Addizionale comunale all'Irpef. Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Pubblicazione delle deliberazioni comunali.(GU n.300 del 24-12-1998)
Vigente al: 24-12-1998
Alle direzioni regionali delle entrate Ai comuni Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti Il comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, stabilisce che i comuni possono deliberare, con provvedimento da pubblicare entro trenta giorni nella Gazzetta Ufficiale, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura che non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. Al riguardo appare indispensabile fornire talune indicazioni in merito a tale disposizione anche al fine di rendere piu' agevole l'adempimento. Innanzitutto, va rilevato che il termine di trenta giorni per procedere alla pubblicazione, in assenza di diversa esplicita prescrizione normativa, deve considerarsi meramente ordinatorio e che, in ogni caso, l'obbligo e' osservato con la richiesta di pubblicazione effettuata entro detto termine, indipendentemente dalla data di effettiva pubblicazione della relativa deliberazione. Va pure rilevato che la pubblicazione stessa non puo' essere considerata condizione di esistenza o di validita', ne' requisito di efficacia o di legittimita' della deliberazione in oggetto. In secondo luogo, e' da ritenersi che le esigenze di pubblicita' sottese alla disposizione in commento siano ampiamente soddisfatte con la pubblicazione di un avviso di adozione della deliberazione in questione, riportante i suoi estremi, la misura dell'adozione deliberata e l'anno di competenza. Circa le concrete modalita' per rendere praticabile la pubblicazione - sentito in proposito l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia - si dispone che i comuni trasmettano copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva a norma di legge corredata dall'avviso di adozione, accompagnata dalla formale richiesta di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale alle direzioni regionali delle entrate competenti per territorio. Queste ultime, previa verifica dell'osservanza, da parte dei comuni, del limite massimi di variazione d'aliquota applicabile (0,5 per cento con incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali), trasmetteranno le richieste di pubblicazione degli avvisi in questione, con congrua periodicita', alla scrivente che disporra' il loro successivo inoltro all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti. Infine, si precisa che la pubblicazione in questione viene effettuata a titolo gratuito. Le direzioni regionali delle entrate provvederanno all'urgente diffusione della presente circolare presso i comuni delle rispettive circoscrizioni. La presente circolare verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 22 dicembre 1998 Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano