N. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2024
Ordinanza del 17 gennaio 2024 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Trento sul ricorso proposto da A. V. contro Comune di M. e Provincia autonoma di Trento. Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Calcolo del contributo di costruzione - Considerazione, a tal fine, della residenza come prima abitazione, se l'unita' abitativa e' di proprieta' del richiedente e se, al momento della firma della prevista convenzione, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati ne' separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprieta', di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale - Previsione che non fa riferimento, oltre al coniuge non divorziato, ne' separato giudizialmente, anche al convivente more uxorio. - Legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), art. 87, comma 4, lettera a).(GU n.12 del 20-3-2024 )
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO Sezione unica ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 97 del 2023, proposto da A V , rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Andrea Algieri e Nicola Recla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento via Calepina n. 65, presso lo studio dell'avvocato Biagio Andrea Algieri; contro Comune di M , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, come da ultimo sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 64, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura; per l'annullamento del provvedimento del Comune di prot. n. in data , notificato in pari data, con cui e' stata rigettata l'istanza di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per prima abitazione, presentata dalla ricorrente in data ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi compresi: A) il preavviso di rigetto dell'istanza, comunicato con nota del Comune di prot. n. in data ; B) il parere della Commissione Edilizia Comunale del Comune di sulla predetta istanza, espresso nella seduta del ; C) la nota del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento prot. n. in data , recante il parere richiesto dal Comune di con la nota prot. n in data D) ove occorra, il parere della Commissione Edilizia Comunale del Comune di espresso a seguito delle osservazioni presentate dalla ricorrente il ; E) la nota del Comune di prot. n. in data , con cui e' stato quantificato il contributo di costruzione per la prima abitazione in misura pari a euro ; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ; Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il dott. Carlo Polidori e uditi l'avvocato Biagio Andrea Algieri e l'avvocato dello Stato Davide Volpe, come specificato nel verbale di udienza; 1. La ricorrente, signora A V , ha chiesto al Comune di il permesso di costruire per realizzare un edificio di civile abitazione e in data le e' stato rilasciato il permesso di costruire n. avente ad oggetto la realizzazione di un edificio residenziale sulla p.f. previo versamento della somma di euro a titolo di contributo di concessione. In seguito la ricorrente ha chiesto l'esenzione dal pagamento contributo di costruzione. Tale richiesta - sottoscritta anche dal convivente della ricorrente, signor L G - e' stata presentata ai sensi del combinato disposto dell'art. 90 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 («Legge provinciale per il governo del territorio»), che prevede l'esenzione dal pagamento del predetto contributo nei casi di «prima abitazione del richiedente», con l'art. 87 della medesima legge provinciale n. 15/2015, il quale dispone, al comma 4, lett. a), che ai fini del calcolo del contributo di costruzione «la residenza e' considerata prima abitazione: ... 2) se, al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati ne' separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprieta', di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale. ...». Considerato che all'anagrafe del Comune di risulta iscritta una «famiglia» con residenza in , costituita dai signori A V e L G , ma quest'ultimo risulta proprietario dell'immobile identificato con la particella edificiale , l'Amministrazione comunale - pur trattandosi di due soggetti non uniti dal vincolo del matrimonio - ha espresso dubbi in ordine alla spettanza dell'esenzione richiesta, essendo la coppia gia' in possesso di un alloggio idoneo alle esigenze familiari ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.P.P. 19 maggio 2017, n. 86-1/Leg («Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15»), che detta, per l'appunto, i criteri minimi per la sussistenza di un alloggio idoneo alle esigenze familiari. In particolare l'Amministrazione comunale ha chiesto al Servizio Urbanistica della Provincia di Trento di chiarire se alla ricorrente spettasse la predetta esenzione, pur essendo la stessa convivente more uxorio con il signor G . Il predetto Servizio con l'impugnata nota del , richiamate le pertinenti disposizioni della legge provinciale n. 15/2015, ha espresso il seguente parere. «Dalla normativa provinciale sopra richiamata si evince che tra le condizioni per il riconoscimento dell'esenzione dal versamento del contributo di costruzione viene in rilievo il fatto che in capo al