DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1987 

  Modificazioni   al   disciplinare   di   produzione   dei   vini  a
denominazione di origine controllata "Latisana".
(GU n.5 del 8-1-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  19  maggio  1975 con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  dei   vini
"Latisana"   ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica degli articoli 1, 2,  4,  5,  6  e  7  del  disciplinare  di
produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 74 del 30 marzo 1987;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale dei  vini  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini  "Latisana",  approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 19 maggio 1975, sono
sostituiti con il seguente testo:
  Art.  1.  -  La  denominazione di origine controllata "Latisana del
Friuli" e' riservata ai  vini  bianchi  e  rossi  che  rispondono  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
  Art.  2.  -  La  denominazione "Latisana del Friuli", seguita dalla
specificazione "Rosato", e' riservata  al  vino  ottenuto  dalle  uve
provenienti  dai  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione di vitigni:
   Merlot dal 70 all'80%;
   Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Refosco nostrano e Refosco dal
peduncolo rosso da soli o congiuntamente dal 20 al 30%.
  La  denominazione  "Latisana  del Friuli", con la specificazione di
uno dei seguenti vitigni:
   Merlot;
   Cabernet franc;
   Cabernet sauvignon;
   Cabernet;
   Refosco dal peduncolo rosso;
   Tocai friulano;
   Pinot bianco;
   Pinot grigio;
   Verduzzo friulano;
   Traminer aromatico;
   Sauvignon;
   Chardonnay,
e'   riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti
costituiti per almeno l'85% dalle corrispondenti varieta' di viti.
  Possono  concorrere  alla  produzione  di detti vini, in misura non
superiore al 15% anche uve di corrispondente  colore  provenienti  da
vitigni raccomandati per la provincia di Udine.
  Per   la   produzione   del   vino   Cabernet  possono  concorrere,
congiuntamente e disgiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc  e
Cabernet sauvignon.
  Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di  coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini della iscrizione
nell'albo previsto all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  luglio  1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in
terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono  da
escludere quelli siti in terreni umidi o freschi o di risorgiva.
  I  sesti  di  impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
  E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura; e' ammessa l'irrigazione
soltanto come mezzo di soccorso.
  La  resa  massima  di  uva per la produzione dei vini "Latisana del
Friuli"  non  deve  essere   superiore,   per   ettaro   di   coltura
specializzata  a  q.li  130  per  il  Merlot,  il  Refosco,  il Tocai
friulano, il Pinot bianco, il Verduzzo friulano ed a q.li 120 per  il
Cabernet,  il Pinot grigio, il Traminer aromatico, il Cabernet franc,
il Cabernet sauvignon, il Sauvignon e lo Chardonnay.
  Fermi  restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata  rispetto  alla
specializzata,  in  rapporto  alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
  A  detti  limiti,  in  annate  eccezionalmente  favorevoli, la resa
dovra' essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve
purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
  La  resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
  Qualora   la  resa  uva/vino  superi  il  limite  sopra  riportato,
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
  Art.  5.  - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente  art.
3.
  Tuttavia  tenuto  conto delle situazioni tradizionali di produzione
e' consentito che tali operazioni  siano  effettuate  entro  l'intero
territorio della provincia di Udine.
  Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare ai vini
"Latisana del Friuli", Pinot bianco,  Cabernet,  Traminer  aromatico,
Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon una gradazione alcolica
complessiva minima  naturale  di  gradi  10,5;  allo  Chardonnay,  al
Merlot,  al Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio
e  Verduzzo  friulano  una  gradazione  alcolica  complessiva  minima
naturale di gradi 10.
  Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro  peculiari
caratteristiche.
  Art.  6.  - I vini a denominazione di origine controllata "Latisana
del Friuli", all'atto dell'immissione al consumo,  devono  rispondere
alle seguenti caratteristiche:
  Rosato:
   colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
   odore: vinoso, intenso, gradevole;
   sapore: asciutto, armonico, pieno, gradevole;
   gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 16 per mille.
 Merlot:
   colore: rosso rubino;
   odore: vinoso caratteristico;
   sapore: asciutto, morbido, armonico, caratteristico;
   gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 20 per mille.
  Cabernet franc:
   colore: rosso rubino intenso;
   odore: tipico erbaceo, gradevole;
   sapore:  caratteristico,  gradevole,  leggermente  erbaceo,  fine,
morbido;
   gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 20 per mille.
  Cabernet sauvignon:
   colore: rosso rubino con riflessi granati;
   odore: caratteristico, gradevole, intenso;
   sapore: tipico, fine, morbido;
   gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
   estratto secco netto minimo: 20 per mille.
  Cabernet:
   colore: rosso rubino intenso;
   odore: profumo erbaceo, gradevole, intenso;
   sapore:  caratteristico,  gradevole,  leggermente  erbaceo,  fine,
morbido;
   gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 20 per mille.
  Refosco dal peduncolo rosso:
   colore: rosso rubino, con riflessi violacei;
   odore: vinoso, caratteristico;
   sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
   gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 20 per mille.
  Tocai friulano:
   colore: paglierino, anche tendente al citrino;
   odore: delicato, gradevole, caratteristico;
   sapore: armonico, caratteristico;
   gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
   acidita' totale minima: 4,5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  Pinot bianco:
   colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
   odore: delicato, caratteristico;
   sapore: morbido, caratteristico;
   gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
   acidita' totale minima: 4,5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  Pinot grigio:
   colore: giallo dorato;
   odore: caratteristico;
   sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
   gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
   acidita' totale minima: 3 per mille;
   estratto secco netto minimo: 20 per mille.
  Verduzzo friulano:
   colore: giallo dorato;
   odore: vinoso caratteristico;
   sapore: lievemente tannico, pieno, di corpo delicato;
   gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 17 per mille.
  Traminer aromatico:
   colore: giallo paglierino, chiaro;
   odore: tipico con aroma caratteristico;
   sapore: aromatico, pieno, intenso;
   gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
   acidita' totale minima: 4,5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 17 per mille.
  Chardonnay:
   colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
   odore: leggero profumo caratteristico;
   sapore: secco vellutato morbido, armonico;
   gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  E'  facolta'  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste di
modificare con proprio decreto, i limiti minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
  Art.  7.  -  Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1  e'  vietata
l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   diversa   da    quelle
espressamente  previste,  ivi  compresi  gli  aggettivi "extra fine",
"scelto", "selezionato", "superiore", "riserva", "vecchio", etc.
  E',   tuttavia,  consentito,  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione
di nomi di fattorie e vigneti.
  E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche che
facciano  riferimento  a  comuni  o  frazioni  compresi  nella   zona
delimitata  dal  precedente  art.  3  e  dalle  quali  effettivamente
provengono le uve da  cui  i  vini,  cosi'  qualificati,  sono  stati
ottenuti.
  L'indicazione  dell'annata  di  produzione  delle  uve, veritiera e
documentabile, e' consentita per tutti i vini della denominazione  di
origine controllata "Latisana del Friuli".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 1› ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1987
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 198