Determinazione, per l'anno 1998, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane.(GU n.303 del 31-12-1997)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito dell'artigianato, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalita' per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 1998, la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate; Decreta: La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' fissata per l'anno 1998, nella misura dell'1,30 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,35 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 1997 Il Ministro: Ciampi