Integrazioni all'allegato al decreto 19 marzo 1998 recante "Riconoscimento della idoneita' dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali".(GU n.274 del 23-11-1998)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 marzo 1998 recante "Riconoscimento della idoneita' dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998; Visto in particolare il punto 2.1.7 dell'allegato allo stesso decreto che prevede che l'unita' deve disporre di letti per consentire il ricovero dei volontari quando lo studio lo richieda; Visto altresi', il punto 2.2.8 dell'allegato allo stesso decreto che prevede che durante l'esecuzione dello studio deve essere sempre assicurata la presenza per 24 ore nell'unita' di almeno un medico; Ravvisata la necessita' di fornire ulteriori chiarimenti al riguardo; Decreta: Art. 1. Al punto 2.2.8 dell'allegato al decreto 19 marzo 1998 richiamato in premessa e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle unita' dove non sono previsti posti letto, il medico deve essere presente almeno durante i tempi di permanenza dei pazienti e deve essere comunque reperibile durante le ore in cui i pazienti non sono presenti presso l'unita' stessa". Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 7 ottobre 1998 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1998 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 102