N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2024

Ordinanza  del  14  febbraio  2024  del  Tribunale   di   Siena   nel
procedimento penale a carico di M. D.L.. 
 
Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Giudice dell'udienza
  di  comparizione  predibattimentale  che   ha   fissato   la   data
  dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice  diverso  per  la
  prosecuzione del  giudizio  -  Mancata  previsione  che  non  possa
  partecipare al successivo giudizio dibattimentale. 
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. 
(GU n.14 del 3-4-2024 )
 
                   IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA 
                           sezione penale 
                     in composizione monocratica 
 
    In persona del giudice Simone Spina, all'udienza del 14  febbraio
2024, ha pronunciato  la  presente  ordinanza  resa  ai  sensi  degli
articoli 134 Cost. 1, l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 l. 11  marzo
1953 n.  87  nell'ambito  del  procedimento  penale  di  primo  grado
iscritto ai numeri di registro in epigrafe indicati nei  confronti  d
D. L. M. , nato il. a. ; detenuto per  altra  causa  presso  la  Casa
circondariale di. ; 
    assistito e difeso, di fiducia, degli Avvocati Giustino Ferraro e
Carmelo Miceli, del Foro di Palermo; 
 
                              Imputato 
 
    in ordine al seguente fatto-reato: 
        a) del reato di  cui  all'art.  341-bis  cod.  pen.  perche',
trovandosi recluso presso la Casa circondariale di Siena, e dunque in
luogo aperto al pubblico, in presenza di piu' persone, e segnatamente
dei detenuti delle celle attigue, offendeva l'onere ed  il  prestigio
del pubblico ufficiale agente  di  Polizia  penitenziaria  V.  D.  F.
mentre compiva un atto del proprio ufficio ed a causa  dell'esercizio
delle sue funzioni. In  particolare,  proferiva  le  seguenti  frasi:
«vaffanculo, chi cazzo ti ha chiamato, vattene nella tua fogna e  non
scassare il cazzo, moccioso di merda... vattene da dove  sei  venuto,
in quella fogna di citta', che solo li'  puoi  dare  ordini...  fammi
rapporto e non rompere il cazzo... vattene a fanculo, tanto tra  poco
esco e ti faccio vedere, che ci vediamo  fuori...  poi  vediamo  cosa
succede» e cantava: «a morte il secondino! a morte  il  secondino  di
merda!. 
    In ., il . 
    Con la recidiva reiterata e infraquinquennale. 
    Ritenuto che, con decreto di citazione a giudizio emesso in data.
, il Pubblico Ministero ha tratto a giudizio l'imputato M. D.  L.  .,
elevando nei suoi confronti l'accusa innanzi trascritta  e  fissando,
contestualmente, l'udienza di comparizione predibattimentale  per  il
giorno. ; 
        che,  in  applicazione  delle  disposizioni  previste   nella
Tabella  di  organizzazione  del  Tribunale  di   Siena,   e'   stato
individuato lo scrivente quale giudice incaricato  dello  svolgimento
della predetta udienza di comparizione predibattimentale, frssata per
il giorno . ; 
        che, dopo un primo rinvio  di  udienza  disposto  in  ragione
dell'impedimento a comparire dell'imputato, alla  successiva  udienza
di comparizione predibattimentale del . lo scrivente ha disposto  che
il giudizio, in assenza  di  richieste  di  definizioni  alternative,
proseguisse davanti a un giudice diverso, individuato sempre  secondo
i criteri di assegnazione degli  affari  previsti  nella  Tabella  di
organizzazione dell'Ufficio, e ha percio' fissato per il dibattimento
l'udienza del .; 
        che all'udienza del , in ragione della temporanea assenza del
diverso giudice designato per il dibattimento, e' stato disposto,  da
parte di altro giudice, il rinvio del  processo  all'odierna  udienza
dibattimentale del . : 
        che, a decorrere dal  .  ,  lo  scrivente  e'  stato  infatti
destinato  a  svolgere,  per  un  semestre,  compiti   di   supplenza
