N. 49 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2024

Ordinanza del 7 marzo 2024  della  Corte  costituzionale  emessa  nel
corso  del  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  sul   ricorso
proposto dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  contro  Regione
Calabria. 
 
Trasporto pubblico - Servizio di  noleggio  con  conducente  (NCC)  -
  Divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento  del
  servizio fino alla  piena  operativita'  dell'archivio  informatico
  pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3 dell'art. 10-bis
  del decreto-legge n. 135 del 2018, come convertito. 
- Decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di sostegno e semplificazione  per  le  imprese  e  per  la
  pubblica amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 10-bis, comma 6. 
(GU n.13 del 27-3-2024 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Composta da: 
        Augusto Antonio Barbera - Presidente; 
        Franco Modugno - Giudice; 
        Giulio Prosperetti - Giudice; 
        Giovanni Amoroso - Giudice; 
        Francesco Vigano' - Giudice; 
        Luca Antonini - Giudice; 
        Stefano Petitti - Giudice; 
        Angelo Buscema - Giudice; 
        Emanuela Navarretta - Giudice; 
        Maria Rosaria San Giorgio - Giudice; 
        Filippo Patroni Griffi - Giudice; 
        Marco D'Alberti - Giudice; 
        Giovanni Pitruzzella - Giudice; 
        Antonella Sciarrone Alibrandi - Giudice; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della  legge  della  Regione  Calabria  24
aprile 2023, n.  16,  recante  «Autorizzazione  per  l'esercizio  del
servizio di noleggio con conducente (NCC)», promosso  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23 giugno  2023,
depositato in cancelleria il 27 giugno 2023, iscritto al  n.  20  del
registro ricorsi 2023 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 1ª Serie speciale - n. 31 dell'anno 2023. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  7  febbraio  2024  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    uditi l'Avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del
Consiglio dei  ministri  e  l'avv.  Domenico  Gullo  per  la  Regione
Calabria; 
    deliberato nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2024. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  23  giugno  2023  e
depositato il successivo 27 giugno (reg. ric. n.  20  del  2023),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. l  della  legge  della  Regione
Calabria  24  aprile  2023,  n.  16,  recante   «Autorizzazione   per
l'esercizio del  servizio  di  noleggio  con  conducente  (NCC)»,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 118, primo e
secondo comma, della Costituzione; 
    che la disposizione impugnata stabilisce, al comma 1: «[a]l  fine
di fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i  servizi  di
trasporto in considerazione dell'aumento dei flussi  turistici  verso
la Calabria,  il  competente  Dipartimento,  considerata  la  valenza
regionale  del  servizio,  rilascia  alla  Ferrovie  della   Calabria
S.r.l.», gia' abilitata allo svolgimento del servizio di noleggio  di
autobus  con  conducente,   «titoli   autorizzatori   non   cedibili,
nell'ambito del territorio della Regione  Calabria»,  ai  fini  dello
svolgimento del servizio di noleggio con conducente  (d'ora  innanzi:
NCC) di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge  quadro  per  il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);  al
comma 2, che tali autorizzazioni sono rilasciate «nel limite  massimo
di duecento autovetture,  proporzionato  alle  esigenze  dell'utenza,
previa verifica del possesso dei requisiti di cui  all'art.  6  della
legge n. 21/1992 e nelle more della specifica  disciplina  normativa,
da adottarsi entro un anno  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge»; 
    che il ricorrente ritiene che l'impugnato art. 1 - disponendo  il
rilascio delle suddette autorizzazioni e individuando direttamente il
destinatario delle stesse, a prescindere dalla  pubblicazione  di  un
bando di «pubblico concorso» - violi, anzitutto, l'art. 117,  secondo
