N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 2024

Ordinanza  del  15  febbraio  2024  del  Tribunale  di  Livorno   nel
procedimento penale a carico di M. C.. 
 
Reati e pene - Danneggiamento - Reato di danneggiamento  commesso  su
  cose esposte alla  pubblica  fede  -  Regime  di  procedibilita'  -
  Mancata previsione della procedibilita'  a  querela  della  persona
  offesa. 
- Codice penale, art. 635, quinto comma, aggiunto dall'art. 2,  comma
  1, lettera n), del decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  150
  (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134,  recante  delega
  al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia
  di giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione
  dei procedimenti giudiziari). 
(GU n.16 del 17-4-2024 )
 
                        TRIBUNALE DI LIVORNO 
                           Sezione penale 
 
    Il tribunale in composizione monocratica; 
    Decidendo sulla richiesta  avanzata  dalla  difesa  dell'imputato
all'udienza del 10 gennaio 2023 ed avente ad oggetto la questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 635, ultimo  comma  del  codice
penale; 
    Visti gli atti del procedimento; 
 
                               Osserva 
 
1. Svolgimento del processo 
    A seguito di decreto di citazione a giudizio emesso in data  C.M.
veniva  tratto  innanzi  al  Tribunale  di  Livorno  in  composizione
monocratica per rispondere del delitto p.  e  p.  dall'art.  612-bis,
comma I e II del codice penale (capo A), nonche' per il delitto p.  e
p. dagli articoli 110, 81 cpv., 635 cpv, comma II, n. 1 ultima  parte
richiamante l'art. 625, n. 7 del codice penale  perche',  in  diverse
occasioni, con piu' atti ed  in  occasione  di  un  medesimo  disegno
criminoso, danneggiava l'autovettura ... targata ... di proprieta' di
G.M., esposta a pubblica fede, in ... 
    A seguito di rinvio delle udienze del 12 maggio  e  27  settembre
2022, alla successiva  udienza  del  10  gennaio  2023  il  difensore
dell'imputato produceva verbale di udienza preliminare nel  quale  la
P.O.  aveva  rimesso  la  querela.  A  questo  punto,  il   difensore
dell'imputato, contestualmente, chiedeva al  tribunale  di  sollevare
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 635, ultimo  comma
del codice penale, per le motivazioni indicate nella memoria  versata
agli atti, evidenziando il contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
2. La vicenda in esame 
    Dalla  lettura  degli   atti   prodotti   durante   l'istruttoria
dibattimentale emerge che in data ..., con integrazione del ..., G.M.
sporgeva denuncia-querela per  il  reato  di  atti  persecutori  art.
612-bis del codice penale (capo A),  nonche'  per  il  danneggiamento
della propria automobile, fatto avvenuto in diverse occasioni. 
    La  denunciante  ha  evidenziato,  in   sede   di   dichiarazioni
testimoniali rese in dibattimento, in ordine al contestato  reato  di
danneggiamento al C.M. piu' occasioni di atti vandalici  commessi  in
danno  della  propria  autovettura.  In  particolare,  i   fatti   di
danneggiamento risalgono a ..., al ... ed al ... 
    In sede di esame dell'imputato, C.M. confermava di aver  commesso
un fatto di  danneggiamento  all'auto  della  P.O.  G.M.,  esposta  a
pubblica  fede,  in  data  ...  e  di  aver,   prima   dell'occasione
delittuosa, effettuato  una  ricerca  sulla  piattaforma  Google  per
«informarsi» su come poter  eseguire  la  foratura  degli  pneumatici
dell'automobile. Il dato informativo e'  suffragato,  inoltre,  anche
dalla testimonianza di M.A., in servizio presso la  Questore  ...  di
squadra mobile, il quale dichiarava di aver  rinvenuto,  in  sede  di
analisi informatiche svolte sul telefono  cellulare  di  appartenenza
dell'imputato, tale ricerca sulla cronologia Google dell'account  del
C.M. 
    Infine, come gia' rilevato, in data ...  in  udienza  preliminare
svoltasi presso il Tribunale di Livorno,  a  seguito  di  intervenuta
scrittura privata tra l'imputato e la  P.O.  con  la  quale  C.M.  si