sull'intero ruolo del diverso giudice gia' designato a partecipare al
presente processo  con  funzioni  di  Giudice  del  dibattimento,  in
ragione della sopravvenuta  applicazione  di  quest'ultimo  ad  altro
Ufficio giudiziario del distretto; 
        che il giudice destinato  a  svolgere  compiti  di  supplenza
subentra  nelle  funzioni  giurisdizionali  svolte   dal   magistrato
sostituito ed e', quindi, incaricato della trattazione degli affari a
quest'ultimo assegnati e della partecipazione alle udienze che questi
avrebbe dovuto tenere; 
        che lo scrivente, pur avendo in precedenza fissato  l'udienza
del.  per la prosecuzione del giudizio davanti ad un giudice diverso,
e' ora incaricato della  trattazione  del  presente  processo  ed  e'
tenuto a partecipare all'odierna udienza con funzioni di Giudice  del
dibattimento, nella cui veste e'  quindi  chiamato  ad  assumere  una
«decisione  di  merito»,  dopo  avere  gia'  adottato  una  decisione
concernente il «contenuto» stesso dell'ipotesi  accusatoria,  nonche'
fondata, al  contempo,  su  una  valutazione  di  atti  anteriormente
compiuti e relativi alla  medesima  res  iudicanda,  qual  e'  quella
contenuta nel provvedimento pronunciato all'udienza  di  comparizione
predibattimentale del. , con cui e' stata  fissata  la  data  per  il
dibattimento; 
        che l'ordinamento non prevede, per il caso di specie, nessuna
ipotesi di incompatibilita' cd. «orizzontale», benche' sia gia' stata
svolta un'attivita', per un verso, atta  a  generare  la  cd.  «forza
della  prevenzione»  e,  per  altro  verso,  di  natura  propriamente
«decisoria», in quanto fondata e basata  sull'esame  del  complessivo
materiale probatorio  raccolto  in  fase  di  indagini.  preliminari,
nonche' riguardante non gia' il semplice «svolgimento  del  processo»
ovvero un aspetto meramente «formale»  del  procedimento,  bensi'  il
veto e proprio «merito» dell'accusa  elevata  nei  confronti  di  una
persona imputata. 
    Considerato  che  l'istituto  dell'incompatibilita'   attiene   a
situazioni di pregiudizio per  l'imparzialita'  del  giudice  che  si
verificano all'interno dello stesso  procedimento  (v.  Corte  cost.,
ordinanza n. 347 del 2010) ed e' espressivo di valori  cardine  della
giurisdizione, quali la terzieta' e  l'imparzialita',  a  loro  volta
collegati alla garanzia del giusto processo; 
        che  detto  istituto  e'  volto,  in  concreto,  a  prevenire
l'eccessiva   soggettivita'   del   giudizio   e   a    salvaguardare
l'imparzialita' cosi' del giudice come della scelta da questi operata
tra ipotesi esplicative concorrenti,  garantendo,  in  tal  modo,  la
stessa possibilita' di un giudizio in cui sia assicurato, al  massimo
grado, il controllo su tutte le ipotesi e controipotesi in  conflitto
e discussione; 
        che i referenti costituzionali e sovranazionali dell'istituto
dell'incompatibilita' del giudice possono individuarsi negli articoli
111, secondo comma, nonche' 3, 24, secondo comma,  101  e  117  della
Costituzione, quest'ultimo in relazione tanto all'articolo 14,  primo
paragrafo, del Patto internazionale sui diritti  civili  e  politici,
adottato a New York il 16 dicembre 1966,  entrato  in  vigore  il  23
marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n.
881, quanto all'articolo 6, primo paragrafo, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), cosi' come  interpretato  dalla  giurisprudenza  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo; 
        che il diritto ad un «equo processo», garantito dall'articolo
6, §1 CEDU, esige piu' in particolare che una causa sia esaminata  da
un  tribunale  che,  oltre  ad   essere   indipendente,   sia   anche
«imparziale» e, in tal modo, implica e postula il riconoscimento  del
diritto, fondamentale, ad un giudice «imparziale» (Care of. v.  ,  n.
