N. 34 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2024

Ordinanza del 17 gennaio 2024 del Tribunale  regionale  di  giustizia
amministrativa del Trentino-Alto Adige, Trento sul  ricorso  proposto
da A. V. contro Comune di M. e Provincia autonoma di Trento. 
 
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Calcolo del  contributo
  di costruzione - Considerazione, a tal fine, della  residenza  come
  prima abitazione,  se  l'unita'  abitativa  e'  di  proprieta'  del
  richiedente  e  se,  al  momento   della   firma   della   prevista
  convenzione, il richiedente e il suo coniuge,  non  divorziati  ne'
  separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari,  eredi  o
  legatari, del diritto di proprieta', di  uso,  di  usufrutto  o  di
  abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel
  territorio provinciale - Previsione che non fa  riferimento,  oltre
  al coniuge non divorziato, ne' separato  giudizialmente,  anche  al
  convivente more uxorio. 
- Legge della Provincia autonoma di  Trento  4  agosto  2015,  n.  15
  (Legge provinciale per il governo del territorio), art.  87,  comma
  4, lettera a). 
(GU n.12 del 20-3-2024 )
 
    IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO 
                            Sezione unica 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 97 del 2023, proposto da  A  V  ,  rappresentata  e
difesa dagli avvocati Biagio  Andrea  Algieri  e  Nicola  Recla,  con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia  e  domicilio
eletto in Trento via Calepina n. 65, presso lo  studio  dell'avvocato
Biagio Andrea Algieri; 
    contro Comune  di  M  ,  in  persona  del  Sindaco  pro  tempore,
rappresentato  e  difeso  ai  sensi  dell'art.  41  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, come  da  ultimo
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 64,
con domicilio digitale  come  da  PEC  da  Registri  di  Giustizia  e
domicilio eletto in Trento, largo  Porta  Nuova,  n.  9,  presso  gli
uffici della predetta Avvocatura; 
    per l'annullamento del provvedimento del Comune di  prot.  n.  in
data , notificato in pari data, con cui e' stata rigettata  l'istanza
di esenzione dal pagamento del contributo di  costruzione  per  prima
abitazione, presentata dalla ricorrente in data  ai  sensi  dell'art.
90, comma 1, lett. d), della legge provinciale 4 agosto 2015, n.  15,
nonche' di ogni altro atto  presupposto,  connesso,  conseguente  e/o
collegato, ivi compresi: A) il  preavviso  di  rigetto  dell'istanza,
comunicato con nota del Comune di prot. n. in data  ;  B)  il  parere
della Commissione Edilizia Comunale  del  Comune  di  sulla  predetta
istanza, espresso  nella  seduta  del  ;  C)  la  nota  del  Servizio
Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento
prot. n. in data , recante il parere richiesto dal Comune di  con  la
nota prot. n in data D) ove  occorra,  il  parere  della  Commissione
Edilizia Comunale del Comune di espresso a seguito delle osservazioni
presentate dalla ricorrente il ; E) la nota del Comune di prot. n. in
data , con cui e' stato quantificato il contributo di costruzione per
la prima abitazione in misura pari a euro ; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ; 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  11  gennaio  2024  il
dott. Carlo Polidori e  uditi  l'avvocato  Biagio  Andrea  Algieri  e
l'avvocato dello Stato Davide Volpe, come specificato nel verbale  di
udienza; 
    1. La ricorrente, signora A V  ,  ha  chiesto  al  Comune  di  il
permesso di costruire per realizzare un edificio di civile abitazione
e in data le e' stato rilasciato il permesso di costruire  n.  avente
ad oggetto la realizzazione di un edificio  residenziale  sulla  p.f.
previo versamento della somma di  euro  a  titolo  di  contributo  di
concessione. 
    In seguito la ricorrente ha  chiesto  l'esenzione  dal  pagamento
contributo di costruzione. Tale richiesta -  sottoscritta  anche  dal
convivente della ricorrente, signor L G  -  e'  stata  presentata  ai
sensi del combinato disposto dell'art. 90 della legge  provinciale  4
agosto  2015,  n.  15  («Legge  provinciale  per   il   governo   del
territorio»), che prevede  l'esenzione  dal  pagamento  del  predetto
contributo nei casi di «prima abitazione del richiedente», con l'art.
87 della medesima legge provinciale n. 15/2015, il quale dispone,  al
comma 4, lett.  a),  che  ai  fini  del  calcolo  del  contributo  di
costruzione «la residenza e' considerata prima abitazione: ... 2) se,
al momento della firma della convenzione prevista  dall'articolo  90,
comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati ne' separati
giudizialmente, non sono titolari o contitolari,  eredi  o  legatari,
del diritto di proprieta', di uso, di usufrutto o di abitazione su un
altro  alloggio  idoneo  alle  esigenze  familiari,  nel   territorio
provinciale. ...». 
