Societa' cooperative. Raccolta presso soci.(GU n.290 del 13-12-1997)
1. Premessa. Il 31 dicembre 1997 scade, come noto, il termine entro il quale le societa' cooperative devono adeguarsi alle disposizioni in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche emanate dal CICR (delibera del 3 marzo 1994) e dalla Banca d'Italia (120 aggiornamento delle istruzioni di vigilanza del 28 giugno 1995, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 1995). Le istruzioni di vigilanza prevedono che, entro tale termine, le cooperative svolgenti attivita' finanziaria, in presenza del generale divieto di raccogliere risparmio presso soci, debbano dismettere progressivamente i rapporti di deposito in essere, astenendosi comunque dall'instaurare nuovi rapporti. E' altresi' previsto che, entro la stessa data, le cooperative non finanziarie con piu' di cinquanta soci debbano contenere l'ammontare complessivo dei prestiti sociali entro il limite del triplo ovvero del quintuplo del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto delle specifiche condizioni stabilite dalla normativa di vigilanza. La mancata osservanza di tali disposizioni - emanate ai sensi dell'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - e' sanzionata penalmente dagli articoli 130 e 131 del medesimo testo unico. Cio' posto, avute presenti le difficolta' di diversi operatori ad adeguarsi alla disciplina in questione entro il 31 dicembre 1997, si fa presente quanto segue. 2. Cooperative finanziarie. Le cooperative finanziarie che intendano richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria, previa modifica del proprio oggetto sociale, ne danno comunicazione, entro il 31 dicembre 1997, alle filiali della Banca d'Italia aventi sede nelle rispettive province di insediamento. Successivamente, le cooperative in questione predispongono un piano nel quale specificano le modalita' e i tempi per il rispetto delle condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione. Il piano deve costituire oggetto di apposita delibera del consiglio di amministrazione, la quale deve essere portata a conoscenza dei soci, eventualmente in occasione dell'assemblea indetta per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997. In ogni caso, la domanda di autorizzazione, redatta in conformita' delle istruzioni di vigilanza in materia (cfr. 105 aggiornamento del 31 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 1994), deve essere presentata entro il 31 dicembre 1998. Resta, ovviamente, fermo che le cooperative continuano ad astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e', in ogni caso, subordinato al ricorrere delle condizioni stabilite dall'art. l4 del testo unico e dalle citate istruzioni di vigilanza. Le altre cooperative finanziarie, non in grado di adeguarsi completamente alla normativa entro il 31 dicembre 1997, predispongono un piano di riallineamento, nel quale specificano le modalita' (restituzione dei depositi ai soci, conversione dei medesimi in azioni, ecc.) con cui, entro il 31 dicembre 1998, procederanno alla dismissione dei rapporti di deposito. Detto piano deve costituire oggetto di apposita delibera del consiglio di amministrazione, la quale deve essere portata a conoscenza dei soci, eventualmente anche in occasione dell'assemblea indetta per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997. Le cooperative che ritengano di dover avvalersi di tale opzione ne danno comunicazione, entro il 31 dicembre 1997, alle filiali della Banca d'Italia aventi sede nelle rispettive province di insediamento. 3. Cooperative non finanziarie. Le societa' cooperative con piu' di cinquanta soci svolgenti attivita' diversa da quella finanziaria, non in grado di adeguarsi alla normativa entro il 31 dicembre 1997, predispongono un piano di riallineamento, nel quale specificano le modalita' con cui, entro il 31 dicembre 1998, provvederanno a contenere la raccolta presso soci nei limiti previsti dalla disciplina. In tale ambito, le cooperative potranno fare riferimento al patrimonio risultante dal bilancio relativo all'esercizio 1997. Il piano di riallineamento in questione deve costituire oggetto di apposita delibera del consiglio di amministrazione, la quale deve essere portata a conoscenza dei soci, eventualmente in occasione dell'assemblea indetta per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997. Nel far riserva di modificare nei termini di cui sopra le istruzioni di vigilanza sulla materia, si precisa che le presenti disposizioni hanno immediata applicazione. Il Governatore: Fazio