COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998 

  Istituzione  dell'albo delle  Sim e  delle imprese  di investimento
extracomunitarie di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 11760).
(GU n.1 del 2-1-1999)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto l'art. 20  del richiamato decreto legislativo  n. 58/1998, in
base al  quale la  Consob iscrive  in un  apposito albo  le Sim  e le
imprese di investimento extracomunitarie;
  Visto l'art. 20 del citato  decreto legislativo n. 58/1998, in base
al quale la Consob iscrive  le imprese di investimento comunitarie in
un apposito elenco allegato all'albo;
  Visto l'art. 199 del citato  decreto legislativo n. 58/1998,in base
al quale, fino alla riforma  organica della disciplina delle societa'
fiduciarie e di revisione, conservano vigore le disposizioni previste
dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;
                              Delibera:
  E' istituito l'albo  prescritto dall'art. 20, comma  1, del decreto
legislativo  n. 58/1998  per  le  Sim e  le  imprese di  investimento
extracomunitarie, con una sezione speciale per le societa' fiduciarie
di cui all'art.  60, comma 4, primo periodo,  del decreto legislativo
n.  415/1996  e  un  apposito  elenco  allegato  per  le  imprese  di
investimento comunitarie.
  Nell'albo, per ciascuna Sim iscritta sono indicati:
   il numero d'ordine di iscrizione;
   la denominazione sociale;
   la sede legale;
   la direzione generale;
  gli estremi  dei provvedimenti di autorizzazione  all'esercizio dei
servizi   di  investimento,   con   l'indicazione   dei  servizi   di
investimento  autorizzati e  le relative  limitazioni operative,  ove
esistenti.
  Nella  sezione imprese  extracomunitarie, per  ciascuna impresa  di
investimento extracomunitaria iscritta sono indicati:
   il numero d'ordine di iscrizione;
   la denominazione sociale;
   la sede legale;
   la direzione generale;
  gli estremi  dei provvedimenti  di autorizzazione  allo svolgimento
nel territorio  della Repubblica  dei servizi  di investimento  e dei
servizi accessori  con l'indicazione dei servizi  autorizzati e delle
relative limitazioni operative, ove esistenti;
   le eventuali succursali nel territorio della Repubblica.
  Nella sezione speciale,  per ciascuna societa' di  cui all'art. 60,
comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996 iscritta sono indicati:
   il numero d'ordine di iscrizione;
   la denominazione sociale;
   la sede legale;
   la direzione generale;
  gli estremi  dei provvedimenti  di autorizzazione  allo svolgimento
del  servizio  di  gestione  su base  individuale  di  portafogli  di
investimento, anche mediante intestazione fiduciaria.
  Nell'elenco   allegato,  per   ciascuna  impresa   di  investimento
comunitaria iscritta sono indicati:
   il numero d'ordine di iscrizione all'albo;
   la denominazione sociale;
   la sede legale;
   la direzione generale;
  i  servizi  ammessi  al  mutuo riconoscimento  che  l'impresa  puo'
svolgere nel territorio della Repubblica;
  gli estremi  dei provvedimenti di autorizzazione  all'esercizio nel
territorio  della  Repubblica  dei   servizi  non  ammessi  al  mutuo
riconoscimento, con l'indicazione dei servizi autorizzati;
   le eventuali succursali nel territorio della Repubblica.
  Entro il 31 marzo di ogni anno la Consob pubblica l'albo aggiornato
al  31 dicembre  dell'anno precedente  in una  edizione speciale  del
bollettino.
  La  presente delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e nel bollettino della Consob.
   Milano, 22 dicembre 1998
                                         p. Il presidente: Bragantini