N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2023

Ordinanza  del  25  ottobre  2023  del  Tribunale   di   Napoli   nel
procedimento civile promosso dalla Fondazione Teatro di San Carlo  in
Napoli contro Stephane Michel Lissner. 
 
Enti pubblici -  Fondazioni  lirico-sinfoniche  -  Previsione  che  i
  sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di
  entrata in vigore del decreto-legge n. 51 del 2023, hanno  compiuto
  il settantesimo anno di eta' cessano anticipatamente dalla carica a
  decorrere dal 1°  giugno  2023,  indipendentemente  dalla  data  di
  scadenza degli eventuali contratti in corso. 
- Decreto-legge 10  maggio  2023,  n.  51  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi
  e  di  iniziative  di  solidarieta'   sociale),   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87, art. 2, comma 3. 
(GU n.10 del 6-3-2024 )
 
                         TRIBUNALE DI NAPOLI 
                     Sezione lavoro e previdenza 
 
    Il Tribunale di  Napoli,  II  Sezione  Lavoro  e  Previdenza,  in
composizione collegiale con i seguenti magistrati: 
      1) Dott.ssa Maria Gallo - Presidente; 
      2) Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella - Giudice; 
      3) Dott.ssa Manuela Montuori - Giudice relatore; 
    riunito in camera di consiglio, all'udienza del 9 ottobre 2023, a
scioglimento  della  riserva  assunta,  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nel procedimento di
reclamo n. R.G. 16325/2023, avverso l'ordinanza  n.  19882/23  emessa
dal giudice unico del lavoro del Tribunale di Napoli, tra: 
      Fondazione  Teatro  di  San  Carlo,  in  persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ex lege in  Napoli  -
via Diaz n. 11 - reclamante; 
    e 
      Stephane Michel Lissner rappresentato e difeso  dagli  avvocati
Claudio Daniele Mose' Morpurgo, Pietro Matteo Fioruzzi,  Giulio  Enea
Vigevani elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, presso lo
studio del primo sito in Milano alla via Durini n. 20 - reclamato; 
  1) Premessa. 
    I fatti oggetto del giudizio sono noti e pacifici tra  le  parti:
con comunicazione del 26  maggio  2023  la  Fondazione  in  epigrafe,
revocava  anticipatamente  e  con  effetto  immediato  l'incarico  di
sovrintendente della Fondazione Teatro San Carlo, avente scadenza  31
marzo 2005, conferito a Stephane Lissner. 
    Esclusivo motivo posto  a  fondamento  del  provvedimento  e'  la
disposizione di cui all'art. 2, comma  3,  decreto-legge  n.  51/2023
convertito in legge 3 luglio  2023,  n.  87  che  prescrive  che  «Il
sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del  70°
anno di eta'», avendo Lissner  gia'  compiuto  70  anni  in  data  23
gennaio 2023. 
    In sede cautelare, in accoglimento del ricorso d'urgenza proposto
dal Lissner avverso il provvedimento di recesso, il giudice a quo  ne
aveva disposto la reintegra nel posto di lavoro. 
    Avverso l'ordinanza ex art. 700 del codice di procedura civile ha
proposto reclamo la Fondazione a cui ha resistito  il  Sovrintendente
chiedendone la conferma. 
    Disposta la comparizione delle parti, all'esito della discussione
svolta, il Tribunale ha riservato la decisione. 
    A  scioglimento  della   riserva   si   formulano   le   seguenti
osservazioni. 
  2) Preliminarmente, deve darsi atto che nel corso della discussione
orale   parte   reclamante    ha    rinunciato    all'eccezione    di
improcedibilita' sollevata, attinente la mancata chiamata  in  causa,
sia dinanzi al Giudice monocratico che dinanzi al Collegio, del  MIUR
e del «contro-interessato» Fuortes Carlo. 
    Superflua, dunque, e' ogni statuizione al riguardo. 
  3) Ritiene il Collegio che sussistono i  presupposti  della  tutela
cautelare invocata, sia pure per motivi  diversi  rispetto  a  quelli
ritenuti dal giudice di prime cure. 
    In primo luogo, ricorre il requisito del periculum in mora. 
    E' evidente che la delicatezza  degli  interessi  coinvolti,  per
l'alto  prestigio  dell'incarico  rivestito  dal  M.   Lissner,   gli
inevitabili riflessi in ordine alla gestione dell'unico teatro lirico
cittadino, cui sono connessi anche aspetti di interesse pubblico,  e,
non  da  ultimo,  l'eco  mediatica   della   vicenda,   destinata   a
ripercuotersi negativamente sia sulla figura del  sovrintendente  che
della Fondazione stessa, inducono a ritenere  senz'altro  sussistente
il periculum in mora.  L'attesa  dei  tempi  di  celebrazione  di  un
ordinario giudizio di cognizione  potrebbe,  invero,  produrre  danni
irreversibili sia alla professionalita'  del  sovrintendente  -  gia'
legato in esclusiva al Teatro San Carlo - che alla medesima  gestione
della Fondazione, laddove un  repentino  avvicendamento,  a  stagione
prossima  all'inizio,  nella  figura  del  sovrintendente,   potrebbe
portare ad analoghi danni irreversibili 
    - L'art. 13, decreto legislativo n. 367/1996 e lo  Statuto  della
Fondazione Teatro San Carlo, all'art. 17, consentono di affermare che
il Sovrintendente e' l'unico  organo  di  gestione  della  Fondazione
Teatro San Carlo ed ha competenze amplissime soprattutto quando, come
nel caso di specie, riveste anche l'incarico di direttore artistico. 
