DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1997 

  Principi e modalita' di attuazione della rete di cooperazione degli
uffici di gabinetto, degli uffici  legislativi e dei responsabili dei
sistemi  informativi (rete  G-net),  nel quadro  della rete  unitaria
della pubblica amministrazione.
(GU n.293 del 17-12-1997)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art. 5,  comma 2,  lettere b),  e) ed  f), della  legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  Visto l'art. 2,  comma 2, del decreto-legge 3 giugno  1996, n. 307,
convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400;
  Visto l'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il piano per l'informatica nella pubblica amministrazione per
il triennio 1995-1997 e successivi aggiornamenti annuali;
  Ritenuta l'opportunita'  di definire i  principi e le  modalita' di
attuazione  della rete  di  cooperazione degli  uffici di  gabinetto,
degli uffici  legislativi e dei responsabili  dei sistemi informativi
(rete G-net),  che costituisce la  fase di avvio della  rete unitaria
delle    pubbliche   amministrazioni,    indicata   quale    progetto
intersettoriale  prioritario  per  il perseguimento  degli  obiettivi
individuati dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  Visto  il verbale  del Comitato  di ministri  per la  rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni  del 25 marzo 1997  che, nel ritenere
l'opportunita'   di   avviare   immediatamente   l'esecuzione   delle
iniziative connesse con il progetto  della rete unitaria, ha valutato
la particolare importanza della rete  G-net, prevedendo che la stessa
sia coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Sentito il  Consiglio dei Ministri  nella riunione del  20 novembre
1997;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
 1. Oggetto e ambito di applicazione.
  La presente direttiva intende  definire i criteri per l'attuazione,
anche sotto  il profilo temporale,  della rete di  cooperazione degli
uffici di gabinetto, degli uffici  legislativi e dei responsabili dei
sistemi  informativi (rete  G-net),  nel  quadro della  realizzazione
della  rete unitaria  delle  pubbliche amministrazioni,  di cui  alla
precedente direttiva del 5  settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995.
  Ad  essa si  conformano le  amministrazioni di  cui all'art.  1 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
 2. Finalita' del sistema.
  La rete  G-net costituisce  la fase di  avvio per  la realizzazione
della rete unitaria delle  pubbliche amministrazioni e concretizza un
ulteriore significativo  passo in avanti  nel quadro del  processo di
ammodernamento dell'amministrazione pubblica.
  La rete  G-net consentira'  ai ministri  e ai  sottosegretari, agli
uffici di gabinetto, agli uffici  legislativi nonche' agli uffici dei
responsabili   dei  sistemi   informativi   automatizzati  di   poter
comunicare tra loro mediante nuove tecnologie informative finalizzate
all'interoperabilita',  tra  cui -  in  particolar  modo -  la  posta
elettronica. Essa rendera' possibile, inoltre, l'accesso a banchedati
e  alla rete  Internet, nel  rispetto della  normativa in  materia di
limiti all'accesso,  di segreto e  di tutela della  riservatezza, con
predisposizione,  anche  in  sede   tecnica,  di  apposite  misure  e
procedure per la salvaguardia dei dati protetti.
 3. Aree di intervento per la realizzazione del sistema.
  La  rete G-net  sara'  attivata  con interconnessioni  telematiche,
attraverso canali di comunicazione e  appositi nodi di commutazione e
instradamento, assicurando  punti di  accesso a  tutte le  sedi delle
singole amministrazioni  centrali dello Stato e,  successivamente, di
alcuni enti pubblici di rilevanza strategica per la realizzazione del
progetto rete unitaria delle  pubbliche amministrazioni. Il centro di
gestione della rete sara' installato  nei locali messi a disposizione
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
 4. Modalita' e fasi di realizzazione.
  Il sistema  sara' avviato con  la installazione delle  reti locali,
dei  posti di  lavoro  con il  relativo software  di  ambiente e  con
l'erogazione  di tutti  i  servizi previsti.  Nei  suddetti posti  di
lavoro  devono  ritenersi  inclusi quelli  gia'  installati,  purche'
compatibili con le regole tecniche previste dal progetto G-net.
  Entro la fine del corrente anno l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione  avra' cura  di definire il  procedimento di
aggiudicazione della  gara in corso, relativa  alla realizzazione del
progetto G-net.  Nel semestre successivo, pertanto,  e comunque prima
dell'inizio dei lavori di  installazione, dovranno essere definite le
modalita' e le priorita' di intervento.
  Conseguentemente,  nei  primi  mesi del  1998,  le  amministrazioni
collaboreranno   con  l'Autorita'   per   realizzare   le  opere   di
predisposizione degli ambienti lavorativi, tra l'altro modificando ed
integrando gli impianti elettrici, di condizionamento e di sicurezza,
per renderli  conformi alle esigenze  del progetto ed  individuando i
locali da adibire ad  esclusiva destinazione delle apparecchiature di
rete (server di dominio, server di rete).
  Nel contempo, le amministrazioni -  al fine di evitare soluzioni di
continuita' nelle  attivita' lavorative - provvederanno  ad impostare
l'opportuna  attivita' di  programmazione della  propria azione,  per
consentire l'avvio della formazione  nei confronti di quei dipendenti
che dovranno garantire l'inizio della sperimentazione.
 5. Attivita' di indirizzo e coordinamento.
  La notevole  complessita' delle  problematiche che  dovranno essere
affrontate prima  della fase  realizzativa del progetto  richiede, ai
fini della sollecita  attuazione dello stesso, la  costituzione di un
apposito Comitato di coordinamento.
  A tale Comitato e' affidato il compito di:
  a) curare  i rapporti con  le amministrazioni medesime,  al massimo
livello decisionale;
  b) definire puntualmente il fabbisogno di ciascuna amministrazione,
individuare le priorita' e formulare  il piano di attivazione, tenuto
conto delle dotazioni gia' presenti;
  c)  formulare al  Presidente  del Consiglio  dei Ministri,  sentita
l'Autorita'   per  l'informatica   nella  pubblica   amministrazione,
proposte  di  revisione  dei   processi  d'interoperabilita'  tra  le
amministrazioni coinvolte, alla luce  delle nuove tecnologie poste in
essere dalla rete G-net;
  d)  verificare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  e
accertare il rispetto delle priorita' stabilite.
  Il   Comitato  di   coordinamento  mantiene   i  rapporti   con  le
amministrazioni attraverso i relativi capi di gabinetto.
  Alla  costituzione del  Comitato  di  coordinamento provvedera'  la
Presidenza del Consiglio  dei Ministri che ne  curera', altresi', gli
aspetti organizzativi  e di funzionamento, avvalendosi  delle risorse
poste a disposizione dell'Autorita'  per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
  La presente  direttiva, previa  registrazione da parte  della Corte
dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 20 novembre 1997
                                                 Il Presidente: Prodi
Registrata alla Corte dei conti il 5 dicembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 400