N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 2024
Ordinanza del 22 febbraio 2024 del G.U.P. del Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di O. E. . Reati e pene - Reati in materia di immigrazione - Contraffazione o alterazione di titoli di soggiorno o di documenti necessari al loro ottenimento e utilizzo degli stessi documenti contraffatti o alterati - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a sei anni - Omessa previsione della riduzione di un terzo della pena per le condotte di mero utilizzo. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 5, comma 8-bis.(GU n.16 del 17-4-2024 )
TRIBUNALE DI VICENZA Sezione del giudice per le indagini preliminari E... O... e' stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 5, comma 8-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 perche' «al fine di determinare il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato, utilizzava, inviandolo all'ufficio immigrazione della Questura di Vicenza, il certificato di conoscenza della lingua italiana «livello A2 CELI li» apparentemente a lui rilasciato dall'Universita' di Perugia nella sessione del ... con numero di matricola ... che, all'esito delle verifiche, risultava contraffatto in quanto rilasciato con quel numero di matricola a S... M... E... In ... il ...». All'udienza preliminare dell'11 gennaio 2024 il difensore, munito di procura speciale, ha formulato richiesta di rito abbreviato, richiamando la questione di legittimita' costituzionale gia' sollevata all'udienza del 22 febbraio 2022: 1) illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 8-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost. nella parte in cui, prevedendo una pena edittale da uno a sei anni di reclusione sia per colui che sia accusato della contraffazione o alterazione di un visto di ingresso o reingresso, o della sua proroga, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, sia per colui che sia accusato della contraffazione o alterazione di documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, o della sua proroga, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, sia infine per colui che sia imputato del mero utilizzo di documenti contraffatti o alterati, sanziona con la medesima pena fattispecie eterogenee tra loro, tutte contemplate all'interno del medesimo comma 8-bis, risultando in tal modo intrinsecamente irragionevole; 2) illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 8-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost. nella parte in cui, prevedendo una pena edittale da uno a sei anni di reclusione per l'imputato che sia accusato della contraffazione o alterazione di un visto di ingresso o reingresso, o della sua proroga, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, sia per colui che sia accusato della contraffazione o alterazione di documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, o della sua proroga, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, sia infine per colui che sia imputato del mero utilizzo di documenti contraffatti o alterati, sanziona in modo differenziato l'autore del delitto in parola rispetto al cittadino comune accusato dei delitti di cui agli articoli 482 del codice penale, in relazione agli articoli 476 o 477 del codice penale, o 489 del codice penale, in violazione del principio di uguaglianza. Entrambe le doglianze sollevate dalla difesa appaiono, secondo questo giudice, non manifestamente infondate. Esse poggiano, infatti, su dati obiettivi che pare utile riassumere. Sotto il primo profilo evidenziato dalla difesa non e' contestabile che la norma, che si sospetta in contrasto con la Carta fondamentale, contenga al suo interno piu' fattispecie che puniscono condotte tra loro sensibilmente differenti sia in punto di elemento materiale che di coefficiente psicologico. Altro infatti, sotto il profilo dell'approccio del soggetto attivo alla lesione del bene giuridico tutelato, e' realizzare una falsificazione materiale di un titolo abilitativo al soggiorno nel territorio dello Stato, condotta che puo' a sua volta declinarsi nell'alterazione di un documento originale preesistente, ma anche nel materiale confezionamento ex novo di un documento avente l'apparenza di un titolo di soggiorno rilasciato dall'Autorita' pubblica, altro e' avvalersi di un documento alterato o confezionato da terzi, facendone meramente uso. Non puo' sottacersi, infatti, che l'integrazione dell'una o dell'altra fattispecie presuppone modalita' esecutive e coefficiente psicologico affatto diversi, a loro volta indicativi di una diversa attitudine del soggetto attivo di porsi in contrasto con l'ordinamento: capacita' tecnica, abilita' manuale, destinazione di risorse materiali e di tempo alla realizzazione dell'illecito da una parte, mera ricezione ed utilizzo dell'atto contraffatto dall'altra. Non solo. Mentre le condotte di confezionamento dell'atto contraffatto o alterato non di rado poggiano sull'inserimento del soggetto attivo in un circuito dai quale provengono i supporti documentali e gli strumenti necessari alla realizzazione del falso, la condotta di uso dell'atto falso e' per sua stessa natura l'azione unisussistente del soggetto beneficiato dalla contraffazione, il quale esibisce o si avvale del documento materialmente falso per avvalersi delle prerogative ad esso collegate. Se cosi' e', il possibile contrasto della fattispecie con l'art. 27 della Carta fondamentale potrebbe trovare appiglio nel principio di proporzionalita' della pena rispetto alla gravita' del reato, gia' affermato dalla Corte costituzionale nel senso che esso «esige in via generale che la pena sia adeguatamente calibrala non solo al concreto contenuto di offensivita' del fatto di reato per gli interessi protetti. ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo (sentenza n. 222 del 2018). E il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volonta' criminoso (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore rendendolo piu' o meno rimproverabile» «sent. n. 55 del 2021 e, in precedenza, n. 73 del 2020). Sotto il secondo profilo la difesa ha posto in opportuno rilievo la differenza di trattamento sanzionatorio riservato dal legislatore alle condotte di falsificazione materiale e di uso di atto falso descritte nell'art. 5, comma 8-bis, decreto legislativo n. 286/1998. rispetto a quelle previste dagli articoli 482, in riferimento agli articoli 476 e 477 del codice penale, e 489 del codice penale La differenza e' nota e non richiede quindi piu' di un semplice richiamo alla pena unitaria da uno a sei anni di reclusione prevista per tutte le fattispecie contemplate dall'art. 5, comma 8-bis, decreto legislativo n. 286/1998, e alla distinzione operata invece dal codice penale tra la condotta di falsita' materiale commessa dal privato su atto pubblico (art. 476 del codice penale) o certificato o autorizzazione amministrativa (art. 477 del codice penale), sanzionata dall'art. 482 del codice penale con le pene contemplate dalle norme previste per le condotte dei pubblici ufficiali, ridotte di un terzo, e la condotta di uso di atto falso, che l'art. 489 del codice penale sanziona - nel caso che qui interessa quale tertium comparationis della condotta del privato cittadino - con la pena dell'art. 482 del codice penale, ulteriormente ridotta di un terzo. A fronte della scelta legislativa di differenziare il trattamento punitivo nei reati comuni descritti agli articoli 482 e 489 del codice penale, l'opzione adottata dal legislatore del 1998 e' stata quella di sanzionare condotte in tutto riconducibili alle prime nella loro materialita' - con i soli elementi specializzanti rappresentati dalla tipicita' degli atti sui quali deve realizzarsi la contraffazione o estrinsecarsi l'uso, e del dolo specifico - ma con pena indifferenziata. Pena che, oltre a essere sensibilmente piu' grave di quella prevista dal codice penale, non valorizza la differenza tra le due tipologie di aggressione al bene giuridico tutelato. La Corte costituzionale ha piu' volte ricordato che «le valutazioni discrezionali di dosimetria penale competono in esclusiva al legislatore, chiamato dalla riserva di legge ex art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto della lesione di un determinato bene giuridico», e non e' quindi sull'entita' della pena prevista per le fattispecie di parte speciale che il sospetto di illegittimita' costituzionale viene formulato, ma ricordando che la stessa Corte ammette il sindacato di legittimita' costituzionale al metro degli articoli 3 e 27 Cost. «su scelte sanzionatorie arbitrarie o manifestamente sproporzionate, tali da evidenziare un uso distorto della discrezionalita' legislativa» (cosi' Corte cost., sentenza n. 62 del 2021 e, in precedenza, sentenza nn. 88 e 40 del 2019, 233 e 222 del 2018, 179 del 2017 e 236 del 2016), questo giudice dubita della coerenza intrinseca della scelta operata dal legislatore laddove ha ritenuto di orientare la propria discrezionalita' prevedendo: 1) un trattamento sanzionatorio unitario per reprimere condotte tra loro profondamente diverse, rappresentative di attivita' materiali e coefficienti psicologici affatto assimilabili e, in ultima analisi, di modalita' di aggressione del bene giuridico di