N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 febbraio 2024
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 febbraio 2024 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione autonoma Sardegna - Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 9 del 2023 - Previsione che autorizza la Giunta regionale a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011 - Previsione che non rientrano nei limiti gli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' rispetto alla spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. - Legge della Regione autonoma Sardegna 29 dicembre 2023, n. 21 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023), art. 5.(GU n.11 del 13-3-2024 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della Legge Regione Sardegna n. 21 del 29/12/2023 recante: "Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023", come da delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024. Sul BURAS della Regione Autonoma della Sardegna n. 72 del 30 dicembre 2023, e' stata pubblicata la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 21, recante "Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023". Il Presidente del Consiglio ritiene che la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 1, sia illegittima per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 15 comma 14 D.L. 95/2012, come modificato dalla legge di conversione n.135 del 7 agosto 2012, ed, altresi', modificato dall'articolo 1, comma 233, della Legge n.213 del 30 dicembre 2023 (norme interposte), ed agli articoli 3 e 4 dello Statuto regionale; pertanto, propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per il seguente Motivo Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1 della Legge Regione Sardegna n. 21 del 29/12/2023 per contrasto con l'art. 117, terzo comma, nonche' con gli articoli 3, 81 e 97, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art.15 comma 14 D.L. 95/2012 (convertito con modifica nella Legge n.135 del 7 agosto 2012), come modificato dall'articolo 1, comma 233, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (norma interposta), ed agli articoli 3 e 4 dello Statuto regionale. L'art. 5, comma 1, della L.R. Sardegna n.21/2023, recante "Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 9 del 2023 in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati", dispone che "1. L'articolo 56 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), come modificato dall'articolo 5, comma 32, lettera f) della legge regionale n. 17 del 2023, e' cosi' sostituito: «Art. 56 (Disposizioni in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati) 1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, fermo restando l'equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale e' autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. Non rientrano nei limiti gli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' rispetto spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011»". L'art. 5 in parola interviene nuovamente sul testo dell'articolo 56 della legge regionale n. 9 del 23 ottobre 2023. Pende presso codesta Corte Costituzionale ricorso proposto dall'esponente Presidente del Consiglio avverso l'articolo 56 della Legge Regione Sardegna n. 9/2023, vertente sulle medesime questioni oggetto del presente giudizio, iscritto al RG n. 35/2023, con udienza pubblica fissata all'8 maggio 2024 (1) Quadro normativo. La disposizione regionale di riferimento, ossia l'articolo 56 della legge regionale n.9 del 23 ottobre 2023 n. 9, recante "Disposizioni in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati" e' stata oggetto di successivi interventi normativi. L'articolo 56 della legge regionale n. 9/2023, nella sua formulazione originale, prevedeva che "1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, fermo restando l'equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale e' autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. Non rientrano nei limiti gli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' rispetto spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011". L'articolo 5, comma 32, lettera f), della legge regionale n.17 del 19 dicembre 2023, modificava il citato articolo 56, disponendo che "f) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente: «Art. 56 (Disposizioni in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati) 1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, la Giunta regionale e' autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 20 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2022, fermo restando l'equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale. Non rientrano nei limiti di spesa le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' e gli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia»". Infine, l'articolo 5, comma 1, della Legge Regionale n.21 del 29 dicembre 2023, oggetto del presente giudizio, ha ulteriormente modificato l'articolo 56 disponendo che "Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, fermo restando l'equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale e' autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. Non rientrano nei limiti gli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' rispetto spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011.". La disposizione dell'impugnato articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2023 si pone in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale, a sua volta oggetto di interventi modificativi successivi. L'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n.95 del 2012, come modificato dalla Legge di conversione n.135 del 7 agosto 2012, dispone che "14. Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita', nonche' di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilita' interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilita' sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessita' erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonche' gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' i ricoveri individuati come "ad alta complessita'" nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilita' sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di compensazione della mobilita' sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilita' finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti alle predette strutture rimaste inoperative, purche' la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal presente comma. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In sostanza, il citato articolo 15, comma 14, individua precisi obiettivi di spesa per la finanza pubblica, prevedendo la riduzione, per tutte le regioni e province autonome, dell'acquisto di volumi di prestazioni sanitarie da privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. L'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha modificato il citato articolo 15, comma 14, del decreto-legge n.95 del 2012, disponendo che "233. Al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale". L'art. 56 della legge regionale n. 9/2023 e' intervenuto sul testo dell'art. 5, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2023, prevedendo che le risorse non utilizzate, di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l'assistenza ospedaliera, potevano essere redistribuite tra gli erogatori privati accreditati che avevano prodotto un'attivita' ospedaliera eccedente il budget assegnato nell'anno 2021 e per incrementare il tetto di spesa dell'assistenza ospedaliera nell'anno 2023, "anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali che prevedono la riduzione dell'acquisto di volumi di prestazioni sanitarie da privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera finalizzate alla contrazione della spesa pubblica, in quanto la Regione provvede con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria". L'art. 56 della legge regionale n.9/2023, come dedotto nel ricorso presentato dall'esponente, iscritto al NR 35/2023, si pone in palese contrasto - per il tramite della norma interposta contenuta nell'art. 15, co. 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 - con l'art. 117, co. 3, della Costituzione nella parte in cui riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di "coordinamento della finanza pubblica", anche in relazione al gia' menzionato principio dell'equilibrio di bilancio e di sostenibilita' del debito pubblico, sancito dagli artt. 81 e 97, comma 1, della Carta fondamentale. Difatti, la norma interposta appena citata stabilisce che "A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10", che disciplinano le modalita' di calcolo del "tetto" e introducono le misure per il monitoraggio ed il contenimento della suddetta voce di spesa. Nella sentenza n. 203 del 2016, codesta Ecc.ma Corte - nello scrutinio di legittimita' costituzionale della menzionata disposizione statale - ha chiarito che le risorse destinate a coprire la spesa sanitaria costituiscono un limite invalicabile non solo per l'amministrazione, ma anche per gli operatori privati, il cui superamento giustifica l'adozione delle necessarie misure di riequilibrio finanziario (cfr., in tale senso, anche Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 3 e n. 4 del 2012). In altri termini, le norme statali che individuano le suddette misure di riequilibrio costituiscono altrettanti principi fondamentali in materia di "coordinamento della finanza pubblica", atteso che esse perseguono espressamente la "finalita' di far fronte all'elevato e crescente deficit della sanita' e alle esigenze ineludibili di bilancio e di contenimento della spesa pubblica". Tale finalita', in quanto imposta dai vincoli di bilancio derivanti dagli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea, si impone peraltro anche all'odierna Resistente, dato che - in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" ed in materia di "igiene e sanita'" - l'art. 4 dello Statuto speciale di autonomia condiziona espressamente l'esercizio delle competenze legislative regionali al rispetto dei vincoli derivanti dalla Costituzione, dai principi dell'ordinamento giuridico statale, dagli obblighi internazionali, dagli interessi nazionali, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, nonche' dai principi stabiliti nelle leggi dello Stato. Al contempo, la norma regionale prevede che non rientrino nei suddetti limiti percentuali gli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' rispetto alla spesa consuntivata nel 2015 e agli incrementi per l'acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. Pertanto, come gia' rilevato in merito all'art. 56 della legge regionale n. 9 del 2023, anche la disposizione impugnata con l'odierno ricorso presenta profili di illegittimita' costituzionale per violazione del sopra richiamato art. 15, comma 14, del D.L. 95/2012, che ha individuato, in un'ottica di spending review, precisi obiettivi di spesa per la finanza pubblica per tutte le regioni e province autonome. Si rappresenta, al riguardo, che la norma statale non prevede deroghe per le regioni a statuto speciale sia pure, eventualmente, compensate da misure alternative su altre aree di spesa sanitaria e non prevede la possibilita' di deroghe anche se la regione provvede con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria. Il citato D.L. 95/2012 introduce disposizioni che attengono ad una revisione della spesa pubblica, alle quali, per gli ambiti inerenti alla sanita', e' corrisposto un coerente adeguamento dei livelli del fabbisogno sanitario nazionale standard. Il mancato rispetto dei limiti posti dalla citata normativa statale potrebbe, dunque, comportare rischi per la