MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1987 

  Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 1 gennaio 14 luglio
1988, alle operazioni  di  credito  all'esportazione  effettuate  con
raccolta  all'interno  a  tassi  variabili,  ai  sensi della legge 24
maggio 1977, n. 227.
(GU n.3 del 5-1-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  disposizioni  sull'assicurazione  e   sul
finanziamento  del credito all'esportazione e, in particolare, l'art.
18, comma 4, il quale dispone che le condizioni, le  modalita',  e  i
tempi  dell'intervento  del  Mediocredito  centrale  nelle operazioni
predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,  sentito
il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 3 marzo 1981, registrato alla
Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256
e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
100 del 10 aprile 1981, cosi' come modificato con il decreto  del  17
dicembre  1987,  in  corso  di  registrazione,  recante  norme per la
determinazione  del  tasso  di  riferimento   per   i   finanziamenti
all'esportazione   effettuati   con   emissioni   di  obbligazioni  e
certificati di deposito a medio termine a  tasso  variabile,  nonche'
con  emissioni  di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso
fisso con durata non superiore a diciannove mesi;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2  del citato decreto del 3 marzo
1981, cosi' come modificato con il citato  decreto  del  17  dicembre
1987  con  il  quale  si  dispone la determinazione, con periodicita'
semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del
semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media
ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi  variabili
effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile
e al 31 ottobre di ogni anno dalla Banca  d'Italia,  che  provvede  a
darne  comunicazione  al  Ministero del tesoro almeno quindici giorni
prima dell'inizio del periodo successivo;
  Visto  il decreto in data 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1987, con  il
quale  e'  stato  fissato  nella misura dell'11,50 per cento il costo
medio della provvista per il  semestre  luglio-dicembre  1987,  ferma
restando  la  commissione  per  l'anno 1987, stabilita con il decreto
ministeriale del 24 giugno 1986, in misura fino a un  massimo  dell'1
per cento;
  Ritenuto che, in relazione alla decorrenza dei termini previsti nel
ripetuto  decreto  ministeriale  del  17  dicembre  1987,  si   rende
necessario  far decorrere il periodo di validita' del tasso di cui al
presente decreto dal 1› gennaio al 14 luglio 1988;
  Vista  la  lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in
conformita' alle cennate  disposizioni,  che  il  costo  medio  della
provvista,  per  il  settore  in  questione,  calcolato con i criteri
indicati nel cennato decreto in data 3 marzo 1981, per il periodo  1›
gennaio-14 luglio 1988, e' pari all'11,37 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Il   costo  medio  della  provvista  effettuata  con  emissioni  di
obbligazioni e certificati  di  deposito  a  medio  termine  a  tasso
variabile,  nonche'  con emissioni di certificati di deposito e buoni
fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove  mesi,
per  le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n.
227, per il periodo 1› gennaio-14 luglio 1988, e' pari all'11,37  per
cento.
  In  conseguenza,  tenuto conto della commissione onnicomprensiva da
riconoscere in misura fino ad un massimo dell'1  per  cento,  per  il
periodo  1›  gennaio14  luglio  1988,  il  tasso di riferimento delle
suddette operazioni si ragguaglia, nella sua misura massima, al 12,37
per cento.
  Resta  inteso  che  la suddetta misura della commissione fino ad un
massimo  dell'1  per  cento  rimane  fissa  per   tutta   la   durata
dell'operazione ammessa alle agevolazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 dicembre 1987
                                                   Il Ministro: AMATO