MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 23 dicembre 1998, n. 83 

  Istruzioni relative  all'applicazione del decreto del  Ministro del
tesoro,  del bilancio  e della  programmazione economica  1 settembre
1998, n. 352.
(GU n.1 del 2-1-1999)
 
 Vigente al: 2-1-1999  
 

                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Alle   Amministrazioni     centrali
                                  dello    Stato     ed          alle
                                  amministrazioni    autonome   dello
                                  Stato
                                  Alle regioni
                                  Alle province
                                  Ai comuni
                                  A tutte le amministrazioni, enti ed
                                  organismi pubblici di  cui all'art.
                                  1, comma 2, della legge 3  febbraio
                                  1993, n. 29
Premessa.
  Il  decreto 1  settembre 1998,  n. 352,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  239  del  13  ottobre 1998  -  emanato  in  attuazione
dell'art.  22, comma  36,  della legge  23 dicembre  1994,  n. 724  -
disciplina i criteri e le modalita' di corresponsione degli interessi
legali e/o  della rivalutazione monetaria nelle  ipotesi di ritardato
pagamento degli  emolumenti di  natura retributiva,  pensionistica ed
assistenziale  a  favore  dei   dipendenti  pubblici  e  privati,  in
attivita'  di   servizio  o  in  quiescenza,   delle  amministrazioni
pubbliche  di cui  all'art. 1,  comma  2, del  decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29.
  Il  regolamento in  questione, essendo  un provvedimento  normativo
preordinato alla produzione di norme di attuazione delle disposizioni
legislative  di cui  al  citato art.  22, comma  36,  della legge  23
dicembre 1994, n. 724, disciplina  anche le situazioni pregresse al 1
gennaio 1995, in  adesione al parere n. 135/96 -  819/96 in tal senso
espresso dall'adunanza  generale del Consiglio  di Stato, in  data 26
settembre 1996.
  Al  fine,   pertanto,  di   conseguire  una  uniforme   e  corretta
applicazione delle  disposizioni ivi  contenute si  ritiene opportuno
fornire   talune  indicazioni   di  massima   sottolineando  che   la
liquidazione,  ex  officio,  di   detti  crediti  accessori  comporta
aggravio  di  oneri  per  la   finanza  statale  e  pertanto  postula
l'adozione  da parte  di codeste  amministrazioni, enti  ed organismi
pubblici  di ogni  utile intervento  per rimuovere  gli ostacoli  che
possano impedire il tempestivo pagamento degli emolumenti in parola.
  A) Criteri per la corresponsione.
  1. Le  amministrazioni, nell'attivazione d'ufficio  delle procedure
per  il  pagamento  degli  interessi  legali  e  della  rivalutazione
monetaria sui crediti di cui all'art. 1 del decreto 1 settembre 1998,
n. 352,  dovranno innanzitutto verificare, in  presenza della domanda
dell'interessato,  che non  sia  decorso il  termine quinquennale  di
prescrizione del diritto  sulla sorte secondo l'art.  2948 del codice
civile.
  2. Nella determinazione  del quantum, dovuto a  titolo di interessi
legali  e   rivalutazione  monetaria   per  i   crediti  tardivamente
corrisposti, occorre applicare la  disciplina vigente all'epoca della
maturazione dei singoli ratei,  in quanto dal rapporto previdenziale,
assistenziale e retributivo non  scaturisce una singola e complessiva
obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria, ma una serie
di obbligazioni  a cadenza  periodica, ciascuna delle  quali realizza
l'intera  prestazione   dovuta  in   quel  determinato   periodo.  Si
applicheranno, quindi, un diverso tasso di interesse legale a seconda
delle misure vigenti  nei periodi considerati: per  l'indice ISTAT si
applichera' fino al  31 dicembre 1997 quello relativo  al costo della
vita  valevole  ai  fini  dell'applicazione della  scala  mobile  nei
settori  dell'industria,  commercio,  agricoltura  ed  altri  settori
interessati; dal  1 gennaio  1998 si  applichera' l'indice  ISTAT dei
prezzi al consumo  come stabilito dall'art. 54, comma  2, della legge
31 dicembre 1997, n. 449; cosi'  come si applichera' o meno il cumulo
di interesse legale e rivalutazione monetaria.
  A quest'ultimo  proposito si  chiarisce che la  disposizione recata
dall'art.  22,  comma  36,  della  legge 23  dicembre  1994,  n.  724
stabilisce il divieto  di cumulo di interesse  legale e rivalutazione
monetaria   e   pertanto   spettera'   l'interesse   legale   qualora
l'inflazione  dovesse risultare  inferiore al  medesimo, diversamente
detta  percentuale  verra'  assorbita   da  quella  rivalutativa  che
risultasse piu' elevata.
  Circa le scansioni temporali fissati nell'art. 2 del regolamento si
sottolinea:
  a) per i  crediti maturati prima del 16 dicembre  1990 spettano gli
interessi legali  nella misura  del 5%  e la  rivalutazione monetaria
fino al 15 dicembre  1990 e, dal 16 dicembre 1990  in poi, spettano i
soli interessi legali nelle misure vigenti (10% dal 16 dicembre 1990,
ai sensi  dell'art. 1  della legge  26 novembre 1990,  n. 353,  al 31
dicembre 1996;  5%, ai sensi dell'art.  2, comma 185, della  legge 23
dicembre 1996, n. 662, dal 1 gennaio 1997);
  b) per i  crediti il cui diritto alla percezione  sia maturato dopo
il 16 dicembre 1990 spettano i soli interessi legali.
  Pertanto, la  data del  16 dicembre 1990  costituisce una  linea di
discrimine  nel senso  che per  i periodi  anteriori a  detta data  i
