UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.12 del 16-1-1997)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  6  settembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile  1996,  recante  modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario relativamente alle scuole di
specializzazione del settore farmaceutico;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
nella seduta del 24 ottobre 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Perugia,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo l'art. 168 del titolo IX relativo alla facolta'  di  farmacia,
viene   inserito   il   nuovo   titolo  X  relativo  alle  scuole  di
specializzazione del settore farmaceutico e nuovi articoli dal 169 al
191 con conseguente scorrimento della numerazione dei titoli e  degli
articoli successivi.
                              TITOLO X
  Art.  169  (Scuole di specializzazione del settore farmaceutico). -
Al  settore  farmaceutico   afferiscono   le   seguenti   scuole   di
specializzazione:
   chimica e tecnologie alimentari;
   farmacia ospedaliera.
  Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari
rami  di  esercizio  professionale,  l'assunzione  della qualifica di
specialista.
  Art. 170  (Scuola  di  specializzazione  in  chimica  e  tecnologie
alimentari).  -  Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del
decreto ministeriale 6 settembre 1995, presso la facolta' di farmacia
e' istituita la scuola di specializzazione in  chimica  e  tecnologie
alimentari.
  La  scuola  ha lo scopo di fornire una qualificazione scientifica e
professionale di settore ai laureati che  intendano  inserirsi  nella
pubblica  amministrazione,  in  enti di ricerca e nell'industria, per
compiti di ricerca e sviluppo controllo  di  qualita'  ed  assistenza
tecnica ai processi.
  A  seguito  del  conseguimento  del diploma di specializzazione, la
scuola  consente  l'assunzione  della  qualifica  di  specialista  in
chimica e tecnologie alimentari.
  Art. 171. - Il corso di studio ha durata biennale.
  Alle   aree   caratterizzanti,  appresso  indicate,  devono  essere
dedicate almeno 600 ore di didattica complessiva, per un minimo di 50
ore per ciascuna area.
  La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  Art. 172. - Sulla base delle risorse umane, delle strutture e delle
attrezzature disponibili, delle esigenze del  mercato  del  lavoro  e
secondo  i  criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art.  9,  comma
4,  della legge n. 341/1990, il consiglio della scuola e' in grado di
accettare un numero massimo di 10  iscritti/anno  di  corso,  per  un
totale di 20 specializzandi.
  Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio
della scuola.
  La  scuola  afferisce  all'Istituto  di chimica bromatologica della
facolta' di farmacia.
  La sede della scuola e' la facolta' di farmacia.
  Concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di agraria, di
economia e di scienze matematiche, fisiche  e  naturali,  alle  quali
afferiscono i docenti dei settori interessati.
  Art. 173. - Alla scuola sono ammessi i laureati in:
   chimica,   chimica  industriale,  ingegneria  chimica,  chimica  e
tecnologia farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, scienze delle
preparazioni  alimentari,  scienze  agrarie,  scienze  e   tecnologie
alimentari, scienze delle produzioni animali.
  Sono  altresi' ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del
titolo di studio, conseguito presso universita' italiana e straniera,
accettato dalle competenti autorita' italiane,  dal  consiglio  della
scuola   e   senato   accademico   e   ritenuto   equipollente  anche
limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola.
  Art. 174. -  Il  consiglio  della  scuola  determina  con  apposito
regolamento,  in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano degli studi.
  Il consiglio determina pertanto:
    a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e  quelli  eventuali
opzionali,  con  la  suddivisione  allorquando  necessaria, in moduli
didattici;
    b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita'
di laboratorio, pratiche o di tirocinio.
  Gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  e  quelli   eventuali
opzionali,  determinati  dal  consiglio  della  scuola secondo quanto
indicato al precedente punto a) del presente articolo (e comunque  la
copertura  degli  eventuali relativi moduli didattici) sono affidati,
nel rispetto delle leggi vigenti, ai professori di ruolo dello stesso
settore disciplinare o di settore  ritenuto  dalla  facolta'  affine,
ovvero a ricercatori confermati.
  Al  fine  di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita'
esterne, ogni corso di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare  a  professori  a contratto, con le modalita' previste dallo
statuto dell'Universita'.
  Art. 175. - Nel determinare il piano degli studi, il consiglio deve
comprendere nell'ordinamento le  aree  didattiche  specificate  nelle
norme   relative   alla  scuola  di  specializzazione  in  chimica  e
tecnologie alimentari, alle quali devono essere dedicate  almeno  600
ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area.
  Per  ciascuna  area  i  settori  definiscono l'ambito scientifico e
disciplinare  nel  quale  si  sviluppera'  l'attivita'  didattica   e
verranno reperiti i docenti.