    A lui e' affidata la gestione di tutta l'attivita' artistica  del
Teatro, la  programmazione  e  la  produzione  degli  spettacoli,  la
direzione ed il  coordinamento  del  personale,  la  possibilita'  di
stipulare e risolvere rapporti di lavoro. Gli e', altresi',  affidata
la parte amministrativa di  tale  gestione,  la  predisposizione  del
bilancio  di  esercizio,  la  tenuta  dei  libri  e  delle  scritture
contabili, il rispetto dei vincoli  di  bilancio,  la  rappresentanza
esterna della Fondazione. 
    Ebbene, e' evidente che nel  caso  in  cui  -  durante  il  tempo
occorrente per lo svolgimento del giudizio di merito - il M.  Lissner
fosse costretto a lasciare l'incarico e gli fosse sostituito un altro
Sovrintendente,  la  cesura  irrimediabilmente  vanificherebbe  tutta
l'attivita' artistica  programmata,  le  produzioni,  la  costruzione
della rete di relazioni umane, oltre che  professionali,  su  cui  il
reclamato aveva fondato la propria attivita'. 
    La particolare natura ed il contenuto dell'attivita'  svolta  dal
Sovrintendente sono tali che, perche' sia assicurato il  suo  diritto
all'effettivo svolgimento della prestazione, e' necessario che ne sia
assicurata la continuita', diversamente vanificandosi di  fatto  tale
diritto. 
    E', dunque, proprio con riguardo  alla  considerazione  che  deve
aversi di tutti gli interessi coinvolti,  professionale  e  personale
quello del M. Lissner , e latamente pubblicistico, per la  natura  di
ente privato sottoposto a controlli erariali di  spesa  quello  della
Fondazione , che deve affermarsi  la  ricorrenza,  nella  vicenda  in
esame, di un periculum in mora. 
    Appaiono, pertanto, infondate le  doglianze  mosse  all'ordinanza
reclamata   dalla   Fondazione   sul   punto,   in   quanto   fondate
prevalentemente  sulla  risarcibilita'  di  ogni  danno  a  carattere
patrimoniale - come e' normale  -  e  sulla  tranquillita'  economica
derivante al M. Lissner dall'essere pensionato (fin dal 2014,  presso
il paese di  appartenenza)  e  dalla  percezione  di  un  trattamento
complementare (in virtu' dei  contributi  maturati  nel  decennio  di
lavoro precedente trascorso in Italia) a carico dell'INPS. 
    Come si e' accennato, sono di  altra  natura  i  probabili  danni
ravvisabili nella fattispecie in esame  ed  e'  al  pericolo  di  una
lesione irreversibile degli stessi che deve apprestarsi tutela. 
  4) Ricorre, altresi', il requisito del fumus boni iuris. 
    Occorre in primo luogo chiarire che appare  improprio  discorrere
di «tutela reintegratoria» cui avrebbe o meno diritto il Lissner. 
    Nel caso in esame, ricorre, piuttosto, un'ipotesi  di  estinzione
automatica del rapporto per effetto  dell'intervenuta  previsione  di
cui all'art. 2 decreto-legge n. 53/2023 di cui il datore di lavoro si
e' limitato a prendere atto. 
    Nel caso di cessazione del rapporto di  lavoro  per  sopraggiunti
limiti di eta' prevista da disposizioni  di  legge  la  comunicazione
della risoluzione del rapporto non ha natura provvedimentale,  ma  di
mera  notizia  e  ricognizione  dell'effetto  collegato  dalla  legge
all'evento; si tratta, quindi, di  causa  di  risoluzione  diversa  e
distinta dal licenziamento di cui, quindi, non si applica la relativa
disciplina (cfr. Cass, ord. n. 14326 del 5 maggio 2022). 
    Ne consegue che ove la  norma  richiamata  fosse,  per  qualunque
motivo, ritenuta inapplicabile, in  assenza  di  valido  recesso,  il
rapporto di lavoro dovrebbe continuare inalterato. 
    Il  provvedimento  cautelare  oggetto  di  reclamo,  condividendo
l'impostazione  difensiva  del  Lissner,   ha   ritenuto   la   norma
inapplicabile al caso di specie (con conseguente «rentegrazione»  del
lavoratore). 
    L'inapplicabilita' dell'art. 2, decreto-legge n. 53/2023 e' stata
fatta derivare da  una  lettura  costituzionalmente  orientata  della
norma che, pero', ad avviso del Collegio, non e' praticabile. 