    Considerato che all'anagrafe del Comune di risulta  iscritta  una
«famiglia» con residenza in , costituita dai signori A V e L G  ,  ma
quest'ultimo risulta proprietario dell'immobile identificato  con  la
particella edificiale , l'Amministrazione comunale - pur  trattandosi
di due soggetti non uniti dal vincolo del matrimonio  -  ha  espresso
dubbi in ordine alla spettanza dell'esenzione richiesta,  essendo  la
coppia gia' in possesso di un alloggio idoneo alle esigenze familiari
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.P.P. 19 maggio 2017, n.
86-1/Leg («Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione
della legge provinciale 4  agosto  2015,  n.  15»),  che  detta,  per
l'appunto, i criteri minimi per la sussistenza di un alloggio  idoneo
alle esigenze familiari. In particolare l'Amministrazione comunale ha
chiesto al Servizio Urbanistica della Provincia di Trento di chiarire
se alla ricorrente spettasse la predetta esenzione,  pur  essendo  la
stessa convivente more uxorio con il signor G . 
    Il predetto Servizio con l'impugnata nota  del  ,  richiamate  le
pertinenti  disposizioni  della  legge  provinciale  n.  15/2015,  ha
espresso il seguente parere. 
    «Dalla normativa provinciale sopra richiamata si evince  che  tra
le condizioni per il riconoscimento dell'esenzione dal versamento del
contributo di costruzione viene in rilievo il fatto che  in  capo  al
richiedente e al proprio coniuge, non divorziati  ne'  giudizialmente
separati, non vi  siano  diritti  di  proprieta',  uso,  usufrutto  o
abitazione su altro alloggio idoneo nel  territorio  provinciale.  Il
dato letterale della disposizione  in  commento,  pertanto,  menziona
esclusivamente il richiedente ed il  suo  coniuge,  non  considerando
altre tipologie di relazioni familiari. 
    Peraltro, i cambiamenti intervenuti nella societa'  civile  hanno
portato il Legislatore nazionale a introdurre nel diritto di famiglia
nuovi  modelli  di  rapporto  che  non  trovano  i  loro   fondamento
nell'istituto del matrimonio. In  particolare,  la  legge  20  maggio
2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra  persone  dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze - c.d. "Legge  Cirinna'"),
oltre ad istituire l'unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso
quale specifica formazione sociale ai sensi  degli  articoli  2  e  3
della Costituzione, reca la disciplina  delle  convivenze  di  fatto.
L'articolo 1, comma 36, definisce "conviventi di fatto"  due  persone
maggiorenni unite stabilmente da legami  affettivi  di  coppia  e  di
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da unione civile. Il
comma 37 stabilisce, altresi', che ferma restando la sussistenza  dei
presupposti di cui al comma  36,  per  l'accertamento  della  stabile
convivenza si fa riferimento alla  dichiarazione  anagrafica  di  cui
all'articolo 4 e alla lettera b) del comma  1  dell'articolo  13  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1989, n. 223 (Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico
della popolazione  residente).  L'articolo  4  (Famiglia  anagrafica)
dispone che agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme
di persone legate da vincoli di matrimonio,  parentela  o  affinita',
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi  dimora
abituale nello stesso comune. Una  famiglia  anagrafica  puo'  essere
costituita da una sola persona. L'articolo 13, comma  1,  lettera  b)
(Dichiarazioni anagrafiche) prevede che le dichiarazioni  anagrafiche
da rendersi dai responsabili  di  cui  all'articolo  6  del  presente
regolamento concernono,  tra  le  altre,  la  costituzione  di  nuova
famiglia o di nuova convivenza, ovvero  mutamenti  intervenuti  nella
composizione della famiglia o della convivenza. 
    L'odierno  quadro  normativo  nazionale  comporta,  pertanto,  il
superamento  di  una  stringente  interpretazione   letterale   della
disposizione di cui all'articolo 87 della legge provinciale n. 15 del
2015 - norma, peraltro, previgente rispetto alla legge n. 76 del 2016
sopra riportata - suggerendo all'interprete una lettura,  invece,  in
chiave  evolutiva  della   stessa.   Ad   avviso   dello   Scrivente,
l'interpretazione dell'articolo 87  ritenuta  piu'  coerente  con  il
quadro normativo attuale dovra' tenere necessariamente conto, quindi,
delle profonde modifiche che hanno investito il concetto di famiglia,
portando ad includere  le  convivenze  nel  novero  delle  formazioni
sociali che, ai sensi  degli  articoli  2  e  3  della  Costituzione,
ricevono riconoscimento e tutela da parte dell'ordinamento  giuridico
italiano. 
    Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  si  ritiene  che  codesta
spettabile  Amministrazione  comunale,  quindi,   possa   liberamente
valutare se estendere la condizione della non titolarita' del diritto
di proprieta', di uso, di usufrutto  e  di  abitazione  su  un  altro
alloggio idoneo ai sensi  dell'articolo  87,  comma  4,  lettera  a),
numero 2) anche ai conviventi, posto che, relativamente alla  vicenda
in oggetto, la richiedente ed il suo  convivente  risultano  iscritti
all'Ufficio Anagrafe comunale come "famiglia". 
