N. 33 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 2024

Ordinanza  del  2  febbraio  2024  del  Tribunale  di   Salerno   nel
procedimento  civile  promosso  da  V.  P.  contro  Ministero   della
giustizia . 
 
Ordinamento  penitenziario  -  Rimedi  risarcitori  conseguenti  alla
  violazione  dell'art.  3  della  CEDU  nei  confronti  di  soggetti
  detenuti o internati - Previsione che quando  il  periodo  di  pena
  ancora  da  espiare  e'  tale  da  non  consentire  la   detrazione
  dell'intera misura percentuale di cui al comma 1  dell'art.  35-ter
  della legge n. 354 del 1975, il magistrato di sorveglianza  liquida
  altresi' al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo
  di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per
  ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), art. 35-ter, comma 2. 
(GU n.12 del 20-3-2024 )
 
                        TRIBUNALE DI SALERNO 
                             I° Sezione 
 
                        Il Giudice istruttore 
 
    letti gli atti; 
    vista la documentazione acquisita; 
    rilevato che l'art. 35-ter comma 2 della legge n. 375/1975 appare
in evidente contrasto con l'art. 117 della Costituzione e con  l'art.
3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo; 
    considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con il
parere  reso  in  data  30  luglio  2014,  richiamando  la   dottrina
comunitaria (..., art. 3 Cedu e risarcimento da  inumana  detenzione,
in  Questione  Giustizia  online,  2015),  ha  evidenziato   che   il
legislatore ha previsto di  risarcire  il  danno  per  un  giorno  di
inumana detenzione con un valore  rigidamente  quantificato  in  euro
8,00 (euro otto/00), molto piu' basso del primo punto di  invalidita'
previsto per le micro-permanenti, ed aggiornato al 5 luglio  2014  in
euro 795,91; 
    rilevato che questo valore e' anche molto inferiore al  tasso  di
conversione delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive ex art. 102
legge 24 novembre 1981 n. 689, come interpretato dalla sentenza della
Corte costituzionale 12 gennaio 2012, n. 1, pari ad euro 250,00 (euro
ducentocinquanta/00), ed e' pure inferiore alla  stessa  liquidazione
dell'indennizzo - e non risarcimento - operata dalla  Corte  EDU  nel
caso T., sulla base di  un  valore  superiore  ad  euro  20,00  (euro
venti/00) al giorno; 
    considerato che tutti questi parametri inducono  ad  interrogarsi
sulla ragionevolezza della quantificazione operata  dal  legislatore,
considerato anche che si tratta di danno  alla  persona  in  casi  di
accertata violazione dei diritti dell'uomo protetti dalla CEDU; 
    ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione
di incostituzionalita' sollevata ai sensi e  per  gli  effetti  degli
articoli 117 della Costituzione e 3 della Convenzione Europea  per  i
Diritti dell'Uomo, in perfetta adesione al parere espresso dal C.  S.
M. innanzi  riportato  e  che  qui  si  deve  ritenere  integralmente
trascritto, a fondamento della sollevata eccezione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    previa sospensione del presente procedimento,  rimette  gli  atti
alla Consulta per la declaratoria  di  incostituzionalita'  dell'art.
35-ter, comma 2, legge n. 354/1975 nella parte in  cui  espressamente
prevede che «...il magistrato di  sorveglianza  liquida  altresi'  al
richiedente,  in  relazione  al  residuo  periodo  e  a   titolo   di
risarcimento del danno, una somma di danaro pari  ad  euro  8,00  per
ciascuna giornata nella quale questi abbia subito il pregiudizio». 
    Manda alla  cancelleria  di  dare  comunicazione  della  presente
ordinanza ai procuratori delle parti e  di  trasmettere  la  presente
ordinanza alla Corte costituzionale. 
      Salerno, 2 febbraio 2024 
 
                  Il Giudice istruttore: d'Ambrosio