comma, lettera e), della  Costituzione,  in  relazione  alla  materia
«tutela della concorrenza», perche' si porrebbe in conflitto, per  un
verso, con gli artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, della legge n. 21  del
1992  e,  per  altro  verso,  con  l'art.  10-bis,   comma   6,   del
decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135  (Disposizioni  urgenti  in
materia di sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge
11 febbraio 2019, n. 12; 
    che, quanto al primo profilo della suddetta  censura,  la  difesa
statale evidenzia,  in  particolare,  che  il  legislatore  regionale
avrebbe individuato direttamente il beneficiario delle autorizzazioni
de quibus, precludendo la competizione tra  gli  operatori  economici
del settore prevista dalle richiamate norme interposte, secondo cui i
comuni, una volta stabiliti  i  requisiti  e  le  condizioni  per  il
conseguimento delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di NCC,
le  rilasciano  previa  pubblicazione  di  un  «bando   di   pubblico
concorso»; 
    che, quanto al secondo profilo della stessa  censura,  la  difesa
statale osserva che l'art. 10-bis del decreto-legge n. 135 del  2018,
come convertito, al comma 3  prevede  l'istituzione,  entro  un  anno
dall'entrata in vigore del medesimo  decreto-legge,  di  un  registro
informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza  per
il servizio di taxi e di quelle titolari  di  autorizzazione  per  il
servizio di NCC, affidando poi a un apposito  decreto  del  Ministero
delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   l'individuazione   delle
specifiche tecniche di attuazione e delle modalita' di  registrazione
delle suddette imprese; quindi, al comma  6,  stabilisce  che,  «fino
alla piena  operativita'»  di  detto  archivio  informatico,  non  e'
consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del
servizio di NCC con autovettura, motocarrozzetta e natante; 
    che, pertanto,  non  essendo  ancora  operativo  il  registro  in
discorso, l'impugnato art. 1 della legge della Regione Calabria n. 16
del 2023 si porrebbe in aperto contrasto con  il  divieto  posto  dal
citato art. 10-bis, comma 6; 
    che sarebbe altresi' violato l'art. 118, primo e  secondo  comma,
della  Costituzione,  in  quanto,  ad  avviso  del   ricorrente,   la
disposizione impugnata priverebbe i comuni delle funzioni agli stessi
affidate dal citato art. 5, comma 1, della  legge  n.  21  del  1992,
cosi' pregiudicando il principio di sussidiarieta'; 
    che si e' costituita  in  giudizio  la  Regione  Calabria,  nella
persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,  chiedendo
di dichiarare inammissibili o, comunque,  non  fondate  le  questioni
promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri; 
    che la resistente  premette  che  la  ragione  ispiratrice  della
disposizione impugnata andrebbe ravvisata nell'esigenza  di  ovviare,
tramite il potenziamento del servizio  di  NCC,  alla  grave  carenza
dell'offerta del trasporto pubblico non di linea,  in  considerazione
dell'aumento delle richieste turistiche di mobilita', oltre che delle
peculiari condizioni  territoriali  della  Regione  e  delle  carenze
infrastrutturali che la connotano; 
    che tale esigenza  sarebbe  sorta  a  causa  dell'«indiscriminato
blocco all'esercizio dell'attivita' economica  in  oggetto»  disposto
dal citato art. 10-bis, commi 3 e 6, del  decreto-legge  n.  135  del
2018,  come  convertito,   stante   l'inoperativita'   del   registro
informatico da esso contemplato; 
    che, in ogni caso, secondo la Regione,  l'impugnato  art.  1  non
sarebbe «riconducibile al perimetro di operativita'» degli  artt.  5,
comma 1, e 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992; 
    che il rilascio delle autorizzazioni previsto dal  suddetto  art.
1, infatti, sarebbe sottoposto a precisi «limiti  e  condizioni»,  in
particolare in quanto circoscritto nel  limite  massimo  di  duecento
autovetture e consentito  solo  nelle  more  dell'introduzione  della
disciplina normativa regionale di settore, da adottare entro un  anno
dall'entrata in vigore della stessa legge della Regione  Calabria  n.
