MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 25 novembre 1998, n. 4 

  Legge n. 16/92.  Applicazione della pena su  richiesta delle parti.
Causa estintiva ex art. 445 del codice di procedura penale.
(GU n.286 del 7-12-1998)
 
 Vigente al: 7-12-1998  
 

                                  Ai prefetti della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento della Valle d'Aosta
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante dello Stato nella
                                  regione Sardegna
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
  Sono  pervenuti a  questa Direzione  generale alcuni  quesiti sulla
interpretazione  del  secondo  comma  dell'art.  445  del  codice  di
procedura penale in relazione all'art.  1, comma 1, lettera c), della
legge n. 55 del 1990 come modificata  dalla legge n. 16 del 1992, che
prevede  l'ineleggibilita'  di  chi   abbia  riportato  condanna  con
sentenza  definitiva o  con sentenza  di primo  grado, confermata  in
appello,  per  un  delitto  commesso  con  abuso  dei  poteri  o  con
violazione  dei doveri  inerenti ad  una  pubblica funzione  o ad  un
pubblico servizio.
  In  particolare  e'  stato  chiesto di  conoscere  quali  siano  le
modalita' operative della causa  estintiva prevista dall'art. 445 del
codice di  procedura penale, e  gli effetti del  patteggiamento sulla
condizione di ineleggibilita'.
  Dopo aver  acquisito il parere  concorde di grazia e  giustizia, si
precisa che  sugli effetti della sentenza  di "patteggiamento" l'art.
445, comma 1, del codice di procedura penale dispone tra l'altro che,
salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata ad una
pronuncia di condanna.
  Sembra  quindi corretto  sostenere  che alla  sentenza che  dispone
l'applicazione della  pena su  richiesta siano ricollegati  tutti gli
aspetti propri  della sentenza  di condanna, integrando  quindi anche
una causa  di ineleggibilita'. In  ordine poi al limite  temporale di
efficacia  della misura  inibitoria occorre  precisare che  l'effetto
estintivo   proprio  del   decorso  del   termine  di   cinque  anni,
disciplinato dal secondo comma dell'art.  445 del codice di procedura
penale (e riguardante il reato e  ogni effetto penale), e' piu' ampio
di quello previsto dalla riabilitazione.
  Siccome per  la sentenza di  patteggiamento e' previsto ex  lege un
effetto estintivo -  connesso al decorso del  termine quinquennale ed
analogo ma  piu' ampio di  quello proprio della riabilitazione  -, al
fine  di evitare  che  la causa  di  ineleggibilita' possa  permanere
indefinitamente, con  evidenti riflessi di  incostituzionalita' della
disciplina, sembra doversi sostenere  che la causa di ineleggibilita'
derivante dalla  sentenza in  questione venga  meno al  decorrere del
summenzionato termine,  qualora non  siano intervenute  medio tempore
pronunce ostative.
  In tal senso si e' pronunciata la Cassazione civile, affermando che
per  il venir  meno  dell'incapacita' legale  a  ricoprire la  carica
elettiva,  in  caso  di  applicazione della  pena  su  richiesta,  e'
sufficiente  il verificarsi  della  condizione  prevista dal  secondo
comma dell'art. 445  del codice di procedura penale.  Il mero decorso
del  tempo determina  quindi ipso  jure la  cessazione dell'efficacia
inpeditiva   dell'eleggibilita'   conseguente    alla   sentenza   di
patteggiamento.
  Si deve  altresi' osservare  che per  quanto concerne  le modalita'
operative  in  ordine  alla  causa  estintiva  in  argomento  non  e'
necessaria una pronuncia giudiziale sul punto, derivando tale effetto
direttamente dalla legge.
  Peraltro, l'effetto estintivo previsto  ex lege e' subordinato alla
condizione che il  condannato non abbia commesso  ulteriori delitti o
contravvenzioni della  stessa indole nel  termine di cinque  anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna, circostanza questa
che puo' essere accertata tramite l'acquisizione presso l'ufficio del
casellario,  a norma  del primo  comma  dell'art. 688  del codice  di
procedura penale, del relativo certificato penale.
                                      Il direttore generale
                                   dell'Amministrazione civile
                                              Gelati