GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 17 aprile 2026 

Linee  guida  in  materia  di  utilizzo  di  tracking   pixel   nelle
comunicazioni  di  posta   elettronica.   (Provvedimento   n.   284).
(26A02030) 
(GU n.98 del 29-4-2026)

 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, Presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
Vicepresidente, il dott. Agostino  Ghiglia,  componente  e  il  dott.
Luigi Montuori, segretario generale; 
  Vista la direttiva 2002/21/CE del  7  marzo  2002,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce un  quadro  normativo  comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva
quadro), come successivamente modificata e integrata; 
  Vista la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio  2002,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle  comunicazioni
elettroniche  (c.d.  direttiva  e-Privacy),  come  modificata   dalla
direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(di seguito anche regolamento o GDPR); 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal decreto  legislativo  10
agosto  2018,  n.  101,  recante   disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al citato regolamento  (di  seguito  anche
Codice); 
  Visto il  decreto  legislativo  28  maggio  2012,  n.  69,  recante
«Modifiche al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione  dei  dati  personali  in  attuazione
delle direttive 2009/136/CE,  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche,  e  2009/140/CE  in  materia  di  reti  e  servizi   di
comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n.  2006/2004  sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili  dell'esecuzione
della normativa a tutela dei consumatori»; 
  Visto il parere del WP29 (Working Party art. 29) n. 05/2014 del  10
aprile 2014 sulle tecniche di anonimizzazione; 
  Visto il parere dell'EDPB  n.  05/2019  del  12  marzo  2019  sulle
interrelazioni tra la direttiva  e-Privacy  ed  il  regolamento,  con
particolare riguardo alle competenze, ai compiti ed ai  poteri  delle
autorita' di protezione dati; 
  Visto il provvedimento del Garante  n.  229,  dell'8  maggio  2014,
relativo  alla  «Individuazione  delle  modalita'  semplificate   per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per  l'uso  dei  cookie»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - del 3 giugno 2014 n. 126; 
  Visto il provvedimento del Garante  n.  161,  del  19  marzo  2015,
recante le «Linee guida in materia di trattamento di  dati  personali
per profilazione on-line», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 103 del 6 maggio 2015; 
  Visto il provvedimento del Garante n.  231,  del  10  giugno  2021,
recante le «Linee guida cookie e altri  strumenti  di  tracciamento»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 163 del 9 luglio 2021; 
  Viste le Linee guida dell'EDPB  (European  Data  Protection  Board)
2/2023, del 7  ottobre  2024,  sull'ambito  di  applicazione  tecnico
dell'art. 5, par. 3, della direttiva e-privacy; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.  1/2000
del 28 giugno 2000; 
  Relatore il prof. Pasquale Stanzione; 
 
                              Premesso 
 
  1. Considerazioni preliminari e ambito di applicazione normativo. 
  Negli ultimi anni si e'  assistito  ad  un  crescente  fenomeno  di
utilizzo, da parte dei gestori delle  piattaforme,  di  fornitori  di
servizi o di semplici intermediari, di strumenti di tracciamento o di
acquisizione di informazioni sui comportamenti degli utenti  e  sulle
loro  modalita'  di  fruizione  dei  servizi,  specie   nell'ambiente
on-line. 
  Parallelamente,  la  consapevolezza  degli  utenti   e,   in   modo
particolare,  il  loro  interesse  e   la   loro   attenzione   circa
l'esistenza, le caratteristiche e gli effetti di tali strumenti pare,
in generale, incrementata, come dimostrato dal  crescente  numero  di
istanze  che  pervengono  quotidianamente  all'Autorita'  in   questo
ambito. 
  Un clima di fiducia nell'ecosistema digitale e'  senza  dubbio  una
delle condizioni essenziali affinche' le persone  possano  fruire  al
meglio dei diversi servizi loro offerti,  beneficiando  dei  vantaggi
promessi. Esso non puo'  prescindere,  tuttavia,  innanzitutto  dalla
possibilita' che la persona eserciti un controllo sulle  informazioni
che la riguardano, specie con riferimento a trattamenti che avvengono
nel contesto digitale, e  dunque  dalla  adozione  di  interventi  di
tutela specifici che  tengano  nel  debito  conto,  tra  l'altro,  le
diverse tipologie degli strumenti di tracciamento. 
  Tra questi ultimi, quali ad  esempio  cookie,  fingerprinting,  web
beacon, script, javascript, mouseflow, widget etc., ve ne sono alcuni
che,  ampiamente  diffusi  nelle  comunicazioni  elettroniche,  hanno
caratteristiche particolari, potendo agire quali  strumenti  occulti,
non identificabili dall'interessato e,  pertanto,  connotati  da  una
maggiore invasivita'. 
  Tra essi devono  essere  annoverati  i  pixel  di  tracciamento,  o
tracking pixel, nei messaggi  di  posta  elettronica:  si  tratta  di
immagini, spesso trasparenti e  di  dimensioni  molto  ridotte,  pari
appunto a un solo pixel, non direttamente  contenute  nell'e-mail  in
questione, ma ospitate su server remoti. 
  Di regola al momento  di  ogni  apertura  del  messaggio  di  posta
elettronica da parte del destinatario, che sia la prima  o  anche  le
eventuali aperture successive, un codice HTML inserito nel  messaggio
aziona in  automatico  un  comando  che  comporta  l'inoltro  di  una
richiesta al server del mittente. In  risposta  a  questa  richiesta,
l'immagine viene  scaricata  dal  client  di  posta  elettronica  del
destinatario (un software specifico o un browser) e archiviata  nella
memoria del terminale dell'interessato per essere «esposta» nel corpo
della e-mail. 
  E' appena il caso di rilevare che il servizio di posta  elettronica
deve essere qualificato  come  per  sua  stessa  natura  destinato  a
veicolare  contenuti  privati,  anche  considerato  il  diritto,   di
rilevanza costituzionale, alla riservatezza ed  inviolabilita'  della
corrispondenza. 
  La visualizzazione del pixel all'interno del  corpo  della  e-mail,
che consegue alla implementazione del meccanismo  descritto,  di  per
se', non ha generalmente valore informativo per l'utente  ne'  e'  da
questi neppure percepita, date le dimensioni  e  la  trasparenza  del
pixel; il processo che porta a tale visualizzazione consente, invece,
al mittente del messaggio o  a  uno  dei  suoi  partner  di  ottenere
informazioni  relative  alla  avvenuta   apertura   e   dunque   alla
consultazione di un'e-mail da parte di un utente specifico  o  in  un
contesto specifico, ivi comprese eventualmente informazioni ulteriori
che possono ricavarsi dall'indirizzo IP del destinatario, relative al
tipo di dispositivo utilizzato, fino al tempo  di  consultazione  del
messaggio e al numero di aperture successive della stessa e-mail. 
  Necessarie due importanti precisazioni: la  prima  e'  relativa  al
fatto che deve escludersi che i pixel di tracciamento  attengano,  in
via immediata e diretta, all'aspetto contenutistico dei messaggi, dal
momento che monitorano esclusivamente l'evento dell'avvenuta apertura
della e-mail; con l'effetto che la  loro  pervasivita'  e'  correlata
innanzitutto alla  mancata  consapevolezza  del  destinatario,  ancor
prima e ancor piu' che alle  possibili  inferenze  comportamentali  o
relative a gusti e preferenze che il titolare puo' desumere dal  loro
impiego. 
  La seconda precisazione attiene alla circostanza che  il  descritto
meccanismo ha luogo, e pertanto il pixel viene scaricato nella e-mail
dell'utente, soltanto nel caso in cui questi  mantenga  abilitata  la
relativa  funzione  di  download  delle  immagini;  qualora,  invece,
l'utente imposti la funzione di lettura dell'e-mail esclusivamente in
formato  testo,  il  tracking  pixel,  al  pari  di  qualsiasi  altra
immagine, non sara'  scaricato  e  dunque  non  potra'  tracciare  il
comportamento del destinatario della comunicazione. 
  Si tratta comunque di accorgimenti che  non  possono  escludere  in
modo selettivo la ricezione soltanto di alcuni pixel di tracciamento,
ad esempio quelli utilizzati quali strumenti di digital marketing, ma
interessano tutte le immagini  indistintamente.  Cio'  in  quanto  ad
oggi, tra l'altro, non consta l'esistenza  di  una  standardizzazione
dei nomi dei tracking pixel, ne' esiste allo stato attuale  una  loro
codifica, ne' una sintassi universalmente condivise. 
  Al fine della determinazione della disciplina di legge applicabile,
con  ogni  riflesso  in  ordine  agli  aspetti  che  interessano   la
competenza dell'Autorita' cui e' attribuita, tra l'altro, l'attivita'
di enforcement, devono dunque essere  considerati  come  fondamentali
due elementi, di seguito indicati: 
    a)  innanzitutto,  sulla  base  del   meccanismo   rappresentato,
l'inserimento di un  elemento  (il  pixel)  nel  corpo  della  e-mail
destinata all'utente nonche' la «lettura» delle informazioni  che  ne
conseguono e che danno conto  dell'azione  dell'utente  in  relazione
alla avvenuta apertura della e-mail (il tracciamento) sono operazioni
conformi  alla  fattispecie  di  accesso  al  terminale  disciplinata
dall'art. 122 del Codice, sulla quale si  tornera'  tra  breve.  Tale
conformita' interessa la duplice modalita' di  accesso  ivi  prevista
che, nel caso in esame, si concreta sia  nella  «archiviazione  delle
informazioni nell'apparecchio terminale di  un  contraente  o  di  un
utente» (l'inserimento del pixel di tracciamento  nella  e-mail)  sia
nel  successivo  «accesso  a  informazioni   gia'   archiviate»   (la
rilevazione, tramite quel pixel, del comportamento dell'utente); 
    b)  in  secondo  luogo  e'  necessario  anche   considerare   che
l'inclusione dei  pixel  di  tracciamento  nelle  e-mail  costituisce
un'istruzione,  diretta  al   terminale   dell'utente,   di   inviare
informazioni specifiche  ai  soggetti  che  li  utilizzano  come,  ad
esempio, l'identificativo del pixel, l'indirizzo IP, lo user  ID,  il
message ID, il delivery ID sotto forma di  time  stamp  in  relazione
all'invio  effettivo,  eventuali  token  di  sicurezza   a   presidio
dell'integrita' del messaggio etc. 
  In  altri  termini,  e'  possibile  affermare  che  di   regola   i
tracciatori   sono   univoci   per   singolo   destinatario.   Queste
informazioni vengono comunicate tramite i parametri della richiesta e
la  loro  raccolta  da  parte  del  server  che   ospita   l'immagine
costituisce un'operazione di lettura sul  terminale  dell'utente.  Di
conseguenza, e conformemente alla posizione espressa dall'EDPB  nelle
Linee guida sull'ambito di applicazione tecnico dell'art. 5, par.  3,
della direttiva e-Privacy, le  disposizioni  della  direttiva  e,  di
conseguenza, il menzionato art. 122 del Codice, che ne costituisce la
disciplina di recepimento a livello nazionale di carattere  speciale,
si applicano all'uso dei pixel di tracciamento nelle e-mail. 
  Ai sensi dell'art. 122 del Codice, infatti: 
    «1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale
di un contraente o di un  utente  o  l'accesso  a  informazioni  gia'
archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il  contraente
o l'utente abbia espresso  il  proprio  consenso  dopo  essere  stato
informato con modalita'  semplificate.  Cio'  non  vieta  l'eventuale
archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni  gia'  archiviate
se finalizzati  unicamente  ad  effettuare  la  trasmissione  di  una
comunicazione su una  rete  di  comunicazione  elettronica,  o  nella
misura strettamente necessaria al  fornitore  di  un  servizio  della
societa' dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente  o
dall'utente a erogare tale servizio.  Ai  fini  della  determinazione
delle modalita' semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene
anche conto delle proposte formulate dalle associazioni  maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie
economiche coinvolte, anche allo scopo  di  garantire  l'utilizzo  di
metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del  contraente
o dell'utente. 
