UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1997 

Modificazioni allo statuto di autonomia dell'Universita'.
(GU n.4 del 7-1-1998)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Udine;
  Vista  la delibera  del  3  luglio 1997,  con  la  quale il  senato
accademico allargato  ha modificato  in alcune  parti il  testo dello
statuto di autonomia;
  Constatato che  ai sensi  dell'art. 6, nono  comma, della  legge n.
168/1989, sono  trascorsi sessanta  giorni dall'invio  della delibera
citata al  Ministero dell'universita'  e della ricerca  scientifica e
tecnologia  per  il  controllo  di  legittimita' e  di  merito  e  il
Ministero  con lettera  del l8  novembre  1997 (prot.  2352), non  ha
segnalato alcun rilievo;
  Ritenuto che sia utilmente  compiuto il procedimento amministrativo
previsto per le modifiche dello statuto;
                              Decreta:
  I seguenti articoli dello statuto  di autonomia vengono soppressi e
cosi' sostituiti:
   art. 6, comma quinto:
  "L'Universita' promuove, anche in  collaborazione con enti pubblici
e  privati, iniziative  dirette ad  assicurare al  personale docente,
dirigente e tecnico amministrativo e agli studenti servizi culturali,
ricreativi,   residenziali   e   di  assistenza   per   l'inserimento
nell'ambiente di studio e di lavoro";
   art. 8, comma secondo:
  "Fanno   parte  della   comunita'   universitaria   i  docenti,   i
ricercatori,  il  personale  dirigente e  tecnicoamministrativo,  gli
studenti e tutti  coloro che, a vario titolo,  trascorrono periodi di
ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Universita'";
   art. 12, comma secondo:
  "I collaboratori  linguistici di  madrelingua straniera,  i cultori
della   materia,  i   laureati   inseriti  in   gruppi  di   ricerca,
limitatamente  al  periodo  del   loro  rapporto  con  l'Universita',
afferiscono alla struttura di ricerca o di servizio cui appartiene il
titolare  dell'insegnamento o  della ricerca  o, in  mancanza, ad  un
servizio comune";
  art. 14, comma quarto, lettera b):
  "i  rappresentanti  dei  ricercatori nel  senato  accademico  nella
composizione di cui all'art. 15,  comma quarto, del presente statuto,
nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facolta'";
   art. 15, comma sesto:
  "Il senato  accademico per  la trattazione  degli argomenti  di cui
alle lettere a), c), e), m), del comma secondo del presente articolo,
e'   allargato   ai   rappresentanti  del   personale   dirigente   e
tecnicoamministrativo, di cui al precedente comma quarto";
  art. 16, comma secondo, lettera t):
  "designa i componenti  del nucleo di valutazione,  da nominarsi con
decreto del rettore, con parere  vincolante del senato accademico per
quanto  riguarda i  responsabili  della  valutazione delle  attivita'
didattiche e scientifiche";
  art. 16, comma terzo, lettera g):
  "tre     rappresentanti      del     personale      dirigente     e
tecnicoamministrativo";
  art. 17, comma secondo, lettera l):
  "nomina i  rappresentanti negli  organi collegiali  dell'Ateneo ove
non  altrimenti  previsto  dal  presente statuto  o  dai  regolamenti
interni delle strutture";
   art. 17, comma quinto:
  "Il  consiglio   degli  studenti  elegge  al   proprio  interno  il
presidente e il vicepresidente.
