UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.293 del 17-12-1997)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata"
approvato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 29  ottobre
1980, n. 1137, e successive modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato  con regio  decreto 3  agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto 20  giugno 1935, n. 1071,  convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30   settembre  1938,  n.  1652  recante
disposizioni sull'ordinamento  didattico universitario,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la tabella XXI-bis allegata al decreto ministeriale 23 luglio
1993, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana
del 23 maggio 1994, n. 118, inerente le modificazioni all'ordinamento
didattico  universitario relativamente  al  diploma universitario  in
metodologie fisiche;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto l'atto di indirizzo  emanato dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 5 agosto 1997;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Visto il  parere favorevole espresso dal  Comitato di coordinamento
della regione Lazio.
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi  di Roma "Tor  Vergata" e'
cosi' ulteriormente modificato:
                            Articolo unico
  Nell'ordinamento universitario - Titolo IX dello statuto - inerente
la facolta' di scienze matematiche,  fisiche e naturali, e' istituito
il diploma universitario in metodologie fisiche.
            Diploma universitario in metodologie fisiche
  Art. 1.  (Istituzione e durata del  corso di diploma). -  Presso la
facolta' di scienze  matematiche, fisiche e naturali  e' istituito il
corso di diploma universitario in "Metodologie fisiche".
  Il corso di  diploma ha lo scopo di fornire  agli studenti adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale
di  addetto  alla   strumentazione  ed  al  suo   uso  di  laboratori
industriali, di servizio e di ricerca.
  In particolare  il corso di diploma  fornira' competenze specifiche
dirette a:
  l'uso  corretto di  strumentazione  fisica,  soprattutto nelle  sue
forme specialistiche, dedicate ed automatizzate;
  l'utilizzo  con  valutazione  critica,  delle  tecnologie  e  della
strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati;
  l'uso  di metodi  diagnostici, frutto  di applicazioni  strumentali
delle piu' recenti scoperte scientifiche.
  Per  quanto  riguarda il  destino  professionale  del diplomato  in
"Metodologie fisiche"  si prevede  la sua collocazione  in laboratori
industriali, di servizio e di ricerca e dove operera' quale:
   conduttore di apparecchiature specializzate;
  esperto   con   competenze    sul   piano   tecnologicostrumentale,
soprattutto laddove sia necessario usare correttamente strumentazione
sofisticata;
  collaboratore con laureati  nel promuovere applicazioni industriali
e tecnologiche della fisica;
  esperto di  laboratorio che collabori alla  sperimentazione ed alle
misure con competenze di carattere tecnico.
  La  durata  del  corso  di  diploma e'  stabilita  in  3  anni.  Al
compimento degli  studi viene conseguito  il titolo di:  diplomato in
"Metodologie fisiche".
  Art. 2  (Accesso al corso di  diploma). - L'iscrizione al  corso e'
regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli
studi universitari.
  Il  numero degli  iscritti a  ciascun  anno di  corso e'  stabilito
annualmente dal  Senato accademico, sentito il  Consiglio di facolta'
di scienze  matematiche, fisiche e  naturali, in base  alle strutture
disponibili, alle esigenze del mercato  di lavoro e secondo i criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi  dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
Consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
  Art. 3 (Corsi di laurea e  di diploma affini, riconoscimenti). - Ai
fini del proseguimento degli studi  il corso di diploma universitario
di  cui all'art.  1  e' riconosciuto  affine ai  corsi  di laurea  in
fisica, in astronomia ed in scienza dei materiali.
  Nell'ambito  dei   corsi  affini,  la  facolta'   riconoscera'  gli
insegnamenti  seguiti con  esito positivo  avendo riguardo  alla loro
validita' culturale,  propedeutica o professionale per  la formazione
richiesta  dal  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione. In  tale occasione la facolta'  di scienze matematiche,
fisiche  e   naturali  stabilisce,  salvo  colloqui   integrativi  su
contenuti   specifici,  e   fermo  restando   l'equivalenza  di   due
semestralita'  ad  una  annualita',   i  moduli  che  possono  essere
riconosciuti  nel passaggio  dall'uno all'altro  dei corsi  ed indica
l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi.
  Art.  4  (Articolazione  del  corso  degli  studi).  -  L'attivita'
didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno.
  Essa e' comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio,
seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite
tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di
elaborati, ecc. In  ogni caso non meno di 120  per anno devono essere
dedicate  ad attivita'  pratiche di  laboratorio o  di tirocinio.  Le
attivita' corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno,
possono  essere  svolte  anche  presso qualificati  enti  pubblici  e
privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.