richiedente e al proprio coniuge, non divorziati ne' giudizialmente separati, non vi siano diritti di proprieta', uso, usufrutto o abitazione su altro alloggio idoneo nel territorio provinciale. Il dato letterale della disposizione in commento, pertanto, menziona esclusivamente il richiedente ed il suo coniuge, non considerando altre tipologie di relazioni familiari. Peraltro, i cambiamenti intervenuti nella societa' civile hanno portato il Legislatore nazionale a introdurre nel diritto di famiglia nuovi modelli di rapporto che non trovano i loro fondamento nell'istituto del matrimonio. In particolare, la legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze - c.d. "Legge Cirinna'"), oltre ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, reca la disciplina delle convivenze di fatto. L'articolo 1, comma 36, definisce "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da unione civile. Il comma 37 stabilisce, altresi', che ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). L'articolo 4 (Famiglia anagrafica) dispone che agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela o affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona. L'articolo 13, comma 1, lettera b) (Dichiarazioni anagrafiche) prevede che le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'articolo 6 del presente regolamento concernono, tra le altre, la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza. L'odierno quadro normativo nazionale comporta, pertanto, il superamento di una stringente interpretazione letterale della disposizione di cui all'articolo 87 della legge provinciale n. 15 del 2015 - norma, peraltro, previgente rispetto alla legge n. 76 del 2016 sopra riportata - suggerendo all'interprete una lettura, invece, in chiave evolutiva della stessa. Ad avviso dello Scrivente, l'interpretazione dell'articolo 87 ritenuta piu' coerente con il quadro normativo attuale dovra' tenere necessariamente conto, quindi, delle profonde modifiche che hanno investito il concetto di famiglia, portando ad includere le convivenze nel novero delle formazioni sociali che, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, ricevono riconoscimento e tutela da parte dell'ordinamento giuridico italiano. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che codesta spettabile Amministrazione comunale, quindi, possa liberamente valutare se estendere la condizione della non titolarita' del diritto di proprieta', di uso, di usufrutto e di abitazione su un altro alloggio idoneo ai sensi dell'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2) anche ai conviventi, posto che, relativamente alla vicenda in oggetto, la richiedente ed il suo convivente risultano iscritti all'Ufficio Anagrafe comunale come "famiglia". Ne consegue, pertanto, che l'applicazione del presupposto della non titolarita' anche al convivente, comportera' il mancato riconoscimento dell'esenzione dal versamento del contributo di costruzione, considerato il possesso di un altro alloggio idoneo da parte di quest'ultimo». La Commissione Edilizia Comunale (di seguito CEC), condividendo l'avviso espresso dal predetto Servizio, nell'impugnato parere espresso nella seduta del ha ritenuto corretto estendere «la condizione della non titolarita' del diritto di proprieta', di uso, di usufrutto e di abitazione su un altro alloggio idoneo ai sensi dell'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2) anche ai conviventi, posto che, relativamente alla vicenda in oggetto, la richiedente ed il suo convivente risultano iscritti all'Ufficio Anagrafe comunale come "famiglia"». L'Amministrazione comunale a sua volta, sulla scorta del parere della CEC, con l'impugnata nota prot. n. 1 in data ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, a seguito del quale la ricorrente con nota assunta al protocollo comunale n. del ha formulato le proprie osservazioni procedimentali. Nonostante tali osservazioni, il Comune di con l'impugnato provvedimento prot. n. in data ha disposto il rigetto della richiesta presentata dalla ricorrente il , negando la richiesta esenzione. 2. Del suddetto provvedimento in data e degli ulteriori atti impugnati la ricorrente chiede l'annullamento affidando la propria domanda ai seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 87, comma 4, della legge provinciale n. 15/2015, nonche' dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale; eccesso di potere per illogicita' e ingiustizia manifesta. In particolare la ricorrente deduce che: A) l'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015 si riferisce esclusivamente alla situazione di due soggetti legati dal vincolo del matrimonio, come risulta non solo dall'utilizzo del vocabolo «coniuge», ma anche dalla precisazione che gli interessati non devono essere «divorziati, ne' separati giudizialmente», e come confermato dal Servizio Urbanistica della Provincia nel parere espresso su richiesta dell'Amministrazione comunale; B) secondo l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi), «Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati»; C) secondo la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2017, n. 2567), il permesso di costruire e' un provvedimento oneroso e, quindi, le norme di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione costituiscono eccezioni ad una regola generale e, pertanto, sono da considerarsi di stretta interpretazione. Pertanto non e' ammissibile l'interpretazione estensiva dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015 fatta propria dal Comune di , anche perche' la legge 20 maggio 2016, n. 76 («Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»), non ha affatto inteso equiparare matrimonio e convivenza, che restano due istituti ben distinti tra loro. Si deve infatti considerare che l'art. 1 della legge n. 76/2016: A) oltre ad istituire e disciplinare «l'unione civile tra persone dello stesso sesso», disciplina anche la condizione dei «conviventi di fatto», definiti come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile» (comma 36); B) dispone che «Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. ...» (comma 20), mentre un'analoga previsione non si rinviene per i «conviventi di fatto», per i quali e' previsto soltanto che essi «possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza» (comma 50). Si deve poi considerare che: A) la ricorrente e il signor G non hanno chiesto di essere iscritti all'anagrafe come una «famiglia» o come «conviventi di fatto», ne' tantomeno hanno i sottoscritto un contratto di convivenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 50, della legge n. 76/2016; B) come gia' evidenziato nelle osservazioni procedimentali, le modifiche che negli anni hanno investito il concetto di famiglia, portando ad includere anche le convivenze nel novero delle formazioni sociali tutelate dall'ordinamento, erano gia' consolidate al momento della promulgazione della legge provinciale n. 15/2015 e, quindi, la disposizione dell'art. 87, comma 4, lett. a), di tale legge non puo' essere interpretata analogicamente, estendendo i riferimenti alla famiglia fondata sul matrimonio, ivi contenuti, «ad altre condizioni familiari che, pur tutelate dall'ordinamento quali formazioni sociali in cui si svolge la personalita' degli individui, non sono equiparate e non rispondono alle norme dettate in materia di matrimonio»; C) in ragione di quanto precede neppure rileva il riferimento operato dall'Amministrazione comunale all'art. 49, comma 2, del D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, il quale fa espresso riferimento all'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015. 3. Il Comune di si e' costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data ha eccepito innanzi tutto che le affermazioni di controparte conducono a «conseguenze davvero illogiche, ingiuste e, in un certo senso, discriminatorie nei confronti delle coppie coniugate»; pertanto la disposizione dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015 «non puo' non riferirsi anche alle coppie conviventi more uxorio, e cio' in forza di un'interpretazione - piu' che estensiva - teleologica e costituzionalmente orientata dai ... precetti costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost.». Del resto, a detta dell'Amministrazione resistente, la ratio della predetta disposizione conferma l'interpretazione fatta propria dal Servizio Urbanistica della Provincia in quanto la disposizione stessa, subordinando il riconoscimento dell'esenzione alla condizione che il coniuge sia separato giudizialmente, non si focalizza «sul dato formale del rapporto di coniugio (e' noto, infatti, che due persone separate giudizialmente non perdano la rispettiva qualifica di coniuge), ma sul dato sostanziale della convivenza, perche' - come noto - la separazione determina la cessazione dell'obbligo di coabitazione»; inoltre, anche secondo la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 giugno 2020, n. 3896), l'equiparazione della stabile convivenza di fatto, attestata da certificazioni anagrafiche, al rapporto matrimoniale e all'unione civile e' coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale. In definitiva, secondo l'Amministrazione resistente, «non si vede perche' la persona coniugata e convivente con una persona che sia proprietaria o titolare di diritto reale su altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale non abbia (giustamente) titolo all'esenzione dal contributo di costruzione, mentre ne avrebbe titolo la persona, sempre convivente con persona titolare di diritto reale su alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale, ma non coniugata». In via subordinata, per il caso in cui non fosse ritenuta condivisibile l'interpretazione costituzionalmente orientata innanzi esposta, l'Amministrazione resistente ha eccepito l'illegittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015, per contrasto con gli articoli 2 e 3 Costituzione, «nella parte in cui non fa riferimento, oltre al coniuge (non divorziato, ne' separato giudizialmente), anche al convivente more uxorio», osservando che tale disposizione, per come e' formulata, «determina un trattamento irragionevolmente diversificato tra coppie coniugate e coppie non coniugate, al ricorrere dei medesimi fondamentali e rilevanti presupposti: convivenza e disponibilita' (a titolo di proprieta' o di altro diritto reale) in capo ad uno dei due di un alloggio idoneo alle esigenze familiari». 