N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 2023

Ordinanza del 24 novembre 2023 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto  da  Diatek  srl  contro  Ministero
della salute e altri. 
 
Sanita'   pubblica   -   Servizio   sanitario   regionale   (SSR)   -
  Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici  -  Previsione
  che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' posto a
  carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota
  complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al  45  per  cento
  nell'anno 2016 e al 50 per  cento  a  decorrere  dall'anno  2017  -
  Prevista concorrenza di ciascuna azienda fornitrice alle  quote  di
  ripiano  in  misura  pari  all'incidenza  percentuale  del  proprio
  fatturato sul totale della  spesa  per  l'acquisto  di  dispositivi
  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario  regionale  -  Prevista
  definizione delle modalita' procedurali del  ripiano,  su  proposta
  del Ministero  della  salute,  con  apposito  accordo  in  sede  di
  Conferenza  Stato-Regioni  -  Previsione,  con   norma   successiva
  introdotta con decreto-legge n.  115  del  2022,  come  convertito,
  della  deroga  alle   pertinenti   disposizioni   sulle   modalita'
  procedurali di ripiano, limitatamente all'eventuale superamento del
  tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016,  2017  e  2018  -
  Prevista definizione,  con  provvedimento  delle  regioni  e  delle
  province autonome, dell'elenco delle aziende fornitrici soggette al
  ripiano per ciascun anno  -  Prevista  adozione,  con  decreto  del
  Ministero della salute da  adottarsi  d'intesa  con  la  Conferenza
  Stato-Regioni, delle linee guida propedeutiche alla emanazione  dei
  medesimi provvedimenti regionali e provinciali. 
- Decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78  (Disposizioni  urgenti  in
  materia  di  enti  territoriali.  Disposizioni  per  garantire   la
  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di  controllo  del
  territorio. Razionalizzazione delle spese  del  Servizio  sanitario
  nazionale nonche' norme  in  materia  di  rifiuti  e  di  emissioni
  industriali), [convertito, con modificazioni, nella legge 6  agosto
  2015, n. 125,] art. 9-ter. 
(GU n.12 del 20-3-2024 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                       (Sezione terza-quater) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  1822  del  2023,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
      Diatek  S.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante   pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv.  prof.  Angelo  Clarizia  e
dall'avv. Sebastiana Dore, con domicilio  digitale  come  da  PEC  da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo  studio  dell'avv.
prof. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; 
    contro Ministero della salute, Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  Conferenza  Permanente  Rapporti  tra  Stato
Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Conferenza  Permanente  per  i  Rapporti  tra  Stato,  Regioni  e
Province Autonome di Trento e Bolzano,  Conferenza  delle  Regioni  e
Province  Autonome,  Regione  Abruzzo,  Regione  Basilicata,  Regione
Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione  Autonoma
Friuli-Venezia  Giulia,  Regione  Lazio,  Regione  Liguria,   Regione
Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte,  Regione
Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione  Siciliana,  Regione
Siciliana - Assessorato alla Salute, Regione Toscana, Regione Umbria,
Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Regione  Autonoma  di
Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio; 
    nei   confronti   Acs   Forniture   S.r.l.,   Regione    Autonoma
Trentino-Alto Adige -Südtirol, non costituiti in giudizio; 
    per l'annullamento della determinazione della  Regione  Puglia  -
Dipartimento promozione della salute e del benessere  animale  n.  10
del 12 dicembre 2022, con la quale sono stati determinati  gli  oneri
di ripiano della spesa per i dispositivi medici per  gli  anni  2015,
2016, 2017 e 2018 ai  sensi  dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125  e  successive  modifiche  e  integrazioni.,  del
decreto del Ministero della  salute  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, e  del  decreto  del
Ministero della salute del 6  ottobre  2022,  e  per  l'effetto  alla
societa' ricorrente e' stato richiesto il pagamento delle somme  come
meglio individuate negli allegati alla determina dirigenziale; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  di  Ministero  della
salute e di Ministero dell'economia e delle finanze e  di  Presidenza
del Consiglio dei ministri e di Presidenza del Consiglio dei ministri
Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  24  ottobre  2023  la
dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti  i  difensori
come specificato nel verbale. 
1. - I fatti di causa. 
