MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Comunicato  relativo alla  conclusione degli  studi sperimentali  sul
  multitrattamento  Di  Bella  (MDB), disciplinati  dall'art.  1  del
  decreto-legge   17   febbraio   1998,  n.   23,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
(GU n.276 del 25-11-1998)

   Il Ministro della sanita' rende noto quanto segue.
  In  data  13  novembre  c.a. l'Istituto  superiore  di  sanita'  ha
presentato  i   risultati  delle  ulteriori   cinque  sperimentazioni
cliniche del multitrattamento Di Bella (MDB) disciplinate dall'art. 1
del  decreto-legge   17  febbraio   1998,  n.  23,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
   I protocolli sperimentali riguardano:
  pazienti   affetti   da    malattie   linfoproliferative   (linfomi
non-Hodgkin  ad istologia  aggressiva  e  leucemia linfoide  cronica)
(protocollo n. 1);
  pazienti affette da carcinoma mammario metastatico non suscettibili
di  trattamento ormonoterapico  e/o chemioterapico  - PS  ECOG =  0-2
(protocollo n. 3);
  pazienti  affetti  da carcinoma  polmonare  non  a piccole  cellule
metastatico (protocollo n. 5);
  pazienti affetti da carcinoma  del pancreas esocrino (protocollo n.
7);
  pazienti  affetti  da recidiva  di  glioblastoma  dopo chirurgia  e
radioterapia (protocollo n. 9).
  I risultati  della sperimentazione sono stati  sottoposti all'esame
della Commissione oncologica nazionale, la quale, anche relativamente
alle  patologie riconducibili  ai  cinque  menzionati protocolli,  ha
convenuto  che i  dati conclusivi  della sperimentazione  evidenziano
l'assenza  di risposte  favorevoli circa  la verifica  dell'attivita'
antitumorale del  multitrattamento Di Bella  e che non  sussistono le
condizioni per  proseguire la sperimentazione  MDB e per  procedere a
studi di fase III.
  Sui risultati della sperimentazione si e' pronunciata, altresi', la
Commissione  unica  del   farmaco,  la  quale,  per   quanto  di  sua
competenza, ha  ribadito che non  sono soddisfatte le  condizioni per
l'inserimento dei  farmaci costituenti  il multitrattamento  Di Bella
nell'elenco  previsto  dall'art. 1,  comma  4,  del decreto-legge  21
ottobre 1996,  n. 536,  convertito dalla legge  23 dicembre  1996, n.
648.
  Anche  il Comitato  etico nazionale  ha esaminato  i risultati  dei
predetti cinque  protocolli, osservando che il  numero delle risposte
obiettive, anche parziali (una nel protocollo 1, una nel protocollo 3
e  una nel  protocollo 7),  e' risultato  inferiore al  numero minimo
previsto per poter giudicare positivo l'esito della sperimentazione e
che, anche qualora tutti i pazienti attualmente stabili rispondessero
al trattamento con altrettante risposte obiettive, nessuno dei cinque
studi potrebbe ugualmente ritenersi concluso positivamente, in quanto
non potrebbero  essere raggiunti  in nessun caso  i numeri  minimi di
risposte obiettive previsti dai protocolli.
  Alla luce delle valutazioni  espresse, l'intera sperimentazione MDB
deve dichiararsi  conclusa e,  pertanto, deve  cessare ogni  forma di
arruolamento  di nuovi  pazienti,  ivi  compresa quella  disciplinata
dall'art.  1, comma  1, del  decreto-legge  16 giugno  1998, n.  186,
convertito dalla legge 30 luglio 1998, n. 257.
  Sia  la Commissione  oncologica  nazionale, sia  il Comitato  etico
nazionale hanno raccomandato che  ai pazienti stabili venga garantita
la prosecuzione del trattamento  sino ad eventuale progressione. Tale
orientamento  e' del  tutto coerente  con quanto  previsto anche  dai
protocolli relativi ai due studi osservazionali attivati ai sensi del
decreto-legge  17  febbraio  1998,  n. 23,  come  gia'  rilevato  nel
comunicato ministeriale  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 181
del 5 agosto 1998.  Conseguentemente, la prosecuzione del trattamento
dovra' essere  assicurata anche ai  soggetti che hanno  avuto accesso
allo  studio  osservazionale  in   base  alle  specifiche  previsioni
contenute nel decreto-legge n. 186 del 1998.
  Per disciplinare le modalita' dell'ulteriore trattamento dei malati
stabili, fino a progressione di  malattia - e, ovviamente, dei malati
che hanno  ottenuto risposta obiettiva,  seppure parziale -  e' stata
emanata  apposita ordinanza  ministeriale  pubblicata nella  presente
Gazzetta Ufficiale.
  Si  fa presente,  infine, che  con la  conclusione della  totalita'
delle sperimentazioni  relative al multitrattamento Di  Bella viene a
cessare   la   disciplina   speciale  contenuta   nell'art.   4   del
decreto-legge  n. 23  del 1998,  che  ha consentito,  in deroga  alla
normativa vigente,  la vendita  al pubblico di  medicinali a  base di
octreotide e di somatostatina ad un prezzo concordato fra il Ministro
della sanita' e le aziende farmaceutiche.