Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.(GU n.3 del 5-1-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica; Visto l'art. 109, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1987, con il quale e' stato determinato nella misura del 13,25 per cento annuo posticipato il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (Casse di risparmio); Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, in corso di registrazione, con il quale e' stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di titoli obbligazionari ed e' stato stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri: a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare; b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori; Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1988 relativo alle operazioni sopra indicate; Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonche' dell'art. 109, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1988 e' determinato nella misura del 13,20 per cento annuo posticipato, di cui 1,40 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 dicembre 1987 Il Ministro: AMATO