    2. Ai fini dell'espressione del  consenso  di  cui  al  comma  1,
possono essere  utilizzate  specifiche  configurazioni  di  programmi
informatici  o  di  dispositivi  che  siano  di   facile   e   chiara
utilizzabilita' per il contraente o l'utente. 
    2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato l'uso di una
rete  di  comunicazione  elettronica  per  accedere  a   informazioni
archiviate nell'apparecchio  terminale  di  un  contraente  o  di  un
utente, per archiviare informazioni o per  monitorare  le  operazioni
dell'utente». 
  Questa disposizione e' stata introdotta nell'ordinamento  nazionale
a seguito  del  recepimento  della  direttiva  e-Privacy,  precedente
rispetto  alla  data  della  piena  operativita'  degli  effetti  del
regolamento e,  al  pari  delle  norme  di  diritto  interno  che  la
recepiscono,  e'  tuttora  applicabile  allo  specifico  settore  che
riguarda  i  trattamenti  di  dati   effettuati   nell'ambito   delle
comunicazioni elettroniche (v., in proposito, il considerando 173 del
regolamento secondo cui «E' opportuno che il presente regolamento  si
applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle
liberta' fondamentali con riguardo al trattamento dei dati  personali
che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo stesso  obiettivo,
di cui  alla  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio ...»). 
  La successiva entrata in vigore del regolamento ha imposto tuttavia
una indagine, tesa a ricercare il coordinamento tra le regole  poste.
Ad esclusione delle fattispecie  disciplinate  in  via  esclusiva  ed
esaustiva dalla direttiva e-Privacy, molte attivita'  di  trattamento
devono infatti essere ricondotte  all'ambito  di  applicazione  tanto
della direttiva quanto del regolamento, con l'avvertenza che, per  la
parte di potenziale sovrapposizione - in virtu' del rapporto di genus
a species sussistente tra le due  discipline  e  di  quanto  disposto
dall'art. 1, par. 2, della direttiva e-Privacy,  il  quale  chiarisce
proprio come le norme di questa  precisino  e  integrino  quelle  del
regolamento - ogniqualvolta la direttiva  renda  piu'  specifiche  le
prescrizioni del regolamento, essa, in quanto lex  specialis,  dovra'
essere applicata e prevarra' sulle (piu' generali)  disposizioni  del
regolamento. 
  Queste  ultime  restano  invece  applicabili   per   tutte   quelle
fattispecie non specificamente previste dalla direttiva  nonche'  per
offrire, alle norme di questa, la cornice  regolatoria  di  carattere
generale entro cui collocarne i precetti.  Il  regolamento,  infatti,
come precisato all'art. 95, «non impone obblighi  supplementari  alle
persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento  nel  quadro
della fornitura di servizi di comunicazione  elettronica  accessibili
al pubblico su  reti  pubbliche  di  comunicazione  nell'Unione,  per
quanto riguarda le materie per le  quali  sono  soggette  a  obblighi
specifici  aventi  lo  stesso  obiettivo  fissati   dalla   direttiva
2002/58/CE». 
  Piu' nello specifico, in relazione al fenomeno  oggetto  di  queste
Linee  guida,  deve  essere  poi   ricordato   che   il   regolamento
espressamente afferma, al considerando 30, che  «Le  persone  fisiche
possono  essere  associate  a  identificativi  on-line  prodotti  dai
dispositivi, dalle applicazioni, dagli  strumenti  e  dai  protocolli
utilizzati, quali gli indirizzi IP, marcatori temporanei (cookies)  o
identificativi di altro  tipo,  quali  i  tag  di  identificazione  a
radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce  che,  in
particolare  se  combinate  con  identificativi   univoci   e   altre
informazioni ricevute  dai  server,  possono  essere  utilizzate  per
creare profili delle persone fisiche e identificarle». 
  Con  riferimento,  allora,  a  tale  fenomeno  e  sulla  base   dei
menzionati presupposti, l'Autorita'  intende  rivolgersi  a  tutti  i
soggetti, privati o pubblici, che  a  qualsiasi  titolo  intervengano
nelle operazioni di utilizzo dei pixel di tracciamento nelle  e-mail,
con l'intento di: 
    effettuare  una  ricognizione  del   diritto   applicabile   alle
operazioni di lettura e di scrittura all'interno del terminale di  un
utente condotte tramite strumenti di tracciamento  occulti,  quali  i
tracking pixel, nelle comunicazioni di posta elettronica; 
    specificare, al riguardo, le corrette modalita' per la  fornitura
dell'informativa e per  l'acquisizione  del  consenso  on-line  degli
interessati, ove necessario, alla luce della piena  applicazione  del
Codice e del regolamento. 
  2. Finalita' perseguite mediante l'impiego dei tracking pixel. 
  Nelle giornate del 6-8 ottobre 2025 e del 9-11  febbraio  2026,  al
fine di approfondire il tema in  vista  della  predisposizione  delle
presenti  Linee  guida,  l'Autorita'  ha  condotto   una   serie   di
accertamenti ispettivi,  di  carattere  conoscitivo,  rispettivamente
presso un provider di servizi di posta elettronica ed un fornitore di
piattaforma cd. di marketing automation per la gestione professionale
del servizio di inoltro comunicazioni di posta elettronica per  conto
di committenti.  All'esito  di  tale  attivita'  ispettiva  e'  stato
possibile accertare,  tra  l'altro,  che  i  tracking  pixel  vengono
utilizzati pressoche'  nella  totalita'  dei  casi,  sebbene  per  il
conseguimento di molteplici  scopi  diversi:  garantire  la  corretta
ricezione delle e-mail (cd.  deliverability),  contrastare  lo  spam,
misurare l'audience e le performance della comunicazione (intesa come
apertura o lettura delle e-mail o download  di  allegati),  cioe'  in
definitiva per avere contezza dell'interazione del  destinatario  con
il  messaggio  in  questione  ed  eventualmente   personalizzare   la
comunicazione  in  base  all'interesse  rilevato,  per   identificare
attivita' di phishing o anche per esigenze di formattazione. 
