettiva disparita' economica a danno del personale N.O.C.S.» ed evidenziando in particolar modo che «la piena sovrapponibilita' tra le due figure» si apprezza sia sotto il profilo della «equipollenza delle mansioni svolte, soggette al medesimo rischio operativo», sia sotto il profilo della «equipollenza dell'addestramento presupposto alle attivita' espletate». 14. All'udienza pubblica del 17 ottobre 2023, il ricorso e' stato discusso e trattenuto in decisione. II. Sul quadro normativo di riferimento (par. 15-20) 15. L'art. 9, legge 23 marzo 1983, n. 78 ha attribuito «agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori» le cd. «indennita' da incursori». 16. Gli artt. 13 e 52, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (avente a oggetto «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999») hanno esteso l'applicazione delle «indennita' di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, competono dal 1° gennaio 1999», rispettivamente: «anche al personale di cui all'art. 1, comma 1, [ovvero al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva] che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo art. 9» (cfr. art. 13, comma 2); «anche al personale di cui all'art. 41, comma 1 [ovvero al personale dei ruoli dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva] che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo art. 9» (cfr. art. 52, comma 2); specificando che, ai fini della definizione dell'entita' di tali indennita', «si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 [che aveva sostituito la tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78] e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite» (cfr. artt. 13, comma 3, e 52, comma 3). 17. L'art. 4, legge 30 novembre 2000, n. 356 (avente a oggetto «Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia») ha previsto che «le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti ... l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applicano ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal 1° gennaio 2000 per la parte economica», estendendo espressamente la percezione di tale indennita' anche al personale dirigente della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. 18. Cosi' come confermato dalla documentazione versata agli atti dalla p.a. resistente, in applicazione delle suddette disposizioni «il personale appartenente ai G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri in possesso del brevetto militare di incursore ha beneficiato dell'emolumento di cui sopra a differenza del personale N.O.C.S. della Polizia che ne' rimasto escluso non essendo possessore dello specifico brevetto di incursore» (cfr. relazioni della p.a. del 7 dicembre 2021 e del 12 giugno 2023, entrambe depositate in datti in data 15 giugno 2023). Cio' in quanto l'art. 9, comma 2, legge n. 78/1983 (richiamato dagli artt. 13 e 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999, a loro volta estesi ai dirigenti dei due Corpi di polizia dall'art. 4, legge n. 356/2000) prevedeva che l'indennita' di incursore fosse percepita solo dai soggetti in possesso di «brevetto militare di incursore o operatore subacqueo» (posseduto - come si e' detto - dagli appartenenti al G.I.S., ma non dagli appartenenti al N.O.C.S.). 19. In ragione di quanto appena evidenziato, l'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 (avente a oggetto «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007») ha previsto una specifica indennita' per il personale non avente qualifica dirigenziale «del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore N.O.C.S., che ha superato la verifica periodica d'idoneita' per l'impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo», determinata «in misura corrispondente a quella percepita dal personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il gruppo di intervento rapido» e cio' al fine di «eliminare la disparita' di trattamento tra il personale in servizio presso il suddetto Nucleo operativo della Polizia di Stato e quello in servizio presso il G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri» (cfr. relazione tecnica allegata all'accordo sindacale recepito dal predetto decreto del Presidente della Repubblica, doc. 4-bis, pag. 17, prodotto dall'amministrazione in data 15 giugno 2023), ovverosia per «interrompere un'evidente palese penalizzazione del personale del N.O.C.S. che, in relazione alla specifica abilitazione conseguita - analogamente a quello del G.I.S. in possesso del brevetto di incursore - puo' essere chiamato in qualsiasi momento ad interventi caratterizzati da un elevato rischio per l'incolumita' personale, che richiedono un duro e continuativo addestramento operativo» (cfr. relazione illustrativa del decreto del Presidente della Repubblica, doc. 4-ter, pag. 12, prodotto dalla p.a. il 15 giugno 2023). 