N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2024

Ordinanza del 14 febbraio 2024 del Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia  sul  ricorso  proposto  dal  Comune  di  Enna  contro
Presidenza della Regione Sicilia, assessorato dell'autonomie locali e
della  funzione  pubblica  e  Commissario  straordinario  del  libero
consorzio comunale di Enna. 
 
Comuni, Province e Citta' metropolitane - Liberi consorzi comunali  e
  citta' metropolitane - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni
  transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta  -
  Modifiche alla legge reg. n. 15 del 2015 -  Previsione  che,  nelle
  more dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli  enti
  di area vasta, la  data  di  elezione  del  Presidente  del  libero
  consorzio comunale e del consiglio  metropolitano  e'  fissata  dal
  Presidente della Regione entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
  svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno
  elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024 - Proroga sino  al
  31 dicembre 2024 delle funzioni dei commissari straordinari. 
- Legge della Regione Siciliana  6  (recte:  5)  luglio  2023,  n.  6
  (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di
  area vasta), art. 1. 
(GU n.14 del 3-4-2024 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  1916  del  2022,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto dal Comune di Enna, in  persona  del  Sindaco  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Scarlata, con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    Contro   Presidenza   della    Regione    Sicilia,    Assessorato
dell'Autonomie locali e  della  funzione  pubblica,  in  persona  dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e  difesi
dagli avvocati Francesco Schillaci e Gabriella Guli',  con  domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
    Nei confronti  Commissario  straordinario  del  Libero  consorzio
comunale di Enna, non costituito in giudizio; 
 
                         Per l'annullamento 
 
    A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
        del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 573 del
31 agosto 2022, pubblicato  il  1°  settembre  2022,  di  nomina,  su
proposta dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  e  la
funzione pubblica, del Commissario straordinario per la gestione  del
libero consorzio comunale di Enna, con  le  funzioni  del  Presidente
dell'Ente,  nonche'  le  funzioni  del   Consiglio   non   attribuite
all'assemblea dall'art. 1,  lettera  b)  della  l.r.  n.  31  del  18
dicembre 2021, nelle more dell'insediamento degli organi  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2022; 
    B) Per  quanto  riguarda  i  motivi  aggiunti  presentati  il  1°
febbraio 2023: 
        del decreto del Presidente della Regione Siciliana e  n.  610
del 29 dicembre 2022, pubblicato il 30 dicembre 2022, con  il  quale,
su proposta dell'Assessore regionale per le  autonomie  locali  e  la
funzione pubblica, e' stato prorogato  il  termine  del  31  dicembre
2022, previsto dall'art. 1 del D.P. 573/GAB del  31  agosto  2022  di
nomina del Commissario  straordinario  per  la  gestione  del  Libero
consorzio comunale di Enna, al 31 marzo 2023; 
    C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il  4  maggio
2023: 
        del  decreto  presidenziale  n.  530  del  30  marzo  2023  e
pubblicato il 31 marzo 2023, con il quale il Presidente della Regione
Siciliana, su proposta  dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie
locali e la funzione pubblica, ha prorogato il termine del  31  marzo
2023 previsto dall'art. 1 del D.P. 610/GAB del 29  dicembre  2022  di
nomina del Commissario  straordinario  per  la  gestione  del  Libero
consorzio comunale di Enna, al 31 agosto 2023; 
    D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 ottobre
2023: 
        del decreto presidenziale n. 566  del  15  settembre  2023  e
pubblicato in pari data, con il quale  il  Presidente  della  Regione
Siciliana, su proposta  dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie
locali e la  funzione  pubblica,  ha  nominato  la  dott.ssa  Carmela
Madonia,  dirigente  in  servizio   dell'Amministrazione   regionale,
Commissario  straordinario  per  la  gestione  del  Libero  consorzio
comunale di Enna, sino all'insediamento  degli  organi  elettivi  del
predetto ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2024; 
        nonche' ogni altro atto annesso,  connesso,  presupposto  e/o
consequenziale. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della  Presidenza  della
Regione  Sicilia,  dell'Assessorato  dell'autonomie  locali  e  della
funzione  pubblica  e  del  Dipartimento  regionale  delle  autonomie
locali; 
    Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  6  febbraio  2024  il
dott. Luca Girardi e uditi per le parti  i  difensori  presenti  come
specificato nel verbale; 
    1.1. Con un primo  ricorso,  notificato  il  28  ottobre  2022  e
depositato in data 23 novembre 2022, il Comune di Enna ha  impugnato,
chiedendone l'annullamento, il D.P. Reg. n. 573 del 31  agosto  2022,
con  cui  il  dott.  Girolamo  Di  Fazio  e'  stato  nominato,  quale
Commissario  straordinario  per  la  gestione  del  Libero  consorzio
comunale di Enna, «previa rimessione - ove ritenuta necessaria - alla
Corte costituzionale della questione di  legittimita'  costituzionale
sollevata in merito alla violazione da parte dell'art. 13, comma  43,
della  L.R.  n.  16/2022  degli  articoli  1,  3,  5  e   114   della
Costituzione». 
