N. 33 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 2024
Ordinanza del 2 febbraio 2024 del Tribunale di Salerno nel procedimento civile promosso da V. P. contro Ministero della giustizia . Ordinamento penitenziario - Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati - Previsione che quando il periodo di pena ancora da espiare e' tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1 dell'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, il magistrato di sorveglianza liquida altresi' al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), art. 35-ter, comma 2.(GU n.12 del 20-3-2024 )
TRIBUNALE DI SALERNO I° Sezione Il Giudice istruttore letti gli atti; vista la documentazione acquisita; rilevato che l'art. 35-ter comma 2 della legge n. 375/1975 appare in evidente contrasto con l'art. 117 della Costituzione e con l'art. 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo; considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con il parere reso in data 30 luglio 2014, richiamando la dottrina comunitaria (..., art. 3 Cedu e risarcimento da inumana detenzione, in Questione Giustizia online, 2015), ha evidenziato che il legislatore ha previsto di risarcire il danno per un giorno di inumana detenzione con un valore rigidamente quantificato in euro 8,00 (euro otto/00), molto piu' basso del primo punto di invalidita' previsto per le micro-permanenti, ed aggiornato al 5 luglio 2014 in euro 795,91; rilevato che questo valore e' anche molto inferiore al tasso di conversione delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive ex art. 102 legge 24 novembre 1981 n. 689, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale 12 gennaio 2012, n. 1, pari ad euro 250,00 (euro ducentocinquanta/00), ed e' pure inferiore alla stessa liquidazione dell'indennizzo - e non risarcimento - operata dalla Corte EDU nel caso T., sulla base di un valore superiore ad euro 20,00 (euro venti/00) al giorno; considerato che tutti questi parametri inducono ad interrogarsi sulla ragionevolezza della quantificazione operata dal legislatore, considerato anche che si tratta di danno alla persona in casi di accertata violazione dei diritti dell'uomo protetti dalla CEDU; ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalita' sollevata ai sensi e per gli effetti degli articoli 117 della Costituzione e 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, in perfetta adesione al parere espresso dal C. S. M. innanzi riportato e che qui si deve ritenere integralmente trascritto, a fondamento della sollevata eccezione.
P. Q. M. previa sospensione del presente procedimento, rimette gli atti alla Consulta per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 35-ter, comma 2, legge n. 354/1975 nella parte in cui espressamente prevede che «...il magistrato di sorveglianza liquida altresi' al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di danaro pari ad euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi abbia subito il pregiudizio». Manda alla cancelleria di dare comunicazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti e di trasmettere la presente ordinanza alla Corte costituzionale. Salerno, 2 febbraio 2024 Il Giudice istruttore: d'Ambrosio