    Ne consegue, pertanto, che l'applicazione del  presupposto  della
non  titolarita'  anche  al  convivente,   comportera'   il   mancato
riconoscimento  dell'esenzione  dal  versamento  del  contributo   di
costruzione, considerato il possesso di un altro alloggio  idoneo  da
parte di quest'ultimo». 
    La Commissione Edilizia Comunale (di seguito  CEC),  condividendo
l'avviso  espresso  dal  predetto  Servizio,  nell'impugnato   parere
espresso  nella  seduta  del  ha  ritenuto  corretto  estendere   «la
condizione della non titolarita' del diritto di proprieta',  di  uso,
di usufrutto e di abitazione su un altro  alloggio  idoneo  ai  sensi
dell'articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2) anche ai conviventi,
posto che, relativamente alla vicenda in oggetto, la  richiedente  ed
il suo convivente risultano iscritti  all'Ufficio  Anagrafe  comunale
come "famiglia"». 
    L'Amministrazione comunale a sua volta, sulla scorta  del  parere
della CEC, con l'impugnata nota prot. n. 1 in data ha  comunicato  il
preavviso di rigetto dell'istanza  di  esenzione  dal  pagamento  del
contributo di costruzione, a seguito del quale la ricorrente con nota
assunta al  protocollo  comunale  n.  del  ha  formulato  le  proprie
osservazioni procedimentali. 
    Nonostante  tali  osservazioni,  il  Comune  di  con  l'impugnato
provvedimento prot. n. in data ha disposto il rigetto della richiesta
presentata dalla ricorrente il , negando la richiesta esenzione. 
    2. Del suddetto provvedimento in  data  e  degli  ulteriori  atti
impugnati la ricorrente chiede l'annullamento  affidando  la  propria
domanda  ai  seguenti  motivi:  violazione  e/o  falsa   applicazione
dell'art. 87, comma 4, della legge provinciale  n.  15/2015,  nonche'
dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale;  eccesso  di
potere per illogicita' e ingiustizia manifesta. 
    In particolare la ricorrente deduce che: A) l'art. 87,  comma  4,
lett.  a),  della  legge  provinciale   n.   15/2015   si   riferisce
esclusivamente alla situazione di due soggetti legati dal vincolo del
matrimonio,  come  risulta  non  solo  dall'utilizzo   del   vocabolo
«coniuge», ma anche dalla precisazione che gli interessati non devono
essere «divorziati, ne' separati giudizialmente», e  come  confermato
dal Servizio Urbanistica  della  Provincia  nel  parere  espresso  su
richiesta dell'Amministrazione comunale; B) secondo l'art.  14  delle
disposizioni sulla legge  in  generale  (c.d.  Preleggi),  «Le  leggi
penali e quelle che fanno eccezione a  regole  generali  o  ad  altre
leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in  esse  considerati»;
C) secondo la giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV,
30  maggio  2017,  n.  2567),  il  permesso  di   costruire   e'   un
provvedimento oneroso e, quindi, le norme di esenzione dal  pagamento
del contributo di costruzione costituiscono eccezioni ad  una  regola
generale   e,   pertanto,   sono   da   considerarsi    di    stretta
interpretazione.  Pertanto  non  e'   ammissibile   l'interpretazione
estensiva dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n.
15/2015 fatta propria dal Comune di  ,  anche  perche'  la  legge  20
maggio 2016, n. 76 («Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»),  non  ha  affatto
inteso equiparare matrimonio e convivenza, che restano  due  istituti
ben distinti tra loro. 
    Si deve infatti considerare che l'art. 1 della legge n.  76/2016:
A) oltre ad istituire e disciplinare  «l'unione  civile  tra  persone
dello stesso sesso», disciplina anche la condizione  dei  «conviventi
di fatto», definiti come «due persone maggiorenni  unite  stabilmente
da legami affettivi di coppia e  di  reciproca  assistenza  morale  e
materiale, non  vincolate  da  rapporti  di  parentela,  affinita'  o
adozione, da matrimonio o da un'unione civile» (comma 36); B) dispone
che «Al solo fine  di  assicurare  l'effettivita'  della  tutela  dei
diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione
civile tra  persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si
riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole
«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle
leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonche'
negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano
anche ad ognuna delle parti  dell'unione  civile  tra  persone  dello
stesso sesso. ...» (comma 20), mentre un'analoga  previsione  non  si
rinviene per i  «conviventi  di  fatto»,  per  i  quali  e'  previsto
soltanto che  essi  «possono  disciplinare  i  rapporti  patrimoniali
relativi alla loro vita comune con la sottoscrizione di un  contratto
di convivenza» (comma 50). 