    In punto di fatto il Comune ricorrente espone che, con  la  legge
regionale n. 8 del 24 marzo 2014, sono stati  istituiti  nove  Liberi
consorzi comunali coincidenti con le Province Regionali di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo,  Ragusa,  Siracusa  e
Trapani «per l'esercizio delle funzioni di Governo di area vasta». 
    Successivamente, con la legge regionale n. 15 del 4 agosto  2015,
la Regione Sicilia ha dato  seguito  all'obbligo  di  riordino  delle
circoscrizioni provinciali disposto nella  legge  n.  56/2014  (legge
Delrio). Nella suddetta legge regionale e' previsto che  «nelle  more
dell'insediamento degli organi degli enti di vasta area,  e  comunque
non oltre il 31  dicembre  2015,  le  funzioni  esercitate  dalle  ex
province regionali [...] continuano ad essere  svolte  da  commissari
straordinari  nominati  ai  sensi  dell'art.   145   dell'ordinamento
amministrativo degli enti locali della  Regione  Siciliana  approvato
con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e  successive  modificazioni
ed integrazioni». 
    Di conseguenza, nelle more dell'insediamento degli  organi  degli
enti di vasta area e comunque non  oltre  il  31  dicembre  2015,  le
funzioni delle ex province sarebbero  state  svolte  dal  Commissario
straordinario, nominato con decreto dal Presidente della  Regione  su
proposta dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  e  la
funzione pubblica. 
    Tuttavia, le consultazioni elettorali sono  state  rinviate  piu'
volte fino,  di  recente,  alla  L.R.  n.  16  del  10  agosto  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del
13 agosto 2022, che ha disposto all'art. 13, comma 43, lettera a)  un
successivo rinvio delle elezioni degli  organi  degli  enti  di  area
vasta e ha prorogato la scadenza di cui al comma 2 dell'art. 6 ed  al
comma 7 dell'art 14-bis della legge regionale  n.  15  del  4  agosto
2015, sostituendo  le  parole  «nel  turno  elettorale  ordinario  da
svolgersi  nell'anno  2022»  con  le  parole  «nel  turno  elettorale
ordinario da svolgersi nell'anno 2023». 
    La legge regionale del 2022 nel frattempo e' stata sottoposta  al
vaglio di legittimita'  della  Corte  costituzionale,  a  seguito  di
impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei  ministri  con
ricorso notificato il 12 ottobre 2022  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  48,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2022. 
    Con motivi aggiunti depositati in data 6 febbraio 2023, il comune
ricorrente  ha  chiesto  poi   l'annullamento,   previa   sospensione
cautelare, del D.P. Reg. n. 610 del 29  dicembre  2022,  con  cui  e'
stato prorogato ulteriormente al 31 marzo 2023 il  suddetto  incarico
di Commissario straordinario. 
    Con  ordinanza  n.  740  del  9  marzo  2023   questo   Tribunale
amministrativo  regionale  ha  ordinato  al  Comune   ricorrente   la
rinotifica del  ricorso  principale  e  dei  motivi  aggiunti  presso
l'Avvocatura dello Stato di Palermo per nullita' della stessa, atteso
che  non  risultava  in  atti  alcuna  notifica  del  gravame  presso
l'Avvocatura   distrettuale   dello   Stato   quale    difensore    e
domiciliataria per legge delle amministrazioni regionali intimate  ai
sensi dell'art. 11 del regio decreto n. 1611/1933. 
    Attraverso un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato  in
data 3 maggio 2023, il Comune di Enna ha poi  impugnato,  chiedendone
l'annullamento, il D.P. Reg. n. 530 del 30 marzo  2023,  con  cui  e'
stato prorogato al 31 agosto 2023 il suddetto incarico di Commissario
straordinario sempre «previa sospensione cautelare e rimessione - ove
ritenuta necessaria - alla Corte costituzionale  della  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata». 
    Seguiva l'ordinanza n. 292 del  7  giugno  2023  con  cui  questo
Tribunale  amministrativo  regionale   ha   respinto   l'istanza   di
sospensione degli atti gravati per assenza del  prescritto  periculum
in mora, essendo  gia'  pendente  un  giudizio  di  costituzionalita'
dell'art. 13, comma 43, della legge regionale n.  16  del  10  agosto
2022, peraltro di imminente definizione. 
    Nelle more del presente giudizio,  infatti,  e'  sopravvenuta  la
sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 6 luglio 2023, che  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma  43,
della legge regionale n. 16/2022. 
    A questo punto e'  bene  riportare  alcuni  stralci  della  detta
sentenza la quale ha precisato che: «ciascuna delle  leggi  regionali
menzionate, unitamente al rinvio delle elezioni,  disponeva  altresi'
proroghe successive del termine ultimo entro cui  doveva  cessare  il
commissariamento regionale degli organi  degli  enti  di  area  vasta
[...] 3.5. - E' dunque evidente che la legge regionale ora sottoposta
al sindacato di questa  Corte  altro  non  rappresenta  che  l'ultimo
anello di una catena di rinvii, che ha fatto si' che le elezioni  dei
presidenti dei Liberi Consorzi comunali - che la L.R. Siciliana n. 15
del 2015 aveva originariamente previsto dovessero svolgersi fra il 1°
ottobre e il 30 novembre 2015 - [...] ancora non abbiano avuto luogo. 
