UNIVERSITA' DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 19 novembre 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.288 del 10-12-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la  legge 19  novembre 1990, n.  341, concernente  la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica dell'8 marzo  1994, con il quale sono state
stabilite le norme  comuni e istituite le  scuole di specializzazione
afferenti  alla facolta'  di  medicina veterinaria  e  fra queste  la
scuola di  specializzazione in  allevamento, igiene,  patologia delle
specie acquatiche  e controllo dei prodotti  derivati, pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 121 alla  Gazzetta Ufficiale n. 198  del 25
agosto 1994;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalla
facolta'  di medicina  veterinaria  in  data 11  dicembre  1997 e  11
settembre 1998,  dal consiglio di  amministrazione in data  16 giugno
1998 e 27 ottobre 1998, e dal senato accademico in data 9 giugno 1998
e 20 ottobre 1998;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1933, n. 1592,  per i
motivi   esposti  nelle   deliberazioni   delle  predette   autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Vista la  nota di indirizzo  del Ministro dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;
  Visto che lo  statuto di autonomia dell'Universita'  degli studi di
Padova, emanato  con decreto  rettorale n.  94 dell'8  novembre 1995,
pubblicato nel supplemento n. 138  alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del
22 novembre  1995, non  contiene gli ordinamenti  didattici e  che il
loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di laurea,  dei corsi di diploma e delle scuole
di specializzazione vengono operate  sul vecchio statuto, approvato e
modificato con le disposizioni sopra citate;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Padova, approvato  e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Dopo   l'art.  160   concernente  rispettivamente   la  scuola   di
specializzazione in  metodologie chimiche di controllo  e di analisi,
istituita  con decreto  rettorale n.  2482  del 5  agosto 1998,  sono
inseriti gli articoli  161 e 162 relativi  rispettivamente alle norme
comuni  alle scuole  di specializzazione  del settore  veterinario ed
alla  scuola di  specializzazione in  allevamento, igiene,  patologia
delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.
                             "Art. 161.
            Norme comuni alle scuole di specializzazione
                       del settore veterinario
 Istituzione, finalita', titolo conseguito.
  1.  Presso l'Universita'  di  Padova sono  istituite  le scuole  di
specializzazione del settore veterinario.
  2.  Le  scuole   hanno  lo  scopo  di   formare  medici  veterinari
specialisti nel settore veterinario.
  3. Le  scuole rilasciano il  titolo di specialista  nello specifico
settore.
 Organizzazione delle scuole.
  4. Il corso di studio ha  durata triennale e prevede almeno 600 ore
di insegnamento e 600 ore di attivita' pratiche guidate.
  La frequenza e' obbligatoria.
  5. Il numero  degli iscritti a ciascun anno di  corso viene fissato
in  base  alle  risorse  umane   e  finanziarie,  alle  strutture  ed
attrezzature  disponibili  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio della scuola.
  6. Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle
norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresi'
ammessi  alle scuole  coloro  che  siano in  possesso  del titolo  di
studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato
dalle competenti autorita' italiane  (consiglio della scuola e senato
accademico) e  che sia ritenuto equipollente,  anche limitatamente ai
fini della iscrizione a dette scuole.
  7. Il  consiglio della scuola determina,  con apposito regolamento,
in  conformita' al  regolamento didattico  di ateneo  e nel  rispetto
della  liberta'   di  insegnamento,  l'articolazione  del   corso  di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio determina, pertanto:
  a)  gli insegnamenti  fondamentali obbligatori  e quelli  eventuali
opzionali  con la  suddivisione,  allorquando  necessaria, in  moduli
didattici;
  b) la tipologia  delle forme didattiche, ivi  comprese le attivita'
di laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  8. Nel determinare il piano  degli studi secondo quanto previsto al
precedente  punto 7,  il  consiglio della  scuola dovra'  comprendere
nell'ordinamento le aree didattiche  specificate nelle norme relative
alle singole  scuole di specializzazione, alle  quali dovranno essere
dedicate almeno 1000 ore di  didattica (scuole di durata triennale) o
600 ore  (scuole di  durata biennale),  per un minimo  di 50  ore per
ciascuna area.
  Per  ciascuna area  i  settori definiscono  l'ambito scientifico  e
disciplinare  nel  quale  si   sviluppera'  l'attivita'  didattica  e
verranno reperiti i docenti.
  9.  All'inizio   di  ciascun  corso  gli   specializzandi  dovranno
concordare con  il consiglio della  scuola la scelta  degli eventuali
corsi  opzionali  che  dovranno costituire  orientamento  all'interno
della specializzazione, l'attivita' sperimentale  di laboratorio e di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
  Ai fini  della frequenza  alle lezioni  teoriche ed  alle attivita'
pratiche il  consiglio della  scuola potra' riconoscere  utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta   in  Italia  e  all'estero   in  laboratori
universitari o extra universitari.