    Si deve poi considerare che: A) la ricorrente e il signor  G  non
hanno chiesto di essere iscritti all'anagrafe come una  «famiglia»  o
come «conviventi di fatto», ne' tantomeno  hanno  i  sottoscritto  un
contratto di convivenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma
50,  della  legge  n.  76/2016;  B)  come  gia'   evidenziato   nelle
osservazioni  procedimentali,  le  modifiche  che  negli  anni  hanno
investito il concetto di famiglia, portando  ad  includere  anche  le
convivenze   nel   novero   delle   formazioni    sociali    tutelate
dall'ordinamento,   erano   gia'   consolidate   al   momento   della
promulgazione della  legge  provinciale  n.  15/2015  e,  quindi,  la
disposizione dell'art. 87, comma 4, lett. a), di tale legge non  puo'
essere interpretata analogicamente,  estendendo  i  riferimenti  alla
famiglia fondata sul matrimonio, ivi contenuti, «ad altre  condizioni
familiari che, pur tutelate dall'ordinamento quali formazioni sociali
in cui si svolge la personalita' degli individui, non sono equiparate
e non rispondono alle norme dettate in materia di matrimonio»; C)  in
ragione di quanto  precede  neppure  rileva  il  riferimento  operato
dall'Amministrazione comunale all'art. 49, comma  2,  del  D.P.P.  19
maggio 2017, n. 8-61/Leg, il quale fa espresso  riferimento  all'art.
87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015. 
    3. Il Comune di si e' costituito in  giudizio  per  resistere  al
ricorso e con memoria depositata in data ha  eccepito  innanzi  tutto
che le affermazioni di controparte conducono a  «conseguenze  davvero
illogiche,  ingiuste  e,  in  un  certo  senso,  discriminatorie  nei
confronti delle coppie coniugate»; pertanto la disposizione dell'art.
87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n. 15/2015  «non  puo'
non riferirsi anche alle coppie conviventi more  uxorio,  e  cio'  in
forza di un'interpretazione - piu'  che  estensiva  -  teleologica  e
costituzionalmente orientata dai ... precetti costituzionali  di  cui
agli artt. 2 e 3 Cost.». 
    Del resto, a  detta  dell'Amministrazione  resistente,  la  ratio
della predetta disposizione conferma l'interpretazione fatta  propria
dal Servizio Urbanistica della Provincia in  quanto  la  disposizione
stessa, subordinando il riconoscimento dell'esenzione alla condizione
che il coniuge sia separato giudizialmente,  non  si  focalizza  «sul
dato formale del rapporto di coniugio  (e'  noto,  infatti,  che  due
persone separate giudizialmente non perdano la  rispettiva  qualifica
di coniuge), ma sul dato sostanziale della convivenza, perche' - come
noto  -  la  separazione  determina  la  cessazione  dell'obbligo  di
coabitazione»;   inoltre,    anche    secondo    la    giurisprudenza
amministrativa (Consiglio di Stato,  Sez.  IV,  17  giugno  2020,  n.
3896), l'equiparazione della stabile convivenza di  fatto,  attestata
da certificazioni anagrafiche, al rapporto matrimoniale e  all'unione
civile e' coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale. 
    In definitiva, secondo l'Amministrazione resistente, «non si vede
perche' la persona coniugata e convivente con  una  persona  che  sia
proprietaria o titolare di diritto reale  su  altro  alloggio  idoneo
alle  esigenze  familiari  nel  territorio  provinciale   non   abbia
(giustamente) titolo all'esenzione  dal  contributo  di  costruzione,
mentre ne avrebbe titolo la persona, sempre  convivente  con  persona
titolare di diritto reale su alloggio idoneo alle esigenze  familiari
nel territorio provinciale, ma non coniugata». 
    In via subordinata,  per  il  caso  in  cui  non  fosse  ritenuta
condivisibile l'interpretazione costituzionalmente orientata  innanzi
esposta, l'Amministrazione resistente  ha  eccepito  l'illegittimita'
costituzionale della disposizione dell'art. 87, comma  4,  lett.  a),
della legge provinciale n. 15/2015, per contrasto con gli articoli  2
e 3 Costituzione, «nella parte in cui non fa  riferimento,  oltre  al
coniuge (non  divorziato,  ne'  separato  giudizialmente),  anche  al
convivente more uxorio», osservando che tale disposizione,  per  come
e'   formulata,   «determina   un    trattamento    irragionevolmente
diversificato  tra  coppie  coniugate  e  coppie  non  coniugate,  al
ricorrere  dei  medesimi  fondamentali   e   rilevanti   presupposti:
convivenza e disponibilita'  (a  titolo  di  proprieta'  o  di  altro
diritto reale) in capo ad uno dei due  di  un  alloggio  idoneo  alle
esigenze familiari». 
