N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 febbraio 2024

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27 febbraio 2024 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -  Norme  della
  Regione autonoma Sardegna  -  Modifiche  all'art.  56  della  legge
  regionale n. 9 del  2023  -  Previsione  che  autorizza  la  Giunta
  regionale a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni  di
  assistenza  ospedaliera  e  ambulatoriale   da   soggetti   privati
  accreditati  non  oltre  il  40  per  cento  rispetto  alla   spesa
  consuntivata nel 2011 - Previsione che non rientrano nei limiti gli
  incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di
  alta specialita' rispetto alla spesa consuntivata nel  2015  e  gli
  incrementi  per  l'acquisto  di   prestazioni   di   emodialisi   e
  radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. 
- Legge della Regione autonoma  Sardegna  29  dicembre  2023,  n.  21
  (Modifiche  alla  legge  regionale  n.  17  del  2023,  alla  legge
  regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023), art.
  5. 
(GU n.11 del 13-3-2024 )
     Ricorso ex art. 127  della  Costituzione  per il  Presidente del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro  la  Regione  autonoma della  Sardegna,  in  persona   del
Presidente         pro-tempore per         la         declaratoria di
illegittimita' costituzionale  dell'art.  5   della   Legge   Regione
Sardegna  n.  21  del  29/12/2023  recante:  "Modifiche  alla   legge
regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023  e  alla
legge regionale n. 1 del 2023", come da delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 26 febbraio 2024. 
    Sul BURAS della Regione Autonoma della  Sardegna  n.  72  del  30
dicembre 2023, e' stata pubblicata la  Legge  Regionale  29  dicembre
2023, n. 21, recante "Modifiche alla legge regionale n. 17 del  2023,
alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale  n.  1  del
2023". 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che la disposizione contenuta
nell'art. 5, comma 1, sia illegittima per contrasto con  l'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art.  15  comma  14
D.L. 95/2012, come modificato dalla legge di conversione n.135 del  7
agosto 2012, ed, altresi', modificato  dall'articolo  1,  comma  233,
della Legge n.213 del 30 dicembre 2023 (norme  interposte),  ed  agli
articoli 3 e 4 dello Statuto regionale; pertanto,  propone  questione
di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma  1  Cost.
per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma  1  della  Legge
Regione Sardegna n. 21 del 29/12/2023 per contrasto con  l'art.  117,
terzo comma, nonche' con gli articoli 3, 81  e  97,  comma  1,  della
Costituzione,  in  relazione  all'art.15  comma   14   D.L.   95/2012
(convertito con modifica nella Legge n.135 del 7 agosto  2012),  come
modificato dall'articolo 1, comma 233, della  Legge  n.  213  del  30
dicembre 2023 (norma interposta),  ed  agli  articoli  3  e  4  dello
Statuto regionale. 
    L'art.  5,  comma  1,  della  L.R.  Sardegna  n.21/2023,  recante
"Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n.  9  del  2023  in
materia di tetti  di  spesa  per  prestazioni  sanitarie  erogate  da
privati accreditati", dispone che 
    "1. L'articolo 56 della legge regionale 23  ottobre  2023,  n.  9
(Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario
su varie materie), come modificato dall'articolo 5, comma 32, lettera
f) della legge regionale n. 17 del 2023, e' cosi' sostituito: 
        «Art. 56 (Disposizioni in  materia  di  tetti  di  spesa  per
prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati) 
    1. Al fine di garantire i  livelli  essenziali  di  assistenza  e
ridurre i tempi di  attesa,  fermo  restando  l'equilibrio  economico
finanziario generale del  Servizio  sanitario  regionale,  la  Giunta
regionale e' autorizzata a incrementare la spesa  per  l'acquisto  di
prestazioni di assistenza ospedaliera  e  ambulatoriale  da  soggetti
privati accreditati non oltre il 40 per  cento  rispetto  alla  spesa
consuntivata nel 2011. Non rientrano nei  limiti  gli  incrementi  di
spesa  per  le  prestazioni  di  assistenza   ospedaliera   di   alta
specialita' rispetto spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per
l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto  alla
spesa consuntivata nel 2011»". 
    L'art. 5 in parola interviene nuovamente sul testo  dell'articolo
56 della legge regionale n. 9 del 23 ottobre 2023. 
