UNIVERSITA' DI PARMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.4 del 7-1-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio decreto  13 ottobre  1927, e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, e  in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, ed  in particolare l'art.
11;
  Visto  il  decreto   ministeriale  del  31  marzo   1994,  art.  8,
concernente  "Modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario
relativamente  ai corsi  di diploma  universitario della  facolta' di
ingegneria";
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Visto l'atto  di indirizzo  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997;
  Preso   atto  del   parere   favorevole   espresso  dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Rilevata  la necessita'  di  apportare la  modifica  di statuto  in
deroga al termine di cui all'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli  studi  di  Parma, approvato  e
modificato   con  i   decreti   sopraindicati   nelle  premesse,   e'
ulteriormente modificato come appresso:
  L'art. 136 dello statuto e' modificato e sostituito dal seguente:
  "Art. 136. - La facolta' di ingegneria conferisce:
   sezione I: le lauree in:
    ingegneria civile;
    ingegneria delle telecomunicazioni;
    ingegneria elettronica;
    ingegneria gestionale;
    ingegneria informatica;
    ingegneria meccanica;
   sezione II: i diplomi universitari in:
    ingegneria dell'automazione;
    ingegneria delle infrastrutture;
    ingegneria elettronica;
    ingegneria informatica;
    ingegneria meccanica;
    edilizia.
  I  titoli   di  ammissione  sono  quelli   previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  A  seconda degli  studi  compiuti, al  completamento dei  medesimi,
viene  conseguito   il  titolo,  rispettivamente,  di   ''dottore  in
ingegneria ...'' con  la specificazione del corso  di laurea seguito,
oppure di ''diplomato  in ingegneria ...'' con  la specificazione del
corso  di  diploma  in  ingegneria  seguito,  oppure  di  ''diplomato
universitario in edilizia''.
  Dopo l'art. 154 viene inserito  ex novo l'art. 155, con conseguente
scorrimento della numerazione successiva.
  "Art. 155 (Diploma universitario in ingegneria dell'automazione). -
Il   diploma  in   ingegneria  dell'automazione   ha  caratteristiche
intersettoriali.  Per  il  conseguimento del  suddetto  diploma  sono
obbligatori i 24 moduli didattici sottoelencati:
n. 4 mdd nei sett.: A01A - Logica matematica
                    A01B - Algebra
                    A01C - Geometria
                    A02A - Analisi matematica
                    A02B - Probabilita' e statistica matematica
                    A03X - Fisica matematica
                    A04A - Analisi numerica
                    S01A - Statistica
n. 1 mdd nel sett.: B01A - Fisica generale
n. 1 mdd nei sett.: B01A - Fisica generale
                    B03X - Struttura della materia
n. 1 mdd nel sett.: C06X - Chimica
n. 1 mdd nel sett.: K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 mdd nei sett.: H15X - Estimo
                    I27X - Ingegneria economico-gestionale
                    P01A - Economia politica
n. 2 mdd nel sett.: I07X - Meccanica applicata alle macchine
n. 1 mdd nei sett.: I05A - Fisica tecnica industriale
                    I04B - Macchine a fluido
                    I04C - Sistemi e tecnologie energetici
n. 1 mdd nel sett.: I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione
n. 1 mdd nel sett.: I11X - Impianti industriali meccanici
n. 2 mdd nei sett.: I17X - Elettrotecnica
                    I18X - Convertitori, macchine e azionamenti
                           elettrici
                    I19X - Sistemi elettrici per l'energia
n. 2 mdd nei sett.: K01X - Elettronica
                    K03X - Telecomunicazioni
                    K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 mdd nel sett.: K01X - Elettronica
n. 1 mdd nel sett.: K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 3 mdd nel sett.: K04X - Automatica
n. 1 mdd nei sett.: A04B - Ricerca operativa
                    K04X - Automatica
  I  restanti  sei moduli  didattici,  necessari  per raggiungere  il
numero  previsto   di  trenta,  saranno  annualmente   stabiliti  dal
consiglio di facolta'".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 29 ottobre 1997
                                            p. Il rettore: Scaravelli