UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 17 novembre 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.287 del 9-12-1998)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'   degli  studi  di  Roma  "Tor
Vergata";
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592  ,e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, concernente il  riordino delle scuole dirette a  fini speciali e
delle scuole di specializzazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la legge  19  novembre  1990, n.  341,  sulla riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  ministeriale  16 maggio  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del  9 ottobre 1997, relativo alla modifica
dell'ordinamento  didattico  della   scuola  di  specializzazione  in
malattie dell'apparato respiratono;
  Visto che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia nella
seduta  del  20 febbraio  1998  ha  espresso parere  favorevole  alla
proposta di modifica dell'ordinamento  didattico relativo alla scuola
di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal senato  accademico nella
seduta del 21 luglio 1998;
  Vista la delibera con la  quale il consiglio di amministrazione, in
data 24 luglio 1998, ha approvato la suddetta modifica;
  Visto il parere favorevole alla modifica dell'ordinamento didattico
della   scuola   di   specializzazione  in   malattie   dell'apparato
respiratorio,  espresso dal  Consiglio universitario  nazionale nella
seduta del 15 ottobre 1998;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi  di Roma "Tor  Vergata" e'
cosi' ulteriormente modificato:
                            Articolo unico
  A partire  dall'anno accademico 1998/1999,  l'ordinamento didattico
della  scuola di  specializzazione, del  settore medico,  in malattie
dell'apparato respiratorio viene cosi' modificato:
                     Scuola di specializzazione
               in malattie dell'apparato respiratorio
                               Art. 1.
             Istituzione, finalita' titolo conseguibile
  1.1.  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in  malattie
dell'apparato respiratorio nella Universita' degli studi di Roma "Tor
Vergata".
  1.2.  La scuola  ha lo  scopo  di formare  specialisti nel  settore
professionale   delle   malattie   respiratorie   comprensivo   della
prevenzione,   fisiopatologia,  semeiotica,   patologia,  diagnostica
clinica  e  strumentale,  clinica,  terapia  e  riabilitazione  delle
malattie e delle emergenze respiratorie.
  1.3.  La  scuola rilascia  il  titolo  di specialista  in  malattie
dell'apparato respiratorio.
                               Art. 2.
              Organizzazione, durata, norme di accesso
  2.1. Il  corso degli studi  ha la  durata di quattro  anni. Ciascun
anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica
formale  e  seminariale)  ed   una  attivita'  di  tirocinio  guidato
attraverso frequenza delle strutture  della scuola fino a raggiungere
l'orario annuo complessivo  previsto per il personale  medico a tempo
pieno, operante nel Servizio sanitario nazionale.
  2.2.  La sede  amministrativa della  scuola di  specializzazione in
malattie  dell'apparato respiratorio  e'  presso  il dipartimento  di
medicina interna.
  Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della
scuola le  seguenti strutture universitarie  (dipartimenti, istituti,
ecc.). Le  strutture ospedaliere convenzionabili  debbono rispondere,
nel  loro insieme,  a requisiti  di idoneita'  per disponibilita'  di
attrezzature  e dotazioni  strumentali, per  tipologia dei  servizi e
delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure
del decreto interministeriale 17  dicembre 1997 Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 1998.
  Rispondono  automaticamente  a  tali   requisiti  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settore coerente
con quello  della scuola  di specializzazione. Le  predette strutture
non universitarie sono  individuate con i protocolli  d'intesa di cui
allo stesso art.  6, comma 3, del decreto-legge 30  dicembre 1992, n.
502.
  La  formazione deve  avvenire nelle  strutture universitarie  ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali  da garantire  un congruo  addestramento professionale  pratico,
compreso  il   tirocinio  nella  misura  stabilita   dalla  normativa
comunitaria.
  2.3. Tenendo  presenti i  criteri generali per  la regolamentazione
degli accessi, di cui al comma  4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990
ed  in   base  alle  risorse   ed  alle  strutture   ed  attrezzature
disponibili, la scuola e' in grado  di accettare un numero massimo di
iscritti determinato in 10 per ciascun  anno di corso, con un massimo
totale di  40 specializzandi. Il  numero effettivo degli  iscritti e'
determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra
il Ministero della  sanita' ed il Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le
universita'.  Il  numero  di  iscritti a  ciascuna  scuola  non  puo'
superare quello totale previsto nello statuto.