    La  norma  esaminata,  intitolata  Disposizioni  in  materia   di
fondazioni lirico-sinfoniche, cosi' dispone: 
      «1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il settimo periodo e' sostituito dal seguente: 
        "Alle  fondazioni  lirico-sinfoniche  di   cui   al   decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge  11  novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si  applica  al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'"; 
      2. All'art. 13, comma 3,  del  decreto  legislativo  29  giugno
1996, n. 367, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:  "il
sovrintendente cessa in ogni caso  dalla  carica  al  compimento  del
settantesimo anno di eta'."; 
      3. I sovrintendenti  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche  che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  hanno  compiuto
il settantesimo anno di eta' cessano anticipatamente dalla  carica  a
decorrere  dal  1°  giugno  2023,  indipendentemente  dalla  data  di
scadenza degli eventuali contratti in corso». 
    Il primo giudice ha ritenuto  sussistente  il  fumus  boni  iuris
interpretando la disposizione di cui  all'art.  2,  decreto-legge  n.
51/2023 alla luce della ratio ritenuta sottesa alla norma di legge. 
    Il comma 1 del citato art. 2, decreto-legge n. 51/2003 si innesta
nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con  modificazioni,
in legge n. 135/2012 (che ha ad oggetto «Disposizioni urgenti per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
nel settore bancario (spending review)»,  modificandone  il  comma  9
dell'art. 5 che e' rubricato  «Riduzione  di  spese  delle  pubbliche
amministrazioni». 
    Il  provvedimento  cautelare  reclamato,  muovendo  dal   rilievo
secondo cui l'art. 2, decreto-legge, comma 1, n. 51/2023  si  innesta
su una normativa  espressamente  finalizzata  a  contenere  la  spesa
pubblica ed a «scongiurare  l'elusione  delle  norme  in  materia  di
quiescenza», attribuisce erroneamente la medesima  ratio  anche  allo
stesso art. 2, decreto-legge n. 51/2023. 
    Da tale interpretazione il Tribunale fa discendere la conclusione
per cui «la disposizione si  attaglia  esclusivamente  a  coloro  che
godano di un trattamento pensionistico in Italia in quanto  collocati
in quiescenza e, conseguentemente, gia' gravino  a  tale  titolo  sul
bilancio statale». 
    La disposizione normativa in parola, cosi' come interpretata, non
sarebbe, quindi, applicabile al Leissner,  trattandosi  di  cittadino
straniero, privo di trattamento pensionistico a carico  dello  Stato:
gli unici destinatari della norma sarebbero, infatti, solo coloro che
sono titolari in Italia di un trattamento pensionistico obbligatorio,
mentre per gli altri, non essendovi un problema di contenimento della
spesa pubblica, la norma non troverebbe applicazione. 
    Tale conclusione deriva  da  una  lettura  unitaria  dell'art.  2
decreto-legge n. 51/2023 tale da estendere la rintracciata  finalita'
di contenimento della  spesa  del  primo  comma  anche  alle  diverse
previsioni di cui ai commi 2 e 3, in  modo  che  la  norma  in  esame
appare  interamente  permeata  dalla  medesima  ratio.  Una   diversa
interpretazione della norma, nella prospettazione offerta dal Lissner
e fatta  propria  dal  giudice  a  quo,  porrebbe  una  questione  di
legittimita' costituzionale della norma  medesima  che,  infatti,  la
parte chiede, in via subordinata, che sia sollevata. 
  5) Il Collegio muove da un'opzione ermeneutica diversa della norma. 
    Si ritiene, viceversa, che i tre commi  disciplinino  fattispecie
diverse con previsioni tra  loro  slegate  ed  avvinte  solo  da  una
necessita' di organicita' del sistema attraverso  il  riferimento  al
70° anno di eta' quale limite per il conferimento degli incarichi  e,
quindi, per la loro cessazione. 
    Le singole previsioni della norma vanno,  cioe',  lette  ciascuna
nel contesto normativo in cui sono  collocate,  senza  trascurare  il
criterio-cardine nella interpretazione della legge in generale,  come
definito dall'art. 12, comma 1^, prel., secondo cui:  «Nell'applicare
la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello  fatto
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di
esse, e dalla intenzione del legislatore» e  che  il  criterio  della
intenzione del legislatore e della mens legis hanno valore unicamente
sussidiario nell'interpretazione di una legge, trovando un limite nel
fatto che la volonta' da essi emergente  non  puo'  sovrapporsi  alla
volonta' obiettiva della legge quale risulta  dal  dato  letterale  e
dalla intenzione del legislatore intesa come volonta' oggettiva della
norma (voluntas  legis),  da  tenersi  distinta  dalla  volonta'  dei
singoli partecipanti al processo formativo di essa. 
    La norma contenuta nel primo comma dell'art. 2 del  decreto-legge
n. 10 maggio 2023, n. 51 apporta modifiche all'art. 5, comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
    La citata norma, nel testo  previgente,  vietava  alle  pubbliche
amministrazioni di attribuire incarichi dirigenziali e direttivi,  di
studio e di consulenza a soggetti collocati in quiescenza  se  non  a
titolo gratuito, ma stabiliva che  per  il  personale  in  quiescenza
delle fondazioni lirico-sinfoniche  il  divieto  di  conferimento  di
incarichi si applicava al raggiungimento del limite ordinamentale  di
eta' piu' elevato previsto per i dipendenti  pubblici.  Le  modifiche
introdotte stabiliscono che per le fondazioni  lirico-sinfoniche,  il
divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del
settantesimo anno di eta' (comma 1). 
