Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.288 del 10-12-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 marzo 1994, con il quale sono state stabilite le norme comuni e istituite le scuole di specializzazione afferenti alla facolta' di medicina veterinaria e fra queste la scuola di specializzazione in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facolta' di medicina veterinaria in data 11 dicembre 1997 e 11 settembre 1998, dal consiglio di amministrazione in data 16 giugno 1998 e 27 ottobre 1998, e dal senato accademico in data 9 giugno 1998 e 20 ottobre 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Dopo l'art. 160 concernente rispettivamente la scuola di specializzazione in metodologie chimiche di controllo e di analisi, istituita con decreto rettorale n. 2482 del 5 agosto 1998, sono inseriti gli articoli 161 e 162 relativi rispettivamente alle norme comuni alle scuole di specializzazione del settore veterinario ed alla scuola di specializzazione in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati. "Art. 161. Norme comuni alle scuole di specializzazione del settore veterinario Istituzione, finalita', titolo conseguito. 1. Presso l'Universita' di Padova sono istituite le scuole di specializzazione del settore veterinario. 2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici veterinari specialisti nel settore veterinario. 3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. Organizzazione delle scuole. 4. Il corso di studio ha durata triennale e prevede almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attivita' pratiche guidate. La frequenza e' obbligatoria. 5. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. 6. Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole. 7. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina, pertanto: a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. 8. Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente punto 7, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica (scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. 9. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. 10. L'universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Art. 162. Scuola di specializzazione in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati. 1. Alla facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Padova afferisce la scuola di specializzazione in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati. Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. 2. Il corso di studio ha durata triennale e prevede almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attivita' pratiche guidate. La frequenza e' obbligatoria. 3. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della scuola e del consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. 4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta scuola. 5. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di studi relativo alla specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina, pertanto: a) gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; b) la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. 6. Nel determinare il piano degli studi, il consiglio della scuola comprendera' nell'ordinamento le aree didattiche piu' avanti specificate alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. 7. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. 8. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. 9. Le aree didattiche che caratterizzano il corso di studi relativo alla scuola di specializzazione in allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati, ed alle quali devono essere dedicate almeno 1000 ore sono le seguenti. Area 1 - Idrobiologia ed ecologia degli ambienti acquatici. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza di base degli ecosistemi acquatici, approfondendo quindi lo studio degli elementi principali che costituiscono l'ambiente acquatico, nonche' quello delle relazioni intercorrenti tra gli organismi acquatici e tra di questi ed i componenti abiotici dell'ambiente. Particolare rilievo va riservato all'anatomia, alla fisiologia e alla tassonomia degli organismi acquatici allevati. Settori scientificodisciplinari: E03A Ecologia; G05C Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura; G07A Chimica agraria; V30A Anatomia degli animali domestici; V30B Fisiologia degli animali domestici. Area 2 - Produzioni animali. Lo specializzando deve approfondire la conoscenza di quegli aspetti della fisiologia degli organismi acquatici allevati che presentano una relazione piu' stretta con la gestione dell'allevamento, per quanto riguarda in particolare gli aspetti legati alla nutrizione, alle tecnologie di riproduzione e al miglioramento genetico. Settori scientificodisciplinari: G09A Zootecnica generale e miglioramento genetico; G09B Nutrizione e alimentazione animale; G09C Zootecnica speciale; V30B Fisiologia degli animali domestici; G09D Zoocolture. Area 3 - Tecnologia dell'allevamento e della pesca. Lo specializzando deve approfondire la conoscenza della tecnologia della pesca e dei diversi settori dell'acquacoltura (ittiocoltura, molluschicoltura e crostaceicoltura), considerando anche gli aspetti impiantistici ed economici. Un'attenzione specifica va posta ai problemi dell'impatto ambiente degli allevamenti ittici. Settori scientificodisciplinari: G09D Zoocolture; G05C Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura; G01X Economia ed estimo rurale. Area 4 -Patologia degli organismi acquatici. Lo specializzando deve approfondire la conoscenza della patologia generale e speciale degli organismi acquatici allevati, con attenzione agli stress ambientali come causa predisponente di patologie e ai possibili inquinamenti organici e chimici di rilevante importanza nei confronti degli allevamenti ittici. Settori scientificodisciplinari: V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria; V31B Ispezione degli alimenti di origine animale. Area 5 - Igienistica generale e speciale. Lo specializzando deve acquisire in maniera appropriata tutte le conoscenze relative all'igiene generale (igiene veterinaria e igiene zootecnica) delle produzioni acquatiche, con particolare riferimento alla gestione dell'ambiente di allevamento al fine di evitare stress ambientali che rappresentano un fattore predisponente alle patologie. Settori scientificodisciplinari: G08B Microbiologia agroalimentare ed ambientale; G09D Zoocolture; V32A Malattie infettive degli animali domestici; V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici; V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria. Area 6 - Approvvigionamenti, mercati ed industrie dei prodotti e sottoprodotti ittici. Lo specializzando deve acquisire una adeguata conoscenza delle problematiche relative agli approvvigionamenti ed ai mercati dei prodotti ittici, nonche' delle tecnologie impiegate nelle industrie di trasformazione dei prodotti ittici. Settori scientificodisciplinari: G09D Zoocolture; V31B Ispezione degli alimenti di origine animale. Area 7 - Ispezione dei prodotti ittici. Lo specializzando deve acquisire una adeguata conoscenza delle problematiche relative all'ispezione e alla vigilanza dei prodotti ittici, approfondendo le caratteristiche di composizione chimica dei prodotti ittici, i meccanismi biochimici che presiedono all'alterazione di tali prodotti, nonche' le tecniche di analisi utilizzabili ai fini dell'accertamento della qualita'. Settori scientificodisciplinari: V30A Anatomia degli animali domestici; V31B Ispezione degli alimenti di origine animale; V32A Malattie infettive degli animali domestici; V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici; V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria. Area 8 - Igiene dei prodotti destinati all'alimentazione umana. Lo specializzando deve acquisire una adeguata conoscenza delle possibili tossinfezioni e intossicazioni da prodotti ittici, nonche' i rischi per la salute umana legati alla trasmissione di parassiti o altri organismi patogeni derivanti da prodotti ittici, molluschi e crostacei, approfondendo la conoscenza dei cicli vitali di tali organismi e le possibili modalita' utilizzabili per ridurre i rischi di trasmissione all'uomo, nonche' tutte le nozioni di bromatologia applicata. Settori scientificodisciplinari: G09D Zoocolture; V31B Ispezione degli alimenti di origine animale; V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria; V31A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria; V32B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici; E05A Biochimica. Area 9 - Legislazione. Lo specializzando deve approfondire la conoscenza delle norme nazionali e comunitarie che regolamentano l'attivita' di pesca, l'acquacoltura, nonche' la commercializzazione dei prodotti ittici e lo spostamento degli animali in ambito comunitario ed extracomunitario. Settori scientificodisciplinari: G09D Zoocolture; V33B Clinica medica veterinaria". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 19 novembre 1998 Il rettore: Marchesini