76639/11, §§ 60-65); 
        che l'«imparzialita' giudiziaria», nel quadro  convenzionale,
corrisponde all'assenza di pregiudizio o di partito preso in capo  al
giudice e puo' essere valutata in diversi modi, mediante un approccio
vuoi (i) «soggettivo», che  cerchi  di  accertare  la  convinzione  o
l'interesse personale di un giudice in una  determinata  causa,  vuoi
(ii) «oggettivo», che miri invece ad accertare se  il  giudice  offra
sufficienti garanzie per escludere,  al  riguardo,  qualsiasi  dubbio
legittimo sulla sua «imparzialita'» (Grand Chamber, Case of. ,  v.  ,
n. 17056/06, §93; Grand Chamber, Case of .  v. , n. 29369/10, §73); 
        che   la   questione   della   mancanza   di   «imparzialita'
giudiziaria»; nel quadro della CEDU, puo' altresi' porsi da un  punto
di vista (i) o «personale»,  in  quanto  correlata  al  comportamento
tenuto  da  un  giudice  in  una  determinata  causa,   (ii)   ovvero
«funzionale», perche' relativa ai rapporti gerarchici o di altro tipo
tra  una  persona  e  un'altra  nell'ambito  del  medesimo   processo
giudiziario, ovvero all'esercizio di varie funzioni  da  parte  della
stessa persona in tale processo (Case of v. n. 73797/01, § 121); 
        che il  Giudice  di  Strasburgo,  pur  avendo  affermato  che
l'avere gia' preso decisioni  prima  del  processo  non  puo'  essere
considerato, per un giudice,  un  fatto  di  per  se'  solo  tale  da
giustificare timori quanto alla sua imparzialita'  nel  processo  (v.
affaire c. , n. 14396/88, § 30; affaire  c.  ,  n.  12981/87,  §  32;
affaire c. n. 13924/88, § 33), ha precisato e chiarito che,  al  fine
di valutare il rispetto del principio di «imparzialita'  giudiziaria»
previsto dall'art. 6 §1 CEDU, assumono rilievo dirimente la «portata»
e «natura» dei provvedimenti adottati dal giudice prima del  processo
(v. sempre affaire c. n. 14396/88, § 30; affaire c. , n. 12981/87,  §
32; affaire c. n. 13924/88, § 33); 
        che delle ipotesi  di  esercizio,  nell'ambito  del  medesimo
processo, di varie funzioni da parte della stessa persona si  occupa,
piu'  in  particolare,  l'articolo  34  cod.  proc.   pen.,   recante
disciplina, al primo comma, dell'incompatibilita' cd. «verticale»  e,
al secondo comma, dell'incompatibilita' cd. «orizzontale»; 
        che, ove  considerata  nella  sua  dimensione  «orizzontale»,
l'incompatibilita' attiene alla relazione tra la fase del giudizio  e
quella che immediatamente la precede, presupponendo una relazione tra
due  termini,  ossia  tra  (i)  la  cd.  «attivita'   pregiudicante»,
costituita da un'attivita' giurisdizionale atta  a  generare  la  cd.
«forza  della  prevenzione»,  e  (ii)  la  cd.  «sede  pregiudicata»,
costituita da un compito decisorio cui non  risulta  piu'  idoneo  il
giudice che abbia posto in essere la  cd.  «attivita'  pregiudicante»
(v. Corte cost., sentenza n. 16 del 2022); 
        che per quanto attiene alla cd. «sede pregiudicata», la Corte
costituzionale ha posto in evidenza, sin dalle sue prime pronunce  in
materia, come per «giudizio» debba intendersi ogni processo  che,  in
base a un esame di «prove», pervenga ad una «decisione di merito» (v.
Corte cost., sentenze n. 16 del 2022, n. 155 e n. 131  del  1996,  n.