    Pende  presso  codesta  Corte  Costituzionale  ricorso   proposto
dall'esponente Presidente del Consiglio avverso l'articolo  56  della
Legge Regione Sardegna n. 9/2023, vertente sulle  medesime  questioni
oggetto del presente giudizio, iscritto al RG n. 35/2023, con udienza
pubblica fissata all'8 maggio 2024 (1) 
Quadro normativo. 
    La disposizione regionale di  riferimento,  ossia  l'articolo  56
della  legge  regionale  n.9  del  23  ottobre  2023  n.  9,  recante
"Disposizioni in materia di tetti di spesa per prestazioni  sanitarie
erogate da  privati  accreditati"  e'  stata  oggetto  di  successivi
interventi normativi. 
    L'articolo  56  della  legge  regionale  n.  9/2023,  nella   sua
formulazione originale, prevedeva che 
    "1. Al fine di garantire i livelli  essenziali  di  assistenza  e
ridurre i tempi di  attesa,  fermo  restando  l'equilibrio  economico
finanziario generale del  Servizio  sanitario  regionale,  la  Giunta
regionale e' autorizzata a incrementare la spesa  per  l'acquisto  di
prestazioni di assistenza ospedaliera  e  ambulatoriale  da  soggetti
privati accreditati non oltre il 40 per  cento  rispetto  alla  spesa
consuntivata nel 2011. Non rientrano nei  limiti  gli  incrementi  di
spesa  per  le  prestazioni  di  assistenza   ospedaliera   di   alta
specialita' rispetto spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per
l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto  alla
spesa consuntivata nel 2011". 
    L'articolo 5, comma 32, lettera f), della  legge  regionale  n.17
del 19 dicembre 2023, modificava il citato  articolo  56,  disponendo
che 
    "f) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 56 (Disposizioni in  materia  di  tetti  di  spesa  per
prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati) 
    1. Al fine di garantire i  livelli  essenziali  di  assistenza  e
ridurre i tempi di attesa,  la  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a
incrementare la spesa per l'acquisto  di  prestazioni  di  assistenza
ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre
il 20 per cento rispetto alla  spesa  consuntivata  nel  2022,  fermo
restando l'equilibrio economico  finanziario  generale  del  Servizio
sanitario regionale. Non rientrano nei limiti di spesa le prestazioni
di assistenza ospedaliera di alta specialita' e  gli  incrementi  per
l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia»". 
    Infine, l'articolo 5, comma 1, della Legge Regionale n.21 del  29
dicembre  2023,  oggetto  del  presente  giudizio,  ha  ulteriormente
modificato l'articolo 56 disponendo che 
    "Al fine di  garantire  i  livelli  essenziali  di  assistenza  e
ridurre i tempi di  attesa,  fermo  restando  l'equilibrio  economico
finanziario generale del  Servizio  sanitario  regionale,  la  Giunta
regionale e' autorizzata a incrementare la spesa  per  l'acquisto  di
prestazioni di assistenza ospedaliera  e  ambulatoriale  da  soggetti
privati accreditati non oltre il 40 per  cento  rispetto  alla  spesa
consuntivata nel 2011. Non rientrano nei  limiti  gli  incrementi  di
spesa  per  le  prestazioni  di  assistenza   ospedaliera   di   alta
specialita' rispetto spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per
l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto  alla
spesa consuntivata nel 2011.". 
    La disposizione dell'impugnato articolo 5 della  legge  regionale
n. 21 del 2023  si  pone  in  contrasto  con  quanto  previsto  dalla
normativa nazionale, a sua volta oggetto di  interventi  modificativi
successivi. 