    La disposizione interviene, quindi, nella  fase  costitutiva  del
rapporto e fissa al settantesimo anno di eta'  il  limite  massimo  a
decorrere  dal  quale  non  e'  piu'  possibile  conferire  incarichi
all'interno delle fondazioni liriche. 
    Essa, pertanto, disciplina esclusivamente la  fase  afferente  al
conferimento degli  incarichi  in  seno  alle  Fondazioni  liriche  e
riguarda le  svariate  figure  professionali  normalmente  adibite  a
funzioni dirigenziali e/o direttive e, pertanto, non attiene al  caso
in esame in cui viene in rilievo la fase funzionale del rapporto e la
sua cessazione. 
    Il comma 2, dell'art. 2, decreto-legge n. 51/2023  si  inserisce,
invece, nel decreto legislativo n. 367/1996 intitolato  «Disposizioni
per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale  in
fondazioni di diritto privato» e, in particolare, integra l'art.  13,
rubricato «Il sovrintendente» disciplinante le  cause  di  cessazione
dal servizio. 
    - L'art. 13, decreto legislativo n.  367/1996  dispone,  infatti,
che: 
      «1. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al CdA  che
lo ha nominato e puo' essere riconfermato. 
    2. Il CdA puo' revocare il Sovrintendente con deliberazione presa
a maggioranza assoluta dei suoi componenti solo per gravi motivi. 
    Il comma 2, introdotto dall'art. 2,  comma  2,  decreto-legge  n.
51/2023 introduce una nuova causa  di  cessazione  del  rapporto  del
Sovrintendete a quelle gia' originariamente previste, disponendo che: 
    3.  Il  Sovrintendente  cessa  in  ogni  caso  dalla  carica   al
compimento del 70° anno di eta'». 
    Il comma 2, quindi, interviene esclusivamente sul  rapporto  gia'
in corso tra Sovrintendente e  la  Fondazione  lirica,  ampliando  il
contenuto della disposizione contenuta nell'art.  13,  comma  3,  del
decreto legislativo  n.  367/1996  e  prevedendo  che  questa  figura
professionale, in ogni caso, cessi automaticamente  dalla  carica  al
raggiungimento della soglia di eta' massima prevista per legge. 
    La disposizione di cui al comma 2 del decreto-legge  n.  51/2023,
dunque, ha una portata applicativa autonoma  rispetto  a  quella  del
comma  1:  infatti,  se  letta  nel   suo   contesto   normativo   di
riferimento - cioe' la norma che disciplina le ipotesi di  cessazione
dall'incarico del solo Sovrintendete - non c'e'  alcun  elemento  che
consenta di affermare che la previsione  in  esame  si  riferisca  al
medesimo   personale   (in   quiescenza)   cui,   secondo   l'opzione
interpretativa adottata nel provvedimento cautelare,  si  riferirebbe
il primo comma. 
    L'atto  con  cui  la  Fondazione  ha  preso  atto   dell'avvenuta
estinzione automatica del rapporto  di  lavoro  con  Lissner  non  e'
fondato sulla previsione del comma 2, ma l'anticipata risoluzione del
rapporto di lavoro e' stata correttamente ricondotta unicamente  alla
«disciplina  transitoria»  di  cui   al   comma   3,   dell'art.   2,
decreto-legge n. 51/2023. 
    La legge, infatti, puo' ben disporre la cessazione  del  rapporto
di lavoro al raggiungimento di un certo limite di eta',  di  tal  che
dal momento di entrata in vigore della legge non  possano  stipularsi
contratti con scadenza successiva al limite di eta' stabilito e,  ove
stipulati in violazione alla previsione  di  legge,  il  rapporto  di
lavoro cessi «in ogni caso» al compimento dell'eta' indicata. 
    Diversamente, nel caso in  esame,  il  terzo  comma  dell'art.  2
decreto-legge n. 51/2023, intervenendo sui contratti gia'  in  corso,
prescrive che «I sovrintendenti  delle  fondazioni  lirico-sinfoniche
che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  hanno
compiuto il settantesimo anno di eta' cessano  anticipatamente  dalla
carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente  dalla  data
di scadenza degli eventuali contratti in corso». 
    Tale  essendo  la  norma  in  base  alla  quale  e'  avvenuta  la
risoluzione automatica del  rapporto  di  lavoro  del  Sovrintendente
della Fondazione Teatro San Carlo,  il  Collegio  ritiene  sussistere
profili di illegittimita' costituzionale. 
  6) Sulla  compatibilita'  della  tutela  urgente  con  il  giudizio
incidentale di costituzionalita', deve osservarsi  che  e'  principio
costantemente affermato dalla  stessa  Corte  Costituzionale  che  la
questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata  anche
nell'ambito di un  procedimento  avente  natura  cautelare  ed  anche
laddove  il  giudice  conceda  la  relativa  misura,   purche'   tale
concessione non si risolva  nel  definitivo  esaurimento  del  potere
cautelare del quale in quella sede il Giudice fruisce (cfr. sul punto
Corte costituzionale, sentenze n. 325 del 2012, n. 176 del 2011 e  n.
