MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 30 ottobre 1998 

  Modificazione al decreto ministeriale 18 settembre 1997 concernente
divieti  e   limitazioni  nella   prescrizione  e   preparazione  dei
medicinali anoressizzanti ad azione centrale.
(GU n.281 del 1-12-1998)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  26  maggio   1987  concernente  il  divieto  di
preparazione  di   farmaci  contenenti  le   sostanze  anoressizzanti
amfetominosimili  ivi elencate,  in associazione  con altre  sostanze
farmacologicamente attive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
dell'8 giugno 1987;
  Visto il decreto 13 aprile 1993 concernente: "Divieti e limitazioni
nella preparazione di medicinali contenenti sostanze anoressizzanti",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1993;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto 17  settembre  1997  concernente la  sospensione
dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio  delle  specialita'
medicinali  a  base  di   fenfluramina  e  dexfenfluramina  ai  sensi
dell'art. 19,  comma 2,  del decreto legislativo  29 maggio  1991, n.
178,  nonche'  il  divieto   dell'utilizzo  di  tali  sostanze  nelle
preparazioni magistrali,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 219
del 19 settembre 1997;
  Visto  il  decreto  18   settembre  1997  concernente:  "Divieti  e
limitazioni nella  prescrizione e  preparazione di  anoressizzanti ad
azione centrale"  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 221  del 22
settembre 1997;
  Vista l'ordinanza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 719/98
dell'8  maggio  1998,  che   dispone  la  sospensione  degli  effetti
dell'art. 1 del citato decreto 18 settembre 1997;
  Considerato  che  il   predetto  provvedimento  cautelare  riguarda
esclusivamente l'art. 1 del decreto 18 settembre 1997, e che pertanto
devono ritenersi  tuttora in vigore  i divieti previsti  dall'art. 6,
del decreto medesimo;
  Ravvisata l'esigenza, a tutela  della salute pubblica, di prevedere
che  la  dispensazione di  medicinali  ad  azione anoressizzante  sia
disciplinata  da  criteri  uniformi  sia  nel  caso  di  preparazioni
magistrali che di specialita' medicinali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  1 del  decreto  18  settembre  1997 e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  1.  -  1.  La  dispensazione  da  parte  dei  farmacisti  di
preparazioni  magistrali  contenenti  le  sostanze  fendimetrazina  e
amfepramone  (dietilpropione),   da  sole   o  in   associazione,  e'
disciplinata   dalle  disposizioni   previste   per  le   specialita'
medicinali agli  articoli 2, 3, comma  2, e dall'art. 4  del presente
decreto  e  per  un  quantitativo comunque  non  superiore  a  quello
necessario per trenta giorni di terapia".
  Il  presente  decreto  entra   in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1998
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 108