    L'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n.95  del  2012,  come
modificato dalla Legge  di  conversione  n.135  del  7  agosto  2012,
dispone che 
    "14. Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012,  ai
sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, per l'acquisto di  prestazioni  sanitarie  da  soggetti
privati accreditati per l'assistenza  specialistica  ambulatoriale  e
per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e
dei corrispondenti volumi  d'acquisto  in  misura  determinata  dalla
regione  o  dalla  provincia  autonoma,  tale  da  ridurre  la  spesa
complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno  2011,
dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013
e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. A  decorrere  dall'anno
2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del  settore
ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto  dal
regolamento di cui al decreto del  Ministro  della  salute  2  aprile
2015, n. 70, al fine di valorizzare il  ruolo  dell'alta  specialita'
all'interno del  territorio  nazionale,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano  possono  programmare  l'acquisto  di
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita', nonche' di
prestazioni erogate da parte degli istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico (IRCCS) a  favore  di  cittadini  residenti  in
regioni diverse da quelle di appartenenza  ricomprese  negli  accordi
per  la  compensazione  della   mobilita'   interregionale   di   cui
all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio  2014  (atto
rep. 82/CSR), e negli  accordi  bilaterali  fra  le  regioni  per  il
governo della mobilita' sanitaria interregionale, di cui all'articolo
19 del Patto per la salute sancito con intesa del  3  dicembre  2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  3  del  5  gennaio  2010,  in
deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in
ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga
di cui al periodo precedente, le regioni e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte,
in particolare, a  ridurre  le  prestazioni  inappropriate  di  bassa
complessita' erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso,  in
ricovero ordinario e in  riabilitazione  e  lungodegenza,  acquistate
dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare  il
rispetto degli obiettivi  di  riduzione  di  cui  al  primo  periodo,
nonche' gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma  7,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125;   possono   contribuire   al
raggiungimento  del  predetto  obiettivo  finanziario  anche   misure
alternative  a  valere  su  altre  aree  della  spesa  sanitaria.  Le
prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  di  alta  specialita'  e  i
relativi criteri  di  appropriatezza  sono  definiti  con  successivo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.
In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialita' i ricoveri individuati come "ad  alta
complessita'" nell'ambito del vigente Accordo interregionale  per  la
compensazione  della  mobilita'  sanitaria,  sancito   in   sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano.  Le  regioni  trasmettono
trimestralmente ai Ministeri della salute  e  dell'economia  e  delle
finanze i provvedimenti di propria competenza di compensazione  della
maggiore spesa sanitaria  regionale  per  i  pazienti  extraregionali
presi in carico dagli IRCCS. Ne  danno  altresi'  comunicazione  alle
regioni  di  residenza  dei  medesimi  pazienti  e  al  coordinamento
regionale per la salute e  per  gli  affari  finanziari  al  fine  di
permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni  in  materia  di
compensazione della mobilita' sanitaria nell'ambito del riparto delle
disponibilita'  finanziarie  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Le
regioni pubblicano per ciascun IRCCS su base  trimestrale  il  valore
delle  prestazioni  rese  ai  pazienti  extraregionali  di   ciascuna
regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture private  accreditate
siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto  di
situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione  della
spesa possono tenere conto degli  atti  di  programmazione  regionale
riferiti alle predette  strutture  rimaste  inoperative,  purche'  la
regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre
aree della spesa sanitaria, il  rispetto  dell'obiettivo  finanziario
previsto dal presente comma. La misura di contenimento della spesa di
cui  al  presente  comma   e'   aggiuntiva   rispetto   alle   misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e province autonome
di Trento e Bolzano e trova applicazione anche  in  caso  di  mancata
sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in
tale ultimo caso, agli  atti  di  programmazione  regionale  o  delle
province autonome di Trento  e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
livello   di   spesa   determinatosi   per   il   2012   a    seguito
dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al  presente
comma costituisce il livello su cui si applicano  le  misure  che  le
regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), terzo periodo  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
    In sostanza, il citato articolo 15, comma 14,  individua  precisi
obiettivi di spesa per la finanza pubblica, prevedendo la  riduzione,
per tutte le regioni e province autonome, dell'acquisto di volumi  di
prestazioni  sanitarie  da  privati  accreditati   per   l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. 
    L'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha
modificato il citato articolo 15, comma 14,  del  decreto-legge  n.95
del 2012, disponendo che 
    "233.  Al  fine  di  concorrere  all'ordinata  erogazione   delle
prestazioni  assistenziali  ricomprese  nei  livelli  essenziali   di
assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo  15,  comma  14,
primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   e'
rideterminato nel valore  della  spesa  consuntivata  nell'anno  2011
incrementata di 1 punto percentuale  per  l'anno  2024,  di  3  punti
percentuali per l'anno 2025 e di  4  punti  percentuali  a  decorrere
dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio  economico
e finanziario del servizio sanitario regionale". 