16 del 2023; 
    che, inoltre, diversamente da quanto stabilito dalla legge n.  21
del 1992, esso avrebbe ad oggetto titoli non cedibili; 
    che, pertanto, la suddetta normativa regionale  sarebbe  distinta
da quella di cui agli evocati artt. 5, comma 1, e 8, comma  1,  della
legge n. 21 del 1992, essendo piuttosto riconducibile a quella avente
ad oggetto i  «titoli  autorizzatori  temporanei  o  stagionali,  non
cedibili», di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del  decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella  legge  4
agosto 2006, n. 248, disposizione vigente  al  momento  dell'adozione
della  legge  della  Regione  Calabria  n.  16  del  2023,  anche  se
successivamente abrogata dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge  10
agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli  utenti,  in
materia  di  attivita'  economiche  e  finanziarie   e   investimenti
strategici), convertito, con modificazioni,  nella  legge  9  ottobre
2023, n. 136; 
    che, secondo  la  resistente,  la  censura  di  violazione  della
competenza statale nella materia «tutela della  concorrenza»  sarebbe
priva di pregio anche nel secondo profilo in cui  e'  articolata,  in
quanto il divieto di cui all'art. 10-bis, comma 6, del  decreto-legge
n. 135 del 2018, come convertito, non  potrebbe  tuttora  «ostare  al
legittimo esercizio d[elle] funzioni legislative» regionali; 
    che la censura prospettata in riferimento all'art. 118,  primo  e
secondo comma,  della  Costituzione  sarebbe  inammissibile,  perche'
affetta da «tratti  di  incertezza»  e  generica,  o,  comunque,  non
fondata,  giacche'  l'impugnato  art.   1   non   inciderebbe   sulle
attribuzioni comunali previste dall'art. 5, comma 1, della  legge  n.
21 del 1992, il  cui  esercizio  e'  tuttora  precluso  dal  suddetto
divieto statale di rilascio di nuove autorizzazioni; 
    che  l'Associazione  nazionale  imprese   trasporto   viaggiatori
(ANITRAV) ha depositato, in qualita' di  amicus  curiae,  un'opinione
scritta, ammessa con decreto presidenziale del 20 dicembre 2023; 
    che l'amicus,  rilevato  preliminarmente  come  l'intervento  del
legislatore  regionale  sia  funzionale  a  porre  rimedio  al  grave
squilibrio, riscontrabile anche su scala nazionale, tra la domanda  e
l'offerta dei servizi pubblici di trasporto non di linea, ritiene che
plurimi profili di contrasto con la Costituzione derivino, non  dalla
disposizione impugnata dal ricorrente, ma dall'art. 10-bis, comma  6,
del decreto-legge  n.  135  del  2018,  come  convertito,  del  quale
sollecita, pertanto, l'autorimessione da parte di questa Corte. 
    Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con  il
ricorso indicato in epigrafe, ha promosso questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria  n.  16
del 2023, il  quale  dispone:  a)  che,  allo  scopo  di  far  fronte
all'incremento della domanda dovuto all'aumento dei flussi  turistici
e garantire  i  servizi  di  trasporto,  il  competente  Dipartimento
regionale  rilascia  alla  Ferrovie  della  Calabria  S.r.l.  «titoli
autorizzatori non cedibili» per lo svolgimento del servizio di NCC di
cui alla legge n. 21 del 1992 (comma 1); b) che  tali  autorizzazioni
sono  rilasciate  «nel  limite  massimo  di   duecento   autovetture,
proporzionato alle esigenze dell'utenza, previa verifica del possesso
dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992 e  nelle  more
della specifica disciplina normativa,  da  adottarsi  entro  un  anno
dall'entrata in vigore della presente legge» (comma 2); 
    che il ricorrente muove due ordini di censure all'impugnato  art.
