Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.293 del 17-12-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 3 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la tabella XXI-bis allegata al decreto ministeriale 23 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 maggio 1994, n. 118, inerente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in metodologie fisiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'atto di indirizzo emanato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 5 agosto 1997; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di coordinamento della regione Lazio. Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" e' cosi' ulteriormente modificato: Articolo unico Nell'ordinamento universitario - Titolo IX dello statuto - inerente la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' istituito il diploma universitario in metodologie fisiche. Diploma universitario in metodologie fisiche Art. 1. (Istituzione e durata del corso di diploma). - Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' istituito il corso di diploma universitario in "Metodologie fisiche". Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di addetto alla strumentazione ed al suo uso di laboratori industriali, di servizio e di ricerca. In particolare il corso di diploma fornira' competenze specifiche dirette a: l'uso corretto di strumentazione fisica, soprattutto nelle sue forme specialistiche, dedicate ed automatizzate; l'utilizzo con valutazione critica, delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati; l'uso di metodi diagnostici, frutto di applicazioni strumentali delle piu' recenti scoperte scientifiche. Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in "Metodologie fisiche" si prevede la sua collocazione in laboratori industriali, di servizio e di ricerca e dove operera' quale: conduttore di apparecchiature specializzate; esperto con competenze sul piano tecnologicostrumentale, soprattutto laddove sia necessario usare correttamente strumentazione sofisticata; collaboratore con laureati nel promuovere applicazioni industriali e tecnologiche della fisica; esperto di laboratorio che collabori alla sperimentazione ed alle misure con competenze di carattere tecnico. La durata del corso di diploma e' stabilita in 3 anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di: diplomato in "Metodologie fisiche". Art. 2 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il Consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 3 (Corsi di laurea e di diploma affini, riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in fisica, in astronomia ed in scienza dei materiali. Nell'ambito dei corsi affini, la facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralita' ad una annualita', i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi. Art. 4 (Articolazione del corso degli studi). - L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno. Essa e' comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. In ogni caso non meno di 120 per anno devono essere dedicate ad attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attivita' corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno, possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni. Art. 5 (Ordinamento didattico). - L'ordinamento didattico che segue e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didatticoformativi. Il piano di studi si struttura in moduli (di non meno di 50 ore), siano essi relativi ad insegnamenti propedeutici ovvero di specialita' e di indirizzo. Nell'affidare un insegnamento la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali puo' deliberare di accorpare 2 moduli in un unico insegnamento di non meno di 100 ore. La formazione di base (19 moduli) Area matematica. Lo studente deve acquisire i concetti di base della analisi matematica e dell'informatica. Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01B, A02A, A02B, A03X, A04A) e di informatica (K05B). Sono obbligatori 6 moduli da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari: A01B Geometria; A02B Probabilita' e statistiche matematiche; A02A Analisi matematica; A04A Analisi numerica; A03X Fisica matematica; K05B Informatica. Area fisica. Lo studente deve acquisire i concetti generali della fisica generale, le tecniche di laboratorio, in particolare ottiche, elettroniche ed informatiche ed alcuna conoscenze di base della fisica moderna. Sono obbligatori 12 moduli di cui almeno quattro di laboratorio, da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari: B01A Fisica generale; B02A Fisica teorica; B04X Fisica nucleare e subnucleare; B01B Fisica; B03X Struttura della materia; K01X Elettronica. Area chimica. E' obbligatorio un modulo in cui si forniscano alcune informazioni di base di C03X Chimica generale ed inorganica. Formazione professionale di indirizzo Sulla base delle esigenze e competenze locali, 6 moduli (di cui almeno due di laboratorio) saranno scelti all'interno dei settori disciplinari inizianti con A, B, C, D e K, al fine di specializzare la formazione in uno dei seguenti indirizzi: misure e tecniche fisiche di laboratorio; tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici; tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica; tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale; tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali; fisica sanitaria; tecniche computazionali in fisica. Per il raggiungimento del monte complessivo di ore, indicato all'art. 4, le facolta' possono attivare altri moduli oltre i 25 indicati. Art. 6 (Esame di diploma). - L'esame di diploma, cui lo studente accede dopo aver svolto l'attivita' prevista all'art. 4, tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso comprende la discussione di un elaborato preparato dallo studente sull'attivita' da lui svolta nell'ambito del laboratorio specialistico del terzo anno e dei corsi specifici dell'indirizzo prescelto. Art. 7 (Regolamento dei corsi di diploma). - I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sara' riportato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5. Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori disciplinari, con le qualificazioni ritenute piu' opportune quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonche' tutte le altre che giovino a determinare piu' esattamente il livello ed il contenuto didattico; la propedeuticita' di esame; la durata di ciascun corso di insegnamento; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici; le prove di valutazione degli studenti; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 1997 Il rettore: Finazzi Agro'