MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 9 dicembre 1997 

  Sospensione temporanea della pubblicita' concernente le specialita'
medicinali lassative.
(GU n.292 del 16-12-1997)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art. 32  della legge  23  dicembre 1978,  n. 833,  recante
istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Visto 1'art. 7 del decreto legislativo  30 giugno l993, n. 266, con
il quale vengono  dettate norme sulla costituzione e  i compiti della
Commissione unica del farmaco;
  Visti l'art. 2 e l'art. 3, commi  1 e 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539;
  Visto l'art. 3, comma 1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541;
  Visto il  parere espresso  dalla Commissione  unica del  farmaco in
data  25 e  26 novembre  1997  in materia  di specialita'  medicinali
lassative e, in particolare, le considerazioni secondo le quali si e'
ritenuto  opportuno  sospendere   la  pubblicita'  delle  specialita'
medicinali lassative  per evitarne gli  abusi e nel  contempo avviare
una procedura di  definizione di apposite linee  guida per assicurare
che  la  pubblicita'  delle   specialita'  medicinali  lassative  sia
maggiormente  equilibrata e  meglio  finalizzata  alla diffusione  di
messaggi educativi;
  Considerata la necessita' e l'urgenza, per le motivazioni predette,
di   sospendere  temporaneamente   la   pubblicita'  concernente   le
specialita' medicinali lassative nelle  more della elaborazione delle
citate linee guida;
                              E m a n a
                       la seguente ordinanza:
  E' sospesa  con effetto  immediato l'efficacia  di tutti  i decreti
dirigenziali adottati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,   n.  541,   recanti  autorizzazione   ad  effettuare
pubblicita' di specialita' medicinali lassative.
  La  presente ordinanza  entra  in vigore  nel  giorno successivo  a
quello della pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, e resta  in vigore, in assenza  di ulteriori provvedimenti,
per un periodo di novanta giorni dalla stessa data.
   Roma, 9 dicembre 1997
                                                   Il Ministro: Bindi