BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA 9 dicembre 1997 

Societa' cooperative. Raccolta presso soci.
(GU n.290 del 13-12-1997)

 1. Premessa.
  Il 31 dicembre 1997 scade, come  noto, il termine entro il quale le
societa' cooperative devono adeguarsi alle disposizioni in materia di
raccolta del risparmio dei soggetti  diversi dalle banche emanate dal
CICR  (delibera  del  3  marzo  1994) e  dalla  Banca  d'Italia  (120
aggiornamento  delle  istruzioni di  vigilanza  del  28 giugno  1995,
pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  156 del 6
luglio 1995).
  Le istruzioni  di vigilanza prevedono  che, entro tale  termine, le
cooperative svolgenti attivita' finanziaria, in presenza del generale
divieto  di raccogliere  risparmio  presso  soci, debbano  dismettere
progressivamente  i  rapporti  di  deposito  in  essere,  astenendosi
comunque dall'instaurare nuovi rapporti.
  E' altresi' previsto che, entro  la stessa data, le cooperative non
finanziarie con piu' di  cinquanta soci debbano contenere l'ammontare
complessivo dei  prestiti sociali entro  il limite del  triplo ovvero
del   quintuplo  del   patrimonio  risultante   dall'ultimo  bilancio
approvato, nel  rispetto delle specifiche condizioni  stabilite dalla
normativa di vigilanza.
  La  mancata osservanza  di  tali disposizioni  -  emanate ai  sensi
dell'art.  11 del  testo  unico  delle leggi  in  materia bancaria  e
creditizia -  e' sanzionata penalmente  dagli articoli 130 e  131 del
medesimo testo unico.
  Cio' posto, avute  presenti le difficolta' di  diversi operatori ad
adeguarsi alla disciplina in questione  entro il 31 dicembre 1997, si
fa presente quanto segue.
 2. Cooperative finanziarie.
  Le    cooperative    finanziarie     che    intendano    richiedere
l'autorizzazione  allo  svolgimento dell'attivita'  bancaria,  previa
modifica del  proprio oggetto sociale, ne  danno comunicazione, entro
il 31  dicembre 1997, alle  filiali della Banca d'Italia  aventi sede
nelle rispettive province di insediamento.
  Successivamente, le cooperative in questione predispongono un piano
nel quale  specificano le modalita' e  i tempi per il  rispetto delle
condizioni richieste  per il  rilascio dell'autorizzazione.  Il piano
deve  costituire  oggetto  di  apposita  delibera  del  consiglio  di
amministrazione, la quale deve essere  portata a conoscenza dei soci,
eventualmente in occasione  dell'assemblea indetta per l'approvazione
del bilancio relativo all'esercizio 1997.
  In ogni caso, la domanda  di autorizzazione, redatta in conformita'
delle istruzioni di vigilanza in  materia (cfr. 105 aggiornamento del
31 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n.  42 del 21  febbraio 1994), deve  essere presentata entro  il 31
dicembre 1998. Resta, ovviamente, fermo che le cooperative continuano
ad astenersi dall'instaurare nuovi  rapporti di deposito. Il rilascio
dell'autorizzazione da parte  della Banca d'Italia e',  in ogni caso,
subordinato al ricorrere delle  condizioni stabilite dall'art. l4 del
testo unico e dalle citate istruzioni di vigilanza.
  Le  altre  cooperative  finanziarie,  non  in  grado  di  adeguarsi
completamente alla normativa entro il 31 dicembre 1997, predispongono
un  piano  di  riallineamento,  nel quale  specificano  le  modalita'
(restituzione  dei  depositi ai  soci,  conversione  dei medesimi  in
azioni, ecc.) con  cui, entro il 31 dicembre  1998, procederanno alla
dismissione dei rapporti di deposito.
  Detto  piano  deve  costituire  oggetto di  apposita  delibera  del
consiglio  di  amministrazione,  la   quale  deve  essere  portata  a
conoscenza dei soci, eventualmente  anche in occasione dell'assemblea
indetta per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997.
  Le cooperative che ritengano di  dover avvalersi di tale opzione ne
danno comunicazione,  entro il 31  dicembre 1997, alle  filiali della
Banca d'Italia aventi sede nelle rispettive province di insediamento.
 3. Cooperative non finanziarie.
  Le  societa'  cooperative  con  piu' di  cinquanta  soci  svolgenti
attivita' diversa  da quella finanziaria,  non in grado  di adeguarsi
alla normativa entro  il 31 dicembre 1997, predispongono  un piano di
riallineamento, nel quale specificano le  modalita' con cui, entro il
31 dicembre 1998,  provvederanno a contenere la  raccolta presso soci
nei limiti previsti dalla disciplina.  In tale ambito, le cooperative
potranno  fare  riferimento  al patrimonio  risultante  dal  bilancio
relativo all'esercizio 1997.
  Il piano di riallineamento in  questione deve costituire oggetto di
apposita  delibera del  consiglio di  amministrazione, la  quale deve
essere  portata a  conoscenza  dei soci,  eventualmente in  occasione
dell'assemblea  indetta  per  l'approvazione  del  bilancio  relativo
all'esercizio 1997.
  Nel  far  riserva  di  modificare  nei  termini  di  cui  sopra  le
istruzioni di  vigilanza sulla  materia, si  precisa che  le presenti
disposizioni hanno immediata applicazione.
                                                Il Governatore: Fazio