SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 2 novembre 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.283 del 2-12-1999)

                             IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, in particolare gli articoli 2 e 12;
  Visto l'art. 10 della legge 7 agosto  1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 4  del decreto del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 27  aprile 1992,
relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di
Napoli;
  Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;
  Vista la legge 19 novembre  1990, n. 341, relativa agli ordinamenti
didattici universitari;
  Visto il decreto ministeriale  5 maggio 1997, recante modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente alle scuole di
specializzazione  del   settore  medico  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997;
  Visto lo statuto  della Seconda Universita' degli  studi di Napoli,
emanato con decreto  rettorale n. 2180 del 7  giugno 1996, pubblicato
nel  supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  141 del  18
giugno 1996, e  successive modificazioni e in  particolare l'art. 11,
comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che, nelle  more dell'approvazione  ed emanazione  del
predetto  regolamento  didattico  diAteneo,  e'  necessario  comunque
procedere  alle   modificazioni  di  cui   all'ordinamento  didattico
universitario  relativamente  alle  scuole  di  specializzazione  del
settore medico (tabella XLV/2);
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste le  proposte avanzate  dalle autorita' accademiche  di questo
Ateneo  di cui  alle deliberazioni  del consiglio  della facolta'  di
medicina  e  chirurgia,  adunanza  del  5  luglio  1999,  del  senato
accademico e del consiglio di  amministrazione adunanze del 26 luglio
1999;
  Visto  il parere  espresso  dal  Consiglio universitario  nazionale
nell'adunanza del 28 ottobre 1999;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Le  norme statutarie  della  Scuola  di specializzazione  dell'area
medica afferente alla facolta' di  medicina e chirurgia della Seconda
Universita'  degli studi  di  Napoli in  nefrologia  - contenute  nel
decreto del  Presidente della  Repubblica 14 maggio  1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del  3 novembre 1988 - sono soppresse
e sostituite con il seguente nuovo ordinamento.
  L'ordinamento stesso sara' successivamente inserito nel regolamento
didattico di Ateneo, in fase di approvazione.
              Scuola di specializzazione in nefrologia
 Art. 1. - Istituzione, finalita' titolo conseguibile.
  1.1. E' istituita  la Scuola di specializzazione  in nefrologia. Il
corpo  docente  della  Scuola  deve prevedere  almeno  un  professore
universitario di nefrologia.  La direzione della Scuola  spetta ad un
professore universitario  di nefrologia, di  ruolo o fuori  ruolo, di
prima o, in mancanza, di seconda fascia.
  1.2.  La Scuola  ha lo  scopo  di formare  specialisti nel  settore
professionale  della nefrologia,  comprensiva degli  aspetti connessi
alla terapia sostitutiva della funzione renale.
  1.3. La Scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.
  1.4. Conseguito  il titolo di specialista,  e' possibilefrequentare
la Scuola  per un  ulteriore anno  di perfezionamento,  indirizzato a
settori subspecialistici.
 Art 2. - Organizzazione, durata, norme d'accesso.
  2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni.
  Ciascun anno di corso prevede  indicativamente 300 ore di didattica
formale e seminariale  ed inoltre attivita' di  tirocinio guidate, da
effettuare   frequentando   strutturenefrologiche  universitarie   ed
ospedaliere sino  a raggiungere  l'orario annuo  complessivo previsto
per il personalemedico a tempo  pieno operante nel servizio sanitario
nazionale.
  2.2. Ai  sensi della normativa generale,  concorre al funzionamento
della  Scuola  l'Istituto  di   medicinainterna  e  nefrologia  della
facolta'  di medicina  e  chirurgia della  Seconda Universita'  degli
studi di Napoli.
  Le strutture ospedaliere convenzionabili devono rispondere nel loro
insieme a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature e
dotazioni strumentali, per tipologie  dei servizi e delle prestazioni
eseguite,  secondo gli  standars stabiliti  con le  procedure di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
  Le  predette strutture  non  universitarie sono  individuate con  i
protocolli d'intesa di  cui allo stesso art. 6, comma  3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  La didattica  formale viene  svolta nelle  strutture universitarie.