  Art. 5 (Ordinamento didattico). - L'ordinamento didattico che segue
e'  formulato  con riferimento  alle  aree  disciplinari intese  come
insiemi  di   discipline  scientificamente  affini   raggruppate  per
raggiungere definiti obiettivi didatticoformativi.
  Il piano di studi  si struttura in moduli (di non  meno di 50 ore),
siano   essi  relativi   ad  insegnamenti   propedeutici  ovvero   di
specialita' e di indirizzo.
  Nell'affidare un  insegnamento la facolta' di  scienze matematiche,
fisiche e naturali puo' deliberare di  accorpare 2 moduli in un unico
insegnamento di non meno di 100 ore.
                        La formazione di base
                             (19 moduli)
 Area matematica.
  Lo  studente  deve  acquisire  i concetti  di  base  della  analisi
matematica e dell'informatica.
  Tali contenuti  possono trovarsi  negli insegnamenti  di matematica
(A01B, A02A, A02B, A03X, A04A) e di informatica (K05B).
  Sono obbligatori  6 moduli  da scegliersi all'interno  dei seguenti
settori disciplinari:
   A01B Geometria;
   A02B Probabilita' e statistiche matematiche;
   A02A Analisi matematica;
   A04A Analisi numerica;
   A03X Fisica matematica;
   K05B Informatica.
 Area fisica.
  Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  generali  della  fisica
generale,  le  tecniche  di   laboratorio,  in  particolare  ottiche,
elettroniche  ed  informatiche ed  alcuna  conoscenze  di base  della
fisica moderna.
  Sono obbligatori 12 moduli di cui almeno quattro di laboratorio, da
scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari:
   B01A Fisica generale;
   B02A Fisica teorica;
   B04X Fisica nucleare e subnucleare;
   B01B Fisica;
   B03X Struttura della materia;
   K01X Elettronica.
 Area chimica.
  E' obbligatorio un modulo in  cui si forniscano alcune informazioni
di base di C03X Chimica generale ed inorganica.
                Formazione professionale di indirizzo
  Sulla base  delle esigenze  e competenze locali,  6 moduli  (di cui
almeno  due di  laboratorio) saranno  scelti all'interno  dei settori
disciplinari inizianti con  A, B, C, D e K,  al fine di specializzare
la formazione in uno dei seguenti indirizzi:
   misure e tecniche fisiche di laboratorio;
  tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici;
   tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica;
   tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale;
  tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali;
   fisica sanitaria;
   tecniche computazionali in fisica.
  Per  il  raggiungimento  del  monte complessivo  di  ore,  indicato
all'art.  4, le  facolta' possono  attivare altri  moduli oltre  i 25
indicati.
  Art. 6  (Esame di diploma). -  L'esame di diploma, cui  lo studente
accede dopo  aver svolto  l'attivita' prevista  all'art. 4,  tende ad
accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso
comprende  la discussione  di un  elaborato preparato  dallo studente
sull'attivita'   da   lui    svolta   nell'ambito   del   laboratorio
specialistico  del terzo  anno e  dei corsi  specifici dell'indirizzo
prescelto.
  Art.  7 (Regolamento  dei corsi  di  diploma). -  I consigli  delle
competenti   strutture    didattiche   determinano,    con   apposito
regolamento,  in conformita'  del  regolamento  didattico di  ateneo,
l'articolazione del corso di diploma,  in accordo con quanto previsto
dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990.
  In  particolare, nel  regolamento  sara' riportato  il piano  degli
studi, nel rispetto dei vincoli di  ore complessive di didattica e di
area disciplinare di cui all'art. 5.
  Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:
  i corsi  ufficiali di insegnamento (monodisciplinari  od integrati)
con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori
disciplinari, con le qualificazioni ritenute piu' opportune quali: I,
II,  istituzioni, avanzato,  progredito, esercitazioni,  laboratorio,
sperimentazioni,  nonche' tutte  le altre  che giovino  a determinare
piu' esattamente il livello ed il contenuto didattico;
   la propedeuticita' di esame;
   la durata di ciascun corso di insegnamento;
  la   collocazione  degli   insegnamenti   nei  successivi   periodi
didattici;
   le prove di valutazione degli studenti;
  i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 novembre 1997
                                            Il rettore: Finazzi Agro'