sostenibilita' della spesa del Servizio sanitario regionale. In tema, la Corte costituzionale, con sentenza n. 203 del 2016, nel vagliare la costituzionalita', del predetto articolo 15, comma 14, con riguardo agli articoli 3, 97 e 117, comma primo, Cost, ha sancito che le risorse disponibili per la copertura della spesa sanitaria costituiscono un limite invalicabile non solo per l'amministrazione ma anche per gli operatori privati, il cui superamento giustifica l'adozione delle necessarie misure di riequilibrio finanziario (2) Nel riconoscere la legittimita' costituzionale del predetto articolo, la Corte ha evidenziato come attraverso la norma statale de qua, il legislatore ha compiuto un «necessario bilanciamento» tra il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso al mutamento normativo e la tutela da riconoscere al legittimo affidamento di coloro che hanno conseguito una situazione sostanziale consolidata sulla base della normativa previgente (sentenza n. 236 del 2009) (3) La norma statale richiamata, percio', proporziona, in maniera non irragionevole, il peso imposto agli operatori privati al fine che il legislatore intende con esso realizzare. La misura di riduzione che i privati sono chiamati a sopportare non puo' essere ritenuta un onere individuale eccessivo, sia per i tempi con i quali e' stata imposta, sia perche', come visto, non va intesa come riferita alle prestazioni gia' legittimamente erogate, prima della sua entrata in vigore, oltre la previsione di spesa massima rideterminata ai sensi della norma in contestazione, sia ancora perche' essa comporta riduzioni quantitative alquanto modeste e calibrate in considerazione delle aspettative di credito degli operatori sanitari, in una percentuale minore per il periodo piu' ravvicinato e un progressivo (pur sempre ridotto) aumento per i periodi successivi. Per verificare, infine, quale influenza esplica nel presente giudizio lo ius superveniens, si ricorda che, come rappresentato, l'articolo 56 della legge regionale n.9/2023 e' stato modificato dall'art. 5, comma 32, lettera f), della legge regionale n. 17/2023, e successivamente modificato dall'articolo 5 della Legge Regione Sardegna n. 21 del 29/12/2023, oggetto del presente ricorso. L'articolo art. 5, comma 32, lettera f), seppure non impugnato, e' stato, quindi, sostituito dalla disposizione oggetto del presente ricorso e non e' piu' in vigore. Nondimeno, in alternativa alla declaratoria secondo cui tale disposizione non sia gia' stata implicitamente abrogata dalla normativa sopravvenuta oggetto della presente impugnativa, tale disposizione subisce, comunque, gli effetti derivati della sentenza di codesta Ecc.ma Corte in ordine al denunciato previgente art. 56 della Legge Regione Sardegna n. 9/2023, oggetto, come anzidetto, del ricorso, vertente sulle medesime questioni oggetto del presente giudizio, iscritto al RG n. 35/2023, con udienza pubblica fissata all' 8 maggio 2024 . D'altro canto, si osserva che il ricorso avverso l'articolo 56 della legge regionale n. 9/2023, nel caso fosse dichiarato da codesta Ecc.ma Corte come improcedibile alla luce della normativa sopravvenuta, rende ancor piu' rilevante l'interesse dell'esponente all'annullamento dell'art. 5 della Legge Regione Sardegna n. 21 del 29/12/2023, chiesto col presente ricorso. Alla luce di quanto rappresentato, l'articolo 5 Legge Regione Sardegna n. 21 del 29/12/2023 e' illegittimo per contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, nonche' con gli articoli 3, 81 e 97, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art.15 comma 14 D.L. 95/2012 (convertito con modifica nella Legge n.135 del 7 agosto 2012), come modificato dall'articolo 1, comma 233, della Legge n.213 del 30 dicembre 2023 (norma interposta), ed agli articoli 3 e 4 dello Statuto regionale. (1) Con il predetto ricorso pendente, iscritto al NR n.35/2023, l'articolo 56 e' stato impugnato unitamente a diverse altre disposizioni della Legge Regionale Sardegna n. 9/2023; con successivo atto, e' stata presentata rinuncia "limitatamente all'articolo 35, comma 2, della legge Regione Autonoma della Sardegna n. 9 del 23 ottobre 2023; fermo il resto". Resta ferma, dunque, l'impugnativa dell'articolo 56 citato. (2) C.Cost. n.203/2016, par. 6.2. "Nello scrutinare la legittimita' costituzionale di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica nel settore sanitario, questa Corte ha avuto piu' volte modo di ribadire la necessita' che la spesa sanitaria sia resa compatibile con "la limitatezza delle disponibilita' finanziarie che annualmente e' possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario" (sentenze n. 203 del 2008 e n. 111 del 2005). In particolare, ha osservato che "non e' pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravita' e l'urgenza; e' viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilita' finanziarie, le quali condizionano la quantita' ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorita' e delle compatibilita' e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame" (sentenza n. 356 del 1992)". (3) Ivi, par 6.4 "Da ultimo, questa Corte ha sottolineato che il legislatore deve compiere un "necessario bilanciamento" tra il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso al mutamento normativo e la tutela da riconoscere al legittimo affidamento di coloro che hanno conseguito una situazione sostanziale consolidata sulla base della normativa previgente (sentenza n. 236 del 2009). L'intervento normativo in esame proporziona in maniera non irragionevole il peso imposto agli operatori privati al fine che il legislatore intende con esso realizzare».
P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'articolo 5 della Legge Regione Sardegna n. 21 del 29/12/2023. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024. Roma, 27 febbraio 2024 L'Avvocato dello Stato: Urbani Neri