Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.299 del 23-12-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno 1998; Vista la delibera del senato accademico del 22 maggio 1998; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 1998; Sentito il direttore amministrativo; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: l'art. 111 del titolo XVIII dello statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, relativo alla Scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale, e' modificato come di seguito riportato: Scuola di specializzazione in sicurezza e protezione La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale degli addetti alla sicurezza e alla protezione di impianti, depositi ed attivita' industriali, compresi quelli ad alto rischio, e degli esperti per la verifica della rispondenza di detti impianti alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni delle autorita' di controllo, per la redazione degli appositi rapporti di sicurezza, ed infine per la progettazione e sviluppo di strumentazione appositamente concepita per la protezione della salute degli addetti agli impianti e del pubblico, per la salvaguardia dell'ambiente ed il monitoraggio. Tali specialisti acquisendo capacita' adeguate, proprie dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, saranno in grado di soddisfare ai requisiti professionali previsti dalla normativa vigente (come il decreto legislativo n. 626/1994, il decreto legislativo n. 242/1996, il decreto legislativo n. 494/1996, la legge n. 46/1990, la legge n. 818/1984, la legge n. 137/1997, la legge n. 447/1995, il decreto legislativo n. 230/1995, il decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, la direttiva comunitaria PED sui sistemi in pressione, la direttiva comunitaria 96/29 EURATOM). La scuola rilascia il diploma di "Specialista in sicurezza e protezione. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 240 ore di insegnamento all'anno, di cui 200 ore di lezioni teoriche e 40 ore di attivita' pratiche guidate. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in ingegneria, in architettura, in fisica, in chimica ed in chimica industriale. La scuola si articola nei due indirizzi: Sicurezza; Protezione. Concorrono al funzionamento della scuola anche la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e la facolta' di medicina e chirurgia. Le materie di insegnamento sono ragguppate nelle seguenti aree disciplinari: Impianti industriali ad alto rischio; sicurezza e protezione del lavoro; impatto ambientale di installazioni industriali; aspetti fisici e chimici rilevanti per l'insorgenza e l'evoluzione di incidenti in impianti ad alto rischio; misure e strumentazione; analisi di rischio e rapporti di sicurezza; piani di emergenza e reti di monitoraggio; prevenzione incendi; radioprotezione; controlli chimici; prevenzione e sicurezza sanitaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 1998 Il rettore: D'Ascenzo