    3.6. - Una tale situazione si palesa, anzitutto, in contrasto con
gli articoli 5 e 114 Cost.. 
    3.6.1. -  Nell'esercizio  della  competenza  legislativa  di  cui
all'art. 14, primo comma, lettera  o),  dello  statuto  speciale,  il
legislatore  siciliano  e'  tenuto  a  istituire  i  Liberi  Consorzi
comunali (che, ai sensi dell'art. 15 del medesimo statuto prendono il
posto delle soppresse  circoscrizioni  provinciali  e  devono  essere
«dotati della piu' ampia autonomia amministrativa e  finanziaria»)  e
le citta' metropolitane; ed e' altresi' tenuto a farlo  nel  rispetto
della loro natura di enti autonomi garantita dagli articoli 5  e  114
Cost.,   nonche'   delle    norme    fondamentali    delle    riforme
economico-sociali dettate dal legislatore statale  (sentenza  n.  168
del 2018, punto 4.3. del Considerato in diritto). 
    Questa Corte ha infatti gia' avuto occasione di ricordare che «il
novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno,  per  la
prima volta, l'ente territoriale  Citta'  metropolitana,  ha  imposto
alla Repubblica il  dovere  della  sua  concreta  istituzione»  e  ha
altresi' affermato la  «natura  costituzionalmente  necessaria  degli
enti  previsti  dall'art.  114   Cost.,   come   «costitutivi   della
Repubblica», ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall'art.
5  Cost.»  (sentenza  n.  50  del  2015,  punti  3.4.1.   e   3.4.3.,
rispettivamente,  del  Considerato   in   diritto;   successivamente,
sentenza n. 168 del 2018, punto 4.3. del Considerato in diritto). 
    Di tale autonomia, il carattere rappresentativo ed elettivo degli
organi di Governo - che non  viene  meno  nel  caso  di  elezioni  di
secondo grado (sentenza n. 50 del 2015, punto 3.4.3. del  Considerato
in diritto) - rappresenta un «tratto  essenziale  e  caratterizzante»
(sentenza n. 286 del 1997,  punto  8  del  Considerato  in  diritto).
3.6.2. - Attraverso la menzionata serie  di  rinvii  e  proroghe,  la
Regione e' venuta meno a tale dovere, con riferimento tanto ai liberi
Consorzi comunali, quanto alle citta' metropolitane. Quanto ai primi,
il  continuo  rinvio  delle   elezioni   dei   loro   presidenti,   e
conseguentemente anche delle elezioni dei consigli, ha determinato la
mancata costituzione dei due organi elettivi dei liberi Consorzi,  le
cui funzioni sono svolte ormai da numerosi  anni  da  un  commissario
nominato dalla Regione. 
    In definitiva, attraverso  interventi  puntuali  e  continui  nel
corso di otto anni, il legislatore regionale ha di fatto impedito  la
costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, in spregio a quanto
prescritto dagli articoli 5 e 114 Cost. 
    3.7. - L'ennesimo rinvio previsto dalla disposizione impugnata si
pone, altresi', in contrasto con il canone di ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 Cost. [...] L'art. 13, comma 43, della L.R.  Siciliana  n.
16 del 2022, pertanto, in assenza di qualsivoglia ragione, consolida,
prolunga e aggrava la situazione di sostanziale disconoscimento degli
obblighi contenuti negli articoli 5  e  114  Cost.  che  caratterizza
l'assetto delle autonomie locali in Sicilia ormai da numerosi anni. 
    3.8.   - Deve   essere   quindi   dichiarato   costituzionalmente
illegittimo, per contrasto con gli articoli 3, 5 e 114 Cost.,  l'art.
13, comma 43, della L.R. Siciliana n. 16 del 2022, che ha  prolungato
di un anno una situazione in contrasto con la Costituzione. 
    A tale situazione  deve  essere  posto  rimedio  senza  ulteriori
ritardi, attraverso il  tempestivo  svolgimento  delle  elezioni  dei
presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani,
affinche' anche in Sicilia  gli  enti  intermedi  siano  istituiti  e
dotati dell'autonomia loro costituzionalmente garantita, e  si  ponga
fine alla piu' volte prorogata gestione commissariale». 
    1.2. Seguiva un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato  in
data 18 ottobre 2023,  con  cui  il  Comune  di  Enna  ha  in  ultimo
impugnato, chiedendone l'annullamento, il D.P. Reg.  n.  566  del  15
settembre 2023, di nomina, quale Commissario straordinario del Libero
consorzio  comunale  di  Enna,  della   dott.ssa   Carmela   Madonia,
chiedendo,  altresi',  di  sollevare  la  questione  di  legittimita'
costituzionale «dell'art. 1 della L.R. siciliana n. 6  del  2023  per
violazione dei citati articoli 1,  3,  5  e  114  della  Costituzione
nonche' dei principi di grande riforma economica e sociale  contenuti
nella legge Delrio n. 56 del 2014, come gia' avvenuto con l'art.  13,
comma 43 della legge regionale n. 16 del 10 agosto 2022». 