L'addestramento pratico, compreso  iltirocinio nella misura stabilita
dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed
inquelle ospedaliere  convenzionate. Al fine di  garantire un congruo
addestramento  in   tutti  i  campi  della   nefrologia  clinica,  la
formazione  dello studente  potra'  compiersi anche  in  piu' di  una
struttura,   secondo   i  piani   di   studio   e  di   addestramento
professionalizzante previsti ai successivi articoli 3 e 4.
  2.3. Tenendo  presenti i  criteri generali per  la regolamentazione
degli  accessi, di  cui  al  comma 4,  dell'art.  9,  della legge  n.
341/1990 ed  in base alle  risorse ed alle strutture  ed attrezzature
disponibili, la scuola e' in grado  di accettare un numero massimo di
iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per untotale
di  50   specializzandi.  Il  numero  effettivo   degli  iscritti  e'
determinato dalla programmazione  nazionale,stabilita di concerto tra
il Ministero della  sanita' ed il Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica  e tecnologica,  e dalla  successiva ripartizione
dei posti tra le universita'.
  Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello
totale previsto nello statuto.
  2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola
coloro che  siano in possesso  della laurea in medicina  e chirurgia.
Sono altresi'  ammessi al  concorso coloro che  siano in  possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente dalle autorita' accademiche italiane.
  L'abilitazione  alla professione  di  medico  chirurgo deve  essere
conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  2.5. Il  concorso e'  effettuato mediante  prove e  valutazione dei
titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti e' cosi' suddiviso:
  a) 50  punti da  prova scritta  con quiz a  risposta multipla  + 10
punti da prova orale;
  b) 20  punti dalla media  di 5  esami propedeutici e/o  inerenti la
specialita', stabiliti con delibera del consiglio di facolta';
  c)  10  punti  dalla  valutazione della  tesi  o  di  pubblicazioni
inerenti la specialita';
  d) 10 punti  per internato universitario coerente con  la scuola di
specializzazione su delibera del consiglio della scuola.
  La  commissione  del concorso  sara'  formata  dal direttore  della
scuola e da quattro docenti nominati dal preside di facolta'.
  Art. 3. - Piani di studi e di addestramento professionalizzante.
  3.1. Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso
di specializzazione ed il relativo piano  di studi nei diversi anni e
nei   diversi  presidi   diagnostici  e   clinici,  compresi   quelli
convenzionati.
  Il consiglio stabilisce pertanto:
  a)  le opportune  attivita'  didattiche, comprese  le attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b)  la suddivisione  nei  periodi temporali  dell'attivitadidattica
teorica  e seminariale,  e la  sede di  quella ditirocinio,  compreso
quello   relativo  all'area   specialistica   comune  a   specialita'
propedeutiche o affini.
  3.2.  Il  piano studi  e  di  addestramento professionalizzante  e'
determinato dal  consiglio della  scuola, sulla base  degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da raggiungere  nelle  diverse  aree,  degli
obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari.
  Costituiscono aree obbligatorie  (propedeutiche, di approfondimento
scientificoculturale,  di professionalizzazione)  quelle relative  ai
settori seguenti:
  E03A  Biologia,  E05A  Biochimica,   E06A  Fisiologia  umana,  F06A
Anatomia patologica, F07A Medicina  interna, F07C Medicina d'urgenza,
E07X Farmacologia, F04B Immunologia,  F10X Urologia, F18X Diagnostica
per immagini e radioterapia, F19C Pediatria.
  Nei primi  due anni di  formazione lo specializzando  deve dedicare
almeno  il  50% del  tempo  della  sua  attivita' di  tirocinio  alla
formazione professionale nei settori  della medicina interna generale
e specialistica (F07).
  Il piano dettagliato delle  attivita' formative dell'interocorso di
formazione, comprese quelle di  cui al precedentecomma, e' deliberato
dal  consiglio della  scuola e  reso pubblico  nel manifesto  annuale
degli studi.
  Art.  4.  -  Programmazione  annuale  delle  attivita'  e  verifica
tirocinio.
