N. 56 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 2024
Ordinanza del 15 febbraio 2024 del Tribunale di Livorno nel procedimento penale a carico di M. C.. Reati e pene - Danneggiamento - Reato di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede - Regime di procedibilita' - Mancata previsione della procedibilita' a querela della persona offesa. - Codice penale, art. 635, quinto comma, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).(GU n.16 del 17-4-2024 )
TRIBUNALE DI LIVORNO Sezione penale Il tribunale in composizione monocratica; Decidendo sulla richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato all'udienza del 10 gennaio 2023 ed avente ad oggetto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 635, ultimo comma del codice penale; Visti gli atti del procedimento; Osserva 1. Svolgimento del processo A seguito di decreto di citazione a giudizio emesso in data C.M. veniva tratto innanzi al Tribunale di Livorno in composizione monocratica per rispondere del delitto p. e p. dall'art. 612-bis, comma I e II del codice penale (capo A), nonche' per il delitto p. e p. dagli articoli 110, 81 cpv., 635 cpv, comma II, n. 1 ultima parte richiamante l'art. 625, n. 7 del codice penale perche', in diverse occasioni, con piu' atti ed in occasione di un medesimo disegno criminoso, danneggiava l'autovettura ... targata ... di proprieta' di G.M., esposta a pubblica fede, in ... A seguito di rinvio delle udienze del 12 maggio e 27 settembre 2022, alla successiva udienza del 10 gennaio 2023 il difensore dell'imputato produceva verbale di udienza preliminare nel quale la P.O. aveva rimesso la querela. A questo punto, il difensore dell'imputato, contestualmente, chiedeva al tribunale di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 635, ultimo comma del codice penale, per le motivazioni indicate nella memoria versata agli atti, evidenziando il contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 2. La vicenda in esame Dalla lettura degli atti prodotti durante l'istruttoria dibattimentale emerge che in data ..., con integrazione del ..., G.M. sporgeva denuncia-querela per il reato di atti persecutori art. 612-bis del codice penale (capo A), nonche' per il danneggiamento della propria automobile, fatto avvenuto in diverse occasioni. La denunciante ha evidenziato, in sede di dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento, in ordine al contestato reato di danneggiamento al C.M. piu' occasioni di atti vandalici commessi in danno della propria autovettura. In particolare, i fatti di danneggiamento risalgono a ..., al ... ed al ... In sede di esame dell'imputato, C.M. confermava di aver commesso un fatto di danneggiamento all'auto della P.O. G.M., esposta a pubblica fede, in data ... e di aver, prima dell'occasione delittuosa, effettuato una ricerca sulla piattaforma Google per «informarsi» su come poter eseguire la foratura degli pneumatici dell'automobile. Il dato informativo e' suffragato, inoltre, anche dalla testimonianza di M.A., in servizio presso la Questore ... di squadra mobile, il quale dichiarava di aver rinvenuto, in sede di analisi informatiche svolte sul telefono cellulare di appartenenza dell'imputato, tale ricerca sulla cronologia Google dell'account del C.M. Infine, come gia' rilevato, in data ... in udienza preliminare svoltasi presso il Tribunale di Livorno, a seguito di intervenuta scrittura privata tra l'imputato e la P.O. con la quale C.M. si impegnava a rifondere il danno materiale lamentato dalla G. in conseguenza dei denunciati danneggiamenti materiali dell'automobile ed il danno patrimoniale e non conseguente all'ipotizzato delitto di cui all'art. 612-bis del codice penale, G.M. dichiarava di rimettere processualmente la querela sporta nei confronti di C.M. il quale contestualmente, nell'occasione dell'udienza preliminare, accettava la remissione. Detta circostanza, tuttavia, allo stato della normativa penale vigente, non consente di addivenire ad una pronuncia di improcedibilita' in ordine al reato di danneggiamento di cosa esposta alla fede pubblica oggetto di contestazione in quanto la gia' menzionata fattispecie incriminatrice risulta, attualmente, procedibile d'ufficio. Inoltre, la procedibilita' d'ufficio del reato di danneggiamento di beni esposti a pubblica fede riverbera sul regime di procedibilita' del delitto di atti persecutori ai sensi dell'art. 612-bis, comma 4 ultima parte del codice penale. Risulta evidente, quindi, la rilevanza della questione ai fini della decisione del procedimento a quo. 3. La riforma Cartabia ed il nuovo regime di procedibilita' Con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, intitolato: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» e' stato previsto agli articoli 2 e 3 un ampliamento del novero dei reati procedibili a querela, cosi' radicalmente mutando il regime di procedibilita' di otto