UNIVERSITA' DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.282 del 2-12-1998)

                             IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto del 31  agosto 1933, n. 1592, e succesive
modificazioni ed integrazioni:
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Messina, emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997;
  Viste le proposte di modifica  di statuto formulate dalle autorita'
accademiche  dell'Universita'   degli  studi  di   Messina,  relative
all'istituzione   della  Scuola   di  specializzazione   in  medicina
nucleare, accolte favorevolmente dal  comitato di coordinamento delle
universita' siciliane nella seduta del 6 dicembre 1997;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  in  merito  dal  Consiglio
universitario nazionale in data 7 ottobre 1998;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Messina,  e' integrato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'attuale  art. 798,  con  il  conseguente scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi
articoli  relativi  alla  scuola  di  specializzazione  in  "medicina
nucleare":
                     Scuola di specializzazione
                        in medicina nucleare
  Art.  799. -  La scuola  di specializzazione  in medicina  nucleare
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
nell'area medica.
  Art.  800.  - La  scuola  ha  lo  scopo  di fornire  le  competenze
professionali necessarie all'impiego in vivo  ed in vitro di sorgenti
radioattive di composti marcati con radionuclidi, a fini diagnostici,
terapeutici e di prevenzione delle malattie.
  Art. 801. - La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina
nucleare.
  Art. 802. - Il corso ha la  durata di 4 anni. Ciascun anno di corso
prevede 200 ore di didattica formale  e seminariale e di attivita' di
tirocinio guidate,  da effettuare frequentando strutture  di medicina
nucleare universitarie  o ospedaliere convenzionate.  L'orario annuo,
comprensivo delle  200 ore di  cui sopra,  e' quello previsto  per il
personale  medico  a  tempo  pieno operante  nel  Servizio  sanitario
nazionale.
  Art. 803. -  Concorrono al funzionamento della  scuola le strutture
della  facolta' di  medicina e  chirurgia e  dell'azienda Policlinico
previa  deliberazione da  parte del  Consiglio della  scuola potranno
concorrere al  funzionamento di  essa strutture di  medicina nucleare
del  servizio sanitario  nazionale,  rispondenti nel  loro insieme  a
tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto-legge n.
257/1991,   convenzionate  con   l'universita'  ed   individuate  nei
protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n.
502/1992.
  Alle  attivita' didattiche  e  formative  provvedera' il  personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinare di cui
alla  tabella A  e, in  regime di  convenzione, quello  dirigente del
Servizio sanitario  nazionale delle corrispondenti aree  funzionali e
discipline.
  La sede amministrativa della scuola e' presso l'istituto di scienze
radiologiche dell'Universita' di Messina.
  Art.  804. -  Il numero  massimo degli  specializzandi che  possono
essere ammessi  e' pari a  2 per  anno, tenuto conto  delle capacita'
formative delle  strutture di cui  all'art. 5 del presente  statuto e
dei criteri  generali per la  regolamentazione degli accessi,  di cui
all'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990.
  L'ammissione   viene  regolata   secondo  le   norme  del   decreto
ministeriale del  16 settembre 1982,  emanato ai sensi  dell'art. 13,
comma  5, del  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  162/1982
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 275
del 6 ottobre 1982, tenendo  conto delle esigenze sanitarie del Paese
l'art.  2,  comma  1,  del  decreto-legge n.  157/1991,  e  ai  sensi
dell'art. 2,  commi 7  e 8,  capo 1 della  tabella XLV/2  allegata al
decreto ministeriale 11 maggio 1995.
  Art.   805.   -   Il   piano    di   studi   e   di   addestramento
professionalizzante  e' determinato  dal Consiglio  di scuola,  sulla
base degli obiettivi da  raggiungere nelle diverse aree disciplinari,
degli     obiettivi    specifici     e    dei     relativi    settori
scientificodisciplinari  indicati  nelle  tabelle  A e  B.  Il  piano
dettagliato delle  attivita' formative  con la  relativa ripartizione
oraria  e' deliberato  annualmente  dal Consiglio  di  scuola e  reso
pubblico, unitamente alle schede risorse  aggiornate sia per quel che
riguarda i docenti  che le attrezzature. Le  esigenze per l'attivita'
pratica di tipo professionalizzante sono indicate nella tabella B. Le
tabelle A e B fanno parte integrante del presente statuto.