impegnava a rifondere  il  danno  materiale  lamentato  dalla  G.  in
conseguenza dei denunciati danneggiamenti  materiali  dell'automobile
ed il danno patrimoniale e non conseguente all'ipotizzato delitto  di
cui all'art. 612-bis del codice penale, G.M. dichiarava di  rimettere
processualmente la querela sporta nei  confronti  di  C.M.  il  quale
contestualmente, nell'occasione dell'udienza  preliminare,  accettava
la remissione. 
    Detta circostanza, tuttavia, allo stato  della  normativa  penale
vigente,  non  consente   di   addivenire   ad   una   pronuncia   di
improcedibilita' in ordine al reato di danneggiamento di cosa esposta
alla fede  pubblica  oggetto  di  contestazione  in  quanto  la  gia'
menzionata   fattispecie   incriminatrice    risulta,    attualmente,
procedibile d'ufficio. 
    Inoltre, la procedibilita' d'ufficio del reato di  danneggiamento
di  beni  esposti  a  pubblica   fede   riverbera   sul   regime   di
procedibilita' del delitto di atti  persecutori  ai  sensi  dell'art.
612-bis, comma 4 ultima parte del codice penale. 
    Risulta evidente, quindi, la rilevanza della  questione  ai  fini
della decisione del procedimento a quo. 
3. La riforma Cartabia ed il nuovo regime di procedibilita' 
    Con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  150,  intitolato:
«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti giudiziari» e' stato previsto agli articoli  2  e  3  un
ampliamento  del  novero  dei  reati  procedibili  a  querela,  cosi'
radicalmente mutando il regime  di  procedibilita'  di  otto  delitti
(quelli previsti dagli articoli 582, 590-bis, 605, 610, 614, 624, 634
e 635, comma 1 del  codice  penale)  e  due  contravvenzioni  (quelle
previste dagli articoli 659 e  660  del  codice  penale).  Il  citato
decreto legislativo e' stato emanato in  attuazione  della  legge  27
settembre 2021, n. 134, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  237
del 4 ottobre 2021 e recante «Delega al Governo per l'efficienza  del
processo  penale  nonche'  in  materia  di  giustizia  riparativa   e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti  giudiziari».
Tra i vari obiettivi ispiratori della riforma penale, il  legislatore
delegante  ha  perseguito  certamente  l'estensione  del  regime   di
procedibilita'   a   querela   di   parte,   in   ottica   deflattiva
riconciliativa della giustizia penale. Infatti, dall'art. 1, comma 15
della legge 27 settembre 2021, n. 134, si  rinviene  tale  obiettivo,
secondo cui: «Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,  i
decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale in materia di condizioni di procedibilita',  per  le
parti di seguito indicate, sono adottati nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: a) ...; b) prevedere  l'estensione  del
regime di procedibilita' a querela di  parte  a  ulteriori  specifici
reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di  quelli
puniti con pena edittale detentiva non superiore  nel  minimo  a  due
anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva
non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilita'
d'ufficio quando la persona  offesa  sia  incapace  per  eta'  o  per
infermita' ...». 
    Nello  specifico,  in  relazione  alla  modifica  del  regime  di
procedibilita' dell'art.  635,  comma  1  del  codice  penale,  nella
relazione illustrativa del decreto legislativo in  esame  (pubblicata
in Gazzetta Ufficiale il 19  ottobre  2022)  si  legge  «L'intervento
rende procedibile a querela di parte il  delitto  di  danneggiamento,
limitatamente all'ipotesi prevista  dal  primo  comma  dell'art.  635
(fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia). Mentre nel
primo comma  viene  in  rilievo  un'offesa  di  natura  spiccatamente
patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia),
nei successivi commi dell'art. 635  del  codice  penale,  vengono  in
rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici  o,  comunque,  di