    Nella specie, il testo dell'art. 1 della l.r. n. 6 del  5  luglio
2023 prevede  che:  «1.  Nelle  more  dell'approvazione  della  legge
regionale di riordino dei Liberi Consorzi  comunali  e  delle  Citta'
Metropolitane, finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio
universale e diretto degli organi dei predetti enti  di  area  vasta,
alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive  modificazioni
sono apportate le seguenti modifiche: 
        a)  al  comma  2  dell'art.  6  le  parole  «In  sede   prima
applicazione della presente legge la data  dell'elezione  e'  fissata
dal Presidente della Regione col decreto di  cui  al  comma  1  entro
sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei
comuni interessati dal rinnovo  degli  organi  nel  turno  elettorale
ordinario da svolgersi nell'anno 2023» sono sostituite  dalle  parole
«In  sede  prima  applicazione  della  presente  legge   nelle   more
dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area
vasta  finalizzata   all'introduzione   dell'elezione   a   suffragio
universale  diretto  degli  organi  dei  predetti   enti,   la   data
dell'elezione e' fissata dal Presidente della Regione col decreto  di
cui al comma 1 entro centoventi  giorni  dalla  data  di  svolgimento
delle elezioni degli organi degli enti locali  nel  turno  elettorale
ordinario da svolgersi nell'anno 2024»; 
        b) al comma 7 dell'art. 14-bis le parole «In  sede  di  prima
applicazione della presente legge l'elezione si svolge entro sessanta
giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti  nei  comuni
interessati dal rinnovo degli organi nel turno  elettorale  ordinario
da svolgersi nell'anno 2023», sono sostituite dalle parole  «In  sede
prima applicazione della presente legge nelle more  dell'approvazione
della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata
all'introduzione dell'elezione a suffragio universale  diretto  degli
organi dei predetti  enti,  la  data  dell'elezione  e'  fissata  dal
Presidente della  Regione  col  decreto  di  cui  al  comma  1  entro
centoventi giorni dalla data  di  svolgimento  delle  elezioni  degli
organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da  svolgersi
nell'anno 2024»; 
        c) al comma 1 dell'art. 51 le parole «e comunque non oltre il
31 agosto 2023» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il
31 dicembre 2024». 
        2. I commissari straordinari nominati ai sensi della presente
legge sono scelti tra i dirigenti  in  servizio  nell'amministrazione
regionale». 
    2. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti,  e'  assistito
da due censure cosi' sintetizzabili: 
        I. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3,  5  e
114 della Costituzione. Illegittimita' derivata. 
        Il decreto presidenziale n. 566 del  15  settembre  2023,  al
pari degli altri  decreti  gia'  precedentemente  impugnati,  sarebbe
illegittimo per violazione  degli  articoli  1,  3,  5  e  114  della
Costituzione laddove prevede nuovamente la nomina di  un  Commissario
straordinario per la gestione del  Libero  consorzio  comunale,  sino
all'insediamento degli organi elettivi del predetto ente  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2024. Infatti,  anche  l'ultimo  decreto  di
nomina del Commissario  straordinario  violerebbe  numerosi  principi
costituzionali  tra  cui:  il  principio  di  democraticita'  di  cui
all'art. 1, comma primo della Costituzione, in quanto i referendum  e
le elezioni (ancorche' indirette) rappresentano il momento piu'  alto
di manifestazione della sovranita' popolare (sentenza  costituzionale
n. 1/2014), nonche' i principi di autonomia e  rappresentativita'  di
cui agli articoli 5  e  114  Cost.,  che  appaiono  ridimensionati  e
svuotati da un commissariamento - di fatto - sine die. 
        Tali provvedimenti si porrebbero in contrasto, altresi',  con
il  principio  di  ragionevolezza  desumibile   dall'art.   3   della
Costituzione  in  quanto  la  circostanza  eccezionale   che   poteva
giustificare,  nell'immediatezza   dell'entrata   in   vigore   della
disciplina di  riforma,  la  proroga  originariamente  disposta,  non
potrebbe  porsi  come   plausibile   ragione   giustificativa   delle
successive proroghe che si sono susseguite negli ultimi anni, nonche'
della recente nomina  del  nuovo  Commissario  del  Libero  consorzio
comunale,  cio'  che  stabilizzerebbe  l'eccezionalita'  oltre   ogni
ragionevole limite. 
