MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti   concernenti   il   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale
(GU n.295 del 18-12-1998)

  Con decreto ministeriale n. 25279  dell'11 novembre 1998, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  F.lli Costanzo, con  sede in
Misterbianco (Catanzaro) e unita' in  provincia di Campobasso, per un
massimo  di 60  dipendenti; unita'  in provincia  di Catania,  per un
massimo di  178 dipendenti; unita'  in provincia di Macerata,  per un
massimo  di 26  dipendenti; unita'  in provincia  di Ravenna,  per un
massimo di 9 dipendenti; unita' in  provincia di Roma, per un massimo
di  6 dipendenti;  unita' nella  provincia di  Caltanissetta, per  un
massimo  di 9  dipendenti; unita'  nella  provincia di  Enna, per  un
massimo di 40  dipendenti; unita' nella provincia di  Messina, per un
massimo  di  250  dipendenti,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998
al 25 settembre 1998.
  Il  presente decreto  annulla  e sost.  il  decreto ministeriale  7
ottobre 1998, n. 25146.
  2)  La  corresponsione  del  trattamento  come  sopra  disposto  e'
ulteriormente prorogata dal 26 settembre 1998 al 25 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n.160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25280  dell'11 novembre 1998, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  F.lli Costanzo, con  sede in
Misterbianco (Catanzaro) e unita' in Lamezia Terme (Catanzaro) per un
massimo  di  31  dipendenti  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998
al 25 settembre 1998.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
ottobre 1998 n. 25145.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposto e' prorogata
dal 26 settembre 1998 al 25 marzo 1999.
  L'  Istituto nazionale  della previdenza  sociale e'  autorizzato a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercto.
  Con decreto ministeriale n. 25281  dell'11 novembre 1998, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.c.r.l.  Sinco, con sede  in Parma,
unita' in Genova, per un massimo  di 13 dipendenti; La Spezia, per un
massimo di 12 dipendenti; Parma, per  un massimo di 10 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 16 giugno 1998 al 15 dicembre 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposto e' prorogata
dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25282  dell'11 novembre 1998, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. El.Mo., con  sede in Montalto
di Castro (Viterbo) e unita' di  Montalto di Castro, (Viterbo) per un
massimo  di  15  dipendenti  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di grazione  salariale dal 1 settembre 1998
al 28 febbraio 1999.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposto e' prorogata
dal 1 marzo 1999 al 31 agosto 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di   egrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o sogpensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25283  dell'11 novembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con il  decreto ministeriale  dell'8 settembre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta S.p.a. Impregilo gruppo Fiat, con  sede in Milano e cantiere di
Disueri  (Caltanissetta) per  il periodo  dal  23 luglio  1998 al  22
gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 10  agosto 1998 con  decorrenza 23
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25284  dell'11 novembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  31 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta S.r.l. Belleli Energy, con sede  in Mantova e unita' di Mantova
per il periodo dal 1 febbraio 1998 al 31 luglio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 3  febbraio 1998 con  decorrenza 1
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25285  dell'11 novembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con il  decreto  ministeriale del  20  ottobre 1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta  S.p.a. Grandi  Motori Trieste,  con sede  in S.  Dorligo della
Valle (Trieste) e sede e stabilimento di Trieste per il periodo dal 7
luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  18 agosto  1998 con  decorrenza 7
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25286  dell'11 novembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con il  decreto  ministeriale del  20  ottobre 1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta S.r.l.  Pastificio Guido Ferrara,  con sede in Polvica  di Nola
(Napoli) e  unita' di Polvica di  Nola (Napoli) per il  periodo dal 1
febbraio 1998 al 31 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1998  con decorrenza 1
febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25287  dell'11 novembre 1998, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale  del  20  ottobre  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Perconfezioni, con sede in Bedizzole  (Brescia) e unita' di Bedizzole
(Brescia) per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  25 giugno  1997 con  decorrenza 4
maggio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25288  dell'11 novembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del  3  luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta S.p.a. F.E.M.E. P. & T. - gruppo Feme - Carlo Gavazzi, con sede
in Milano e  unita' di Lainate (Milano) per il  periodo dal 20 luglio
1998 al 19 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 21  luglio 1998 con  decorrenza 20
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25289  dell'11 novembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del  3  luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta S.r.l.  F.E.M.E. -  gruppo Feme  - Carlo  Gavazzi, con  sede in
Milano e unita' di Lainate (Milano) per il periodo dal 20 luglio 1998
al 19 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 21  luglio 1998 con  decorrenza 20
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25290  dell'11 novembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale del  3  luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta S.r.l.  Carlo Gavazzi Feme -  gruppo Feme - Carlo  Gavazzi, con
sede in Lainate (Milano) e unita'  di Lainate (Milano) per il periodo
dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 21  luglio 1998 con  decorrenza 20
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25291  dell'11 novembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con il  decreto  ministeriale del  20  ottobre 1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta S.p.a. Galaxis produzione, con  sede in localita' Isola d'Arbia
(Siena)  e unita'  di Isola  d'Arbia (Siena)  per il  periodo dal  19
giugno 1998 al 18 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 16  giugno 1998 con  decorrenza 19
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25292  dell'11 novembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con il  decreto  ministeriale del  20  ottobre 1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta S.p.a. Finmeccanica,  con sede in Roma e unita'  di Roma per il
periodo dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  23 marzo  1998 con  decorrenza 25
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25293  dell'11 novembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con il  decreto  ministeriale del  20  ottobre 1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta S.p.a.  Abb Daimler Benz  Transportation (Italia), con  sede in
Milano  e unita'  di Roma  per il  periodo dal  1 aprile  1998 al  30
settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  22 maggio  1998 con  decorrenza 1
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.