    L'art. 56 della legge regionale  n.  9/2023  e'  intervenuto  sul
testo dell'art. 5, comma 12, della legge regionale  n.  1  del  2023,
prevedendo che le risorse non utilizzate, di cui al  tetto  di  spesa
assegnato per il 2020 per l'assistenza ospedaliera,  potevano  essere
redistribuite tra  gli  erogatori  privati  accreditati  che  avevano
prodotto  un'attivita'  ospedaliera  eccedente  il  budget  assegnato
nell'anno 2021 e per incrementare il tetto di  spesa  dell'assistenza
ospedaliera nell'anno 2023,  "anche  oltre  i  limiti  imposti  dalle
disposizioni  di  legge  nazionali   che   prevedono   la   riduzione
dell'acquisto  di  volumi  di  prestazioni   sanitarie   da   privati
accreditati  per  l'assistenza  specialistica  ambulatoriale  e   per
l'assistenza ospedaliera finalizzate  alla  contrazione  della  spesa
pubblica, in quanto  la  Regione  provvede  con  proprie  risorse  al
finanziamento della spesa sanitaria". 
    L'art. 56  della  legge  regionale  n.9/2023,  come  dedotto  nel
ricorso presentato dall'esponente, iscritto al NR 35/2023, si pone in
palese contrasto - per il tramite della  norma  interposta  contenuta
nell'art. 15, co.  14,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  135  -  con
l'art. 117, co. 3, della Costituzione nella parte in cui riserva allo
Stato la determinazione  dei  principi  fondamentali  in  materia  di
"coordinamento della finanza pubblica", anche in  relazione  al  gia'
menzionato principio dell'equilibrio di bilancio e di  sostenibilita'
del debito pubblico, sancito dagli artt. 81  e  97,  comma  1,  della
Carta fondamentale. 
    Difatti, la norma interposta  appena  citata  stabilisce  che  "A
decorrere  dall'anno  2013  il   tetto   della   spesa   farmaceutica
ospedaliera di cui all'articolo 5,  comma  5,  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e' rideterminato  nella  misura  del  3,5  per
cento e si applicano le disposizioni  dei  commi  da  5  a  10",  che
disciplinano le modalita' di calcolo del  "tetto"  e  introducono  le
misure per il monitoraggio ed il contenimento della suddetta voce  di
spesa. 
    Nella sentenza n. 203 del 2016,  codesta  Ecc.ma  Corte  -  nello
scrutinio   di   legittimita'   costituzionale    della    menzionata
disposizione statale - ha chiarito che le risorse destinate a coprire
la spesa sanitaria costituiscono un limite invalicabile non solo  per
l'amministrazione,  ma  anche  per  gli  operatori  privati,  il  cui
superamento  giustifica  l'adozione  delle   necessarie   misure   di
riequilibrio finanziario (cfr., in tale  senso,  anche  Consiglio  di
Stato, Ad. plen., n. 3 e n. 4 del 2012). 
    In altri termini, le norme statali che  individuano  le  suddette
misure   di   riequilibrio   costituiscono    altrettanti    principi
fondamentali in materia di "coordinamento  della  finanza  pubblica",
atteso che esse perseguono espressamente la "finalita' di far  fronte
all'elevato  e  crescente  deficit  della  sanita'  e  alle  esigenze
ineludibili di bilancio e di contenimento della spesa pubblica". 
    Tale  finalita',  in  quanto  imposta  dai  vincoli  di  bilancio
derivanti dagli obblighi internazionali assunti dall'Italia  in  sede
europea, si impone peraltro anche all'odierna Resistente, dato che  -
in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" ed  in  materia  di
"igiene e sanita'" - l'art. 4 dello  Statuto  speciale  di  autonomia
condiziona espressamente  l'esercizio  delle  competenze  legislative
regionali al rispetto dei vincoli derivanti dalla  Costituzione,  dai
principi   dell'ordinamento   giuridico   statale,   dagli   obblighi
internazionali, dagli interessi nazionali, dalle  norme  fondamentali
delle  riforme  economico-sociali  della  Repubblica,   nonche'   dai
principi stabiliti nelle leggi dello Stato. 
    Al contempo, la norma regionale prevede  che  non  rientrino  nei
suddetti  limiti  percentuali  gli  incrementi  di   spesa   per   le
prestazioni di assistenza ospedaliera di  alta  specialita'  rispetto
alla spesa consuntivata nel 2015 e agli incrementi per l'acquisto  di
prestazioni  di  emodialisi  e  radioterapia  rispetto   alla   spesa
consuntivata nel 2011. 