interesse o utilita' pubblica. Di qui l'opportunita' di conservare la
procedibilita' d'ufficio in tali casi.  La  procedibilita'  d'ufficio
resta altresi' ferma, nei casi previsti dal primo  comma,  quando  la
persona offesa  e'  incapace  per  eta'  o  per  infermita',  nonche'
nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in  occasione  del  delitto
previsto dall'art. 331 del codice penale (interruzione di un pubblico
servizio). In tale ultima ipotesi il fatto di reato  si  colloca  nel
contesto  di  una  dimensione   pubblicistica   che   giustifica   la
procedibilita' d'ufficio, prevista anche per il  concorrente  delitto
di interruzione di pubblico servizio». 
    A seguito delle modifiche legislative,  attualmente,  quindi,  il
reato  di  danneggiamento  e'  divenuto  procedibile  a  querela,  ad
eccezione di tre particolari casi, cioe': 
        la persona offesa sia incapace, per eta' o per infermita'; 
        sia commesso in occasione del delitto di cui all'art. 331 del
codice penale; 
        ricorrano le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 635  del
codice penale. 
    4. Profili di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  635  del
codice penale, comma II, n. 1 del codice penale 
    Ai sensi del comma 2 dell'art. 635 del codice penale, il  delitto
in esame e', pertanto, rimasto procedibile d'ufficio nel caso in  cui
abbia ad oggetto: 
        1.  edifici  pubblici  o   destinati   a   uso   pubblico   o
all'esercizio di un culto  o  immobili  compresi  nel  perimetro  dei
centri storici, ovvero immobili  i  cui  lavori  di  costruzione,  di
ristrutturazione, di recupero  o  di  risanamento  sono  in  corso  o
risultano  ultimati  o  altre  delle  cose  indicate  nel  numero  7)
dell'art. 625; 
        2. opere destinate all'irrigazione; 
        3. piantate di  viti,  di  alberi  o  arbusti  fruttiferi,  o
boschi,  selve  o  foreste,  ovvero  vivai  forestali  destinati   al
rimboschimento; 
        4. attrezzature e impianti sportivi al  fine  di  impedire  o
interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. 
    Le cose indicate nel numero 7) dell'art. 625 del  codice  penale,
com'e'  noto,  sono  costituite  da  «cose  esistenti  in  uffici   o
stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a  pignoramento,  o
esposte per necessita' o per consuetudine  o  per  destinazione  alla
pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita',
difesa o reverenza». 
    Sul punto, se la scelta legislativa  non  appare  censurabile  in
merito al complessivo insieme dei beni aventi vocazione pubblicistica
citati della fattispecie incriminatrice, rispetto ai  quali,  quindi,
si giustifica il regime di procedibilita' d'ufficio, non  ragionevole
pare la scelta di ricomprendere in questo  regime  di  procedibilita'
rafforzato anche il danneggiamento di cose esposte a  pubblica  fede,
il  quale  appare  insuscettibile  ex  se  di  attribuire  alla  cosa
un'impronta pubblicistica, ne  tantomeno  di  attuare  un  offesa  al
patrimonio pubblico. Ed invero, la relazione,  richiamando  la  legge
delega, afferma che la stessa «ha individuato  l'area  di  estensione
della  procedibilita'  a  querela  in  rapporto  a  reati,   di   non
particolare gravita', posti a tutela di beni individuali, personali e
patrimoniali.  Il  bene  giuridico  tutelato,  in  via  esclusiva   o
prevalente dalla norma incriminatrice, e' pertanto il criterio  guida
per l'individuazione degli specifici reati cui estendere il regime di
procedibilita' a querela. Si e' pertanto conservata la procedibilita'
d'ufficio nelle ipotesi  in  cui  viene  in  rilievo  una  dimensione
sovra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarita' diffusa)
o vi e'  una  particolare  esigenza  di  tutela  delle  vittime,  che
potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta  processuale
di presentare una querela. Si e' ritenuto opportuno, in linea con gli
obiettivi di efficienza del processo e del  sistema  penale,  fissati
dalla legge delega, estendere in  modo  significativo  il  regime  di