  Il loro impiego puo' riguardare dunque tanto  le  comunicazioni  di
tipo commerciale e promozionale quanto quelle  piu'  propriamente  di
servizio o a  carattere  istituzionale  e  informativo.  Inoltre  non
vengono di  regola  effettuate  distinzioni,  in  relazione  al  loro
utilizzo, sulla base della modalita' di  fruizione  del  servizio  di
posta elettronica (web, client, app etc.), come pure del  dispositivo
utilizzato. 
  3. Soggetti coinvolti e diverse tipologie di messaggi. 
  L'impiego di tracking pixel  puo'  avvenire  ad  opera  di  diversi
soggetti, anche eventualmente in accordo tra loro, i quali  dovranno,
caso per caso, e in ossequio al principio di  accountability  di  cui
all'art.  5,  par.  2,  del  regolamento,  definire  i  propri  ruoli
rilevanti dal punto di vista delle norme in materia di protezione dei
dati personali, anche eventualmente alla luce della  disposizione  di
cui all'art. 26 del regolamento sulla contitolarita' del  trattamento
di  dati.  Tra  le  figure  soggettive  in  questione  e'   possibile
annoverare: 
    il mittente del messaggio di posta  elettronica,  intendendo  con
tale termine il soggetto, pubblico o privato, cui compete  la  scelta
in ordine all'invio delle comunicazioni e che puo'  decidere  di  far
uso di pixel di tracciamento determinandone le  finalita',  ancorche'
non necessariamente curandone, in  concreto,  la  gestione  che  puo'
invece essere demandata a terzi, come ad esempio ad un  fornitore  di
servizi di inoltro delle e-mail; 
    il fornitore di servizi di invio e-mail (o emailing),  ovvero  il
soggetto che  mette  a  disposizione  del  committente  la  soluzione
tecnica, compresa la piattaforma, spesso in modalita' SaaS  (Software
as  a  Service),  per  effettuare  l'invio  delle  e-mail  ed  agisce
generalmente su mandato e secondo  le  istruzioni  del  mittente,  il
quale utilizza liste proprie di contatti  di  destinatari.  In  altri
termini, la piattaforma mette a disposizione dei  propri  clienti  un
insieme di strumenti applicativi che  consentono  la  gestione  delle
campagne di comunicazione digitale lungo  l'intero  ciclo  operativo,
dalla selezione dei database di  contatti  alla  predisposizione  dei
messaggi, fino all'invio delle comunicazioni e al monitoraggio  delle
relative performance. Tale operazione di invio, a seconda dei casi  e
sulla base degli accordi contrattuali in essere tra  le  parti,  puo'
essere  effettuata   dal   provider   dei   servizi   ovvero   anche,
autonomamente, dal committente stesso; 
    il fornitore di servizi di noleggio di liste di  distribuzione  e
invio di e-mail, cioe' il soggetto che si occupa in via  completa  ed
autonoma di inviare comunicazioni a contatti presenti all'interno  di
proprie liste di distribuzione offerte in locazione  al  committente,
per conto del quale avviene l'invio dei messaggi; 
    il fornitore della tecnologia di tracciamento, ossia il  soggetto
che cura esclusivamente  la  messa  a  disposizione  dello  strumento
tecnico utilizzato dal mittente o dal prestatore di servizi di invio,
il cui ruolo rileva tanto ai fini del considerando 78 del regolamento
(«... i produttori dei prodotti, dei  servizi  e  delle  applicazioni
dovrebbero essere  incoraggiati  a  tenere  conto  del  diritto  alla
protezione dei dati allorche' sviluppano e progettano tali  prodotti,
servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato  dell'arte,
a far si' che  i  titolari  del  trattamento  e  i  responsabili  del
trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati
...»), quanto nel caso di una sua  eventuale  compartecipazione  agli
aspetti  decisionali  relativi  al  trattamento  dei  dati  derivante
dall'uso dei marcatori in questione; 
    il  content  creator  che,  nel  caso  di  e-mail   a   carattere
promozionale, si occupa di predisporre il messaggio pubblicitario  da
recapitare  al  destinatario,  curando  anche  l'aspetto  della   sua
ottimizzazione grafica volta alla miglior efficacia commerciale; 
    il destinatario del messaggio  di  posta  elettronica,  ossia  il
soggetto che riceve la comunicazione all'interno della quale e' stato
inserito l'elemento tracciante ed il cui indirizzo e-mail puo' essere
stato  acquisito  dal  titolare  del  trattamento  all'esito  di  una
specifica procedura di autenticazione (ad esempio, la creazione di un
account)  oppure  in  altro  modo  (ad  esempio  nel  corso  di   una
transazione  commerciale  on-line  rilevante  anche  per  l'eventuale
ricorso alla deroga di cui  all'art.  130,  par.  4,  del  Codice  in
materia di soft spam ovvero per procedure di upselling). 