1, ritenendo che leda l'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  della
Costituzione, in relazione alla materia «tutela della concorrenza», e
l'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione, in riferimento
al principio di sussidiarieta'; 
    che, secondo il primo motivo di censura, la disposizione  oggetto
di doglianza si porrebbe in contrasto, da un lato, con gli  artt.  5,
comma 1, e 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992, alla  stregua  dei
quali i comuni, una volta stabiliti i requisiti e le  condizioni  per
il conseguimento delle autorizzazioni all'esercizio del  servizio  di
NCC, le rilasciano previa pubblicazione  di  un  «bando  di  pubblico
concorso»; dall'altro, con l'art. 10-bis, comma 6, del  decreto-legge
n. 135 del 2018, come convertito,  che  preclude  la  concessione  di
nuove autorizzazioni all'esercizio del  servizio  di  NCC  fino  alla
«piena operativita'»  del  registro  informatico  pubblico  nazionale
introdotto dal precedente comma 3 e non ancora operativo; 
    che,  quanto  al  secondo  motivo  di  censura,  ad  avviso   del
ricorrente  la  disposizione  impugnata  priverebbe  i  comuni  delle
funzioni affidate loro dal citato art. 5, comma 1, della legge n.  21
del 1992; 
    che, prendendo le mosse dal dedotto vulnus all'art. 117,  secondo
comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  deve  essere  in   limine
invertito l'ordine dei profili di doglianza prospettato nel ricorso; 
    che, in  tale  prospettiva,  la  censura  statale  di  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera  e),  della  Costituzione  deve
essere esaminata innanzitutto con  riguardo  all'asserita  violazione
della  norma  parametro  di  cui  all'art.  10-bis,  comma   6,   del
decreto-legge n. 135 del 2018, come convertito, in quanto  struttura,
in sostanza, un  divieto  di  rilascio  di  nuove  autorizzazioni  al
servizio di NCC; 
    che questo divieto, infatti, deriva dal comma 3 del medesimo art.
10-bis - laddove prevede l'istituzione di  «un  registro  informatico
pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il  servizio
taxi [...] e di quelle di autorizzazione per il servizio»  di  NCC  e
demanda a un  decreto  «del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti» l'individuazione delle «specifiche tecniche di  attuazione
e [del]le  modalita'  con  le  quali  le  predette  imprese  dovranno
registrarsi» - e, in particolare, dal  successivo  comma  6,  secondo
cui, «fino alla piena operativita'» del medesimo  registro,  «non  e'
consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del
servizio» di NCC; 
    che la censura in parola e'  del  resto  logicamente  preliminare
rispetto alla  prospettata  violazione  del  primo  gruppo  di  norme
parametro - artt. 5, comma 1, e 8, comma 1, della  legge  n.  21  del
1992 - indicate dal ricorso statale, che si pongono a valle di  detto
divieto, riguardando le modalita' di affidamento delle autorizzazioni
stesse; 
    che sussiste un evidente rapporto di necessaria  pregiudizialita'
(ordinanza n. 94 del 2022) tra la questione promossa  dal  ricorrente
in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione  e  quelle   derivanti   dai   dubbi   di   legittimita'
costituzionale che suscita la  disciplina  recata  dall'art.  10-bis,
comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, come convertito, le quali
si configurano come  «logicamente  pregiudizial[i]  e  strumental[i]»
alla definizione dell'odierno giudizio (ex plurimis, ordinanze n.  94
del 2022, n. 18 del 2021; nello stesso senso, ordinanza  n.  114  del
2014); 
    che, del resto, «non puo' [...] ritenersi che  proprio  la  Corte
[...] sia tenuta ad applicare leggi incostituzionali»  (ordinanza  n.
