Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.12 del 16-1-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 24 ottobre 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 168 del titolo IX relativo alla facolta' di farmacia, viene inserito il nuovo titolo X relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico e nuovi articoli dal 169 al 191 con conseguente scorrimento della numerazione dei titoli e degli articoli successivi. TITOLO X Art. 169 (Scuole di specializzazione del settore farmaceutico). - Al settore farmaceutico afferiscono le seguenti scuole di specializzazione: chimica e tecnologie alimentari; farmacia ospedaliera. Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. Art. 170 (Scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari). - Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del decreto ministeriale 6 settembre 1995, presso la facolta' di farmacia e' istituita la scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari. La scuola ha lo scopo di fornire una qualificazione scientifica e professionale di settore ai laureati che intendano inserirsi nella pubblica amministrazione, in enti di ricerca e nell'industria, per compiti di ricerca e sviluppo controllo di qualita' ed assistenza tecnica ai processi. A seguito del conseguimento del diploma di specializzazione, la scuola consente l'assunzione della qualifica di specialista in chimica e tecnologie alimentari. Art. 171. - Il corso di studio ha durata biennale. Alle aree caratterizzanti, appresso indicate, devono essere dedicate almeno 600 ore di didattica complessiva, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Art. 172. - Sulla base delle risorse umane, delle strutture e delle attrezzature disponibili, delle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990, il consiglio della scuola e' in grado di accettare un numero massimo di 10 iscritti/anno di corso, per un totale di 20 specializzandi. Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. La scuola afferisce all'Istituto di chimica bromatologica della facolta' di farmacia. La sede della scuola e' la facolta' di farmacia. Concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di agraria, di economia e di scienze matematiche, fisiche e naturali, alle quali afferiscono i docenti dei settori interessati. Art. 173. - Alla scuola sono ammessi i laureati in: chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze delle produzioni animali. Sono altresi' ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiana e straniera, accettato dalle competenti autorita' italiane, dal consiglio della scuola e senato accademico e ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola. Art. 174. - Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi. Il consiglio determina pertanto: a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali, con la suddivisione allorquando necessaria, in moduli didattici; b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche o di tirocinio. Gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali, determinati dal consiglio della scuola secondo quanto indicato al precedente punto a) del presente articolo (e comunque la copertura degli eventuali relativi moduli didattici) sono affidati, nel rispetto delle leggi vigenti, ai professori di ruolo dello stesso settore disciplinare o di settore ritenuto dalla facolta' affine, ovvero a ricercatori confermati. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne, ogni corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste dallo statuto dell'Universita'. Art. 175. - Nel determinare il piano degli studi, il consiglio deve comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alla scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari, alle quali devono essere dedicate almeno 600 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 176. - All'inizio di ciascun corso di specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia ed all'estero in laboratori universitari od extrauniversitari. Art. 177. - Su proposta del consiglio della scuola, l'Universita' stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Art. 178. - La corrispondenza della scuola di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari e del titolo relativo tra la tipologia definita nel presente statuto e quelle precedenti e' individuata dal Consiglio universitario nazionale. Art. 179. - Il corso di specializzazione in chimica e tecnologie alimentari e' caratterizzato dalle seguenti aree didattiche, alle quali, secondo il dettato dell'art. 175 precedente, devono essere dedicate almeno 600 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area: Area 1 - Chimica degli alimenti. L'obiettivo e' quello di fornire agli specializzandi adeguate conoscenze sulla chimica degli alimenti nei suoi molteplici aspetti nonche' sulle metodologie analitiche applicate ai vari settori alimentari. Settori scientifico-disciplinari: C01A chimica analitica; C01B chimica merceologica; C05X chimica organica; C09X chimica bromatologica; G08A scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari. Area 2 - Biotecnologica degli alimenti. L'obiettivo e' quello di fornire agli specializzandi adeguate conoscenze della biofisica, delle biotecnologie, dell'igiene e microbiologia degli alimenti. Settori scientifico-disciplinari: C10X chimica e biotecnologie della fermentazione; E04B biologia molecolare; E05A biochimica; E05B biochimica clinica; F05A microbiologia; G08A scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari; G08B microbiologia agroalimentare ed ambientale. Area 3 - Tecnologia alimentare. L'obiettivo e' quello di fornire agli specializzandi adeguate conoscenze sul condizionamento degli alimenti, sugli impianti e processi alimentari. Settori scientifico-disciplinari: C04X chimica industriale; C08X farmaceutico tecnologico applicativo; G08A scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari. Area 