ritardi saranno  remunerati con  i due  istituti (interessi  legali e
rivalutazione monetaria) per quelli  successivi verra' corrisposto il
solo interesse legale.
  Cio'  in relazione  alla giurisprudenza  maggioritaria, secondo  la
quale  dopo l'aumento  del  saggio  di interesse  al  10%, i  crediti
accessori (rivalutazione monetaria e  interessi legali) attribuiti al
dipendente  hanno assunto  una  misura ritenuta  eccessiva, non  piu'
rapportata  a concrete  esigenze di  salvaguardia della  retribuzione
reale. In caso contrario si determinerebbe la indebita locupletazione
del  creditore in  periodi  di inflazione  calante, nonche'  riflessi
negativi sulla  finanza pubblica  interessata al  perseguimento degli
obiettivi fissati dal trattato di Maastricht.
  Ne consegue,  pertanto, che  il saggio di  interesse legale  al 10%
remunera anche il maggior danno da svalutazione;
  c) per i crediti il cui  diritto alla percezione sia maturato dal 1
gennaio 1995 in poi spettano i soli interessi legali al tasso vigente
(10%  fino  al  31 dicembre  1996,  5%  dal  1  gennaio 1997)  o,  in
alternativa,  la rivalutazione  monetaria,  qualora questa  divenisse
piu' favorevole in conseguenza all'andamento del tasso di inflazione.
  3. Nelle ipotesi di sentenze, che riconoscano entrambi gli istituti
(interessi legali e rivalutazione monetaria), non ancora eseguite, le
amministrazioni sono tenute ad  applicare il regolamento in questione
anche in presenza di eventuale giudicato.
  B) Modalita' di calcolo.
  1.  Gli  interessi  legali  e/o  la  rivalutazione  monetaria  sono
calcolati separatamente sulla sorte  capitale al netto delle ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali con decorrenza dal giorno di
maturazione del credito principale fino  alla data in cui e' avvenuto
il pagamento del medesimo o, se non ancora effettuato, fino alla data
di emissione del titolo di pagamento del credito principale.
  La somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria non puo' essere
a sua volta ulteriormente rivalutata, cosi' come gli interessi legali
non possono produrre ulteriori interessi per il divieto di anatocismo
di cui all'art. 1283 del  codice civile, ne' devono essere rivalutati
perche'  in tal  modo verrebbero  erroneamente considerati  parte del
capitale.
  Le  somme dovute  a titolo  di interesse  legale e/o  rivalutazione
monetaria,  costituendo   reddito  da  lavoro  dipendente   ai  sensi
dell'art. 1  del decreto legislativo  2 settembre 1997, n.  314, sono
assoggettate alle  prescritte ritenute  fiscali secondo  il principio
della cassa(cfr.  circolare Ministero delle  finanze n. 326/E  del 28
dicembre  1997  pubblicata  nel  supplemento ordinario  n.  256  alla
Gazzetta Ufficiale n.  302 del 30 dicembre 1997)  senza deduzione dei
contributi  previdenziali  ed  assistenziali   atteso  che  ai  sensi
dell'art.  6  dello  stesso decreto  legislativo,  non  costituiscono
reddito ai fini contributivi.
  Circa la rivalutazione del dies a quo occorre distinguere i crediti
la  cui data  di maturazione  e' per  cosi' dire  automatica (ad  es.
emolumenti/stipendiali  e,   in  genere  retribuzioni   con  scadenze
periodiche)  da quelli  che,  invece, ancorche'  attinenti a  materia
retributiva o  previdenziale sorgono  solo a seguito  di procedimenti
talora  complessi, attivati  da apposita  domanda o  da altro  evento
rimesso alla volonta' della parte.
  Per il primo tipo di crediti l'individuazione del dies a quo per la
liquidazione degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria
coincide  con  la  data  di  maturazione  del  diritto  che  si  puo'
configurare  con  l'entrata in  vigore  della  norma attributiva  del
medesimo, ovvero con  il passaggio in giudicato della  sentenza, o la
notifica  della   sentenza  divenuta  irrevocabile,  o   la  data  di
emanazione del provvedimento amministrativo,  o altra data risultante
dai medesimi, fatti  salvi comunque i tempi  previsti dai regolamenti
emanati ex art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  Per i  crediti per i quali  e' necessaria una domanda  della parte,
ovvero lo svolgimento di un procedimento perche' il diritto stesso si
realizzi, la decorrenza  coincide, come prevede il  comma 6 dell'art.
16 della legge  30 dicembre 1991, n. 412 "dalla  data di scadenza del
termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda".
  C) Imputazione della spesa.
  Nulla e' innovato in ordine al pagamento degli interessi legali e/o
della rivalutazione monetaria in favore del personale in attivita' di
servizio  o in  quiescenza  amministrato con  ruolo  di spesa  fissa;
pertanto  la   relativa  spesa   sara'  imputata   nell'ambito  delle
pertinenti  unita'  previsionali  di   base  agli  appositi  capitoli
iscritti  negli   stati  di   previsione  delle   amministrazioni  di
appartenenza.
  Per  quanto attiene  le  pensioni dei  dipendenti  statali, la  cui
competenza e' attribuita  all'INPDAP a far tempo dal  1 gennaio 1999,
le  amministrazioni  interessate,  nel   predisporre  il  decreto  di
liquidazione  o  di  riliquidazione  del  trattamento  di  quiescenza
avranno cura di indicare la data di decorrenza degli interessi legali
e/o  della rivalutazione  monetaria.  L'INPDAP  curera' il  pagamento
degli interessi  legali e/o rivalutazione monetaria,  con rivalsa nei
confronti delle  amministrazioni medesime per la  quota parte erogata
per conto delle stesse.
                                            p. Il Ministro: Pennacchi