    La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi  medici  per  il
Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato  i
provvedimenti di cui in epigrafe, con  cui  sono  stati  stabiliti  i
tetti di spesa a livello nazionale e  regionale,  per  le  annualita'
2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed e' stato previsto
che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' a  carico
delle aziende fornitrici di dispositivi medici. 
    Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato  i  provvedimenti
regionali con i quali sono stati adottati i  provvedimenti  attuativi
dell'art.  9-ter  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  per
procedere al ripiano dello sforamento del tetto  di  spesa  a  carico
delle aziende fornitrici. 
    La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta,
anche vari profili di illegittimita' costituzionale. 
    In particolare, l'art. 17, comma 1, lettera c), del decreto-legge
n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza dal primo gennaio 2013  -
che  la  spesa  sostenuta  dal  Servizio  sanitario   nazionale   per
l'acquisto dei dispositivi medici avrebbe dovuto essere fissata entro
un tetto a livello nazionale e un tetto a  livello  di  ogni  singola
Regione. 
    Il valore assoluto dell'onere a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici, a livello  nazionale
e per ciascuna Regione, avrebbe dovuto essere annualmente determinato
dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze. Le Regioni avrebbero dovuto  monitorare  l'andamento
della  spesa  per  acquisto  dei  dispositivi   medici:   l'eventuale
superamento del predetto valore sarebbe stato recuperato  interamente
a carico della Regione attraverso misure di contenimento della  spesa
sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre  voci
del bilancio regionale. 
    Successivamente, l'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 ha
stabilito,  per  quanto  di  interesse  in  questa  sede,   che   «9.
L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al  comma
8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a
carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per  una  quota
complessiva pari al 40 per cento nell'anno  2015,  al  45  per  cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna
azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in  misura
pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della
spesa per l'acquisto di dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio
sanitario  regionale.  Le  modalita'  procedurali  del  ripiano  sono
definite, su  proposta  del  Ministero  della  salute,  con  apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Il decreto-legge n.  115  del  2022  ha  introdotto,  nell'ambito
dell'art. 9-ter di cui sopra, il comma 9-bis, per il quale «In deroga
alle  disposizioni  di  cui  all'ultimo  periodo  del   comma   9   e
limitatamente al ripiano  dell'eventuale  superamento  del  tetto  di
spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018  dichiarato  con
il decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma  8,  le  regioni  e  le
province autonome definiscono con proprio provvedimento, da  adottare
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto
ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette  al  ripiano
per ciascun anno,  previa  verifica  della  documentazione  contabile
anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con
decreto del Ministero della  salute  da  adottarsi  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano entro  trenta  giorni  dalla
data di pubblicazione  del  decreto  ministeriale  di  cui  al  primo
periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche  alla  emanazione
dei provvedimenti regionali e provinciali». 
    Il Ministero della salute, con decreto  del  6  luglio  2022,  ha
individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei  predetti
anni il predetto tetto per tutte le Regioni al  4,4%  del  fabbisogno
sanitario regionale standard. 
    Infine, il Ministero della salute,  con  decreto  del  6  ottobre
2022, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza  Stato-Regioni,  ha
adottato le linee propedeutiche per  l'emanazione  dei  provvedimenti
regionali di  recupero  dei  relativi  importi  nei  confronti  delle
singole aziende fornitrici. 
    L'esecutivita'  dei  provvedimenti  impugnati  nel   ricorso   in
trattazione  e'  stata  sospesa,  in  via  interinale,  con  apposita
ordinanza cautelare i  cui  effetti  si  intendono  confermati  nella
presente sede,  nelle  more  della  delibazione  della  questione  di
costituzionalita'. 
  2. - La rilevanza della questione. 
    E'  opinione  del  Tribunale  amministrativo  regionale  che  sia
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015,  per
contrasto con gli articoli 3, 23, 41 e  117  della  Costituzione.  La
norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non  si  presta  a
interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del ricorso,  con
conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al ripianamento
del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste dalle Regioni. 
  3. - La non manifesta infondatezza della questione. 
    3.1. - La Corte costituzionale si e'  gia'  pronunciata,  con  la
sentenza n. 70 del 2017, sulla  legittimita'  dell'istituto  del  pay
back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3
della  Costituzione  in  quanto  la  ratio  della  disposizione   «e'
espressamente individuata nella finalita' di favorire lo  sviluppo  e
la disponibilita' dei farmaci innovativi, in un contesto  di  risorse
limitate»  con  la   conseguenza   che   «la   compartecipazione   al
ripianamento  della   spesa   per   l'innovazione   farmaceutica   e'
suscettibile di  tradursi  in  un  incentivo  ad  investire  in  tale
innovazione». 