161 del 2008). 
    In ordine alla potestas iudicandi del giudice della  cautela,  la
Corte costituzionale ha, altresi', chiarito come la stessa non  possa
ritenersi esaurita quando la concessione della misura  cautelare  sia
fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza
della questione di legittimita'  costituzionale,  dovendosi,  in  tal
caso, ritenere di carattere provvisorio e temporaneo  la  sospensione
dell'efficacia del provvedimento impugnato,  fino  alla  ripresa  del
processo cautelare dopo il giudizio incidentale (cfr. sentenze  Corte
costituzionale n. 83 del 2013, n. 236 del 2010, n. 351 e n.  161  del
2008; ordinanza n. 25 del 2006). 
  7) Rilevanza della questione  di  costituzionalita'  sottoposta  al
vaglio della Corte. 
    La rilevanza della questione si rintraccia, come si e' detto, nel
rilievo per cui l'eventuale illegittimita' costituzionale della norma
che ha determinato l'effetto estintivo  automatico  del  rapporto  di
lavoro del Lissner - e di cui la Fondazione si e' limitata a prendere
atto - comporterebbe l'inalterata continuazione  del  rapporto  anche
nelle more del giudizio di merito. 
    Viceversa, ove la norma fosse ritenuta legittima, in presenza del
chiaro tenore letterale della  previsione  transitoria  non  potrebbe
esservi spazio per alcuna interpretazione diversa da  quella  che  ha
condotto la Fondazione a comunicare al Sovrintendente la  risoluzione
del rapporto. 
    Il provvedimento impugnato  dal  Lissner  trova,  cioe',  la  sua
indefettibile base normativa nell'art. 2, comma 3,  decreto-legge  n.
51/2023:   la   declaratoria   di    illegittimita'    costituzionale
travolgerebbe    il    provvedimento    impugnato    e    condurrebbe
all'accoglimento del ricorso,  atteso  che,  come  dianzi  accennato,
sussiste anche il requisito del periculum in mora. 
  8) Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata. 
    Ritiene il Collegio che  l'art.  2,  comma  3,  decreto-legge  10
maggio 2023, n. 51, come convertito in legge 3  luglio  2023  n.  87,
violi i principi posti degli articoli 3, 97, 98 e 77, comma 2,  della
Costituzione. 
    La  norma  in  esame,  infatti,  non   risponde   a   canoni   di
ragionevolezza e di coerenza,  non  e'  funzionale  ad  obiettivi  di
interesse pubblico generale, incide  negativamente  sui  principi  di
buon andamento e continuita' dell'azione  amministrativa,  e'  lesiva
dell'affidamento   meritevole   di   tutela   dell'unico   lavoratore
destinatario  della  norma  ad  hoc  ed   e'   stata   adottata   con
decreto-legge in assenza dei prescritti requisiti  di  necessita'  ed
urgenza. 
    Riguardo  alla  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  si
osserva, in primo luogo, che la norma e' costruita ad personam  cioe'
per lo specifico ed esclusivo incarico ricoperto da Lissner, il quale
era l'unico Sovrintendente a trovarsi nella situazione prevista dalla
norma  e,  cioe',  l'aver  compiuto  il  70°  anno  di   eta'   prima
dell'entrata in vigore della disposizione ed avere un incarico ancora
in corso. 
    Si legge, infatti, alla  pg.  4  degli  atti  parlamentari  della
Camera dei Deputati (all. 3 della  memoria  difensiva),  a  proposito
della disciplina transitoria  introdotta  dal  comma  3  dell'art.  2
decreto-legge n. 51/2023 che «... sulla base dei dati  acquisiti  per
il  tramite  della  competente  Direzione  generale  spettacolo   del
Ministero    della    cultura,    delle    quattordici     Fondazioni
lirico-sinfoniche... soltanto per  una  di  esse  di  applichera'  il
regine  transitorio  di  cui  al  comma  in  esame,  in   quanto   il
sovrintendente in carico ha gia' compiuto 70 anni...». 
    La norma e' stata,  quindi,  introdotta  per  essere  volutamente
applicata un'unica volta, proprio all'odierno reclamato Lissner. 
    La disposizione, particolare  e  derogatoria,  reca  con  se'  il
pericolo di una disparita' di trattamento che non appare giustificata
da un'oggettiva esigenza di  differenziazione,  ne'  dagli  interessi
oggetto di tutela desumibili dalla norma stessa e dalla sua ratio. 
    Dai lavori preparatori non emerge, invero, la specifica finalita'
sottesa alla previsione in esame. 
    Detti lavori preparatori  si  limitano  all'osservazione  che  il
comma 3 detta una disciplina transitoria agganciandolo al comma  due:
quest'ultimo, prevedendo in ogni caso la cessazione dalla  carica  di
Sovrintendente al compimento del 70° anno di eta',  sarebbe  volto  a
«favorire il ricambio generazionale»,  a  «consentire  il  turn  over
all'interno degli enti lirico-sinfonici» e «a nuove  professionalita'
di emergere». 
    Tale finalita', sembra di capire, informerebbe anche il comma 3. 