20. La misura «correttiva» di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 non e' stata seguita dalla modifica legislativa che sarebbe stata necessaria ad estenderla al personale dirigente dei N.O.C.S., non avendo il legislatore provveduto ne' ad adeguare la disposizione con cui aveva esteso al personale dirigenziale le altre indennita' stabilite per il personale non dirigenziale in sede di contrattazione (il gia' richiamato art. 4, legge n. 356/2000) ne' a disporre l'estensione del correttivo al personale dirigente nell'ambito del riordino di cui al decreto legislativo n. 95/2017 (tenuto conto che le disposizioni del decreto dedicate alla disciplina del trattamento accessorio dei dirigenti della Polizia di Stato non hanno previsto la siffatta estensione, cfr. art. 46, comma 1, decreto legislativo n. 95/2017 e soprattutto art. 45, comma 30, decreto legislativo n. 95/2017 che ha esteso al personale dirigenziale l'applicazione di alcune previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 tra cui non rientra l'art. 9). III. Sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, legge n. 356/2000, nella parte in cui non prevede l'estensione dell'indennita' di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 al personale dirigenziale dei N.O.C.S., e sull'impossibilita' di un'interpretazione costituzionalmente conforme della normativa (par. 21-24). 21. Cio' premesso sulla normativa di riferimento, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per sollevare questione di legittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione - dell'art. 4, comma 1, legge n. 356/2000, nella parte in cui non prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 si applicano anche al personale dirigenziale dei N.O.C.S., al quale e' corrisposta un'indennita' pari a quella percepita al personale dirigenziale del G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri determinata in ragione della relativa qualifica secondo i criteri di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78/1873». 22. Come gia' rilevato nella ricostruzione dei fatti operata sopra, e' lo stesso Ministero resistente ad aver evidenziato - tanto nella nota del 14 maggio 2021 quanto nelle successive relazioni depositate in atti - che il mancato riconoscimento dell'indennita' N.O.C.S. al ricorrente in misura proporzionata alla sua nuova qualifica dipende dalla mancanza di «un'estensione normativa che preveda l'attribuzione di questa particolare indennita' al personale dirigente della Polizia di Stato». E' chiaro, infatti, che in ragione dell'inequivoco tenore letterale della disposizione di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009, che - ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto - si applica solo «al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva» (in coerenza con la previsione di cui all'art. 1, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195), non e' consentito (ne' alla p.a. ne' a questo giudice) riconoscere al ricorrente il diritto a percepire l'indennita' N.O.C.S. in misura coerente con la sua nuova qualifica dirigenziale (al pari di quanto accade per i dirigenti dei G.I.S.). Se infatti - come si e' evidenziato supra sub 17 - l'art. 4, comma 1, legge n. 356/2000 ha previsto l'estensione delle regole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 ai dirigenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri (consentendo anche ai dirigenti dei G.I.S. di percepire l'indennita' da incursore), si e' gia' notato che l'intervento correttivo in favore dei N.O.C.S. disposto mediante l'approvazione dell'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 non e' stato seguito dalla modifica all'art. 4, comma 1, legge n. 356/2000 che era necessaria alla estensione di tale indennita' al personale dirigente del Nucleo. Da quanto sopra e' evidente che: a) la verifica della compatibilita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, legge n. 356/2000 (nella parte in cui non prevede l'estensione al personale dirigenziale dei N.O.C.S. delle disposizioni di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009) e' senz'alcun dubbio rilevante ai fini della definizione del presente giudizio, atteso che dall'accoglimento (o dal rigetto) della questione di legittimita' prospettata (cosi' come precisata supra sub 21) dipende l'esito della controversia; b) non e' evidentemente possibile un'interpretazione conforme a Costituzione della normativa, avuto riguardo al chiaro tenore letterale - non solo dell'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 ma anche - dell'art. 4, comma 1, legge n. 356/2000 che ha disposto l'estensione normativa al personale dirigenziale di numerose disposizioni relative al personale non dirigenziale mediante un rinvio fisso alla normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999). 