    Nel caso in esame, invece,  il  legislatore  non  ha  individuato
alcuna finalita' precisa che legittima la disposizione  impugnata  se
non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre, diversamente
da quanto avviene  per  il  pay  back  farmaceutico,  l'acquisto  dei
dispositivi medici - il cui  fabbisogno,  e  quindi  l'entita'  della
fornitura,   e'   determinato   in   via   unilaterale    da    parte
dell'amministrazione - avviene  all'esito  di  gare  pubbliche  e  il
prezzo e' il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi
partecipano. 
  3.2. - Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della
disposizione normativa in questione con l'art. 41 della Costituzione,
ritenendosi che sia stato delineato  un  sistema  nel  suo  complesso
irragionevole,  in  quanto   comprime   l'attivita'   imprenditoriale
attraverso prescrizioni eccessive, non considerando  che  le  imprese
hanno  partecipato  a  gare  pubbliche  ove  vige  un   criterio   di
sostenibilita' dell'offerta in base  al  quale  i  ribassi  proposti,
proprio al  fine  di  assicurare  la  serieta'  dell'offerta,  devono
risultare sostenibili in termini di margine di guadagno. 
    In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di
cui trattasi, prevede che: 
      le Regioni, nonostante vi sia la  fissazione  di  un  tetto  di
spesa regionale predeterminato sulla base  di  criteri  indicati  dal
legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche  superando
il predetto tetto di spesa; 
      le aziende fornitrici dei dispositivi  medici  non  partecipano
alla determinazione  del  predetto  tetto  di  spesa  e  non  possono
controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte
delle Regioni; 
      il   fabbisogno   dei   dispositivi   medici    e'    stabilito
unilateralmente dagli  Enti  del  Servizio  sanitario  regionale  che
bandiscono le gare  e  aggiudicano  la  fornitura  all'esito  di  una
procedura concorrenziale; 
      le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare  pro  quota  lo
scostamento  dal  tetto  di  spesa  regionale   per   l'acquisto   di
dispositivi medici che e' stato fissato a distanza di anni; 
      le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre  in
sede di gara in base ai costi di produzione e  al  margine  di  utile
atteso, senza poter preventivamente quantificare in  concreto  e  nel
suo  esatto  ammontare  l'impatto   economico   che   avrebbe   avuto
l'applicazione della normativa sul pay back. 
    In tal modo vengono  erosi  gli  utili,  senza  la  garanzia  che
permanga un minimo ragionevole margine di utile e  addirittura  senza
che siano coperti i costi  (atteso  che  la  norma,  per  determinare
l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece  al
margine di utile). 
    Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto  regionale  di  spesa
annuale per l'acquisito dei dispositivi medici, con riferimento  agli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo  con  il  decreto  ministeriale  6
luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era  oramai
interamente decorso. 
    Le Regioni hanno, quindi,  acquistato  i  dispositivi  medici  in
questione senza poter  avere  come  riferimento  un  tetto  di  spesa
regionale predefinito, mentre le aziende  fornitrici  di  dispositivi
medici hanno partecipato  alle  gare  indette  dalle  amministrazioni
regionali  senza  poter  prevedere  quale  sarebbe  stato   l'impegno
economico loro richiesto in conseguenza del pay back  e  senza  poter
formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto  degli
effettivi  costi  da  sostenere  con  riferimento  a   ogni   singola
fornitura. 
    Tutto cio' determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa
economica privata, la cui  limitazione  puo'  considerarsi  legittima
solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica
privata e la salvaguardia dell'utilita' sociale risponde ai  principi
di ragionevolezza e proporzionalita' e non e' perseguita  con  misure
incongrue. 
    E' stato infatti precisato che «gli interventi  del  legislatore,
pur potendo incidere sull'organizzazione  dell'impresa  privata,  non
possono perseguire l'utilita'  sociale  con  prescrizioni  eccessive,
tali da  «condizionare  le  scelte  imprenditoriali  in  grado  cosi'
elevato   da   indurre    sostanzialmente    la    funzionalizzazione
dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo  o
restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto  delle  stesse
scelte organizzative»  (sentenza  n.  548  del  1990)  o  in  maniera
arbitraria e  con  misure  palesemente  incongrue»  (sentenza,  Corte
costituzionale n. 113 del 2022). 
