MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1987 

  Determinazione  del  tasso da assumere come base per il calcolo del
contributo in conto interessi a carico dello Stato  e  delle  regioni
sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.
(GU n.3 del 5-1-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica;
  Visto  l'art.  109, comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il  proprio decreto in data 27 ottobre 1987, con il quale e'
stato determinato nella misura del 13,25 per cento annuo  posticipato
il  tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo
in conto interessi sulle operazioni di credito  turistico-alberghiero
effettuate  con  fondi  non  provenienti  dal  collocamento di titoli
obbligazionari (Casse di risparmio);
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 22 dicembre 1987, in corso di
registrazione, con il quale e' stato esteso il criterio di variazione
automatica  del tasso di riferimento anche alle operazioni di credito
turistico-alberghiero  effettuate  con  fondi  non   rivenienti   dal
collocamento di titoli obbligazionari ed e' stato stabilito che detto
tasso  viene  fissato  bimestralmente,   sulla   base   di   apposita
comunicazione   della   Banca  d'Italia,  in  relazione  ai  seguenti
parametri:
    a)  rendimento  medio  dei  BOT  a  sei e dodici mesi, della lira
interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti  di  credito
mobiliare;
    b)  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta  agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione  prevista  dal  citato  decreto  ministeriale  del   22
dicembre  1987  per la determinazione del tasso di riferimento per il
bimestre  gennaio-febbraio  1988  relativo  alle   operazioni   sopra
indicate;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968,
n. 326,  nonche'  dell'art.  109,  comma  secondo,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616, il tasso di
riferimento  per  le  operazioni  di  credito   turistico-alberghiero
effettuate  dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal
collocamento   di   titoli    obbligazionari    per    il    bimestre
gennaio-febbraio 1988 e' determinato nella misura del 13,20 per cento
annuo posticipato, di cui 1,40 per cento a  titolo  di  maggiorazione
forfettaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 dicembre 1987
                                                   Il Ministro: AMATO