    La  «disciplina  transitoria»  appare,  pero',  irragionevole   e
sproporzionata   non   essendo   ne'   necessaria   ne'   idonea   al
raggiungimento degli scopi indicati,  non  essendovi  congruita'  tra
mezzi (risoluzione ante tempus di un unico rapporto a termine) e fini
perseguiti (ricambio generazionale e, quindi,  ingresso  nel  mercato
del lavoro di un numero indeterminato di  candidati  per  altrettanti
posti vacanti). 
    Tale irragionevolezza non verrebbe meno neppure  ove  si  volesse
ricondurre la ratio della disposizione ad  esigenze  di  contenimento
della spesa pubblica considerato che  difetta  qualunque  valutazione
delle conseguenze e degli effetti onerosi derivanti dall'applicazione
della norma a carico del bilancio della Fondazione. 
    La norma oggetto di scrutinio appare irragionevole anche sotto il
profilo della violazione del  principio  di  cui  all'art.  97  della
Costituzione e 98 della Costituzione. 
    La cessazione automatica dell'incarico  con  effetto  retroattivo
incide  negativamente  sul  buon  andamento   e   sulla   continuita'
dell'azione  amministrativa.  In  proposito,  occorre  richiamare   i
principi enunciati  dalla  Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.
15/2017 e in precedenza, su fattispecie sovrapponibili alla presente,
nelle sentenze n. 81/2010 e 161/2008 concernenti l'art. 2, comma 161,
del decreto-legge n. 262 del 2006 convertito con modificazioni  dalla
legge n. 286 del 2006 e  la  sentenza  n.  103/2007  con  riferimento
all'art. 3, comma 7, legge n. 145 del 2002. 
    L'insegnamento del Giudice delle leggi, invero, appare chiaro nel
senso che qualunque meccanismo di cessazione automatica  ex  lege  di
incarichi di funzioni dirigenziali, vieppiu' ove ricondotto al mutare
del Governo in carica, si pone in conflitto con gli articoli 97 e  98
della Costituzione, perche', in sostanza, precarizzando la  posizione
del dirigente pubblico incrina i  principi  fondamentali  dell'azione
amministrativa, che la  vogliono  imparzialmente  al  servizio  della
nazione e delle leggi da applicare,  ed  autonoma  nell'ambito  degli
indirizzi politici, con solo riguardo all'interesse al  rispetto  dei
quali  (leggi  ed  indirizzi)  gli  incarichi  in  questione  possono
legittimamente essere revocati, mediante forme procedimentali atte  a
sottrarre tali iniziative a  mero  arbitrio,  ed  a  ricondurle  alla
necessita' del rispetto dei medesimi principi fondamentali. 
    Ad ulteriore conforto della paventata illegittimita' si riscontra
Corte costituzionale, sentenza n. 52/2017  nella  quale  si  afferma:
«Questa Corte ha piu' volte affermato l'incompatibilita'  con  l'art.
97 della Costituzione di disposizioni di legge, statali o  regionali,
che prevedono meccanismi di revocabilita' ad  nutum  o  di  decadenza
automatica dalla carica, dovuti a cause  estranee  alle  vicende  del
rapporto instaurato con il  titolare,  non  correlati  a  valutazioni
concernenti i risultati conseguiti  da  quest'ultimo  nel  quadro  di
adeguate garanzie procedimentali (sentenze n. 15 del 2017, n. 20  del
2016, n. 104 e  n.  103  del  2007),  quando  tali  meccanismi  siano
riferiti  non  al  personale   addetto   agli   uffici   di   diretta
collaborazione con l'organo di governo (sentenza  n.  304  del  2010)
oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva  la  personale
adesione agli  orientamenti  politici  dell'organo  nominante,  ma  a
titolari di incarichi  dirigenziali  che  comportino  l'esercizio  di
funzioni tecniche di attuazione dell'indirizzo politico (sentenze  n.
269 del 2016, n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008)». 
    Da ultimo, infine, la Corte si e'  pronunciata  con  sentenza  n.
26/2023 del 23  febbraio  2023  sulla  cessazione  dall'incarico  del
direttore amministrativo e di quello sanitario a seguito della nomina
del nuovo direttore generale sancendo l'illegittimita' costituzionale
di norme regionali che ne  disciplinavano  la  cessazione  automatica
dalla carica. In tale recentissima pronuncia la Corte, richiamate  le
sentenze  n.  228  del  2011  e  n.   224   del   2010,   alla   luce
dell'orientamento nel  frattempo  consolidatosi  in  tema  di  spoils
system (sono citate le sentenze n. 34 del 2010, n. 351 e n.  161  del
2008, n. 104 e n. 103 del 2007), ha affermato  che  sarebbero  lesive
dell'art. 97 della Costituzione disposizioni  recanti  meccanismi  di
decadenza automatica  relativi  ai  rapporti,  non  solo  tra  organi
politici  e  amministrativi,  ma  anche   tra   gli   stessi   organi
amministrativi, pur se concernenti figure dirigenziali  non  apicali,
ovvero titolari  di  uffici  per  la  cui  scelta  l'ordinamento  non
attribuisce  rilievo,  esclusivo  o  prevalente,  al  criterio  della
personale  adesione  del  nominato  all'orientamento   politico   del
soggetto conferente: anche in queste ipotesi, infatti,  l'automatismo
della decadenza contrasterebbe con il principio del  buon  andamento,
pregiudicando la continuita' dell'azione amministrativa e privando il
soggetto dichiarato decaduto delle garanzie del giusto  procedimento,
nell'ambito  del  quale  accertare  i  risultati   conseguiti   nello
svolgimento dell'incarico. 