4 - Economia e organizzazione aziendale. L'obiettivo e' quello di fornire agli specializzandi adeguate conoscenze sulla legislazione e sulla normativa del settore alimentare nonche' sull'organizzazione aziendale e sulla tecnica di ricerca di mercato nell'azienda alimentare. Settori scientifico-disciplinari: C09X chimica bromatologica; G01X economia e estimo rurale; P02B economia e gestione delle imprese. Art. 180. - Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si fa riferimento alle norme generali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 17 aprile 1982), del 30 ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1988) e nel decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982), riportati agli articoli 241-254 del vigente statuto. Art. 181 (Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera). - Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e del decreto ministeriale 6 settembre 1995, presso la facolta' di farmacia e' istituita la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera. La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori: a) farmacia delle istituzioni ospedaliere; b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio. A seguito del conseguimento del diploma di specializzazione, la scuola consente l'assunzione della qualifica di specialista in farmacia ospedaliera. Art. 182. - Il corso di studio ha durata triennale. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso, indicate all'art. 190, devono essere dedicate almeno 2.400 ore. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Art. 183. - Sulla base delle risorse umane, delle strutture e delle attrezzature disponibili, alle egigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990, il consiglio della scuola e' in grado di accettare un numero massimo di 10 iscritti/anno di corso, per un totale di 30 specializzandi. Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. La scuola afferisce all'istituto di chimica e tecnologia del farmaco della facolta' di farmacia. La sede della scuola e' la facolta' di farmacia. Concorrono al funzionamento della scuola in farmacia ospedaliera le facolta' di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 184. - Sono titoli di ammissione alla scuola in farmacia ospedaliera le lauree in: chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia. Sono altresi' ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiana e straniera, accettato dalle competenti autorita' italiane, dal consiglio della scuola e senato accademico e ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola. E' inoltre richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista. Art. 185. - Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi. Il consiglio determina pertanto: a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali, con la suddivisione allorquando necessaria, in moduli didattici; b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche o di tirocinio. Gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali, determinati dal consiglio della scuola secondo quanto indicato al precedente punto a) del presente articolo (e comunque la copertura degli eventuali relativi moduli didattici) sono affidati, nel rispetto delle leggi vigenti, ai professori di ruolo dello stesso settore disciplinare o di settore ritenuto dalla facolta' affine, ovvero a ricercatori confermati. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne, ogni corso di insegnamento potra' inoltre comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste dallo statuto dell'Universita'. Art. 186. - Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto previsto dal precedente art. 185, il consiglio deve comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, alle quali devono essere dedicate almeno 2.400 ore. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 187. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia ed all'estero in laboratori universitari od extrauniversitari. Art. 188. - Su proposta del consiglio della scuola, l'Universita' stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Art. 189. - La suddetta scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera corrisponde all'ex scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera. Art. 190. - Il corso di specializzazione in farmacia ospedaliera e' caratterizzato dalle seguenti aree didattiche alle quali, secondo il dettato dell'art. 186 precedente, devono essere dedicate almeno 2.400 ore: Area 1 - Biologica. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia. Settori scientifico-disciplinari: E07X farmacologia; F04A patologia generale; F05X microbiologia e microbiologia clinica; F22A igiene generale ed applicata. Area 2 - Chimico-analitica farmaceutica. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimico-farmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti struttura-attivita' ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici. Settori scientifico-disciplinari: A02B probabilita' e statistica matematica; C07X chimica farmaceutica; C09X chimica bromatologica; S01B statistica per la ricerca sperimentale. Area 3 - Tecnologico-applicativa. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica ed alla impiantistica relativa, deve altresi' approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e tutte le tecniche piu' avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio. Settore scientifico-disciplinare: C08X farmaceutico tecnologico applicativo. Art. 191. - Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si fa riferimento alle norme generali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 17 aprile 1982), del 30 ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1988) e nel decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982), riportati agli articoli 241-254 del vigente statuto. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 31 ottobre 1996 Il rettore: CALZONI