22 del 1960), giungendosi altrimenti al paradosso che, sino a  quando
una questione su di esse non sia sollevata  in  via  incidentale  dal
giudice comune, venga dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  di
una disposizione  legislativa  sulla  base  di  un'altra,  assunta  a
parametro interposto, a sua volta in contrasto con la Costituzione; 
    che  e'  quindi  pregiudizialmente  necessario,  al  fine   della
definizione del presente  giudizio,  affrontare  la  questione  della
legittimita'  costituzionale  del  divieto  di  rilascio   di   nuove
autorizzazioni per l'espletamento del servizio di NCC, stabilito fino
alla piena operativita' del suddetto registro informatico; 
    che tale registro non  era  operativo  al  momento  dell'adozione
della disposizione impugnata, dal momento che l'efficacia del decreto
ministeriale di cui al comma 3 dell'art. 10-bis, che ne ha  stabilito
la piena operativita' a decorrere dal 2 marzo 2020  (Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, decreto del Capo Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il  personale,  del
19 febbraio 2020, n. 4), e' stata,  il  giorno  seguente,  sospesa  e
differita (Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  decreto
del Capo Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione,  gli  affari
generali  ed  il  personale,  del  20  febbraio  2020,  n.  86)  sino
all'adozione del decreto previsto  dal  comma  2  dello  stesso  art.
10-bis, diretto alla determinazione  delle  specifiche  tecniche  del
foglio di servizio in formato  elettronico,  che,  tuttavia,  non  e'
stato emanato; 
    che questa Corte ha gia' esaminato, con la  sentenza  n.  56  del
2020, proprio in relazione a  un  ricorso  in  via  principale  della
Regione Calabria, il divieto stabilito dall'art. 10-bis, comma 6, del
decreto-legge  n.  135  del   2018,   come   convertito,   escludendo
«un'irragionevole  restrizione  della  concorrenza  a  vantaggio  dei
titolari di licenze per taxi, per le quali il divieto  temporaneo  di
rilascio non opera», ma solo nella misura in  cui  «il  numero  delle
imprese operanti nel settore» veniva bloccato «per il  tempo  tecnico
strettamente necessario ad adottare in concreto il nuovo registro»; 
    che in forza del permanere del blocco all'ingresso di  nuovi  NCC
dopo piu' di cinque anni dalla entrata in vigore del decreto-legge n.
135 del 2018, come convertito,  si  deve  ritenere  che  tale  «tempo
tecnico» si sia potuto protrarre in modo del tutto ingiustificato, al
punto da condurre a dubitare della legittimita' costituzionale  della
modalita' con cui il suddetto art. 10-bis, comma 6, ha  stabilito  il
divieto di cui si discute; 
    che i dubbi  di  costituzionalita'  non  possono  essere  esclusi
perche' riconducibili a «un mero inconveniente di  fatto»,  ovvero  a
mere  «circostanze  contingenti   attinenti   alla   [...]   concreta
applicazione» della disposizione (ex plurimis, sentenza  n.  170  del
2017), non  idonee  secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  a
introdurre il giudizio di legittimita' costituzionale di una norma; 
    che essi, infatti, derivano dalla «stessa struttura» (sentenza n.
132 del 2018) del «meccanismo normativo» previsto dalla  disposizione
in oggetto e dalla «sua combinazione» (sentenza n. 166 del 2022)  con
le  previste   modalita'   dirette   a   dare   «piena   operativita'
[a]ll'archivio informatico pubblico nazionale»; 
    che e' proprio tale combinazione a consentire la possibilita'  di
bloccare per un tempo indefinito il rilascio di nuove  autorizzazioni
per l'espletamento del servizio di NCC, come in effetti e' sino a ora
avvenuto; 
    che la non manifesta infondatezza della  questione  pregiudiziale
sull'art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135  del  2018,  come
convertito, si pone in relazione agli  artt.  3,  in  riferimento  ai
principi di ragionevolezza e proporzionalita', 41,  primo  e  secondo
comma, e 117, primo comma, della Costituzione; 
    che, alla luce di «un "apprezzamento di conformita' tra la regola
introdotta e la 'causa' normativa che la deve assistere"» (da ultimo,
sentenza  n.  195  del  2022),  si  puo'   dubitare   dell'intrinseca
razionalita' della suddetta norma; 