453 del 1994, n. 439 del 1993, n. 261, n. 186 e n. 124 del 1992); 
        che la nozione di «decisione di merito» comprende,  di  tutta
evidenza, il giudizio dibattimentale; 
        che compito decisorio del Giudice del dibattimento,  infatti,
e' propriamente quello  di  saggiare  tutte  le  concorrenti  ipotesi
esplicative introdotte in un processo  svoltosi  nel  contraddittorio
tra parti poste in condizioni di parita' (v. art.  111  cpv.  Cost.),
accettando come "vera" l'ipotesi accusatoria soltanto se provata  «al
di la' di ogni ragionevole dubbio» (v. art. 533 cod. proc.  pen.),  e
non accettandola come tale, in base al criterio del  favor  rei,  sia
nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria dibattimentale,  essa  e'
risultata contraddetta anche da una soltanto delle prove assunte  nel
corso dell'istruttoria dibattimentale, sia nel caso in cui  non  sono
risultate   smentite   tutte   le   contro-ipotesi   prospettate    e
prospettabili come ad essa ragionevolmente alternative (v.  art.  530
cpv. cod. proc. pen.); 
        che l'ipotesi accusatoria, piu' in  particolare,  per  essere
accettata e dichiarata come "vera" deve (i) essere confermata da piu'
prove assunte nel contraddittorio tra le parti;  (ii)  risultare  non
smentita o confutata da nessuna controprova introdotta dalla Difesa e
(iii) prevalere su tutte le possibili  controipotesi  dalla  medesima
Difesa prospettate come con essa in conflitto, purche' queste  ultime
siano  compatibili  con  almeno  taluna  delle  prove   assunte   nel
contraddittorio tra le parti, nonche' capaci di  fornire  spiegazioni
alternative rispetto all'ipotesi accusatoria e  siano,  al  contempo,
ritenute ragionevoli in quanto concretamente plausibili; 
        che il giudizio dibattimentale e', dunque, la  sede  elettiva
di  messa  alla  prova  dell'ipotesi  accusatoria,  mediante  la  sua
pubblica esposizione alle confutazioni e  controprove  veicolate  nel
giudizio da una Difesa posta in condizione di effettiva  parita'  con
l'Accusa; 
        che, per quanto attiene alla cd.  «attivita'  pregiudicante»,
la Corte costituzionale ha, per altro verso, da  tempo  precisato  le
condizioni    in    presenza    delle     quali     la     previsione
dell'incompatibilita' del giudice deve  ritenersi  costituzionalmente
necessaria (v. sempre Corte cost., sentenza n. 16 del 2022); 
        che tali condizioni corrispondono (i)  alla  preesistenza  di
valutazioni che cadono sulla medesima res iudicanda, (ii)  all'essere
stata  operata,  da  parte  del  giudice,  una  valutazione  di  atti
anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una  decisione,
nonche' (iii) all'attenere tale decisione  al  «merito»  dell'ipotesi
accusatoria e  non  gia'  al  mero  «svolgimento  del  processo»,  le
valutazioni implicate da  tale  decisione  concernendo  non  gia'  un
aspetto «formale» del  procedimento,  bensi'  il  «contenuto»  stesso
dell'ipotesi accusatoria; 
        che, alla luce di quanto previsto dagli artt. 553  e  554-ter
cod. proc. pen., per come rispettivamente  modificati  e  interpolati
dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il compito decisorio spettante  al
Giudice  dell'udienza  di  comparizione  predibattimentale  non   e',
d'altronde, quello di assumere prove nel  contraddittorio  tra  parti
poste in condizioni di parita',  ne'  di  consentire  l'esplicazione,
alla  Difesa,  del   diritto   di   infirmare   l'ipotesi   descritta
nell'imputazione, mediante l'introduzione in giudizio di  controprove
compatibili con ipotesi prospettate come ragionevolmente  alternative
all'ipotesi accusatoria, ne' e' tantomeno quello di saggiare  ipotesi
esplicative  concorrenti  con  quella  accusatoria  e  con  essa   in
conflitto e contrasto; 
        che al Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale
spetta, piuttosto, il compito  di  compiere  valutazioni  e  assumere
decisioni «sulla base degli atti» trasmessi dal  Pubblico  Ministero,
costituiti dal «fascicolo del dibattimento... unitamente al fascicolo
del pubblico ministero» (v. art. 553 cod, proc.  pen.),  operando  un
approfondito vaglio e controllo sul  materiale  probatorio  raccolto,
nella precedente fase delle indagini preliminari, da altro organo  di
Giustizia, qual e' il Pubblico Ministero, in capo al  quale  soltanto
si concentra la potesta' investigativa, correlata al dovere,  per  lo
stesso, di approfondire tutti i possibili aspetti e  profili  di  una
notizia  di  reato,  nell'ottica  di  una   completa   ed   esaustiva
ricostruzione  dei   fatti   e   del   "vero",   svolgendo   altresi'
«accertamenti  su  fatti  e  circostanze  a  favore   della   persona
sottoposta ad indagini» (v. art. 358 cod. proc. pen.); 
        che  tale  vaglio   e   controllo,   demandati   al   Giudice
dell'udienza di comparizione predibattimentale, corrispondono ad  una
valutazione non  «formale»,  ma  «contenutistica»  della  consistenza
dell'ipotesi  accusatoria,  fondata  sull'analisi   dei   complessivi
risultati delle indagini preliminari; 
        che siffatta valutazione, piu'  in  particolare,  involge  la
sussistenza delle condizioni necessarie  perche'  il  processo,  gia'
incardinato nei confronti di una persona imputata,  possa  proseguire
«davanti ad un giudice diverso» (v, art. 554-ter  co.  3  cod.  proc.