        Ne consegue che anche il D.P. n. 566 del  15  settembre  2023
sarebbe affetto da illegittimita'  derivata  dall'incostituzionalita'
della norma (art. 1 della legge regionale n. 6 del 5 luglio 2023)  di
cui costituisce diretta attuazione; 
        II. Violazione e falsa applicazione degli  articoli  3,  5  e
117, commi secondo lettera p),  e  terzo,  della  Costituzione  -  in
relazione ai «principi di grande riforma economica e sociale» di  cui
all'art. 1, commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, nonche' 67, 69 e
82 della legge 7 aprile 2014 n. 56. Illegittimita' derivata. 
        Il decreto impugnato sarebbe illegittimo anche nella parte in
cui attribuisce al  Commissario  straordinario  un  compenso  per  la
carica ricoperta, in violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma
82, della legge del 7 aprile 2014 n. 56 il quale  prevede  che:  «nel
caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in deroga alle disposizioni
di cui all'art. 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
il presidente della provincia in  carica  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge ovvero,  in  tutti  i  casi,  qualora  la
provincia sia commissariata, il commissario a partire dal  1°  luglio
2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale,  nonche'
la giunta provinciale,  restano  in  carica  a  titolo  gratuito  per
l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti  e  indifferibili,
fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai  sensi
dei commi da 58 a 78». 
    3. L'Avvocatura dello Stato di Palermo, con nota n. 99508 del  20
ottobre 2023, nel richiamare precedenti note di  analogo  tenore,  ha
declinato il patrocinio difensivo per  la  Presidenza  della  Regione
Siciliana, per l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica e per il  Dipartimento  regionale  delle  autonomie
locali, avendo rilevato un potenziale conflitto  d'interessi  tra  la
posizione delle amministrazioni regionali e quella  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, quest'ultima difesa dall'Avvocatura dello
Stato nel giudizio di legittimita' costituzionale della suddetta L.R.
n. 16/2022. 
    Le amministrazioni regionali  si  sono,  quindi,  costituite  con
l'assistenza di avvocati  dell'ufficio  legislativo  e  legale  della
Regione  Siciliana,  i  quali  hanno  depositato  memorie  a   difesa
chiedendo il rigetto del ricorso previo esame di alcune eccezioni  in
rito. 
    In particolare, le resistenti eccepiscono l'assenza  in  capo  al
Comune di Enna delle condizioni dell'azione,  ovvero  titolarita'  di
una posizione giuridica sostanziale (interesse legittimo) tutelabile,
legittimazione a ricorrere e interesse a ricorrere. In altri termini,
a loro dire, non sarebbe ravvisabile, in capo al  comune  ricorrente,
una posizione soggettiva qualificata e differenziata,  di  cui  possa
predicarsi  una  lesione  diretta  e  immediata,   inerente   ad   un
qualsivoglia  interesse  dell'ente  locale,  in  quanto  l'iniziativa
giudiziaria  sarebbe  rivolta  alla   mera,   astratta   legittimita'
dell'azione  amministrativa,  con  conseguente  inammissibilita'  dei
ricorsi  promossi.  Sotto  altro  profilo,  difetterebbe   anche   un
presupposto processuale, in  quanto  l'impugnativa,  con  particolare
guardo al terzo ricorso per motivi aggiunti, ha ad  oggetto  un  atto
politico, ossia il sopra citato  art.  1  della  legge  regionale  n.
6/2023,  non  appuntandosi   alcuna   censura   nei   confronti   del
provvedimento impugnato (D.P. Reg. n.  566/2023).  In  subordine,  il
provvedimento di nomina impugnato dovrebbe comunque configurarsi come
atto di  c.d.  «alta  amministrazione»,  il  cui  sindacato  in  sede
giurisdizionale e' circoscritto alla manifesta illogicita' formale  e
procedurale. 
    Le  amministrazioni  regionali  contestano  anche,  nel   merito,
l'asserita incostituzionalita' dell'art. 1 della  legge  regionale n.
6/2023. A tal proposito fanno rilevare come la Corte  costituzionale,
nella  sentenza  n.  136  del   6   luglio   2023,   nel   dichiarare
l'illegittimita' dell'art. 1, comma  43,  della  legge  regionale  n.
16/2022, ha  comunque  rilevato  che  «la  disposizione  oggetto  del
presente giudizio non menziona alcuna giustificazione per  il  rinvio
di un anno delle mai celebrate elezioni  dei  presidenti  dei  liberi
consorzi comunali  e  dei  consigli  metropolitani.  Ne'  una  simile
giustificazione emerge  dai  lavori  preparatori  della  disposizione
stessa o e' stata fornita dalla Regione, che, come detto, non  si  e'
difesa relativamente a questa parte del giudizio». 
    Per contro, a loro  dire,  l'art.  1  della  legge  regionale  n.
6/2023, in aderenza alle indicazioni della Consulta,  esprimerebbe  a
chiare lettere un atteggiamento evolutivo, strumentale al recepimento
della riforma nazionale degli  enti  di  area  vasta,  garantendo  la
continuita'  della  gestione  degli   stessi   mediante   la   nomina
commissariale: «nelle more dell'approvazione della legge nazionale di
riforma  degli  enti  di  area  vasta  finalizzata   all'introduzione
dell'elezione  a  suffragio  universale  diretto  degli  organi   dei
predetti enti». 