  Dal punto di vista della loro tipologia, e' possibile distinguere i
messaggi che  vengono  inviati  all'utente  secondo  diversi  modelli
ricorrenti: 
    Newsletter, cioe' comunicazioni periodiche generalmente inviate a
destinatari iscritti in una lista  di  contatti  e  finalizzate  alla
diffusione di  aggiornamenti,  contenuti  informativi,  comunicazioni
aziendali o materiali editoriali; 
    DEM (Direct E-mail Marketing), categoria alla quale  appartengono
le   comunicazioni   di   natura   prevalentemente   promozionale   o
commerciale, inviate a gruppi di destinatari selezionati dal  cliente
della piattaforma nell'ambito delle liste di contatti gia' nella  sua
disponibilita', ovvero dal provider  che  utilizzi  liste  proprie  a
beneficio  di  terzi  committenti,  con  l'obiettivo  di   promuovere
prodotti, servizi o iniziative commerciali; 
    e-mail transazionali e messaggi automatici: comunicazioni inviate
automaticamente in relazione al verificarsi di determinati eventi (ad
esempio messaggi di benvenuto, follow-up successivi a  un'iscrizione)
o ad una specifica azione  compiuta  dall'utente  o,  ancora,  a  una
transazione in corso, quali ad  esempio  conferme  di  registrazione,
notifiche  relative  ad  operazioni  effettuate  su  una  piattaforma
digitale, conferme d'ordine o trasmissione di credenziali  temporanee
etc.; 
    e-mail di servizio, che contengono, in linea  generale,  messaggi
il cui contenuto e' funzionale a specifiche esigenze  del  singolo  o
anche   della   collettivita',   poiche'   caratterizzate   da    una
funzionalita' di tipo pubblicistico anche latu sensu. 
  4. Obblighi di informativa. 
  I  tracking   pixel   sono   marcatori   particolarmente   invasivi
soprattutto in ragione del loro carattere nascosto. La  ricezione  di
strumenti di tracciamento non riconoscibili il cui  impiego  non  sia
noto alla persona nel cui terminale vengono installati determina  una
violazione, innanzitutto, del fondamentale principio  di  correttezza
di cui all'art. 5, par. 1, lettera  a),  del  regolamento,  il  quale
impone il rispetto di canoni di lealta' e buona  fede  da  parte  del
titolare. 
  La  predisposizione  delle  presenti  Linee  guida  intende  dunque
richiamare  l'attenzione  su  un  sistema  di  tracciamento  occulto,
riaffermando la necessita' che, per qualificarsi lecito, l'impiego di
tracking pixel nelle e-mail debba essere preventivamente reso noto al
destinatario della e-mail, qualunque sia lo scopo della comunicazione
o la tipologia del soggetto mittente. 
  L'Autorita'  ritiene  in  proposito  che  l'impiego  dei  pixel  di
tracciamento imponga pertanto a tutti i titolari che gia' ne fanno  o
che intendano farne uso di informarne adeguatamente  gli  interessati
in ossequio al principio di trasparenza di cui al menzionato art.  5,
par. 1, lettera a), nonche' ai sensi e per gli effetti degli articoli
12 ss. del regolamento, pena la loro inutilizzabilita'. 
  Analogamente a quanto gia' stabilito per l'impiego di cookie (vedi,
al riguardo, art. 122 del Codice, comma. 1, nonche'  le  Linee  guida
cookie e altri strumenti di tracciamento  -  10  giugno  2021,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021
e disponibili in www.gpdp.it doc. web n.  9677876),  l'Autorita',  in
considerazione delle peculiarita' dell'ambiente on-line nel quale  la
manifestazione di volonta' della persona viene  di  regola  espressa,
nel confermare la logica di semplificazione che costituisce uno degli
obiettivi dell'azione amministrativa, favorisce il  ricorso  a  forme
agevolate di informativa. Essa potra' dunque essere fornita  su  piu'
livelli, ad esempio prevedendone  l'inserimento  in  forma  sintetica
all'interno di un modulo di raccolta dell'indirizzo,  con  l'aggiunta
di  un   link   verso   un'informazione   piu'   dettagliata   (anche
eventualmente all'interno della cookie policy, se presente)  o  anche
per il tramite di piu' canali e modalita' (cd. multichannel), in modo
da sfruttare al massimo piu' dinamici e meno  tradizionali  punti  di
contatto tra il titolare e gli interessati. Si pensi, ad esempio,  al
sempre piu' diffuso ricorso a canali video, a pop-up  informativi,  a
interazioni vocali, ad assistenti virtuali, all'impiego del telefono,
al ricorso a chatbot. 
  Sara' allora onere del titolare, cui e' rimessa la scelta in ordine
alla modalita' ovvero all'impiego combinato delle modalita'  ritenute
piu' idonee, in conformita' al principio di  responsabilizzazione  di
cui all'art. 5, par. 2, del regolamento, verificare la corrispondenza
del sistema implementato, specie in termini di completezza, chiarezza
espositiva, efficacia e fruibilita',  con  i  requisiti  in  tema  di
trasparenza imposti dal regolamento. 
  Qualora  l'impiego  delle  coordinate  di  posta  elettronica   per
l'inoltro di messaggi di qualsiasi  tenore  e  natura  che  prevedano
l'inserimento di tracking pixel sia gia' in  corso,  sara'  possibile
utilizzare,  al  fine  di  colmare  esigenze  di  tipo   informativo,
l'inoltro del primo  messaggio  utile  ovvero  il  primo  momento  di
discontinuita' eventualmente esistente, a seconda della relazione  in
essere con l'interessato (contrattuale,  istituzionale,  di  servizio
etc.). 
  5. Presupposti giuridici del trattamento. 
  L'applicabilita'  dell'art.  122  del  Codice  alle  operazioni  di
inserimento di tracking pixel nelle e-mail impone, ai sensi  del  suo
comma 2-bis, un  divieto  generalizzato  di  trattamento,  salvo  non
ricorra una delle ipotesi di deroga previste dalla stessa  norma:  a)
il previo rilascio del consenso -  informato,  libero,  specifico  ed
inequivocabile - dell'utente destinatario della comunicazione; b)  il
ricorrere di fattispecie nelle quali  il  trattamento  dei  dati  sia
necessario, consenta o faciliti l'effettuazione della trasmissione di
una comunicazione per via  elettronica;  c)  le  operazioni  condotte
siano necessarie alla  fornitura  di  un  servizio  di  comunicazione
on-line su richiesta degli utenti. 