pen.), innanzi al quale siano poi assunte,  nel  contraddittorio  tra
parti poste in condizione di  reciproca  parita',  prove  a  conferma
dell'ipotesi accusatoria e nell'ambito  del  quale  sia  al  contempo
garantita la possibilita', per la Difesa, sia  di  assumere  prove  a
smentita dell'ipotesi d'accusa, sia di introdurre e  prospettare,  in
sede di discussione, ipotesi  esplicative  del  materiale  probatorio
assunto nell'istruttoria dibattimentale diverse da quella accusatoria
e ad essa alternative; 
        che le  condizioni  necessarie  e  sufficienti  affinche'  il
giudizio possa proseguire davanti ad un giudice  diverso  sono  state
normativamente descritte, ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150,
in termini negativi, le stesse congiuntamente  identificandosi  tanto
nell'insussistenza delle «condizioni per pronunciare sentenza di  non
luogo a procedere», quanto nella «assenza di definizioni alternative»
del giudizio (v. art. 554-ter co. 3 cod. proc. pen.); 
        che di particolare rilievo  sono,  nella  presente  sede,  le
«condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere»,  alla
cui ritenuta insussistenza e' correlato  l'obbligo,  per  il  Giudice
dell'udienza  di  comparizione  predibattimentale,  di  disporre   la
prosecuzione  del  giudizio  e  di  fissare  la  data  per  l'udienza
dibattimentale, che dovra' tenersi davanti ad un giudice diverso; 
        che le «condizioni per pronunciare sentenza di  non  luogo  a
procedere» sono state, di contro, normativamente descritte in termini
positivi, da parte del d.lgs. 10  ottobre  2022  n.  150,  le  stesse
identificandosi tanto nelle ipotesi in cui «sussiste  una  causa  che
estingue il reato o per la quale l'azione penale  non  doveva  essere
iniziata o non deve essere proseguita», ovvero in  cui  «risulta  che
fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto  non
sussiste o che  l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  che  fatto  non
costituisce reato o che l'imputato  non  e'  punibile  per  qualsiasi
causa», quanto nei casi in cui «gli elementi acquisiti non consentono
una - ragionevole previsione di condanna» (v. art. 554-ter coi co. 1.
proc. pen.); 
        che la disciplina normativa nel complesso descritta dall'art.
554-ter co.1 cod. proc.  pen.  configura  l'udienza  di  comparizione
predibattimentale come sede destinata alla valutazione sull'effettiva
consistenza del materiale probatorio raccolto  in  fase  di  indagini
preliminari, nell'ottica di un'anticipata verifica circa la  concreta
portata  e  solidita'  dell'onere,   incombente   sull'Accusa   nella
successiva sede dibattimentale, di produrre dati  o  fatti  probatori
che  abbiano  il  valore  di  conferme  necessariamente   conseguenti
dall'ipotesi   accusatoria   e   da   generalizzazioni   o   «massime
d'esperienza» che ad essa li colleghino; 
        che il Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale
e', quindi, tenuto a valutare l'insieme dei dati  probatori  raccolti
in sede di indagini preliminari, cosi'  come  la  loro  capacita'  di
offrire   coerenti   conferme   all'ipotesi   accusatoria   descritta
nell'imputazione,  sulla  scorta  del  loro  numero,  del  grado   di
credibilita'  soggettiva  accordato  a  ciascuno  di  essi  e   delle
interazioni inferenziali che possono essere istituite tra i medesimi,
nonche' della loro rilevanza e forza  induttiva,  intesa  quale  loro
idoneita' a generare, nel complesso,  una  spiegazione  plausibile  e
verosimile del fatto descritto nel capo d'accusa  e  contestato  alla
singola persona imputata; 
        che la' dove in capo al Giudice dell'udienza di  comparizione
predibattimentale  si  formi,  all'esito  di  tale  valutazione,   il
convincimento che tali elementi probatori non siano tali da  fondare,
in sede di loro «ripetizione» dibattimentale (v. art. 512 cod.  proc.