    4. La ricorrente con memoria di replica  depositata  in  data  ha
insistito per l'accoglimento del ricorso ribadendo  che  ella  ed  il
signor G non hanno mai chiesto all'Amministrazione comunale di essere
iscritti all'anagrafe come famiglia, ne' hanno  mai  sottoscritto  un
contratto di convivenza. 
    5. Alla pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2024 il ricorso e'
stato chiamato e trattenuto in decisione. 
    6.  Tanto  premesso,  il  Collegio  ritiene  non   manifestamente
infondata  la  questione   di   legittimita'   costituzionale   della
disposizione dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale
n. 15/2015, prospettata dall'Amministrazione  resistente,  alla  luce
delle seguenti considerazioni. 
    7. Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che il
Comune  di  -  condividendo  l'interpretazione   della   disposizione
dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale  n.  15/2015
fornita dal Servizio  Urbanistica  della  Provincia  di  Trento,  che
induce «ad  includere  le  convivenze  nel  novero  delle  formazioni
sociali che, ai sensi  degli  articoli  2  e  3  della  Costituzione,
ricevono riconoscimento e tutela da parte dell'ordinamento  giuridico
italiano» -  ha  ritenuto  di  estendere  «la  condizione  della  non
titolarita' del diritto di proprieta', di  uso,  di  usufrutto  e  di
abitazione su un altro alloggio idoneo  ai  sensi  dell'articolo  87,
comma 4, lettera a),  numero  2)  anche  ai  conviventi,  posto  che,
relativamente alla vicenda in  oggetto,  la  richiedente  ed  il  suo
convivente risultano  iscritti  all'Ufficio  Anagrafe  comunale  come
"famiglia"», cosi' pervenendo a negare  alla  ricorrente  l'esenzione
dal pagamento del contributo  di  costruzione  per  prima  abitazione
perche' il suo convivente risulta titolare di un alloggio idoneo alle
esigenze familiari. 
    8. Cio' posto, giova premettere che, ai sensi dell'art. 1,  comma
36, della legge n. 76/2016, «Ai fini delle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto»  due  persone
maggiorenni unite stabilmente da legami  affettivi  di  coppia  e  di
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela,  affinita'  o  adozione,  da  matrimonio  o  da  un'unione
civile». Inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 37, della medesima legge
n. 76/2016, «Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui  al
comma  36,  per  l'accertamento  della  stabile  convivenza   si   fa
riferimento alla dichiarazione anagrafica di  cui  all'articolo  4  e
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223». 
    9. Giova premettere altresi' che non e' controverso tra le  parti
che la ricorrente e il  signor  G  -  pur  non  avendo  stipulato  un
contratto di convivenza ai sensi dell'art. 1, comma 50,  della  legge
n. 76/2016 - costituiscono pero' una coppia che convive more  uxorio,
come dimostrano non solo  le  risultanze  anagrafiche,  ma  anche  la
circostanza  che  la  richiesta  di  esenzione  dal   pagamento   del
contributo di costruzione e' stata presentata a firma di entrambi gli
interessati. Dunque non v'e' dubbio che la ricorrente e il  signor  G
vadano qualificati come «conviventi di fatto» ai sensi  dell'art.  1,
commi 36 e 37, della legge n. 76/2016. 
    10. Poste tali premesse,  avuto  riguardo  alla  rilevanza  della
predetta   questione   di   legittimita'   costituzionale   sollevata
dall'intimato Comune, e' ben vero che, secondo  l'insegnamento  della
Corte costituzionale  (sentenza  n.  356  del  1996),  «in  linea  di
principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente  illegittime
... perche' e' possibile darne  interpretazioni  incostituzionali  (e
qualche giudice ritenga di darne), ma perche'  e'  impossibile  darne
interpretazioni costituzionali». 
    Tuttavia, a giudizio del  Collegio,  non  e'  possibile  accedere
all'interpretazione costituzionalmente orientata  della  disposizione
dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale n.  15/2015,
prospettata dall'Amministrazione  resistente  nelle  proprie  difese.
Difatti tale disposizione: A) si riferisce inequivocabilmente solo ai
soggetti uniti dal vincolo del matrimonio  -  come  si  evince  dalle
parole «il richiedente e il suo coniuge, non divorziati ne'  separati
giudizialmente»  -  senza  fare  alcun  riferimento   agli   istituti
disciplinati dalla legge n. 76/2016, ivi compresa  la  convivenza  di
fatto (si vedano al riguardo le condivisibili  considerazioni  svolte
del Servizio Urbanistica della Provincia di Trento nella nota  del  )
e, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenze n.  78
del 2012; n. 49 del 2015; n. 36 del 2016  e  n.  82  del  2017),  «la
lettera della norma costituisce il limite cui deve arrestarsi, anche,
l'interpretazione  costituzionalmente  orientata  dovendo,   infatti,
esser sollevato l'incidente  di  costituzionalita'  ogni  qual  volta
l'opzione ermeneutica supposta conforme a costituzione sia  incongrua
rispetto al tenore letterale della norma stessa» (in  questi  termini
Cass. civ., Sez. un., 22 marzo 2019, n. 8230); B) si  configura  come
una norma eccezionale - in quanto costituisce una deroga  all'obbligo
generalizzato di corrispondere al Comune il contributo di costruzione
- e, come tale, non e' suscettibile di interpretazioni  analogiche  o
estensive, seppure funzionali ad evitare che si determini  una  sorta
di «discriminazione al contrario», ossia i coniugi uniti dal  vincolo
del matrimonio siano discriminati rispetto alle coppie di fatto. 
