UNIVERSITA' DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 3 novembre 1998 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.279 del 28-11-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la  legge 19  novembre 1990, n.  341, concernente  la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio  1995,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  n. 88  alla Gazzetta Ufficiale  n. 167  del 19
luglio 1995,  concernente il riordinamento  di parte delle  scuole di
specializzazione del settore medico;
  Visto il proprio decreto n. 123  del 18 dicembre 1996, con il quale
e' stata  riordinata la  scuola di  specializzazione in  medicina del
lavoro;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalla
facolta'  di medicina  e  chirurgia  in data  19  febbraio 1998,  dal
consiglio  di amministrazione  in data  21 aprile  1998 e  dal senato
accademico in data 7 aprile 1998;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi   esposti  nelle   deliberazioni   delle  predette   autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Visto lo  statuto di autonomia dell'Universita'  di Padova, emanato
con  decreto rettorale  n. 94  dell'8 novembre  1995, pubblicato  nel
supplemento n.  138 alla  Gazzetta Ufficiale n.  273 del  22 novembre
1995,  non  contiene   gli  ordinamenti  didattici  e   che  il  loro
inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di laurea,  dei corsi di diploma e delle scuole
di specializzazione vengono operate  sul vecchio statuto, approvato e
modificato con le disposizioni sopra citate;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Padova, approvato  e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Il comma 6 dell'art. 130, concernente l'ordinamento della scuola di
specializzazione in  medicina del  lavoro, e' soppresso  e sostituito
dal seguente:
                              Art. 130.
  (Omissis).
  6.  Il  numero  massimo  degli specializzandi  che  possono  essere
ammessi  alla scuola,  tenuto conto  delle capacita'  formative delle
strutture di  cui al  precedente comma 5,  e' di 7  per anno,  per un
totale di 28 specializzandi per l'intero corso di studi.
 (Omissis).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 3 novembre 1998
                                               Il rettore: Marchesini