pen.),  una  «ragionevole  previsione  di  condanna»  della   persona
imputata, dovra' allora essere pronunciata sentenza di  non  luogo  a
procedere (v. art. 554-ter co.1 cod. proc. pen.); 
        che il compito decisorio affidato al Giudice dell'udienza  di
comparizione predibattimentale impone, in definitiva, l'esercizio  di
intensi  poteri  di  controllo   connotati   da   ampi   margini   di
discrezionalita' decisoria, che  coinvolgono  direttamente  cosi'  la
fondatezza stessa dell'accusa elevata nei confronti  di  una  persona
imputata,  come  la  correttezza  delle  determinazioni  assunte  dal
Pubblico Ministero in ordine all'azione penale da  quest'ultimo  gia'
esercitata, implicando cosi' una stringente attivita' di verifica sul
«merito» stesso dell'ipotesi accusatoria; 
        che l'udienza di comparizione predibattimentale, la' dove sia
stata disposta la prosecuzione del giudizio  davanti  ad  un  giudice
diverso e sia stata cosi' fissata, innanzi a  quest'ultimo,  la  data
dell'udienza  dibattimentale,  e'  sede  e  luogo   di   un'attivita'
giurisdizionale, in ultima analisi, atta a  generare  la  cd.  «forza
della prevenzione», per  il  Giudice  dell'udienza  di  comparizione,
predibattimentale; 
        che l'omessa previsione dell'incompatibilita', per il Giudice
dell'udienza di comparizione predibattimentale che ha  in  precedenza
fissato la data dell'udienza dibattimentale  davanti  ad  un  giudice
diverso, per la prosecuzione del medesimo giudizio, si pone  pertanto
in aperto contrasto con  i  fondamentali  valori  della  terzieta'  e
imparzialita' della giurisdizione, collegati alla garanzia del giusto
processo, nonche' in palese violazione dei referenti costituzionali e
sovranazionali innanzi richiamati, oltre che con il  principio-valore
di eguaglianza e ragionevolezza; 
        che, sotto quest'ultimo profilo, altresi' foriera di evidenti
e palesi disparita' di  trattamento  appare  l'omessa  previsione  di
un'ipotesi di incompatibilita', qual e' quella  qui  denunciata,  ove
confrontata  e  paragonata,  invece,  con  la   previsione   espressa
dell'incompatibilita' a «partecipare al giudizio» per «il giudice che
ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza  preliminare»  (v.
34 cpv. cod. proc. pen.); 
        che del tutto  identici  appaiono,  piu'  in  particolare,  i
compiti decisori cosi' del Giudice dell'udienza preliminare, come del
Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, in  punto  di
latitudine del vaglio circa la  fondatezza  dell'accusa  elevata  nei
confronti di una persona  imputata,  tali  organi  essendo,  infatti,
entrambi  soggetti  alla  medesima  regola  di  giudizio   volta   ad
individuare i casi di «oggettiva non superfluita' del  processo»  (v.