procedibilita' a querela, in particolare per reati che si  presentano
con una certa frequenza nella prassi e che  si  prestano  a  condotte
risarcitorie e riparatorie. Una delle linee di fondo della  legge  n.
134/2021 e' infatti quella di  incentivare  tali  condotte  in  vista
della estinzione del reato prima della celebrazione del  processo,  a
beneficio dell'imputato, della vittima  e  del  sistema  giudiziario.
Estendere la procedibilita' a querela a reati  contro  la  persona  e
contro il patrimonio, di frequente contestazione, come ad esempio nel
caso delle lesioni  personali  e  del  furto,  rappresenta  un  forte
incentivo  alla  riparazione  dell'offesa  nonche'  alla  definizione
anticipata del procedimento penale  attraverso  la  remissione  della
querela o l'attivazione della causa estintiva di cui all'art. 162-ter
del codice penale (disposizione ad oggi scarsamente applicata, specie
in sede dibattimentale, come  si  legge  nella  relazione  del  primo
Presidente della Cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno
giudiziario 2021 - ivi, pag. 61). 
    In un  sistema  come  quello  italiano,  in  cui  il  numero  dei
procedimenti  penali  e'  notevolmente  elevato,  anche  in   ragione
dell'obbligatorieta'  dell'azione  penale,  estendere  il  regime  di
procedibilita' a querela  il  piu'  possibile,  tenendo  conto  delle
necessarie  esigenze  di  tutela  della  persona   offesa   e   della
collettivita', nonche' dei beni pubblici coinvolti nel reato, e'  del
tutto ragionevole e rispondente a criteri di efficienza. [...] In non
pochi casi (emblematici i casi dei furti aggravati, magari  solo  per
la destrezza o l'esposizione della cosa alla pubblica fede), infatti,
lo Stato e'  costretto  oggi  a  celebrare  procedimenti  penali  che
potrebbero essere definiti anticipatamente con  il  risarcimento  del
danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l'estinzione del
reato». 
    Alla luce di tali rilievi, il  giudice  a  quo  si  interroga  se
l'omessa estensione  della  procedibilita'  a  querela  al  reato  di
danneggiamento di cose esposte  alla  pubblica  fede  costituisca  un
vulnus all'interno dell'ordinamento giuridico, costituito da un  mero
difetto di coordinamento avente  efficacia  incisiva  sulla  coerenza
logica-sistematica dell'ordinamento giuridico italiano,  contrastante
con norme di rango costituzionale. 
    L'eventuale  risposta  positiva   determinerebbe   una   ricaduta
direttamente rilevante nel presente procedimento penale incidendo sul
suo esito, attesa l'intervenuta remissione processuale della  querela
da parte della persona offesa con contestuale accettazione  ad  opera
dell'imputato, in quanto l'estensione del regime di procedibilita'  a
querela al reato di danneggiamento di bene esposto  a  pubblica  fede
comporterebbe la definizione del  procedimento  penale  pendente  con
pronuncia di improcedibilita'. 
5.  Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di   legittimita'
costituzionale 
    Cio' premesso, questo giudice ritiene che la  mancata  previsione
della procedibilita' a querela del reato di  danneggiamento  di  cose
esposte a pubblica fede (art.  635,  comma  2,  n.  1)  in  relazione
all'art. 625, comma 1, n. 7 del  codice  penale,  limitatamente  alle
cose esposte per necessita' o consuetudine o  per  destinazione  alla
pubblica fede, si ponga in violazione, in primo luogo l'art. 3  della
Costituzione,  creando  un'irragionevole  disparita'  di  trattamento
rispetto al responsabile  di  furto  aggravato  del  bene  esposto  a
pubblica fede (attualmente punibile a querela della persona  offesa),
fatto penalmente illecito dotato di maggior disvalore, comprovato dai
piu' alti limiti edittali di pena e dall'ontologico danno determinato
dalla  perdita  del  bene,  elemento,  invece,  non  presente   nella
fattispecie del danneggiamento in cui il bene esposto a pubblica fede
rimane nella mera disponibilita' della persona offesa. 
    Invero, deve  essere  evidenziato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,
