MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
(GU n.277 del 26-11-1998)

  Con  decreto  ministeriale  n.  25248   del  20  ottobre  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 31 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  M.T.M.
Manifattura  Tessuti Milano,  con  sede  in Milano  e  unita' di  Rho
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori  pari a 120 unita', su un organico
complessivo di 214 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura Tessuti Milano,
a corrispondere il particolare  beneficio previsto dall'art. 6, comma
4,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25249   del  20  ottobre  1998,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 1  marzo 1998 al 31  agosto 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  M.T.M.
Manifattura  Tessuti Milano,  con  sede  in Milano  e  unita' di  Rho
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  6  mesi, la  riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti
di un numero  massimo di lavoratori pari a 68  unita', su un organico
complessivo di 222 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura Tessuti Milano,
a corrispondere il particolare  beneficio previsto dall'art. 6, comma
4,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25257   del  20  ottobre  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1997 al  31 maggio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Gabrielli
Vendite, con  sede in  Ascoli Piceno  e unita'  di Ascoli  Piceno, S.
Benedetto del  Tronto (Ascoli Piceno), Giulianova  (Teramo), Lanciano
(Chieti), Montesilvano (Pescara),  per i quali e'  stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
40 unita', su un organico complessivo di 114 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli Vendite, a corrispondere
il  particolare   beneficio  previsto  dall'art.  6,   comma  4,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996, registrato alla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25258   del  20  ottobre  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 20 ottobre 1997 al  19 ottobre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Acciaierie e
Tubificio Meridionali, con sede in Bari e unita' di Bari, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
24  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di  lavoratori pari a n.  36 unita', con decorrenza  6 luglio
1998 per 40 unita', vedi  accordo integrativo allegato, del 29 giugno
1998 e nota aziendale del 17  luglio 1998, su un organico complessivo
di 47 unita'.
  Il presente decreto annulla  e' sostituisce il decreto ministeriale
18 febbraio 1998, n. 24112.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Acciaierie   e   Tubificio
Meridionali,  a  corrispondere   il  particolare  beneficio  previsto
dall'art.  6, comma  4, del  decreto-legge  1 ottobre  1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25259   del  20  ottobre  1998,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 9  marzo 1998 all'8 agosto  1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Catel, con sede
in Cosenza  e unita'  di Catanzaro, Cosenza,  Reggio Calabria,  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 5  mesi, la  riduzione massima  dell'orario di  lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori  pari a 300 unita', su  un organico complessivo
di 384 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  Catel,  a   corrispondere  il
particolare   beneficio   previsto   dall'art.  6,   comma   4,   del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996, registrato alla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25260   del  20  ottobre  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1998 al  31 maggio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo,
con sede  in Bagheria (Palermo) e  unita' di Messina, Palermo,  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  38 ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori  pari a 167 unita', su  un organico complessivo
di 266 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, a corrispondere il
particolare   beneficio   previsto   dall'art.  6,   comma   4,   del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996, registrato alla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25261   del  20  ottobre  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 luglio 1998 al  30 giugno 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Ferroser, con
sede in Roma e unita'  di Cosenza, Paola (Cosenza), Sibari (Cosenza),
Crotone  (Catanzaro), Catanzaro,  Lamezia  Terme (Catanzaro),  Reggio
Calabria, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori  pari a 237 unita', su un organico
complessivo di 248 unita'.
  Accertamento  contributivo presso  la sede  dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale di Bari.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Ferroser,  a  corrispondere  il
particolare   beneficio   previsto   dall'art.  6,   comma   4,   del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996, registrato alla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25262   del  20  ottobre  1998,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 1  aprile 1998 al 31  marzo 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  Soc. coop.  a r.l.
Coop. Portabagagli Interna F.S. "Stazione Centrale e Marittima" F.S.,
con  sede in  Messina  e unita'  di  Messina, per  i  quali e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 50 unita', su un organico complessivo di 50 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  Soc.  coop. a  r.l. Coop.  Portabagagli
Interna F.S. "Stazione Centrale e Marittima" F.S., a corrispondere il
particolare   beneficio   previsto   dall'art.  6,   comma   4,   del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996, registrato alla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.