  3.3. - Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre,
violare anche gli articoli 3 e  117,  comma  1,  della  Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale  alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali  (CEDU),  sotto  il  profilo  dell'affidamento,
della ragionevolezza e dell'irretroattivita', in quanto la previsione
dei tetti regionali di spesa e la conseguente  quantificazione  della
quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende  fornitrici
determinano  una  compromissione  sostanziale  dell'utile   calcolato
dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette  dalle
Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. 
    - L'art. 9-ter non  ha  consentito  alle  aziende  fornitrici  di
individuare in modo chiaro e preciso la  prestazione  economica  loro
richiesta in concreto in sede di gara, in  quanto  non  solo  non  e'
stato previamente determinato il tetto regionale  di  spesa,  ma  non
sono state indicate puntualmente neanche le modalita' di  calcolo  di
questo, determinandosi di conseguenza  un'incertezza  del  sinallagma
contrattuale. 
    La giurisprudenza della Corte di  Giustizia  dell'Unione  europea
afferma costantemente che il principio  della  certezza  del  diritto
esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose
per i privati sia chiara e precisa e  che  la  sua  applicazione  sia
prevedibile per  gli  amministrati  (Corte,  Terza  sezione,  del  12
dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income  Group
Litigation, in C-362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7  giugno  2005,
Vereniging voor Energie, Milieu en  Waterin,  in  C-17/03,  ma  anche
Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009,  Plantanol  GmbH  &
Co. KG, in C-201/08). 
    E' poi da rilevare, che il comma 8  dell'art.  9-ter,  nella  sua
versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva  che
«Con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30  settembre  di
ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale  superamento
del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1,
lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati
di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche
voci  di  costo  riportate  nei  modelli  di  rilevazione   economica
consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute
15 giugno 2012, pubblicato nel Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da  certificare
con  il  decreto  da  adottare  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo,  sulla  base  dei  dati  di   consuntivo   dell'anno   di
riferimento». 
    Tuttavia, tale disposizione e' rimasta lettera morta  atteso  che
sino al 2022 non e' stata effettuata alcuna  verifica  sui  tetti  di
spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento  del  comma  9-bis
per il quale «In deroga alle disposizioni di cui  all'ultimo  periodo
del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del
tetto di spesa regionale  per  gli  anni  2015,  2016,  2017  e  2018
dichiarato con il decreto del Ministro della salute di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  al  comma  8,  le
regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento,
da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
predetto decreto  ministeriale,  l'elenco  delle  aziende  fornitrici
soggette  al  ripiano  per  ciascun  anno,  previa   verifica   della
documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale.  Con  decreto  del  Ministero  della  salute  da
adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla
emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali». 
    Tale  previsione  normativa,  intervenuta  nel  2022  e  volta  a
definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017  e
2018,  appare   violativa   dei   profili   dell'affidamento,   della
ragionevolezza e dell'irretroattivita', atteso che va ad incidere  su
rapporti contrattuali gia' chiusi, le cui condizioni contrattuali  si
erano cristallizzate nei contratti gia'  da  tempo  conclusi  tra  le
parti. 
  3.4. - La norma  in  esame  appare  altresi'  in  contrasto  con  i
parametri costituzionali di cui all'art. 23 della Costituzione. 
    Il  prelievo  economico  disposto  sul  fatturato  delle  aziende
fornitrici  puo'  essere  inquadrato  nel  genus  delle   prestazioni
patrimoniali imposte  per  legge  senza  la  volonta'  della  persona
destinataria, di cui  all'art.  23  della  Costituzione,  non  avendo
invece natura tributaria. 
    La  destinazione  difatti  resta  quella  sanitaria  atteso   che
garantisce il mantenimento dei prelievi  economici -  disposti  anche
attraverso la compensazione  -  all'interno  del  Servizio  sanitario
regionale (cfr. il comma 9-bis dell'art. 9-ter del  decreto-legge  n.
78 del 2015, convertito in legge n.  125  del  2015,  introdotto  dal
decreto-legge n. 115 del 2022  che  dispone  che  «Le  regioni  e  le
province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni  sul  bilancio
del settore sanitario 2022...»). 