    Pertanto, come gia' rilevato in merito all'art.  56  della  legge
regionale  n.  9  del  2023,  anche  la  disposizione  impugnata  con
l'odierno ricorso presenta profili di  illegittimita'  costituzionale
per violazione del sopra richiamato  art.  15,  comma  14,  del  D.L.
95/2012, che ha individuato, in un'ottica di spending review, precisi
obiettivi di spesa per la finanza pubblica per  tutte  le  regioni  e
province autonome. Si rappresenta, al riguardo, che la norma  statale
non prevede deroghe per le  regioni  a  statuto  speciale  sia  pure,
eventualmente, compensate da misure  alternative  su  altre  aree  di
spesa sanitaria e non prevede la possibilita' di deroghe anche se  la
regione provvede con proprie risorse  al  finanziamento  della  spesa
sanitaria. 
    Il citato D.L. 95/2012 introduce disposizioni  che  attengono  ad
una revisione della  spesa  pubblica,  alle  quali,  per  gli  ambiti
inerenti alla sanita', e' corrisposto  un  coerente  adeguamento  dei
livelli del  fabbisogno  sanitario  nazionale  standard.  Il  mancato
rispetto dei limiti posti dalla citata  normativa  statale  potrebbe,
dunque, comportare rischi  per  la  sostenibilita'  della  spesa  del
Servizio sanitario regionale. 
    In tema, la Corte costituzionale, con sentenza n. 203  del  2016,
nel vagliare la costituzionalita', del predetto  articolo  15,  comma
14, con riguardo agli articoli 3, 97 e 117,  comma  primo,  Cost,  ha
sancito che le risorse  disponibili  per  la  copertura  della  spesa
sanitaria  costituiscono  un  limite  invalicabile   non   solo   per
l'amministrazione  ma  anche  per  gli  operatori  privati,  il   cui
superamento  giustifica  l'adozione  delle   necessarie   misure   di
riequilibrio finanziario (2) 
    Nel  riconoscere  la  legittimita'  costituzionale  del  predetto
articolo, la Corte ha evidenziato come attraverso la norma statale de
qua, il legislatore ha compiuto un «necessario bilanciamento» tra  il
perseguimento dell'interesse pubblico sotteso al mutamento  normativo
e la tutela da riconoscere al legittimo  affidamento  di  coloro  che
hanno conseguito una situazione sostanziale  consolidata  sulla  base
della normativa previgente (sentenza n. 236 del 2009) (3) 
    La norma statale richiamata, percio', proporziona, in maniera non
irragionevole, il peso imposto agli operatori privati al fine che  il
legislatore intende con esso realizzare. 
    La misura di riduzione che i privati sono chiamati  a  sopportare
non puo' essere ritenuta un onere individuale eccessivo,  sia  per  i
tempi con i quali e' stata imposta, sia perche', come visto,  non  va
intesa come riferita alle prestazioni  gia'  legittimamente  erogate,
prima della sua entrata  in  vigore,  oltre  la  previsione  di spesa
massima rideterminata ai sensi  della  norma  in  contestazione,  sia
ancora perche' essa comporta riduzioni quantitative alquanto  modeste
e calibrate in considerazione  delle  aspettative  di  credito  degli
operatori sanitari, in una percentuale minore  per  il  periodo  piu'
ravvicinato e un progressivo  (pur  sempre  ridotto)  aumento  per  i
periodi successivi. 
    Per verificare, infine,  quale  influenza  esplica  nel  presente
giudizio lo ius superveniens, si  ricorda  che,  come  rappresentato,
l'articolo 56 della legge  regionale  n.9/2023  e'  stato  modificato
dall'art. 5, comma 32, lettera f), della legge regionale n.  17/2023,
e successivamente modificato  dall'articolo  5  della  Legge  Regione
Sardegna n. 21 del 29/12/2023, oggetto del presente ricorso. 