lettera i) del decreto legislativo n. 150/2022 sono state ampliate le
ipotesi di procedibilita' a querela del furto, prevedendosi  che  «il
delitto e' punibile  a  querela  della  persona  offesa.  Si  procede
tuttavia d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta'  o  per
infermita',  ovvero  se  ricorre  taluna  delle  circostanze  di  cui
all'art. 625, numeri 7, salvo che  il  fatto  sia  commesso  su  cose
esposte alla pubblica fede, e 7-bis». 
    In  merito  nella  relazione  illustrativa  specificatamente   si
afferma che  «una  dimensione  pubblicistica  dell'oggetto  materiale
della condotta e  dell'offesa  patrimoniale  non  e'  necessariamente
propria della  mera  esposizione  della  res  alla  pubblica  fede  -
situazione per la quale si prevede la procedibilita' a querela: basti
pensare al caso da manuale, ricorrente nella prassi, del furto di una
bicicletta lasciata nella pubblica via». 
    Sulla  base  di  queste  indicazioni  di   metodo   seguite   dal
legislatore in sede di riforma, non si comprende, quindi,  il  motivo
per il quale il danneggiamento di bene esposto a pubblica fede  debba
mantenere  un  regime  di  procedibilita'  rafforzato.   Invero,   si
potrebbe, allo stato attuale della legislazione  penale,  configurare
la  situazione  anomale  in  base  alla  quale  colui   che   sottrae
un'automobile posta sulla pubblica via  potrebbe  beneficiare  di  un
regime di procedibilita' piu' favorevole  rispetto  a  colui  che  si
limiti a danneggiare lo stesso bene. 
    Tale  scelta  legislativa  appare,  tra  l'altro,  manifestamente
irragionevole anche con riferimento alla ratio sottesa all'estensione
dei casi di procedibilita' a querela operata dalla riforma  Cartabia,
indirizzata a quei reati che si prestano a  condotte  risarcitorie  e
riparatorie, tra i quali senza dubbio puo'  sussumersi  l'ipotesi  di
danneggiamento di bene esposto alla pubblica fede (nel caso specifico
sottoposto  alla  cognizione  di  questo   giudice   addirittura   e'
intervenuta una scrittura privata tra l'imputato e la persona  offesa
in cui il primo s'impegna a risarcire i danni arrecati e  la  seconda
s'impegna  a  rimettere  la  querela,  quindi  una  delle   classiche
situazioni in cui non dovrebbe essere sovraccaricato il funzionamento
dell'apparato giudiziario  nella  prospettiva  principe  del  disegno
riformatore ideato dalla legge n. 134/2021 e volto a ridurre i  tempi
di celebrazione dei processi penali). 
    Inoltre, estendere la procedibilita' a querela nei  reati  contro
la persona e contro il patrimonio rappresenta, come  evidenziato  nel
merito del caso specifico di questo  tribunale,  un  forte  incentivo
alla riparazione della presunta offesa ai  fini  di  una  definizione
anticipata del procedimento  penale  attraverso  la  possibilita'  di
remissione della querela. 
    Quindi  sembra  ragionevole  che  debba  estendersi,  a   maggior
ragione, il regime di procedibilita' a querela al caso del  reato  di
danneggiamento di beni esposti a pubblica fede. 
    Ancora, la previsione legislativa dell'art.  2,  lettera  n)  del
decreto legislativo  n.  150/2022  pare  porsi  in  contrasto  con  i
principi contenuti nella legge  delega,  con  conseguente  violazione
dell'art. 76  della  Costituzione,  per  violazione  del  legislatore
delegato del dovere di rispettare la ratio della legge delega  e  gli
indirizzi  contenuti  in  essa,  considerando  che  nella   relazione
illustrativa si afferma «che la legge delega ha individuato l'area di
estensione della procedibilita' a querela in rapporto a reati, di non
particolare gravita', posti a tutela di beni individuali, personali e
patrimoniali.  Il  bene  giuridico  tutelato,  in  via  esclusiva   o
prevalente dalla norma incriminatrice, e' pertanto il criterio  guida
per l'individuazione degli specifici reati cui estendere il regime di
procedibilita' a querela. Si e' pertanto conservata la procedibilita'
a d'ufficio nelle ipotesi in cui  viene  in  rilievo  una  dimensione
