Comunicato relativo alla conclusione degli studi sperimentali sul multitrattamento Di Bella (MDB), disciplinati dall'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.(GU n.276 del 25-11-1998)
Il Ministro della sanita' rende noto quanto segue. In data 13 novembre c.a. l'Istituto superiore di sanita' ha presentato i risultati delle ulteriori cinque sperimentazioni cliniche del multitrattamento Di Bella (MDB) disciplinate dall'art. 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. I protocolli sperimentali riguardano: pazienti affetti da malattie linfoproliferative (linfomi non-Hodgkin ad istologia aggressiva e leucemia linfoide cronica) (protocollo n. 1); pazienti affette da carcinoma mammario metastatico non suscettibili di trattamento ormonoterapico e/o chemioterapico - PS ECOG = 0-2 (protocollo n. 3); pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico (protocollo n. 5); pazienti affetti da carcinoma del pancreas esocrino (protocollo n. 7); pazienti affetti da recidiva di glioblastoma dopo chirurgia e radioterapia (protocollo n. 9). I risultati della sperimentazione sono stati sottoposti all'esame della Commissione oncologica nazionale, la quale, anche relativamente alle patologie riconducibili ai cinque menzionati protocolli, ha convenuto che i dati conclusivi della sperimentazione evidenziano l'assenza di risposte favorevoli circa la verifica dell'attivita' antitumorale del multitrattamento Di Bella e che non sussistono le condizioni per proseguire la sperimentazione MDB e per procedere a studi di fase III. Sui risultati della sperimentazione si e' pronunciata, altresi', la Commissione unica del farmaco, la quale, per quanto di sua competenza, ha ribadito che non sono soddisfatte le condizioni per l'inserimento dei farmaci costituenti il multitrattamento Di Bella nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. Anche il Comitato etico nazionale ha esaminato i risultati dei predetti cinque protocolli, osservando che il numero delle risposte obiettive, anche parziali (una nel protocollo 1, una nel protocollo 3 e una nel protocollo 7), e' risultato inferiore al numero minimo previsto per poter giudicare positivo l'esito della sperimentazione e che, anche qualora tutti i pazienti attualmente stabili rispondessero al trattamento con altrettante risposte obiettive, nessuno dei cinque studi potrebbe ugualmente ritenersi concluso positivamente, in quanto non potrebbero essere raggiunti in nessun caso i numeri minimi di risposte obiettive previsti dai protocolli. Alla luce delle valutazioni espresse, l'intera sperimentazione MDB deve dichiararsi conclusa e, pertanto, deve cessare ogni forma di arruolamento di nuovi pazienti, ivi compresa quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, convertito dalla legge 30 luglio 1998, n. 257. Sia la Commissione oncologica nazionale, sia il Comitato etico nazionale hanno raccomandato che ai pazienti stabili venga garantita la prosecuzione del trattamento sino ad eventuale progressione. Tale orientamento e' del tutto coerente con quanto previsto anche dai protocolli relativi ai due studi osservazionali attivati ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, come gia' rilevato nel comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998. Conseguentemente, la prosecuzione del trattamento dovra' essere assicurata anche ai soggetti che hanno avuto accesso allo studio osservazionale in base alle specifiche previsioni contenute nel decreto-legge n. 186 del 1998. Per disciplinare le modalita' dell'ulteriore trattamento dei malati stabili, fino a progressione di malattia - e, ovviamente, dei malati che hanno ottenuto risposta obiettiva, seppure parziale - e' stata emanata apposita ordinanza ministeriale pubblicata nella presente Gazzetta Ufficiale. Si fa presente, infine, che con la conclusione della totalita' delle sperimentazioni relative al multitrattamento Di Bella viene a cessare la disciplina speciale contenuta nell'art. 4 del decreto-legge n. 23 del 1998, che ha consentito, in deroga alla normativa vigente, la vendita al pubblico di medicinali a base di octreotide e di somatostatina ad un prezzo concordato fra il Ministro della sanita' e le aziende farmaceutiche.