Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.279 del 28-11-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995, concernente il riordinamento di parte delle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il proprio decreto n. 123 del 18 dicembre 1996, con il quale e' stata riordinata la scuola di specializzazione in medicina del lavoro; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facolta' di medicina e chirurgia in data 19 febbraio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 21 aprile 1998 e dal senato accademico in data 7 aprile 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Il comma 6 dell'art. 130, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in medicina del lavoro, e' soppresso e sostituito dal seguente: Art. 130. (Omissis). 6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente comma 5, e' di 7 per anno, per un totale di 28 specializzandi per l'intero corso di studi. (Omissis). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 3 novembre 1998 Il rettore: Marchesini