  10.  L'universita',   su  proposta  del  consiglio   della  scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici  o privati, con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione  di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto  del  Presidente della  Repubblica dell'11  luglio
1980, n.  382, e del decreto  del Presidente della Repubblica  del 10
marzo 1982, n. 162.
  E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi
distaccate.
                              Art. 162.
  Scuola di specializzazione in  allevamento, igiene, patologia delle
specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.
  1. Alla facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Padova
afferisce  la  scuola  di specializzazione  in  allevamento,  igiene,
patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.
  Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari
rami  di esercizio  professionale,  l'assunzione  della qualifica  di
specialista.
  2. Il corso di studio ha  durata triennale e prevede almeno 600 ore
di insegnamento e 600 ore di attivita' pratiche guidate. La frequenza
e' obbligatoria.
  3. Il  numero degli iscritti a  ciascun anno di corso  e' stabilito
annualmente dal  senato accademico,  su proposta del  consiglio della
scuola  e  del   consiglio  di  facolta',  in   base  alle  strutture
disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri
generali  fissati  dal  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio della scuola.
  4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati  in  medicina   veterinaria  in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio professionale.
  Sono altresi' ammessi alla scuola  coloro che siano in possesso del
titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere,
ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a
detta scuola.
  5. Il  consiglio della scuola determina,  con apposito regolamento,
in  conformita' al  regolamento didattico  di ateneo  e nel  rispetto
della liberta'  di insegnamento,  l'articolazione del corso  di studi
relativo alla specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio determina, pertanto:
  a)  gli insegnamenti  fondamentali obbligatori  e quelli  eventuali
opzionali  con la  suddivisione,  allorquando  necessaria, in  moduli
didattici;
  b) la tipologia  delle forme didattiche, ivi  comprese le attivita'
di laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  6. Nel determinare il piano  degli studi, il consiglio della scuola
comprendera'   nell'ordinamento  le   aree  didattiche   piu'  avanti
specificate alle  quali dovranno essere  dedicate almeno 1000  ore di
didattica, per  un minimo di 50  ore per ciascuna area.  Per ciascuna
area i  settori definiscono  l'ambito scientifico e  disciplinare nel
quale  si sviluppera'  l'attivita'  didattica e  verranno reperiti  i
docenti.
  7.  All'inizio   di  ciascun  corso  gli   specializzandi  dovranno
concordare con  il consiglio della  scuola la scelta  degli eventuali
corsi  opzionali  che  dovranno costituire  orientamento  all'interno
della specializzazione, l'attivita' sperimentale  di laboratorio e di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
  Ai fini  della frequenza  alle lezioni  teoriche ed  alle attivita'
pratiche il  consiglio della  scuola potra' riconoscere  utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta   in  Italia  e  all'estero   in  laboratori
universitari o extra universitari.
  8.  L'Universita',   su  proposta   del  consiglio   della  scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici  o privati, con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione  di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto  del  Presidente della  Repubblica dell'11  luglio
1980, n.  382, e del decreto  del Presidente della Repubblica  del 10
marzo 1982, n. 162.
  E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi
distaccate.
  9. Le aree didattiche che caratterizzano il corso di studi relativo
alla  scuola di  specializzazione in  allevamento, igiene,  patologia
delle specie  acquatiche e controllo  dei prodotti derivati,  ed alle
quali devono essere dedicate almeno 1000 ore sono le seguenti.
  Area 1 - Idrobiologia ed ecologia degli ambienti acquatici.
  Lo  specializzando  deve acquisire  una  conoscenza  di base  degli
ecosistemi acquatici,  approfondendo quindi lo studio  degli elementi
principali  che costituiscono  l'ambiente  acquatico, nonche'  quello
delle relazioni  intercorrenti tra gli  organismi acquatici e  tra di
questi ed i componenti abiotici dell'ambiente. Particolare rilievo va
riservato  all'anatomia,  alla  fisiologia e  alla  tassonomia  degli
organismi acquatici allevati.
  Settori scientificodisciplinari: E03A Ecologia; G05C Costruzioni ed
impianti  tecnici  per  l'agricoltura;  G07A  Chimica  agraria;  V30A
Anatomia  degli  animali  domestici; V30B  Fisiologia  degli  animali
domestici.
 Area 2 - Produzioni animali.
  Lo specializzando deve approfondire la conoscenza di quegli aspetti
della fisiologia  degli organismi  acquatici allevati  che presentano
una  relazione piu'  stretta  con la  gestione dell'allevamento,  per
quanto riguarda  in particolare  gli aspetti legati  alla nutrizione,
alle tecnologie di riproduzione e al miglioramento genetico.
  Settori   scientificodisciplinari:  G09A   Zootecnica  generale   e
miglioramento genetico; G09B Nutrizione e alimentazione animale; G09C
Zootecnica speciale;  V30B Fisiologia  degli animali  domestici; G09D
Zoocolture.