diverso grado e qualita'; 2) una evidente differenziazione di trattamento del soggetto attivo che commette le condotte di falsita' materiale o di uso dell'atto falso su atti pubblici genericamente considerati, punito con sanzioni che tengono conto della differenza sostanziale tra le due diverse tipologie di aggressione al bene giuridico tutelato, rispetto al soggetto attivo che le medesime condotte - al netto del dolo specifico richiesto dalla norma speciale - compie sugli atti tipici elencati nell'art. 5, comma 8-bis, decreto legislativo n. 286/1998, per il quale il trattamento sanzionatorio e' unitario e indifferenziato. Con tali brevi richiami il rimettente ritiene di avere assolto all'onere di motivazione sulla ritenuta non manifesta infondatezza della questione, a mente dell'indicazione rinvenibile nella giurisprudenza della Corte secondo la quale «l'ammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale riguardanti l'entita' della pena edittale e' subordinata all'indicazione da parte del giudice a quo di previsioni sanzionatorie gia' rinvenibili nell'ordinamento, le quali, trasposte all'interno della norma censurata. garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore. una volta emendata dai vizi di illegittimita' costituzionale addotti e riscontrati» (sent. n. 117 del 2021, n. 40 del 2019 e n. 233 del 2018). La rilevanza della questione sollevata nel giudizio a quo discende dalla richiesta formulata dall'imputato di ammissione al rito abbreviato, formulata nel corso dell'udienza preliminare dopo una prima richiesta di messa alla prova elle non prendeva avvio a seguito della mancata produzione all'UEPE della documentazione richiesta per l'elaborazione del programma di trattamento. La cornice edittale prevista per il delitto contestato all'imputato, avere fatto uso di un certificato di conoscenza della lingua italiana materialmente falso in quanto rilasciato a soggetto diverso da quello apparente, al fine di determinare il rilascio del permesso di soggiorno, spazia da uno a sei anni di reclusione. La decisione che il giudice e' chiamato ad assumere implica, in caso di riconosciuta responsabilita' dell'imputato, che il trattamento sanzionatorio spazi all'interno di tale cornice, in ossequio ai parametri previsti dall'art. 133 del codice penale e al netto delle possibili circostanze attenuanti. Prima di assumere la decisione, pertanto, il rimettente reputa necessario che il giudice delle leggi si esprima in ordine al dubbio di costituzionalita' che si e' sin qui riassunto, posto che se la fattispecie contestata all'imputato non presentasse la ritenuta, irragionevole, uniformita' sanzionatoria di condotte tra loro diverse e fosse invece coerente con la scelta codicistica di differenziare il trattamento punitivo per il semplice uso di atto falso, prevedendo per tale condotta una pena inferiore di un terzo a quella stabilita per la contraffazione o l'alterazione dell'atto stesso, il compasso edittale al cui interno il giudice dovrebbe stabilire la pena da comminare all'imputato sarebbe inferiore, tanto nel minimo quanto nel massimo, a quella oggi prevista dal decreto legislativo n. 286/1998. Richiamato, conclusivamente, il principio di proporzione della pena, «idonea a tendere alla rieducazione del condannalo ai sensi dall'art. 27, terzo comma, Cost.», che secondo quanto affermato recentemente dalla Corte «implica un costante principio di proporzione tra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra» (sent. n. 143 del 2021), si ritiene la questione sollevata rilevante e non manifestamente infondata.
P.Q.M. Letto l'art. 23, legge n. 53/1987, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 5, comma 8-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati, sia per quelli di contraffazione o alterazione di documenti descritti nella stessa norma, e non invece trattamenti sanzionatori differenziati, non prevedendo in particolare che la pena edittale per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati sia determinata riducendo di un terzo la pena prevista per le condotte di contraffazione o alterazione dei documenti medesimi, analogamente a quanto disposto dall'art. 489 del codice penale. Cio' in contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost,) e con il principio di proporzionalita' della sanzione penale (art. 27 Cost.). Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dichiara sospeso il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 2, del codice penale. Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato. Cosi' deciso in Vicenza, 22 febbraio 2024 Il Giudice dell'udienza preliminare: Venditti