Decreto-legge n. 11 del 31 gennaio 1997 convertito nella legge n. 81 del 28 marzo 1997 - Misure straordinarie per la crisi del settore lattierocaseario art. 1, commi da 1 a 8.(GU n.279 del 28-11-1998)
Vigente al: 28-11-1998
Agli istituti bancari Alle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario - Assessorati agricoltura Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura Al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Serv. IV - Div. XI All'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo All'Associazione bancaria italiana - A.B.I. Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confederazione nazionale agricoltura Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confederazione produttori agricoli "Copagri" All'Unalat L'Amministrazione sta dando corso alla verifica delle rendicontazioni trasmesse dagli Istituti bancari e previste dalla circolare del 20 maggio 1998, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1998, n. 139. Da un primo esame sono stati rilevati comportamenti che non si ritengono aderenti alle disposizioni della circolare e ai principi preposti ai rapporti di questa amministrazione con le banche erogatrici dei prestiti, in funzione della legge in questione. I comportamenti non in linea attengono ai seguenti aspetti che di seguito si vanno a trattare. Punto 1 - Difformita' tra numero istanze ammesse all'intervento pubblico e numero di istanze rendicontate. Con i provvedimenti di saldo sono stati accreditati, come da formale comunicazione singolarmente resa a ciascuna banca, le somme dovute sul numero delle istanze di prestito presentate dalle aziende zootecniche alle stesse banche ed ammesse al contributo statale a seguito di autorizzazione rilasciata dalle competenti regioni. E' noto come il processo di individuazione delle istanze e dei relativi importi di contributo e' stato particolarmente elaborato proprio per giungere alla corrispondenza tra dati forniti dalle banche e dati regionali. Pertanto, come risulta di tutta evidenza dalla scheda, predisposta con la circolare n. 3 del 20 maggio 1998 (Allegato A), per i riscontri di competenza di questo Ministero e' indispensabile che nelle schede stesse siano riportate tutte le istanze prese in considerazione in sede di erogazione dei saldi, anche se, successivamente, non portate a buon fine dalla banca per questioni di merito creditizio o per altre ragioni. E' inoltre necessario evidenziare eventuali differenze tra il contributo accreditato dal Ministero e quello effettivamente liquidato all'azienda. Le banche che non si sono adeguate alle disposizioni della circolare, sopra ulteriormente esplicitate, sono invitate a rielaborare l'allegato A, e il supporto magnetico previsto al punto 1.4 della circolare stessa e a ritrasmettere il tutto al Ministero. Punto 2 -Conteggio degli interessi maturati a favore del Ministero. Il decreto interministeriale 21 aprile 1997, n. 83603, all'art. 2, commi 3 e 4, e la richiamata circolare 20 maggio 1998, n. 3, hanno previsto che ciascuna banca, fosse tenuta a versare le somme ricevute dall'Amministrazione in apposito conto vincolato intestato al Ministero. Tale conto avrebbe prodotto a favore della stessa Amministrazione interessi attivi pari al TUS, vigente nel periodo di riferimento diminuito di un punto, dal momento dell'accredito delle somme corrisposte e fino alla messa a disposizione delle stesse a favore delle aziende zootecniche. L'art. 4, comma 2, dello stesso decreto interministeriale regolava la procedura di messa a disposizione del contributo pubblico alle aziende per le quali non erano state risolte alla data del 1 luglio 1997 questioni di merito creditizio. E' stato previsto che, ove si presentasse la necessita' di cui al richiamato art. 4, comma 2, a favore del Ministero sarebbero maturati interessi sulle somme accreditate nei predetti conti correnti vincolati intestati alle singole aziende per il periodo di giacenza intercorrente dall'accreditamento del contributo da parte della stessa banca alla data di definizione dell'operazione. Le disposizioni di cui sopra sono state opportunamente richiamate nella circolare del 20 maggio 1998, n. 3, ai punti 1.1 e 1.2. Ne consegue che gli importi maturati a titolo di interesse sul conto corrente vincolato fruttifero intestato al Ministero (art. 2, commi 3 e 4, del decreto interministeriale 21 aprile 1997) e sugli eventuali conti correnti vincolati intestati alle singole aziende (art. 4, comma 2, dello stesso decreto) costituiscono, gia' dal momento della chiusura del rapporto con l'azienda, nuovo capitale sul quale vanno riconosciuti gli interessi semplici al TUS vigente, diminuito di un punto, fino al momento della restituzione delle somme secondo le modalita' indicate nella gia' citata circolare n. 3/1998, punto 1.4. Punto 3 -Natura dei c/c vincolati fruttiferi. 3.1 - Imposta di bollo. Come fatto gia' presente con la lettera circolare del 16 marzo 1998, n. 83434, i c/c vincolati fruttiferi intestati al Ministero devono essere considerati "conti a destinazione specifica" diretti solo a registrare i movimenti dei contributi accreditati e quindi sono esenti da spese di bollo e commissioni. Cio' si richiama in quanto talune banche nella rendicontazione hanno fatto gravare sui conti le predette spese. 3.2 - Ritenute sugli interessi maturati a favore dello Stato. E' stato riscontrato che sugli interessi comunque gia' conteggiati e versati al Ministero, e' stata operata da talune banche la ritenuta ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si segnala alle banche in indirizzo che la tipologia dei conti correnti previsti dalla circolare n. 3/1998 rientra nel regime di esenzione di cui all'art. 6 della legge 6 marzo 1996, n. 110, di conversione del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6. Trattasi infatti di conto produttivo di interessi a favore del Ministero, allo stesso intestato, e quindi di fattispecie analoga a quella prevista dall'art. 6 della richiamata legge n. 110/1996. Al riguardo si richiama la circolare ABI del 27 marzo 1995 - Serie tributaria n. 16, ove la materia viene opportunamente trattata e chiarita, seppure con riferimento a conti di cui e' titolare il dicastero del Tesoro. Le banche in indirizzo sono invitate a rivedere le proprie rendicontazioni alla luce dei chiarimenti sopra forniti, a disporre, ove dovuto, un versamento integrativo secondo le modalita' di cui al punto 1.4 della circolare n. 3/1998, comprensivo degli ulteriori interessi maturati sul conguaglio dovuto e non versato, e a trasmetterne quietanza unitamente ad uno schema di calcolo. Questo Ministero invita ciascuna banca a collaborare con sollecitudine disponendo i necessari riscontri delle rendicontazioni gia' presentate onde evitare l'insorgere di inutili contenziosi. Il direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Pilo