IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante
«Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la
direttiva 1999/5/CE»;
Visto in particolare l'articolo 39, comma 2, quinto periodo, del
predetto decreto legislativo n. 128 del 2016, che demanda ad un
apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico il compito
di disciplinare le modalita' secondo cui sono effettuati i controlli
inerenti alla sorveglianza sulla conformita' a quanto stabilito dal
decreto legislativo stesso delle apparecchiature radio immesse sul
mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione del mercato
e di quelle messe in esercizio;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2024, n. 100, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE)
2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022
che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio», che modifica il
citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128;
Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto legislativo 9
luglio 2024, n. 100, che demanda al Ministro delle imprese e del made
in Italy l'adozione di un apposito decreto di modifica del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile
2017, n. 101, recante «Regolamento concernente la sorveglianza ed i
controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39,
comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 14/01/2025;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 4312 del 26/02/2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile
2017, n. 101
1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 7 aprile 2017, n. 101, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 8), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, anch'esse in lingua italiana»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. In aggiunta agli altri controlli di cui al presente
articolo, per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature
radio rientranti nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I
bis, parte I, punto 1, del decreto, messe a disposizione sul mercato:
a) presso il fabbricante, e' da verificare che le
apparecchiature siano state costruite in modo da essere conformi alle
specifiche relative alle capacita' di ricarica di cui all'Allegato I
bis, parte I, del decreto, per la pertinente categoria o classe di
apparecchiatura radio e, in particolare, ai requisiti indicati ai
punti 2.1 e 2.2 di tale Allegato, ovvero ai requisiti di cui ai punti
3.1 e 3.2 nella misura in cui possono essere ricaricate mediante cavo
e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampere o
potenza superiore a 15 watt. Il personale incaricato dello
svolgimento dell'attivita' di controllo verifica, altresi', che la
presa USB di cui al punto 2.1 del citato Allegato I bis, parte I, del
decreto sia accessibile e operativa in ogni momento e non siano
necessari adattatori esterni rimovibili;
b) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da
verificare il rispetto dell'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto,
controllando che, se l'operatore economico offre la possibilita' di
acquistare le apparecchiature radio rientranti nelle categorie o
nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, punto 1, del decreto
insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offra
anche la possibilita' di acquistare tale apparecchiatura radio senza
dispositivo di ricarica. La verifica che tale possibilita' sia
offerta, quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei
consumatori e degli altri utenti finali, e' effettuata attraverso il
controllo:
1) della disponibilita' di entrambe le confezioni
dell'apparecchiatura radio, con e senza dispositivo di ricarica. Il
cavo di ricarica, conforme all'Allegato I bis, parte I, punto 2, del
decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano esse con
dispositivo di ricarica che senza;
2) della presenza dei pittogrammi di cui all'Allegato I
bis, parte III, punti 1.1 e 1.2, del decreto, che, rispettivamente,
attestino o escludano l'inclusione del dispositivo di ricarica;
3) che i pittogrammi siano apposti ed esposti in
conformita' dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto in modo
visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, anche vicino
all'indicazione del prezzo.
c) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da
verificare la presenza delle informazioni in lingua italiana sulle
specifiche relative alle capacita' di carica delle apparecchiature
radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato
nell'Allegato I bis, parte II, del decreto nelle istruzioni e nelle
informazioni sulla sicurezza che accompagnano l'apparecchiatura radio
ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto. Tali informazioni
possono essere messe a disposizione anche mediante codici QR o
soluzioni elettroniche analoghe;
d) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da
verificare la presenza dell'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8
bis, del decreto come indicato nell'Allegato I bis, parte IV, del
medesimo decreto nelle istruzioni e, sull'imballaggio, stampata
ovvero apposta come autoadesivo. In assenza di imballaggio
l'autoadesivo e' apposto sull'apparecchiatura radio. Inoltre, quando
l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e
degli altri utenti finali, e' da verificare che l'etichetta sia
esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a
distanza, vicino all'indicazione del prezzo;
e) presso tutte le tipologie di operatore economico, e' da
verificare la corretta elaborazione dei pittogrammi e dell'etichetta,
secondo quanto indicato rispettivamente nell'Allegato I bis, parti
III e IV, del decreto.».
2. I controlli introdotti nel decreto del Ministro dello sviluppo
economico 7 aprile 2017, n. 101, dal comma 1 del presente articolo
sono disposti sulle apparecchiature radio immesse sul mercato
successivamente alle date indicate nell'articolo 3 del decreto
legislativo 9 luglio 2024, n. 100, per la pertinente categoria o
classe di apparecchiatura radio come individuata nell'Allegato I bis,
parte I, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 6 giugno 2025
Il Ministro: Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2025
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne succ. n. 922