    Ne'  puo'  sottacersi  che  gli   effetti   della   reductio   ad
legitimitatem   ope   iudicis,   essendo   limitati   alla    singola
controversia,  potrebbero  non  prodursi  per  tutte   le   pubbliche
amministrazioni,   determinando    ingiustificate    disparita'    di
trattamento, come dimostra il fatto che il Servizio Urbanistica della
Provincia di Trento nella predetta nota del ritiene che il Comune  di
«possa liberamente valutare se  estendere  la  condizione  della  non
titolarita' del diritto di proprieta', di  uso,  di  usufrutto  e  di
abitazione su un altro alloggio idoneo  ai  sensi  dell'articolo  87,
comma 4, lettera a),  numero  2)  anche  ai  conviventi,  posto  che,
relativamente alla vicenda in  oggetto,  la  richiedente  ed  il  suo
convivente risultano  iscritti  all'Ufficio  Anagrafe  comunale  come
"famiglia"». 
    11. Venendo ora alla non manifesta infondatezza della  questione,
il Collegio condivide l'assunto del Comune di secondo il  quale  «non
si vede perche' la persona coniugata e convivente con una persona che
sia proprietaria o titolare di diritto reale su altro alloggio idoneo
alle  esigenze  familiari  nel  territorio  provinciale   non   abbia
(giustamente) titolo all'esenzione  dal  contributo  di  costruzione,
mentre ne avrebbe titolo la persona, sempre  convivente  con  persona
titolare di diritto reale su alloggio idoneo alle esigenze  familiari
nel territorio provinciale, ma non coniugata». 
    A tal riguardo  assume  significativo  rilievo  quanto  affermato
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 209 del 2022, con cui e'
stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13,  comma
2, quarto periodo,  del  decreto-  legge  6  dicembre  2011,  n.  201
(recante «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici»)  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e come modificato dall'art.  1,
comma  707,  lettera  b),  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale
dello Stato  -  Legge  di  stabilita'  2014»),  nella  parte  in  cui
stabilisce:  «[p]er  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita'
immobiliare, nel quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo  familiare
dimorano  abitualmente   e   risiedono   anagraficamente»,   anziche'
disporre:  «[p]er  abitazione  principale  si   intende   l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede
anagraficamente». 
    In particolare, per quanto piu' interessa in questa  sede,  nella
predetta  sentenza  si  afferma  innanzi  tutto  che:   «Nel   nostro
ordinamento costituzionale non possono  trovare  cittadinanza  misure
fiscali  strutturate  in  modo  da  penalizzare  coloro  che,   cosi'
formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o
di costituire una unione civile. Tale  e'  invece  proprio  l'effetto
prodotto dal censurato quarto periodo dell'art. 13, comma 2, perche',
in conseguenza del riferimento al  nucleo  familiare  ivi  contenuto,
sino a che non avviene la  costituzione  di  tale  nucleo,  la  norma
consente  a  ciascun  possessore   di   immobile   che   vi   risieda
anagraficamente  e  dimori  abitualmente,  di  fruire   pacificamente
dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, anche se unito in  una
convivenza di fatto: i partner in tal  caso  avranno  diritto  a  una
doppia esenzione, perche' ciascuno di questi  potra'  considerare  il
rispettivo immobile come abitazione familiare. La scelta di accettare
che il proprio  rapporto  affettivo  sia  regolato  dalla  disciplina
legale  del  matrimonio  o  dell'unione  civile  determina,   invece,
l'effetto di  precludere  la  possibilita'  di  mantenere  la  doppia
esenzione anche quando effettive esigenze,  come  possono  essere  in
particolare quelle  lavorative,  impongano  la  scelta  di  residenze
anagrafiche e dimore  abituali  differenti.  ...».  Sviluppando  tale
ragionamento la Consulta ha concluso che  «...  la  norma  censurata,
disciplinando  situazioni  omogenee  «in   modo   ingiustificatamente
diverso» (ex plurimis, sentenza n. 165 del 2020), si dimostra  quindi
in contrasto con il  principio  di  eguaglianza  di  cui  all'art.  3
Costituzione, nella parte in cui introduce il riferimento  al  nucleo
familiare nel definire l'abitazione principale». 