    che altresi' si puo' dubitare, in  riferimento  al  principio  di
proporzionalita', dell'esistenza di una connessione razionale tra  il
mezzo predisposto dal  legislatore  e  il  fine  che  questi  intende
perseguire (ex plurimis, sentenza n. 8 del 2024); 
    che,  secondo  il  costante  orientamento  della   giurisprudenza
costituzionale, non  e'  configurabile  una  lesione  della  liberta'
d'iniziativa  economica  privata  solo  «allorche'  l'apposizione  di
limiti di ordine generale al suo  esercizio  corrisponda,  oltre  che
alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana,  come
sancito dall'art. 41, comma secondo, della Costituzione, all'utilita'
sociale» (sentenza n. 150 del 2022; nello stesso senso, ex  plurimis,
sentenze n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 56 del 2015); 
    che, tuttavia, si puo' dubitare che la  disposizione  statale  in
oggetto, per come strutturata,  sia  riconducibile  a  un  motivo  di
utilita' sociale o a  un  interesse  della  collettivita',  apparendo
piuttosto rispondere a un'istanza protezionistica; 
    che questa Corte ha chiarito come  blocchi  o  sospensioni  delle
autorizzazioni  funzionali  all'esercizio  di  attivita'   economiche
possono tradursi in «una indebita barriera all'ingresso nel mercato»,
ponendosi «in contrasto, altresi', con la liberta' formale di accesso
al mercato garantita dal primo comma dell'art. 41 della Costituzione»
(sentenza n. 7 del 2021); 
    che questa Corte ha anche di recente evidenziato che  proprio  il
mercato del trasporto pubblico non di linea e' «caratterizzato,  come
piu' volte ha rimarcato l'Autorita' garante della concorrenza  e  del
mercato (da ultimo, mediante segnalazione del 3 novembre  2023,  rif.
n. S4778), da una inadeguata apertura all'ingresso di nuovi soggetti»
(sentenza n. 8 del 2024); 
    che  la  necessita'  di  evitare  ingiustificate  barriere  nello
specifico settore del trasporto di persone mediante  il  servizio  di
NCC e' stata di recente precisata  anche  dalla  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea,  chiarendo  che  restrizioni  alla  liberta'  di
stabilimento possono essere ammesse  solo  a  condizione,  «in  primo
luogo, di essere giustificate da un motivo  imperativo  di  interesse
generale  e,  in  secondo  luogo,  di  rispettare  il  principio   di
proporzionalita', il che implica che esse siano idonee  a  garantire,
in modo  coerente  e  sistematico,  la  realizzazione  dell'obiettivo
perseguito  e  non  eccedano  quanto  necessario   per   conseguirlo»
(sentenza 8 giugno 2023, in causa  C-50/21,  Prestige  and  Limousine
SL); 
    che si puo' quindi dubitare  della  conformita'  della  norma  in
questione alla liberta'  di  stabilimento  di  cui  all'art.  49  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  (TFUE),  cosi'  come
interpretata dalla Corte di giustizia; 
    che, pertanto, questa Corte non  puo'  esimersi,  ai  fini  della
definizione del presente giudizio, dal risolvere pregiudizialmente le
questioni, come sopra prospettate, della legittimita'  costituzionale
del divieto di rilascio di nuove  autorizzazioni  per  l'espletamento
del  servizio  di  NCC  stabilito  all'art.  10-bis,  comma  6,   del
decreto-legge n. 135 del 2018, come convertito, in  riferimento  agli
artt. 3, 41, primo  e  secondo  comma,  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 49 TFUE. 
 
                               P.Q.M. 
 
     La Corte costituzionale 
    1) solleva, disponendone la trattazione innanzi a se',  questioni
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  10-bis,  comma  6,   del
decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135  (Disposizioni  urgenti  in
materia di sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge
11 febbraio 2019, n. 12, in riferimento agli articoli 3, 41, primo  e
secondo comma, e 117, primo comma, della  Costituzione,  quest'ultimo
in relazione all'art. 49 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    2) sospende il presente  giudizio  fino  alla  definizione  delle
questioni di legittimita' costituzionale di cui sopra; 
    3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2024. 
 
                       Il Presidente: Barbera 
 
 
                                               Il redattore: Antonini