    In vista dell'odierna udienza pubblica le parti  hanno  scambiato
memorie a difesa, essenzialmente ribadendo le proprie argomentazioni. 
    All'udienza pubblica del 6 febbraio 2024, la causa e' stata posta
in decisione. 
    4. Devono essere preliminarmente scrutinate le eccezioni in  rito
sollevate dalla difesa delle amministrazioni resistenti. 
    5. Vanno disattese le eccezioni di  difetto  di  interesse  e  di
legittimazione attiva del Comune, il quale ha indubbi  legittimazione
e interesse alla proposizione del  gravame  in  epigrafe  quale  ente
coinvolto espressamente dalla legge nella costituzione  degli  organi
degli enti di area vasta in Sicilia. 
    Infatti, per la l.r. n. 15/2015 sono organi del Libero  consorzio
comunale il Presidente, la Giunta, il Consiglio del libero  consorzio
e l'assemblea (art. 4).  Inoltre  ed  ai  nostri  fini,  il  comma  5
dell'art. 6 della citata legge  regionale,  rubricato  «Elezione  del
Presidente del libero Consorzio comunale», prevede che «Il Presidente
del Libero Consorzio comunale e' eletto dai sindaci e dai consiglieri
comunali in carica dei comuni del libero consorzio comunale»,  mentre
il comma 6 stabilisce che: «Sono candidabili a Presidente del  libero
consorzio comunale i sindaci  dei  comuni  appartenenti  allo  stesso
libero consorzio comunale il cui mandato scada non prima di  diciotto
mesi dalla data di svolgimento delle elezioni». 
    Deve quindi ritenersi legittimato ad agire il  Comune  ricorrente
che vanta una situazione  soggettiva  qualificata  e  differenziata -
riferibile tanto  alle  facolta'  relative  all'elettorato  attivo  e
passivo attribuite ai propri organi  quanto  alla  titolarita'  della
rappresentativita' popolare della quale e' indubbiamente portatore  e
che, attraverso il meccanismo elettivo di secondo grado, e'  chiamato
ad esprimere nei costituendi organi del Libero  consorzio  comunale -
soggetta  a  lesione  diretta  ed  immediata  dal   continuo   rinvio
dell'attuazione delle norme in parola. 
    Sussiste, pertanto, l'interesse del comune all'annullamento degli
atti gravati, ed in particolare da ultimo, del decreto  presidenziale
n. 566/23 con il quale  il  Presidente  della  Regione  Siciliana  ha
nominato un nuovo  Commissario  straordinario  per  la  gestione  del
Libero consorzio comunale di Enna, sino all'insediamento degli organi
elettivi del predetto ente e comunque non oltre il 31 dicembre  2024,
ottenendo il Comune un'effettiva  utilita',  cioe'  un  risultato  di
vantaggio,    dall'accoglimento    del    ricorso,    non     potendo
l'amministrazione  regionale   piu'   procrastinare   l'avvio   delle
procedure per l'elezione degli organi degli enti territoriali di area
vasta. 
    6. Con altra eccezione preliminare, la Presidenza  della  Regione
rileva  l'inammissibilita'  del  gravame  per   asserita   violazione
dell'art. 7, comma 1, c.p.a. secondo cui «non  sono  impugnabili  gli
atti o provvedimenti emanati dal Governo  nell'esercizio  del  potere
politico». 
    A  dire  della  Presidenza  resistente,  infatti,   l'impugnativa
avrebbe ad oggetto un atto politico, ossia il  sopra  citato  art.  1
della legge regionale n. 6/2023,  non  avendo  il  ricorrente  svolto
alcuna censura nei confronti del provvedimento impugnato, e cioe'  il
D.P. Reg. n. 566/2023, quale mera pedissequa attuazione della legge. 
    La   tesi   dell'amministrazione   -   indipendentemente    dalla
circostanza che il Comune di Enna ha anche impugnato, con il  secondo
motivo di ricorso, il decreto presidenziale suddetto nella  parte  in
cui attribuisce al  Commissario  straordinario  un  compenso  per  la
carica ricoperta - non puo' trovare ingresso  in  considerazione  del
fatto  che  il  decreto  del  Presidente  della   Regione   impugnato
costituisce oggetto di specifica censura  propria  di  illegittimita'
(costituzionale) derivata. 
    Sulla natura poi di atto  di  alta  amministrazione  del  decreto
Presidenziale citato non  occorre  specifica  replica  in  quanto  lo
stesso,   anche   se   provvedimento   connotato   da   assai   ampia
discrezionalita' in ordine alla scelta della persona fisica destinata
ad ottenere l'incarico  commissariale,  deve  comunque  rispettare  i
limiti e le finalita' poste dalla legge  e,  pertanto,  e'  anch'esso
soggetto  al  sindacato  giurisdizionale  di   legittimita'   imposto
dall'art. 113 Cost., ragione per cui e' impugnabile con gli strumenti
tipici   del   processo   amministrativo.   Circostanza   ben    nota
all'amministrazione regionale che ha previsto all'art. 3 dello stesso
decreto  che:  «Avverso  al  presente  provvedimento  potra'   essere
presentato  ricorso  entro  sessanta  giorni  avanti   al   Tribunale
amministrativo  regionale  Sicilia   o,   alternativamente,   ricorso
straordinario entro centoventi giorni,  avanti  al  Presidente  della
Regione». 