    L'articolo art. 5, comma 32, lettera f), seppure  non  impugnato,
e' stato, quindi, sostituito dalla disposizione oggetto del  presente
ricorso e non e' piu'  in  vigore.  Nondimeno,  in  alternativa  alla
declaratoria  secondo  cui  tale  disposizione  non  sia  gia'  stata
implicitamente abrogata dalla normativa  sopravvenuta  oggetto  della
presente  impugnativa,  tale  disposizione  subisce,  comunque,   gli
effetti derivati della sentenza di codesta Ecc.ma Corte in ordine  al
denunciato previgente art. 56 della Legge Regione Sardegna n. 9/2023,
oggetto,  come  anzidetto,  del  ricorso,  vertente  sulle   medesime
questioni oggetto del presente giudizio, iscritto al RG  n.  35/2023,
con udienza pubblica fissata all' 8 maggio 2024 . 
    D'altro canto, si osserva che il ricorso  avverso  l'articolo  56
della legge regionale n. 9/2023, nel caso fosse dichiarato da codesta
Ecc.ma  Corte  come   improcedibile   alla   luce   della   normativa
sopravvenuta, rende ancor piu' rilevante  l'interesse  dell'esponente
all'annullamento dell'art. 5 della Legge Regione Sardegna n.  21  del
29/12/2023, chiesto col presente ricorso. 
    Alla luce di quanto rappresentato,  l'articolo  5  Legge  Regione
Sardegna n. 21 del 29/12/2023 e' illegittimo  per  contrasto  con  il
principio di coordinamento della finanza  pubblica  di  cui  all'art.
117, terzo comma, nonche' con gli articoli 3, 81 e 97, comma 1, della
Costituzione,  in  relazione  all'art.15  comma   14   D.L.   95/2012
(convertito con modifica nella Legge n.135 del 7 agosto  2012),  come
modificato dall'articolo 1, comma  233,  della  Legge  n.213  del  30
dicembre 2023 (norma interposta),  ed  agli  articoli  3  e  4  dello
Statuto regionale. 

(1) Con il predetto  ricorso  pendente,  iscritto  al  NR  n.35/2023,
    l'articolo 56 e'  stato  impugnato  unitamente  a  diverse  altre
    disposizioni  della  Legge  Regionale  Sardegna  n.  9/2023;  con
    successivo atto,  e'  stata  presentata  rinuncia  "limitatamente
    all'articolo 35, comma 2,  della  legge  Regione  Autonoma  della
    Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023; fermo il resto". Resta  ferma,
    dunque, l'impugnativa dell'articolo 56 citato. 

(2) C.Cost. n.203/2016, par. 6.2. "Nello scrutinare  la  legittimita'
    costituzionale di disposizioni finalizzate al contenimento  della
    spesa pubblica nel settore sanitario, questa Corte ha avuto  piu'
    volte modo di ribadire la necessita' che la spesa  sanitaria  sia
    resa  compatibile  con  "la  limitatezza   delle   disponibilita'
    finanziarie che annualmente e' possibile destinare, nel quadro di
    una  programmazione  generale  degli  interventi   di   carattere
    assistenziale e sociale, al settore sanitario" (sentenze  n.  203
    del 2008 e n. 111 del 2005). In  particolare,  ha  osservato  che
    "non e' pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo
    soltanto ai bisogni quale ne sia  la  gravita'  e  l'urgenza;  e'
    viceversa la spesa a  dover  essere  commisurata  alle  effettive
    disponibilita' finanziarie, le quali condizionano la quantita' ed
    il livello delle prestazioni sanitarie,  da  determinarsi  previa
    valutazione delle  priorita'  e  delle  compatibilita'  e  tenuto
    ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela
    del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure
    ora in esame" (sentenza n. 356 del 1992)". 

(3) Ivi, par 6.4 "Da ultimo, questa  Corte  ha  sottolineato  che  il
    legislatore deve compiere un "necessario  bilanciamento"  tra  il
    perseguimento  dell'interesse  pubblico  sotteso   al   mutamento
    normativo e la tutela da riconoscere al legittimo affidamento  di
    coloro  che   hanno   conseguito   una   situazione   sostanziale
    consolidata sulla base della normativa  previgente  (sentenza  n.
    236 del 2009). L'intervento normativo  in  esame  proporziona  in
    maniera non irragionevole il peso imposto agli operatori  privati
    al fine che il legislatore intende con esso realizzare». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo   e    conseguentemente
annullare l'articolo  5  della  Legge  Regione  Sardegna  n.  21  del
29/12/2023. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
    1. estratto della delibera del  Consiglio  dei  Ministri  del  26
febbraio 2024. 
          Roma, 27 febbraio 2024 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Urbani Neri