    In sostanza, a parere del Tribunale, i principi  enunciati  dalla
Corte  in  tutte  le  sentenze  citate   condurrebbero   a   ritenere
costituzionalmente  illegittima   la   norma   oggetto   dell'odierno
scrutinio che prevede la cessazione automatica, in corso di rapporto,
del sovrintendente. 
    E' da escludersi, del resto, l'esistenza di un vincolo  personale
e di particolare fiducia tra  Fondazione  e  sovrintendente  ,  avuto
riguardo alla procedura di selezione del sovrintendente ad opera  del
Consiglio di Indirizzo e  della  successiva  procedura  di  nomina  e
conferimento dell'incarico (cfr. manifestazione  di  interesse  della
Fondazione per la  carica  di  Sovrintendente  del  27  giugno  2019;
verbale del Consiglio  di  Indirizzo  del  7  ottobre  2019;  decreto
ministeriale di nomina del 10 ottobre 2019; verbale del Consiglio  di
Indirizzo del 29 novembre 2019; stipula del contratto di  lavoro  del
29 novembre 2019). 
    In maniera  del  tutto  analoga  ai  meccanismi  censurati  nelle
ipotesi al vaglio della  Corte,  inoltre,  il  comma  3  della  norma
oggetto di scrutinio, e' in contrasto con l'esigenza  di  continuita'
dell'azione amministrativa. 
    Infatti,  in  forza  della  specifica  modalita'   con   cui   e'
strutturato il principio simul stabunt,  simul  cadent  dall'art.  2,
comma 3 cit., l'ente risulta esposto al rischio di subire un  periodo
di discontinuita' gestionale nel tempo occorrente per la  nomina  del
successore. La norma censurata, inoltre, con l'effetto automatico che
determina, «non ancora l'interruzione  del  rapporto  di  ufficio  in
corso a ragioni «interne» a  tale  rapporto»  (sentenza  della  Corte
costituzionale n. 224 del 2010), legate alle modalita' di svolgimento
delle funzioni del sovrintendente. 
    Essa, altresi', pretermette del tutto  una  fase  valutativa  dei
comportamenti tenuti dall'interessato, in cui gli sia  consentita  la
possibilita' di fare  valere  le  proprie  ragioni,  sulla  base  dei
risultati delle prestazioni rese e  delle  competenze  esercitate  in
concreto nella gestione delle funzioni a lui affidati. 
    L'interruzione automatica  del  rapporto  stabilita  dalla  norma
censurata  esclude,  quindi,   ogni   possibilita'   di   valutazione
qualitativa dell'operato del sovrintendente. 
    Nondimeno, se e' vero  che  il  legislatore  puo',  in  linea  di
principio, prescrivere  la  decadenza  ex  lege  di  organi  preposti
all'amministrazione e alla gestione di enti  pubblici  o  controllati
cio', tuttavia, e'  consentito  solo  allorquando  il  medesimo,  con
riforma di ampia portata, modifichi l'assetto organizzativo dell'ente
e le modalita' di preposizione dei sui organi  e  risulti  necessario
dare immediata attuazione alla nuova disciplina (argomenta  ex  Corte
costituzionale, sentenza n. 233 del 16 giugno 2006, punto 11.3).  Nel
caso che ci occupa, invece, la legge si e' limitata  a  prevedere  un
limite  di  eta',  senza  modificare  l'assetto  istituzionale  delle
Fondazioni  lirico-sinfoniche.  Emerge,  dunque,  anche  sotto   tale
profilo,  l'irragionevolezza  della  disposizione  censurata  ed   il
contrasto con i criteri cardine cui deve conformarsi la PA. 
    A parere  del  Tribunale  remittente,  la  norma  scrutinata  va,
altresi', censurata anche sotto l'aspetto del difetto  dei  requisiti
di cui all'art. 77, comma 2, della Costituzione non ravvisandosi  una
situazione  di  fatto  comportante  la  necessita'  e  l'urgenza   di
provvedere  tramite   uno   strumento   eccezionale,   qual   e'   il
decreto-legge. 
    In via generale, va osservato che  la  mancanza  dei  presupposti
della necessita' ed urgenza ove sia «evidente» si configura  come  un
vizio di illegittimita' costituzionale del decreto-legge che  risulti
adottato  al  di  fuori  dell'ambito  applicativo  costituzionalmente
previsto. 
    Tale  difetto  di  presupposti,   «una   volta   intervenuta   la
conversione, si traduce in un  vizio  in  procedendo  della  relativa
legge» di tal che deve escludersi l'eventuale  efficacia  sanante  di
quest'ultima,  dal  momento  che  «affermare  che   tale   legge   di
conversione sana in ogni caso i  vizi  del  decreto,  significherebbe
attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare
il riparto costituzionale  delle  competenze  del  Parlamento  e  del
Governo  quanto  alla  produzione  delle  fonti   primarie».   (Corte
costituzionale n. 128/2008). 