    Tuttavia si tratta di  un'imposizione  patrimoniale  adottata  in
assenza della  previsione  a  livello  legislativo  di  «specifici  e
vincolanti   criteri   direttivi,   idonei    ad    indirizzare    la
discrezionalita'  amministrativa  nella  fase  di  attuazione   della
normativa primaria» (sentenza, Corte costituzionale n. 83 del 2015). 
    In  particolare,  rimangono  indeterminati  i  criteri   per   la
fissazione da parte delle  amministrazioni  dei  tetti  regionali  di
spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la
molteplicita' e la diversita' dei dispositivi medici da ricomprendere
nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai  fini
del pay  back  di  cui  trattasi  e  conseguentemente  della  diversa
tipologia dei destinatari dell'imposizione. 
    Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da  seguire  per
la fissazione del tetto regionale e'  ancora  piu'  evidente  ove  si
consideri che il mercato  dei  dispositivi  medici  e'  vastissimo  e
ricomprende  beni  tra  loro  notevolmente  diversi  e  tipologie  di
fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in  presenza  di
mercati  diversi,  in  quanto  rispondenti  a  dinamiche  e   logiche
differenti. 
    Di tale diversita' il legislatore non si e', tuttavia, curato  in
alcun  modo  lasciando  conseguentemente   in   maniera   del   tutto
irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione  al  riguardo,
la quale, a sua volta, non si e' preoccupata di calibrarlo in ragione
della diversita' dei beni forniti. 
    La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la  prestazione
patrimoniale  imposta  puo'  ritenersi  costituzionalmente  legittima
anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma
ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purche', in  questo
caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio
di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23  della  Costituzione,
infatti, essendo stabilita a garanzia  della  liberta'  e  proprieta'
individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone
la prestazione, indichi i criteri limitativi  della  discrezionalita'
del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte  costituzionale  n.
70 del 1960). E cio', come si e' visto, nel  caso  in  esame  non  e'
invece avvenuto. 
    Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare  la
sua ratio nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici  che
traggono vantaggio dalle forniture agli enti del  Servizio  sanitario
nazionale attraverso la loro compartecipazione agli  oneri  derivanti
dal superamento dei tetti regionali di spesa. 
    Tuttavia, la norma in questione per determinare  l'ammontare  del
ripiano fa riferimento  al  fatturato  e  non  al  margine  di  utile
colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa,  mancando  del
tutto la predisposizione di un meccanismo  che  consenta  di  tassare
separatamente e piu' severamente solo l'eventuale  parte  di  reddito
suppletivo  connessa  alla  posizione   privilegiata   dell'attivita'
esercitata con la pubblica amministrazione. 
    Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante  a
regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al
sistema di contribuzione cosi' introdotto si pone in contrasto con la
previsione di cui all'art. 23 della Costituzione. 
    Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte  costituzionale
e'  costante  nel  giustificare  temporanei   interventi   impositivi
differenziati,  volti  a   richiedere   un   particolare   contributo
solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. 
    Invece la norma censurata non e' contenuta in un  arco  temporale
predeterminato, ne' il legislatore  ha  provveduto  a  corredarla  di
strumenti finalizzati a verificare il perdurare della  necessita'  di
una   siffatta   compartecipazione,   determinando   conseguentemente
un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal  2015,  senza
limiti di tempo. 
  4. - Conclusioni. 
    Il presente giudizio va  quindi  sospeso,  con  trasmissione,  ai
sensi dell'art. 23 della legge n.  87/1953,  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, affinche'  decida  della  questione  di  legittimita'
costituzionale che, con la  presente  ordinanza,  incidentalmente  si
pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di  notificazione
e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e  nei  termini
indicati nel dispositivo. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Terza-quater) dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   9-ter   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con  gli  articoli
3, 23, 41 e 117 della Costituzione. 
    Dispone  la  sospensione  del   presente   giudizio   sino   alla
definizione del giudizio incidentale sulla questione di  legittimita'
costituzionale. 
    Dispone altresi' l'immediata trasmissione degli atti  alla  Corte
costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria, alle parti del presente giudizio  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Manda  altresi'  alla  Segreteria  di  comunicare   la   presente
ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati  ed  al  Presidente
del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  24
ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: 
      Maria Cristina Quiligotti, Presidente, estensore; 
      Claudia Lattanzi, consigliere; 
      Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario. 
 
                Il Presidente - estensore: Quiligotti