delitti (quelli previsti dagli articoli 582, 590-bis, 605, 610, 614, 624, 634 e 635, comma 1 del codice penale) e due contravvenzioni (quelle previste dagli articoli 659 e 660 del codice penale). Il citato decreto legislativo e' stato emanato in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 e recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». Tra i vari obiettivi ispiratori della riforma penale, il legislatore delegante ha perseguito certamente l'estensione del regime di procedibilita' a querela di parte, in ottica deflattiva riconciliativa della giustizia penale. Infatti, dall'art. 1, comma 15 della legge 27 settembre 2021, n. 134, si rinviene tale obiettivo, secondo cui: «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilita', per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ...; b) prevedere l'estensione del regime di procedibilita' a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilita' d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per eta' o per infermita' ...». Nello specifico, in relazione alla modifica del regime di procedibilita' dell'art. 635, comma 1 del codice penale, nella relazione illustrativa del decreto legislativo in esame (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2022) si legge «L'intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia). Mentre nel primo comma viene in rilievo un'offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia), nei successivi commi dell'art. 635 del codice penale, vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse o utilita' pubblica. Di qui l'opportunita' di conservare la procedibilita' d'ufficio in tali casi. La procedibilita' d'ufficio resta altresi' ferma, nei casi previsti dal primo comma, quando la persona offesa e' incapace per eta' o per infermita', nonche' nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 del codice penale (interruzione di un pubblico servizio). In tale ultima ipotesi il fatto di reato si colloca nel contesto di una dimensione pubblicistica che giustifica la procedibilita' d'ufficio, prevista anche per il concorrente delitto di interruzione di pubblico servizio». A seguito delle modifiche legislative, attualmente, quindi, il reato di danneggiamento e' divenuto procedibile a querela, ad eccezione di tre particolari casi, cioe': la persona offesa sia incapace, per eta' o per infermita'; sia commesso in occasione del delitto di cui all'art. 331 del codice penale; ricorrano le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 635 del codice penale. 4. Profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 635 del codice penale, comma II, n. 1 del codice penale Ai sensi del comma 2 dell'art. 635 del codice penale, il delitto in esame e', pertanto, rimasto procedibile d'ufficio nel caso in cui abbia ad oggetto: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'art. 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Le cose indicate nel numero 7) dell'art. 625 del codice penale, com'e' noto, sono costituite da «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza». Sul punto, se la scelta legislativa non appare censurabile in merito al complessivo insieme dei beni aventi vocazione pubblicistica citati della fattispecie incriminatrice, rispetto ai quali, quindi, si giustifica il regime di procedibilita' d'ufficio, non ragionevole pare la scelta di ricomprendere in questo regime di procedibilita' rafforzato anche il danneggiamento di cose esposte a pubblica fede, il quale appare insuscettibile ex se di attribuire alla cosa un'impronta pubblicistica, ne tantomeno di attuare un offesa al patrimonio pubblico. Ed invero, la relazione, richiamando la legge delega, afferma che la stessa «ha individuato l'area di estensione della procedibilita' a querela in rapporto a reati, di non particolare gravita', posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali. Il bene giuridico tutelato, in via esclusiva o prevalente dalla norma incriminatrice, e' pertanto il criterio guida per l'individuazione degli specifici reati cui estendere il regime di procedibilita' a querela. Si e' pertanto conservata la procedibilita' d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sovra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarita' diffusa) o vi e' una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela. Si e' ritenuto opportuno, in linea con gli obiettivi di efficienza del processo e del sistema penale, fissati dalla legge delega, estendere in modo significativo il regime di procedibilita' a querela, in particolare per reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie. Una delle linee di fondo della legge n. 134/2021 e' infatti quella di incentivare tali condotte in vista della estinzione del reato prima della celebrazione del processo, a beneficio dell'imputato, della vittima e del sistema giudiziario. Estendere la procedibilita' a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio, di