sovra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarita' diffusa)
o vi e'  una  particolare  esigenza  di  tutela  delle  vittime,  che
potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta  processuale
di presentare una querela». 
    Consapevolmente,  e'  noto  che  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale afferma  che  il  potere  di  configurare  le  ipotesi
criminose,  determinando  la  pena  per  ciascuna  di  esse,   e   di
depenalizzare  fatti   dianzi   configurati   reati   rientra   nella
discrezionalita' legislativa (cfr. ex plurimis, sentenza n.  313  del
1995; ordinanze n. 110, n. 117 del 2003; n. 144 del 2001)  e  che  la
scelta del legislatore delegato e' correttamente esercitata allorche'
dia  luogo  a  scelte  conformi  al  principio  di  ragionevolezza  e
proporzionalita' desumibili dall'art. 3 della Costituzione. 
    Nello specifico, quando vi e' la possibilita'  di  scegliere  fra
piu'  mezzi  per  realizzare  l'obiettivo  indicato  nella  legge  di
delegazione, la soluzione adottata deve rispettare  il  canone  della
ragionevolezza (Corte costituzionale sentenza n.  59/2016).  Infatti,
anche nel silenzio della legge di delega, il legislatore delegato  e'
comunque   tenuto   all'osservanza   dei   precetti   costituzionali,
indipendentemente da ogni  richiamo  che  di  essi  faccia  la  norma
delegante (Corte costituzionale sentenza n. 401/2007). 
    Ed invero,  in  considerazione  della  assoluta  irragionevolezza
della  disparita'  di   trattamento   riservata   sul   piano   della
procedibilita' dal legislatore delegato nelle ipotesi di furto  e  di
danneggiamento  di  beni  esposti  a   pubblica   fede   verrebbe   a
configurarsi una violazione del dovere  di  rispetto  della  ratio  e
degli indirizzi sanciti dalla legge delega con conseguente  contrasto
con l'art. 76 della Costituzione. 
    Pertanto, questo giudice chiede a  codesta  Corte  di  dichiarare
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  635,  ultimo  comma  del
codice penale, siccome introdotto dall'art. 2, lettera n) del decreto
legislativo  n.  150/2022  intitolato:  «Attuazione  della  legge  27
settembre 2021, n. 134, recante delega al  Governo  per  l'efficienza
del processo penale, nonche' in materia  di  giustizia  riparativa  e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti  giudiziari»,
per violazione degli articoli 3 e 76 della Costituzione, nella  parte
in cui non prevede che  il  delitto  sia  punibile  a  querela  della
persona offesa anche nel caso di cui al comma 2, n. 1)  del  medesimo
articolo quando il fatto sia commesso su cose esposte  alla  pubblica
fede. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 1 della legge  costituzionale  n.  1
del 9 febbraio 1948. 
    Ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza. 
 
                               Dispone 
 
    Trasmettersi  gli  atti  del   presente   giudizio   alla   Corte
costituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 635, ultimo comma del codice penale, siccome
introdotto  dall'art.  2,  lettera  n)  del  decreto  legislativo  n.
150/2022 intitolato: «Attuazione della legge 27  settembre  2021,  n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo  penale,
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari», per violazione degli
articoli 3 e 76 della Costituzione, nella parte in  cui  non  prevede
che il delitto sia punibile a querela della persona offesa anche  nel
caso di cui al comma 2, n. 1) del medesimo articolo quando  il  fatto
sia commesso su cose esposte alla pubblica fede. 
 
                              Sospende 
 
    Il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale. 
 
                               Dispone 
 
    Che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza
all'imputato, al pm, al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che
della stessa sia data comunicazione ai Presidenti  delle  due  Camere
del Parlamento. 
      Livorno, 15 febbraio 2024 
 
                          Il Giudice: Mosti