4. La ricorrente con memoria di replica depositata in data ha insistito per l'accoglimento del ricorso ribadendo che ella ed il signor G non hanno mai chiesto all'Amministrazione comunale di essere iscritti all'anagrafe come famiglia, ne' hanno mai sottoscritto un contratto di convivenza. 5. Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2024 il ricorso e' stato chiamato e trattenuto in decisione. 6. Tanto premesso, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015, prospettata dall'Amministrazione resistente, alla luce delle seguenti considerazioni. 7. Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che il Comune di - condividendo l'interpretazione della disposizione dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015 fornita dal Servizio Urbanistica della Provincia di Trento, che induce «ad includere le convivenze nel novero delle formazioni sociali che, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, ricevono riconoscimento e tutela da parte dell'ordinamento giuridico italiano» - ha ritenuto di estendere «la condizione della non titolarita' del diritto di proprieta', di uso, di usufrutto e di abitazione su un altro alloggio idoneo ai sensi dell'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2) anche ai conviventi, posto che, relativamente alla vicenda in oggetto, la richiedente ed il suo convivente risultano iscritti all'Ufficio Anagrafe comunale come "famiglia"», cosi' pervenendo a negare alla ricorrente l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per prima abitazione perche' il suo convivente risulta titolare di un alloggio idoneo alle esigenze familiari. 8. Cio' posto, giova premettere che, ai sensi dell'art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, «Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile». Inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 37, della medesima legge n. 76/2016, «Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223». 9. Giova premettere altresi' che non e' controverso tra le parti che la ricorrente e il signor G - pur non avendo stipulato un contratto di convivenza ai sensi dell'art. 1, comma 50, della legge n. 76/2016 - costituiscono pero' una coppia che convive more uxorio, come dimostrano non solo le risultanze anagrafiche, ma anche la circostanza che la richiesta di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione e' stata presentata a firma di entrambi gli interessati. Dunque non v'e' dubbio che la ricorrente e il signor G vadano qualificati come «conviventi di fatto» ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76/2016. 10. Poste tali premesse, avuto riguardo alla rilevanza della predetta questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'intimato Comune, e' ben vero che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 356 del 1996), «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime ... perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali». Tuttavia, a giudizio del Collegio, non e' possibile accedere all'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015, prospettata dall'Amministrazione resistente nelle proprie difese. Difatti tale disposizione: A) si riferisce inequivocabilmente solo ai soggetti uniti dal vincolo del matrimonio - come si evince dalle parole «il richiedente e il suo coniuge, non divorziati ne' separati giudizialmente» - senza fare alcun riferimento agli istituti disciplinati dalla legge n. 76/2016, ivi compresa la convivenza di fatto (si vedano al riguardo le condivisibili considerazioni svolte del Servizio Urbanistica della Provincia di Trento nella nota del ) e, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenze n. 78 del 2012; n. 49 del 2015; n. 36 del 2016 e n. 82 del 2017), «la lettera della norma costituisce il limite cui deve arrestarsi, anche, l'interpretazione costituzionalmente orientata dovendo, infatti, esser sollevato l'incidente di costituzionalita' ogni qual volta l'opzione ermeneutica supposta conforme a costituzione sia incongrua rispetto al tenore letterale della norma stessa» (in questi termini Cass. civ., Sez. un., 22 marzo 2019, n. 8230); B) si configura come una norma eccezionale - in quanto costituisce una deroga all'obbligo generalizzato di corrispondere al Comune il contributo di costruzione - e, come tale, non e' suscettibile di interpretazioni analogiche o estensive, seppure funzionali ad evitare che si determini una sorta di «discriminazione al contrario», ossia i coniugi uniti dal vincolo del matrimonio siano discriminati rispetto alle coppie di fatto. Ne' puo' sottacersi che gli effetti della reductio ad legitimitatem ope iudicis, essendo limitati alla singola controversia, potrebbero non prodursi per tutte le pubbliche amministrazioni, determinando ingiustificate disparita' di trattamento, come dimostra il fatto che il Servizio Urbanistica della Provincia di Trento nella predetta nota del ritiene che il Comune di «possa liberamente valutare se estendere la condizione della non titolarita' del diritto di proprieta', di uso, di usufrutto e di abitazione su un altro alloggio idoneo ai sensi dell'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2) anche ai conviventi, posto che, relativamente alla vicenda in oggetto, la richiedente ed il suo convivente risultano iscritti all'Ufficio Anagrafe comunale come "famiglia"». 