Attivita' istruttorie per i provvedimenti di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello postuniversitario.(GU n.277 del 26-11-1998)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visti gli articoli 33, 34 e 97 della Costituzione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e didattica ed in particolare l'art. 74, comma 4; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante tra l'altro delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l'art. 20; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art 3; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visti gli articoli 4 e 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo; Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1994, n. 774, adottato in attuazione degli articoli 2 e 4 della predetta legge n. 241 del 1990; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Ritenuta la necessita' di disciplinare, secondo criteri di imparzialita' e trasparenza, le procedure relative alle equipollenze dei titoli di dottore di ricerca di cui all'articolo 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980; Adotta la seguente direttiva: 1. Al fine di disciplinare, secondo criteri di imparzialita' e trasparenza, le attivita' istruttorie e al rilascio dei provvedimenti di equipollenza di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i competenti uffici del Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - di seguito denominato Dipartimento - si attengono ai criteri previsti nei successivi punti. 2. La domanda di equipollenza, sottoscritta dal legale rappresentante della scuola, deve consentire la valutazione da parte degli uffici del predetto Dipartimento dei seguenti aspetti organizzativi, gestionali e didattici: a) modalita' di accesso e di conseguimento del titolo e numero dei titoli annualmente previsti o effettivamente rilasciati; b) obiettivi formativi dei corsi e relativi programmi di studio, ivi comprese le attivita' di ricerca; c) atto costitutivo e statuto del soggetto pubblico o privato, gestore della scuola. La domanda dovra' altresi' essere corredata da una relazione contenente i criteri per la scelta del personale docente, l'elenco del personale stesso e dei relativi curricoli nonche' l'indicazione delle strutture e delle attrezzature didattiche, scientifiche e librarie utilizzate per l'espletamento dei corsi di perfezionamento scientifico di cui all'art. 74 del decreto presidenziale n. 382/1980 in premessa. La relazione stessa dovra' altresi' evidenziare la composizione dell'eventuale comitato scientifico preposto alla programmazione dei corsi, nonche' le modalita' di costituzione del collegio dei docenti, preposto alla valutazione degli studenti, ove distinto dal comitato scientifico. 3. I competenti uffici del Dipartimento, ai fini del completamento dell'attivita' istruttoria, potranno richiedere alle scuole istanti o, comunque, ai soggetti gestori delle stesse, ogni ulteriore elemento di informazione, ivi comprese le copie degli ultimi bilanci approvati, nonche' l'entita' delle eventuali contribuzioni a carico degli studenti per la frequenza dei corsi, per l'ammissione alle prove finali e per il rilascio del relativo titolo. In tale contesto saranno valutate le modalita' ed i criteri seguiti per la concessione di borse di studio, di assegni per la ricerca e la eventuale fruizione da parte degli studenti di servizi, anche residenziali. 4. L'attivita' istruttoria di cui ai precedenti punti dovra' essere completata attraverso la valutazione oggettiva delle risorse tecniche e logistiche a disposizione della scuola, o dell'ente gestore, anche avvalendosi di competenze ed esperti estranei all'amministrazione. 5. I competenti uffici del Dipartimento, esperite le procedure istruttorie di rito, trasmettono al Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), entro sessanta giorni dal ricevimento, l'istanza di equipollenza, corredata della documentazione esibita. 6. Nei successivi sessanta giorni il Consiglio universitario nazionale esprime motivato parere in ordine alla domanda di equipollenza, con particolare riferimento alle attivita' di studio e di ricerca previste dall'ordinamento della scuola istante. 7. Entro trenta giorni dal ricevimento del parere del Consiglio universitario nazionale, il direttore del Dipartimento adotta il decreto di equipollenza, ovvero il provvedimento di diniego, idoneamente motivato. 8. Il decreto di cui al precedente punto 7 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. La presente direttiva sara' inviata alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 1998 p. Il Ministro: Guerzoni Registrata alla Corte dei conti il 2 novembre 1998 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 177