  Art.  176. - All'inizio di ciascun corso di specializzandi dovranno
concordare con il consiglio della scuola la  scelta  degli  eventuali
corsi  opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento all'interno
della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e  di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta  in  Italia  ed  all'estero  in   laboratori
universitari od extrauniversitari.
  Art.  177.  - Su proposta del consiglio della scuola, l'Universita'
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'  di
sovvenzione e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo
svolgimento  delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche  presso  sedi
distaccate.
  Art.  178.  - La corrispondenza della scuola di specializzazione in
chimica  e  tecnologie  alimentari  e  del  titolo  relativo  tra  la
tipologia  definita  nel  presente  statuto  e  quelle  precedenti e'
individuata dal Consiglio universitario nazionale.
  Art. 179. - Il corso di specializzazione in  chimica  e  tecnologie
alimentari  e'  caratterizzato  dalle  seguenti aree didattiche, alle
quali, secondo il dettato dell'art.  175  precedente,  devono  essere
dedicate  almeno  600  ore  di  didattica per un minimo di 50 ore per
ciascuna area:
Area 1 - Chimica degli alimenti.
  L'obiettivo e'  quello  di  fornire  agli  specializzandi  adeguate
conoscenze  sulla  chimica degli alimenti nei suoi molteplici aspetti
nonche'  sulle  metodologie  analitiche  applicate  ai  vari  settori
alimentari.
  Settori scientifico-disciplinari:
   C01A chimica analitica;
   C01B chimica merceologica;
   C05X chimica organica;
   C09X chimica bromatologica;
   G08A scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari.
Area 2 - Biotecnologica degli alimenti.
  L'obiettivo  e'  quello  di  fornire  agli  specializzandi adeguate
conoscenze  della  biofisica,  delle  biotecnologie,  dell'igiene   e
microbiologia degli alimenti.
  Settori scientifico-disciplinari:
   C10X chimica e biotecnologie della fermentazione;
   E04B biologia molecolare;
   E05A biochimica;
   E05B biochimica clinica;
   F05A microbiologia;
   G08A scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari;
   G08B microbiologia agroalimentare ed ambientale.
Area 3 - Tecnologia alimentare.
  L'obiettivo  e'  quello  di  fornire  agli  specializzandi adeguate
conoscenze sul  condizionamento  degli  alimenti,  sugli  impianti  e
processi alimentari.
  Settori scientifico-disciplinari:
   C04X chimica industriale;
   C08X farmaceutico tecnologico applicativo;
   G08A scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari.
Area 4 - Economia e organizzazione aziendale.
  L'obiettivo  e'  quello  di  fornire  agli  specializzandi adeguate
conoscenze  sulla  legislazione  e  sulla   normativa   del   settore
alimentare  nonche'  sull'organizzazione aziendale e sulla tecnica di
ricerca di mercato nell'azienda alimentare.
  Settori scientifico-disciplinari:
   C09X chimica bromatologica;
   G01X economia e estimo rurale;
   P02B economia e gestione delle imprese.
  Art. 180. - Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si fa
riferimento alle norme generali contenute nei decreti del  Presidente
della  Repubblica del 10 marzo 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 17
aprile 1982), del 30 ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 226  del  26
settembre  1988)  e  nel  decreto  ministeriale del 16 settembre 1982
(Gazzetta Ufficiale n.  275  del  6  ottobre  1982),  riportati  agli
articoli 241-254 del vigente statuto.
  Art. 181 (Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera). - Ai
sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e del decreto ministeriale
6  settembre  1995,  presso  la  facolta' di farmacia e' istituita la
scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.
  La scuola ha lo scopo  di  assicurare  ai  laureati  in  discipline
farmaceutiche  la  formazione  professionale  rivolta  a due distinti
settori:
    a) farmacia delle istituzioni ospedaliere;
    b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.
  A seguito del conseguimento del  diploma  di  specializzazione,  la
scuola  consente  l'assunzione  della  qualifica  di  specialista  in
farmacia ospedaliera.
  Art. 182. - Il corso di studio ha durata triennale.
  Le  aree  didattiche  che  caratterizzano  questo  corso,  indicate
all'art. 190, devono essere dedicate almeno 2.400 ore.
  La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  Art. 183. - Sulla base delle risorse umane, delle strutture e delle
attrezzature  disponibili,  alle  egigenze  del  mercato del lavoro e
secondo i criteri generali fissati dal Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma
4,  della legge n. 341/1990, il consiglio della scuola e' in grado di
accettare un numero massimo di 10  iscritti/anno  di  corso,  per  un
totale di 30 specializzandi.
  Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio
della scuola.
  La  scuola  afferisce  all'istituto  di  chimica  e  tecnologia del
farmaco della facolta' di farmacia.