    7.1.  Procedendo   oltre,   va   scrutinata   la   questioni   di
costituzionalita' sollevata dal Comune di Enna. 
    E' opinione del Tribunale che sia rilevante e non  manifestamente
infondata la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1
della legge regionale n. 6 del 5 luglio  2023  per  violazione  degli
articoli 3, 5 e 114 della Costituzione, secondo gli insegnamenti gia'
espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 136/23. 
    7.2.  Per  quanto  riguarda  la  rilevanza  della  questione,  in
presenza dell'attuale quadro normativo il  primo  motivo  di  gravame
dovrebbe essere sicuramente rigettato constatato che anche  la  nuova
normativa  regionale  consente  il  differimento  dell'elezione   dei
Presidenti dei Liberi Consorzi Comunali e le conseguenti proroghe dei
commissariamenti fino al 31 dicembre 2024, da cio'  discenderebbe  la
formale legittimita' del decreto Presidenziale n. 566/23 impugnato in
questa sede. 
    Invece   il   secondo   motivo   di   impugnazione,   riguardando
esclusivamente profili  relativi  alla  remunerazione  dell'attivita'
commissariale, non si configura quale censura assorbente e  idonea  a
condurre all'integrale annullamento del decreto censurato. 
    7.3. Per quanto riguarda  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione, occorre ribadire che la Corte costituzionale  si  e'  gia'
pronunciata, con la sentenza n. 136 del 6 luglio 2023, sulle medesime
contestazioni,  poste  alla  sua  attenzione  in  quella  sede  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  con  declaratoria,  all'esito
del giudizio, d'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 43,
della legge regionale della Sicilia n. 16/2022, proprio per contrasto
con gli articoli 3, 5 e 114 della  Costituzione,  in  relazione  agli
articoli 14, primo comma, lettera o) , e 15  dello  Statuto  speciale
della Regione Siciliana. 
    Si  fa  pertanto  rinvio   a   quanto   in   quella   sede   gia'
sufficientemente  chiarito  dalla  Consulta  e  sinteticamente   gia'
richiamato in narrativa della presente ordinanza. Invece, per  quanto
riguarda l'unico aspetto di novita' presente nella  l.r.  n.  6/23  e
che, a dire delle resistenti, consentirebbe di porsi in linea  con  i
principi affermati dalla Consulta con la detta  sentenza  n.  136/23,
(cfr. «la disposizione oggetto del  presente  giudizio  non  menziona
alcuna giustificazione per il rinvio di un anno delle  mai  celebrate
elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e  dei  Consigli
metropolitani»), si osserva quanto segue. 
    La norma della cui costituzionalita' si dubita, ovvero  l'art.  1
della legge regionale n. 6/23, legittima il nuovo differimento  delle
elezioni «nelle  more  dell'approvazione  della  legge  nazionale  di
riforma  degli  enti  di  area  vasta  finalizzata   all'introduzione
dell'elezione  a  suffragio  universale  diretto  degli  organi   dei
predetti enti». 
    Tale  specificazione,  assente  nella  precedente  proroga   gia'
oggetto di vaglio di  costituzionalita',  proverebbe,  a  dire  delle
resistenti, «un atteggiamento evolutivo, strumentale  al  recepimento
della riforma nazionale degli  enti  di  area  vasta,  garantendo  la
continuita'  della  gestione  degli   stessi   mediante   la   nomina
commissariale. [...] La chiara giustificazione del rinvio in  ragione
della necessaria preventiva definizione del procedimento  di  riforma
in sede nazionale volta all'elezione  a  suffragio  universale  degli
organi de quibus, consente di evitare  rischi  di  sovrapposizioni  e
contrasti tra normative o di adottare procedure che nel giro di  poco
tempo possono risultare superate da modifiche in sede  nazionale  che
valgono  come  principi  di  grande  riforma  economico-sociale.   Il
processo  di  evoluzione  legislativa  a  livello  nazionale  per  il
superamento della legge Delrio (L. n. 56/2014), chiara espressione di
un mutato indirizzo politico in materia, e' documentabile  attraverso
specifiche iniziative legislative in corso di  esame  dal  Parlamento
nazionale  (Atti  senato  S203 -  S367 -  S57 -  S417)   tendenti   a
reintrodurre l'elezione a suffragio universale diretto  degli  organi
di Province e Citta' Metropolitane, superando l'elezione  di  secondo
grado prevista dalla succitata legge n.  56/2014.  In  parallelo,  il
processo  di  riforma  in  sede   regionale   registra   la   recente
approvazione di un Disegno di legge di iniziativa  governativa  sulla
«Disciplina in materia di  funzioni,  organi  di  Governo  e  sistema
elettorale delle province e delle citta' metropolitane», esitato  con
deliberazione della Giunta regionale n. 117 del 3 marzo 2023  e  gia'
in fase di trattazione all'A.R.S. (d.d.l. n. 319/2017),  finalizzato,
anch'esso, alla reintroduzione dell'elezione a suffragio universale e
diretto degli organi dei Liberi  Consorzi  Comunali»  (dalla  memoria
della Presidenza della Regione Siciliana del 15 gennaio 2024). 