  4.1. All'inizio di ciascun anno  di corso il consiglio della scuola
programma  le   attivita'  comuni  per  gli   specializzandi,  quelle
specifiche  relative al  tirocinio econcorda  con gli  specializzandi
stessi  la  scelta  di   eventuali  aree  elettive  d'approfondimento
opzionale,  pari  a   nonoltre  il  25%  dell'orario   annuo,  e  che
costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.
  4.2.  Il tirocinio  e'  svolto nelle  strutture universitarie  edin
quelle    ospedaliere    idonee   convenzionate.    Lo    svolgimento
dell'attivita'  di  tirocinio  e l'esito  positivodel  medesimo  sono
attestati  dai  docenti  ai  quali sia  affidata  la  responsabilita'
didattica,  in  servizio  nelle  strutture  presso  cui  il  medesimo
tirocinio sia stato svolto.
  Ai fini  dell'attestazione di  frequenza il consiglio  della scuola
potra'  riconoscere   utile,  sulla  base   d'idonea  documentazione,
l'attivita'   svolta  all'estero   in   strutture  universitarie   ed
extrauniversitarie.
 Art. 5. - Esame di diploma.
  5.1.  L'esame finale  consta  nella presentazione  di un  elaborato
scritto  su di  una  tematica clinica  assegnata allo  specializzando
almeno  un anno  prima dell'esame  stesso. La  commissione finale  e'
nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.
  5.2. Lo  specializzando, per essere ammesso  all'esame finale, deve
aver superato gli  esami annuali ed i tirocini ed  aver condotto, con
progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici
stabiliti  secondo uno  standard  nazionale  specifico della  scuola,
volto  ad  assicurare  il conseguimento  di  capacita'  professionali
adeguate agli standards europei.
 Art. 6. - Norme finali.
  Le  tabelle riguardanti  gli standards  nazionali (sugli  obiettivi
formativi e  relativi settori scientificodisciplinari  di pertinenza,
sull'attivita' minima dello specializzando  per adire l'esame finale,
nonche'  sulle   strutture  minime  necessarie  per   le  istituzioni
convenzionabili) sono fissate con le  procedure di cui all'art. 7 del
decreto  legislativo n.  257/1991. Gli  aggiornamenti periodici  sono
disposticon  le   medesime  procedure,  sentiti  i   direttori  delle
specifiche scuole di specializzazione.
  Scuola di specializzazione in nefrologia.
Tabella  A    - Aree di addestramento  professionalizzante e relativi
settori scientificodisciplinari.
 A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali  di  anatomofisiologa   renale,  biochimica  e  genetica
pertinenti alla nefrologia alloscopo  di stabilire le basi biologiche
per l'apprendimento  delle tecniche  di laboratorio, della  clinica e
della terapia.
  Settori:  E05A Biochimica,  E06A Fisiologia  umana, E09A  Anatomia,
E09B Istologia, F03X Genetica medica, F07F Nefrologia.
 B. Area di fisiopatologia nefrologica.
  Obiettivo: lo specializzando  deve acquisire conoscenzeavanzate dei
meccanismi eziopatogenici che determinano  lo sviluppo delle malattie
renali.
  Settori:  E03A Biologia,  F03X Genetica  medica, F04A  Immunologia,
F04C   Patologia   generale,   F07B  Fisiopatologia   clinica,   F07F
Nefrologia.
 C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche  e tecniche  in  tutti  i settoridi  laboratorio
applicati  alla nefrologia,  comprese citomorfologia,  istopatologia,
immunopatologia e la diagnostica per immagini.
  Settori:  F04B  Patologia  clinica, F06A  Anatomiapatologica,  F07D
Semeiotica funzionale, F07F Nefrologia, F18X Diagnostica per immagini
e radioterapia.
 D. Area di nefrologia clinica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche   e  tecniche  necessarie  per   la  valutazione
epidemologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie
del   rene,   dei   disordini   del   metabolismo   elettrolitico   e
dell'equilibrio  acido  base,  e  dell'ipertensione  arteriosa.  Deve
infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme
di buona pratica clinica.
