MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 1997 

Tariffe delle tasse automobilistiche.
(GU n.303 del 31-12-1997)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  l7,   comma  16,  della  legge   27  dicembre  1997,
concernente misure per la  stabilizzazione della finanza pubblica, il
quale dispone che a decorrere dal  l gennaio 1998 i veicoli a motore,
con esclusione di quelli assoggettati a  tassa in base alla portata e
di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono
soggetti  a tassazione  in base  alla potenza  effettiva anziche'  ai
cavalli fiscali,  e che  con decreto del  Ministro delle  finanze, di
concerto  con il  Ministro dei  trasporti e  della navigazione,  sono
determinate le  nuove tariffe delle tasse  automobilistiche per tutte
le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura;
  Considerato  che la  potenza  effettiva prima  espressa in  cavalli
vapore (CV) e' ora espressa in  kilowatt (kW) a norma del decreto del
Presidente  della  Repubblica 12  agosto  1982,  n. 802,  emanato  in
attuazione  della direttiva  CEE n.  80/181 relativa  alle unita'  di
misura;
  Visto  l'art.  17,   comma  22,  della  legge   27  dicembre  1997,
concernente  misure per  la stabilizzazione  della finanza  pubblica,
secondo  il  quale le  tariffe  delle  tasse automobilistiche  devono
fornire  un   gettito  equivalente   a  quello  delle   stesse  tasse
automobilistiche   vigenti  al   31   dicembre   1997,  comprese   le
maggiorazioni  previste  dall'art.  3,  comma  154,  della  legge  28
dicembre 1995, n.  549, maggiorato di un importo pari  a quello delle
imposte abolite  ai sensi  dei commi 4,  6, 7, 8  e 20  nonche' delle
riduzioni di  cui al  comma 5  dell'art. 17  della legge  27 dicembre
1997,  concernente  misure  per   la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica, incrementato di almeno cento miliardi;
  Considerato che  gli autoscafi non  sono compresi nella  nozione di
veicolo di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante il nuovo codice della strada;
  Visto  l'art.  5,  secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio  l953, n. 39, secondo il quale
il  pagamento delle  tasse automobilistiche  effettuato per  l'intero
anno   solare,  da'   diritto  alla   riduzione  del   3  per   cento
dell'ammontare del tributo dovuto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere  dal 1 gennaio 1998 gli  autoveicoli, con esclusione
di quelli  assoggettati a tassa in  base alla portata e  di quelli di
cui al decreto  legislativo 24 febbraio 1997, n. 43,  sono soggetti a
tassazione in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt (kW) o
in  cavalli vapore  (CV), per  tutte  le regioni,  comprese quelle  a
statuto speciale, in eguale misura.
  2. La tassa,  per i pagamenti il cui  termine scade successivamente
al  31   dicembre  1997,  e'  determinata   moltiplicando  il  valore
attribuito a un kW  o ad un CV dalla tabella che  segue per il numero
dei kW o CV di ciascun veicolo, tralasciando i decimali; l'importo e'
arrotondato  alle  mille lire  per  difetto  se  la frazione  non  e'
superiore alle lire cinquecento e per eccesso se e' superiore.
                                                  Valore annuo del CV
                    Valore annuo del kW                  in lire
                         in lire                     1CV = 0,736 kW
              Per pagamenti   Per pagamenti  Per pagamenti  Per paga-
  Tipo        effettuati       frazionati    effettuati     menti
del veicolo   per l'intero                   per l'intero   frazio-
              anno solare                     anno solare   nati
    -              -                -              -           -
1. Autovetture
e autoveicoli
per trasporto
promiscuo         5.000            5.155          3.680       3.794
2. Autovetture
e autoveicoli
per trasporto
promiscuo con
alimentazione
a gasolio sprov-
visti  delle
caratteristiche
tecniche di
cui all'art. 65,
comma 5, del
decreto-legge 30
agosto 1993, n.
331, convertito
dalla legge 29
ottobre  1993, n.
427: in aggiunta
alla tassa del
punto 1          12.845           12.845          9.454       9.454
3. Autobus        5.700            5.876          4.195       4.325
4. Autoveicoli
speciali            825              850            607         626
   Roma, 27 dicembre 1997
                                            Il Ministro delle finanze
                                                      Visco
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
                  Burlando
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 372