    Nella  medesima  sentenza  e'  stata   ritenuta   fondata   anche
l'ulteriore censura riferita all'art. 31 Costituzione, osservando  al
riguardo che «... il sistema fiscale italiano si dimostra  avaro  nel
sostegno alle famiglie. E cio' nonostante la generosita' con  cui  la
Costituzione italiana ne riconosce il valore, come leva in  grado  di
accompagnare lo sviluppo sociale, economico e civile,  dedicando  ben
tre disposizioni a  tutela  della  famiglia,  con  un'attenzione  che
raramente si ritrova in altri ordinamenti. In tale contesto l'art. 31
Costituzione,  statuisce:  «[l]a  Repubblica   agevola   con   misure
economiche  e  altre  provvidenze  la  formazione  della  famiglia  e
l'adempimento dei compiti relativi,  con  particolare  riguardo  alle
famiglie numerose». In questo  modo  tale  norma  suggerisce  ma  non
impone trattamenti,  anche  fiscali,  a  favore  della  famiglia;  li
giustifica, quindi, ove introdotti  dal  legislatore;  senz'altro  si
oppone, in ogni caso, a quelli che si risolvono in una penalizzazione
della famiglia. Di qui la violazione  anche  dell'art.  31  Cost.  da
parte  della  norma  censurata  in  quanto   ricollega   l'abitazione
principale alla contestuale residenza anagrafica  e  dimora  abituale
del possessore e del nucleo familiare, secondo una logica  che,  come
si e' visto, ha condotto il diritto vivente a riconoscere il  diritto
all'esenzione IMU (o alla doppia esenzione) solo in caso di «frattura
del  rapporto  di   convivenza   tra   i   coniugi»   e   conseguente
«disgregazione del nucleo familiare».». 
    Alla  luce  di  tali  affermazioni  risulta  non   manifestamente
infondata  la  questione   di   legittimita'   costituzionale   della
disposizione dell'art. 87, comma 4, lett. a), della legge provinciale
n. 15/2015, nella parte in cui non fa riferimento - oltre al  coniuge
non divorziato, ne' separato giudizialmente  -  anche  al  convivente
more uxorio, perche' tale disposizione,  per  come  e'  letteralmente
formulata, determina un'irragionevole e ingiustificata disparita'  di
trattamento tra coppie unite dal vincolo del matrimonio e coppie  non
coniugate  al  ricorrere  dei  medesimi  presupposti:  convivenza   e
disponibilita' (a titolo di proprieta' o di altro diritto  reale)  in
capo ad uno dei due componenti della coppia  di  un  alloggio  idoneo
alle esigenze della famiglia. 
    12.  In  definitiva,  il  Collegio  ritiene   rilevante   e   non
manifestamente infondata, per contrasto  con  gli  articoli  3  e  31
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
87, comma 4, lett. a), della legge provinciale  n.  15/2015  -  nella
parte in cui non si riferisce, oltre al coniuge non  divorziato,  ne'
separato giudizialmente, anche al convivente di fatto, come  definito
dell'art. 1, comma 36, della legge n.  76/2016  -  sotto  il  profilo
della violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, che
trovano fondamento nell'art. 3 Costituzione, nonche' sotto il profilo
della mancata considerazione delle esigenze di tutela della famiglia,
riconosciute dall'art. 31 Costituzione. 
    13. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale  innanzi
illustrata dev'essere rimessa  alla  Corte  costituzionale  ai  sensi
dell'art. 23 della legge n. 87/1953 e il presente giudizio dev'essere
sospeso  sino  alla  definizione   del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione
autonoma  del  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  sede  di  Trento,  non
definitivamente pronunciando sul ricorso n.  97  del  2023,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  87,  comma  4,  lett.  a),   della   legge
provinciale n. 15/2015 indicata in motivazione. 
    Sospende,  per  l'effetto,  il  presente   giudizio   fino   alla
definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, nonche' al  Presidente  della  Giunta
provinciale e al Presidente del Consiglio provinciale della Provincia
autonoma di Trento. 
        Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio  del  giorno
11 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: 
        Fulvio Rocco, Presidente; 
        Carlo Polidori, consigliere, estensore; 
        Cecilia Ambrosi, consigliere. 
 
                        Il Presidente: Rocco 
 
                                                L'estensore: Polidori 
 
    IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO 
                            Sezione unica 
 
    ha  pronunciato  il  presente  decreto  collegiale  nel  giudizio
introdotto con il ricorso numero di registro generale  97  del  2023,
proposto da A V, rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio  Andrea
Algieri e Nicola  Recla,  con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da
Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento  via  Calepina  n.
65, presso lo studio dell'avvocato Biagio Andrea Algieri; 
    contro  Comune  di  ,  in  persona  del  Sindaco   pro   tempore,
rappresentato  e  difeso  ai  sensi  dell'art.  41  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49,  come  da  ultimo
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 64,
con domicilio digitale  come  da  PEC  da  Registri  di  Giustizia  e
domicilio eletto in Trento, largo  Porta  Nuova,  n.  9,  presso  gli
uffici della predetta Avvocatura; 
    nei confronti della Provincia Autonoma di Trento; 
    per l'annullamento del provvedimento del Comune di  prot.  n.  in
data , notificato in pari data, con cui e' stata rigettata  l'istanza
di esenzione dal pagamento del contributo di  costruzione  per  prima
abitazione, presentata dalla ricorrente in data  ai  sensi  dell'art.