  Settori:   E07X   Farmacologia,    F04A   Patologia   generale,F05X
Microbiologia e  microbiologia clinica,  F07A Medicina  interna, F07C
Medicina d'urgenza, F07F Nefrologia,  F10X Urologia, F18X Diagnostica
per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica, F19C Pediatria.
 E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e  la   pratica  clinica  correlate  con   l'emodialisi,  la  dialisi
peritoneale e il trapianto di rene.
  Settori: F07F Nefrologia, F08A Chirurgia generale.
 F. Area dell'emergenza nefrologica.
  Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e la pratica clinica necessarie a prevenire,riconoscere e trattare le
principali  patologie  che   costituiscono  condizioni  di  emergenza
nefrologica.
  Settori:   F07C   Medicina   d'urgenza,   F07F   Nefrologia,   F21X
Anestesiologia e rianimazione.
Tabella  B   -   Standards necessari   alle  strutture sanitarie  non
universitarie per contribuire  alla formazione specialistica mediante
convenzionamento con l'Universita' per  la scuola di specializzazione
in nefrologia.
  Il  presidio  ospedaliero non  universitario  deve  avere, oltre  a
strutture  didattiche e  di aggiornamento  generali, una  qualificata
specifica attivita' media annuale, dimostrata per almeno un triennio,
tale  da   garantire  allo  specializzando  il   conseguimento  degli
obiettivi  formativiassegnatigli  riguardo  al periodo  di  frequenza
della struttura medesima. Tali attivita' sono:
  a)  attivita'  ambulatoriale  e  di day  hospital  per  almeno  300
pazienti annui,  anche con specifica attivitaper  pazienti in dialisi
peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;
  b) attivita' di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia
nefrologica;
  c)  attivita' diagnostica  di  istopatologia renalecomprendente  il
prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;
  d) attivita' di terapia sostitutiva  acuta e cronica della funzione
renale; con almeno 8 posti dialisi.
Tabella    C   -     Standard    complessivo     di     addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve:
  1)  aver eseguito  personalmente  almeno 10  biopsierenali ed  aver
partecipato  alla  fase  di  definizione diagnostica  di  almeno  100
pazienti;
  2)  aver  eseguito  personalmente almeno  15  procedure  dialitiche
d'urgenza;
  3)  saper  gestire   le  metodiche  di  emodialisi   e  di  dialisi
peritoneale,  partecipando attivamente  ad almeno  10 interventi  per
allestimento  di fistola  arterovenosa e  ad almeno  5 interventi  di
impianto di catetere peritoneale;
  4) saper  impostare una corretta  diagnosi di nefropatia e  la piu'
adeguata  terapia  per   pazienti  con  malattierenali,  ipertensione
arteriosa,   alterazioni   del    metabolismo   idroelettrolitico   e
dell'equilibrio  acidobase, insufficienza  renale,  con trapianto  di
rene.
  Con riferimento al punto 4  dell'art. 1, costituiscono attivita' di
perfezionamento   opzionali  (obbligatorie   almeno  due   sulle  tre
previste):
  a) immunopatologia  e morfologia  delle nefropatie:  aver acquisito
conoscenze  teoriche  ed  esperienza  praticarelative  alla  diagnosi
immunologica   diretta   e   morfologica   (microscopia   ottica   ed
elettronica) delle  principali nefropatie; aver  acquisito esperienza
pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;
  b)  terapia  sostitutiva  della  funzione  renale:  aver  acquisito
conoscenze teoriche  ed esperienza pratica  dei vari tipi  di dialisi
extracorporea  e  di dialisi  peritoneale;  saper  impostare al  piu'
corretto trattamento dialitico per  pazienti con insufficienza renale
acuta e cronica;
  c)  clinica e  terapia del  trapianto  di rene:  aver acquisito  le
conoscenze  teoriche  dell'immunologia deitrapianti;  aver  acquisito
esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene
e sulle  principali terapie antirigetto; saper  gestire correttamente
l'attivita' ambulatoriale per pazienti trapiantati.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Caserta, 2 novembre 1999
                                                   Il rettore: Grella