Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.295 del 18-12-1998)
Con decreto ministeriale n. 25279 dell'11 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catanzaro) e unita' in provincia di Campobasso, per un massimo di 60 dipendenti; unita' in provincia di Catania, per un massimo di 178 dipendenti; unita' in provincia di Macerata, per un massimo di 26 dipendenti; unita' in provincia di Ravenna, per un massimo di 9 dipendenti; unita' in provincia di Roma, per un massimo di 6 dipendenti; unita' nella provincia di Caltanissetta, per un massimo di 9 dipendenti; unita' nella provincia di Enna, per un massimo di 40 dipendenti; unita' nella provincia di Messina, per un massimo di 250 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 settembre 1998. Il presente decreto annulla e sost. il decreto ministeriale 7 ottobre 1998, n. 25146. 2) La corresponsione del trattamento come sopra disposto e' ulteriormente prorogata dal 26 settembre 1998 al 25 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n.160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25280 dell'11 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catanzaro) e unita' in Lamezia Terme (Catanzaro) per un massimo di 31 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 settembre 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 ottobre 1998 n. 25145. La corresponsione del trattamento come sopra disposto e' prorogata dal 26 settembre 1998 al 25 marzo 1999. L' Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercto. Con decreto ministeriale n. 25281 dell'11 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Sinco, con sede in Parma, unita' in Genova, per un massimo di 13 dipendenti; La Spezia, per un massimo di 12 dipendenti; Parma, per un massimo di 10 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1998 al 15 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposto e' prorogata dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25282 dell'11 novembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. El.Mo., con sede in Montalto di Castro (Viterbo) e unita' di Montalto di Castro, (Viterbo) per un massimo di 15 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di grazione salariale dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999. La corresponsione del trattamento come sopra disposto e' prorogata dal 1 marzo 1999 al 31 agosto 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di egrazione salariale, concessi per contrazione o sogpensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25283 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo gruppo Fiat, con sede in Milano e cantiere di Disueri (Caltanissetta) per il periodo dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1998 con decorrenza 23 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25284 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Belleli Energy, con sede in Mantova e unita' di Mantova per il periodo dal 1 febbraio 1998 al 31 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1998 con decorrenza 1 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25285 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Grandi Motori Trieste, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste) e sede e stabilimento di Trieste per il periodo dal 7 luglio 1998 al 31 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1998 con decorrenza 7 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25286 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, con sede in Polvica di Nola (Napoli) e unita' di Polvica di Nola (Napoli) per il periodo dal 1 febbraio 1998 al 31 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 1 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25287 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Perconfezioni, con sede in Bedizzole (Brescia) e unita' di Bedizzole (Brescia) per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1997 con decorrenza 4 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25288 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. F.E.M.E. P. & T. - gruppo Feme - Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unita' di Lainate (Milano) per il periodo dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1998 con decorrenza 20 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25289 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. F.E.M.E. - gruppo Feme - Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unita' di Lainate (Milano) per il periodo dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1998 con decorrenza 20 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25290 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Carlo Gavazzi Feme - gruppo Feme - Carlo Gavazzi, con sede in Lainate (Milano) e unita' di Lainate (Milano) per il periodo dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1998 con decorrenza 20 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25291 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Galaxis produzione, con sede in localita' Isola d'Arbia (Siena) e unita' di Isola d'Arbia (Siena) per il periodo dal 19 giugno 1998 al 18 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1998 con decorrenza 19 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25292 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Finmeccanica, con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1998 con decorrenza 25 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25293 dell'11 novembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Daimler Benz Transportation (Italia), con sede in Milano e unita' di Roma per il periodo dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 1 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.