frequente contestazione, come ad esempio nel caso delle lesioni personali e del furto, rappresenta un forte incentivo alla riparazione dell'offesa nonche' alla definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'attivazione della causa estintiva di cui all'art. 162-ter del codice penale (disposizione ad oggi scarsamente applicata, specie in sede dibattimentale, come si legge nella relazione del primo Presidente della Cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 - ivi, pag. 61). In un sistema come quello italiano, in cui il numero dei procedimenti penali e' notevolmente elevato, anche in ragione dell'obbligatorieta' dell'azione penale, estendere il regime di procedibilita' a querela il piu' possibile, tenendo conto delle necessarie esigenze di tutela della persona offesa e della collettivita', nonche' dei beni pubblici coinvolti nel reato, e' del tutto ragionevole e rispondente a criteri di efficienza. [...] In non pochi casi (emblematici i casi dei furti aggravati, magari solo per la destrezza o l'esposizione della cosa alla pubblica fede), infatti, lo Stato e' costretto oggi a celebrare procedimenti penali che potrebbero essere definiti anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l'estinzione del reato». Alla luce di tali rilievi, il giudice a quo si interroga se l'omessa estensione della procedibilita' a querela al reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede costituisca un vulnus all'interno dell'ordinamento giuridico, costituito da un mero difetto di coordinamento avente efficacia incisiva sulla coerenza logica-sistematica dell'ordinamento giuridico italiano, contrastante con norme di rango costituzionale. L'eventuale risposta positiva determinerebbe una ricaduta direttamente rilevante nel presente procedimento penale incidendo sul suo esito, attesa l'intervenuta remissione processuale della querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione ad opera dell'imputato, in quanto l'estensione del regime di procedibilita' a querela al reato di danneggiamento di bene esposto a pubblica fede comporterebbe la definizione del procedimento penale pendente con pronuncia di improcedibilita'. 5. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale Cio' premesso, questo giudice ritiene che la mancata previsione della procedibilita' a querela del reato di danneggiamento di cose esposte a pubblica fede (art. 635, comma 2, n. 1) in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 del codice penale, limitatamente alle cose esposte per necessita' o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si ponga in violazione, in primo luogo l'art. 3 della Costituzione, creando un'irragionevole disparita' di trattamento rispetto al responsabile di furto aggravato del bene esposto a pubblica fede (attualmente punibile a querela della persona offesa), fatto penalmente illecito dotato di maggior disvalore, comprovato dai piu' alti limiti edittali di pena e dall'ontologico danno determinato dalla perdita del bene, elemento, invece, non presente nella fattispecie del danneggiamento in cui il bene esposto a pubblica fede rimane nella mera disponibilita' della persona offesa. Invero, deve essere evidenziato che, ai sensi dell'art. 2, lettera i) del decreto legislativo n. 150/2022 sono state ampliate le ipotesi di procedibilita' a querela del furto, prevedendosi che «il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis». In merito nella relazione illustrativa specificatamente si afferma che «una dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta e dell'offesa patrimoniale non e' necessariamente propria della mera esposizione della res alla pubblica fede - situazione per la quale si prevede la procedibilita' a querela: basti pensare al caso da manuale, ricorrente nella prassi, del furto di una bicicletta lasciata nella pubblica via». Sulla base di queste indicazioni di metodo seguite dal legislatore in sede di riforma, non si comprende, quindi, il motivo per il quale il danneggiamento di bene esposto a pubblica fede debba mantenere un regime di procedibilita' rafforzato. Invero, si potrebbe, allo stato attuale della legislazione penale, configurare la situazione anomale in base alla quale colui che sottrae un'automobile posta sulla pubblica via potrebbe beneficiare di un regime di procedibilita' piu' favorevole rispetto a colui che si limiti a danneggiare lo stesso bene. Tale scelta legislativa appare, tra l'altro, manifestamente irragionevole anche con riferimento alla ratio sottesa all'estensione dei casi di procedibilita' a querela operata dalla riforma Cartabia, indirizzata a quei reati che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie, tra i quali senza dubbio puo' sussumersi l'ipotesi di danneggiamento di bene esposto alla pubblica fede (nel caso specifico sottoposto alla cognizione di questo giudice addirittura e' intervenuta