  La riconducibilita' dei trattamenti di dati  effettuati  all'una  o
all'altra   di   tali    ipotesi    normative,    nel    regime    di
responsabilizzazione del titolare previsto dal  regolamento,  compete
in prima battuta proprio a quest'ultimo. Ciononostante, con l'intento
di fornire  utili  orientamenti  ai  soggetti  tenuti  alla  corretta
implementazione delle norme,  il  Garante  ritiene  che,  allo  stato
attuale delle conoscenze, i titolari possano beneficiare della deroga
rispetto all'acquisizione di uno specifico consenso alla ricezione di
tracking pixel in un numero rilevante di casi, quali ad esempio: 
    ogniqualvolta  l'impiego  di  tracking   pixel   sia   funzionale
all'effettuazione di un conteggio di tipo statistico  che  misuri  la
percentuale globale di apertura dei messaggi.  I  risultati  di  tali
misurazioni  sono  infatti  necessari,  tra  l'altro,  al   fine   di
migliorare la deliverability delle e-mail con positive  ripercussioni
sul servizio di posta elettronica anche a beneficio dell'utente, come
pure per contrastare  fenomeni  di  spam.  Resta  inteso  che  simili
indagini di tipo  statistico  impongono  l'adozione  di  tecniche  di
anonimizzazione  delle  informazioni,  in  modo  da  non   consentire
misurazioni  personalizzate.  A  tal  fine,  l'Autorita'   suggerisce
l'impego di  pixel  univoci,  cioe'  non  differenziati  per  ciascun
utente, ma uguali per tutti i destinatari  di  una  stessa  campagna,
come  pure  l'anonimizzazione  degli  altri  dati  tecnici  correlati
(indirizzo IP,  client  etc.);  in  tale  fattispecie,  tra  l'altro,
risulta pienamente applicabile la deroga gia' disciplinata dal  WP29,
ora EDPB (European Data Protection Board), nel parere  05/2014  sulle
tecniche                      di                      anonimizzazione
(https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recomm
endation/files/2014/wp216_en.pdf),     ai     sensi     del     quale
«l'anonimizzazione, quale trattamento successivo di  dati  personali,
[puo'] essere considerata compatibile con le finalita' originarie del
trattamento ... a condizione che il processo di  anonimizzazione  sia
tale da produrre informazioni rese anonime nel  senso  descritto  nel
presente documento»; 
    nell'ipotesi  di  implementazione  di  misure  di  sicurezza  che
interessano  il  processo  di  autenticazione  dell'utente,  il   suo
completamento o il suo  aggiornamento.  In  questo  caso,  l'uso  del
tracking  pixel  puo'  ritenersi  funzionale  a  garantire   che   un
determinato  messaggio  (relativo,  ad  esempio,  alla  conferma   di
attivazione di un account, alla gestione di una richiesta di modifica
della password, come pure al  soddisfacimento  di  una  richiesta  di
esercizio dei diritti rilevanti in materia  di  protezione  dei  dati
personali tra cui  quello  alla  portabilita'  dei  dati,  etc.)  sia
effettivamente aperto su un terminale noto per appartenere all'utente
interessato; con cio'  configurandosi  una  ipotesi  nella  quale  le
esigenze di sicurezza si sposano a quelle piu' direttamente  connesse
alla fornitura del servizio richiesto dall'utente; 
    nel caso di messaggi istituzionali o di servizio che il  titolare
ha l'obbligo giuridico di inoltrare (ad esempio sulla base di  taluni
istituti del diritto bancario e, a maggior ragione,  se  riferiti  ad
attivita' istituzionali di un soggetto pubblico) e rispetto ai  quali
rilevi l'effettiva presa di conoscenza del destinatario;  ad  esempio
quelli che recano indicazioni  utili  su  come  prevenire  azioni  di
phishing  o  frodi  rispetto  a  minacce   contingenti,   come   pure
sull'opportunita' di  azionare  i  rimedi  disponibili  in  caso  del
verificarsi  dell'evento  dannoso;  le   comunicazioni   relative   a
modifiche  contrattuali  ovvero  logistico-organizzative  rispetto  a
eventi programmati, a termini di servizio o ancora  alle  informative
sul trattamento  dei  dati  personali  degli  interessati;  notifiche
relative   a   incidenti   di   sicurezza;   campagne   istituzionali
informative, ma anche reminder su scadenze e adempimenti contrattuali
o contributivi. Al verificarsi di  tali  eventualita',  pertanto,  le
ragioni poste a fondamento della scriminante rispetto all'obbligo  di
acquisizione del consenso alla ricezione dei messaggi, che deriva dal
carattere cogente degli invii oppure  dall'obiettivo  perseguito  dal
mittente, che e' di beneficio  e  tutela  dei  destinatari  sia  come
singoli che come facenti parte  di  una  collettivita',  si  reputano
idonee a  consentire  la  menzionata  deroga  anche  con  riferimento
all'obbligo di acquisizione del consenso per  l'impiego  di  tracking
pixel. 
  In definitiva, in tutti questi casi l'Autorita', nel  bilanciamento
degli interessi alla cui valutazione e'  istituzionalmente  preposta,
ritiene  che  l'informazione  tratta  dall'impiego   dei   pixel   di
tracciamento sia  funzionale  a  garantire  al  destinatario  che  il
servizio  (tanto  come  singolo,   quanto   quale   membro   di   una
collettivita' e dunque destinatario di una tutela di rilievo sociale)
sia reso in modo piu' efficace ed  efficiente,  appunto  a  beneficio
dell'interessato stesso. 
  6. L'acquisizione e la gestione  del  consenso  alla  ricezione  di
tracking pixel nelle e-mail. 
  In tutti i  restanti  casi  nei  quali  non  sia  invece  possibile
avvalersi di una delle ipotesi di deroga previste  all'art.  122  del
Codice diverse dal consenso (indicate nel precedente  paragrafo),  il
titolare che intenda utilizzare i pixel di tracciamento nelle  e-mail
avra'  l'obbligo  della  preventiva  acquisizione  del  consenso  dei
destinatari. 