  2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola
coloro che  siano in possesso  della laurea in medicina  e chirurgia.
Sono altresi'  ammessi al  concorso coloro che  siano in  possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente  dalle  autorita' accademiche  italiane.  L'abilitazione
alla  professione  di  medicochirurgo deve  essere  conseguita  prima
dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  2.5. Il concorso di ammissione alla scuola e' effettuato secondo le
norme concorsuali attualmente vigenti.
                               Art. 3.
            Piano di studi di addestramento professionale
  3.1. Il consiglio della  scuola determina l'articolazione del corso
di specializzazione ed il relativo piano  di studi nei diversi anni e
nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.
  Il consiglio determina pertanto:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
(teorico e  seminariale) e  di quella  di tirocinio,  compresa quella
relativa all'area specialistica comune  a specialita' propedeutiche o
affini.
  3.2.  Il  piano  di  studi  e  di  addestramento  professionale  e'
determinato  dal consiglio  della scuola  sulla base  degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da  raggiungere  nelle  diverse  aree  degli
obiettivi specifici  e dei relativi  settori scientificodisciplinari,
che sono indicati nella tabella A.
  Costituiscono apporti  minimi obbligatori  sia propedeutici  che di
approfondimento      scientificoculturale,     che      infine     di
professionalizzazione, compresa quella  relativa all'attivita' comune
a settori specialistici affini, quelli relativi ai settori seguenti:
  E04B biologia molecolare; E09A anatomia umana; E09B istologia; E06A
fisiologia umana;  F04A patologia  generale; F04B  patologia clinica;
E05A  biochimica; F05X  microbiologia e  microbiologia clinica;  F06A
anatomia   patologica;   F07A   medicina   interna;   F07B   malattie
dell'apparato   respiratorio;  F18X   diagnostica   per  immagini   e
radioterapia; F23A scienze infermieristiche generali e cliniche; L18C
linguistica inglese.
  Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di
formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato
dal  consiglio della  scuola e  reso pubblico  nel manifesto  annuale
degli  studi; tale  piano rispecchia  i requisiti  standard nazionali
elaborati  dai  direttori delle  scuole  ed  approvati dal  Consiglio
universitario nazionale.
                               Art. 4.
                        Programmazione annuale
                delle attivita' e verifica tirocinio
  4.1. All'inizio di ciascun anno  di corso il consiglio della scuola
programma  le   attivita'  comuni  degli  specializzandi,   e  quelle
specifiche  relative  al tirocinio;  il  consiglio  concorda con  gli
specializzandi   stessi  la   scelta  di   eventuali  aree   elettive
d'approfondimento  opzionale, pari  a  non oltre  il 25%  dell'orario
annuo,   e   che   costituiscono   orientamento   all'interno   della
specializzazione.
  4.2. Il  tirocinio e'  svolto nelle  strutture universitarie  ed in
quelle    ospedaliere    idonee   convenzionate.    Lo    svolgimento
dell'attivita'  di tirocinio  e  l'esito positivo  del medesimo  sono
attestati dai docenti  ai quali e' stata  affidata la responsabilita'
didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio
e' stato svolto. Ai fini  dell'attestazione di frequenza il consiglio
della   scuola  potra'   riconoscere  utile,   sulla  base   d'idonea
documentazione,   l'attivita'   svolta    all'estero   in   strutture
universitarie od extrauniversitarie.
                               Art. 5.
                           Esame di diploma
  5.1. L'esame  finale consiste  nella presentazione di  un elaborato
scritto su una tematica  clinica assegnata allo specializzando almeno
un anno  prima dell'esame stesso.  La commissione finale  e' nominata
dal rettore in relazione alla vigente normativa.
  5.2.  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame  finale deve
aver superato gli  esami annuali ed i relativi tirocinii  e deve aver
condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
specialistici  stabiliti  secondo  uno standard  nazionale  specifico
della  scuola,  volto ad  assicurare  il  conseguimento di  capacita'
professionali adeguate allo standard europeo.