una scrittura privata tra l'imputato e la persona offesa in cui il primo s'impegna a risarcire i danni arrecati e la seconda s'impegna a rimettere la querela, quindi una delle classiche situazioni in cui non dovrebbe essere sovraccaricato il funzionamento dell'apparato giudiziario nella prospettiva principe del disegno riformatore ideato dalla legge n. 134/2021 e volto a ridurre i tempi di celebrazione dei processi penali). Inoltre, estendere la procedibilita' a querela nei reati contro la persona e contro il patrimonio rappresenta, come evidenziato nel merito del caso specifico di questo tribunale, un forte incentivo alla riparazione della presunta offesa ai fini di una definizione anticipata del procedimento penale attraverso la possibilita' di remissione della querela. Quindi sembra ragionevole che debba estendersi, a maggior ragione, il regime di procedibilita' a querela al caso del reato di danneggiamento di beni esposti a pubblica fede. Ancora, la previsione legislativa dell'art. 2, lettera n) del decreto legislativo n. 150/2022 pare porsi in contrasto con i principi contenuti nella legge delega, con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione, per violazione del legislatore delegato del dovere di rispettare la ratio della legge delega e gli indirizzi contenuti in essa, considerando che nella relazione illustrativa si afferma «che la legge delega ha individuato l'area di estensione della procedibilita' a querela in rapporto a reati, di non particolare gravita', posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali. Il bene giuridico tutelato, in via esclusiva o prevalente dalla norma incriminatrice, e' pertanto il criterio guida per l'individuazione degli specifici reati cui estendere il regime di procedibilita' a querela. Si e' pertanto conservata la procedibilita' a d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sovra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarita' diffusa) o vi e' una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela». Consapevolmente, e' noto che la giurisprudenza della Corte costituzionale afferma che il potere di configurare le ipotesi criminose, determinando la pena per ciascuna di esse, e di depenalizzare fatti dianzi configurati reati rientra nella discrezionalita' legislativa (cfr. ex plurimis, sentenza n. 313 del 1995; ordinanze n. 110, n. 117 del 2003; n. 144 del 2001) e che la scelta del legislatore delegato e' correttamente esercitata allorche' dia luogo a scelte conformi al principio di ragionevolezza e proporzionalita' desumibili dall'art. 3 della Costituzione. Nello specifico, quando vi e' la possibilita' di scegliere fra piu' mezzi per realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, la soluzione adottata deve rispettare il canone della ragionevolezza (Corte costituzionale sentenza n. 59/2016). Infatti, anche nel silenzio della legge di delega, il legislatore delegato e' comunque tenuto all'osservanza dei precetti costituzionali, indipendentemente da ogni richiamo che di essi faccia la norma delegante (Corte costituzionale sentenza n. 401/2007). Ed invero, in considerazione della assoluta irragionevolezza della disparita' di trattamento riservata sul piano della procedibilita' dal legislatore delegato nelle ipotesi di furto e di danneggiamento di beni esposti a pubblica fede verrebbe a configurarsi una violazione del dovere di rispetto della ratio e degli indirizzi sanciti dalla legge delega con conseguente contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Pertanto, questo giudice chiede a codesta Corte di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 635, ultimo comma del codice penale, siccome introdotto dall'art. 2, lettera n) del decreto legislativo n. 150/2022 intitolato: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», per violazione degli articoli 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il delitto sia punibile a querela della persona offesa anche nel caso di cui al comma 2, n. 1) del medesimo articolo quando il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948. Ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza. Dispone Trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 635, ultimo comma del codice penale, siccome introdotto dall'art. 2, lettera n) del decreto legislativo n. 150/2022 intitolato: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», per violazione degli articoli 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il delitto sia punibile a querela della persona offesa anche nel caso di cui al comma 2, n. 1) del medesimo articolo quando il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede. Sospende Il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone Che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza all'imputato, al pm, al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Livorno, 15 febbraio 2024 Il Giudice: Mosti