MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 6 giugno 2025, n. 115 

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 7 aprile 2017, n. 101, concernente  la  sorveglianza  ed  i
controlli sulle apparecchiature  radio  ai  sensi  dell'articolo  39,
comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. (25G00119) 
(GU n.181 del 6-8-2025)
 
 Vigente al: 21-8-2025  
 

 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2016,  n.  128,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/53/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio  e  che  abroga  la
direttiva 1999/5/CE»; 
  Visto in particolare l'articolo 39, comma 2,  quinto  periodo,  del
predetto decreto legislativo n. 128  del  2016,  che  demanda  ad  un
apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico il compito
di disciplinare le modalita' secondo cui sono effettuati i  controlli
inerenti alla sorveglianza sulla conformita' a quanto  stabilito  dal
decreto legislativo stesso delle apparecchiature  radio  immesse  sul
mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione del mercato
e di quelle messe in esercizio; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  2024,  n.  100,  recante
«Disposizioni   per   l'adeguamento   della    normativa    nazionale
all'articolo  138  del  regolamento  (UE)  2018/1139  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 4  luglio  2018  e  alla  direttiva  (UE)
2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022
che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio», che  modifica  il
citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; 
  Visto, in particolare,  l'articolo  2  del  decreto  legislativo  9
luglio 2024, n. 100, che demanda al Ministro delle imprese e del made
in Italy l'adozione di un apposito decreto di  modifica  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7  aprile
2017, n. 101, recante «Regolamento concernente la sorveglianza  ed  i
controlli sulle apparecchiature  radio  ai  sensi  dell'articolo  39,
comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 174,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  reso  nell'adunanza  della
sezione consultiva per gli atti normativi del 14/01/2025; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
di cui all'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 4312 del 26/02/2025; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico  7  aprile
                            2017, n. 101 
 
  1. Al regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  7  aprile  2017,  n.  101,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 8), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, anch'esse in lingua italiana»; 
    b) all'articolo 3, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis. In aggiunta agli altri controlli  di  cui  al  presente
articolo, per  l'espletamento  dei  controlli  sulle  apparecchiature
radio rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I
bis, parte I, punto 1, del decreto, messe a disposizione sul mercato: 
        a)  presso  il  fabbricante,  e'   da   verificare   che   le
apparecchiature siano state costruite in modo da essere conformi alle
specifiche relative alle capacita' di ricarica di cui all'Allegato  I
bis, parte I, del decreto, per la pertinente categoria  o  classe  di
apparecchiatura radio e, in particolare,  ai  requisiti  indicati  ai
punti 2.1 e 2.2 di tale Allegato, ovvero ai requisiti di cui ai punti
3.1 e 3.2 nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo
e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a  3  ampere  o
potenza  superiore  a  15  watt.  Il   personale   incaricato   dello
svolgimento dell'attivita' di controllo verifica,  altresi',  che  la
presa USB di cui al punto 2.1 del citato Allegato I bis, parte I, del
decreto sia accessibile e operativa  in  ogni  momento  e  non  siano
necessari adattatori esterni rimovibili; 
        b) presso tutte le tipologie di operatore  economico,  e'  da
verificare il rispetto dell'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto,
controllando che, se l'operatore economico offre la  possibilita'  di
acquistare le apparecchiature  radio  rientranti  nelle  categorie  o
nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, punto 1, del decreto
insieme a un dispositivo di  ricarica,  l'operatore  economico  offra
anche la possibilita' di acquistare tale apparecchiatura radio  senza
dispositivo di  ricarica.  La  verifica  che  tale  possibilita'  sia
offerta, quando l'apparecchiatura radio e' messa a  disposizione  dei
consumatori e degli altri utenti finali, e' effettuata attraverso  il
controllo: 
          1)  della  disponibilita'   di   entrambe   le   confezioni
dell'apparecchiatura radio, con e senza dispositivo di  ricarica.  Il
cavo di ricarica, conforme all'Allegato I bis, parte I, punto 2,  del
decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano  esse  con
dispositivo di ricarica che senza; 
          2) della presenza dei pittogrammi  di  cui  all'Allegato  I
bis, parte III, punti 1.1 e 1.2, del decreto,  che,  rispettivamente,
attestino o escludano l'inclusione del dispositivo di ricarica; 
          3)  che  i  pittogrammi  siano  apposti   ed   esposti   in
conformita'  dell'articolo  3-bis,  comma  2,  del  decreto  in  modo
visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza,  anche  vicino
all'indicazione del prezzo. 
        c) presso tutte le tipologie di operatore  economico,  e'  da
verificare la presenza delle informazioni in  lingua  italiana  sulle
specifiche relative alle capacita' di  carica  delle  apparecchiature
radio  e  ai  dispositivi  di  ricarica  compatibili,  come  indicato
nell'Allegato I bis, parte II, del decreto nelle istruzioni  e  nelle
informazioni sulla sicurezza che accompagnano l'apparecchiatura radio
ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del  decreto.  Tali  informazioni
possono essere messe  a  disposizione  anche  mediante  codici  QR  o
soluzioni elettroniche analoghe; 
        d) presso tutte le tipologie di operatore  economico,  e'  da
verificare la presenza dell'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8
bis, del decreto come indicato nell'Allegato I  bis,  parte  IV,  del
medesimo  decreto  nelle  istruzioni  e,  sull'imballaggio,  stampata
ovvero  apposta  come  autoadesivo.   In   assenza   di   imballaggio
l'autoadesivo e' apposto sull'apparecchiatura radio. Inoltre,  quando
l'apparecchiatura radio e' messa a  disposizione  dei  consumatori  e
degli altri utenti finali,  e'  da  verificare  che  l'etichetta  sia
esposta in modo  visibile  e  leggibile  e,  in  caso  di  vendita  a
distanza, vicino all'indicazione del prezzo; 
        e) presso tutte le tipologie di operatore  economico,  e'  da
verificare la corretta elaborazione dei pittogrammi e dell'etichetta,
secondo quanto indicato rispettivamente nell'Allegato  I  bis,  parti
III e IV, del decreto.». 
  2. I controlli introdotti nel decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 7 aprile 2017, n. 101, dal comma 1  del  presente  articolo
sono  disposti  sulle  apparecchiature  radio  immesse  sul   mercato
successivamente  alle  date  indicate  nell'articolo  3  del  decreto
legislativo 9 luglio 2024, n. 100,  per  la  pertinente  categoria  o
classe di apparecchiatura radio come individuata nell'Allegato I bis,
parte I, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 6 giugno 2025 
 
                                                    Il Ministro: Urso 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2025 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne succ. n. 922