23. Premesso quanto sopra in ordine alla rilevanza della questione e alla impossibilita' di una interpretazione costituzionalmente conforme della normativa (e ricordato che da tempo la giurisprudenza della Corte e' consolidata nell'escludere che il mancato ricorso da parte del giudice a quo a un'interpretazione costituzionalmente orientata possa essere causa d'inammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale «quando vi sia un'adeguata motivazione circa l'impedimento a tale interpretazione, in ragione del tenore letterale della disposizione», cfr. ex multis Corte costituzionale, 10 gennaio 2018, n. 15 e 24 febbraio 2017, n. 42), il Collegio ritiene che la questione di legittimita' costituzionale indicata supra sub 21 non sia manifestamente infondata per le ragioni che seguono. Segnatamente, il mancato aggiornamento della disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 356/2000, al fine di estendere al personale dirigenziale le previsioni di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009, sembra porsi in contrasto con le disposizioni costituzionali sopra richiamate sotto due distinti profili: a) per un verso, l'omissione del legislatore appare violare l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui determina un'ingiustificata e irragionevole disparita' di trattamento tra i dirigenti dei N.O.C.S. e i dirigenti dei G.I.S.; b) per altro verso, l'omissione del legislatore appare violare gli artt. 3, commi 1 e 2, e 36 della Costituzione nella parte in cui determina un'ingiustificata e irragionevole disparita' di trattamento tra il personale non dirigente e il personale dirigente dei N.O.C.S. (che si traduce - nel caso di specie - nel mancato adeguamento del trattamento accessorio del ricorrente alle maggiori responsabilita' connesse alla sua nuova funzione dirigenziale). 23.1. Sotto il primo profilo, va evidenziato quanto segue. E' noto al Collegio che la giurisprudenza costituzionale ha di recente sottolineato che non puo' configurarsi nel nostro ordinamento un «principio di piena omogeneita' di regolazione fra personale militare e personale civile del Comparto di pubblica sicurezza», sicche' non appaiono ingiustificate «significative diversita' di regolazione, riflesso della differenza strutturale dei rispettivi ordinamenti» (cfr. Corte costituzionale, 30 dicembre 2022, n. 270). E, tuttavia, il Collegio ritiene che nel caso di specie non sussistano adeguate ragioni per giustificare la disparita' di trattamento tra i dirigenti dei G.I.S. (che percepiscono l'indennita' da incursore in ragione del combinato disposto tra l'art. 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999 e l'art. 4, legge n. 356/2000) e i dirigenti dei N.O.C.S. che non percepiscono l'identica indennita' (estesa al personale non dirigenziale dall'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009). A tal proposito deve innanzitutto notarsi che dalla documentazione versata in atti dalla p.a. emerge una sostanziale identita' di funzioni (nonche' di condizioni di rischio, abilitazioni e competenze che ne caratterizzano l'operato) tra i due reparti tale da non giustificare una disparita' di trattamento tra i dirigenti degli stessi nella percezione dell'indennita' operativa. Significativa, in particolare e' la relazione illustrativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 (doc. 4-ter, depositato in giudizio in data 15 giugno 2023) che - nel giustificare l'introduzione di un'indennita' per il personale non dirigenziale N.O.C.S. in misura pari a quella da incursore percepita dai pari qualifica G.I.S. - ha notato che «il personale in servizio presso il N.O.C.S. [ha] l'abilitazione necessaria a svolgere gli stessi compiti di quello del G.I.S., compresa l'attivita' di incursore, ed[e'] destinato ad operare nelle medesime condizioni di rischio» essendo anche quest'ultimo chiamato «ad interventi caratterizzati da un elevato rischio per l'incolumita' personale, che richiedono un duro e continuativo addestramento operativo» (cfr. doc. 4-ter, pag. 12), rilevando che l'equivalenza delle funzioni, delle condizioni di rischio, delle competenze e delle abilitazioni che caratterizzavano i due reparti facevano si' che la mancata percezione dell'indennita' da incursore per il personale del N.O.C.S. comportasse una evidente e ingiustificata «disparita' di trattamento» (cfr. ancora doc. 4-ter, pag. 12 e - in termini analoghi - doc. 4-bis, pag. 17). Disparita' - quella rilevata e risolta, tra il personale non dirigenziale del N.O.C.S. e quello dei G.I.S., dall'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 - che ancora sussiste in termini identici tra il personale dirigenziale dei due reparti (cosi' come peraltro ammesso dalla stessa p.a. resistente nella nota inviata al ricorrente in data ...). Infatti, dalla documentazione versata in atti dalla p.a. - espressamente sollecitata a contraddire sul punto - non e' dato desumere alcuna apprezzabile differenza tra le funzioni, le competenze e le abilitazioni dei dirigenti dei N.O.C.S. e quelli dei G.I.S., salvo il mancato possesso del brevetto militare da incursore da parte dei primi (che tuttavia, come si e' notato supra, non e' stato ritenuto, in sede di approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009, un elemento sufficiente per giustificare la differenza di trattamento tra gli appartenenti ai due reparti). A cio' deve aggiungersi che nel nostro ordinamento si e' progressivamente affermato un principio di tendenziale omogeneita' nel trattamento