MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DIRETTIVA 6 agosto 1998 

  Attivita' istruttorie  per i  provvedimenti di equipollenza  con il
titolo  di   dottore  di  ricerca  dei   diplomi  di  perfezionamento
scientifico    rilasciati    da    scuole   italiane    di    livello
postuniversitario.
(GU n.277 del 26-11-1998)

                 IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visti gli articoli 33, 34 e 97 della Costituzione;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  concernente  il   riordinamento  della  docenza  universitaria,
relativa fascia di  formazione, nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica ed in particolare l'art. 74, comma 4;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n. 59, recante tra l'altro delega al
Governo  per  la riforma  della  pubblica  amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa ed in particolare l'art. 20;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni concernente la  razionalizzazione delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'art 3;
  Vista  la legge  7  agosto 1990,  n. 241,  recante  nuove norme  in
materia di  procedimento amministrativo  e di  diritto di  accesso ai
documenti amministrativi;
  Vista  la legge  14 gennaio  1994, n.  20, recante  disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visti gli articoli 4 e 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante
norme  per   il  reclutamento   dei  ricercatori  e   dei  professori
universitari di ruolo;
  Visto il decreto  ministeriale 14 giugno 1994, n.  774, adottato in
attuazione degli articoli 2 e 4 della predetta legge n. 241 del 1990;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 6 settembre 1996,
n.  522,  con  il  quale   e'  stato  approvato  il  regolamento  per
l'organizzazione  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
  Ritenuta  la   necessita'  di  disciplinare,  secondo   criteri  di
imparzialita' e trasparenza, le  procedure relative alle equipollenze
dei titoli di dottore di ricerca  di cui all'articolo 74 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;
                               Adotta
                       la seguente direttiva:
  1.  Al fine  di disciplinare,  secondo criteri  di imparzialita'  e
trasparenza, le attivita' istruttorie e al rilascio dei provvedimenti
di equipollenza di  cui all'art. 74 del decreto  del Presidente della
Repubblica  11  luglio   1980,  n.  382,  i   competenti  uffici  del
Dipartimento  per  l'autonomia  universitaria  e gli  studenti  -  di
seguito denominato  Dipartimento -  si attengono ai  criteri previsti
nei successivi punti.
  2.   La   domanda   di  equipollenza,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante della scuola, deve  consentire la valutazione da parte
degli  uffici   del  predetto   Dipartimento  dei   seguenti  aspetti
organizzativi, gestionali e didattici:
  a) modalita' di accesso e di  conseguimento del titolo e numero dei
titoli annualmente previsti o effettivamente rilasciati;
  b) obiettivi  formativi dei corsi  e relativi programmi  di studio,
ivi comprese le attivita' di ricerca;
  c)  atto costitutivo  e statuto  del soggetto  pubblico o  privato,
gestore della scuola.
  La  domanda  dovra'  altresi'  essere corredata  da  una  relazione
contenente i  criteri per la  scelta del personale  docente, l'elenco
del personale  stesso e dei relativi  curricoli nonche' l'indicazione
delle  strutture  e  delle attrezzature  didattiche,  scientifiche  e
librarie utilizzate  per l'espletamento dei corsi  di perfezionamento
scientifico di cui all'art. 74  del decreto presidenziale n. 382/1980
in  premessa.  La relazione  stessa  dovra'  altresi' evidenziare  la
composizione  dell'eventuale   comitato  scientifico   preposto  alla
programmazione dei  corsi, nonche'  le modalita' di  costituzione del
collegio dei  docenti, preposto alla valutazione  degli studenti, ove
distinto dal comitato scientifico.
  3. I competenti uffici del  Dipartimento, ai fini del completamento
dell'attivita' istruttoria,  potranno richiedere alle  scuole istanti
o,  comunque,  ai  soggetti  gestori  delle  stesse,  ogni  ulteriore
elemento di informazione, ivi comprese  le copie degli ultimi bilanci
approvati, nonche'  l'entita' delle eventuali contribuzioni  a carico
degli  studenti per  la frequenza  dei corsi,  per l'ammissione  alle
prove finali e per il rilascio  del relativo titolo. In tale contesto
saranno valutate le modalita' ed i criteri seguiti per la concessione
di  borse  di studio,  di  assegni  per  la  ricerca e  la  eventuale
fruizione da parte degli studenti di servizi, anche residenziali.
  4. L'attivita' istruttoria di cui ai precedenti punti dovra' essere
completata attraverso la valutazione oggettiva delle risorse tecniche
e logistiche a disposizione della  scuola, o dell'ente gestore, anche
avvalendosi di competenze ed esperti estranei all'amministrazione.
  5.  I competenti  uffici  del Dipartimento,  esperite le  procedure
istruttorie di rito, trasmettono al Consiglio universitario nazionale
(C.U.N.),  entro  sessanta  giorni   dal  ricevimento,  l'istanza  di
equipollenza, corredata della documentazione esibita.
  6.  Nei  successivi  sessanta  giorni  il  Consiglio  universitario
nazionale  esprime   motivato  parere  in  ordine   alla  domanda  di
equipollenza, con particolare riferimento  alle attivita' di studio e
di ricerca previste dall'ordinamento della scuola istante.
  7. Entro  trenta giorni  dal ricevimento  del parere  del Consiglio
universitario  nazionale, il  direttore  del  Dipartimento adotta  il
decreto  di   equipollenza,  ovvero  il  provvedimento   di  diniego,
idoneamente motivato.
  8. Il  decreto di  cui al  precedente punto  7 e'  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  9. La presente direttiva sara' inviata  alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 agosto 1998
                                             p. Il Ministro: Guerzoni
Registrata alla Corte dei conti il 2 novembre 1998
Registro  n.  1  Universita'  e ricerca  scientifica  e  tecnologica,
  foglio n. 177