  5.  bis: Alle  sedute  del consiglio  degli  studenti partecipa  un
dirigente o  funzionario designato dall'amministrazione  con funzioni
di segretario verbalizzante";
   art. 21, comma quarto:
  "Del comitato  per lo sport  fanno parte anche  due rappresentanti,
uno  dei  docenti e  ricercatori  e  uno  del personale  dirigente  e
tecnicoamministrativo,    designati   rispettivamente    dal   senato
accademico e dal consiglio di amministrazione";
    art. 21, comma settimo:
  "Il comitato e'  presieduto dal rettore o da un  suo delegato ed e'
costituito  dal direttore  amministrativo o  da un  funzionario dallo
stesso delegato e da altri nove  componenti, di cui tre designati dal
senato accademico  fra i docenti  e i ricercatori, due  designati dal
consiglio degli studenti  e quattro eletti dal  personale dirigente e
tecnicoamministrativo secondo quanto previsto  dal regolamento per le
elezioni delle rappresentanze";
  art. 27, comma terzo, lettera b):
  "i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al venti per cento
dei  docenti   di  ruolo  della   facolta'  in  servizio   alla  data
dell'indizione dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero
non inferiore a tre";
  art. 27, comma terzo, lettera c):
  "i rappresentanti degli studenti, in proporzione agli iscritti alle
facolta', previsti tra un minimo di tre ed un massimo di nove secondo
modalita' da definire nel regolamento elettorale e comunque in numero
non  superiore al  dieci  per  cento dei  professori  di ruolo  della
facolta' in servizio alla data dell'indizione delle elezioni.
  I  rappresentanti degli  studenti  concorrono  alla formazione  del
numero legale  solo se  presenti alla seduta  e partecipano  con voto
deliberante nella trattazione delle  materie definite dal regolamento
didattico di Ateneo";
  art. 32, comma secondo, lettera b):
  "approva  annualmente  il piano  delle  ricerche,  le richieste  di
finanziamento e  di assegnazione di  personale tecnicoamministrativo,
la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca";
  art. 32, comma terzo, lettera c):
  "una  rappresentanza  del   personale  tecnicoamministrativo  nella
misura stabilita dai regolamenti";
  art 33, comma secondo, lettera f):
  "le  possibili  afferenze  del  personale  docente  e  ricercatore,
nonche' la destinazione del personale tecnicoamministrativo";
   art. 34, comma quarto:
  "le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento dei centri di
servizio  sono contenute  nel regolamento  generale di  Ateneo e  nei
regolamenti interni,  i quali devono  specificare le competenze  e le
responsabilita' dei docenti e del personale tecnicoamministrativo per
gli aspetti amministrativi e tecnici";
   art. 35, comma quarto:
  "Il direttore e' un professore  nominato dal rettore che lo sceglie
in una  rosa di  almeno tre nominativi  proposti dal  consiglio della
facolta'   di   agraria   tra    i   professori   di   prima   fascia
dell'Universita'.
  (Omissis)";
  art 35, comma quinto, lettera f):
  "tre  membri scelti  dal consiglio  di amministrazione  nel proprio
seno,  di  cui  un  ricercatore e  un  rappresentante  del  personale
dirigente e tecnicoamministrativo";
   art. 36, comma quinto:
  "Il direttore  sanitario e' un  medico nominato dal rettore  che lo
sceglie in una  rosa di almeno tre nominativi  proposti dal consiglio
della  facolta' di  medicina e  chirurgia tra  i professori  di prima
fascia dell'Universita'.
  (Omissis)";
  art. 36, comma sesto, lettera d):
  "tre  membri scelti  dal consiglio  di amministrazione  nel proprio
seno,  di  cui  un  ricercatore e  un  rappresentante  del  personale
dirigente e tecnicoamministrativo";
  art. 36, comma sesto, lettera f):
  "il   direttore   amministrativo   con   funzioni   di   segretario
verbalizzante";
   art. 75, comma secondo:
  "La  funzione disciplinare  nei confronti  del personale  docente e
ricercatore viene esercitata in  conformita' all'art. 10, comma nono,
della legge n.  341 del 1990 e successive modifiche,  e nei confronti
del personale tecnicoamministrativo in conformita' all'art. 16, comma
ottavo, della legge n. 168 del 1989, e successive modifiche".
   Udine, 24 novembre 1997
                                               Il rettore: Strassoldo