economico dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, di quelle a ordinamento militare e delle Forze armate (da ultimo cristallizzato nelle previsioni di cui all'art. 46, decreto legislativo n. 95/2017 secondo cui la regolazione del trattamento accessorio del personale dirigenziale delle stesse deve avvenire «nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate») - che e' espressione dei generali principi di uguaglianza e parita' di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione - in applicazione del quale e' ragionevole ritenere che l'esistenza (e la persistenza) di disparita' nella percezione delle indennita' accessorie tra il personale dirigenziale delle diverse Forze di polizia possa sussistere solo in presenza di adeguate giustificazioni. Giustificazioni che, come si e' gia' notato, non appaiono sussistere nel caso di specie, tenuto conto (non solo di quanto osservato sopra sulla sostanziale sovrapponibilita' tra l'attivita' dei N.O.C.S. e quella dei G.I.S., ma anche del fatto) che ne' il Ministero dell'interno, ne' il Ministero della difesa (entrambi chiamati da questo Tribunale a offrire le proprie valutazioni sulla sovrapponibilita' tra l'attivita' svolta dai dirigenti del G.I.S. e da quelli dei N.O.C.S.) hanno dedotto elementi idonei a supportare una siffatta differenza di trattamento. In ragione di tutto quanto sopra spiegato, il Collegio ritiene che tra dirigenti dei G.I.S. e dirigenti dei N.O.C.S. sussista quella identita' di situazioni che rende ingiustificato e irragionevole il fatto che - a causa del mancato aggiornamento dell'art. 4, comma 1, legge n. 356/2000 dopo l'entrata in vigore dell'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 - questi ultimi non beneficino di un'indennita' pari a quella di incursore, e cio' a maggior ragione a seguito dell'espressa affermazione del «principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate» da parte dell'art. 46, decreto legislativo n. 95/2017 (ben potendo, una modificazione del quadro normativo di riferimento, incidere sulla legittimita' costituzionale di una precedente normativa, cfr. ex multis Corte costituzionale, 7 luglio 1981, n. 119 e 9 novembre 1992, n. 416). 23.2. Sotto il secondo profilo, va invece rilevato quanto segue. L'inerzia del legislatore - che, come si e' detto, dopo l'approvazione dell'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 non ha provveduto ad estendere l'indennita' ivi prevista al personale dirigenziale (come gia' fatto con le indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1999 attraverso la previsione dell'art. 4, legge n. 356/2000) - ha determinato e determina esiti irragionevoli in quanto fa si' che il personale dirigenziale dei N.O.C.S. non percepisca l'indennita' d'impiego percepita dal personale non dirigenziale, nonostante il fatto che anche i dirigenti della Polizia di Stato in servizio presso il N.O.C.S., al pari del personale non dirigenziale, «svolgono compiti di diretta pianificazione e partecipazione ad interventi speciali ad alto rischio» (cfr. relazione depositata dalla p.a. il 15 giugno 2023, pag. 5). Circostanza, quest'ultima, che appare gia' di per se' integrare una significativa disparita' di trattamento (non giustificata da alcuna apprezzabile motivazione), incompatibile non solamente con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma 1 della Costituzione ma anche con la previsione dell'art. 36 della Costituzione che richiede che la retribuzione sia proporzionata alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto. A cio' deve aggiungersi che non appare risolutivo delle criticita' appena evidenziate il fatto che il ricorrente con il transito nei ruoli dirigenziali non abbia perso l'indennita' nella misura precedentemente percepita avendo la p.a. fatto applicazione dell'art. 45, comma 19, decreto legislativo n. 95/2017. In disparte ogni valutazione sull'ambito di applicazione della disposizione da ultimo citata, il Collegio deve infatti evidenziare che il congelamento dell'indennita' di impiego nei N.O.C.S. del ricorrente nella misura precedentemente percepita, ovvero il mancato adeguamento della stessa alle diverse e nuove funzioni e responsabilita' legate alla qualifica dirigenziale acquisita, appare in ogni caso in tensione con i principi di cui agli artt. 3, comma 2, e 36 della Costituzione che ostano al trattamento uguale di situazioni diseguali e, come si e' gia' ricordato, richiedono che la retribuzione sia proporzionata alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto. 24. Tutte le considerazioni sopra spiegate sono sufficienti per affermare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale indicata supra sub 21; ciononostante - per mero tuziorismo - e' opportuno precisare quanto segue. 