  La sede della scuola e' la facolta' di farmacia.
  Concorrono al funzionamento della scuola in farmacia ospedaliera le
facolta' di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche  e
naturali.
  Art.  184.  -  Sono  titoli  di  ammissione alla scuola in farmacia
ospedaliera le lauree in:
   chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia.
  Sono altresi' ammessi alla scuola coloro che siano in possesso  del
titolo di studio, conseguito presso universita' italiana e straniera,
accettato  dalle  competenti  autorita' italiane, dal consiglio della
scuola  e   senato   accademico   e   ritenuto   equipollente   anche
limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola.
  E' inoltre richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione
di farmacista.
  Art.  185.  -  Il  consiglio  della  scuola  determina con apposito
regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e  nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano degli studi.
  Il consiglio determina pertanto:
    a)  gli  insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali
opzionali, con la  suddivisione  allorquando  necessaria,  in  moduli
didattici;
    b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita'
di laboratorio, pratiche o di tirocinio.
  Gli   insegnamenti  fondamentali  obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali, determinati dal  consiglio  della  scuola  secondo  quanto
indicato  al precedente punto a) del presente articolo (e comunque la
copertura degli eventuali relativi moduli didattici)  sono  affidati,
nel rispetto delle leggi vigenti, ai professori di ruolo dello stesso
settore  disciplinare  o  di  settore ritenuto dalla facolta' affine,
ovvero a ricercatori confermati.
  Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze  e  professionalita'
esterne, ogni corso di insegnamento potra' inoltre comprendere moduli
da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste dallo
statuto dell'Universita'.
  Art.  186.  -  Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto
previsto dal precedente  art.  185,  il  consiglio  deve  comprendere
nell'ordinamento  le aree didattiche specificate nelle norme relative
alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera,  alle  quali
devono essere dedicate almeno 2.400 ore.
  Per  ciascuna  area  i  settori  definiscono l'ambito scientifico e
disciplinare  nel  quale  si  sviluppera'  l'attivita'  didattica   e
verranno reperiti i docenti.
  Art. 187. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio della scuola la scelta degli eventuali
corsi opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno
della  specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta  in  Italia  ed  all'estero  in   laboratori
universitari od extrauniversitari.
  Art.  188.  - Su proposta del consiglio della scuola, l'Universita'
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'  di
sovvenzione e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo
svolgimento  delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche  presso  sedi
distaccate.
  Art.  189.  -  La  suddetta  scuola di specializzazione in farmacia
ospedaliera corrisponde all'ex scuola di specializzazione in farmacia
ospedaliera.
  Art. 190. - Il corso di specializzazione in farmacia ospedaliera e'
caratterizzato dalle seguenti aree didattiche alle quali, secondo  il
dettato dell'art. 186 precedente, devono essere dedicate almeno 2.400
ore:
Area 1 - Biologica.
  Lo  specializzando  deve acquisire una conoscenza sufficiente delle
discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia  in  condizioni
normali  che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione
ed alla microbiologia.
  Settori scientifico-disciplinari:
   E07X farmacologia;
   F04A patologia generale;
   F05X microbiologia e microbiologia clinica;
   F22A igiene generale ed applicata.
Area 2 - Chimico-analitica farmaceutica.
  Lo specializzando deve acquisire una conoscenza  sufficiente  delle
discipline chimico-farmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti
struttura-attivita'  ed alle problematiche analitiche dei medicinali,
degli alimenti e dei campioni biologici.
  Settori scientifico-disciplinari:
   A02B probabilita' e statistica matematica;
   C07X chimica farmaceutica;
   C09X chimica bromatologica;
   S01B statistica per la ricerca sperimentale.
Area 3 - Tecnologico-applicativa.
  Lo specializzando deve acquisire una conoscenza  sufficiente  delle
discipline  tecnologiche  dei  medicinali con particolare riferimento
alla  produzione  galenica  ed  alla  impiantistica  relativa,   deve
altresi'  approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la
preformulazione dei medicinali e tutte le tecniche piu' avanzate  per
il  rilascio  mirato  dei  farmaci  ed il direzionamento verso organi
bersaglio.
  Settore  scientifico-disciplinare:  C08X  farmaceutico  tecnologico
applicativo.
  Art. 191. - Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si fa
riferimento  alle norme generali contenute nei decreti del Presidente
della Repubblica del 10 marzo 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 105 del  17
aprile  1982),  del 30 ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26
settembre 1988) e nel decreto  ministeriale  del  16  settembre  1982
(Gazzetta  Ufficiale  n.  275  del  6  ottobre  1982), riportati agli
articoli 241-254 del vigente statuto.
  Il presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 31 ottobre 1996
                                                  Il rettore: CALZONI