Attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997 sulle problematiche connesse all'introduzione dell'Euro.(GU n.298 del 22-12-1998)
Vigente al: 22-12-1998
Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori Agli istituti di credito convenzionati Alle societa' di leasing convenzionate All'Associazione bancaria italiana All'ASS.I.LEA. All'ASS.I.RE.ME. Alla Confindustria Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Con direttiva del 3 giugno 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state fornite le principali indicazioni allo scopo di consentire e promuovere l'introduzione dell'Euro nei rapporti finanziari che le pubbliche amministrazioni instaurano con i cittadini. In applicazione del principio "nessun obbligo, nessuna proibizione" la direttiva precisa tra l'altro che: fin dall'avvio della fase transitoria (1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2001) dovra' essere assicurata ai cittadini la possibilita' di utilizzare l'Euro sia per le erogazioni da parte della pubblica amministrazione che per i pagamenti da effettuare a favore di questa; durante la predetta fase transitoria le pubbliche amministrazioni, per la contabilita' del bilancio, utilizzeranno esclusivamente la lira come valuta di denominazione. Pertanto, con riferimento alla fase transitoria ed alle leggi di agevolazioni finanziarie gestite dalla scrivente amministrazione si comunica quanto segue: per le domande di agevolazione presentate a partire dal 1 gennaio 1999 le imprese potranno esprimere gli importi in Lire o in Euro (investimenti, contributi, dati di bilancio, ecc.). A tal fine, ove cio' sia compatibile con i tempi di introduzione dell'Euro, saranno apportate le necessarie modifiche alla modulistica esistente; in mancanza di detto aggiornamento e' consentito alle imprese richiedenti, anche in deroga al divieto di alterazione dei modelli di domanda gia' approvati, di apportare a questi le opportune modifiche, con l'indicazione Euro in luogo di Lire; i provvedimenti di concessione, anche quelli modificativi od integrativi di provvedimenti precedentemente emessi, recheranno sempre, per i contributi, l'indicazione della doppia valuta, indipendentemente dalla scelta operata dall'impresa beneficiaria; i valori degli investimenti agevolati indicati nei provvedimenti di concessione saranno espressi nella valuta prescelta dall'impresa beneficiaria all'atto della domanda di agevolazioni; le erogazioni dei contributi, cosi' come le restituzioni, avverranno in Lire o in Euro in relazione alla scelta operata dall'impresa beneficiaria. A tal fine questa dovra' comunicare la propria scelta all'Ente preposto all'erogazione all'atto della relativa richiesta; nei casi in cui l'erogazione dei contributi all'impresa avvenga in Euro, questa Amministrazione emettera', presso la Banca d'Italia o presso gli Enti convenzionati o concessionari per le attivita' di erogazione, mandati di pagamento espressi in Lire. I soggetti preposti all'erogazione provvederanno poi a convertirne il valore in Euro; le rendicontazioni all'Amministrazione dei pagamenti, effettuate dagli Enti convenzionati o concessionari per le attivita' di erogazione, dovranno essere effettuate in Lire; i titoli di spesa per i quali sono richieste le agevolazioni potranno essere espressi in Lire, in Euro o in altra valuta; la rendicontazione delle spese da parte delle imprese interessate dovra' sempre essere espressa solo in Lire o solo in Euro. In tale seconda ipotesi, qualora la successiva rendicontazione delle spese al Ministero avvenga per il tramite di soggetti all'uopo convenzionati, questi provvederanno a rappresentare le spese in Lire. Il direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese Sappino