Scioglimento di alcune societa' cooperative.(GU n.2 del 4-1-1999)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Teramo Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile, cosi come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore; Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita' delle societa' cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, codice civile; Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria; Decreta: Articolo unico Le societa' cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: societa' cooperativa edilizia "San Michele a r.l.", con sede in Castilenti (Teramo), costituita a rogito notaio Marco Angeloni, in data 11 giugno 1975, registro societa' n. 1810, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 398/139802; societa' cooperativa edilizia "Tre Campane a r.l.", con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Marco Angeloni in data 31 maggio 1976, registro societa' n. 1963 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 426/146727. Teramo, 14 dicembre 1998 Il dirigente: Mobilio