                               Art. 6.
                             Norme finali
  6.1.  Le tabelle  relative allo  standard nazionale  (relativo agli
obiettivi  formativi e  relativi  settori scientificodisciplinari  di
pertinenza, all'attivita'  minima per l'ammissione  all'esame finale,
alle strutture  minime necessarie  per le  strutture convenzionabili)
sono fissate con le  procedure indicate nel decreto interministeriale
17 dicembre 1997 nella Gazzetta Ufficiale  n. 17 del 22 gennaio 1998.
Gli aggiornamenti periodici sono  disposti con le medesime procedure,
sentiti  i direttori  delle  scuole di  specializzazione in  malattie
dell'apparato respiratorio.
  Tabella A - Aree di  addestramento professionale e relativi settori
scientificodisciplinari.
A) Area della medicina interna.
  Obiettivi:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali  di fisiopatologia  dei diversi  organi ed  apparati, le
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle
principali malattie che riguardano  i diversi sistemi dell'organismo,
le  conoscenze   teoriche  dei  principali  settori   di  diagnostica
strumentale e  di laboratorio alle suddette  malattie. Deve acquisire
inoltre la  capacita' di  valutazione delle connessioni  ed influenze
intersistemiche.
  Settori:  E06  fisiologia  umana,   F04B  patologia  clinica,  F07A
medicina interna, F18X diagnostica per immagini.
B) Area propedeutica.
  Obiettivi:  lo  specializzando   deve  perfezionare  le  conoscenze
fondamentali  di morfologia  e fisiologia  dell'apparato respiratorio
allo  scopo di  acquisire  ulteriori nozioni  sulle basi  biologiche,
sulla  fisiopatologia e  clinica  delle  malattie respiratorie;  deve
inoltre acquisire  capacita' di valutazione  per le connessioni  e le
influenze  fra problemi  respiratori e  problemi di  altri organi  ed
apparati; e deve inoltre acquisire padronanza di strumenti idonei per
il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.
  Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, E05A biochimica, E06A
fisiologia umana, F04A patologia  generale, L18C linguistica inglese,
FL18C informatica, F07B malattie dell'apparato respiratorio.
C) Area di fisiopatologia respiratoria.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  delle
malattie dell'apparato  respiratorio e  deve acquisire  conoscenze di
fisiopatologia clinica.
  Settori:   E04B   biologia   molecolare,   F05X   microbiologia   e
microbiologia  clinica,   F04A  patologia  generale,   F07B  malattie
dell'apparato respiratorio.
D) Area di laboratorio e diagnostica strumentale.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze tecniche
e teoriche in tutti i  settori di laboratorio applicati alle malattie
respiratorie  con particolare  riguardo alla  citoistopatologia, alle
tecniche  immunoallergiche,   alle  tecniche  di   valutazione  della
funzione  dei   vari  tratti   dell'apparato  respiratorio   e  della
cardioemodinamica  polmonare; deve  acquisire conoscenze  e capacita'
interpretative nella diagnostica per  immagini e nelle varie tecniche
diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio;
deve altresi'  saper eseguire alcune tecniche  diagnostiche, seguendo
le norme di buona pratica clinica.
  Settori:  F06A  anatomia  patologica, F07B  malattie  dell'apparato
respiratorio, F18X diagnostica per immagini, F04B patologia clinica.
E) Area dell'endoscopia.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze tecniche
e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e
bronchiale,  alla  terapia  endobronchiale; deve  saper  eseguire  le
tecniche endoscopiche  secondo le  norme di  buona pratica  clinica e
deve saper applicare tali norme in studi clinici.
  Settori:  F06A  anatomia  patologica, F07B  malattie  dell'apparato
respiratorio, F18X diagnostica per immagini.
F) Area delle emergenze respiratorie.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e la  pratica clinica necessaria  a trattare le  principali patologie
che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.
  Settori:  F21X anestesia  e rianimazione,  F07X farmacologia,  F07B
malattie dell'apparato respiratorio.