24.1. In primo luogo, il Collegio ritiene opportuno specificare di aver individuato nell'art. 4, comma 1, legge n. 356/2000 la disposizione oggetto della questione di legittimita' costituzionale, in quanto la stessa espressamente riguarda le «estensioni normative per il personale dirigente» delle indennita' stabilite per il personale non dirigente della Polizia dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale antecedente a quello recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 e risulta essere pertanto la disposizione - all'evidenza riferita al personale dirigenziale della Polizia di Stato, categoria cui appartiene il ricorrente (Corte costituzionale 24 giugno 1992, n. 303 e 11 dicembre 2014, n. 264) - che avrebbe dovuto essere tempestivamente adeguata dal legislatore a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 al fine di evitare l'ingenerarsi delle disparita' sopra evidenziate. 24.2. In secondo luogo, il Collegio ritiene opportuno sottolineare che l'intervento additivo richiesto alla Corte con la presente ordinanza appare possibile - essendo all'evidenza a rime obbligate - in ragione del fatto che l'indennita' ex art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 e' stata fissata «in misura corrispondente a quella percepita dal personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso il Gruppo di intervento rapido» (cfr. doc. 4-bis, pag. 17) che a sua volta e' fissata nella misura stabilita nella tabella I allegata alla legge 23 marzo 1973, n. 78 che include espressamente i ruoli dirigenziali, con cio' che ne consegue in termini di possibilita' immediata applicazione della predetta tabella (o quantomeno dei criteri nella stessa previsti) al personale dirigenziale dei N.O.C.S. IV. Sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 30, decreto legislativo n. 95/2017, nella parte in cui non prevede l'estensione dell'indennita' di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 al personale dirigenziale dei N.O.C.S. (par. 25-28). 25. Ferma l'assorbente questione di legittimita' costituzionale sopra evidenziata, il Collegio rileva che e' altresi' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 45, comma 30, decreto legislativo n. 95/2017 nella parte in cui non prevede che «Sempre a decorrere dal 1° ottobre 2018, le disposizioni di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 si applicano anche al personale dirigenziale dei N.O.C.S., al quale e' corrisposta un'indennita' pari a quella percepita al personale dirigenziale del G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri determinata in ragione della relativa qualifica secondo i criteri di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78/1873», per violazione dell'art. 3 della Costituzione. 26. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza deve sottolinearsi quanto segue. 26.1. Nell'ambito della revisione dei ruoli delle Forze di polizia, l'art. 46, comma 1, decreto legislativo n. 95/2017 ha demandato la definizione dei trattamenti accessori del personale dirigenziale della Polizia di Stato a un decreto da adottarsi, sulla base di un previo accordo con le organizzazioni sindacali, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, «nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate» (cfr. artt. 46, commi 1 e 1-bis, decreto legislativo n. 95/2017). 26.2. In attesa dell'approvazione di tale decreto - e in attuazione dei principi di cui all'art. 46 - l'art. 45, comma 30, decreto legislativo n. 95/2017 ha previsto che «a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni: a) artt. 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; b) artt. 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301; c) artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170; d) artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51; d-bis) artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39», mentre - in via generale - e' stato previsto che «fino all'adozione del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali ... al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ... continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti» (cfr. art. 46, comma 7, decreto legislativo n. 95/2017). 26.3. Alla luce del principio di «sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate» espressamente affermato nell'art. 46, decreto legislativo n. 95/2017 la mancata inclusione dell'indennita' prevista dall'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 tra gli istituti che - ai sensi dell'art. 45, comma 30, decreto legislativo n. 95/2017 - si estendono immediatamente anche al personale dirigente della Polizia di Stato, appare ancora una volta lesiva del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione perche' cristallizza e conferma la disparita' di trattamento tra i dirigenti dei G.I.S. e quella dei N.O.C.S. (su cui si e' ampiamente detto supra sub 23.1. con argomentazioni che valgono anche in questa sede) pur in presenza di un quadro normativo di riferimento (ulteriormente modificato proprio dal decreto legislativo n. 95/2017) che richiede l'omogeneita' tra i trattamenti dei dirigenti dei Gruppi di intervento speciali delle due Forze di polizia che - come si e' notato a piu' riprese - hanno le stesse abilitazioni, competenze e funzioni e sono destinati a operare nelle medesime condizioni di rischio. 