    Cio' premesso, occorre  verificare,  alla  stregua  degli  indici
intrinseci ed estrinseci della norma censurata, se risulti evidente o
meno la carenza del requisito  della  straordinarieta'  del  caso  di
necessita' e d'urgenza di provvedere. 
    L'epigrafe del decreto reca l'intestazione «Disposizioni  urgenti
in  materia  di  amministrazione  di  enti   pubblici,   di   termini
legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale.» ed il preambolo
e'  cosi'  testualmente   formulato:   «Ritenuta   la   straordinaria
necessita'  e  urgenza  di  stabilire  misure   volte   a   garantire
l'efficienza dell'organizzazione degli enti  previdenziali  pubblici,
nonche' delle fondazioni lirico-sinfoniche. 
    In primo luogo, va osservato che non e' ravvisabile  un  concreto
collegamento tra tali premesse e la previsione  di  cui  all'art.  2,
decreto-legge n. 51/2023; pur prescindendo dalla eterogeneita'  delle
norme inserite nel decreto-legge, la decretazione d'urgenza in esame,
lungi  dal  dettare  una  disciplina  organica  di   riordino   delle
Fondazioni Liriche, si e' limitata ad introdurre un  limite  di  eta'
per l'accesso agli incarichi ed una specifica ipotesi di  risoluzione
automatica del rapporto di lavoro del solo Sovrintendente. 
    Tenuto  conto  della  portata  estremamente  contenuta  di   tali
disposizioni che non solo non introducono una riorganizzazione  delle
Fondazioni Liriche, ma coinvolgono anche un numero molto limitato  di
soggetti (i sovrintendenti in Italia sono solo 14),  per  cui  appare
difficile configurare la necessita' e l'urgenza. 
    Ancor meno rispetto ad una disposizione  derogatoria  applicabile
ad un  unico  soggetto  dove  l'urgenza  di  assicurare  l'efficienza
dell'organizzazione  della  Fondazione  Lirica   avrebbe   richiesto,
semmai,  un  graduale  avvicendamento  con  il  nuovo  Sovrintendente
piuttosto che la improvvisa cessazione del Sovrintendente  in  carica
con contratto a tempo determinato. 
    L'importanza e la complessita'  dei  compiti  del  Sovrintendente
esige, nell'interesse della Fondazione la  continuita'  dell'incarico
poiche'  l'improvvisa  cessazione  del   rapporto   di   lavoro   del
Sovrintendente ben puo' costituire un danno per la stessa Fondazione. 
    Ne' il giudizio di sussistenza della necessita' ed  urgenza  puo'
essere sostenuta dalla apodittica enunciazione della  ricorrenza  dei
richiamati  presupposti,   ne'   puo'   esaurirsi   nella   eventuale
constatazione   della   ragionevolezza   della   disciplina    (Corte
costituzionale n. 171/07). 
  9)  Provvedimenti  interinali:  dalla  prospettata  violazione   di
precetti  costituzionali  deriva,  come  indicato  al  punto  6)  del
presente provvedimento, la sospensione dell'atto di revoca  impugnato
- e del correlato giudizio cautelare - per il tempo  occorrente  alla
definizione del giudizio incidentale dinanzi la Corte costituzionale. 
    Sempre in via provvisoria ed interinale,  dunque,  per  il  tempo
necessario alla  definizione  del  giudizio  di  costituzionalita'  e
comunque non oltre  la  naturale  scadenza  del  termine  apposto  al
contratto del 29 novembre 2020, deve essere assicurata la ripresa  in
servizio del sovrintendente  Lissner  con  diritto,  in  ossequio  al
generale  principio  di  corrispettivita'  delle  prestazioni,   alla
retribuzione  convenuta.  Ogni  altra   richiesta   risarcitoria   e'
demandata alla decisione del giudizio di  merito  e,  in  ogni  caso,
causalmente collegata alla affermazione  della  legittimita'  o  meno
della revoca disposta dalla Fondazione Teatro di San Carlo. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge n. 1/1948,  23
legge n. 87/1953, il Tribunale di Napoli in  composizione  collegiale
cosi' provvede: 
      dichiarata  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  3,
decreto-legge n. 10 maggio 2023 n. 51, come  convertito  in  legge  3
luglio 2023 n.  87,  laddove  prevede  che  «I  sovrintendenti  delle
fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di eta' cessano
anticipatamente  dalla  carica  a  decorrere  dal  1°  giugno   2023,
indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in
corso»,  per  contrasto  con  gli  articoli  3,97  98  e   77   della
Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio cautelare in corso; 
      dispone,  in  via  provvisoria  e  fino  alla  definizione  del
giudizio di costituzionalita', la sospensione dell'atto di revoca del
26 maggio 2023. 
    Ordina che la Cancelleria provveda alla trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale e alla notifica alle parti in  causa,  alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  ai  Presidenti  delle  due
Camere di Parlamento. 
      Napoli, 9 ottobre 2023 
 
                        Il Presidente: Gallo 
 
 
                                        Il giudice relatore: Montuori