G)  Area   della tubercolosi, delle malattie  infettive dell'apparato
respiratorio.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
necessarie  per la  valutazione  epidemiologica,  la prevenzione,  la
diagnostica   microbiologica   ed    immunologica,   la   diagnostica
clinicostrumentale, la terapia e  la riabilitazione della tubercolosi
e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere
e  saper applicare  le  relative  norme di  buona  pratica clinica  e
profilassi.
  Settori:  F07B malattie  dell'apparato respiratorio,  F07I malattie
infettive,   F05X  microbiologia   e   microbiologia  clinica,   F07X
farmacologia, F23A  scienze infermieristiche, CHC01 igiene  e tecnica
ospedaliera.
         H) Area della clinica delle malattie respiratorie.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per
la     valutazione    epidemiologica,     prevenzione,    diagnostica
clinicostrumentale,   terapia   e   riabilitazione   delle   malattie
respiratorie nelle  sue varie problematiche cliniche,  deve conoscere
le norme di  buona pratica clinica e deve saperle  applicare in studi
clinici controllati.
  Settori:  F07B malattie  dell'apparato  respiratorio, F23A  scienze
infermieristiche, F01X statistica medica, F04C oncologia medica, F07X
farmacologia, F08D chirurgia toracica, F19A pediatria.
  Tabella B  - Requisiti minimi di  apprendimento professionale dello
specializzando.
  Lo  specializzando viene  ammesso  all'esame finale  di diploma  se
documenta oggettivamente che:
  a) ha seguito almeno 200  casi di patologia respiratoria, 60 almeno
dei  quali  di  natura  neoplastica,  partecipando  attivamente  alla
raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli
interventi diagnostico  e terapeutici razionali, ed  alla valutazione
critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri
formali della scuola;
  b) ha seguito  in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie,  e ne ha
eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;
  c) ha dimostrato una capacita'  di sintesi e di presentazione della
propria  esperienza  fisiopatologica  e  clinica  specialistica,  nel
quadriennio, con  almeno due  comunicazioni presentate  alla societa'
scientifica nazionale;
  d) ha adempiuto ad una delle attivita' di perfezionamento opzionali
seguenti:
  1) allergologia respiratoria: lo  specializzando deve aver eseguito
personalmente almeno 100 tests  cutanei con contemporanea valutazione
dei tests  diagnostico in  vitro e  del comportamento  della funzione
respiratoria (compresi almeno 50  tests di provocazione bronchiale) e
almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica;
  2) broncologia: lo specializzando  deve aver eseguito personalmente
almeno  50 endoscopie  bronchiali,  con  relativi prelievi  bioptici,
unitamente alla valutazione radiologica dei  casi in esame; deve aver
eseguito  almeno  50  interventi  di terapia  bronchiale;  deve  aver
eseguito  almeno  50 tests  di  broncoreattivita'  aspecifica e  deve
altresi' aver  eseguito tutte le  manovre di studio  sulle secrezioni
bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai
casi in studio;
  3) fisiopatologia  polmonare: lo specializzando deve  aver eseguito
personalmente almeno 100 indagini  di valutazione della funzionalita'
polmonare,  test   funzionari  respiratori  e   di  cardioemodinamica
polmonare;
  4)  oncologia  polmonare:  lo   specializzando  deve  aver  seguito
personalmente almeno  100 casi di  neoplasie maligne, sia  nella fase
dell'iter  diagnostico   che  nelle  applicazioni   terapeutiche,  in
particolare terapia citostatica e radiante;
  5) insufficienza respiratoria cronica:  lo specializzando deve aver
seguito personalmente  almeno 30  casi di  insufficienza respiratoria
cronica grave nelle sue  varie fasi clinicoevolutive con acquisizione
delle relative  pratiche terapeutiche  e di  riabilitazione, comprese
quelle di terapia intensiva e semiintensiva.
  Il presente  decreto verra'  registrato ed inserito  nella raccolta
degli atti di questa Amministrazione.
   Roma, 17 novembre 1998
                                            Il rettore: Finazzi Agro'