27. Cio' chiarito in ordine alla non manifesta infondatezza di tale seconda questione, questo Collegio e' ben consapevole che, ove questa Corte ritenesse fondata la prima questione di legittimita' indicata supra sub III (21-24), l'ulteriore questione prospettata supra sub 25 non avrebbe piu' alcun rilievo nell'ambito del giudizio a quo. Tale circostanza, tuttavia, a opinione del Collegio non importa l'insussistenza della rilevanza con riferimento a tale seconda questione ma costituirebbe al piu' (in caso di accoglimento della prima questione) un motivo di «irrilevanza sopravvenuta» (o, se si vuole, di «improcedibilita'») della seconda questione di legittimita' costituzionale (che risulterebbe - in sostanza - assorbita nella prima). Una tale conclusione, per un verso, appare coerente con quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale in ordine al fatto che «il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalita' viene sollevato e non anche il periodo successivo alla rimessione della questione alla Corte costituzionale» (cfr. Corte costituzionale, ordinanza 20 aprile 2000, n. 110); per altro verso risponde a esigenze di concentrazione e ragionevole durata del processo (art. 111 della Costituzione) e di buon andamento del servizio giustizia (art. 97 della Costituzione). 28. Per le ragioni adesso illustrate - e tenuto conto che il tenore letterale dell'art. 45, comma 30, decreto legislativo n. 95/2017 (che estende al personale dirigente altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 ma non la previsione di cui all'art. 9) rende all'evidenza impossibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dello stesso - anche con riferimento alla questione di legittimita' costituzionale individuata supra sub 25 sussistono i presupposti previsti dall'art. 23, legge n. 87/1953. V. Conclusioni (par. 29-31) 29. Per tutti i motivi sopra richiamati - ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale illustrate in parte motiva e constatata l'impossibilita' di un'interpretazione costituzionalmente conforme delle disposizioni che vengono in rilievo - questo Tribunale deve sollevare: a) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, legge n. 356/2000, nella parte in cui non prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 si applicano anche al personale dirigenziale dei N.O.C.S., al quale e' corrisposta un'indennita' pari a quella percepita al personale dirigenziale del G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri secondo i criteri di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78/1873», per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione; b) la questione di legittimita' dell'art. 45, comma 30, decreto legislativo n. 95/2017 nella parte in cui non prevede che «Sempre a decorrere dal 1° ottobre 2018, le disposizioni di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 si applicano anche al personale dirigenziale dei N.O.C.S., al quale e' corrisposta un'indennita' pari a quella percepita al personale dirigenziale del G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri determinata in ragione della relativa qualifica secondo i criteri di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78/1873», per violazione dell'art. 3 della Costituzione. 30. Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi e per gli effetti degli artt. 79 e 80 c.p.a. e 295 c.p.c. con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 31. Ogni ulteriore statuizione e' riservata alla decisione definitiva.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87: a) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, legge n. 356/2000, nella parte in cui non prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 si applicano anche al personale dirigenziale, al quale e' corrisposta un'indennita' pari a quella percepita al personale di pari grado in servizio presso il G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri secondo i criteri di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78/1873», per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione; b) la questione di legittimita' dell'art. 45, comma 30, decreto legislativo n. 95/2017 nella parte in cui non prevede che «Sempre a decorrere dal 1° ottobre 2018, le disposizioni di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 51/2009 si applicano anche al personale dirigenziale dei N.O.C.S., al quale e' corrisposta un'indennita' pari a quella percepita al personale dirigenziale del G.I.S. dell'Arma dei Carabinieri determinata in ragione della relativa qualifica secondo i criteri di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78/1873», per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1 c.p.a. e dell'art. 295 c.c. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria. Rinvia ogni ulteriore statuizione all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente ordinanza. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente; Agatino Giuseppe Lanzafame, referendario-estensore; Caterina Lauro, referendario. Il Presidente: Anastasi L'estensore: Lanzafame