Tabella  A   - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
 A. Area propedeutica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve apprendere  i fondamenti  della
matematica e della fisica, con particolare riguardo alle applicazioni
nel  campo della  fisica applicata  alla medicina,  della teoria  dei
traccianti,  del  trattamento  delle  immagini,  della  statistica  e
informatica.
  Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.
 B. Area della strumentazione biomedica.
  Obiettivo: lo specializzando deve  apprendere le basi di conoscenza
della   strumentazione   e  dell'applicazione   dell'elettronica   in
medicina,  le cognizioni  sulla struttura  ed il  funzionamento degli
apparecchi  di rivelazione  e misura  delle radiazioni  ionizzanti in
vivo  ed  in  vitro,  sulla   struttura  e  sul  funzionamento  delle
apparecchiature  per  la  rivelazione  di  immagini  complementari  e
integrative.
  Settori:  B10X Biofisica  medica, F18X  Diagnostica per  immagini e
radioterapia, K01X Elettronica.
 C. Area delle tecniche in vitro.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   apprendere   nozioni   di
radiochimica e radiofarmacia, procedure  per il controllo di qualita'
dei  radiofarmaci,  i  principi  ed applicazione  delle  tecniche  di
radioimmunologia,  immunoradiometria  ed  immunodosaggio,  anche  con
traccianti   alternativi,  le   procedure   per   la  marcatura   con
radionuclidi   di   cellule,   strutture  subcellulari   e   molecole
biologiche.
  Settori:  C05X  Chimica  organica, F10X  Biofisica,  B13X  Biologia
applicata, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
 D. Area delle metodologie delle indagini in vivo.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve imparare  a  padroneggiare  le
tecniche  di acquisizione  ed  elaborazione dati  per il  trattamento
delle immagini ed in particolare  per quelle relative alla tomografia
per emissione.
  Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
  E.Area delle applicazioni cliniche della medicina nucleare.
  Obiettivo: lo  specializzando deve apprendere i  fondamenti clinici
di   fisiologia   e   fisiopatologia,   nonche'   i   fondamenti   di
radiofarmacologia  clinica, le  metodologie  speciali delle  indagini
diagnostiche  in  vivo riguardanti  i  vari  organi ed  apparati,  le
possibilita'  di  integrazione   delle  indagini  mediconucleari  con
metodiche  complementari  (ecografia, radiodiagnostica  tradizionale,
tomografia     computerizzata     per     trasmissione,     risonanza
magneticonucleare, radiodiagnostica digitale,  ecc.), e nozioni sulle
loro  indicazioni, procedure  e risultati,  metodologie e  dosimetria
riguardanti le applicazioni di radionuclidi, radiocomposti e molecole
marcate, somministrati  al paziente  in forma  non sigillata,  per la
terapia di processi neoplastici e non neoplastici.
  Settori:  F04B  Patologia  clinica,  F04C  Oncologia  medica,  F07A
Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
 F. Area di radiobiologia e radioprotezione.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  nozioni   sulle
interazioni fra  radiazioni ionizzanti e strutture  biologiche, sulla
radiosensibilita'   dei  tessuti   e  degli   organi  e   nozioni  di
radiopatologia e radioprotezione.
  Settori: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
Tabella     B     -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve:
  aver  frequentato per  almeno 3  mesi  una sezione  di terapia  con
sorgenti non sigillate;
  aver  eseguito  almeno  2000  indagini  diagnostiche  (refertandone
personalmente almeno  il 25%) includenti obbligatoriamente  esami nei
seguenti settori:
     a) sistema nervoso centrale;
     b) apparato cardiovascolare;
     c) apparato osteoarticolare;
     d) apparato urogenitale;
     e) apparato respiratorio;
     f) apparato digerente;
     g) apparato endocrino;
     h) sistema ematopoietico;
  i)   neoplasie    e   processi   infiammatori,    con   diagnostica
radioimmunologica e radioimmunometria.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo  le   norme  di   buona  pratica   clinica,  di   almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate  le  tipologie  dei  diversi  atti  specialistici  ed  il
relativo peso specifico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 30 ottobre 1998
                                             p. Il rettore: Silvestri