Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.283 del 2-12-1999)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di Napoli; Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997; Visto lo statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996, e successive modificazioni e in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo; Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico diAteneo, e' necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2); Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, adunanza del 5 luglio 1999, del senato accademico e del consiglio di amministrazione adunanze del 26 luglio 1999; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 ottobre 1999; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Le norme statutarie della Scuola di specializzazione dell'area medica afferente alla facolta' di medicina e chirurgia della Seconda Universita' degli studi di Napoli in nefrologia - contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1988 - sono soppresse e sostituite con il seguente nuovo ordinamento. L'ordinamento stesso sara' successivamente inserito nel regolamento didattico di Ateneo, in fase di approvazione. Scuola di specializzazione in nefrologia Art. 1. - Istituzione, finalita' titolo conseguibile. 1.1. E' istituita la Scuola di specializzazione in nefrologia. Il corpo docente della Scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia. La direzione della Scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza, di seconda fascia. 1.2. La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale. 1.3. La Scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia. 1.4. Conseguito il titolo di specialista, e' possibilefrequentare la Scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici. Art 2. - Organizzazione, durata, norme d'accesso. 2.1. Il corso di specializzazione ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attivita' di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutturenefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personalemedico a tempo pieno operante nel servizio sanitario nazionale. 2.2. Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della Scuola l'Istituto di medicinainterna e nefrologia della facolta' di medicina e chirurgia della Seconda Universita' degli studi di Napoli. Le strutture ospedaliere convenzionabili devono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standars stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso iltirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed inquelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potra' compiersi anche in piu' di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti ai successivi articoli 3 e 4. 2.3. Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4, dell'art. 9, della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per untotale di 50 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale,stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le universita'. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto. 2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle autorita' accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno. 2.5. Il concorso e' effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti e' cosi' suddiviso: a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla + 10 punti da prova orale; b) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti la specialita', stabiliti con delibera del consiglio di facolta'; c) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti la specialita'; d) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola. La commissione del concorso sara' formata dal direttore della scuola e da quattro docenti nominati dal preside di facolta'. Art. 3. - Piani di studi e di addestramento professionalizzante. 3.1. Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati. Il consiglio stabilisce pertanto: a) le opportune attivita' didattiche, comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivitadidattica teorica e seminariale, e la sede di quella ditirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialita' propedeutiche o affini. 3.2. Il piano studi e di addestramento professionalizzante e' determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari. Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientificoculturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti: E03A Biologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07C Medicina d'urgenza, E07X Farmacologia, F04B Immunologia, F10X Urologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F19C Pediatria. Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attivita' di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07). Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'interocorso di formazione, comprese quelle di cui al precedentecomma, e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 4. - Programmazione annuale delle attivita' e verifica tirocinio. 4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio econcorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a nonoltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione. 4.2. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie edin quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivodel medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie. Art. 5. - Esame di diploma. 5.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale e' nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa. 5.2. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacita' professionali adeguate agli standards europei. Art. 6. - Norme finali. Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientificodisciplinari di pertinenza, sull'attivita' minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonche' sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposticon le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione. Scuola di specializzazione in nefrologia. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologa renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia alloscopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia. Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F07F Nefrologia. B. Area di fisiopatologia nefrologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenzeavanzate dei meccanismi eziopatogenici che determinano lo sviluppo delle malattie renali. Settori: E03A Biologia, F03X Genetica medica, F04A Immunologia, F04C Patologia generale, F07B Fisiopatologia clinica, F07F Nefrologia. C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settoridi laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomiapatologica, F07D Semeiotica funzionale, F07F Nefrologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. D. Area di nefrologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica. Settori: E07X Farmacologia, F04A Patologia generale,F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07A Medicina interna, F07C Medicina d'urgenza, F07F Nefrologia, F10X Urologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica, F19C Pediatria. E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene. Settori: F07F Nefrologia, F08A Chirurgia generale. F. Area dell'emergenza nefrologica. Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire,riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica. Settori: F07C Medicina d'urgenza, F07F Nefrologia, F21X Anestesiologia e rianimazione. Tabella B - Standards necessari alle strutture sanitarie non universitarie per contribuire alla formazione specialistica mediante convenzionamento con l'Universita' per la scuola di specializzazione in nefrologia. Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attivita' media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativiassegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attivita' sono: a) attivita' ambulatoriale e di day hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attivitaper pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti; b) attivita' di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica; c) attivita' diagnostica di istopatologia renalecomprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie; d) attivita' di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno 8 posti dialisi. Tabella C - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: 1) aver eseguito personalmente almeno 10 biopsierenali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti; 2) aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza; 3) saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola arterovenosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale; 4) saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la piu' adeguata terapia per pazienti con malattierenali, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibrio acidobase, insufficienza renale, con trapianto di rene. Con riferimento al punto 4 dell'art. 1, costituiscono attivita' di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste): a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza praticarelative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi; b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare al piu' corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica; c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia deitrapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie antirigetto; saper gestire correttamente l'attivita' ambulatoriale per pazienti trapiantati. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Caserta, 2 novembre 1999 Il rettore: Grella