90, comma 1, lett. d), della legge provinciale 4 agosto 2015, n.  15,
nonche' di ogni altro atto  presupposto,  connesso,  conseguente  e/o
collegato, ivi compresi: A) il  preavviso  di  rigetto  dell'istanza,
comunicato con nota del Comune di prot. n. in data  ;  B)  il  parere
della Commissione Edilizia Comunale  del  Comune  di  sulla  predetta
istanza, espresso  nella  seduta  del  ;  C)  la  nota  del  Servizio
Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento
prot. n. in data , recante il parere richiesto dal Comune di  con  la
nota prot. n. in data ; D) ove occorra, il parere  della  Commissione
Edilizia Comunale del Comune di espresso a seguito delle osservazioni
presentate dalla ricorrente il ; E) la nota del Comune di prot. n. in
data , con cui e' stato quantificato il contributo di costruzione per
la prima abitazione in misura pari a euro ; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'art. 86 cod. proc. amm.; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2024  il
dott. Carlo Polidori e uditi gli avvocati Biagio Andrea  Algieri  per
la ricorrente e Giacomo Bernardi per la Provincia Autonoma di Trento,
come specificato nel verbale; 
    Considerato che questo Tribunale con l'ordinanza collegiale n.  8
in data 17 gennaio 2024 ha sollevato una  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  87,  comma  4,  lett.  a),   della   legge
provinciale n. 15/2015 e,  per  l'effetto,  ha  sospeso  il  presente
giudizio fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita' ed
ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Considerato che, secondo la giurisprudenza (Consiglio  di  Stato,
Ad. Plen., 3 gennaio 2023, n. 1), la procedura di  correzione  di  un
errore materiale contenuto in un provvedimento  giurisdizionale  puo'
essere attivata anche d'ufficio, senza istanza di parte,  trattandosi
di un procedimento di natura sostanzialmente amministrativa; 
    Considerato che e' stata attivata,  d'ufficio,  la  procedura  di
correzione di un errore materiale contenuto nella predetta  ordinanza
collegiale n. 8 del 2024 perche' nell'epigrafe di tale provvedimento,
per un mero errore materiale, non e' indicato che il  ricorso  numero
di registro generale 97 del  2023  e'  stato  notificato  anche  alla
Provincia Autonoma di Trento; 
    Considerato che all'udienza in camera di consiglio del  giorno  8
febbraio 2024 il difensore della Provincia Autonoma di Trento  -  non
costituitasi in giudizio, ma intimata - ha prestato  il  suo  assenso
alla  correzione  dell'errore   materiale   consistente   nell'omessa
indicazione, nell'epigrafe della predetta ordinanza collegiale  n.  8
del 2024, della Provincia Autonoma di Trento quale parte intimata; 
    Considerato che il difensore della Provincia Autonoma  di  Trento
con atto  depositato  nella  stessa  data  dell'8  febbraio  2024  ha
confermato il proprio assenso alla correzione dell'errore consistente
nella mancata indicazione dell'avvenuta  notifica  del  ricorso  alla
Provincia stessa nel sistema del processo amministrativo telematico; 
    Considerato che dall'esame del fascicolo digitale risulta che  il
ricorso e'  stato  effettivamente  notificato  anche  alla  Provincia
Autonoma di Trento e,  quindi,  l'errore  materiale  contenuto  nella
predetta ordinanza collegiale  n.  8  del  2024  dev'essere  corretto
indicando, nell'epigrafe del provvedimento, dopo  le  parole  «presso
gli uffici della predetta Avvocatura;», le parole «Provincia Autonoma
di Trento;»; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede  di  Trento,  dispone  la
correzione dell'errore materiale indicato in  motivazione  indicando,
nell'epigrafe dell'ordinanza collegiale n. 8 in data 17 gennaio 2024,
dopo le parole «presso gli uffici  della  predetta  Avvocatura;»,  le
parole «Provincia Autonoma di Trento;». 
    La presente ordinanza sara' eseguita dall'Amministrazione  ed  e'
depositata presso la segreteria del Tribunale che provvedera' a darne
comunicazione alle parti e ad eseguire l'annotazione di cui  all'art.
86, comma 3, cod. proc. amm. in calce all'ordinanza collegiale  n.  8
in data 17 gennaio 2024. 
        Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8
febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati: 
        Fulvio Rocco, presidente; 
        Carlo Polidori, consigliere, estensore; 
        Cecilia Ambrosi, consigliere. 
 
                        Il Presidente: Rocco 
 
                                                L'estensore: Polidori