11. Venendo ora alla non manifesta infondatezza della questione, il Collegio condivide l'assunto del Comune di secondo il quale «non si vede perche' la persona coniugata e convivente con una persona che sia proprietaria o titolare di diritto reale su altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale non abbia (giustamente) titolo all'esenzione dal contributo di costruzione, mentre ne avrebbe titolo la persona, sempre convivente con persona titolare di diritto reale su alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale, ma non coniugata». A tal riguardo assume significativo rilievo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 209 del 2022, con cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici») convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014»), nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziche' disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». In particolare, per quanto piu' interessa in questa sede, nella predetta sentenza si afferma innanzi tutto che: «Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, cosi' formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile. Tale e' invece proprio l'effetto prodotto dal censurato quarto periodo dell'art. 13, comma 2, perche', in conseguenza del riferimento al nucleo familiare ivi contenuto, sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto: i partner in tal caso avranno diritto a una doppia esenzione, perche' ciascuno di questi potra' considerare il rispettivo immobile come abitazione familiare. La scelta di accettare che il proprio rapporto affettivo sia regolato dalla disciplina legale del matrimonio o dell'unione civile determina, invece, l'effetto di precludere la possibilita' di mantenere la doppia esenzione anche quando effettive esigenze, come possono essere in particolare quelle lavorative, impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti. ...». Sviluppando tale ragionamento la Consulta ha concluso che «... la norma censurata, disciplinando situazioni omogenee «in modo ingiustificatamente diverso» (ex plurimis, sentenza n. 165 del 2020), si dimostra quindi in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui introduce il riferimento al nucleo familiare nel definire l'abitazione principale». Nella medesima sentenza e' stata ritenuta fondata anche l'ulteriore censura riferita all'art. 31 Costituzione, osservando al riguardo che «... il sistema fiscale italiano si dimostra avaro nel sostegno alle famiglie. E cio' nonostante la generosita' con cui la Costituzione italiana ne riconosce il valore, come leva in grado di accompagnare lo sviluppo sociale, economico e civile, dedicando ben tre disposizioni a tutela della famiglia, con un'attenzione che raramente si ritrova in altri ordinamenti. In tale contesto l'art. 31 Costituzione, statuisce: «[l]a Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose». In questo modo tale norma suggerisce ma non impone trattamenti, anche fiscali, a favore della famiglia; li giustifica, quindi, ove introdotti dal legislatore; senz'altro si oppone, in ogni caso, a quelli che si risolvono in una penalizzazione della famiglia. Di qui la violazione anche dell'art. 31 Cost. da parte della norma censurata in quanto ricollega l'abitazione principale alla contestuale residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare, secondo una logica che, come si e' visto, ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all'esenzione IMU (o alla doppia esenzione) solo in caso di «frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi» e conseguente «disgregazione del nucleo familiare».». Alla luce di tali affermazioni risulta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015, nella parte in cui non fa riferimento - oltre al coniuge non divorziato, ne' separato giudizialmente - anche al convivente more uxorio, perche' tale disposizione, per come e' letteralmente formulata, determina un'irragionevole e ingiustificata disparita' di trattamento tra coppie unite dal vincolo del matrimonio e coppie non coniugate al ricorrere dei medesimi presupposti: convivenza e disponibilita' (a titolo di proprieta' o di altro diritto reale) in capo ad uno dei due componenti della coppia di un alloggio idoneo alle esigenze della famiglia. 12. In definitiva, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3 e 31 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015 - nella parte in cui non si riferisce, oltre al coniuge non divorziato, ne' separato giudizialmente, anche al convivente di fatto, come definito dell'art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016 - sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, che trovano fondamento nell'art. 3 Costituzione, nonche' sotto il profilo della mancata considerazione delle esigenze di tutela della famiglia, riconosciute dall'art. 31 Costituzione. 13. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale innanzi illustrata dev'essere rimessa alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953 e il presente giudizio dev'essere sospeso sino alla definizione del giudizio di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 97 del 2023, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015 indicata in motivazione. Sospende, per l'effetto, il presente giudizio fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente della Giunta provinciale e al Presidente del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento. Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Fulvio Rocco, Presidente; Carlo Polidori, consigliere, estensore; Cecilia Ambrosi, consigliere. Il Presidente: Rocco L'estensore: Polidori IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO Sezione unica ha pronunciato il presente decreto collegiale nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 97 del 2023, proposto da A V, rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Andrea Algieri e Nicola Recla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento via Calepina n. 65, presso lo studio dell'avvocato Biagio Andrea Algieri; contro Comune di , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, come da ultimo sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 64, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura; nei confronti della Provincia Autonoma di Trento; per l'annullamento del provvedimento del Comune di prot. n. in data , notificato in pari data, con cui e' stata rigettata l'istanza di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per prima abitazione, presentata dalla ricorrente in data ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi compresi: A) il preavviso di rigetto dell'istanza, comunicato con nota del Comune di prot. n. in data ; B) il parere della Commissione Edilizia Comunale del Comune di sulla predetta istanza, espresso nella seduta del ; C) la nota del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento prot. n. in data , recante il parere richiesto dal Comune di con la nota prot. n. in data ; D) ove occorra, il parere della Commissione Edilizia Comunale del Comune di espresso a seguito delle osservazioni presentate dalla ricorrente il ; E) la nota del Comune di prot. n. in data , con cui e' stato quantificato il contributo di costruzione per la prima abitazione in misura pari a euro ; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'art. 86 cod. proc. amm.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 il dott. Carlo Polidori e uditi gli avvocati Biagio Andrea Algieri per la ricorrente e Giacomo Bernardi per la Provincia Autonoma di Trento, come specificato nel verbale; Considerato che questo Tribunale con l'ordinanza collegiale n. 8 in data 17 gennaio 2024 ha sollevato una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015 e, per l'effetto, ha sospeso il presente giudizio fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita' ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Considerato che, secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 3 gennaio 2023, n. 1), la procedura di correzione di un errore materiale contenuto in un provvedimento giurisdizionale puo' essere attivata anche d'ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento di natura sostanzialmente amministrativa; Considerato che e' stata attivata, d'ufficio, la procedura di correzione di un errore materiale contenuto nella predetta ordinanza collegiale n. 8 del 2024 perche' nell'epigrafe di tale provvedimento, per un mero errore materiale, non e' indicato che il ricorso numero di registro generale 97 del 2023 e' stato notificato anche alla Provincia Autonoma di Trento; Considerato che all'udienza in camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 il difensore della Provincia Autonoma di Trento - non costituitasi in giudizio, ma intimata - ha prestato il suo assenso alla correzione dell'errore materiale consistente nell'omessa indicazione, nell'epigrafe della predetta ordinanza collegiale n. 8 del 2024, della Provincia Autonoma di Trento quale parte intimata; Considerato che il difensore della Provincia Autonoma di Trento con atto depositato nella stessa data dell'8 febbraio 2024 ha confermato il proprio assenso alla correzione dell'errore consistente nella mancata indicazione dell'avvenuta notifica del ricorso alla Provincia stessa nel sistema del processo amministrativo telematico; Considerato che dall'esame del fascicolo digitale risulta che il ricorso e' stato effettivamente notificato anche alla Provincia Autonoma di Trento e, quindi, l'errore materiale contenuto nella predetta ordinanza collegiale n. 8 del 2024 dev'essere corretto indicando, nell'epigrafe del provvedimento, dopo le parole «presso gli uffici della predetta Avvocatura;», le parole «Provincia Autonoma di Trento;»; P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, dispone la correzione dell'errore materiale indicato in motivazione indicando, nell'epigrafe dell'ordinanza collegiale n. 8 in data 17 gennaio 2024, dopo le parole «presso gli uffici della predetta Avvocatura;», le parole «Provincia Autonoma di Trento;». La presente ordinanza sara' eseguita dall'Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedera' a darne comunicazione alle parti e ad eseguire l'annotazione di cui all'art. 86, comma 3, cod. proc. amm. in calce all'ordinanza collegiale n. 8 in data 17 gennaio 2024. Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati: Fulvio Rocco, presidente; Carlo Polidori, consigliere, estensore; Cecilia Ambrosi, consigliere. Il Presidente: Rocco L'estensore: Polidori