  Cio',  ad  esempio,  ogniqualvolta  la  misurazione  individuale  e
l'analisi del tasso di apertura delle  e-mail  siano  utilizzate  per
valutare e migliorare  la  performance  delle  campagne  promozionali
sulla base  dei  comportamenti  osservati:  per  esempio  modificando
l'oggetto  dei  messaggi  in  caso  di  basso  tasso  di  apertura  o
migliorandone la pertinenza, la leggibilita' o  l'attrattivita';  per
adattare la frequenza o interrompere l'invio  in  base  all'interesse
manifestato dal destinatario nei confronti dei messaggi ricevuti,  al
quale peraltro, in caso di omessa apertura della  e-mail,  di  regola
dopo un numero di  invii  reiterati,  determinato  dal  titolare,  il
messaggio non viene piu' riproposto, in quanto ritenuto  indesiderato
e dunque non commercialmente utile; quando, ancora,  si  utilizzi  il
dato relativo alla lettura della e-mail  per  ricavarne  informazioni
presunte circa i potenziali gusti,  gli  interessi  e  le  preferenze
attribuibili all'utente allo scopo di creare dei profili  commerciali
utilizzabili anche per iniziative diverse. 
  Analogamente a quanto descritto a proposito dell'obbligo di rendere
l'informativa, anche nel caso che attiene alla richiesta del consenso
dell'interessato  l'Autorita'  ritiene  opportuno   distinguere   tra
l'ipotesi in cui i trattamenti di dati che presuppongono l'inoltro di
e-mail contenenti i tracking pixel vengano intrapresi in  un  momento
successivo all'entrata in vigore delle presenti Linee guida e  quella
in cui questi trattamenti  siano  invece  gia'  in  corso  (si  pensi
all'inoltro periodico di newsletter come pure a liste di contatti per
ragioni di prospezione commerciale gia' in uso). 
  Nel primo caso, il consenso dovra' essere raccolto  preferibilmente
al  momento  stesso   dell'acquisizione   dell'indirizzo   di   posta
elettronica in questione, dopo che  -  in  ossequio  alle  regole  di
carattere generale - l'interessato sia stato  debitamente  informato,
come indicato al paragrafo 4 che precede. 
  Il titolare potra' naturalmente individuare la  forma  di  raccolta
del consenso ritenuta piu' idonea. Resta  inteso,  tuttavia,  che  il
permanere del carattere  occulto  connesso  all'impiego  di  tracking
pixel determinerebbe l'illiceita' del trattamento dei dati correlato.
Per questa ragione, il Garante sottolinea  nuovamente  la  necessita'
che  il  destinatario  acquisisca  piena  consapevolezza  in   ordine
all'implementazione di tali meccanismi di tracciamento nelle e-mail a
lui destinate. 
  In tale fattispecie, nella quale il consenso dell'interessato  alla
mera ricezione  dei  messaggi  di  tipo  commerciale  e  promozionale
potrebbe risultare astrattamente distinto da quello alla ricezione di
tracking pixel, l'Autorita' ritiene tuttavia possibile considerare la
stretta  correlazione  tra  finalita'  perseguite,   come   pure   la
necessita', in una logica di semplificazione, di  evitare  ridondanti
richieste di consenso plurime che spesso si traducono,  in  concreto,
in meccanismi di pressione o di consent fatigue, come  tali  gravanti
sull'interessato. 
  In questa prospettiva, si  ritiene  dunque  che  il  consenso  alla
ricezione degli strumenti di  tracciamento  in  questione  possa,  in
linea di principio, essere ricompreso in quello, piu' generale,  alla
ricezione delle comunicazioni promozionali, in modo da consentire che
la persona esprima a tal fine un unico consenso informato. Cio'  alla
condizione, tuttavia, che la richiesta sia formulata in modo neutro e
privo di forzature, nel rispetto  della  manifestazione  di  volonta'
dell'interessato. 
  E' inoltre  necessario  che  l'utente  che  abbia  acconsentito  al
trattamento possa successivamente revocare in modo agevole le  scelte
pregresse, anche in modo granulare: optando cioe' per la  revoca  del
consenso  unico  prestato,  con  l'effetto  di  impedire  la   futura
ricezione   di   ulteriori   messaggi,   oppure   revocandolo    solo
parzialmente,  con  esclusivo  riguardo  soltanto   al   tracciamento
connesso alla ricezione di tracking pixel. 
  La possibilita' di esercizio del diritto di revoca, anche in  forma
granulare, potra' allora essere  assicurata  inserendo,  ad  esempio,
all'interno di ogni messaggio e-mail inviato una icona standardizzata
ovvero un link, posizionato nel footer, che  conduca  l'utente  verso
un'area  dedicata  all'esercizio  dei  suoi  diritti.  In  tale  area
l'interessato potra' dunque richiedere di cessare l'inoltro di e-mail
indesiderate  (come  gia'  accade  ad  esempio  cliccando  sul   link
«disiscriviti» o simili), ovvero di cessare soltanto la ricezione dei
tracking pixel, continuando cioe'  a  ricevere  le  comunicazioni  di
posta elettronica prive di tali marcatori. 