    Il Collegio non  puo'  che  evidenziare  come,  da  un  lato,  la
Consulta nella sentenza  n.  136/23  ritenga  indispensabile  che  la
Regione individui una giustificazione al  rinvio  delle  elezioni  ai
soli fini del  superamento  del  canone  della  ragionevolezza  della
disposizione  regionale,  pena  la  violazione  dell'art.   3   della
Costituzione,  ma  lasciando  comunque  validi  ed  impregiudicati  i
precedenti  rilievi  con  i  quali  la  Corte  ha  stigmatizzato   l'
atteggiamento del legislatore regionale che ha di fatto  impedito  la
costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, in spregio a quanto
prescritto dagli articoli 5 e 114 Cost.. A tal fine, si noti come  la
Corte, in chiusura  di  sentenza  esprima,  un  monito  diretto  alla
Regione Sicilia che,  anche  in  questa  sede,  appare  difficilmente
superabile: «A  tale  situazione  deve  essere  posto  rimedio  senza
ulteriori  ritardi,  attraverso  il  tempestivo   svolgimento   delle
elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e  dei  Consigli
metropolitani, affinche' anche in Sicilia gli  enti  intermedi  siano
istituiti e dotati dell'autonomia loro costituzionalmente  garantita,
e si ponga fine alla piu' volte prorogata gestione commissariale». 
    Dall' altro, la giustificazione offerta nel  testo  di  legge,  e
difesa dalle amministrazioni resistenti con i propri scritti,  poggia
su dati evanescenti e comunque non  definitivi  (eventuali  esiti  di
iniziative legislative nazionali o disegni  di  legge  di  iniziativa
governativa ancora in fase  di  trattazione  all'Assemblea  regionale
Siciliana)  che  -   in   quanto   dipendenti   da   solo   eventuali
determinazioni  politiche  di   organi   parlamentari   nazionali   e
regionali, del tutto liberi sull'an, quid,  quomodo  e  quando  delle
proprie attivita' - scontano anch'essi i limiti ed i  rischi  che  si
vuol scongiurare: l'ennesimo rinvio sine die della costituzione degli
enti di area vasta in Sicilia. 
    Ad avviso del Collegio, quindi, la giustificazione dell'ulteriore
rinvio della celebrazione delle elezioni per  la  costituzione  degli
organi ordinari dei liberi consorzi (attesa  dell'approvazione  della
legge nazionale di riforma  degli  enti  di  area  vasta  finalizzata
all'introduzione dell'elezione a suffragio universale  diretto  degli
organi dei predetti enti cui dovrebbe comunque  seguire  un'attivita'
legislativa regionale di recepimento/attuazione) non vale a  superare
i profili di illegittimita' gia'  ritenuti  sussistenti  dalla  Corte
costituzionale nell'art. 13, comma 43, della legge  regionale  n.  16
del 10 agosto 2022 con la sentenza n. 136 del 6 luglio 2023. 
    8.  In  conclusione,  deve  essere  ritenuta  rilevante   e   non
manifestamente    infondata    la    questione    di     legittimita'
costituzionale - che, con la presente ordinanza, viene  rimessa  alla
Corte costituzionale - dell'art. 1 della legge regionale n. 6  del  6
luglio 2023 per violazione per violazione dei citati articoli 3, 5  e
114 della Costituzione. 
    Il presente giudizio va  quindi  sospeso,  con  trasmissione,  ai
sensi dell'art. 23 della legge n.  87/1953,  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, affinche'  decida  della  questione  di  legittimita'
costituzionale che, con la  presente  ordinanza,  incidentalmente  si
pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di  notificazione
e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e  nei  termini
indicati nel dispositivo. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Sicilia  (Sezione
Prima) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 6
del 6 luglio 2023 per violazione degli articoli 1, 3, 5 e  114  della
Costituzione. 
    Dispone  la  sospensione  del   presente   giudizio   sino   alla
definizione del giudizio incidentale sulla questione di  legittimita'
costituzionale. 
    Dispone, altresi', l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
segreteria, alle parti  del  presente  giudizio,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, al Presidente  della  Regione  Sicilia  e  al
Presidente della Assemblea regionale siciliana. 
      Cosi' deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno  6
febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati: 
        Salvatore Veneziano, Presidente; 
        Maria Cappellano, consigliere; 
        Luca Girardi, referendario, estensore; 
 
                      Il Presidente: Veneziano 
 
                                                 L'estensore: Girardi