 Area 3 - Tecnologia dell'allevamento e della pesca.
  Lo specializzando deve approfondire  la conoscenza della tecnologia
della pesca  e dei  diversi settori  dell'acquacoltura (ittiocoltura,
molluschicoltura e crostaceicoltura),  considerando anche gli aspetti
impiantistici  ed  economici.  Un'attenzione specifica  va  posta  ai
problemi dell'impatto ambiente degli allevamenti ittici.
  Settori scientificodisciplinari: G09D  Zoocolture; G05C Costruzioni
ed  impianti  tecnici  per  l'agricoltura; G01X  Economia  ed  estimo
rurale.
 Area 4 -Patologia degli organismi acquatici.
  Lo specializzando  deve approfondire la conoscenza  della patologia
generale  e   speciale  degli   organismi  acquatici   allevati,  con
attenzione  agli  stress  ambientali   come  causa  predisponente  di
patologie e ai possibili inquinamenti organici e chimici di rilevante
importanza nei confronti degli allevamenti ittici.
  Settori scientificodisciplinari: V31A Patologia generale e anatomia
patologica  veterinaria; V31B  Ispezione  degli  alimenti di  origine
animale.
 Area 5 - Igienistica generale e speciale.
  Lo specializzando  deve acquisire  in maniera appropriata  tutte le
conoscenze relative all'igiene generale  (igiene veterinaria e igiene
zootecnica) delle produzioni  acquatiche, con particolare riferimento
alla gestione dell'ambiente di allevamento  al fine di evitare stress
ambientali che rappresentano un fattore predisponente alle patologie.
  Settori scientificodisciplinari:  G08B Microbiologia agroalimentare
ed ambientale; G09D Zoocolture; V32A Malattie infettive degli animali
domestici; V32B Parassitologia e  malattie parassitarie degli animali
domestici; V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria.
  Area 6  - Approvvigionamenti, mercati  ed industrie dei  prodotti e
sottoprodotti ittici.
  Lo  specializzando deve  acquisire  una  adeguata conoscenza  delle
problematiche  relative agli  approvvigionamenti  ed  ai mercati  dei
prodotti ittici,  nonche' delle tecnologie impiegate  nelle industrie
di trasformazione dei prodotti ittici.
  Settori  scientificodisciplinari: G09D  Zoocolture; V31B  Ispezione
degli alimenti di origine animale.
 Area 7 - Ispezione dei prodotti ittici.
  Lo  specializzando deve  acquisire  una  adeguata conoscenza  delle
problematiche relative  all'ispezione e  alla vigilanza  dei prodotti
ittici, approfondendo le caratteristiche  di composizione chimica dei
prodotti   ittici,    i   meccanismi   biochimici    che   presiedono
all'alterazione  di tali  prodotti,  nonche' le  tecniche di  analisi
utilizzabili ai fini dell'accertamento della qualita'.
  Settori  scientificodisciplinari:   V30A  Anatomia   degli  animali
domestici;  V31B Ispezione  degli alimenti  di origine  animale; V32A
Malattie  infettive degli  animali domestici;  V32B Parassitologia  e
malattie parassitarie  degli animali  domestici; V33A  Farmacologia e
tossicologia veterinaria.
  Area 8 - Igiene dei prodotti destinati all'alimentazione umana.
  Lo  specializzando deve  acquisire  una  adeguata conoscenza  delle
possibili tossinfezioni e intossicazioni  da prodotti ittici, nonche'
i rischi per la salute umana  legati alla trasmissione di parassiti o
altri organismi  patogeni derivanti  da prodotti ittici,  molluschi e
crostacei,  approfondendo  la conoscenza  dei  cicli  vitali di  tali
organismi e le possibili modalita'  utilizzabili per ridurre i rischi
di trasmissione  all'uomo, nonche'  tutte le nozioni  di bromatologia
applicata.
  Settori  scientificodisciplinari: G09D  Zoocolture; V31B  Ispezione
degli alimenti  di origine animale; V33A  Farmacologia e tossicologia
veterinaria;   V31A   Patologia   generale  e   anatomia   patologica
veterinaria;  V32B  Parassitologia   e  malattie  parassitarie  degli
animali domestici; E05A Biochimica.
 Area 9 - Legislazione.
  Lo  specializzando  deve  approfondire la  conoscenza  delle  norme
nazionali  e  comunitarie  che regolamentano  l'attivita'  di  pesca,
l'acquacoltura, nonche' la commercializzazione  dei prodotti ittici e
lo   spostamento    degli   animali   in   ambito    comunitario   ed
extracomunitario.
  Settori  scientificodisciplinari:  G09D  Zoocolture;  V33B  Clinica
medica veterinaria".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 19 novembre 1998
                                               Il rettore: Marchesini