Riconoscimento di titoli accademicoprofessionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli "avvocati".(GU n.298 del 22-12-1998)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Cerutti Jose' Alberto, nato a General Roca (Argentina) il 28 settembre 1955, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "abogado", come dimostrato dal certificato del Colegio de Abogados di Madrid a cui e' iscritto dal 1985, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico con il conseguimento del titolo accademico in "Abogacia y Notariado" in Argentina, riconosciuto equipollente dal Ministerio de Educacion y Ciencia spagnolo in data 2 dicembre 1981; Considerato che il richiedente e' in possesso dell'esperienza triennale come richiesta dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 115/1992; Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 16 ottobre 1997; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: 1. Al sig. Cerutti Jose' Alberto, nato a General Roca (Argentina) il 28 settembre 1955, cittadino italiano, sono riconosciuti il titolo professionale di "Abogado" e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli "avvocati". Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. 2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1 dicembre 1993, come modificato dal P.D.G 25 marzo 1994. 4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Roma, 7 dicembre 1998 Il direttore generale: Hinna Danesi