CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 16 dicembre 1998 

  Modificazioni agli  articoli 12 e  62 del Regolamento  della Camera
dei deputati.
(GU n.297 del 21-12-1998)

  L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  12. -  1. Il  Presidente della  Camera convoca  l'Ufficio di
Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.
  2.  L'Ufficio  di  Presidenza  delibera  il  progetto  di  bilancio
preventivo e  il rendiconto  consuntivo della Camera  predisposti dai
Questori;  decide  i  ricorsi  circa   la  costituzione  o  la  prima
convocazione  dei   Gruppi,  nonche'  i  ricorsi   dei  Gruppi  sulla
composizione delle  Commissioni parlamentari; approva  il regolamento
della  biblioteca  della  Camera   e  vigila  sul  suo  funzionamento
attraverso un apposito comitato.
  3. L'Ufficio  di Presidenza adotta  i regolamenti e le  altre norme
concernenti:
  a) le  condizioni e  le modalita'  per l'ammissione  degli estranei
nella sede della Camera;
    b) l'amministrazione e la contabilita' interna;
  c)  l'ordinamento degli  uffici  e i  compiti  ad essi  attribuiti,
strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;
  d) lo stato  giuridico, il trattamento economico e  di quiescenza e
la  disciplina dei  dipendenti della  Camera, ivi  compresi i  doveri
relativi al segreto d'ufficio;
  e) i criteri  per l'affidamento a soggetti estranei  alla Camera di
attivita' non  direttamente strumentali all'esercizio  delle funzioni
parlamentari, nonche' i  doveri di riservatezza e  gli altri obblighi
alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di
organi estranei alla Camera;
  f)  i ricorsi  nelle  materie di  cui alla  lettera  d), nonche'  i
ricorsi  e  qualsiasi  impugnativa,   anche  presentata  da  soggetti
estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della
Camera medesima.
  4. L'Ufficio di  Presidenza nomina, su proposta  del Presidente, il
Segretario generale della Camera.
  5. Le  deliberazioni adottate  dall'Ufficio di Presidenza  ai sensi
dei commi 3  e 4 sono rese esecutive mediante  decreti del Presidente
della Camera.
  6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di
cui alla lettera f) del comma 3.
  7.  L'Ufficio di  Presidenza,  convocato  il deputato  interessato,
decide sulle sanzioni  proposte dal Presidente nei  casi previsti nei
commi 3 e 4 dell'articolo 60.
  8. L'Ufficio di Presidenza resta  in carica, quando viene rinnovata
la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea".
  La rubrica del Capo XI e' sostituita dalla seguente:
"DELL'ORDINE DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DELLA CAMERA"
  L'articolo 62 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 62. -  1. I poteri necessari per  il mantenimento dell'ordine
nella Camera  spettano alla  Camera stessa e  sono esercitati  in suo
nome  dal Presidente,  che da'  alla guardia  di servizio  gli ordini
necessari.
  2. La  forza pubblica,  compresa la  polizia giudiziaria,  non puo'
accedere alle Aule della Camera,  delle Giunte o delle Commissioni se
non  per ordine  del Presidente  della Camera  e dopo  che sia  stata
sospesa  o tolta  la seduta.  Per le  Aule degli  organi parlamentari
bicamerali, l'ordine e' dato dal Presidente della Camera d'intesa con
il Presidente del Senato.
  3. La  forza pubblica,  compresa la  polizia giudiziaria,  non puo'
accedere alla sede  della Camera, ne' ad alcun locale  in cui abbiano
sede organi e  uffici della Camera medesima o che  sia comunque nella
disponibilita' di essa, se non per ordine o previa autorizzazione del
Presidente. Non puo' accedere a  locali nei quali abbiano sede organi
parlamentari bicamerali,  se non  per ordine o  previa autorizzazione
data  dal Presidente  della  Camera d'intesa  con  il Presidente  del
Senato.
  4.  Gli atti  e  i provvedimenti  di enti  e  organi estranei  alla
Camera,  la cui  esecuzione debba  aver luogo  all'interno di  sedi o
locali della Camera  medesima o che comunque abbiano  ad oggetto tali
sedi o locali ovvero documenti, beni o attivita' di essa, non possono
in  alcun  modo essere  eseguiti  se  non previa  autorizzazione  del
Presidente, che  ne valuta gli effetti  sulle attivita' istituzionali
della Camera".
                                              Il Presidente: Violante
                              LAVORI PREPARATORI
                             (Documento II, n. 31).
            Presentato  dalla    Giunta  per  il    regolamento il 10
          dicembre   1998  a  seguito  della    discussione  svoltasi
          presso  la medesima   Giunta nelle sedute del 12 novembre e
          del 3 e 9 dicembre 1998.
            Esaminato dall'Assemblea  nella seduta  del 14   dicembre
          1998  e da essa  approvato -  nel testo  riformulato il  15
          dicembre    1998  dalla  Giunta  per il regolamento - nella
          seduta del 16 dicembre 1998.