Corte cost., sentenza n. 88 del 1991), regola oggi  condensata  nella
formula secondo cui «il giudice pronuncia sentenza  di  non  luogo  a
procedere» quando «gli elementi acquisiti non consentono di formulare
una ragionevole previsione di condanna» (v. artt. 425 co.3 e  554-ter
cod. proc. pen.); 
        che,  d'altra  parte,  le  singole  ipotesi  di   astensione,
previste per la presenza di situazioni che  possano  pregiudicare  la
terzieta' e l'imparzialita' del giudice,  restano  affidate  ai  soli
casi tassativamente previsti dagli articoli 34 e 36 cod. proc.  pen.,
senza che le stesse  possano  essere  ampliate  o  applicate  in  via
analogica, ad opera dell'interprete (cosi', ex plurimis, v. Corte  di
cassazione, sezione quinta  penale,  sentenza  11  febbraio-17  marzo
2021, n. 10328); 
        che tali casi rispondono  alla  funzione  di  apprestare  una
forma  di  tutela  e   garanzia   del   fondamentale   principio   di
imparzialità-terzieta' del giudice e costituiscono, di riflesso,  uno
specifico presidio posto a salvaguardia del «giusto processo», la cui
attuazione e' messa  in  pericolo  da  tutte  quelle  situazioni  che
contribuiscono a far sorgere la figura del cd. «iudex suspectus», per
la cd. «forza  della  prevenzione»  originata  dal  fatto  di  avere,
quest'ultimo,   precedentemente   compiuto   determinati   atti   del
procedimento  implicanti  una  valutazione  di  «merito»  sulla   res
iudicanda, ossia di  natura  non  gia'  meramente  «formale»,  bensi'
propriamente «contenutistica»; 
        che, in ragione del carattere eccezionale e tassativo di tali
casi, non e' dunque concretamente praticabile alcun tentativo volto a
sanare la rilevata lacuna, mediante  estensioni  analogiche  o  altre
operazioni ermeneutiche in grado di elidere i profili di contrasto  e
attrito con i fondamentali valori della terzieta' e imparzialita' del
giudice, dovendosi di contro  invocare  l'intervento  additivo  della
Corte costituzionale, onde cosi' ampliare, anche al caso  di  specie,
l'elenco  delle  ipotesi  di  operativita'  dell'istituto  della  cd.
incompatibilita' «orizzontale»; 
        che si nutrono, in conclusione, seri  dubbi  in  ordine  alla
conformita'  a  Costituzione  di  una  disciplina,  qual  e'   quella
tassativamente delineata dall'articolo 34 cpv. cod.  proc.  pen.,  in
cui non e' prevista l'incompatibilita' a  partecipare  al  successivo
giudizio dibattimentale per il Giudice dell'udienza  di  comparizione
predibattimentale che ha in precedenza fissato, per  la  prosecuzione
del medesimo giudizio, la data dell'udienza dibattimentale davanti ad
un giudice diverso, in ragione del contrasto di tale vulnus normativo
con l'articolo 111, secondo comma, nonche' con gli  articoli  3,  24,
secondo  comma,  101  e  117  della  Costituzione,  quest'ultimo   in
relazione tanto all'articolo 6, primo  paragrafo,  della  Convenzione
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali (CEDU), firmata a Roma ii 4 novembre 1950, ratificata  e
resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,  quanto  all'articolo
14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui  diritti  civili  e
politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in  vigore
il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con  legge  25  ottobre
1977, n. 881.  
 
                               P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Ordinario di  Siena,  in  composizione  monocratica,
visti gli artt. 134 Cost., nonche' 1 l. cost. 9 febbraio 1 .948, n. l
e 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, 
    Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   -   in
riferimento all'articolo 111, secondo comma, nonche' agli articoli 3,
24, secondo comma, 101 e  117  della  Costituzione,  quest'ultimo  in
relazione sia all'articolo 6, primo paragrafo, della Convenzione  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, sia all'articolo 14, primo
paragrafo, dei Patto internazionale sui diritti  civili  e  politici,
adottato a New York il 16 dicembre ;1966, entrato  in  vigore  il  23
marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n.
881 - la questione di legittimita' costituzionale  dell'articolo  34,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede  che   non   possa   partecipare   al   successivo   giudizio
dibattimentale    il    Giudice    dell'udienza    di    comparizione
predibattimentale che ha fissato la data dell'udienza  dibattimentale
davanti ad un giudice diverso, per la prosecuzione del giudizio. 
    Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla  proposta
questione di legittimita' costituzionale. 
    Ordina l'immediata trasmissione  alla  Corte  costituzionale  del
presente provvedimento, insieme con gli atti dei giudizio  e  con  la
prova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative. 
    Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata  ai  difensori  dell'impputato  e  alla   Presidenza   del
Consiglio dei ministri,  nonche'  comunicata  alle  Presidenze  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi'  deciso  in  Siena,  all'udienza  pubblica  deI  giorno  14
febbraio 2024. 
 
                         Il Giudice: Spina