  Anche e a maggior ragione nella diversa ipotesi in cui alla data di
entrata in vigore delle presenti Linee  guida  siano  gia'  in  corso
trattamenti di dati personali, basati sul  consenso  o  altro  valido
presupposto giuridico, che comportino l'inoltro  al  destinatario  di
e-mail di  carattere  commerciale  con  l'impiego  di  marcatori,  il
titolare, dopo aver tempestivamente assolto, con il primo invio utile
o comunque nel  primo  momento  di  discontinuita'  disponibile  allo
scopo,  ai  propri  obblighi  in  materia  di   informativa,   dovra'
implementare e rendere noto agli utenti un meccanismo che consenta la
revoca anche granulare del consenso,  sul  modello  di  quello  sopra
descritto;  avendo  cura  di  individuare,  in  questa  ipotesi,   le
soluzioni  maggiormente  improntate  alla  massima  riconoscibilita',
visibilita'  e  facilita'  d'uso  a  beneficio  dell'interessato.  Si
tratta, ad ogni buon conto, di  un  regime  transitorio,  applicabile
esclusivamente ai trattamenti gia'  in  corso,  destinato  ad  essere
progressivamente dismesso via  via  che  nuovi  trattamenti  di  dati
personali verranno intrapresi ex novo e saranno  dunque  assoggettati
alla regola della preventiva acquisizione del consenso unico. 
  Nell'esercizio del diritto di revoca, specie  in  questo  caso,  in
alcun  modo  l'utente  dovra'  essere  sollecitato  all'adozione   di
decisioni che non siano improntate alla piena liberta' di scelta.  In
modo particolare, alla persona che intenda rifiutare il  tracciamento
dovra' essere garantita la piena fruibilita' del  servizio,  che  non
dovra' comunque subire, per questa sola ragione, alcuna limitazione. 
  L'Autorita' richiama l'attenzione sul fatto  che  tutte  le  scelte
dell'interessato siano debitamente registrate dal titolare, anche  ai
fini della dimostrazione cui questi potrebbe essere chiamato,  specie
in caso di controversie (cfr. art. 7, par. 1, del regolamento). 
  Inoltre, anche a corredo delle descritte misure di semplificazione,
pur rimettendo  all'autonomia  decisionale  di  ciascun  titolare  la
scelta imprenditoriale e  operativa  che  garantisca  la  piu'  ampia
tutela  dell'interessato  nel   pieno   rispetto   della   disciplina
applicabile, il Garante, tanto nell'ipotesi di trattamenti  in  corso
quanto  in  quella  di  trattamenti  successivi  all'adozione   delle
presenti Linee guida, segnala la necessita' dell'adozione di tutte le
soluzioni piu' idonee  ad  implementare  in  concreto  le  regole  di
privacy by design e by default di cui all'art. 25 del regolamento. 
  Tra esse, si  ritiene  opportuno  suggerire  che,  per  ridurre  il
rischio di identificabilita' dei destinatari, nell'utilizzare i pixel
di tracciamento il mittente generi un identificativo  inintelligibile
e non sequenziale e lo associ all'indirizzo di posta elettronica  del
destinatario, mantenendo tale corrispondenza in un  layer  interno  e
separato della piattaforma utilizzata. In tal modo il conteggio degli
eventi  di  apertura  del   messaggio   avverra'   per   il   tramite
dell'identificativo, senza  che  l'indirizzo  e-mail  sia  ricompreso
nella richiesta tecnica generata  dal  caricamento  del  pixel.  Cio'
ridurra' l'esposizione dell'indirizzo e-mail minimizzando il  rischio
di identificabilita' dei dati che transitano nella rete. 
  Tutto cio' premesso il Garante: 
  Ai sensi dell'art.  154-bis,  comma  1,  lettera  a),  del  Codice,
delibera di adottare le presenti Linee guida  affinche'  i  fornitori
dei servizi della societa' dell'informazione di cui all'art. 1,  par.
1, punto (b), della direttiva (EU) 2015/1535, nonche' i soggetti  che
comunque offrono ai propri  utenti  servizi  on-line  accessibili  al
pubblico attraverso reti di comunicazione elettronica, i provider  di
servizi di posta elettronica, i gestori di piattaforme per  l'inoltro
massivo di messaggi e-mail e ogni altro  soggetto  che,  a  qualsiasi
titolo, faccia uso di  tracking  pixel,  con  specifico  riguardo  ai
trattamenti  di  dati  personali  relativi   all'utilizzo   di   tali
strumenti, tengano conto delle indicazioni  e  delle  semplificazioni
illustrate; segnatamente, per quanto concerne: 
    il rispetto dei principi di liceita', correttezza  e  trasparenza
di cui all'art. 5, par. 1, lettera a), del regolamento  con  riguardo
all'informativa da rendere agli interessati, ai sensi degli  articoli
12  ss.  del  regolamento  medesimo,  con   particolare   riferimento
all'inserimento  di  tracking  pixel  nelle  comunicazioni  di  posta
elettronica ed alla  finalita'  del  loro  utilizzo  (secondo  quanto
indicato al paragrafo 4 delle presenti Linee guida); 
    il  consenso  degli  utenti  in  relazione  al  trattamento,  per
finalita'  di  tracciamento  on-line,  delle  informazioni   che   li
riguardano, derivanti dall'uso di tracking pixel nelle  comunicazioni
di posta elettronica, ai sensi degli articoli 122  del  Codice  e  4,
punto 11) e 7 del regolamento  (secondo  i  criteri  e  le  modalita'
indicate al paragrafo 6 delle presenti Linee guida); 
    il rispetto del diritto di revoca del consenso,  anche  in  forma
granulare, nei termini di cui all'art. 7,  par.  3,  del  regolamento
(secondo quanto indicato al medesimo paragrafo 6 delle presenti Linee
guida); 
    l'implementazione di misure di privacy by design e by default, ai
sensi e per gli  effetti  dell'art.  25  del  regolamento,  quali  ad
esempio quelle indicate al paragrafo 6 delle presenti Linee guida. 
  In  considerazione  della  potenziale  complessita'  di   eventuali
adeguamenti dei sistemi e dei trattamenti gia' in  atto  ai  principi
espressi dalle  presenti  Linee  guida,  l'Autorita'  reputa  congruo
individuare un termine  pari  a  sei  mesi  dal  momento  della  loro
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
entro il quale i soggetti tenuti dovranno conformarvisi. 
  Si dispone la trasmissione di copia delle presenti Linee  guida  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
                                  Il Presidente e relatore: Stanzione 
Il segretario generale: Montuori