Calendario per la presentazione delle domande di conversione delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa.(GU n.1 del 2-1-1999)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che prevede interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'; Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, relativo al riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi; Visto il decreto 22 maggio 1998, n. 212, del Ministero dei trasporti e della navigazione con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalita' per la dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del predetto decreto 22 maggio 1998, n. 212, nel quale si prevede che le domande di conversione e di aumento della capacita' di carico fino al raddoppio, qualora non presentate entro il 31 dicembre 1998 debbono essere presentate nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1999 ed il 31 dicembre dello stesso anno, secondo un calendario stabilito dal Ministero dei trasporti e della navigazione su proposta del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori; Vista la proposta del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi formulata nella seduta del 7 ottobre 1998; Decreta: Art. 1. 1. Le imprese che alla data del 31 dicembre 1998 non abbiano presentato - ai sensi dell'art. 2, commi primo e terzo, del decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 212 - la domanda per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto, devono presentare la suddetta domanda di conversione secondo il seguente calendario: imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 0: tra il primo ed il 31 gennaio 1999; imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 1: tra il primo ed il 28 febbraio 1999; imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 2: tra il primo ed il 31 marzo 1999; imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 3: tra il primo ed il 30 aprile 1999; imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 4: tra il primo ed il 31 maggio 1999; imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 5: tra il primo ed il 30 giugno 1999; imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 6: tra il primo ed il 31 luglio 1999; imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 7: tra il primo ed il 31 agosto 1999; imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 8: tra il primo ed il 30 settembre 1999; imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 9: tra il primo ed il 31 ottobre 1999. 2. Le imprese che intendano avvalersi della facolta' di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 212, possono presentare la domanda di conversione anche in anticipo rispetto ai periodi riportati nel sopraindicato calendario. 3. Le imprese che dimostrino di non aver potuto presentare domanda di conversione nel periodo loro assegnato, potranno presentare detta domanda nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 dicembre 1999. Roma, 23 dicembre 1998 Il Ministro: Treu